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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9247 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , residente in Nicolosi, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Fratelli Gemellato n. 101, ed elettivamente domiciliata in Catania, V.le Regina Margherita n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Zappalà, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Ingegnere n. 4, presso lo studio dell'avv.
Alessia Zarrillo, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta.
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
Corso Italia n. 302, presso lo studio dell'avv. Antonietta Platania, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
07.09.2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2022 00737181 62
000, con la quale la , gli richiedeva il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 5.649,20, sulla base del ruolo n. 2022/005947, per contributi previdenziali riferiti agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2019, 2021.
La ricorrente eccepiva che la pretesa avanzata dalla era una duplicazione di somme già CP_4 richieste in precedenza, tutte già incluse in una procedura di rateazione in corso con l'Ente impositore che aveva emesso il relativo sgravio. Precisando che in data 21.05.2015, l aveva Controparte_5 notificato la cartella di pagamento n. 293 2015 00058935 91 000, per l'importo complessivo di € 32.317,36, sulla base del ruolo 2014/005902, reso esecutivo in data 27.10.2014, emesso da Cassa di Previdenza e
Assistenza Forense, per importi riferiti agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013; che era stata impugnata;
che in corso di giudizio era stato poi raggiunto accordo transattivo, per cui il giudizio si era definito con la dichiarazione di cessata materia del contendere;
che con p.e.c. del 30.04.2021 la
[...]
aveva comunicato di avere emesso il provvedimento di sgravio riferito ai Controparte_6 tributi di cui alla detta cartella oggetto del contenzioso transatto. Alla luce della predetta precisazione, contestava la fondatezza della pretesa di cui alla cartella impugnata in questa sede, poiché venivano richiesti i medesimi tributi già oggetto del predetto sgravio, circostanza provata dai c.d. “codici tributo” indicati sia nel provvedimento di sgravio che nell'odierna cartella qui impugnata. Infatti, la pretesa avanzata nella cartella qui impugnata, per ogni tributo (e relativo “codice tributo”), per ogni anno, costituisce la esatta frazione matematica delle somme oggetto di rateazione, indicate (nel provvedimento di sgravio) nel loro totale;
ad es., la somma, pari a €. 258,00, qui indicata come (primo) cod. tributo n. 0537, per l'anno 2008, è la quinta parte
(cinque sono gli anni di rateizzazione, e le rate da pagare, annualmente), dell'importo complessivamente indicato nel provvedimento di sgravio, pari a €. 1290,00 (1290,00 : 5 = 258,00!). E lo stesso vale per tutti gli altri importi, riferiti agli altri codici tributo, che rappresentano tutti il quinto di quanto complessiva-mente indicato nel provvedimento di sgravio. Deduceva che le quote già scadute erano state pagate e quelle ancora a scadere sarebbero state pagate alle rispettive scadenze.
Contestava anche gli importi pretesi per gli anni 2019 e 2021, stante la sua cancellazione dall'Albo degli
Avvocati in data 10.12.2019, con conseguente non dovutezza per gli anni successivi (cioè, nel caso, nessuna pretesa può essere avanzata per contributi riferiti all'anno 2021).
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza del diritto di credito in capo all'Ente impositore ai sensi dell'art. 25, comma I, lett. a), D. Lgs. 46/1999, essendo i contributi riferiti all'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta in data 09.11.2022; la prescrizione della pretesa contributiva, e – previa sospensione - l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la , la quale, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, poiché la cartella impugnata risultava notificata mediante deposito alla casa comunale, in data 13.06.2023, mentre il ricorso era stato iscritto a ruolo in data
07.09.2023, dunque oltre il termine di legge previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99. deduceva che nel ruolo 2022, a monte della cartella impugnata, veniva iscritta la parte di contribuzione minima d'ufficio dovuta per gli anni 2008 e 2009 e di contribuzione minima anni 2010- 2013, oltre interessi, oggetto della rata che scadeva il 31.10.2021, rimasta insoluta;
nonché la sanzione ex art. 9 legge 141/92 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2019, oltre interessi, per la somma complessiva di €
5.643,05.
Precisava che con il precedente giudizio recante il numero di n. 6434/15 R.G., intercorso tra le medesime parti ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 293 2015 00058935 91 000 ed il ruolo 2014 a monte, risultavano iscritte: la contribuzione dovuta per gli anni 2008 e 2009 a seguito d'iscrizione d'ufficio alla a CP_1 decorrere dal 2008; la contribuzione minima relativa agli anni dal 2010 al 2013, oltre interessi per l'omesso pagamento dei bollettini Mav. con cui detti importi erano stati richiesti;
la terza rata della contribuzione integrativa dovuta dalla professionista in quanto iscritta albo per gli anni 2008 e 2009, oltre sanzioni, interessi ed interessi di rateazione, per un importo complessivo iscritto a ruolo di € 32.311,16; che in corso di causa la professionista e l'Ente definivano bonariamente il giudizio a spese compensate, mediante il raggiungimento di un accordo che prevedeva il pagamento diretto alla Cassa della contribuzione iscritta nel ruolo 2014, oggetto di impugnazione, oltre interessi, per un importo pari ad € 24.725,43, con rinuncia da parte dell'Ente alle penali ed alle sanzioni derivanti da iscrizione d'ufficio, e pagamento del residuo importo mediante 5 rate annuali di €
4.946,00, di cui la prima entro 30 giorni dall'accoglimento della proposta transattiva da parte dell'Ente e le successive da riscuotere a mezzo Mav con scadenza 31.10.2021, 31.10.2022, 31.10.2023 e 31.10.2024, oltre interessi di rateazione;
che a seguito dell'accoglimento della detta proposta da parte dell'Ente ed alla corresponsione della prima rata, in data 27.04.2021, i competenti uffici provvedevano allo sgravio del ruolo
2014, dandone comunicazione alla professionista con nota del 30.04.2021; il giudizio n. 6434/2015 R.G. si chiudeva con la sentenza n. 3419/2021 che, preso atto dello sgravio del ruolo 2014 da parte della CP_1 dichiarava cessata la materia del contendere. Ciò premesso, precisava come l'odierna ricorrente, oltre alla rata successiva all'accordo di transazione, corrisposta in data 27.04.2021, provvedeva a corrispondere solo quella che scadeva il 31.10.2022; omettendo il pagamento di quella precedente, che scadeva il 31.10.2021, nonché di quella successiva, che scadeva del 31.10.2023, ad oggi rimaste insolute. La rata scaduta e non pagata il 31.10.2021, rivalutata a cagione del mancato adempimento del raggiunto accordo, veniva dalla
Cassa iscritta nel ruolo 2022, oggetto della cartella oggi impugnata, così come si evince dalla comunicazione del 30.01.2024, regolarmente consegnata al legale della ricorrente, la quale nonostante la dichiarazione di intervenuto pagamento, non produce a comprova alcun pagamento;
che anche il raffronto tra i due ruoli (2014
e 2022), evidenzia che i codici e le voci della contribuzione anni 2008-2013 pur coincidendo, si differenziano per gli importi. Pertanto, la contestazione di duplicità della richiesta di pagamento della medesima contribuzione è infondata. Con riferimento agli importi richiesti per gli anni 2019 e 2021, precisava ancora che si trattava della sanzione ex art. 9 legge 141/92 per l'omesso invio del mod. 5/2020, cui la ricorrente era tenuta, in quanto iscritta all'Albo
e, quindi, alla Cassa per tutto quell'anno (veniva, difatti, cancellata dall'Albo nel Dicembre del 2019), oltre interessi (2021) per tutte le voci reclamate. La ne dava comunicazione alla professionista con nota CP_1
p.e.c. del 03.06.2021, regolarmente ricevuta in data 08.06.2021 e rimasta priva di riscontro.
Contestava l'eccezione di decadenza perché tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nonché quella di prescrizione, perché divenuta nuovamente decennale.
In merito precisava che per la contribuzione relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, non risultavano decorsi i termini prescrizionali, decorrenti dalla data di invio delle relative dichiarazioni reddituali, avendo la professionista inviato i relativi mod.5/2009, 5/2010, 5/2012, 5/2013, 5/2014, rispettivamente, in data
28.11.2009, 05.08.2011, 30.07.2012, 30.07.2013 e 30.07.2014, ed essendo stata la detta contribuzione iscritta nel ruolo 2014. Inoltre, come riferito e documentato, la ricorrente con l'accordo scaturente dalla proposta del
08.04.2021, ed i due pagamenti effettuati (quello del 27.04.2021 e del 31.10.2022), ha riconosciuto il debito relativo alla contribuzione iscritta nel ruolo 2014 e quindi, anche quello relativo alla contribuzione oggetto del ruolo 2022, ricompresa nel primo, interrompendone la prescrizione, che risulta ulteriormente interrotta dalla notifica della cartella di pagamento oggi impugnata. Parimenti, non risultava decorsa la prescrizione della contribuzione relativa all'anno 2019, avendo la provveduto a contestare la detta omissione dichiarativa CP_1 mediante la p.e.c. del 03.06.2021, ricevuta dalla ricorrente in data 08.06.2021. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì l , la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione perché il ricorso era stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. n.
46/99 e la carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall'ente impositore. Contestava
l'opposizione sotto il profilo della prescrizione ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 07.03.2023, resa all'esito dell'udienza del 06.03.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
La causa differita come da provvedimenti in atti e per gli adempimenti ivi indicati (rateizzazione e prova notifica), veniva da ultimo differita per la decisione.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente, va rilevato come non può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, avendo le parti stipulato un accordo di rateizzazione delle somme portate dalla cartella di pagamento impugnata, in quanto tale pronuncia presuppone - per costante giurisprudenza di legittimità - che il credito sia stato integralmente soddisfatto, mentre nel caso di specie la rateizzazione prevede un piano di ammortamento fino al 2031.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Sul punto, comunque, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Sul punto va rilevato come la ricorrente ha proposto ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, avendo contestato la decadenza dall'iscrizione a ruolo, ed un'opposizione all'iscrizione a ruolo avendo contestato la dovutezza delle somme sia perché oggetto di una precedente richiesta definita mediante transazione che per intervenuta prescrizione.
Con riguardo alla tempestività o meno dell'opposizione va rilevato come la cartella di pagamento n. n. 293
2022 00737181 62 000, risulta notificata in data 11.05.2023, mediante deposito presso la casa comunale (v. n.
493 elenco del 13.06.2023) cui è seguita la spedizione il 13.06.2023 della raccomandata informativa n.
NPA140005063363, non ritirata dal destinatario e perfezionatasi per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dall'avviso di deposito lasciato il 28.07.2023 ovvero in data 07.08.2023 (v. racc.ta e avviso di ricevimento in atti).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione (Ord. Civ., sez. VI, 05.06.2020 n.10672) ha statuito che “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata fermo restando, però, che, in quest'ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E', dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.)”. Tale orientamento risulta confermato anche da successivi pronunciamenti della Suprema Corte (Cfr.: Cass. Ord. 21.07.2021 n. 20915).
Ebbene, dalla documentazione allegata, risulta pacifico che la raccomandata è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario presso il suo indirizzo e quindi deve ritenersi regolarmente notificata in data
07.08.2023.
Tale data costituisce il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella dal quale far decorrere il termine per proporre l'opposizione (Cfr. Cass. 20915/2021), che risulta depositata il 07.09.2023, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, con conseguente ammissibilità della stessa.
Venendo, invece, all'esame delle eccezioni di carattere formale va rilevata la loro tardività essendo stata l'opposizione depositata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Inoltre, parte ricorrente ha contestato la non dovutezza delle somme portate dalla cartella impugnata, in quanto duplicazione di un precedente atto, il cui giudizio era stato oggetto di transazione stragiudiziale, con conseguente sgravio, e definito con una declaratoria di cessata materia del contendere.
Ebbene, alla luce delle difese della e della documentazione allegata, tali motivi di censura CP_1 risultano infondati. Infatti, in disparte la questione che l'asserito integrale pagamento della transazione raggiunta nel giudizio n. 6434/15 R.G. non risulta minimamente provato, tranne che per le rate corrisposte in data 27.04.2021 e 31.10.2022, riconosciute dalla come versate, risulta documentalmente CP_1 provato che le rate non versate di cui alla predetta transazione sono state nuovamente iscritte a ruolo nel
2022, ed oggetto della cartella oggi impugnata;
inoltre risultano dovute le somme per l'anno 2019, in cui la ricorrente risultava ancora iscritta all'Albo degli Avvocati e quindi alla Cassa Forense e gli interessi sulle somme scadute e non versate iscritte a ruolo nel 2021.
Ne consegue che le somme richieste con l'atto impugnato risultano ancora dovute.
Relativamente all'eccepita prescrizione, va osservato quanto segue.
Sulla questione relativa alla natura decennale o quinquennale del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla va ribadita la natura decennale del termine di prescrizione dei contributi previdenziali di cui la CP_1 è creditrice, in forza del disposto dell'art. 66 L. 247/2012, che ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 L. CP_1
335/1995 alle contribuzioni dovute alla . In proposito, giova rammentare che il predetto art. 3 L. CP_1
335/1995 – la cui efficacia è stata estesa dalla giurisprudenza di legittimità anche alla – aveva CP_1 ridotto il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza a cinque anni, abrogando implicitamente l'art. 19, comma 1, L. 576/1980, il quale testualmente statuiva che “La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Dunque, è di tutta evidenza che l'art. 66
L. 247/2012, avendo disposto l'inapplicabilità dell'art. 3 L. 335/1995 – e, quindi, del termine di prescrizione quinquennale – alla , ha implicitamente fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 L. 576/1980, il CP_1 quale, come già sopra chiarito, fissava il suddetto termine in dieci anni.
Ciò posto, con riferimento all'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. 247/2012, si rileva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n.
18953/2014, ove ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dal
02.02.2013, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua. La giurisprudenza di merito si è adeguata al principio espresso dalla Suprema Corte (Cfr., ex multis: Corte di Appello di Roma, n. 134/2020, n. 313/2020, n. 5523/2017, Corte di Appello di Bologna, n.
447/2019, Corte di Appello di Salerno, n. 667/2019, Corte di Appello di Milano, n. 1361/2019 e n. 1132/2018,
Corte di Appello di Palermo, Tribunale di Roma, n. 10674/2020, n. 2202/2020, n. 1267/2020, n. 9441/2019, n.
8808/2019).
Muovendo dalla statuita applicabilità del nuovo termine di prescrizione decennale nei termini di cui sopra, la
Corte d'Appello di Roma ha rilevato, inoltre, l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 L. 247/2012, osservando che ben può il legislatore fissare un termine prescrizionale differente con riguardo alle Casse previdenziali private, in ragione delle loro peculiarità. Infatti, si rammenta che l'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, dispone che gli Enti di previdenza privatizzati «hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile», mentre l'art. 1, comma terzo, ultimo periodo, prevede che «agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali». È, dunque, di tutta evidenza, come il patrimonio della sia CP_1 finanziato del tutto autonomamente dai propri iscritti, non potendo contare su finanziamenti statali ed essendo, anzi, sottoposta a stretti vincoli di bilancio, statuendo l'art. 2, comma 1 che «la gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale». Appare appena il caso di precisare che il
Tribunale di Roma, in una vertenza avente come parte la nella quale era stata sollevata analoga CP_1 questione di costituzionalità dell'art. 66 della l. n. 247/2012, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 2479/2018, in accoglimento delle difese della ha ritenuto parimenti infondata la detta CP_1 questione di legittimità costituzionale (nello stesso senso, anche Corte di Appello di Bologna, n. 447/2019, cit.).
Va ancora precisato che l'obbligo di comunicazione del reddito e del volume di affari alla
[...]
il sistema normativo lo riferisce indistintamente a tutti gli avvocati. Controparte_1
Occorre a questo punto esaminare la questione inerente la decorrenza del termine prescrizionale, in considerazione che la ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo di comunicare alla il reddito CP_1 professionale per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, non risultavano decorsi i termini prescrizionali, decorrenti dalla data di invio delle relative dichiarazioni reddituali (Mod.5/2009, 5/2010, 5/2012,
5/2013, 5/2014), rispettivamente, in data 28.11.2009, 05.08.2011, 30.07.2012, 30.07.2013 e 30.07.2014, ed essendo stata la detta contribuzione iscritta nel ruolo 2014, pertanto, la è stata nell'impossibilità di CP_1 determinare l'ammontare della contribuzione dovuta.
In ragione di ciò la più recente giurisprudenza individua il dies a quo del termine di prescrizione in materia contributiva dalla data dalla quale può ritenersi maturato il diritto prescrivibile.
L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un CP_1 distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.
Orbene avendo la ricorrente omesso la dichiarazione di cui al citato art. 17, il termine di prescrizione non può essere iniziato a decorrere fino alla data in cui la non ha avuto conoscenza dei relativi redditi e quindi CP_1 essere posta in condizioni di determinare la contribuzione dovuta (Cass., Sez. lav., Ord. Ordinanza n. 6259 del
16/03/2011).
Orbene, la ha avuto conoscenza – in mancanza di rituale comunicazione mediante Modello 5 - CP_1 dei redditi relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, soltanto in data 28.11.2009, 05.08.2011,
30.07.2012, 30.07.2013 e 30.07.2014, allorquando sono stati presentati dalla ricorrente, circostanza non contestata, quindi da tale data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
Inoltre, essendo stata detta contribuzione iscritta nel ruolo 2014 ed oggetto della cartella di pagamento n. 293
2015 00058935 91 000, il termine prescrizionale risulta interrotto ed il nuovo termine decennale non è nuovamente ed interamente decorso alla data di notifica della cartella di pagamento oggetto di questo giudizio, oltre ad essere stato interrotto dal riconoscimento di debito eseguito con la proposta del 08.04.2021,
e dai due pagamenti effettuati il 27.04.2021 e 31.10.2022. Parimenti, non risultava decorsa la prescrizione della contribuzione relativa all'anno 2019, avendo la peraltro provveduto a contestare la detta CP_1 omissione dichiarativa mediante la p.e.c. del 03.06.2021, ricevuta dalla ricorrente in data 08.06.2021, né gli interessi sulle somme dovute.
Alla luce di ciò e di quanto sopra dedotto in merito alla disciplina sopravvenuta con la Legge 247/2012, deve rilevarsi come a tali contributi vada applicato il termine decennale di prescrizione, poiché alla data dell'entrata in vigore della L 247/2012 i contributi non risultavano ancora prescritti.
Il ricorso pertanto è infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante l'accordo transattivo stragiudiziale intervenuto tra le parti, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e pronunciando sul ricorso depositato in data
07.09.2023 da nei confronti della , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2. Rigetta l'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999 e per l'effetto dichiara dovute le somme di cui alla cartella impugnata.
3. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 14.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 14 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9247 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. , residente in Nicolosi, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Fratelli Gemellato n. 101, ed elettivamente domiciliata in Catania, V.le Regina Margherita n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore Zappalà, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Ingegnere n. 4, presso lo studio dell'avv.
Alessia Zarrillo, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta.
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
Corso Italia n. 302, presso lo studio dell'avv. Antonietta Platania, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva.
Resistenti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
07.09.2023 la ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2022 00737181 62
000, con la quale la , gli richiedeva il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 5.649,20, sulla base del ruolo n. 2022/005947, per contributi previdenziali riferiti agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2019, 2021.
La ricorrente eccepiva che la pretesa avanzata dalla era una duplicazione di somme già CP_4 richieste in precedenza, tutte già incluse in una procedura di rateazione in corso con l'Ente impositore che aveva emesso il relativo sgravio. Precisando che in data 21.05.2015, l aveva Controparte_5 notificato la cartella di pagamento n. 293 2015 00058935 91 000, per l'importo complessivo di € 32.317,36, sulla base del ruolo 2014/005902, reso esecutivo in data 27.10.2014, emesso da Cassa di Previdenza e
Assistenza Forense, per importi riferiti agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013; che era stata impugnata;
che in corso di giudizio era stato poi raggiunto accordo transattivo, per cui il giudizio si era definito con la dichiarazione di cessata materia del contendere;
che con p.e.c. del 30.04.2021 la
[...]
aveva comunicato di avere emesso il provvedimento di sgravio riferito ai Controparte_6 tributi di cui alla detta cartella oggetto del contenzioso transatto. Alla luce della predetta precisazione, contestava la fondatezza della pretesa di cui alla cartella impugnata in questa sede, poiché venivano richiesti i medesimi tributi già oggetto del predetto sgravio, circostanza provata dai c.d. “codici tributo” indicati sia nel provvedimento di sgravio che nell'odierna cartella qui impugnata. Infatti, la pretesa avanzata nella cartella qui impugnata, per ogni tributo (e relativo “codice tributo”), per ogni anno, costituisce la esatta frazione matematica delle somme oggetto di rateazione, indicate (nel provvedimento di sgravio) nel loro totale;
ad es., la somma, pari a €. 258,00, qui indicata come (primo) cod. tributo n. 0537, per l'anno 2008, è la quinta parte
(cinque sono gli anni di rateizzazione, e le rate da pagare, annualmente), dell'importo complessivamente indicato nel provvedimento di sgravio, pari a €. 1290,00 (1290,00 : 5 = 258,00!). E lo stesso vale per tutti gli altri importi, riferiti agli altri codici tributo, che rappresentano tutti il quinto di quanto complessiva-mente indicato nel provvedimento di sgravio. Deduceva che le quote già scadute erano state pagate e quelle ancora a scadere sarebbero state pagate alle rispettive scadenze.
Contestava anche gli importi pretesi per gli anni 2019 e 2021, stante la sua cancellazione dall'Albo degli
Avvocati in data 10.12.2019, con conseguente non dovutezza per gli anni successivi (cioè, nel caso, nessuna pretesa può essere avanzata per contributi riferiti all'anno 2021).
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza del diritto di credito in capo all'Ente impositore ai sensi dell'art. 25, comma I, lett. a), D. Lgs. 46/1999, essendo i contributi riferiti all'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta in data 09.11.2022; la prescrizione della pretesa contributiva, e – previa sospensione - l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la , la quale, Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, poiché la cartella impugnata risultava notificata mediante deposito alla casa comunale, in data 13.06.2023, mentre il ricorso era stato iscritto a ruolo in data
07.09.2023, dunque oltre il termine di legge previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99. deduceva che nel ruolo 2022, a monte della cartella impugnata, veniva iscritta la parte di contribuzione minima d'ufficio dovuta per gli anni 2008 e 2009 e di contribuzione minima anni 2010- 2013, oltre interessi, oggetto della rata che scadeva il 31.10.2021, rimasta insoluta;
nonché la sanzione ex art. 9 legge 141/92 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2019, oltre interessi, per la somma complessiva di €
5.643,05.
Precisava che con il precedente giudizio recante il numero di n. 6434/15 R.G., intercorso tra le medesime parti ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 293 2015 00058935 91 000 ed il ruolo 2014 a monte, risultavano iscritte: la contribuzione dovuta per gli anni 2008 e 2009 a seguito d'iscrizione d'ufficio alla a CP_1 decorrere dal 2008; la contribuzione minima relativa agli anni dal 2010 al 2013, oltre interessi per l'omesso pagamento dei bollettini Mav. con cui detti importi erano stati richiesti;
la terza rata della contribuzione integrativa dovuta dalla professionista in quanto iscritta albo per gli anni 2008 e 2009, oltre sanzioni, interessi ed interessi di rateazione, per un importo complessivo iscritto a ruolo di € 32.311,16; che in corso di causa la professionista e l'Ente definivano bonariamente il giudizio a spese compensate, mediante il raggiungimento di un accordo che prevedeva il pagamento diretto alla Cassa della contribuzione iscritta nel ruolo 2014, oggetto di impugnazione, oltre interessi, per un importo pari ad € 24.725,43, con rinuncia da parte dell'Ente alle penali ed alle sanzioni derivanti da iscrizione d'ufficio, e pagamento del residuo importo mediante 5 rate annuali di €
4.946,00, di cui la prima entro 30 giorni dall'accoglimento della proposta transattiva da parte dell'Ente e le successive da riscuotere a mezzo Mav con scadenza 31.10.2021, 31.10.2022, 31.10.2023 e 31.10.2024, oltre interessi di rateazione;
che a seguito dell'accoglimento della detta proposta da parte dell'Ente ed alla corresponsione della prima rata, in data 27.04.2021, i competenti uffici provvedevano allo sgravio del ruolo
2014, dandone comunicazione alla professionista con nota del 30.04.2021; il giudizio n. 6434/2015 R.G. si chiudeva con la sentenza n. 3419/2021 che, preso atto dello sgravio del ruolo 2014 da parte della CP_1 dichiarava cessata la materia del contendere. Ciò premesso, precisava come l'odierna ricorrente, oltre alla rata successiva all'accordo di transazione, corrisposta in data 27.04.2021, provvedeva a corrispondere solo quella che scadeva il 31.10.2022; omettendo il pagamento di quella precedente, che scadeva il 31.10.2021, nonché di quella successiva, che scadeva del 31.10.2023, ad oggi rimaste insolute. La rata scaduta e non pagata il 31.10.2021, rivalutata a cagione del mancato adempimento del raggiunto accordo, veniva dalla
Cassa iscritta nel ruolo 2022, oggetto della cartella oggi impugnata, così come si evince dalla comunicazione del 30.01.2024, regolarmente consegnata al legale della ricorrente, la quale nonostante la dichiarazione di intervenuto pagamento, non produce a comprova alcun pagamento;
che anche il raffronto tra i due ruoli (2014
e 2022), evidenzia che i codici e le voci della contribuzione anni 2008-2013 pur coincidendo, si differenziano per gli importi. Pertanto, la contestazione di duplicità della richiesta di pagamento della medesima contribuzione è infondata. Con riferimento agli importi richiesti per gli anni 2019 e 2021, precisava ancora che si trattava della sanzione ex art. 9 legge 141/92 per l'omesso invio del mod. 5/2020, cui la ricorrente era tenuta, in quanto iscritta all'Albo
e, quindi, alla Cassa per tutto quell'anno (veniva, difatti, cancellata dall'Albo nel Dicembre del 2019), oltre interessi (2021) per tutte le voci reclamate. La ne dava comunicazione alla professionista con nota CP_1
p.e.c. del 03.06.2021, regolarmente ricevuta in data 08.06.2021 e rimasta priva di riscontro.
Contestava l'eccezione di decadenza perché tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nonché quella di prescrizione, perché divenuta nuovamente decennale.
In merito precisava che per la contribuzione relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, non risultavano decorsi i termini prescrizionali, decorrenti dalla data di invio delle relative dichiarazioni reddituali, avendo la professionista inviato i relativi mod.5/2009, 5/2010, 5/2012, 5/2013, 5/2014, rispettivamente, in data
28.11.2009, 05.08.2011, 30.07.2012, 30.07.2013 e 30.07.2014, ed essendo stata la detta contribuzione iscritta nel ruolo 2014. Inoltre, come riferito e documentato, la ricorrente con l'accordo scaturente dalla proposta del
08.04.2021, ed i due pagamenti effettuati (quello del 27.04.2021 e del 31.10.2022), ha riconosciuto il debito relativo alla contribuzione iscritta nel ruolo 2014 e quindi, anche quello relativo alla contribuzione oggetto del ruolo 2022, ricompresa nel primo, interrompendone la prescrizione, che risulta ulteriormente interrotta dalla notifica della cartella di pagamento oggi impugnata. Parimenti, non risultava decorsa la prescrizione della contribuzione relativa all'anno 2019, avendo la provveduto a contestare la detta omissione dichiarativa CP_1 mediante la p.e.c. del 03.06.2021, ricevuta dalla ricorrente in data 08.06.2021. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì l , la quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione perché il ricorso era stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. n.
46/99 e la carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall'ente impositore. Contestava
l'opposizione sotto il profilo della prescrizione ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 07.03.2023, resa all'esito dell'udienza del 06.03.2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
La causa differita come da provvedimenti in atti e per gli adempimenti ivi indicati (rateizzazione e prova notifica), veniva da ultimo differita per la decisione.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente, va rilevato come non può essere accolta la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, avendo le parti stipulato un accordo di rateizzazione delle somme portate dalla cartella di pagamento impugnata, in quanto tale pronuncia presuppone - per costante giurisprudenza di legittimità - che il credito sia stato integralmente soddisfatto, mentre nel caso di specie la rateizzazione prevede un piano di ammortamento fino al 2031.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Sul punto, comunque, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Sul punto va rilevato come la ricorrente ha proposto ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, avendo contestato la decadenza dall'iscrizione a ruolo, ed un'opposizione all'iscrizione a ruolo avendo contestato la dovutezza delle somme sia perché oggetto di una precedente richiesta definita mediante transazione che per intervenuta prescrizione.
Con riguardo alla tempestività o meno dell'opposizione va rilevato come la cartella di pagamento n. n. 293
2022 00737181 62 000, risulta notificata in data 11.05.2023, mediante deposito presso la casa comunale (v. n.
493 elenco del 13.06.2023) cui è seguita la spedizione il 13.06.2023 della raccomandata informativa n.
NPA140005063363, non ritirata dal destinatario e perfezionatasi per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dall'avviso di deposito lasciato il 28.07.2023 ovvero in data 07.08.2023 (v. racc.ta e avviso di ricevimento in atti).
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione (Ord. Civ., sez. VI, 05.06.2020 n.10672) ha statuito che “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata fermo restando, però, che, in quest'ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E', dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass. n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.)”. Tale orientamento risulta confermato anche da successivi pronunciamenti della Suprema Corte (Cfr.: Cass. Ord. 21.07.2021 n. 20915).
Ebbene, dalla documentazione allegata, risulta pacifico che la raccomandata è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario presso il suo indirizzo e quindi deve ritenersi regolarmente notificata in data
07.08.2023.
Tale data costituisce il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella dal quale far decorrere il termine per proporre l'opposizione (Cfr. Cass. 20915/2021), che risulta depositata il 07.09.2023, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, con conseguente ammissibilità della stessa.
Venendo, invece, all'esame delle eccezioni di carattere formale va rilevata la loro tardività essendo stata l'opposizione depositata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Inoltre, parte ricorrente ha contestato la non dovutezza delle somme portate dalla cartella impugnata, in quanto duplicazione di un precedente atto, il cui giudizio era stato oggetto di transazione stragiudiziale, con conseguente sgravio, e definito con una declaratoria di cessata materia del contendere.
Ebbene, alla luce delle difese della e della documentazione allegata, tali motivi di censura CP_1 risultano infondati. Infatti, in disparte la questione che l'asserito integrale pagamento della transazione raggiunta nel giudizio n. 6434/15 R.G. non risulta minimamente provato, tranne che per le rate corrisposte in data 27.04.2021 e 31.10.2022, riconosciute dalla come versate, risulta documentalmente CP_1 provato che le rate non versate di cui alla predetta transazione sono state nuovamente iscritte a ruolo nel
2022, ed oggetto della cartella oggi impugnata;
inoltre risultano dovute le somme per l'anno 2019, in cui la ricorrente risultava ancora iscritta all'Albo degli Avvocati e quindi alla Cassa Forense e gli interessi sulle somme scadute e non versate iscritte a ruolo nel 2021.
Ne consegue che le somme richieste con l'atto impugnato risultano ancora dovute.
Relativamente all'eccepita prescrizione, va osservato quanto segue.
Sulla questione relativa alla natura decennale o quinquennale del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla va ribadita la natura decennale del termine di prescrizione dei contributi previdenziali di cui la CP_1 è creditrice, in forza del disposto dell'art. 66 L. 247/2012, che ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 L. CP_1
335/1995 alle contribuzioni dovute alla . In proposito, giova rammentare che il predetto art. 3 L. CP_1
335/1995 – la cui efficacia è stata estesa dalla giurisprudenza di legittimità anche alla – aveva CP_1 ridotto il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza a cinque anni, abrogando implicitamente l'art. 19, comma 1, L. 576/1980, il quale testualmente statuiva che “La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1 da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Dunque, è di tutta evidenza che l'art. 66
L. 247/2012, avendo disposto l'inapplicabilità dell'art. 3 L. 335/1995 – e, quindi, del termine di prescrizione quinquennale – alla , ha implicitamente fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 L. 576/1980, il CP_1 quale, come già sopra chiarito, fissava il suddetto termine in dieci anni.
Ciò posto, con riferimento all'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. 247/2012, si rileva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n.
18953/2014, ove ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dal
02.02.2013, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua. La giurisprudenza di merito si è adeguata al principio espresso dalla Suprema Corte (Cfr., ex multis: Corte di Appello di Roma, n. 134/2020, n. 313/2020, n. 5523/2017, Corte di Appello di Bologna, n.
447/2019, Corte di Appello di Salerno, n. 667/2019, Corte di Appello di Milano, n. 1361/2019 e n. 1132/2018,
Corte di Appello di Palermo, Tribunale di Roma, n. 10674/2020, n. 2202/2020, n. 1267/2020, n. 9441/2019, n.
8808/2019).
Muovendo dalla statuita applicabilità del nuovo termine di prescrizione decennale nei termini di cui sopra, la
Corte d'Appello di Roma ha rilevato, inoltre, l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 L. 247/2012, osservando che ben può il legislatore fissare un termine prescrizionale differente con riguardo alle Casse previdenziali private, in ragione delle loro peculiarità. Infatti, si rammenta che l'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, dispone che gli Enti di previdenza privatizzati «hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile», mentre l'art. 1, comma terzo, ultimo periodo, prevede che «agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali». È, dunque, di tutta evidenza, come il patrimonio della sia CP_1 finanziato del tutto autonomamente dai propri iscritti, non potendo contare su finanziamenti statali ed essendo, anzi, sottoposta a stretti vincoli di bilancio, statuendo l'art. 2, comma 1 che «la gestione economico- finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale». Appare appena il caso di precisare che il
Tribunale di Roma, in una vertenza avente come parte la nella quale era stata sollevata analoga CP_1 questione di costituzionalità dell'art. 66 della l. n. 247/2012, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 2479/2018, in accoglimento delle difese della ha ritenuto parimenti infondata la detta CP_1 questione di legittimità costituzionale (nello stesso senso, anche Corte di Appello di Bologna, n. 447/2019, cit.).
Va ancora precisato che l'obbligo di comunicazione del reddito e del volume di affari alla
[...]
il sistema normativo lo riferisce indistintamente a tutti gli avvocati. Controparte_1
Occorre a questo punto esaminare la questione inerente la decorrenza del termine prescrizionale, in considerazione che la ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo di comunicare alla il reddito CP_1 professionale per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, non risultavano decorsi i termini prescrizionali, decorrenti dalla data di invio delle relative dichiarazioni reddituali (Mod.5/2009, 5/2010, 5/2012,
5/2013, 5/2014), rispettivamente, in data 28.11.2009, 05.08.2011, 30.07.2012, 30.07.2013 e 30.07.2014, ed essendo stata la detta contribuzione iscritta nel ruolo 2014, pertanto, la è stata nell'impossibilità di CP_1 determinare l'ammontare della contribuzione dovuta.
In ragione di ciò la più recente giurisprudenza individua il dies a quo del termine di prescrizione in materia contributiva dalla data dalla quale può ritenersi maturato il diritto prescrivibile.
L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un CP_1 distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.
Orbene avendo la ricorrente omesso la dichiarazione di cui al citato art. 17, il termine di prescrizione non può essere iniziato a decorrere fino alla data in cui la non ha avuto conoscenza dei relativi redditi e quindi CP_1 essere posta in condizioni di determinare la contribuzione dovuta (Cass., Sez. lav., Ord. Ordinanza n. 6259 del
16/03/2011).
Orbene, la ha avuto conoscenza – in mancanza di rituale comunicazione mediante Modello 5 - CP_1 dei redditi relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, soltanto in data 28.11.2009, 05.08.2011,
30.07.2012, 30.07.2013 e 30.07.2014, allorquando sono stati presentati dalla ricorrente, circostanza non contestata, quindi da tale data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
Inoltre, essendo stata detta contribuzione iscritta nel ruolo 2014 ed oggetto della cartella di pagamento n. 293
2015 00058935 91 000, il termine prescrizionale risulta interrotto ed il nuovo termine decennale non è nuovamente ed interamente decorso alla data di notifica della cartella di pagamento oggetto di questo giudizio, oltre ad essere stato interrotto dal riconoscimento di debito eseguito con la proposta del 08.04.2021,
e dai due pagamenti effettuati il 27.04.2021 e 31.10.2022. Parimenti, non risultava decorsa la prescrizione della contribuzione relativa all'anno 2019, avendo la peraltro provveduto a contestare la detta CP_1 omissione dichiarativa mediante la p.e.c. del 03.06.2021, ricevuta dalla ricorrente in data 08.06.2021, né gli interessi sulle somme dovute.
Alla luce di ciò e di quanto sopra dedotto in merito alla disciplina sopravvenuta con la Legge 247/2012, deve rilevarsi come a tali contributi vada applicato il termine decennale di prescrizione, poiché alla data dell'entrata in vigore della L 247/2012 i contributi non risultavano ancora prescritti.
Il ricorso pertanto è infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante l'accordo transattivo stragiudiziale intervenuto tra le parti, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e pronunciando sul ricorso depositato in data
07.09.2023 da nei confronti della , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e dell , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2. Rigetta l'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999 e per l'effetto dichiara dovute le somme di cui alla cartella impugnata.
3. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 14.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales