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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7208 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia RA, all'udienza del 13.10.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9262/2025
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
GN (CF: ), UR ED (CF: ), e C.F._2 C.F._3
(c.f.: ), presso gli stessi elett.te Controparte_1 C.F._4 dom.ta in Napoli alla via Cuma n. 28
RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del Direttore Generale pro tempore, legale
[...] rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via S.M. di Costantinopoli n. 104,
P.I.V.A.: rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa NICOLETTI (C.F. P.IVA_1
), , domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell' sito in CodiceFiscale_5 CP_3
Napoli alla via M. Campodisola n. 13
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 8 Con ricorso depositato in data 11.4.2025 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con la qualifica di infermiere dal
01/03/22, di prestare servizio presso l'U.O.C. di Oncoematologia e di rientrare tra il personale turnista;
- Di aver sempre percepito l'indennità giornaliera prevista dall'art. 86, comma 4, del CCNL
Comparto Sanità 2016-2018 e dal 31/12/2022 la nuova indennità giornaliera c.d. di turno
12h nella misura di € 2,07 per ciascuna giornata lavorativa e il ticket mensa disciplinato dall'art. 29 CCNL Sanità del 20/06/2001 nella misura di € 4,13;
- Di non aver percepito, però, le suddette voci retributive nei giorni in cui ha goduto delle ferie dal 15/09/22 al 31/12/24.
In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole.
Concludeva: “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 4, CCNL 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, C.C.N.L.
2019-2021, del ticket mensa di cui all'art. 29 CCNL 20/06/2001, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre
1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, e per l'effetto: B) condannare la Controparte_2
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 dom.to per la carica c/o gli uffici dell'Ente in Napoli alla via S.M. Costantinopoli, 104 a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e come da prospetto di calcolo che costituisce parte integrante del presente atto, l'importo di € 564,20, oltre interessi legali;
C) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c”.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva tardivamente la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
pagina2 di 8 Con note di trattazione scritta dell'8/10/2025 l'avvocato di parte ricorrente chiedeva: “di ridurre la domanda, al diritto di inclusione nella retribuzione corrisposta per le ferie alla sola 'indennità giornaliera di turno' art. 86, comma 4 CCNL 2016 – 2018 e art 106, comma
2°, del CCN 2019 – 2021 rinunciando alla parte di domanda relativa all'inclusione dei Tiket mensa di cui all'art. 29 CCNL 20/06/2001”.
All'udienza del 13.10.2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti della domanda così come circoscritta da parte ricorrente nelle suddette note di trattazione scritta.
Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_1
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e Persona_2 che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della pagina3 di 8 retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto
25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio
2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura pagina4 di 8 minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_3 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla ricorrente.
Va ritenuto che la predetta indennità giornaliera risulta pacificamente erogata alla ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 84, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07”.
Invece, la nuova indennità giornaliera c.d. di turno 12h è regolata dall' Art. 106 C.C.N.L.
2019-2021 “
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro”.
pagina5 di 8 Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– IA), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata pagina6 di 8 apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
Numer_1 Per_3 connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Tanto, premesso, va riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 4, CCNL 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, C.C.N.L. 2019-2021, con conseguente condanna della al Controparte_2
pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 188,37, essendo stata oggetto di rinunzia la domanda relativa ai Ticket mensa di cui all'art. 29 CCNL 20/06/2001.
pagina7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa M.G. RA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso:
1. Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 4, CCNL 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, C.C.N.L. 2019-2021;
2. Per l'effetto, condanna l in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore della ricorrente, per i titoli anzidetti, l'importo di € 188,37, oltre accessori come per legge;
3. Condanna, altresì, l Controparte_4
in persona del Direttore Generale pro tempore al
[...] pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € ------- oltre
IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 13/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia RA
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