Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2026, proposto da
VA CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis e Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del diniego opposto, mediante silenzio, dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso presentata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con PEC del 28 novembre 2025, nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune dell’Aquila di comunicare al ricorrente i dati e le informazioni richieste con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AN LL;
Uditi per il ricorrente l’avvocato Francesco Camerini e per il Comune dell’Aquila l’avvocato Domenico De Nardis;
In data 28 novembre 2025 il ricorrente ha inoltrato al dirigente del Settore Politiche Urbane, al Sindaco e al Presidente della quinta Commissione Consiliare del Comune dell’Aquila un’istanza di accesso civico, proposta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, volta ad acquisire i seguenti dati e informazioni:
a) il numero dei manufatti, destinati ad uso abitativo e non, realizzati sul territorio comunale in virtù delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 25 maggio 2009, avente ad oggetto “Criteri per la localizzazione e realizzazione di manufatti temporanei”, e n. 59 del 25 maggio 2009, avente ad oggetto il coordinamento degli interventi d’urgenza con la vigente normativa urbanistica;
b) il numero dei predetti manufatti che, a seguito della positiva verifica di rispondenza ai criteri stabiliti nelle citate deliberazioni consiliari, siano stati definitivamente “legittimati”;
c) le modalità procedimentali e provvedimentali utilizzate dai competenti uffici ed organi comunali per la “legittimazione” dei predetti fabbricati;
d) il numero degli edifici di cui è stata ordinata la rimozione per carenza dei requisiti richiesti dalle citate deliberazioni consiliari ovvero per carenza dei requisiti di “legittimazione” ovvero per omessa presentazione della domanda di “legittimazione”;
e) il numero degli edifici realizzati in virtù delle predette deliberazioni consiliari, per i quali sia stato eseguito ovvero debba ancora essere eseguito l’accertamento dell’originaria sussistenza e dell’attuale permanenza dei requisiti ivi stabiliti;
f) se i predetti accertamenti siano o non siano stati eseguiti incrociando le generalità dei proprietari del suolo e dei manufatti con i dati relativi alla c.d. “ricostruzione”, al fine di “verificare l’originaria sussistenza e la successiva conservazione delle condizioni legittimanti la permanenza in situ dei manufatti realizzati da cittadini/aziende che, dopo l’aprile 2009 hanno conseguito il ripristino della agibilità degli edifici preesistenti utilizzati quali abitazioni o sedi delle rispettive attività produttive/commerciali.”
Il Comune dell’Aquila non ha riscontrato la predetta istanza nei modi e nei termini di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità “del diniego opposto, mediante silenzio, dal Comune dell’Aquila alle istanze formulate con lettera-pec in data 28.11.2025” nonché la declaratoria dell’obbligo del Comune dell’Aquila di comunicargli i dati e le informazioni richieste.
Ha resistito al ricorso il Comune dell’Aquila, il quale ne ha invocato il rigetto qualificando l’istanza di accesso civico inoltrata dal ricorrente come “massiva”, in considerazione della notevole entità della documentazione da esaminare, dell’estensione temporale del periodo oggetto di ricerca e della complessità dell’attività istruttoria necessaria per l’elaborazione dei dati e delle informazioni richieste.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati indicati dal precedente articolo 2, di concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato, da adottarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istanza.
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha attribuito valore provvedimentale al silenzio serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato, sicché esso deve essere qualificato come silenzio inadempimento, la cui illegittimità deve essere fatta valere necessariamente mediante il ricorso avverso il silenzio disciplinato dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 luglio 2024, n. 5995; sezione III, 2 marzo 2022, n. 1482).
Ciò si ricava, a contrario , dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale prevede l’esperibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo esclusivamente a fronte di una decisione espressa sull’istanza di accesso civico.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del codice del processo amministrativo, il Collegio deve convertire l’azione proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, per la declaratoria dell’illegittimità del diniego tacito di accesso oppostogli dal Comune dell’Aquila, nell’azione avverso il silenzio di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo.
L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplina l’accesso civico c.d. generalizzato, che consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da pubbliche amministrazioni o da enti privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la prospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti che siano detenuti dall’amministrazione: la posizione che legittima l’accesso civico non è, infatti, strumentale alla tutela di un interesse personale dell’istante, ma si fonda su un generico e indistinto interesse di ciascun cittadino al controllo del buon andamento dell’attività amministrativa.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi “funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini”, con conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10).
Alla luce di tali premesse di ordine sistematico, il ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico presentata dal ricorrente è solo parzialmente fondato.
I dati e le informazioni richiesti dal ricorrente nell’istanza di accesso civico del 28 novembre 2025 non rientrano tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione.
Nondimeno, il Comune dell’Aquila non è obbligato a provvedere sull’istanza di accesso civico in relazione a quei dati ed a quelle informazioni che riguardano l’entità, i presupposti, le modalità operative e gli esiti dei procedimenti volti a “legittimare” ( rectius, a trasformare da temporanei a definitivi) i manufatti provvisori costruiti sulla scorta della normativa emergenziale post sisma, dal momento che la loro estrazione richiede lo svolgimento di una preventiva attività di ricerca casistica e di elaborazione che implica un impegno temporale, organizzativo ed umano sproporzionato rispetto alle finalità di trasparenza dell’azione amministrativa e di controllo diffuso dei cittadini sul corretto esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente territoriale.
L’unico dato, tra quelli identificati nell’istanza di accesso, per il quale il Comune dell’Aquila è obbligato a pronunciarsi con un provvedimento espresso e motivato è quello che riguarda il numero dei manufatti, destinati ad uso abitativo e non, realizzati sul territorio comunale in virtù delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 e n. 59 del 25 maggio 2009, la cui elaborazione richiede l’espletamento di un’attività di mera aggregazione di dati e informazioni che già si trovano nella propria disponibilità, quali quelli relativi alle istanze presentate per la localizzazione e l’installazione dei manufatti provvisori durante il periodo di vigenza della normativa emergenziale.
Per tutto quanto premesso, il silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente deve ritenersi illegittimo con esclusivo riferimento al dato numerico dei manufatti, destinati ad uso abitativo e non, realizzati sul territorio comunale in virtù delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 e n. 59 del 25 maggio 2009.
In conclusione, previa conversione dell’azione, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del codice del processo amministrativo, quale ricorso proposto ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila su parte dell’istanza di accesso civico presentata dal ricorrente in data 28 novembre 2025 e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune dell’Aquila di adottare una determinazione espressa e motivata, con riferimento al solo dato numerico dei manufatti, destinati ad uso abitativo e non, realizzati sul territorio comunale in virtù delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 e n. 59 del 25 maggio 2009, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conversione dell’azione proposta ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del codice del processo amministrativo, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune dell’Aquila di provvedere sull’istanza di accesso nei modi e nei termini indicati nella motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA ZE, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
AN LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | IA ZE |
IL SEGRETARIO