Art. 4.
Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.
Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.