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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/12/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel processo, recante il numero R.G. 6354/2025, in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promosso da
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NA IA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
AN RE e DA AN
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 3.10.2025.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia al Tribunale Ill.mo, a modifica di quanto previsto nella
Sentenza n. 77/2024 pronunciata da codesto Ill.mo Tribunale il 7.6.24, contrariis reiectis: - revocare il contributo al mantenimento dell'ex moglie, sig.ra a carico del sig. CP_1 Pt_1
1 a decorrere dal deposito del Ricorso introduttivo del procedimento de quo;
Fermo il Pt_1
resto. - Con condanna della sig.ra alle spese di giudizio, ove ritenuto anche ai sensi CP_1 dell'art. 96 cpc stante la temeraria resistenza alle proposte domande, comunque maggiorate del
30% stanti i collegamenti “ipertestuali” ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b)”.
Conclusioni del resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via principale: rigettare integralmente il ricorso proposto dal Sig.
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1
le condizioni di cui alla Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Genova. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da liquidarsi con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del DM 55/14 per redazione dell'atto con uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione mediante collegamenti ipertestuali. Con ogni più ampia riserva di deduzione, eccezione e produzione documentale nei termini di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “chiede che il Tribunale di Genova accolga il ricorso”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 4.7.2025, il Sig. ha rappresentato: che, in data Parte_1
16.9.1978, a Genova, ha contratto matrimonio con la Sig.ra che, dalla loro CP_1
unione, sono nati i figli, e AN, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti; che, con sentenza resa inter partes in data 2.2.2012, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, con sentenza resa inter partes in data
31.5.2024, su ricorso congiunto delle parti, “dato che in allora l'onerato riusciva ancora a svolgere attività lavorativa di cantante”, le parti hanno convenuto di ridurre l'assegno divorzile in favore della moglie, ad Euro 350,00 mensili;
che il Sig. “è Parte_1 affetto dall'anno 2015 da neoplasia prostatica, recidivata, sfortunatamente, oramai in stadio decisamente avanzato”; che “la situazione clinica […] dal settembre 2024 si è repentinamente aggravata a seguito, purtroppo, delle complicanze legate alla progressione della malattia essendo state rilevate, nuove metastasi in sede linfonadale e il raggiungimento da parte di quelle scheletriche della massa midollare”; che “si legge, infatti, nella Relazione
17.3.25 dell'oncologa dott.ssa “Si evidenzia, rispetto allo scorso ottobre, un Persona_2
progressivo peggioramento dello stato clinico del paziente che, a causa della progressione della neoplasia, presenta attualmente una perdita dell'autonomia nella deambulazione per la quale necessita di ausilii””; che “è stato, pertanto, necessario sospendere la terapia farmacologica ormonale e le applicazioni di radioterapia sono state sostituite dall'avvio
2 presso il Reparto Oncologico del Nosocomio San Martino di Genova della chemioterapia di cui nello scorso mese di marzo aveva già eseguito 5 cicli”; che “non è stato possibile effettuare il 7mo ciclo programmato per il 27.6.25 a causa dell'ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del paziente”; che “la terapia chemioterapica non potrà, purtroppo, più essere ripresa”; che “considerate le importanti difficoltà nella deambulazione è stato necessario attivare anche l'assistenza domiciliare”; che “nel mese di gennaio del corrente anno 2025 il sig. veniva ricoverato per setticemia in via d'urgenza presso Pt_1
l'Ospedale di Lavagna dal quale veniva dimesso il giorno 18/1/25”; che “il medico segnalava anche il pericolo di un “rischio fratturativo conseguente alla postura ortostatica ed al cammino” per cui veniva prescritto all'Istante l'utilizzo di un busto”; che “la qualità della vita […] subiva, altresì, un evidente deterioramento dal momento che “per evitare le conseguenze di un prolungato allettamento”, gli veniva consigliato di muoversi, per le sole necessità quotidiane della vita, con l'utilizzo di “un girello con doppio appoggio ascellare” oppure “due bastoni canadesi”, mentre per l'esterno gli veniva prescritto l'utilizzo di una carrozzina”; che “visto l'aggravarsi delle condizioni mediche, dall'equipe che lo segue gli veniva consigliato di presentare domanda di invalidità civile che nel marzo 2025 gli è stata riconosciuta in forma “grave””; che “le complicazioni derivanti da tale infausto decorso della malattia, come intuibile, non gli permettono più di svolgere l'attività concertistica di cantante professionista con rilevanti riflessi negativi sui propri introiti”; che, nell'anno 2024, successivamente alla pronuncia del provvedimento di modifica, ha ricevuto la notifica di tre cartelle esattoriali, per complessivi Euro 16.488,88 e che, diversamente dalla Sig.ra CP_1
la quale occupa l'immobile in comproprietà in Moneglia, deve sostenere oneri
[...]
alloggiativi (per Euro 900,00 mensili, oltre alle spese). Alla luce di quanto precede, il Sig. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo la revoca Parte_1 dell'assegno divorzile, fermo il resto e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, solo in caso di opposizione.
2. Con memoria in data 12.9.2025, la Sig.ra si è opposta all'accoglimento del CP_1 ricorso e ha rappresentato: che “le condizioni economiche di cui oggi si chiede la modifica sono state oggetto di un accordo congiunto, raggiunto dopo lunghe trattative e formalizzato nella Sentenza n. 77/2024”; che “sebbene il recente aggravamento delle condizioni di salute del Sig. sia un fatto grave e doloroso, non può essere considerato giuridicamente Pt_1
“imprevedibile””; che “la patologia da cui è affetto il ricorrente era, infatti, ben nota sin dal
2015, come da lui stesso ammesso in ricorso, e certamente le parti ne hanno tenuto conto nel raggiungere il faticoso e complesso accordo cristallizzato nella sentenza del giugno 2024”;
3 che “la resistente, infatti, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non percepisce alcun trattamento pensionistico né altri redditi”; che “è affetta da gravi patologie articolari”; che “ciò è diretta conseguenza della scelta, all'epoca condivisa tra i coniugi, di abbandonare la sua attività di parrucchiera per dedicarsi interamente alla famiglia, consentendo al Sig. di costruire la sua carriera”; che “il modesto contributo di € 350,00 mensili, Pt_1
pertanto, riveste natura prettamente alimentare, indispensabile per condurre un'esistenza libera e dignitosa”; che “il Sig. appare tutt'altro che inattivo professionalmente. Pt_1
Risulta infatti da documentazione social media (Instagram) che nel luglio 2025 abbia pubblicizzato l'uscita di un nuovo disco e che stia promuovendo un concerto per il prossimo mese di ottobre”; che il Sig. è coniugato con la Sig.ra Parte_1 Parte_2
“anch'essa cantante e autrice”, la quale necessariamente “contribui[sce] alle spese del nucleo familiare” e che “i risparmi della resistente derivano dalla liquidazione della quota del 40%
a lei spettante nella società Alandre s.s., a seguito della vendita di un immobile”.
3. In data 18.11.205, il difensore del ricorrente ha depositato copia del certificato medico in pari data, con cui la Dott.ssa ha certificato che il Sig. “è seguito Persona_3 Parte_1
dalla dal 04/03/2025 Controparte_2
in quanto affetto da neoplasia prostatica con metastasi linfonodali, ossee e epatiche, pluritrattato, in progressione”, “presenta da qualche giorno uno scadimento delle condizioni generali, con ipotensione e edemi importanti in un quadro clinico di grave instabilità, che ne controindicano lo spostamento dal proprio domicilio” e “non è in grado, sia fisicamente che psicologicamente, di sostenere colloqui impegnativi”, concludendo che “la prognosi è da ritenersi severa e a breve termine”.
4. Nel verbale dell'udienza del 20.11.2025, si legge: “[…] l'Avv. NA IA dichiara che il proprio cliente è malato terminale e, pertanto, chiede di precisare le conclusioni. L'Avv.
DA AN si oppone a che siano precisate immediatamente le conclusioni e rappresenta di aver formulato una proposta transattiva. Rappresenta che le parti recentemente si sono accordate nel senso di separare l'immobile al n. 57, partecipando equamente le spese. Dopo ampia discussione, entrambe le parti rinunciano alle memorie ex art. 473-bis28 c.p.c. e, rappresentando che si tratta di causa documentale, ove non sono state svolte istanze istruttorie, chiedono che la causa sia immediatamente rimessa al Collegio, per la decisione. La Sig.ra dichiara: “vivo a Moneglia, via Solarolo, n. 51/B, questa CP_1
casa è mia al 50%, la restante quota è del Sig. vivo da sola. Sono Parte_1
proprietaria per intero della casa in Moneglia, via Solarolo, n. 57, è vuota, stiamo facendo i
4 lavori per dividerla. Sono proprietaria anche di una casa di campagna a Borzonasca. Ho lavorato solo prima di sposarmi. Non ho pensione. Mi mantengo coi soldi della vendita della casa di Genova, l'abbiamo venduta nel 2012, io ho ricavato Euro 240.000,00, Adesso, sul conto, ho circa Euro 140.000,00. Non percepisco la pensione perché avendo le case, a causa dell'ISEE, non mi danno la pensione. I lavori di separazione della casa al n. 57, li sto facendo nella prospettiva di vendere la casa del n. 57. La casa al n. 57 è stata vuota circa due anni. Le case di Moneglia le ho acquistate coi soldi del mio ex marito, le ho ristrutturate, però, con soldi miei. I lavori di ristrutturazione del n. 57 li stiamo facendo insieme, io e il mio ex marito, sulla base di un accordo transattivo”. Le dichiarazioni sono rilette alla dichiarante, che le conferma integralmente. L'Avv. NA IA rappresenta che la casa al n. 57 è vuota da diversi anni e che potrà costituire fonte di reddito e ricorda che il
Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda. L'Avv. DA AN rappresenta che la casa al n. 57 era originariamente un doppio box, che è stato trasformato in abitazione, nel 2010. L'Avv. NA IA conclude come da memoria in data
22.9.2025, con rinuncia alle istanze istruttorie. L'Avv. DA AN conclude come da memoria in data 3.10.2025, con rinuncia alle istanze istruttorie […]”. All'esito, il Giudice
Delegato ha rimesso la causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. Orbene, come è noto, in materia di famiglia, le condizioni sono sempre modificabili e revocabili, in quanto stabilite in considerazione della situazione umana contingente delle parti, che è - per natura - mutevole. Nel caso di specie, è stato pienamente provato il sopravvenuto netto peggioramento delle condizioni di salute del Sig. con conseguente Parte_1
assoluta impossibilità di proseguire nella sua attività lavorativa (che, invece, di fatto, prestava all'epoca della modifica delle condizioni di divorzio) e, connesso, aumento delle spese sanitarie e di vita (ormai non più autosufficiente). Non sono provate altre modifiche sostanziali nella condizione delle parti. Né, solo ad abundantiam, è provato che la Sig.ra versi effettivamente nella condizione di “grave difficoltà economica”, che aveva CP_1
allegato come imminente con la memoria difensiva. Anzi, è provato il contrario, considerato quanto emerso, persino dalle sue stesse dichiarazioni, in relazione agli immobili e ai risparmi, che - in parte - provengono proprio dal Sig. (“le ho acquistate coi soldi del Parte_1 mio ex marito”).
6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi, in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali
5 nella misura del 15% del compenso liquidato, esborsi per Euro 98,00 e accessori di legge, devono essere poste, in virtù del principio della soccombenza, a carico della Sig.ra CP_1
la quale, pur dichiarando di conoscere il netto aggravamento delle condizioni di salute
[...]
del Sig. con le relative conseguenze, si è, comunque, opposta in giudizio Parte_1 alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- modifica le vigenti condizioni di divorzio, come, da ultimo, modificate con sentenza resa inter partes dal Tribunale di Genova in data 31.5.2024, revocando, a decorrere dalla mensilità di luglio del 2025, l'assegno divorzile posto a carico del Sig. fermo il resto;
Parte_1
- condanna la resistente, Sig.ra a corrispondere al ricorrente, Sig. CP_1 Pt_1
la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del
[...]
compenso liquidato, esborsi per Euro 98,00 e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel processo, recante il numero R.G. 6354/2025, in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promosso da
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NA IA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
AN RE e DA AN
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 3.10.2025.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia al Tribunale Ill.mo, a modifica di quanto previsto nella
Sentenza n. 77/2024 pronunciata da codesto Ill.mo Tribunale il 7.6.24, contrariis reiectis: - revocare il contributo al mantenimento dell'ex moglie, sig.ra a carico del sig. CP_1 Pt_1
1 a decorrere dal deposito del Ricorso introduttivo del procedimento de quo;
Fermo il Pt_1
resto. - Con condanna della sig.ra alle spese di giudizio, ove ritenuto anche ai sensi CP_1 dell'art. 96 cpc stante la temeraria resistenza alle proposte domande, comunque maggiorate del
30% stanti i collegamenti “ipertestuali” ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b)”.
Conclusioni del resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via principale: rigettare integralmente il ricorso proposto dal Sig.
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1
le condizioni di cui alla Sentenza n. 77/2024 del Tribunale di Genova. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da liquidarsi con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del DM 55/14 per redazione dell'atto con uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione mediante collegamenti ipertestuali. Con ogni più ampia riserva di deduzione, eccezione e produzione documentale nei termini di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “chiede che il Tribunale di Genova accolga il ricorso”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 4.7.2025, il Sig. ha rappresentato: che, in data Parte_1
16.9.1978, a Genova, ha contratto matrimonio con la Sig.ra che, dalla loro CP_1
unione, sono nati i figli, e AN, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti; che, con sentenza resa inter partes in data 2.2.2012, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, con sentenza resa inter partes in data
31.5.2024, su ricorso congiunto delle parti, “dato che in allora l'onerato riusciva ancora a svolgere attività lavorativa di cantante”, le parti hanno convenuto di ridurre l'assegno divorzile in favore della moglie, ad Euro 350,00 mensili;
che il Sig. “è Parte_1 affetto dall'anno 2015 da neoplasia prostatica, recidivata, sfortunatamente, oramai in stadio decisamente avanzato”; che “la situazione clinica […] dal settembre 2024 si è repentinamente aggravata a seguito, purtroppo, delle complicanze legate alla progressione della malattia essendo state rilevate, nuove metastasi in sede linfonadale e il raggiungimento da parte di quelle scheletriche della massa midollare”; che “si legge, infatti, nella Relazione
17.3.25 dell'oncologa dott.ssa “Si evidenzia, rispetto allo scorso ottobre, un Persona_2
progressivo peggioramento dello stato clinico del paziente che, a causa della progressione della neoplasia, presenta attualmente una perdita dell'autonomia nella deambulazione per la quale necessita di ausilii””; che “è stato, pertanto, necessario sospendere la terapia farmacologica ormonale e le applicazioni di radioterapia sono state sostituite dall'avvio
2 presso il Reparto Oncologico del Nosocomio San Martino di Genova della chemioterapia di cui nello scorso mese di marzo aveva già eseguito 5 cicli”; che “non è stato possibile effettuare il 7mo ciclo programmato per il 27.6.25 a causa dell'ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del paziente”; che “la terapia chemioterapica non potrà, purtroppo, più essere ripresa”; che “considerate le importanti difficoltà nella deambulazione è stato necessario attivare anche l'assistenza domiciliare”; che “nel mese di gennaio del corrente anno 2025 il sig. veniva ricoverato per setticemia in via d'urgenza presso Pt_1
l'Ospedale di Lavagna dal quale veniva dimesso il giorno 18/1/25”; che “il medico segnalava anche il pericolo di un “rischio fratturativo conseguente alla postura ortostatica ed al cammino” per cui veniva prescritto all'Istante l'utilizzo di un busto”; che “la qualità della vita […] subiva, altresì, un evidente deterioramento dal momento che “per evitare le conseguenze di un prolungato allettamento”, gli veniva consigliato di muoversi, per le sole necessità quotidiane della vita, con l'utilizzo di “un girello con doppio appoggio ascellare” oppure “due bastoni canadesi”, mentre per l'esterno gli veniva prescritto l'utilizzo di una carrozzina”; che “visto l'aggravarsi delle condizioni mediche, dall'equipe che lo segue gli veniva consigliato di presentare domanda di invalidità civile che nel marzo 2025 gli è stata riconosciuta in forma “grave””; che “le complicazioni derivanti da tale infausto decorso della malattia, come intuibile, non gli permettono più di svolgere l'attività concertistica di cantante professionista con rilevanti riflessi negativi sui propri introiti”; che, nell'anno 2024, successivamente alla pronuncia del provvedimento di modifica, ha ricevuto la notifica di tre cartelle esattoriali, per complessivi Euro 16.488,88 e che, diversamente dalla Sig.ra CP_1
la quale occupa l'immobile in comproprietà in Moneglia, deve sostenere oneri
[...]
alloggiativi (per Euro 900,00 mensili, oltre alle spese). Alla luce di quanto precede, il Sig. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo la revoca Parte_1 dell'assegno divorzile, fermo il resto e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, solo in caso di opposizione.
2. Con memoria in data 12.9.2025, la Sig.ra si è opposta all'accoglimento del CP_1 ricorso e ha rappresentato: che “le condizioni economiche di cui oggi si chiede la modifica sono state oggetto di un accordo congiunto, raggiunto dopo lunghe trattative e formalizzato nella Sentenza n. 77/2024”; che “sebbene il recente aggravamento delle condizioni di salute del Sig. sia un fatto grave e doloroso, non può essere considerato giuridicamente Pt_1
“imprevedibile””; che “la patologia da cui è affetto il ricorrente era, infatti, ben nota sin dal
2015, come da lui stesso ammesso in ricorso, e certamente le parti ne hanno tenuto conto nel raggiungere il faticoso e complesso accordo cristallizzato nella sentenza del giugno 2024”;
3 che “la resistente, infatti, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, non percepisce alcun trattamento pensionistico né altri redditi”; che “è affetta da gravi patologie articolari”; che “ciò è diretta conseguenza della scelta, all'epoca condivisa tra i coniugi, di abbandonare la sua attività di parrucchiera per dedicarsi interamente alla famiglia, consentendo al Sig. di costruire la sua carriera”; che “il modesto contributo di € 350,00 mensili, Pt_1
pertanto, riveste natura prettamente alimentare, indispensabile per condurre un'esistenza libera e dignitosa”; che “il Sig. appare tutt'altro che inattivo professionalmente. Pt_1
Risulta infatti da documentazione social media (Instagram) che nel luglio 2025 abbia pubblicizzato l'uscita di un nuovo disco e che stia promuovendo un concerto per il prossimo mese di ottobre”; che il Sig. è coniugato con la Sig.ra Parte_1 Parte_2
“anch'essa cantante e autrice”, la quale necessariamente “contribui[sce] alle spese del nucleo familiare” e che “i risparmi della resistente derivano dalla liquidazione della quota del 40%
a lei spettante nella società Alandre s.s., a seguito della vendita di un immobile”.
3. In data 18.11.205, il difensore del ricorrente ha depositato copia del certificato medico in pari data, con cui la Dott.ssa ha certificato che il Sig. “è seguito Persona_3 Parte_1
dalla dal 04/03/2025 Controparte_2
in quanto affetto da neoplasia prostatica con metastasi linfonodali, ossee e epatiche, pluritrattato, in progressione”, “presenta da qualche giorno uno scadimento delle condizioni generali, con ipotensione e edemi importanti in un quadro clinico di grave instabilità, che ne controindicano lo spostamento dal proprio domicilio” e “non è in grado, sia fisicamente che psicologicamente, di sostenere colloqui impegnativi”, concludendo che “la prognosi è da ritenersi severa e a breve termine”.
4. Nel verbale dell'udienza del 20.11.2025, si legge: “[…] l'Avv. NA IA dichiara che il proprio cliente è malato terminale e, pertanto, chiede di precisare le conclusioni. L'Avv.
DA AN si oppone a che siano precisate immediatamente le conclusioni e rappresenta di aver formulato una proposta transattiva. Rappresenta che le parti recentemente si sono accordate nel senso di separare l'immobile al n. 57, partecipando equamente le spese. Dopo ampia discussione, entrambe le parti rinunciano alle memorie ex art. 473-bis28 c.p.c. e, rappresentando che si tratta di causa documentale, ove non sono state svolte istanze istruttorie, chiedono che la causa sia immediatamente rimessa al Collegio, per la decisione. La Sig.ra dichiara: “vivo a Moneglia, via Solarolo, n. 51/B, questa CP_1
casa è mia al 50%, la restante quota è del Sig. vivo da sola. Sono Parte_1
proprietaria per intero della casa in Moneglia, via Solarolo, n. 57, è vuota, stiamo facendo i
4 lavori per dividerla. Sono proprietaria anche di una casa di campagna a Borzonasca. Ho lavorato solo prima di sposarmi. Non ho pensione. Mi mantengo coi soldi della vendita della casa di Genova, l'abbiamo venduta nel 2012, io ho ricavato Euro 240.000,00, Adesso, sul conto, ho circa Euro 140.000,00. Non percepisco la pensione perché avendo le case, a causa dell'ISEE, non mi danno la pensione. I lavori di separazione della casa al n. 57, li sto facendo nella prospettiva di vendere la casa del n. 57. La casa al n. 57 è stata vuota circa due anni. Le case di Moneglia le ho acquistate coi soldi del mio ex marito, le ho ristrutturate, però, con soldi miei. I lavori di ristrutturazione del n. 57 li stiamo facendo insieme, io e il mio ex marito, sulla base di un accordo transattivo”. Le dichiarazioni sono rilette alla dichiarante, che le conferma integralmente. L'Avv. NA IA rappresenta che la casa al n. 57 è vuota da diversi anni e che potrà costituire fonte di reddito e ricorda che il
Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda. L'Avv. DA AN rappresenta che la casa al n. 57 era originariamente un doppio box, che è stato trasformato in abitazione, nel 2010. L'Avv. NA IA conclude come da memoria in data
22.9.2025, con rinuncia alle istanze istruttorie. L'Avv. DA AN conclude come da memoria in data 3.10.2025, con rinuncia alle istanze istruttorie […]”. All'esito, il Giudice
Delegato ha rimesso la causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. Orbene, come è noto, in materia di famiglia, le condizioni sono sempre modificabili e revocabili, in quanto stabilite in considerazione della situazione umana contingente delle parti, che è - per natura - mutevole. Nel caso di specie, è stato pienamente provato il sopravvenuto netto peggioramento delle condizioni di salute del Sig. con conseguente Parte_1
assoluta impossibilità di proseguire nella sua attività lavorativa (che, invece, di fatto, prestava all'epoca della modifica delle condizioni di divorzio) e, connesso, aumento delle spese sanitarie e di vita (ormai non più autosufficiente). Non sono provate altre modifiche sostanziali nella condizione delle parti. Né, solo ad abundantiam, è provato che la Sig.ra versi effettivamente nella condizione di “grave difficoltà economica”, che aveva CP_1
allegato come imminente con la memoria difensiva. Anzi, è provato il contrario, considerato quanto emerso, persino dalle sue stesse dichiarazioni, in relazione agli immobili e ai risparmi, che - in parte - provengono proprio dal Sig. (“le ho acquistate coi soldi del Parte_1 mio ex marito”).
6. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi, in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali
5 nella misura del 15% del compenso liquidato, esborsi per Euro 98,00 e accessori di legge, devono essere poste, in virtù del principio della soccombenza, a carico della Sig.ra CP_1
la quale, pur dichiarando di conoscere il netto aggravamento delle condizioni di salute
[...]
del Sig. con le relative conseguenze, si è, comunque, opposta in giudizio Parte_1 alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- modifica le vigenti condizioni di divorzio, come, da ultimo, modificate con sentenza resa inter partes dal Tribunale di Genova in data 31.5.2024, revocando, a decorrere dalla mensilità di luglio del 2025, l'assegno divorzile posto a carico del Sig. fermo il resto;
Parte_1
- condanna la resistente, Sig.ra a corrispondere al ricorrente, Sig. CP_1 Pt_1
la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del
[...]
compenso liquidato, esborsi per Euro 98,00 e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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