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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2024 promossa da:
- CALZATURIFICIO (C.F.: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Pacini ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
il suo studio in Via IV Novembre 4 Porto Sant'Elpidio (FM);
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. e P.IVA con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Giorgio Segnana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Di Porta
Vittoria, 47 Milano
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ritenute per valide e fondate le eccezioni sollevate dall'odierna attrice in ordine al quantum della pretesa creditoria azionata esecutivamente nei suoi confronti dalla convenuta, dichiarare l'infondatezza e l'ingiustizia della stessa per così come reclamata per i motivi spiegati in premessa, disponendone una corretta riduzione nei limiti effettivamente dovuti,
e, quindi, con esclusione dal montante complessivo dell'importo di € 69.300,00
pagina 1 di 7 In linea consequenziale, dichiarare altresì la nullità della ipoteca volontaria iscritta a Fermo sui beni immobili di proprietà dell'attrice in data 23 Ottobre 2019 al Nr.1174 R.P., come risulta dal certificato notarile ex Art. 567 C.p.c. redatto in data 15/2/2021 dal notaio ed in atti prodotto. Persona_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. per la convenuta “Nel merito in via principale, respingere le domande dell'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare il diritto di credito in capo a della somma di € 69.300,00, Parte_2 accreditata sul conto della società ( C.F.: Controparte_2
) in persona del legale rappresentante, e per l'effetto condannare la società P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento della somma di € 69.300,00 a favore di oltre interessi al tasso legale dal Parte_2 dovuto al saldo”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_2
proponeva il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione nella procedura di
[...]
esecuzione immobiliare n 137-2020 promossa da (a cui è poi succeduta Parte_3
, ed esponeva che: Controparte_3
• operava sul mercato calzaturiero in CP_4 Controparte_2 regime di partnership con la società anch'essa domiciliata in Via Controparte_5
E. Lussu n. 300 di Sant'Elpidio a Mare, in persona del legale rapp.te Sig. CP_2
;
[...]
• nel corso dell'anno 2019, essendosi la venuta a trovare in grave Controparte_5 situazione di difficoltà, comunicava con telegramma e PEC di Parte_3
data 4 Settembre 2019 la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in corso;
in particolare la revoca con effetto immediato dell'apertura di credito promiscua di €
100.000,00 per anticipi al salvo buon fine Italia ed RO e, conseguentemente, la decadenza del beneficio del termine del portafoglio al sbf/ant. fatture Italia e RO per l'importo di € 67.880,68;
• con la medesima missiva le veniva intimato il pagamento, nel termine perentorio di un giorno, della somma di € 91.733,58, inclusiva di quella indicata nel capo che precede ( € pagina 2 di 7 67.880,68), con minaccia, in difetto, di azione legale e segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi gestita dalla Banca D'Italia per il sistema creditizio;
• la Banca proponeva, o meglio, imponeva, quale soluzione, la chiusura dello scoperto sul conto anticipi della fatture Italia –RO di Stile Moda Italia S.r.l., pari ad €
67.880,68, attraverso un finanziamento sostanzialmente di pari importo, ed ovviamente garantito da ipoteca, che andava a concedere al Controparte_2
;
[...]
• il mutuo ipotecario di € 70.000,00 venne stipulato dinanzi al notaio
[...] di Civitanova Marche in data 22 Ottobre 2019, cui intervennero, ai fini Persona_2
della concessione di ipoteca, i singoli soci del , Controparte_2 Pt_4
, e;
[...] CP_2 Parte_5 Controparte_6
• solo formalmente il denaro bonificato nel conto del è Controparte_2 entrato nella disponibilità del . laddove invece l'operazione venne CP_4 CP_2
in realtà congegnata e diretta, per il recupero di quanto dovutole dalla Controparte_5
a quel momento in precarie condizioni finanziarie.
[...]
Tanto premesso, esposte le argomentazioni in diritto, l'opponente concludeva come sopra riportato.
Si costituiva e per essa quale mandataria e procuratrice speciale, di Parte_2
rappresentata dalla procuratrice Controparte_7 [...] hiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo a proprio favore che: Controparte_1
• con ordinanza del 04.03.2024 il GE, rilevata l'insussistenza dei gravi motivi, rigettava la richiesta di sospensione con conseguente condanna dell'opponente alle spese di lite;
• avverso la detta ordinanza comunicata il proponeva reclamo ex art. 669 CP_2
terdecies c.p.c.;
• con ordinanza del 03.05.2024 pubblicata il 20.05.2024, il Tribunale di Fermo in composizione collegiale respingeva il reclamo proposto condannando al contempo la reclamante al pagamento delle spese di lite;
• le eccezioni di parte opponente, come già indicato sia nella fase endoesecutiva dell'opposizione all'esecuzione RGE 137/2020, sia nel procedimento di reclamo, sono pagina 3 di 7 infondate in quanto: a) la condotta della Banca Cedente è stata legittima e conforme ai principi di correttezza e buona e fede: la di ha intimato il pagamento Pt_3 Pt_3
delle somme alla stessa dovute da , soggetto terzo, a seguito del Controparte_5 persistere dell'inadempimento, preceduta peraltro dalla sospensione degli affidamenti già comunicata nel mese di giugno del 2019 nonché dell'esito negativo delle trattative intrattenute con l'amministratore della società ; CP_2
b) dall'estratto conto prodotto dalla stessa si evince che la somma Parte_6
di € 69.300,00, pari all'importo erogato a titolo di finanziamento al netto delle spese di istruttoria è stata accreditata sul conto dell'esecutata a nulla rilevando che la detta somma sia stata poi successivamente versata dalla debitrice esecutata a favore di un terzo;
c) dal tenore letterale del contratto di mutuo fondiario Rep. 30022/17618 stipulato in data 22.10.2019 ai sensi degli artt. 38 ss D.lgs. n.385/19931 settembre 1993, non emerge alcun elemento da cui si possa ricavare che il ripianamento dell'esposizione debitoria della fosse la causa del contratto e che lo stesso (rectius il ripianamento CP_5
delle passività) fosse una finalità perseguita anche dalla . Parte_3
Tanto premesso in fatto ed esplicate le argomentazioni in diritto l'opposto concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Le parti non depositavano le memorie 171 ter c.p.c.
All'udienza del 24 ottobre 2024 il Giudice revocava l'ordinanza di dichiarazione di contumacia di e ritenuta la causa matura per la decisione Controparte_1
fissava l'udienza del 15.05.2025 h 9.30 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. da calcolarsi a ritroso prima della udienza fissata.
All'udienza del 15.05.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata in quanto infondata per i motivi che seguono.
Secondo la tesi dell'opponente il mutuo concesso alla era stato Controparte_2
preventivamente destinato all'estinzione di una posizione debitoria del terzo, e dunque non ad erogare nuova liquidità in favore della parte mutuataria: l'erogazione di denaro sarebbe stata solo formale.
Sul punto si deve dare conto del principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte pagina 4 di 7 di Cassazione la quale ha escluso profili di nullità del mutuo erogato per il ripianamento di precedenti esposizioni debitorie: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841)
Il principio generale non muta nel caso in cui il ripianamento sia relativo ad un'esposizione debitoria di un terzo soggetto rispetto al mutuatario, come nel caso di specie.
Ed invero in parte motiva le Sezioni Unite hanno infatti argomentato che “7. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. 8. Ben si comprende allora come il sintagma “mutuo solutorio” non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.”
Ancora “10. Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità – salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. N. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) – essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977
n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).”
Nel caso di specie l'erogazione della somma di denaro mutuata è avvenuta tramite versamento nel conto corrente intestato alla mutuataria, ossia mediante accreditamento sul suo conto corrente come è stato dedotto dalla stessa opponente (v. doc. 6 allegato all'atto di pagina 5 di 7 citazione) e il all'art. 2 del contratto di mutuo ha rilasciato Controparte_2
espressa quietanza dell'avvenuta erogazione della somma di denaro.
Il successivo versamento della somma nella medesima giornata sul C/C in favore della
[...]
, soggetto terzo, al fine di ripianare l'esposizione debitoria di quest'ultimo Controparte_5
non determina nullità del mutuo essendo effetto di un atto dispositivo di una somma già entrata nel patrimonio della mutuataria.
Quanto alla deduzione di parte opponente che nella comparsa conclusionale ha rilevato che tale operazione è illecita perché pone in essere un contratto in frode alla legge, attuando la violazione della par condicio in vista del futuro fallimento del debitore richiamando Cass. Civ.
2861/2018, si rileva che anche tale profilo è stato affrontato dalle Sezioni Unite escludendo la nullità del contratto, a favore di altri rimedi non esperiti nel caso di specie o comunque rispetto ai quali non risulterebbe legittimata la mutuataria “11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia
(revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. N. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018).
Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. N.
20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del
2022).”
Inoltre la Suprema Corte si è espressa proprio in relazione al mutuo fondiario confermando che lo stesso non possa configurarsi come mutuo di scopo e dunque escludendo la nullità nel caso in cui la somma fosse espressamente o concretamente destinata a realizzare finalità solutorie: “12. Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38
t.u.b.) è pacifica l'opinione - e va qui ribadito - che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del pagina 6 di 7 contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n.
4792 del 2012; n. 9511 del 2007).” Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).” (cfr. Cass. SS UU sopra Citata).
Infine non sussiste neppure prova di imposizioni o minaccia da parte della Banca alla stipula del mutuo: il fatto che il bonifico a favore di rechi nella causale Controparte_5
“Versamento quale garante intimato” a nulla rileva posto che, da un lato, è dicitura apposta dalla stessa opponente e non dalla Banca, dall'altro, non prova che il consenso alla stipula del mutuo sia stato estorto con minaccia violenza o raggiri da parte della Pt_3
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata e va rigettata altresì la domanda consequenziale di dichiarare la nullità della ipoteca volontaria iscritta a Fermo sui beni immobili di proprietà dell'attrice in data 23 Ottobre 2019.
Considerato che la questione sollevata dall'opponente è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale risolto da Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841 sopra citata, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 630/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione;
• DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Fermo, 30.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2024 promossa da:
- CALZATURIFICIO (C.F.: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Pacini ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
il suo studio in Via IV Novembre 4 Porto Sant'Elpidio (FM);
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. e P.IVA con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Giorgio Segnana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Di Porta
Vittoria, 47 Milano
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ritenute per valide e fondate le eccezioni sollevate dall'odierna attrice in ordine al quantum della pretesa creditoria azionata esecutivamente nei suoi confronti dalla convenuta, dichiarare l'infondatezza e l'ingiustizia della stessa per così come reclamata per i motivi spiegati in premessa, disponendone una corretta riduzione nei limiti effettivamente dovuti,
e, quindi, con esclusione dal montante complessivo dell'importo di € 69.300,00
pagina 1 di 7 In linea consequenziale, dichiarare altresì la nullità della ipoteca volontaria iscritta a Fermo sui beni immobili di proprietà dell'attrice in data 23 Ottobre 2019 al Nr.1174 R.P., come risulta dal certificato notarile ex Art. 567 C.p.c. redatto in data 15/2/2021 dal notaio ed in atti prodotto. Persona_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. per la convenuta “Nel merito in via principale, respingere le domande dell'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare il diritto di credito in capo a della somma di € 69.300,00, Parte_2 accreditata sul conto della società ( C.F.: Controparte_2
) in persona del legale rappresentante, e per l'effetto condannare la società P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 pagamento della somma di € 69.300,00 a favore di oltre interessi al tasso legale dal Parte_2 dovuto al saldo”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_2
proponeva il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione nella procedura di
[...]
esecuzione immobiliare n 137-2020 promossa da (a cui è poi succeduta Parte_3
, ed esponeva che: Controparte_3
• operava sul mercato calzaturiero in CP_4 Controparte_2 regime di partnership con la società anch'essa domiciliata in Via Controparte_5
E. Lussu n. 300 di Sant'Elpidio a Mare, in persona del legale rapp.te Sig. CP_2
;
[...]
• nel corso dell'anno 2019, essendosi la venuta a trovare in grave Controparte_5 situazione di difficoltà, comunicava con telegramma e PEC di Parte_3
data 4 Settembre 2019 la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in corso;
in particolare la revoca con effetto immediato dell'apertura di credito promiscua di €
100.000,00 per anticipi al salvo buon fine Italia ed RO e, conseguentemente, la decadenza del beneficio del termine del portafoglio al sbf/ant. fatture Italia e RO per l'importo di € 67.880,68;
• con la medesima missiva le veniva intimato il pagamento, nel termine perentorio di un giorno, della somma di € 91.733,58, inclusiva di quella indicata nel capo che precede ( € pagina 2 di 7 67.880,68), con minaccia, in difetto, di azione legale e segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi gestita dalla Banca D'Italia per il sistema creditizio;
• la Banca proponeva, o meglio, imponeva, quale soluzione, la chiusura dello scoperto sul conto anticipi della fatture Italia –RO di Stile Moda Italia S.r.l., pari ad €
67.880,68, attraverso un finanziamento sostanzialmente di pari importo, ed ovviamente garantito da ipoteca, che andava a concedere al Controparte_2
;
[...]
• il mutuo ipotecario di € 70.000,00 venne stipulato dinanzi al notaio
[...] di Civitanova Marche in data 22 Ottobre 2019, cui intervennero, ai fini Persona_2
della concessione di ipoteca, i singoli soci del , Controparte_2 Pt_4
, e;
[...] CP_2 Parte_5 Controparte_6
• solo formalmente il denaro bonificato nel conto del è Controparte_2 entrato nella disponibilità del . laddove invece l'operazione venne CP_4 CP_2
in realtà congegnata e diretta, per il recupero di quanto dovutole dalla Controparte_5
a quel momento in precarie condizioni finanziarie.
[...]
Tanto premesso, esposte le argomentazioni in diritto, l'opponente concludeva come sopra riportato.
Si costituiva e per essa quale mandataria e procuratrice speciale, di Parte_2
rappresentata dalla procuratrice Controparte_7 [...] hiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo a proprio favore che: Controparte_1
• con ordinanza del 04.03.2024 il GE, rilevata l'insussistenza dei gravi motivi, rigettava la richiesta di sospensione con conseguente condanna dell'opponente alle spese di lite;
• avverso la detta ordinanza comunicata il proponeva reclamo ex art. 669 CP_2
terdecies c.p.c.;
• con ordinanza del 03.05.2024 pubblicata il 20.05.2024, il Tribunale di Fermo in composizione collegiale respingeva il reclamo proposto condannando al contempo la reclamante al pagamento delle spese di lite;
• le eccezioni di parte opponente, come già indicato sia nella fase endoesecutiva dell'opposizione all'esecuzione RGE 137/2020, sia nel procedimento di reclamo, sono pagina 3 di 7 infondate in quanto: a) la condotta della Banca Cedente è stata legittima e conforme ai principi di correttezza e buona e fede: la di ha intimato il pagamento Pt_3 Pt_3
delle somme alla stessa dovute da , soggetto terzo, a seguito del Controparte_5 persistere dell'inadempimento, preceduta peraltro dalla sospensione degli affidamenti già comunicata nel mese di giugno del 2019 nonché dell'esito negativo delle trattative intrattenute con l'amministratore della società ; CP_2
b) dall'estratto conto prodotto dalla stessa si evince che la somma Parte_6
di € 69.300,00, pari all'importo erogato a titolo di finanziamento al netto delle spese di istruttoria è stata accreditata sul conto dell'esecutata a nulla rilevando che la detta somma sia stata poi successivamente versata dalla debitrice esecutata a favore di un terzo;
c) dal tenore letterale del contratto di mutuo fondiario Rep. 30022/17618 stipulato in data 22.10.2019 ai sensi degli artt. 38 ss D.lgs. n.385/19931 settembre 1993, non emerge alcun elemento da cui si possa ricavare che il ripianamento dell'esposizione debitoria della fosse la causa del contratto e che lo stesso (rectius il ripianamento CP_5
delle passività) fosse una finalità perseguita anche dalla . Parte_3
Tanto premesso in fatto ed esplicate le argomentazioni in diritto l'opposto concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Le parti non depositavano le memorie 171 ter c.p.c.
All'udienza del 24 ottobre 2024 il Giudice revocava l'ordinanza di dichiarazione di contumacia di e ritenuta la causa matura per la decisione Controparte_1
fissava l'udienza del 15.05.2025 h 9.30 per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. da calcolarsi a ritroso prima della udienza fissata.
All'udienza del 15.05.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata in quanto infondata per i motivi che seguono.
Secondo la tesi dell'opponente il mutuo concesso alla era stato Controparte_2
preventivamente destinato all'estinzione di una posizione debitoria del terzo, e dunque non ad erogare nuova liquidità in favore della parte mutuataria: l'erogazione di denaro sarebbe stata solo formale.
Sul punto si deve dare conto del principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte pagina 4 di 7 di Cassazione la quale ha escluso profili di nullità del mutuo erogato per il ripianamento di precedenti esposizioni debitorie: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841)
Il principio generale non muta nel caso in cui il ripianamento sia relativo ad un'esposizione debitoria di un terzo soggetto rispetto al mutuatario, come nel caso di specie.
Ed invero in parte motiva le Sezioni Unite hanno infatti argomentato che “7. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. 8. Ben si comprende allora come il sintagma “mutuo solutorio” non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.”
Ancora “10. Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità – salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. N. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) – essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977
n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).”
Nel caso di specie l'erogazione della somma di denaro mutuata è avvenuta tramite versamento nel conto corrente intestato alla mutuataria, ossia mediante accreditamento sul suo conto corrente come è stato dedotto dalla stessa opponente (v. doc. 6 allegato all'atto di pagina 5 di 7 citazione) e il all'art. 2 del contratto di mutuo ha rilasciato Controparte_2
espressa quietanza dell'avvenuta erogazione della somma di denaro.
Il successivo versamento della somma nella medesima giornata sul C/C in favore della
[...]
, soggetto terzo, al fine di ripianare l'esposizione debitoria di quest'ultimo Controparte_5
non determina nullità del mutuo essendo effetto di un atto dispositivo di una somma già entrata nel patrimonio della mutuataria.
Quanto alla deduzione di parte opponente che nella comparsa conclusionale ha rilevato che tale operazione è illecita perché pone in essere un contratto in frode alla legge, attuando la violazione della par condicio in vista del futuro fallimento del debitore richiamando Cass. Civ.
2861/2018, si rileva che anche tale profilo è stato affrontato dalle Sezioni Unite escludendo la nullità del contratto, a favore di altri rimedi non esperiti nel caso di specie o comunque rispetto ai quali non risulterebbe legittimata la mutuataria “11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia
(revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. N. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018).
Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. N.
20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del
2022).”
Inoltre la Suprema Corte si è espressa proprio in relazione al mutuo fondiario confermando che lo stesso non possa configurarsi come mutuo di scopo e dunque escludendo la nullità nel caso in cui la somma fosse espressamente o concretamente destinata a realizzare finalità solutorie: “12. Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38
t.u.b.) è pacifica l'opinione - e va qui ribadito - che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del pagina 6 di 7 contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n.
4792 del 2012; n. 9511 del 2007).” Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).” (cfr. Cass. SS UU sopra Citata).
Infine non sussiste neppure prova di imposizioni o minaccia da parte della Banca alla stipula del mutuo: il fatto che il bonifico a favore di rechi nella causale Controparte_5
“Versamento quale garante intimato” a nulla rileva posto che, da un lato, è dicitura apposta dalla stessa opponente e non dalla Banca, dall'altro, non prova che il consenso alla stipula del mutuo sia stato estorto con minaccia violenza o raggiri da parte della Pt_3
Per tali ragioni l'opposizione va rigettata e va rigettata altresì la domanda consequenziale di dichiarare la nullità della ipoteca volontaria iscritta a Fermo sui beni immobili di proprietà dell'attrice in data 23 Ottobre 2019.
Considerato che la questione sollevata dall'opponente è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale risolto da Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841 sopra citata, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 630/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione;
• DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Fermo, 30.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini pagina 7 di 7