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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 13075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione di accertamento della nullità e di condanna alla ripetizione dell'indebito in materia di rapporti bancari, riservato in decisione all'udienza del 12.06.2022, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Tomasino
(c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._1
attrice
E
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aldo Corvino (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_2
digitale come in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 12.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e
[...]
dichiarare, per il conto corrente 14019 intrattenuto con CP_2
filiale di Frattamaggiore (NA) e all'aperture di credito in esso regolate, in ragione dei fatti analiticamente indicati in atti: a. l'usurarietà degli interessi;
b. la nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito e di ogni patto aggiunto e/o successivo per la mancata sottoscrizione di convenzione scritta, gradatim, di consegna e del disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in via gradata, per assenza del documento di sintesi;
c. gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art. 1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus
- 2 - tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
d. l'illegittimità degli addebiti per le operazioni in derivati per mancata sottoscrizione della documentazione contrattuale ex art. art. 23 TUF, gradatim per nullità della stessa, per mancanza di causa ex art. 1322, 1325 e 1418
c.c., in via ancora più gradata per indeterminabilità dell'oggetto ex art. Contr 1346 c.c. e 1418 c.c. In via subordinata condannare al risarcimento dei danni per mancato assolvimento degli obblighi informativi ex art 21 ess del TUB e del Regolamento Consob in misura pari all'importo delle operazioni addebitate. 2) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 280068 e alla linea di finanziamento in esso regolata: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento dellarichiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art. 1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare
- 3 - economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 3) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 280164 e alla linea di finanziamento in esso regolata: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto
e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art. 1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 4) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 280839 e alla linea di finanziamento in esso regolata, accertare e dichiarare: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove
- 4 - risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art.
1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio
2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 5) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 281061 e alla linea di finanziamento in esso regolata, accertare e dichiarare: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art.
1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio
2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza
- 5 - di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 6) accertare e dichiarare che alla data di estinzione del conto la era Parte_1
creditrice di di euro 520.418,85 Controparte_1
(cinquecentoventimilaquattrocentodiciotto/85), importo rettificato all'ultimo estratto conto ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
7) Condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. di corrispondere alla
[...] Pt_1
la su indicata somma di euro 520.418,85
[...]
(cinquecentoventimilaquattrocentodiciotto/85) , oltre interessi dalla data di ogni singolo illegittimo addebito ex art.2033 ovvero, in subordine, dal giorno della domanda al soddisfo, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria ”.
A fondamento delle proprie pretese, premesso di aver intrattenuto con una serie di rapporti, di conto Controparte_1
corrente e anticipi, meglio individuati in atti, e che il conto corrente principale n. 14.019, su cui erano girocontate le competenze degli altri conti, era sempre stato affidato, ha rappresentato di aver invano
- 6 - richiesto ex art. 119 tub i contratti di apertura dei predetti conti. Ha, dunque, dedotto la nullità dei contratti stessi per inosservanza della forma scritta ad substantiam, lamentando l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori. Ha, altresì, affermato l'illegittimo addebito di spese e commissioni per operazioni in derivati, in ragione mancata stipula di un contratto scritto per la prestazione di servizi di investimento, e del mancato assolvimento degli obblighi informativi. La correntista ha, altresì, lamentato il superamento del tasso soglia anti-usura in 11 trimestri, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi, oltreché l'effetto anatocistico derivante dall'addebito trimestrale sul conto n. 14019 delle competenze liquidate sui conti accessori.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo, preliminarmente, la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.
e, nel merito, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla correntista, nonché la prescrizione dell'azione di nullità e dell'azione di indebito ex art. 2033 c.c., in mancanza di prova dell'esistenza di affidamenti mediante la produzione dei relativi contratti redatti per iscritto. L'istituto di credito ha, altresì, eccepito la decadenza della correntista dalla possibilità di contestare le risultanze degli estratti conto per decorso del termine ex art. 1832 c.c. Ha, inoltre, contestato la doglianza di usurarietà, sostenendo l'inclusione, nella consulenza di parte, di oneri non rilevanti ai fini del TEG, nonché
l'erronea individuazione della categoria di operazioni e, con essa, del tasso soglia.
Tanto premesso, ha concluso per il rigetto della domanda.
- 7 - Trattata la causa, con espletamento di una c.t.u. contabile, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in rito, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c.
La norma in questione prevede, infatti, che l'atto di citazione debba contenere: “…3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
”.
La banca convenuta, in particolare, ha eccepito la genericità dei fatti allegati dall'attrice a fondamento della domanda, osservando come il deficit assertivo non sia colmabile mediante il rinvio per relationem alla relazione peritale di parte.
Sul punto, devono richiamarsi i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità dell'atto di citazione va dichiarata a fronte di carenze contenutistiche determinanti un'assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda, tale da ritenersi del tutto assente, nell'atto processuale introduttivo del giudizio, il requisito della cd. editio actionis.
In tema, è dirimente quanto affermato da Cass. Civ., sez. I, sent. n.
17023/2003, secondo cui: “La declaratoria di nullità della citazione — nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto — postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
- 8 - documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto, in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 17023/2003).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice ha specificato in citazione il contenuto e l'oggetto della domanda in modo sufficientemente preciso, tale da rendere edotti sia il Giudice che la controparte del petitum e della causa petendi, ossia la ripetizione di quanto asseritamente corrisposto all'istituto di credito in esecuzione di un rapporto di conto corrente affetto da una serie di illegittimità. Una volta chiarito ciò, l'esposizione più o meno analitica dei fatti posti a fondamento della domanda – segnatamente per quanto concerne gli elementi costitutivi della ripetizione di indebito in materia di rapporti bancari - è questione afferente al merito, incidendo sulla fondatezza della domanda, e come tale va valutata. In tale contesto, il rinvio operato nell'atto di citazione alla consulenza di parte non si pone in
- 9 - contrasto con i summenzionati princìpi, dal momento che la domanda è, sostanzialmente, fondata sulla dedotta inesistenza del contratto scritto di conto corrente, da cui discendono una serie di conseguenze giuridiche linearmente esposte, rispetto alle quali la relazione peritale si limita a sviluppare i conteggi necessari ad addivenire al saldo di conto corrente, senza integrare i fatti, di per sé compiutamente esposti nell'atto di citazione.
Deve, dunque, affermarsi la validità dell'atto di citazione.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di Parte_1
all'accertamento della illegittimità degli interessi ed altri oneri addebitati nell'ambito dei rapporti di conto corrente e anticipi intercorsi con in ragione dell'omessa Controparte_1
pattuizione scritta degli stessi, con conseguente richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla correntista.
Ante omnia, va affermata l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla parte attrice.
È pacifico, infatti, che i conti oggetto del giudizio siano chiusi.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca ai sensi dell'art. 1832 c.c. Deve, sul punto, farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
- 10 - dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto” (Cass., n.
30.000/2018, ex multis).
Tanto premesso, venendo al merito della domanda, la società attrice lamenta la illegittimità di tutti gli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e spese, in difetto della relativa pattuizione, deducendo l'omessa sottoscrizione dei contratti.
Non si pone in contraddizione con la tesi sostenuta in giudizio la circostanza che l'attrice, prima della proposizione dell'azione, abbia richiesto alla banca, ex art. 119 tub, i contratti, oltre agli estratti conto.
In tal modo, invero, la correntista, oltre a tenere un comportamento coerente nelle due sedi – stragiudiziale e giudiziale – si è mostrata, a ben vedere, diligente e accorta, utilizzando lo strumento appositamente previsto dall'ordinamento ex art. 119 tub al fine di verificare l'esistenza dei contratti scritti, così evitando di proporre un'azione al buio. Una volta, infatti, riscontrata negativamente la richiesta da parte della banca, ragionevolmente la correntista ha potuto sostenere in giudizio l'inesistenza dei contratti scritti.
A tale stregua, la parte attrice ha dedotto che, all'esito del ricalcolo del saldo dei rapporti con epurazione degli addebiti illegittimi – sulla scorta degli estratti conto prodotti – risulti un saldo a proprio favore, da ripetere nei confronti dell'istituto di credito.
Nessuna incoerenza, né violazione dell'onere probatorio è, dunque, configurabile nel caso di specie, dal momento che l'omessa produzione del contratto di conto corrente è coerente con la tesi attorea dell'omessa sottoscrizione del contratto stesso.
- 11 - Ben avrebbe potuto la banca convenuta confutare l'avversa tesi producendo in giudizio il contratto di conto corrente, al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda, ma così non è stato.
Per i rapporti dedotti in giudizio, dunque, difettano i contratti scritti disciplinanti le relative condizioni economiche.
Tali non possono essere considerati la comunicazione datata
7.02.2000 indirizzata da a con oggetto: “Conto Parte_1 CP_2
corrente 14019 e Conto anticipo 280839”, né la comunicazione datata
1.03.2000, indirizzata da a intitolata “FIDI”. CP_2 Parte_1
Ed invero, il primo documento consiste in una richiesta della correntista alla banca di applicare determinati tassi a rettifica di quelli in essere, senza che, tuttavia si possa ricavare da tale missiva quali siano i tassi all'epoca effettivamente applicati nei rapporti tra le parti. In secondo luogo, non vi è prova che tale richiesta sia pervenuta alla banca, tantomeno che l'istituto di credito vi abbia dato seguito. In nessun modo, pertanto, il documento in questione può considerarsi alla stregua di un contratto.
Quanto al secondo documento di cui si è detto, esso consiste in una comunicazione della banca alla correntista recante l'elenco dei fidi in essere. Non vi è, tuttavia, alcuna indicazione delle condizioni economiche dei rapporti, né, in ogni caso, sottoscrizione della società correntista. Neppure tale documento, quindi, è un contratto.
Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n.
385/1993, nella formulazione vigente all'epoca dell'apertura del conto in esame (2010): “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
- 12 - nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti
e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB”.
I contratti bancari devono, dunque, essere stipulati per iscritto a pena di nullità.
- 13 - Alla luce di ciò, il saldo dei rapporti per cui è causa deve essere ricostruito con eliminazione di qualsivoglia addebito per interessi ultralegali, oneri, commissioni e relativa capitalizzazione, eccezion fatta per imposte e tasse. Tali addebiti, infatti, si appalesano illegittimi alla luce della previsione degli artt. 117, 120, 120 bis D.lgs. n. 385/1993, che richiedono la predeterminazione per iscritto di ciascun onere e interesse addebitato al cliente, nonché della relativa capitalizzazione, e devono trovare applicazione i soli interessi al tasso legale ex art. 1284
c.c.
È il caso di precisare che, in tal caso, è applicabile la previsione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. – secondo cui: “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Il tasso sostitutivo ex art. 117, comma
7, tub, infatti, trova applicazione allorquando il contratto non indichi il tasso degli interessi passivi, o quando la relativa previsione sia nulla ai sensi del comma 6, non già nel caso in cui difetti lo stesso contratto scritto, come nel caso che ci occupa.
Al fine di procedere alla ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, deve rammentarsi che ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass.
13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. La produzione totale degli estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e consente, nelle azioni intraprese
- 14 - dal correntista, di ricostruire il saldo del rapporto sterilizzato dall'illegittima contabilizzazione di interessi non dovuti.
Sul punto, deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Va in primo luogo precisato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso,
a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt.
2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non
l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt.
Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974):
e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n.
14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche la recentissima Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)” (Cass.,
n. 11543/2019).
Ebbene, la documentazione contabile prodotta in giudizio dalla parte attrice, anche alla luce dell'elaborazione del c.t.u., consente una ricostruzione attendibile dei rapporti oggetto di causa.
- 15 - Ed invero, con riferimento al conto corrente principale n. 14019, su cui venivano periodicamente girocontate le competenze maturate sugli altri conti, sono stati prodotti in giudizio gli estratti conto integrali, ossia dal 20.10.1997 (data di accensione) al 24.06.2014 (data di estinzione).
Quanto agli altri conti, il c.t.u., pur dando atto analiticamente degli estratti conto mancanti limitatamente a taluni trimestri, ha ritenuto che:
“l'assenza della documentazione contabile nei periodi intermedi non altera la ricostruzione del saldo del conto corrente principale, in quanto, anche in tale caso, si procederà a mantenere inalterato gli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 14019 nei periodi non coperti da estratti conto riferiti ai rapporti “collegati””.
Avendo, dunque, la correntista adeguatamente documentato lo svolgimento dei rapporti, è stato possibile procedere, mediante c.t.u., al ricalcolo del saldo degli stessi, secondo i criteri già esposti.
È stato dato, inoltre, mandato al c.t.u. di ricalcolare il saldo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Al riguardo, occorre prendere le mosse dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando il correntista agisca per far dichiarare la nullità di clausole contrattuali e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. È stato, altresì, precisato che: “Se, pendente
l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento
- 16 - da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire
"scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
La Corte di Cassazione ha successivamente chiarito che: “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto
- 17 - corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto” (Cass., n. 9203/2025; nel medesimo senso, cfr. Cass., n.
7721/2023).
Al fine di individuare le rimesse solutorie, da cui decorre il termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione di indebito, è, dunque, necessario operare sul cd. saldo rettificato, ossia epurato dalle competenze applicate dalla banca in virtù di clausole nulle.
Va, dunque, accolta l'ipotesi di calcolo formulata dal c.t.u. sulla scorta del saldo rettificato.
Quanto, poi, alla concreta qualificazione di una rimessa come solutoria, piuttosto che ripristinatoria, è d'uopo rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare
l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i
- 18 - limiti di tale utilizzazione” (Cass., n. 2338/2024; conformi: Cass., n.
5387/2024; Cass., n. 34997/2023).
Nel caso di specie, la società correntista, pur non allegando i contratti di apertura di credito, ha, sin dall'atto di citazione, sostenuto l'esistenza di affidamenti, specificandone, poi, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli elementi rivelatori, ossia: la stessa comunicazione della banca del 1.03.2000, di cui si è detto, avente ad oggetto i fidi in essere;
le risultanze degli estratti conto, nonché quelle della Centrale Rischi.
Tale assunto è stato confermato dall'elaborato peritale. Sulla scorta degli elementi e documenti allegati dalla parte attrice il c.t.u. ha, infatti, rilevato sul conto n. 14019 l'esistenza “di un affidamento fin dai primi giorni di accensione del rapporto, nella misura di Lire 50.000.000, poi aumentato a Lire 150.000.000 ed, infine, ridotto ad Euro 75.000,00”.
Va, pertanto, presa in considerazione l'ipotesi di calcolo formulata tenendo conto dell'affidamento, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie.
Quanto all'imputazione delle rimesse solutorie così individuate, devono considerarsi soggette a prescrizione solo quelle imputate a pagamento di competenze illegittime maturate extra-fido.
Tanto sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda
i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla
- 19 - differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194, comma 2, cod. civ., difettando
l'indefettibile presupposto del "pagamento"” (Cass., n. 15684/2025;
Cass., n. 914172020).
Venendo alle contestazioni mosse dalla parte attrice agli addebiti per operazioni su derivati, deve rilevarsi che esse fondano sul presupposto della dedotta mancanza di un contratto scritto per la prestazione di servizi di investimento. Tuttavia, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la banca convenuta ha prodotto i contratti posti alla base delle operazioni in derivati, debitamente sottoscritti da così sconfessando la tesi attorea. Parte_1
Né sono ammissibili le diverse e ulteriori censure veicolate dalla parte attrice avverso tali contratti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., trattandosi di nuove allegazioni fattuali - ossia doglianze fondate su presupposti e documenti nuovi - ormai precluse dopo la scadenza del primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In merito al dedotto deficit informativo, tale censura è formulata in termini eccessivamente generici. Avendo riguardo a quanto dedotto dalla parte attrice entro il termine cui sono connesse le preclusioni assertive (art. 183, comma 6, n. 1, c.c.), non vi sono elementi da cui inferire la inadeguatezza delle operazioni concretamente poste in essere
- 20 - rispetto al profilo di rischio della correntista. Difettano, dunque, i presupposti perché siano travolti gli addebiti per operazioni su derivati.
In definitiva, sulla scorta dei motivi e dei criteri esposti, l'ipotesi di calcolo da accogliere è la n. 2/F, che rappresenta un saldo a credito per la correntista pari ad euro 452.173,26.
Tale è l'importo che la correntista ha diritto di ripetere dalla banca.
Quanto agli interessi dovuti su tale somma, essi non possono essere riconosciuti dalla data dei singoli addebiti illegittimi, come richiesto dalla parte attrice, bensì dal giorno della domanda, non essendo dimostrata la malafede dell'accipiens (art. 2033 c.c.).
Non essendo provato il maggior danno da svalutazione monetaria richiesto dall'attrice, a norma dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (12.12.2022) gli interessi legali vanno computati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 (cfr. Cass., n. 61/2023, secondo cui: “Il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale”).
Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate per un quarto, ponendo il residuo a carico della parte convenuta.
La convenuta, inoltre, deve essere condannata alla refusione delle spese di mediazione, come richiesto dalla parte attrice. Deve, in particolare, riconoscersi il compenso per l'attività svolta dall'avvocato limitatamente alla fase di attivazione, documentata dal verbale in atti, sulla scorta dei parametri applicabili ratione temporis ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e con riduzione di ¼, in misura proporzionale alla compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico della parte convenuta.
- 21 - Infine, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti,
[...]
deve essere condannata al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nella causa pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1
in favore di della somma di euro 452.173,26, Parte_1
oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (12.12.2022) al soddisfo;
2. previa compensazione in ragione di un quarto, condanna alla refusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di che qui si Parte_1
liquidano in euro 16.500,00 per compenso relativo alla fase giudiziale ed euro 978,75 per compenso relativo alla fase di mediazione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, e ridotto di
1/4, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del
12.11.2024, a carico della parte convenuta;
4. condanna al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
- 22 - importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 23 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 13075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione di accertamento della nullità e di condanna alla ripetizione dell'indebito in materia di rapporti bancari, riservato in decisione all'udienza del 12.06.2022, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Tomasino
(c.f. ), con domicilio digitale come in atti;
C.F._1
attrice
E
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aldo Corvino (C.F. ), con domicilio CodiceFiscale_2
digitale come in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 12.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e
[...]
dichiarare, per il conto corrente 14019 intrattenuto con CP_2
filiale di Frattamaggiore (NA) e all'aperture di credito in esso regolate, in ragione dei fatti analiticamente indicati in atti: a. l'usurarietà degli interessi;
b. la nullità parziale del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito e di ogni patto aggiunto e/o successivo per la mancata sottoscrizione di convenzione scritta, gradatim, di consegna e del disciplinare economico che sarebbe stato applicato al rapporto ovvero, in via gradata, per assenza del documento di sintesi;
c. gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art. 1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus
- 2 - tempo per tempo apportate al disciplinare economico;
d. l'illegittimità degli addebiti per le operazioni in derivati per mancata sottoscrizione della documentazione contrattuale ex art. art. 23 TUF, gradatim per nullità della stessa, per mancanza di causa ex art. 1322, 1325 e 1418
c.c., in via ancora più gradata per indeterminabilità dell'oggetto ex art. Contr 1346 c.c. e 1418 c.c. In via subordinata condannare al risarcimento dei danni per mancato assolvimento degli obblighi informativi ex art 21 ess del TUB e del Regolamento Consob in misura pari all'importo delle operazioni addebitate. 2) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 280068 e alla linea di finanziamento in esso regolata: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento dellarichiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art. 1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare
- 3 - economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 3) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 280164 e alla linea di finanziamento in esso regolata: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto
e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art. 1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 4) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 280839 e alla linea di finanziamento in esso regolata, accertare e dichiarare: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove
- 4 - risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art.
1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio
2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 5) Accertare e dichiarare, per il conto anticipi 281061 e alla linea di finanziamento in esso regolata, accertare e dichiarare: a) la nullità totale del contratto e di ogni patto aggiunto e/o successivo per difetto di forma scritta ovvero, in subordine, di consegna;
b) gradatim, nella denegata, ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub b) ovvero laddove risulti sottoscritta consegnata la documentazione contrattuale di cui infra, la nullità dei patti sugli interessi, per contrarietà all'art. 1284 cod. civ., la nullità dei patti di capitalizzazione, per contrarietà all'art.
1283 cod. civ. e agli artt. 2, 6 e 7 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio
2000, la nullità dei patti relativi alle commissioni di massimo scoperto, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione in rapporto agli artt. 1346 cod. civ. e 117 T.u.b., nonché, per mancanza
- 5 - di causa, ex artt. 1322, 1325 e 1418 cod. civ., nonché ex L. 2 dell'anno
2009, l'inesistenza di patti sulle commissioni di affidamento, sulle indennità di sconfinamento e sulle commissioni di istruttoria veloce ovvero, in subordine, la loro nullità per contrarietà all'art 117 bis
T.u.b., l'inesistenza di patti in deroga al principio dispositivo della valuta effettiva ovvero, in subordine, la loro nullità ex art. 1284 cod. civ., l'inesistenza di patti sulla variabilità in pejus del disciplinare economico ovvero, in subordine, l'inefficacia delle variazioni in pejus tempo per tempo apportate al disciplinare economico 6) accertare e dichiarare che alla data di estinzione del conto la era Parte_1
creditrice di di euro 520.418,85 Controparte_1
(cinquecentoventimilaquattrocentodiciotto/85), importo rettificato all'ultimo estratto conto ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
7) Condannare la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. di corrispondere alla
[...] Pt_1
la su indicata somma di euro 520.418,85
[...]
(cinquecentoventimilaquattrocentodiciotto/85) , oltre interessi dalla data di ogni singolo illegittimo addebito ex art.2033 ovvero, in subordine, dal giorno della domanda al soddisfo, ovvero quel diverso importo, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, avrà ritenuto di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria ”.
A fondamento delle proprie pretese, premesso di aver intrattenuto con una serie di rapporti, di conto Controparte_1
corrente e anticipi, meglio individuati in atti, e che il conto corrente principale n. 14.019, su cui erano girocontate le competenze degli altri conti, era sempre stato affidato, ha rappresentato di aver invano
- 6 - richiesto ex art. 119 tub i contratti di apertura dei predetti conti. Ha, dunque, dedotto la nullità dei contratti stessi per inosservanza della forma scritta ad substantiam, lamentando l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori. Ha, altresì, affermato l'illegittimo addebito di spese e commissioni per operazioni in derivati, in ragione mancata stipula di un contratto scritto per la prestazione di servizi di investimento, e del mancato assolvimento degli obblighi informativi. La correntista ha, altresì, lamentato il superamento del tasso soglia anti-usura in 11 trimestri, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi, oltreché l'effetto anatocistico derivante dall'addebito trimestrale sul conto n. 14019 delle competenze liquidate sui conti accessori.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo, preliminarmente, la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.
e, nel merito, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla correntista, nonché la prescrizione dell'azione di nullità e dell'azione di indebito ex art. 2033 c.c., in mancanza di prova dell'esistenza di affidamenti mediante la produzione dei relativi contratti redatti per iscritto. L'istituto di credito ha, altresì, eccepito la decadenza della correntista dalla possibilità di contestare le risultanze degli estratti conto per decorso del termine ex art. 1832 c.c. Ha, inoltre, contestato la doglianza di usurarietà, sostenendo l'inclusione, nella consulenza di parte, di oneri non rilevanti ai fini del TEG, nonché
l'erronea individuazione della categoria di operazioni e, con essa, del tasso soglia.
Tanto premesso, ha concluso per il rigetto della domanda.
- 7 - Trattata la causa, con espletamento di una c.t.u. contabile, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in rito, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta, per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c.
La norma in questione prevede, infatti, che l'atto di citazione debba contenere: “…3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
”.
La banca convenuta, in particolare, ha eccepito la genericità dei fatti allegati dall'attrice a fondamento della domanda, osservando come il deficit assertivo non sia colmabile mediante il rinvio per relationem alla relazione peritale di parte.
Sul punto, devono richiamarsi i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità dell'atto di citazione va dichiarata a fronte di carenze contenutistiche determinanti un'assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda, tale da ritenersi del tutto assente, nell'atto processuale introduttivo del giudizio, il requisito della cd. editio actionis.
In tema, è dirimente quanto affermato da Cass. Civ., sez. I, sent. n.
17023/2003, secondo cui: “La declaratoria di nullità della citazione — nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto — postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
- 8 - documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto, in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 17023/2003).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice ha specificato in citazione il contenuto e l'oggetto della domanda in modo sufficientemente preciso, tale da rendere edotti sia il Giudice che la controparte del petitum e della causa petendi, ossia la ripetizione di quanto asseritamente corrisposto all'istituto di credito in esecuzione di un rapporto di conto corrente affetto da una serie di illegittimità. Una volta chiarito ciò, l'esposizione più o meno analitica dei fatti posti a fondamento della domanda – segnatamente per quanto concerne gli elementi costitutivi della ripetizione di indebito in materia di rapporti bancari - è questione afferente al merito, incidendo sulla fondatezza della domanda, e come tale va valutata. In tale contesto, il rinvio operato nell'atto di citazione alla consulenza di parte non si pone in
- 9 - contrasto con i summenzionati princìpi, dal momento che la domanda è, sostanzialmente, fondata sulla dedotta inesistenza del contratto scritto di conto corrente, da cui discendono una serie di conseguenze giuridiche linearmente esposte, rispetto alle quali la relazione peritale si limita a sviluppare i conteggi necessari ad addivenire al saldo di conto corrente, senza integrare i fatti, di per sé compiutamente esposti nell'atto di citazione.
Deve, dunque, affermarsi la validità dell'atto di citazione.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di Parte_1
all'accertamento della illegittimità degli interessi ed altri oneri addebitati nell'ambito dei rapporti di conto corrente e anticipi intercorsi con in ragione dell'omessa Controparte_1
pattuizione scritta degli stessi, con conseguente richiesta di condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla correntista.
Ante omnia, va affermata l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla parte attrice.
È pacifico, infatti, che i conti oggetto del giudizio siano chiusi.
Va, inoltre, respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla banca ai sensi dell'art. 1832 c.c. Deve, sul punto, farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
- 10 - dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto” (Cass., n.
30.000/2018, ex multis).
Tanto premesso, venendo al merito della domanda, la società attrice lamenta la illegittimità di tutti gli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e spese, in difetto della relativa pattuizione, deducendo l'omessa sottoscrizione dei contratti.
Non si pone in contraddizione con la tesi sostenuta in giudizio la circostanza che l'attrice, prima della proposizione dell'azione, abbia richiesto alla banca, ex art. 119 tub, i contratti, oltre agli estratti conto.
In tal modo, invero, la correntista, oltre a tenere un comportamento coerente nelle due sedi – stragiudiziale e giudiziale – si è mostrata, a ben vedere, diligente e accorta, utilizzando lo strumento appositamente previsto dall'ordinamento ex art. 119 tub al fine di verificare l'esistenza dei contratti scritti, così evitando di proporre un'azione al buio. Una volta, infatti, riscontrata negativamente la richiesta da parte della banca, ragionevolmente la correntista ha potuto sostenere in giudizio l'inesistenza dei contratti scritti.
A tale stregua, la parte attrice ha dedotto che, all'esito del ricalcolo del saldo dei rapporti con epurazione degli addebiti illegittimi – sulla scorta degli estratti conto prodotti – risulti un saldo a proprio favore, da ripetere nei confronti dell'istituto di credito.
Nessuna incoerenza, né violazione dell'onere probatorio è, dunque, configurabile nel caso di specie, dal momento che l'omessa produzione del contratto di conto corrente è coerente con la tesi attorea dell'omessa sottoscrizione del contratto stesso.
- 11 - Ben avrebbe potuto la banca convenuta confutare l'avversa tesi producendo in giudizio il contratto di conto corrente, al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda, ma così non è stato.
Per i rapporti dedotti in giudizio, dunque, difettano i contratti scritti disciplinanti le relative condizioni economiche.
Tali non possono essere considerati la comunicazione datata
7.02.2000 indirizzata da a con oggetto: “Conto Parte_1 CP_2
corrente 14019 e Conto anticipo 280839”, né la comunicazione datata
1.03.2000, indirizzata da a intitolata “FIDI”. CP_2 Parte_1
Ed invero, il primo documento consiste in una richiesta della correntista alla banca di applicare determinati tassi a rettifica di quelli in essere, senza che, tuttavia si possa ricavare da tale missiva quali siano i tassi all'epoca effettivamente applicati nei rapporti tra le parti. In secondo luogo, non vi è prova che tale richiesta sia pervenuta alla banca, tantomeno che l'istituto di credito vi abbia dato seguito. In nessun modo, pertanto, il documento in questione può considerarsi alla stregua di un contratto.
Quanto al secondo documento di cui si è detto, esso consiste in una comunicazione della banca alla correntista recante l'elenco dei fidi in essere. Non vi è, tuttavia, alcuna indicazione delle condizioni economiche dei rapporti, né, in ogni caso, sottoscrizione della società correntista. Neppure tale documento, quindi, è un contratto.
Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 117 D.lgs. n.
385/1993, nella formulazione vigente all'epoca dell'apertura del conto in esame (2010): “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
- 12 - nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti
e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB”.
I contratti bancari devono, dunque, essere stipulati per iscritto a pena di nullità.
- 13 - Alla luce di ciò, il saldo dei rapporti per cui è causa deve essere ricostruito con eliminazione di qualsivoglia addebito per interessi ultralegali, oneri, commissioni e relativa capitalizzazione, eccezion fatta per imposte e tasse. Tali addebiti, infatti, si appalesano illegittimi alla luce della previsione degli artt. 117, 120, 120 bis D.lgs. n. 385/1993, che richiedono la predeterminazione per iscritto di ciascun onere e interesse addebitato al cliente, nonché della relativa capitalizzazione, e devono trovare applicazione i soli interessi al tasso legale ex art. 1284
c.c.
È il caso di precisare che, in tal caso, è applicabile la previsione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. – secondo cui: “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Il tasso sostitutivo ex art. 117, comma
7, tub, infatti, trova applicazione allorquando il contratto non indichi il tasso degli interessi passivi, o quando la relativa previsione sia nulla ai sensi del comma 6, non già nel caso in cui difetti lo stesso contratto scritto, come nel caso che ci occupa.
Al fine di procedere alla ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, deve rammentarsi che ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass.
13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. La produzione totale degli estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e consente, nelle azioni intraprese
- 14 - dal correntista, di ricostruire il saldo del rapporto sterilizzato dall'illegittima contabilizzazione di interessi non dovuti.
Sul punto, deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Va in primo luogo precisato che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso,
a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt.
2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non
l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt.
Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974):
e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n.
14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche la recentissima Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)” (Cass.,
n. 11543/2019).
Ebbene, la documentazione contabile prodotta in giudizio dalla parte attrice, anche alla luce dell'elaborazione del c.t.u., consente una ricostruzione attendibile dei rapporti oggetto di causa.
- 15 - Ed invero, con riferimento al conto corrente principale n. 14019, su cui venivano periodicamente girocontate le competenze maturate sugli altri conti, sono stati prodotti in giudizio gli estratti conto integrali, ossia dal 20.10.1997 (data di accensione) al 24.06.2014 (data di estinzione).
Quanto agli altri conti, il c.t.u., pur dando atto analiticamente degli estratti conto mancanti limitatamente a taluni trimestri, ha ritenuto che:
“l'assenza della documentazione contabile nei periodi intermedi non altera la ricostruzione del saldo del conto corrente principale, in quanto, anche in tale caso, si procederà a mantenere inalterato gli addebiti operati dalla banca sul conto corrente n. 14019 nei periodi non coperti da estratti conto riferiti ai rapporti “collegati””.
Avendo, dunque, la correntista adeguatamente documentato lo svolgimento dei rapporti, è stato possibile procedere, mediante c.t.u., al ricalcolo del saldo degli stessi, secondo i criteri già esposti.
È stato dato, inoltre, mandato al c.t.u. di ricalcolare il saldo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Al riguardo, occorre prendere le mosse dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando il correntista agisca per far dichiarare la nullità di clausole contrattuali e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. È stato, altresì, precisato che: “Se, pendente
l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento
- 16 - da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire
"scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass., SS.UU., n. 24418/2010).
La Corte di Cassazione ha successivamente chiarito che: “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto
- 17 - corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto” (Cass., n. 9203/2025; nel medesimo senso, cfr. Cass., n.
7721/2023).
Al fine di individuare le rimesse solutorie, da cui decorre il termine di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione di indebito, è, dunque, necessario operare sul cd. saldo rettificato, ossia epurato dalle competenze applicate dalla banca in virtù di clausole nulle.
Va, dunque, accolta l'ipotesi di calcolo formulata dal c.t.u. sulla scorta del saldo rettificato.
Quanto, poi, alla concreta qualificazione di una rimessa come solutoria, piuttosto che ripristinatoria, è d'uopo rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare
l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i
- 18 - limiti di tale utilizzazione” (Cass., n. 2338/2024; conformi: Cass., n.
5387/2024; Cass., n. 34997/2023).
Nel caso di specie, la società correntista, pur non allegando i contratti di apertura di credito, ha, sin dall'atto di citazione, sostenuto l'esistenza di affidamenti, specificandone, poi, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli elementi rivelatori, ossia: la stessa comunicazione della banca del 1.03.2000, di cui si è detto, avente ad oggetto i fidi in essere;
le risultanze degli estratti conto, nonché quelle della Centrale Rischi.
Tale assunto è stato confermato dall'elaborato peritale. Sulla scorta degli elementi e documenti allegati dalla parte attrice il c.t.u. ha, infatti, rilevato sul conto n. 14019 l'esistenza “di un affidamento fin dai primi giorni di accensione del rapporto, nella misura di Lire 50.000.000, poi aumentato a Lire 150.000.000 ed, infine, ridotto ad Euro 75.000,00”.
Va, pertanto, presa in considerazione l'ipotesi di calcolo formulata tenendo conto dell'affidamento, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie.
Quanto all'imputazione delle rimesse solutorie così individuate, devono considerarsi soggette a prescrizione solo quelle imputate a pagamento di competenze illegittime maturate extra-fido.
Tanto sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda
i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla
- 19 - differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194, comma 2, cod. civ., difettando
l'indefettibile presupposto del "pagamento"” (Cass., n. 15684/2025;
Cass., n. 914172020).
Venendo alle contestazioni mosse dalla parte attrice agli addebiti per operazioni su derivati, deve rilevarsi che esse fondano sul presupposto della dedotta mancanza di un contratto scritto per la prestazione di servizi di investimento. Tuttavia, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la banca convenuta ha prodotto i contratti posti alla base delle operazioni in derivati, debitamente sottoscritti da così sconfessando la tesi attorea. Parte_1
Né sono ammissibili le diverse e ulteriori censure veicolate dalla parte attrice avverso tali contratti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., trattandosi di nuove allegazioni fattuali - ossia doglianze fondate su presupposti e documenti nuovi - ormai precluse dopo la scadenza del primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In merito al dedotto deficit informativo, tale censura è formulata in termini eccessivamente generici. Avendo riguardo a quanto dedotto dalla parte attrice entro il termine cui sono connesse le preclusioni assertive (art. 183, comma 6, n. 1, c.c.), non vi sono elementi da cui inferire la inadeguatezza delle operazioni concretamente poste in essere
- 20 - rispetto al profilo di rischio della correntista. Difettano, dunque, i presupposti perché siano travolti gli addebiti per operazioni su derivati.
In definitiva, sulla scorta dei motivi e dei criteri esposti, l'ipotesi di calcolo da accogliere è la n. 2/F, che rappresenta un saldo a credito per la correntista pari ad euro 452.173,26.
Tale è l'importo che la correntista ha diritto di ripetere dalla banca.
Quanto agli interessi dovuti su tale somma, essi non possono essere riconosciuti dalla data dei singoli addebiti illegittimi, come richiesto dalla parte attrice, bensì dal giorno della domanda, non essendo dimostrata la malafede dell'accipiens (art. 2033 c.c.).
Non essendo provato il maggior danno da svalutazione monetaria richiesto dall'attrice, a norma dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (12.12.2022) gli interessi legali vanno computati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 (cfr. Cass., n. 61/2023, secondo cui: “Il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale”).
Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate per un quarto, ponendo il residuo a carico della parte convenuta.
La convenuta, inoltre, deve essere condannata alla refusione delle spese di mediazione, come richiesto dalla parte attrice. Deve, in particolare, riconoscersi il compenso per l'attività svolta dall'avvocato limitatamente alla fase di attivazione, documentata dal verbale in atti, sulla scorta dei parametri applicabili ratione temporis ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e con riduzione di ¼, in misura proporzionale alla compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico della parte convenuta.
- 21 - Infine, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come da verbale in atti,
[...]
deve essere condannata al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nella causa pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1
in favore di della somma di euro 452.173,26, Parte_1
oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (12.12.2022) al soddisfo;
2. previa compensazione in ragione di un quarto, condanna alla refusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di che qui si Parte_1
liquidano in euro 16.500,00 per compenso relativo alla fase giudiziale ed euro 978,75 per compenso relativo alla fase di mediazione, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, e ridotto di
1/4, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del
12.11.2024, a carico della parte convenuta;
4. condanna al Controparte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
- 22 - importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 23 -