TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5676/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINOLDI Parte_1 P.IVA_1
PI e dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO;
elettivamente domiciliata in VIA
MARSALA N. 14 40126 BOLOGNA, presso il difensore avv. MAINOLDI PI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FATA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. FATA DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“1)- dirsi tenuto e condannarsi il a corrispondere alla società Controparte_1 attrice la somma di € 55.595,19 oltre IVA indebitamente trattenuta alla stessa a titolo di penale per l'asserito ma in effetti insussistente ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto del contratto di appalto pagina 1 di 6 inter partes, maggiorata degli interessi legali di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del D.lgs.
9/10/2002 n. 231 dalla data del 21 ottobre 2021 ed in ogni caso degli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale;
2)- dirsi altresì tenuto e condannarsi il a corrispondere Controparte_1 all'attrice gli interessi legali di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del D.lgs. 9/10/2002 n. 231 sulla somma di € 112.186,71 oltre IVA corrispondente alla rata liquidata di saldo per il ritardo nel pagamento di tale somma dal 21 ottobre 2021 al 7 novembre 2022, oltre agli ulteriori interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale sulla somma a tale titolo liquidata;
3)- dirsi da ultimo tenuto e condannarsi il alla rifusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio a favore dell'attrice”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione in via principale, nel merito: respingere e rigettare ogni domanda svolta dalla nei Parte_1 confronti del , nessuna esclusa, in quanto inammissibile, priva Controparte_1 di fondamento in fatto e diritto e non provata, e così per tutte le ragioni spiegate nei propri scritti difensivi, e per l'effetto dichiarare che nulla deve il convenuto all'impresa a qualsiasi CP_1 Pt_1 titolo o causa.
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per sentirlo dichiarare tenuto e condannare a Controparte_1
corrispondere alla società attrice la somma di € 55.595,19 oltre iva indebitamente trattenuta dallo stesso a titolo di penale per l'asserito ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto del contratto di CP_1
appalto inter partes sottoscritto in data 9/7/2019, maggiorata degli interessi legali di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 dalla data del 21 ottobre 2021 e in ogni caso degli pagina 2 di 6 interessi previsti dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale. Chiedeva inoltre la condanna del convenuto a corrispondere all'attrice gli interessi legali di mora al tasso previsto CP_1 dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 sulla somma di € 112.186,71 oltre Iva corrispondente alla rata liquidata di saldo per il ritardo nel pagamento di tale somma dal 21 ottobre 2021 al 7 novembre
2022, oltre agli ulteriori interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sulla somma tale titolo liquidata.
Si è costituito il contestando ogni fondatezza della pretesa di Controparte_1 cui chiedeva l'integrale rigetto.
La causa era istruita documentalmente.
Infine all'udienza del 11.09.2025 il G.I. sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda attorea, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata.
La vicenda di cui si verte trova presupposto nel contratto stipulato in data 09 luglio 2019 con il quale il affidava in appalto alla società i lavori di Controparte_1 Parte_1 riqualificazione urbana frazione di Ripoli: Piazza Ca' di Sotto, Piazza Polivalente, via Santa Maria
Maddalena, i4 Sentieri.
I lavori erano consegnati all'Appaltatore in data 01 ottobre 2019 con termine per l'ultimazione fissato al 28 maggio 2020; termine che veniva successivamente prorogato alla data dell'08 ottobre 2020, in ragione della sospensione del cantiere per complessivi 133 giorni, sospensione determinata in via concorrente tanto dalle avverse condizioni atmosferiche quanto dall'epidemia da Covid-19 (doc. 1, doc.
2).
L'impresa attrice nel proprio atto introduttivo lamenta l'esecuzione di lavori aggiuntivi rispetto al dettato contrattuale e recepiti nella perizia approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 22 ottobre 2021 e dalla stessa realizzati per un importo complessivo di € 55.466,88. Sostiene inoltre che gli interventi siano stati eseguiti “dopo la scadenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, prorogato al giorno 08 ottobre 2020, senza che venisse all'uopo concordato tra le parti un nuovo termine di fine lavori”.
pagina 3 di 6 Le difesa di parte convenuta lamenta che la perizia richiamata da parte attrice non costituirebbe una perizia in variante, bensì di assestamento finale ovvero quella che nella prassi costituisce una variante impropria, in quanto non prevista da alcuna disposizione, nonchè istruita e approvata dopo la sua esecuzione, in deroga ai principi della necessità del preventivo accertamento delle disponibilità finanziarie, della preventiva motivazione ed approvazione.
Secondo la tesi del tale variante “impropria” sarebbe adottata per porre rimedio alle difformità CP_1 contenute che possono manifestarsi tra l'eseguito e il progetto, tali da non rientrare in alcuna delle casistiche di cui all'art. 106 Codice Appalti e che comportino minime rettifiche contabili.
Va detto, al riguardo, che secondo stessa prospettazione del convenuto, la natura e CP_1 consistenza di detti lavori sono stati accertati in contraddittorio, dopo essere stati oggetto, tra l'altro, dei verbali di concordamento nuovi prezzi in data 03 giugno 2020, 03 luglio 2020 e 07 ottobre 2020 (cfr. doc. 2 di parte convenuta) in corso d'opera.
Deve, dunque, rilevarsi che l'impresa non risulta avere espresso alcuna riserva né sui richiamati verbali di concordamento di detti nuovi prezzi, né in calce al (in particolare al n. 2 del 30.11.2020), né sui Pt_2
certificati di pagamento del 25 giugno 2020 e 04 dicembre 2020, né sul registro di contabilità.
Si concorda, quindi, con il convenuto nel ritenere che l'iscrizione della domanda (ovvero la CP_1 sottoscrizione con riserva) debba essere fatta sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla e non sul primo atto pregiudizievole, come sostenuto da parte attrice, costituito dalla decisione del Comune di applicare la penale per il ritardo.
Nella fattispecie in esame, l'evento pregiudizievole cui fa riferimento l'art. 191 D.P.R. 207/2010
(“formulare la riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore”) non deve comunque intendersi come l'atto con il quale il Comune ha stabilito l'applicazione della penale per il ritardo, bensì semmai il primo atto successivo alla mancata apposizione di nuovo termine una volta accertato che alla luce delle integrazioni così come richieste dalla DL, l'Appaltatore non era in grado di ultimare le opere nel termine di cui al contratto.
È pacifico che l'impresa nel caso di specie non abbia apposto alcuna riserva in ordine alla mancata apposizione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori.
Peraltro le modifiche in variante riconosciute dall'Amministrazione nella perizia di causa (vedi pag. 4 pagina 4 di 6 della perizia in variante di cui doc.to 2 di parte attrice), costituiscono all'evidenza mere modifiche di lavorazioni già ricomprese nel capitolato di appalto, che pertanto, tenuto anche conto dei lavori stralciati di mancata realizzazione del sentiero rosso che collega la frazione di Ca Sasso, eseguito solo in parte dall'impresa, ancorchè a suo dire su espressa indicazione della D.L. che avrebbe disposto in data 05.08.2020, di realizzare il solo tratto dalla alla Stazione di Parte_3
San Bendetto V.d. S., senza poi ordinare il completamento sul restante tratto (vedi doc.to 4 di parte attrice), non hanno modificato in maniera sostanziale la consistenza dell'opera e, dunque, i tempi di realizzazione dei lavori appaltati, così da rendere non imputabile il grave ritardo accumulato.
Nondimeno, se come sostiene la difesa di parte attrice, i lavori di completamento del sentiero sopra ripostati fossero stati effettivamente stralciati, ciò avrebbe richiesto, sempre a norma dell'art. 106 D.
Lgs. n. 207/2010, un'espressa autorizzazione e un ordine di servizio a cura del RUP, con le modalità previste dalla stazione appaltante cui il RUP dipende, non potendosi, quindi, escludere anche rispetto ad essi l'imputabilità nel ritardo.
Per quanto riguarda la determinazione della penale da ritardo, parte attrice sostiene di avere completato i lavori in data 21/06/2021, come da comunicazione inviata in data 25/06/2021 prot. 1341, che ancorchè non prodotta non risulta contestata dall'amministrazione convenuta, che peraltro riconosce altresì di avere dato ordine di servizio per l'affidamento della realizzazione degli interventi su c.d. sentiero rosso sopra richiamato ad altra impresa in data 17/09/2021.
Anche quindi aderendo alla tesi di parte attrice risulterebbe a questo punto dimostrato un ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori prorogata al 08/10/2020 di oltre 8 mesi, per quanto detto non imputabile a varianti, ma a lavorazioni comunque già ricomprese nel capitolato di appalto né
a cause di forza maggiore, così giustificando comunque la penale applicata.
Come stabilito all'art. 27, comma 1 e 2 del Capitolato Speciale di Appalto (Penali in caso di ritardo sul termine finale), quanto a contenuto non specificamente contestato da parte attrice, la penale viene calcolata nella percentuale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori. La penale non potendo superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale (€ 555.951,85) è stata quindi correttamente determinata nella misura di € 55.595,19.
La superiore conclusione è dirimente anche in ordine anche alla richiesta di interesse moratori sul saldo pagina 5 di 6 finale , avvenuto in data 7.11.2022 all'esito della determinazione del convenuto n.141 del CP_1
29.09.2022 (vedi doc.to 11 di parte attrice) con cui è stata deliberata anche l'applicazione della penale, non potendo quindi trovare applicazione l'inv. art. 113 bis, comma 2 dello stesso D.lgs. 50/2016, che evidentemente presuppone la regolarità nella tempistica di esecuzione dei lavori e l'assenza di riserve da parte dell'impresa appaltatrice sulla contabilità finale e sul relativo certificato di regolare esecuzione, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l'attrice ha sottoscritto con riserva i relativi documenti, così escludendo la necessità di ulteriori valutazioni discrezionali dell'amministrazione nell'approvazione del saldo finale e nell'emissione del relativo certificato di pagamento del saldo residuo.
In conclusione la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 12/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5676/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINOLDI Parte_1 P.IVA_1
PI e dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO;
elettivamente domiciliata in VIA
MARSALA N. 14 40126 BOLOGNA, presso il difensore avv. MAINOLDI PI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FATA DOMENICO , elettivamente domiciliato in VIA DE' CARBONESI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. FATA DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“1)- dirsi tenuto e condannarsi il a corrispondere alla società Controparte_1 attrice la somma di € 55.595,19 oltre IVA indebitamente trattenuta alla stessa a titolo di penale per l'asserito ma in effetti insussistente ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto del contratto di appalto pagina 1 di 6 inter partes, maggiorata degli interessi legali di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del D.lgs.
9/10/2002 n. 231 dalla data del 21 ottobre 2021 ed in ogni caso degli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale;
2)- dirsi altresì tenuto e condannarsi il a corrispondere Controparte_1 all'attrice gli interessi legali di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del D.lgs. 9/10/2002 n. 231 sulla somma di € 112.186,71 oltre IVA corrispondente alla rata liquidata di saldo per il ritardo nel pagamento di tale somma dal 21 ottobre 2021 al 7 novembre 2022, oltre agli ulteriori interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale sulla somma a tale titolo liquidata;
3)- dirsi da ultimo tenuto e condannarsi il alla rifusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio a favore dell'attrice”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione in via principale, nel merito: respingere e rigettare ogni domanda svolta dalla nei Parte_1 confronti del , nessuna esclusa, in quanto inammissibile, priva Controparte_1 di fondamento in fatto e diritto e non provata, e così per tutte le ragioni spiegate nei propri scritti difensivi, e per l'effetto dichiarare che nulla deve il convenuto all'impresa a qualsiasi CP_1 Pt_1 titolo o causa.
Con vittoria di spese e compensi del procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per sentirlo dichiarare tenuto e condannare a Controparte_1
corrispondere alla società attrice la somma di € 55.595,19 oltre iva indebitamente trattenuta dallo stesso a titolo di penale per l'asserito ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto del contratto di CP_1
appalto inter partes sottoscritto in data 9/7/2019, maggiorata degli interessi legali di mora al tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 dalla data del 21 ottobre 2021 e in ogni caso degli pagina 2 di 6 interessi previsti dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale. Chiedeva inoltre la condanna del convenuto a corrispondere all'attrice gli interessi legali di mora al tasso previsto CP_1 dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231 sulla somma di € 112.186,71 oltre Iva corrispondente alla rata liquidata di saldo per il ritardo nel pagamento di tale somma dal 21 ottobre 2021 al 7 novembre
2022, oltre agli ulteriori interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale sulla somma tale titolo liquidata.
Si è costituito il contestando ogni fondatezza della pretesa di Controparte_1 cui chiedeva l'integrale rigetto.
La causa era istruita documentalmente.
Infine all'udienza del 11.09.2025 il G.I. sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda attorea, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada pertanto rigettata.
La vicenda di cui si verte trova presupposto nel contratto stipulato in data 09 luglio 2019 con il quale il affidava in appalto alla società i lavori di Controparte_1 Parte_1 riqualificazione urbana frazione di Ripoli: Piazza Ca' di Sotto, Piazza Polivalente, via Santa Maria
Maddalena, i4 Sentieri.
I lavori erano consegnati all'Appaltatore in data 01 ottobre 2019 con termine per l'ultimazione fissato al 28 maggio 2020; termine che veniva successivamente prorogato alla data dell'08 ottobre 2020, in ragione della sospensione del cantiere per complessivi 133 giorni, sospensione determinata in via concorrente tanto dalle avverse condizioni atmosferiche quanto dall'epidemia da Covid-19 (doc. 1, doc.
2).
L'impresa attrice nel proprio atto introduttivo lamenta l'esecuzione di lavori aggiuntivi rispetto al dettato contrattuale e recepiti nella perizia approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 22 ottobre 2021 e dalla stessa realizzati per un importo complessivo di € 55.466,88. Sostiene inoltre che gli interventi siano stati eseguiti “dopo la scadenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, prorogato al giorno 08 ottobre 2020, senza che venisse all'uopo concordato tra le parti un nuovo termine di fine lavori”.
pagina 3 di 6 Le difesa di parte convenuta lamenta che la perizia richiamata da parte attrice non costituirebbe una perizia in variante, bensì di assestamento finale ovvero quella che nella prassi costituisce una variante impropria, in quanto non prevista da alcuna disposizione, nonchè istruita e approvata dopo la sua esecuzione, in deroga ai principi della necessità del preventivo accertamento delle disponibilità finanziarie, della preventiva motivazione ed approvazione.
Secondo la tesi del tale variante “impropria” sarebbe adottata per porre rimedio alle difformità CP_1 contenute che possono manifestarsi tra l'eseguito e il progetto, tali da non rientrare in alcuna delle casistiche di cui all'art. 106 Codice Appalti e che comportino minime rettifiche contabili.
Va detto, al riguardo, che secondo stessa prospettazione del convenuto, la natura e CP_1 consistenza di detti lavori sono stati accertati in contraddittorio, dopo essere stati oggetto, tra l'altro, dei verbali di concordamento nuovi prezzi in data 03 giugno 2020, 03 luglio 2020 e 07 ottobre 2020 (cfr. doc. 2 di parte convenuta) in corso d'opera.
Deve, dunque, rilevarsi che l'impresa non risulta avere espresso alcuna riserva né sui richiamati verbali di concordamento di detti nuovi prezzi, né in calce al (in particolare al n. 2 del 30.11.2020), né sui Pt_2
certificati di pagamento del 25 giugno 2020 e 04 dicembre 2020, né sul registro di contabilità.
Si concorda, quindi, con il convenuto nel ritenere che l'iscrizione della domanda (ovvero la CP_1 sottoscrizione con riserva) debba essere fatta sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla e non sul primo atto pregiudizievole, come sostenuto da parte attrice, costituito dalla decisione del Comune di applicare la penale per il ritardo.
Nella fattispecie in esame, l'evento pregiudizievole cui fa riferimento l'art. 191 D.P.R. 207/2010
(“formulare la riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore”) non deve comunque intendersi come l'atto con il quale il Comune ha stabilito l'applicazione della penale per il ritardo, bensì semmai il primo atto successivo alla mancata apposizione di nuovo termine una volta accertato che alla luce delle integrazioni così come richieste dalla DL, l'Appaltatore non era in grado di ultimare le opere nel termine di cui al contratto.
È pacifico che l'impresa nel caso di specie non abbia apposto alcuna riserva in ordine alla mancata apposizione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori.
Peraltro le modifiche in variante riconosciute dall'Amministrazione nella perizia di causa (vedi pag. 4 pagina 4 di 6 della perizia in variante di cui doc.to 2 di parte attrice), costituiscono all'evidenza mere modifiche di lavorazioni già ricomprese nel capitolato di appalto, che pertanto, tenuto anche conto dei lavori stralciati di mancata realizzazione del sentiero rosso che collega la frazione di Ca Sasso, eseguito solo in parte dall'impresa, ancorchè a suo dire su espressa indicazione della D.L. che avrebbe disposto in data 05.08.2020, di realizzare il solo tratto dalla alla Stazione di Parte_3
San Bendetto V.d. S., senza poi ordinare il completamento sul restante tratto (vedi doc.to 4 di parte attrice), non hanno modificato in maniera sostanziale la consistenza dell'opera e, dunque, i tempi di realizzazione dei lavori appaltati, così da rendere non imputabile il grave ritardo accumulato.
Nondimeno, se come sostiene la difesa di parte attrice, i lavori di completamento del sentiero sopra ripostati fossero stati effettivamente stralciati, ciò avrebbe richiesto, sempre a norma dell'art. 106 D.
Lgs. n. 207/2010, un'espressa autorizzazione e un ordine di servizio a cura del RUP, con le modalità previste dalla stazione appaltante cui il RUP dipende, non potendosi, quindi, escludere anche rispetto ad essi l'imputabilità nel ritardo.
Per quanto riguarda la determinazione della penale da ritardo, parte attrice sostiene di avere completato i lavori in data 21/06/2021, come da comunicazione inviata in data 25/06/2021 prot. 1341, che ancorchè non prodotta non risulta contestata dall'amministrazione convenuta, che peraltro riconosce altresì di avere dato ordine di servizio per l'affidamento della realizzazione degli interventi su c.d. sentiero rosso sopra richiamato ad altra impresa in data 17/09/2021.
Anche quindi aderendo alla tesi di parte attrice risulterebbe a questo punto dimostrato un ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori prorogata al 08/10/2020 di oltre 8 mesi, per quanto detto non imputabile a varianti, ma a lavorazioni comunque già ricomprese nel capitolato di appalto né
a cause di forza maggiore, così giustificando comunque la penale applicata.
Come stabilito all'art. 27, comma 1 e 2 del Capitolato Speciale di Appalto (Penali in caso di ritardo sul termine finale), quanto a contenuto non specificamente contestato da parte attrice, la penale viene calcolata nella percentuale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori. La penale non potendo superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale (€ 555.951,85) è stata quindi correttamente determinata nella misura di € 55.595,19.
La superiore conclusione è dirimente anche in ordine anche alla richiesta di interesse moratori sul saldo pagina 5 di 6 finale , avvenuto in data 7.11.2022 all'esito della determinazione del convenuto n.141 del CP_1
29.09.2022 (vedi doc.to 11 di parte attrice) con cui è stata deliberata anche l'applicazione della penale, non potendo quindi trovare applicazione l'inv. art. 113 bis, comma 2 dello stesso D.lgs. 50/2016, che evidentemente presuppone la regolarità nella tempistica di esecuzione dei lavori e l'assenza di riserve da parte dell'impresa appaltatrice sulla contabilità finale e sul relativo certificato di regolare esecuzione, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l'attrice ha sottoscritto con riserva i relativi documenti, così escludendo la necessità di ulteriori valutazioni discrezionali dell'amministrazione nell'approvazione del saldo finale e nell'emissione del relativo certificato di pagamento del saldo residuo.
In conclusione la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 12/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6