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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria ACAGNINO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6401/2022 RG avente ad oggetto: opposizione a precetto
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
a Pedara, Via F. Turati, 2, elettivamente domiciliato in Catania, via F. Crispi, 177, presso lo studio dell'Avvocato Cirino Biondi (C.F. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
Opponente
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e domiciliata in Mascali (CT), via Spiaggia n. 119, elettivamente domiciliata C.F._3 in Catania, via Guido Gozzano n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Strazzeri (C.F.
), che la rappresenta e difende C.F._4
Opposta
All'udienza del 20 giugno 2023 la causa viene posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni esposte da parte opponente: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o improponibilità e/o inammissibilità, nei confronti dell'opponente, dell'atto di precetto opposto, nonché condannare l'opposta alle spese ed ai compensi del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.05.2022 proponeva opposizione a precetto notificato in data Parte_1
15.04.2022, chiedendo la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo. In data 23.06.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ritenendo che non ricorressero i gravi motivi, richiesti dall'art. 615 c.p.c.
Successivamente, in data 13.09.2022 si costituiva l'opposta . Controparte_1
All'udienza del 20.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il giudice poneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata, proponeva Parte_1 opposizione, dinanzi a questo Tribunale, avverso l'atto di precetto notificatogli il 15 aprile 2022 dalla con cui si intimava il pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di €1.384,00, CP_1 oltre spese generali, iva e c.p.a e di consentire l'accesso e rimettere nel possesso della casa coniugale la . CP_1
Il Titolo esecutivo è fondato sulla sentenza n. 3000/2021 della I sez. Civile del Tribunale di Catania, in cui si pronunciava la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
figlio di , con l'assegnazione alla della casa Controparte_2 Parte_1 CP_1 coniugale, di cui è proprietario l'odierno opponente.
era intervenuto nel giudizio di separazione deducendo di essere il proprietario Parte_1 dell'immobile, adibito a casa familiare, e chiedendo la revoca dell'assegnazione, asserendo la contrarietà del provvedimento all'interesse del minore in ragione del rapporto conflittuale tra nuora e suocero e di aver già ottenuto, in separato giudizio, instaurato nei confronti del figlio, la condanna al rilascio dell'immobile per risoluzione del contratto di comodato.
L'azione giudiziaria, ai sensi dell'art 447 bis c.p.c., introdotta da nei confronti Parte_1 del figlio si era conclusa con la sentenza n. 3023/2019 resa dalla V sez. Civile del Tribunale di
Catania, con cui era stato risolto il contratto di comodato gratuito e precario ed era stato ordinato a con tutto il suo nucleo familiare, di rilasciare immediatamente l'immobile in Controparte_2 favore del legittimo proprietario convivente. Tuttavia, solo in data 3 gennaio 2020, alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario, e dichiaravano di voler Controparte_2 Controparte_3 ottemperare alla sentenza emessa dal Tribunale e lasciavano l'immobile, consegnando le chiavi all'odierno opponente.
La sentenza di separazione n. 3000/2021, intervenuta successivamente a tali vicende, ha individuato, quale casa familiare, l'immobile nel quale il nucleo aveva convissuto sino all'accesso dell'Ufficiale
Giudiziario. Lo proponeva appello contro la sentenza di risoluzione del contratto di comodato, Controparte_1 impugnazione dichiarata inammissibile.
proponeva appello avverso la sentenza di separazione n. 3000/2021, che veniva, Parte_1 tuttavia, confermata integralmente nel suo contenuto con la sentenza della Corte d'Appello n.
1316/2023 pubblicata il 07.07.2023.
In ordine all'atto di opposizione, si osserva preliminarmente che l'opponente ha dedotto come il precetto, avendo ad oggetto obblighi di fare, dovesse essere eseguito mediante lo specifico procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., con rimessione al Giudice dell'esecuzione della determinazione delle relative modalità.
Sul punto, occorre precisare che il ricorso al Giudice dell'esecuzione rappresenta un passaggio successivo alla notificazione del precetto.
L'odierno giudizio, pertanto, deve ritenersi correttamente incardinato e di competenza del Giudice adito.
Esaminando il merito della domanda, l'opposizione di avverso la reimmissione Parte_1 nel possesso di deve ritenersi fondata. Controparte_1
Il Giudice della famiglia, nell'ambito del procedimento di separazione, ha disposto l'assegnazione dell'immobile, di proprietà di , adibito a casa familiare, in favore della Parte_1 [...]
, quale genitore collocatario del figlio minore, valorizzando il criterio primario dell'interesse CP_1 del minore previsto dall'art. 337-sexies c.c. Tale criterio, volto a garantire la continuità dell'habitat domestico e delle relazioni affettive, costituisce senza dubbio parametro prioritario nella regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi coniugale. Tuttavia, esso non può essere interpretato in senso assoluto e illimitato, ma deve trovare un necessario bilanciamento con i principi fondamentali dell'ordinamento civile e, in particolare, con i diritti dominicali del proprietario del bene.
Nella fattispecie, è pacifico che i coniugi e abitassero Controparte_2 Controparte_1
l'immobile di proprietà del padre del marito a titolo di comodato. Tale rapporto, avente ad oggetto lo stesso immobile, destinato successivamente a residenza familiare, intercorreva unicamente tra il comodante e il comodatario senza che la moglie disponesse Parte_1 Controparte_2 di un titolo diretto nei confronti del proprietario. Il contratto di comodato è stato oggetto di risoluzione giudiziale in data antecedente al provvedimento di assegnazione della casa familiare ,disposto in sede di separazione.
Secondo giurisprudenza costante, nella ricostruzione giuridica del vincolo di destinazione conseguente all'assegnazione della casa familiare, si individua una posizione riconducibile a quella di una detenzione qualificata, giustificata dalle necessità di conservazione delle abitudini domestiche in favore della prole, ossia a quella di un diritto di godimento personale atipico e non, invece, a quella di un diritto reale. (cfr. Cass. S.U. n. 18641/2022; Cass. civile sez. I n.4719/2006; Cass. n.
12705/2003).
Inoltre, nel caso di specie, l'assegnazione troverebbe il proprio fondamento nella posizione giuridica dell'altro coniuge in quanto titolare, a sua volta, di un diritto di godimento sull'immobile. In altri termini, la moglie assegnataria dovrebbe subentrare nella disponibilità dell'immobile in virtù del titolo di cui disponeva il coniuge non assegnatario. Ne consegue che, venendo meno il titolo che legittimava il possesso in capo a è automaticamente venuto meno anche il Controparte_2 fondamento giuridico che consentiva alla di godere dell'immobile in qualità di CP_1 assegnataria.
Alla luce di tali considerazioni, non può pretendersi che la signoria sul bene di Parte_1 arretri di fronte ad un diritto personale di godimento privo di titolo legittimante, posto che l'assegnazione, disposta in sede di separazione, intervenuta successivamente alla risoluzione del contratto di comodato, risulta priva di idoneo fondamento giuridico ed è, pertanto, inopponibile al proprietario.
Con riguardo, infine, al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 3000/2021 in favore di invero, il è stato condannato al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali nel giudizio di separazione personale dei coniugi, poiché il suo intervento è stato dichiarato inammissibile, stante la mancanza di una autonoma posizione giuridica sostanziale idonea a legittimare la sua partecipazione al processo. La relativa statuizione sulle spese si pone, pertanto, quale naturale conseguenza della regola generale della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., applicata a colui che abbia agito o resistito in giudizio senza titolo o legittimazione.
Deve, dunque, essere confermato l'obbligo per di corrispondere alla Parte_1 CP_1 la somma complessiva di € 2.216,40, oltre interessi legali decorrenti dalla data di notificazione del precetto sino all'integrale soddisfo, nonché le ulteriori spese occorse ed occorrende come specificate a margine dell'atto di precetto.
Quanto alle spese del presente giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, in virtù della reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione di averso l'atto di precetto intimatogli da , Parte_1 Controparte_1 limitatamente al riconoscimento del diritto, dalla stessa vantato, di ottenere il possesso della casa coniugale, sita a Pedara, via Filippo Turati n. 2; rigetta per il resto, compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Acagnino
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria ACAGNINO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6401/2022 RG avente ad oggetto: opposizione a precetto
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
a Pedara, Via F. Turati, 2, elettivamente domiciliato in Catania, via F. Crispi, 177, presso lo studio dell'Avvocato Cirino Biondi (C.F. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
Opponente
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e domiciliata in Mascali (CT), via Spiaggia n. 119, elettivamente domiciliata C.F._3 in Catania, via Guido Gozzano n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Strazzeri (C.F.
), che la rappresenta e difende C.F._4
Opposta
All'udienza del 20 giugno 2023 la causa viene posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni esposte da parte opponente: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o improponibilità e/o inammissibilità, nei confronti dell'opponente, dell'atto di precetto opposto, nonché condannare l'opposta alle spese ed ai compensi del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.05.2022 proponeva opposizione a precetto notificato in data Parte_1
15.04.2022, chiedendo la sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva del titolo. In data 23.06.2024 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ritenendo che non ricorressero i gravi motivi, richiesti dall'art. 615 c.p.c.
Successivamente, in data 13.09.2022 si costituiva l'opposta . Controparte_1
All'udienza del 20.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il giudice poneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata, proponeva Parte_1 opposizione, dinanzi a questo Tribunale, avverso l'atto di precetto notificatogli il 15 aprile 2022 dalla con cui si intimava il pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di €1.384,00, CP_1 oltre spese generali, iva e c.p.a e di consentire l'accesso e rimettere nel possesso della casa coniugale la . CP_1
Il Titolo esecutivo è fondato sulla sentenza n. 3000/2021 della I sez. Civile del Tribunale di Catania, in cui si pronunciava la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
figlio di , con l'assegnazione alla della casa Controparte_2 Parte_1 CP_1 coniugale, di cui è proprietario l'odierno opponente.
era intervenuto nel giudizio di separazione deducendo di essere il proprietario Parte_1 dell'immobile, adibito a casa familiare, e chiedendo la revoca dell'assegnazione, asserendo la contrarietà del provvedimento all'interesse del minore in ragione del rapporto conflittuale tra nuora e suocero e di aver già ottenuto, in separato giudizio, instaurato nei confronti del figlio, la condanna al rilascio dell'immobile per risoluzione del contratto di comodato.
L'azione giudiziaria, ai sensi dell'art 447 bis c.p.c., introdotta da nei confronti Parte_1 del figlio si era conclusa con la sentenza n. 3023/2019 resa dalla V sez. Civile del Tribunale di
Catania, con cui era stato risolto il contratto di comodato gratuito e precario ed era stato ordinato a con tutto il suo nucleo familiare, di rilasciare immediatamente l'immobile in Controparte_2 favore del legittimo proprietario convivente. Tuttavia, solo in data 3 gennaio 2020, alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario, e dichiaravano di voler Controparte_2 Controparte_3 ottemperare alla sentenza emessa dal Tribunale e lasciavano l'immobile, consegnando le chiavi all'odierno opponente.
La sentenza di separazione n. 3000/2021, intervenuta successivamente a tali vicende, ha individuato, quale casa familiare, l'immobile nel quale il nucleo aveva convissuto sino all'accesso dell'Ufficiale
Giudiziario. Lo proponeva appello contro la sentenza di risoluzione del contratto di comodato, Controparte_1 impugnazione dichiarata inammissibile.
proponeva appello avverso la sentenza di separazione n. 3000/2021, che veniva, Parte_1 tuttavia, confermata integralmente nel suo contenuto con la sentenza della Corte d'Appello n.
1316/2023 pubblicata il 07.07.2023.
In ordine all'atto di opposizione, si osserva preliminarmente che l'opponente ha dedotto come il precetto, avendo ad oggetto obblighi di fare, dovesse essere eseguito mediante lo specifico procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., con rimessione al Giudice dell'esecuzione della determinazione delle relative modalità.
Sul punto, occorre precisare che il ricorso al Giudice dell'esecuzione rappresenta un passaggio successivo alla notificazione del precetto.
L'odierno giudizio, pertanto, deve ritenersi correttamente incardinato e di competenza del Giudice adito.
Esaminando il merito della domanda, l'opposizione di avverso la reimmissione Parte_1 nel possesso di deve ritenersi fondata. Controparte_1
Il Giudice della famiglia, nell'ambito del procedimento di separazione, ha disposto l'assegnazione dell'immobile, di proprietà di , adibito a casa familiare, in favore della Parte_1 [...]
, quale genitore collocatario del figlio minore, valorizzando il criterio primario dell'interesse CP_1 del minore previsto dall'art. 337-sexies c.c. Tale criterio, volto a garantire la continuità dell'habitat domestico e delle relazioni affettive, costituisce senza dubbio parametro prioritario nella regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi coniugale. Tuttavia, esso non può essere interpretato in senso assoluto e illimitato, ma deve trovare un necessario bilanciamento con i principi fondamentali dell'ordinamento civile e, in particolare, con i diritti dominicali del proprietario del bene.
Nella fattispecie, è pacifico che i coniugi e abitassero Controparte_2 Controparte_1
l'immobile di proprietà del padre del marito a titolo di comodato. Tale rapporto, avente ad oggetto lo stesso immobile, destinato successivamente a residenza familiare, intercorreva unicamente tra il comodante e il comodatario senza che la moglie disponesse Parte_1 Controparte_2 di un titolo diretto nei confronti del proprietario. Il contratto di comodato è stato oggetto di risoluzione giudiziale in data antecedente al provvedimento di assegnazione della casa familiare ,disposto in sede di separazione.
Secondo giurisprudenza costante, nella ricostruzione giuridica del vincolo di destinazione conseguente all'assegnazione della casa familiare, si individua una posizione riconducibile a quella di una detenzione qualificata, giustificata dalle necessità di conservazione delle abitudini domestiche in favore della prole, ossia a quella di un diritto di godimento personale atipico e non, invece, a quella di un diritto reale. (cfr. Cass. S.U. n. 18641/2022; Cass. civile sez. I n.4719/2006; Cass. n.
12705/2003).
Inoltre, nel caso di specie, l'assegnazione troverebbe il proprio fondamento nella posizione giuridica dell'altro coniuge in quanto titolare, a sua volta, di un diritto di godimento sull'immobile. In altri termini, la moglie assegnataria dovrebbe subentrare nella disponibilità dell'immobile in virtù del titolo di cui disponeva il coniuge non assegnatario. Ne consegue che, venendo meno il titolo che legittimava il possesso in capo a è automaticamente venuto meno anche il Controparte_2 fondamento giuridico che consentiva alla di godere dell'immobile in qualità di CP_1 assegnataria.
Alla luce di tali considerazioni, non può pretendersi che la signoria sul bene di Parte_1 arretri di fronte ad un diritto personale di godimento privo di titolo legittimante, posto che l'assegnazione, disposta in sede di separazione, intervenuta successivamente alla risoluzione del contratto di comodato, risulta priva di idoneo fondamento giuridico ed è, pertanto, inopponibile al proprietario.
Con riguardo, infine, al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 3000/2021 in favore di invero, il è stato condannato al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali nel giudizio di separazione personale dei coniugi, poiché il suo intervento è stato dichiarato inammissibile, stante la mancanza di una autonoma posizione giuridica sostanziale idonea a legittimare la sua partecipazione al processo. La relativa statuizione sulle spese si pone, pertanto, quale naturale conseguenza della regola generale della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., applicata a colui che abbia agito o resistito in giudizio senza titolo o legittimazione.
Deve, dunque, essere confermato l'obbligo per di corrispondere alla Parte_1 CP_1 la somma complessiva di € 2.216,40, oltre interessi legali decorrenti dalla data di notificazione del precetto sino all'integrale soddisfo, nonché le ulteriori spese occorse ed occorrende come specificate a margine dell'atto di precetto.
Quanto alle spese del presente giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, in virtù della reciproca soccombenza, si compensano tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione di averso l'atto di precetto intimatogli da , Parte_1 Controparte_1 limitatamente al riconoscimento del diritto, dalla stessa vantato, di ottenere il possesso della casa coniugale, sita a Pedara, via Filippo Turati n. 2; rigetta per il resto, compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Acagnino