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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 40465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40465 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN AR DE NT SE ON MA MI UR - Relatore - SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. UT ME, nato in [...] il [...] 2. JI SU, nato in [...] il [...] 3. JI IN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Massa, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui artt. 110-474 cod. pen., contestato ad ME UT, SU DJ ed IN DJ al capo B), con conseguente rideterminazione della pena, confermando la condanna dei medesimi imputati per il reato di cui artt. 110-648 cod. pen., loro ascritto al capo A).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Mancata motivazione in relazione alle istanze di remissione in termini, ex artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen., per presentare richiesta di giudizio abbreviato.
2.2. Mancata fissazione, con riferimento alla posizione del solo SU DJ, dell’udienza e comunque mancata adozione di ogni altro provvedimento, in relazione all’istanze di remissione in termini, ex artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen., per presentare richiesta di giudizio abbreviato.
2.3. Mancata conoscenza del procedimento e conseguente violazione del diritto al contraddittorio, non avendo gli imputati «ricevuto le notifiche di rito», avendone conoscenza solo a seguito del decreto di citazione in appello.
2.4. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ribadita contraffazione non grossolana dei prodotti sequestrati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40465 Anno 2025 Presidente: RG GIOVNN Relatore: LE ES Data Udienza: 29/10/2025 2.5. Apparenza della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante speciale ex art. 648, quarto comma, cod. pen.
2.6. Carenza di motivazione in ordine alla possibilità di applicazione delle pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La difesa aveva presentato alla Corte territoriale, in pendenza dell’appello (i cui profili di gravame non facevano cenno a tali nuovi questioni), «istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis CPP con richiesta di sospensione del procedimento penale e, in subordine, istanza di restituzione nel termine ex art. 175 CPP». I giudici genovesi avevano rigettato la richiesta sulla base della considerazione, di evidente esattezza, che il rimedio della rescissione del giudicato postula, per l’appunto, la presenza di un giudicato, non ancora formatosi nella presente vicenda processuale, attesa proprio la pendenza dell’impugnazione. Può ulteriormente aggiungersi che il diniego della rimessione in termini prevede un’autonoma impugnazione mediante ricorso per cassazione (art. 175, comma 6, cod. proc. pen.) e non può essere censurato unitamente alla sentenza di merito. Il primo motivo e il secondo motivo – che reiterano doglianze già originariamente non deducibili – non sono, dunque, consentiti e risulterebbero, in ogni caso, manifestamente infondati.
3. La irregolarità della notifica in primo grado e la mancata traduzione non risultano – neppure nella narrazione della difesa – previamente rappresentate ai giudici di appello, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e, peraltro, anche in questa sede sono riproposte in termini insuperabilmente generici.
3.1.1. Le deduzioni in tema di nullità della citazione a giudizio (nullità relativa, non trattandosi di omissione ex art. 179 cod. proc. pen.) si risolvono nell’affermazione «le notifiche non sono avvenute ai rispettivi domicili eletti», senza ulteriore precisazione (laddove il Tribunale aveva, al contrario, ha registrato «la regolarità delle notifiche», con conseguente prosecuzione in assenza). Né risulta a conoscenza dei giudici genovesi la custodia cautelare di UT per altra causa.
3.1.2. L’imputato alloglotto che si dolga dell’omessa traduzione della sentenza ha l’onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282-01). Tale onere non risulta minimamente ottemperato in questa sede.
4. Il quarto motivo, diretto a contestare stringatamente l’affermazione di responsabilità, non è consentito, siccome generico e meramente rivalutativo, a fronte di motivazione congrua – e tutt’altro che contraddittoria – in punto di certa disponibilità dei profumi contraffatti, contenuti in confezioni diverse dalle originali e con logo non perfettamente corrispondente, privi del codice produttore (p. 3, ove si sottolinea anche la mancanza di adeguata giustificazione del possesso).
5. Il denegato riconoscimento dell’ipotesi attenuata è stato correttamente giustificato, con valutazione schiettamente di merito, condividendo le considerazioni del Tribunale in tema di elevato numero di prodotti detenuti per la vendita (p. 4).
6. Non risulta, infine, presentata alcuna istanza di sostituzione della pena detentiva, di 2 modo che la Corte territoriale, non formalmente investita della questione, non aveva obbligo di pronunciarsi sul punto (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564-01).
7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES LE GIOVNN RG 3
udita la relazione del Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Massa, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui artt. 110-474 cod. pen., contestato ad ME UT, SU DJ ed IN DJ al capo B), con conseguente rideterminazione della pena, confermando la condanna dei medesimi imputati per il reato di cui artt. 110-648 cod. pen., loro ascritto al capo A).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Mancata motivazione in relazione alle istanze di remissione in termini, ex artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen., per presentare richiesta di giudizio abbreviato.
2.2. Mancata fissazione, con riferimento alla posizione del solo SU DJ, dell’udienza e comunque mancata adozione di ogni altro provvedimento, in relazione all’istanze di remissione in termini, ex artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen., per presentare richiesta di giudizio abbreviato.
2.3. Mancata conoscenza del procedimento e conseguente violazione del diritto al contraddittorio, non avendo gli imputati «ricevuto le notifiche di rito», avendone conoscenza solo a seguito del decreto di citazione in appello.
2.4. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ribadita contraffazione non grossolana dei prodotti sequestrati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40465 Anno 2025 Presidente: RG GIOVNN Relatore: LE ES Data Udienza: 29/10/2025 2.5. Apparenza della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante speciale ex art. 648, quarto comma, cod. pen.
2.6. Carenza di motivazione in ordine alla possibilità di applicazione delle pene sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La difesa aveva presentato alla Corte territoriale, in pendenza dell’appello (i cui profili di gravame non facevano cenno a tali nuovi questioni), «istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis CPP con richiesta di sospensione del procedimento penale e, in subordine, istanza di restituzione nel termine ex art. 175 CPP». I giudici genovesi avevano rigettato la richiesta sulla base della considerazione, di evidente esattezza, che il rimedio della rescissione del giudicato postula, per l’appunto, la presenza di un giudicato, non ancora formatosi nella presente vicenda processuale, attesa proprio la pendenza dell’impugnazione. Può ulteriormente aggiungersi che il diniego della rimessione in termini prevede un’autonoma impugnazione mediante ricorso per cassazione (art. 175, comma 6, cod. proc. pen.) e non può essere censurato unitamente alla sentenza di merito. Il primo motivo e il secondo motivo – che reiterano doglianze già originariamente non deducibili – non sono, dunque, consentiti e risulterebbero, in ogni caso, manifestamente infondati.
3. La irregolarità della notifica in primo grado e la mancata traduzione non risultano – neppure nella narrazione della difesa – previamente rappresentate ai giudici di appello, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e, peraltro, anche in questa sede sono riproposte in termini insuperabilmente generici.
3.1.1. Le deduzioni in tema di nullità della citazione a giudizio (nullità relativa, non trattandosi di omissione ex art. 179 cod. proc. pen.) si risolvono nell’affermazione «le notifiche non sono avvenute ai rispettivi domicili eletti», senza ulteriore precisazione (laddove il Tribunale aveva, al contrario, ha registrato «la regolarità delle notifiche», con conseguente prosecuzione in assenza). Né risulta a conoscenza dei giudici genovesi la custodia cautelare di UT per altra causa.
3.1.2. L’imputato alloglotto che si dolga dell’omessa traduzione della sentenza ha l’onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282-01). Tale onere non risulta minimamente ottemperato in questa sede.
4. Il quarto motivo, diretto a contestare stringatamente l’affermazione di responsabilità, non è consentito, siccome generico e meramente rivalutativo, a fronte di motivazione congrua – e tutt’altro che contraddittoria – in punto di certa disponibilità dei profumi contraffatti, contenuti in confezioni diverse dalle originali e con logo non perfettamente corrispondente, privi del codice produttore (p. 3, ove si sottolinea anche la mancanza di adeguata giustificazione del possesso).
5. Il denegato riconoscimento dell’ipotesi attenuata è stato correttamente giustificato, con valutazione schiettamente di merito, condividendo le considerazioni del Tribunale in tema di elevato numero di prodotti detenuti per la vendita (p. 4).
6. Non risulta, infine, presentata alcuna istanza di sostituzione della pena detentiva, di 2 modo che la Corte territoriale, non formalmente investita della questione, non aveva obbligo di pronunciarsi sul punto (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564-01).
7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES LE GIOVNN RG 3