Art. 4.
I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.
I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.