Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7954 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07954/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04034/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 4034 del 2026, proposto da
IA AZ, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Giolitti n. 199;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
NA IL, non costituita in giudizio;
RE ZZ, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Istria n. 22;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Codice 02 pubblicata in data 19 febbraio 2026, nella parte in cui non collocava la ricorrente tra i vincitori e non le applicava la riserva prevista per gli operatori volontari del servizio civile nazionale o universale;
- dei verbali con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione dei relativi punteggi, con particolare riguardo alla mancata valutazione del titolo di riserva dichiarato dall’odierna ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, laddove potenzialmente lesivo dei diritti e interessi dell’odierna ricorrente, ivi compreso il bando di concorso, ove occorra;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’applicazione della suddetta riserva e alla corretta collocazione in graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di FO Pa, nonchè di RE ZZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il Presidente RI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna la graduatoria del concorso pubblico, per titoli esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva rappresentato dall’aver svolto il servizio civile presso l’Università del Salento inserito sub “ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PA COME DIPENDENTE” ;
- si sono costituite in giudizio la controinteressata RE ZZ con mera costituzione formale, nonché le intimate Amministrazioni, queste ultime producendo una memoria difensiva;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che la Sezione si è già espressa sulla medesima questione;
Ritenuto che, conformemente a tale orientamento (cfr.: 20 aprile 2026, n. 7054), il ricorso debba essere respinto;
“Considerato che la ricorrente, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90” ;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia infondato e debba, perciò, essere respinto;
- le spese di giudizio possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, attesa la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI IC, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IC |
IL SEGRETARIO