Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 04/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 22/2026/M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
-R In composizione monocratica, nella persona del Consigliere AR CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al 46511 del registro di Segreteria.
TRA
(OMISSIS), (OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS)e residente a (OMISSIS) in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in 00144 - Roma, al Viale dei primati Sportivi, 19, presso lo studio dell’Avv. Michela SCAFETTA ([...]), del Foro di Roma che, in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso, la rappresenta e difende: scafetta@pec.it
RICORRENTE
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste AN (C.F.: [...]), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313.
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. rappresentato dal DIRETTORE GENERALE della DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA dott.ssa Antonella ISOLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per (OMISSIS)
annullare il Decreto negativo del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, n. (OMISSIS)– Posizione n. (OMISSIS) nonché annullare il Parere n. (OMISSIS) – Posizione n. (OMISSIS), reso nell’adunanza n. (OMISSIS) del 31.10.2023 emesso dal Comitato di Verifica, con il quale le infermità “PREGRESSA FASCITE PARA CICATRIZIALE IN ADDOME PLURIOPERATO” e “ESITI DI APPENDICECTOMIA PER APPENDICITE CATARRALE ACUTA REATTIVA IN PERITONITE LOCALE SIEROEMORRAGICA IN PAZIENTE CON OVAIE POLICISTICHE ED ESITI DI MIADDOMINOPLASTICA” non sono state riconosciute dipendenti da fatti di servizio;
- accertare il rigetto della domanda inviata dal ricorrente all’Ufficio Territoriale INPS di Reggio nell’Emilia in data 27.02.2024;
- conseguentemente, riconoscere il diritto del Graduato Capo (OMISSIS) a percepire la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per le seguenti patologie “PREGRESSA FASCITE PARA CICATRIZIALE IN ADDOME PLURIOPERATO” e “ESITI DI APPENDICECTOMIA PER APPENDICITE CATARRALE ACUTA REATTIVA IN PERITONITE LOCALE SIEROEMORRAGICA IN PAZIENTE CON OVAIE POLICISTICHE ED ESITI DI MIADDOMINOPLASTICA”, dipendenti da causa di servizio ed ascrivibile complessivamente alla 8a Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
Il tutto con condanna alle spese di lite.
Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.
1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dell’INPS in ordine agli atti emessi dal Ministero dell’Interno.
2) In ogni caso, accertare e dichiarare l’infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l’effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.
PER Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.
Alla luce di tutto quanto sopra riferito, il ricorso, stante la legittimità della procedura seguita nell’emissione del provvedimento impugnato, appare privo di giuridico e logico fondamento e, pertanto, questa Amministrazione chiede:
- che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire del ricorrente, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
- che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF;
- e che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi riferiti;
FATTO
Con ricorso notificato la ricorrente esponeva quanto segue.
Ella, Graduato Capo (Grd.Ca.) dell’Esercito Italiano in servizio presso (OMISSIS), si arruolava come volontario in data 28.02.2005 in qualità di conduttore.
Nel corso degli anni del proprio servizio ha prestato servizio in Reparti operativi dell’Esercito, partecipando a tutte le attività addestrative ed operative programmate, ovvero a marce in assetto tattico, addestramento vario con armi portatili e di reparto.
Inoltre, il graduato (OMISSIS) partecipava alle seguenti operazioni sul territorio nazionale ed all’estero:
- Operazione “GIOTTO”.
- Operazione “Strade Sicure”.
- Operazioni “ISAF” in Afghanistan.
- “Resolute Support Mission” in Afghanistan.
In particolare, nel marzo 2012, il Grd.Ca. (OMISSIS), già in servizio presso (OMISSIS), era impiegata nell’ambito dell’Operazione “ISAF” con l’incarico di mortaista e veniva dislocata presso (OMISSIS), nella regione afgana del Gulistan.
Ebbene, in data 24.03.2012, la citata Base (OMISSIS) veniva attaccata con razzi e bombe da mortaio da parte di insorti ostili ed una delle tante esplodeva nelle proprie vicinanze, tanto che il Grd.Ca. (OMISSIS) veniva investita dall’onda d’urto e veniva scaraventata violentemente a terra. Seppur frastornata e confusa per l’accaduto, ella, non ritenendo necessario ricorrere a cure mediche urgenti, continuava ad assolvere i suoi compiti e rimaneva all’interno della postazione. Solamente a distanza di circa dieci giorni, iniziava ad accusare alcuni sintomi, ovvero febbre e dolori addominali, da necessitare l’intervento del personale sanitario. In data 07.08.2012 veniva ricoverata presso la competente struttura medico-sanitaria in Afghanistan fino alla sua evacuazione e trasferimento presso il Policlinico Militare di Roma.
In data 23.01.2016, a seguito di una visita specialistica, emergeva che la (OMISSIS) necessitava di un’addominoplastica come conseguenza del danno sofferto a seguito dell’attacco subito in Afghanistan, e il 18.04.2016 veniva operata presso una clinica specialistica.
Nel luglio 2020, durante l’operazione fuori dai confini nazionali (OMISSIS) in Herat, il Grd.Ca. (OMISSIS) assisteva al riacutizzarsi del dolore tanto da riscontrare la necessità di cure sanitarie. In data 03.08.2020, a seguito di un’ecografia addominale, gli veniva diagnosticata una “verosimile fascite para-cicatriziale destra in addome plurioperato”.
Tanto premesso, stante la reiezione della domanda avanzata in via amministrativa, adiva la Corte per sentir accogliere le conclusioni di cui in intestazione.
Il Ministero della Difesa asseriva che la ricorrente non aveva interesse a ricorrere, in quanto non pensionata, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta CTU, alla udienza del 27.01.2026, alla presenza dell’avv. Michela Scafetta per la ricorrente e dell’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS e con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco, dopo la discussione la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
DIRITTO
§ 1. INAMMISSIBILITA’
In via preliminare il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell’interesse che, ai sensi dell’art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.
Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.
Innanzi tutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).
Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).
L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela. (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 7096 del 09/05/2012).
Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermeneutiche, anche in relazione al petitum sostanziale, sussiste l’interesse ad agire e la giurisdizione della Corte dei conti.
Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita DICHIARAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE COME DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO Ella, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale, attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene certo nell’an (la pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto, incerto nel quantum.
Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via ordinaria.
É stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.
Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto (dipendenza ella malattia da servizio) incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che deriva da causa di servizio.
§ 2. LEGITTIMAZIONE INPS Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell’INPS, contestata dall’Istituto nella memoria di costituzione. Invero questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto previdenziale, competente a liquidare l’eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).
§ 3. MERITO 3.1 Va innanzitutto ritenuta veritiera la circostanza del colpo di mortaio riferita nel ricorso introduttivo.
L’allegato 4 allo stesso, infatti, riporta la relazione del 24.3.2012, quando un mortaio impattava a circa 100 mt dalla postazione della ricorrente.
3.2 Le risultanze della CTU.
Il consulente afferma che La periziata ha riferito in data 24/3/2012 che la FOB a cui era stata assegnata subì un attacco da parte di forze ostili locali venendo investita dall’onda d’urto di una esplosione che la scaraventò ad alcuni metri di distanza; nei giorni seguenti all’evento la stessa accusò dolori muscolari, contrazioni addominali e stipsi; in particolare i dolori addominali diventarono insistenti. Dopo aver seguito cicli di antibiotici ed antidolorifici, nel luglio seguente la militare venne trasferita in altra FOB poi nella città di Herat dove, per la comparsa di febbre, fu ricoverata nel locale ospedale e sottoposta ad intervento chirurgico di appendicectomia e fenestrazione ovarica, peritonite locale. Nell’agosto seguente la malata fu trasferita in Italia e ricoverata all’Ospedale Militare del Celio a Roma e da qui dimessa con diagnosi di “appendicite catarrale acuta reattiva in peritonite locale sieroemorragica in ovaie policistiche”. Quanto sopra trova riscontro nella documentazione in atti e va considerato a tutti gli effetti fatto di servizio.
Dopo tale esame e la verifica di letteratura scientifica ha concluso per la compatibilità fra il trauma da onda d’urto di esplosione a distanza ravvicinata e la sintomatologia allegata dalla ricorrente nonché il successivo intervento chirurgico effettuato alcuni mesi più tardi, al termine di ripetuti cicli di terapia medica risultata inefficace.
Conclude affermando che si ritengono soddisfatti i criteri di corrispondenza topografica e cronologica, idoneità lesiva, continuità fenomenologica, potendo affermare la riconducibilità causale della lesione addominale ed il trattamento chirurgico correttivo all’evento bellico in cui rimase coinvolta la militare in data 24/3/2012.
Tali conclusioni da un lato risultano del tutto immuni da vizi logici e di ragionamento.
Dall’altro lato, comunque, non è stata offerta una prova contraria da parte resistente, secondo il recente ragionamento della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2025: “In linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio”.
L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell’ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
3.3 Ne deriva in conclusione che i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere.
3.4 Si può dunque rispondere al quesito deferito dalla Sezione rimettente nel senso che «nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia»”.
In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del d.lgs. 546 del 1992 al Codice di procedura civile, trova applicazione l’art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l’art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2 “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della posizione formale dell’INPS, le spese di giudizio possono essere interamente compensate con lo stesso.
Con il Ministero seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di (OMISSIS) in complessivi € 2.659,00 (giudizio di valore indeterminabile a complessità bassa), oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, se dovuti.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., relativamente al giudizio nr. 46511 così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto di (OMISSIS) a percepire la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per le seguenti patologie “PREGRESSA FASCITE PARA CICATRIZIALE IN ADDOME PLURIOPERATO” e “ESITI DI APPENDICECTOMIA PER APPENDICITE CATARRALE ACUTA REATTIVA IN PERITONITE LOCALE SIEROEMORRAGICA IN PAZIENTE CON OVAIE POLICISTICHE ED ESITI DI MIADDOMINOPLASTICA”, dipendenti da causa di servizio ed ascrivibile complessivamente alla 8a Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834.
b) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. a pagare, in favore di (OMISSIS) le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti;
c) compensa per intero le spese di giudizio con l’INPS.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 27.01.2026
IL GIUDICE UNICO
AR TA
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 4 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. IN Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 4 febbraio 2026 Il Direttore di Segreteria dr. IN Macerola
(f.to digitalmente)