TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3351/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CINTI Parte_1
LE contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
UT HE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Il padre terrà il figlio con sé, a fine settimane alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento.
Nelle settimane in cui è previsto il week end di visita paterno il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, che i genitori concorderanno tenuto conto dei rispettivi orari di lavoro.
- 1 - Nelle settimane in cui non è previsto il week end di visita paterno, il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, comprensivo di pernotto.
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti. verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 275,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente al figlio nato il [...] da una relazione avuta con Per_1 fuori del matrimonio. Controparte_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 22.10.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, tenuto conto dell'età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo
- 2 - interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3351/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CINTI Parte_1
LE contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
UT HE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Il padre terrà il figlio con sé, a fine settimane alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento.
Nelle settimane in cui è previsto il week end di visita paterno il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, che i genitori concorderanno tenuto conto dei rispettivi orari di lavoro.
- 1 - Nelle settimane in cui non è previsto il week end di visita paterno, il padre terrà con sé il figlio dal mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, comprensivo di pernotto.
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì il minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti. verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 275,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente al figlio nato il [...] da una relazione avuta con Per_1 fuori del matrimonio. Controparte_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 22.10.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, tenuto conto dell'età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo
- 2 - interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -