Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 29 novembre 1995, n. 522
Articolo 4 della Legge 29 novembre 1995, n. 522
Versione
10 dicembre 1995
10 dicembre 1995