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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConIGliere rel.
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 6447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 11.07.2024, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo della Garbatella n. 2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Amerigo Manili, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
, e , tutti elettivamente domiciliati in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Roma, Via Collazia n. 2/F, presso lo studio dell'Avv. Federico Canalini, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellati Nonché
e CP_4 CP_5
Appellati non costituiti
Oggetto: violazione del regolamento condominiale.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, i IGg.ri Parte_2 CP_2 CP_3
e , proprietari di alcune unità immobiliari ubicate
[...] CP_4 CP_5 nell'edificio condominiale sito in Roma, Via Camillo De Lellis n. 7, convenivano dinanzi al
Tribunale di Roma la IG.ra , assumendo che quest'ultima, già proprietaria Parte_1 di altro appartamento all'interno dello stesso stabile, con atto di compravendita del 16/4/2010 aveva acquistato dal un locale lavatoio posto al 4° piano (distinto con l'int. “A”) ed una CP_6 parte della terrazza condominiale che poi, mediante la realizzazione di una struttura metallica costituita da pilastri fissati alla parete esterna dell'edificio, aveva trasformato in una veranda inamovibile, chiusa su tre lati e con sovrastante copertura, chiudendo uno dei discendenti in origine presenti sulla terrazza, con conseguente compromissione del regolare deflusso di acqua piovana, e soprattutto creando una sopraelevazione dell'edificio, con un aumento della volumetria e della superficie abitabile (tanto che all'interno della struttura era stato realizzato un vano cucina, con impianto di riscaldamento, provvisto di un arredamento tipico di un ambiente interno all'abitazione); quindi gli attori sostenevano che l'opera non solo fosse stata realizzata in aperta violazione dell'art.11 del Regolamento condominiale, che prevedeva espressamente che “ai proprietari degli ultimi piani è inibita la sopraelevazione dell'edificio”, ma che la stessa avesse anche determinato una IGnificativa alterazione dell'aspetto architettonico dello stabile, con conseguente diminuzione del relativo valore, anche in ragione della sua valenza storica.
Pertanto, gli attori concludevano chiedendo, previo accertamento, in via principale, dell'illegittimità della sopraelevazione e, in via subordinata, previo accertamento dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, la condanna della convenuta alla demolizione della struttura e al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra contestava la ricostruzione dei fatti operata Parte_1 dalle parti attrici, eccependo, “in primis”, la rimovibilità della struttura, poiché costituita da una semplice “pergotenda”, priva di pareti laterali ed installata al solo fine di garantire un riparo temporaneo dal sole e dalla pioggia;
inoltre, la convenuta sosteneva di non aver assolutamente alterato l'estetica del fabbricato, che risultava già compromessa dalle opere realizzate da altri condomini;
quindi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di un'apposita C.T.U., il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8421/2019, dichiarava l'illegittimità della soprelevazione operata dalla IG.ra , in quanto realizzata in violazione del regolamento Parte_3 condominiale e, comunque, per l'acclarata violazione dell'aspetto architettonico dell'edificio; quindi condannava l'attrice alla demolizione definitiva dei soli pannelli laterali e frontali della pergotenda e dei relativi supporti, rigettando la domanda di risarcimento del danno e di ricostituzione dell'originario scarico delle acque piovane (per avervi già provveduto la convenuta nelle more del giudizio), condannando altresì la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone la parziale erroneità e ingiustizia.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2712 c.c., nella parte in cui, pur avendo ritenuto lecita l'installazione della “pergotenda”, il
Tribunale aveva qualificato la struttura realizzata alla stregua di una sopraelevazione, in grado anche di ledere il decoro architettonico della palazzina;
in particolare, l'appellante assumeva che il giudicante avesse erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali prodotte dagli attori che, peraltro, erano anche prive di data certa, sicché dalle stesse non era possibile evincere con certezza se le tamponature ai lati della “pergotenda” fossero già state presenti al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
ne conseguiva che né il Tribunale, né il C.t.u. avrebbero potuto tenerle in considerazione, in quanto non rappresentative delle reali circostanze di luogo e di tempo.
Con un secondo motivo, poi, l'appellante si doleva della falsa applicazione degli artt. 1120, 1122 e
1127 c.c., sostenendo che, invece, una corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto condurre il giudice non solo ad escludere la presenza di una sopraelevazione, stante la mancanza di un aumento di cubatura, ma anche l'esistenza di una lesione del decoro dell'edificio, come deducibile dal suo stato preesistente, che risultava già connotato da alterazioni apportate da altri condomini.
Pertanto, la IG.ra concludeva chiedendo la parziale riforma e/o Parte_1 annullamento dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto delle pretese attoree, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio i IG.ri i quali si Parte_2 CP_2 Controparte_3 limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado.
Nonostante la regolarità della notifica, i IGg.ri e non si costituivano CP_4 CP_5 in giudizio, preferendo rimanere contumaci.
All'udienza del 11.07.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione Preliminarmente si osserva che gli appellati non hanno inteso proporre appello incidentale avverso le statuizioni della sentenza di primo grado con cui è stato disposto il rigetto della domanda risarcitoria e di quella volta alla ricostituzione, da parte della IG.ra , dell'originario Pt_1 scaruco delle acque piovane, con la conseguenza che, in relazione a detti profili, oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Il primo motivo di censura dell'appello è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui il giudicante di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze probatorie, si osserva, “in primis”, che le immagini fotografiche prodotte dagli attori, concernenti, per lo più, la facciata esterna del palazzo condominiale di Via Camillo De Lellis n. 7, a differenza di quanto sostenuto in questa fase del giudizio, in primo grado non vennero mai formalmente contestate dalla convenuta, che non fece alcun riferimento ad esse in occasione della propria costituzione in giudizio.
Stante il mancato rinvenimento, sia nel fascicolo di ufficio di primo grado, sia nel fascicolo di parte di primo grado della convenuta (cartaceo e telematico), delle memorie ex art. 183 c.p.c., l'unico, generico rilievo riguardo al momento in cui vennero scattate dette fotografie è rintracciabile solo nella C.T.U. di primo grado, e risulta essere stato formulato soltanto dal C.T.P. della convenuta in riferimento ai pannelli a vetri rimossi;
tale contestazione, peraltro tardiva, venne comunque smentita dallo stesso C.T.U. che, nel rispondere ad essa, affermò espressamente che dette strutture erano presenti anche nel mese di giugno 2016 (e cioè, sostanzialmente, anche al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, stante l'avvenuta notifica della citazione nel mese di luglio 2016), come comprovato dalle immagini reperite sul sistema “Google Earth”, appositamente allegate all'espletata C.T.U..
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha ribadito che nel caso di specie non sarebbe configurabile l'esistenza di una sopraelevazione, né una violazione dell'aspetto architettonico del palazzo.
Riguardo al primo aspetto, dall'esame dell'elaborato peritale emerge chiaramente che sulla porzione di terrazza acquistata dalla IG.ra dal nell'anno 2010 non è presente Pt_1 CP_6 solo una “pergotenda” installata all'intradosso del solaio di copertura della sua unità immobiliare, ma che essa è altresì munita di guide laterali inclinate di scorrimento, a loro volta ancorate ai due profilati verticali d'angolo fissati sulla copertina in travertino del parapetto, cui va aggiunto anche un ulteriore elemento (che collega i citati profilati d'angolo ed un profilato centrale), e che a tali supporti verticali sono ancora sovrapposti i profilati che presentano l'invito a ricevere sui tre lati i pannelli vetrati, oramai rimossi;
a tutto ciò, poi, va aggiunta anche la sovrapposizione di alcuni elementi di fissaggio dei pannelli grigliati laterali (in legno) e di quelli posizionati sul lato prospiciente Via De Lellis. Inoltre, risulta anche che l'attuale limitata superficie della tenda non è assolutamente compatibile con la grandezza della struttura effettivamente realizzata, sicché vanno condivise le conclusioni rassegnate dal C.T.U. (e già fatte proprie dal giudicante di prime cure), secondo cui l'opera realizzata dalla IG.ra non si è limitata soltanto alla tenda, ma si è caratterizzata per Pt_1
l'apposizione di una struttura in alluminio anodizzato che la ospita, “la cui consistenza e predisposizione di alcuni elementi presenta carattere di stabilità” e la cui funzione è quella “di rendere utilizzabile il terrazzo in modo similare ad un locale dell'unità immobiliare “.
Anche ad avviso di questa Corte, le specifiche caratteristiche dell'opera realizzata dalla IG.ra depongono nel senso dell'avvenuta creazione di una struttura in sopraelevazione, dotata - Pt_1 mediante apposito ancoraggio- di stabilità, destinata a realizzare un'effettiva chiusura della porzione di terrazzo di proprietà dell'attrice, al fine di poterla rendere fruibile e vivibile in ogni mese dell'anno, determinando l'esistenza di un nuovo ed apposito ambiente volto a tale impiego, come del resto comprovato anche dalla rinvenuta allocazione, sulla parete dell'ex locale lavatoio
(attualmente adibito dalla IG.ra ad unità abitativa con bagno), di una leva per il gas e di Pt_1 sottostanti terminali di impianti di adduzione idrica e di scarico.
Quanto acclarato già sarebbe sufficiente per il rigetto del gravame, stante il contenuto perentorio dell'art. 11 del Regolamento di Condominio (la cui natura contrattuale, peraltro, non è stata neanche posta in discussione dalla IG.ra ), che ha sempre imposto ai proprietari Pt_1 dell'ultimo piano del fabbricato il divieto di sopraelevare.
In ogni caso, poi, va confermato anche che l'opera realizzata dalla IG.ra abbia anche Pt_1 determinato una violazione del c.d. “aspetto architettonico”.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce,
“in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art.
1127, terzo comma, cod. civ.), all'aspetto architettonico dell'edificio, e, quanto alle innovazioni
(art. 1120, secondo comma, cod. civ.), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per decoro architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, sicché l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore” (Cass. n. 1025/2004); ne consegue che “le nozioni di aspetto architettonico ex art.1127 c.c. e di decoro architettonico ex art.
1120 c.c., pur differenti tra loro, sono strettamente complementari e non possono prescindere
l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista” (Cass. n.
15675/2020). Con riferimento al caso che ne occupa, la palazzina condominiale risale alla seconda metà degli anni '30, e la tipologia edilizia è quella di un “villino” che, pur non provvisto di particolari ornamenti architettonici, si caratterizza per la semplicità delle linee ornamentali.
Ciò premesso, quanto realizzato dalla IG.ra non solo presenta caratteristiche costruttive Pt_1 che mal si conciliano con l'aspetto esteriore della palazzina, ma detta opera risulta anche facilmente visibile dell'esterno e, segnatamente, dal piano strada, come evincibile dalla fotografie prodotte in giudizio, di talché non vi è dubbio circa l'esistenza di un pregiudizio estetico dell'immobile, non rinvenibile nelle contenute “alterazioni” in precedenza apportate da altri condomini.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo in favore dei soli appellati costituiti, come da dispositivo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, , e avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Tribunale di Roma n. 8421/19, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dichiara l'irripetibilità delle spese processuali nei confronti di e;
CP_4 CP_5
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 24/10/2024
Il ConIGliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ ConIGliere rel.
dott.ssa GEMMA CARLOMUSTO ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 6447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 11.07.2024, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo della Garbatella n. 2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Amerigo Manili, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
, e , tutti elettivamente domiciliati in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Roma, Via Collazia n. 2/F, presso lo studio dell'Avv. Federico Canalini, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellati Nonché
e CP_4 CP_5
Appellati non costituiti
Oggetto: violazione del regolamento condominiale.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, i IGg.ri Parte_2 CP_2 CP_3
e , proprietari di alcune unità immobiliari ubicate
[...] CP_4 CP_5 nell'edificio condominiale sito in Roma, Via Camillo De Lellis n. 7, convenivano dinanzi al
Tribunale di Roma la IG.ra , assumendo che quest'ultima, già proprietaria Parte_1 di altro appartamento all'interno dello stesso stabile, con atto di compravendita del 16/4/2010 aveva acquistato dal un locale lavatoio posto al 4° piano (distinto con l'int. “A”) ed una CP_6 parte della terrazza condominiale che poi, mediante la realizzazione di una struttura metallica costituita da pilastri fissati alla parete esterna dell'edificio, aveva trasformato in una veranda inamovibile, chiusa su tre lati e con sovrastante copertura, chiudendo uno dei discendenti in origine presenti sulla terrazza, con conseguente compromissione del regolare deflusso di acqua piovana, e soprattutto creando una sopraelevazione dell'edificio, con un aumento della volumetria e della superficie abitabile (tanto che all'interno della struttura era stato realizzato un vano cucina, con impianto di riscaldamento, provvisto di un arredamento tipico di un ambiente interno all'abitazione); quindi gli attori sostenevano che l'opera non solo fosse stata realizzata in aperta violazione dell'art.11 del Regolamento condominiale, che prevedeva espressamente che “ai proprietari degli ultimi piani è inibita la sopraelevazione dell'edificio”, ma che la stessa avesse anche determinato una IGnificativa alterazione dell'aspetto architettonico dello stabile, con conseguente diminuzione del relativo valore, anche in ragione della sua valenza storica.
Pertanto, gli attori concludevano chiedendo, previo accertamento, in via principale, dell'illegittimità della sopraelevazione e, in via subordinata, previo accertamento dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, la condanna della convenuta alla demolizione della struttura e al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, la IG.ra contestava la ricostruzione dei fatti operata Parte_1 dalle parti attrici, eccependo, “in primis”, la rimovibilità della struttura, poiché costituita da una semplice “pergotenda”, priva di pareti laterali ed installata al solo fine di garantire un riparo temporaneo dal sole e dalla pioggia;
inoltre, la convenuta sosteneva di non aver assolutamente alterato l'estetica del fabbricato, che risultava già compromessa dalle opere realizzate da altri condomini;
quindi, concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di un'apposita C.T.U., il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8421/2019, dichiarava l'illegittimità della soprelevazione operata dalla IG.ra , in quanto realizzata in violazione del regolamento Parte_3 condominiale e, comunque, per l'acclarata violazione dell'aspetto architettonico dell'edificio; quindi condannava l'attrice alla demolizione definitiva dei soli pannelli laterali e frontali della pergotenda e dei relativi supporti, rigettando la domanda di risarcimento del danno e di ricostituzione dell'originario scarico delle acque piovane (per avervi già provveduto la convenuta nelle more del giudizio), condannando altresì la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone la parziale erroneità e ingiustizia.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2712 c.c., nella parte in cui, pur avendo ritenuto lecita l'installazione della “pergotenda”, il
Tribunale aveva qualificato la struttura realizzata alla stregua di una sopraelevazione, in grado anche di ledere il decoro architettonico della palazzina;
in particolare, l'appellante assumeva che il giudicante avesse erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali prodotte dagli attori che, peraltro, erano anche prive di data certa, sicché dalle stesse non era possibile evincere con certezza se le tamponature ai lati della “pergotenda” fossero già state presenti al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
ne conseguiva che né il Tribunale, né il C.t.u. avrebbero potuto tenerle in considerazione, in quanto non rappresentative delle reali circostanze di luogo e di tempo.
Con un secondo motivo, poi, l'appellante si doleva della falsa applicazione degli artt. 1120, 1122 e
1127 c.c., sostenendo che, invece, una corretta valutazione delle prove avrebbe dovuto condurre il giudice non solo ad escludere la presenza di una sopraelevazione, stante la mancanza di un aumento di cubatura, ma anche l'esistenza di una lesione del decoro dell'edificio, come deducibile dal suo stato preesistente, che risultava già connotato da alterazioni apportate da altri condomini.
Pertanto, la IG.ra concludeva chiedendo la parziale riforma e/o Parte_1 annullamento dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto delle pretese attoree, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio i IG.ri i quali si Parte_2 CP_2 Controparte_3 limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado.
Nonostante la regolarità della notifica, i IGg.ri e non si costituivano CP_4 CP_5 in giudizio, preferendo rimanere contumaci.
All'udienza del 11.07.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione Preliminarmente si osserva che gli appellati non hanno inteso proporre appello incidentale avverso le statuizioni della sentenza di primo grado con cui è stato disposto il rigetto della domanda risarcitoria e di quella volta alla ricostituzione, da parte della IG.ra , dell'originario Pt_1 scaruco delle acque piovane, con la conseguenza che, in relazione a detti profili, oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Il primo motivo di censura dell'appello è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui il giudicante di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze probatorie, si osserva, “in primis”, che le immagini fotografiche prodotte dagli attori, concernenti, per lo più, la facciata esterna del palazzo condominiale di Via Camillo De Lellis n. 7, a differenza di quanto sostenuto in questa fase del giudizio, in primo grado non vennero mai formalmente contestate dalla convenuta, che non fece alcun riferimento ad esse in occasione della propria costituzione in giudizio.
Stante il mancato rinvenimento, sia nel fascicolo di ufficio di primo grado, sia nel fascicolo di parte di primo grado della convenuta (cartaceo e telematico), delle memorie ex art. 183 c.p.c., l'unico, generico rilievo riguardo al momento in cui vennero scattate dette fotografie è rintracciabile solo nella C.T.U. di primo grado, e risulta essere stato formulato soltanto dal C.T.P. della convenuta in riferimento ai pannelli a vetri rimossi;
tale contestazione, peraltro tardiva, venne comunque smentita dallo stesso C.T.U. che, nel rispondere ad essa, affermò espressamente che dette strutture erano presenti anche nel mese di giugno 2016 (e cioè, sostanzialmente, anche al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, stante l'avvenuta notifica della citazione nel mese di luglio 2016), come comprovato dalle immagini reperite sul sistema “Google Earth”, appositamente allegate all'espletata C.T.U..
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha ribadito che nel caso di specie non sarebbe configurabile l'esistenza di una sopraelevazione, né una violazione dell'aspetto architettonico del palazzo.
Riguardo al primo aspetto, dall'esame dell'elaborato peritale emerge chiaramente che sulla porzione di terrazza acquistata dalla IG.ra dal nell'anno 2010 non è presente Pt_1 CP_6 solo una “pergotenda” installata all'intradosso del solaio di copertura della sua unità immobiliare, ma che essa è altresì munita di guide laterali inclinate di scorrimento, a loro volta ancorate ai due profilati verticali d'angolo fissati sulla copertina in travertino del parapetto, cui va aggiunto anche un ulteriore elemento (che collega i citati profilati d'angolo ed un profilato centrale), e che a tali supporti verticali sono ancora sovrapposti i profilati che presentano l'invito a ricevere sui tre lati i pannelli vetrati, oramai rimossi;
a tutto ciò, poi, va aggiunta anche la sovrapposizione di alcuni elementi di fissaggio dei pannelli grigliati laterali (in legno) e di quelli posizionati sul lato prospiciente Via De Lellis. Inoltre, risulta anche che l'attuale limitata superficie della tenda non è assolutamente compatibile con la grandezza della struttura effettivamente realizzata, sicché vanno condivise le conclusioni rassegnate dal C.T.U. (e già fatte proprie dal giudicante di prime cure), secondo cui l'opera realizzata dalla IG.ra non si è limitata soltanto alla tenda, ma si è caratterizzata per Pt_1
l'apposizione di una struttura in alluminio anodizzato che la ospita, “la cui consistenza e predisposizione di alcuni elementi presenta carattere di stabilità” e la cui funzione è quella “di rendere utilizzabile il terrazzo in modo similare ad un locale dell'unità immobiliare “.
Anche ad avviso di questa Corte, le specifiche caratteristiche dell'opera realizzata dalla IG.ra depongono nel senso dell'avvenuta creazione di una struttura in sopraelevazione, dotata - Pt_1 mediante apposito ancoraggio- di stabilità, destinata a realizzare un'effettiva chiusura della porzione di terrazzo di proprietà dell'attrice, al fine di poterla rendere fruibile e vivibile in ogni mese dell'anno, determinando l'esistenza di un nuovo ed apposito ambiente volto a tale impiego, come del resto comprovato anche dalla rinvenuta allocazione, sulla parete dell'ex locale lavatoio
(attualmente adibito dalla IG.ra ad unità abitativa con bagno), di una leva per il gas e di Pt_1 sottostanti terminali di impianti di adduzione idrica e di scarico.
Quanto acclarato già sarebbe sufficiente per il rigetto del gravame, stante il contenuto perentorio dell'art. 11 del Regolamento di Condominio (la cui natura contrattuale, peraltro, non è stata neanche posta in discussione dalla IG.ra ), che ha sempre imposto ai proprietari Pt_1 dell'ultimo piano del fabbricato il divieto di sopraelevare.
In ogni caso, poi, va confermato anche che l'opera realizzata dalla IG.ra abbia anche Pt_1 determinato una violazione del c.d. “aspetto architettonico”.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce,
“in materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art.
1127, terzo comma, cod. civ.), all'aspetto architettonico dell'edificio, e, quanto alle innovazioni
(art. 1120, secondo comma, cod. civ.), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per decoro architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, sicché l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore” (Cass. n. 1025/2004); ne consegue che “le nozioni di aspetto architettonico ex art.1127 c.c. e di decoro architettonico ex art.
1120 c.c., pur differenti tra loro, sono strettamente complementari e non possono prescindere
l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista” (Cass. n.
15675/2020). Con riferimento al caso che ne occupa, la palazzina condominiale risale alla seconda metà degli anni '30, e la tipologia edilizia è quella di un “villino” che, pur non provvisto di particolari ornamenti architettonici, si caratterizza per la semplicità delle linee ornamentali.
Ciò premesso, quanto realizzato dalla IG.ra non solo presenta caratteristiche costruttive Pt_1 che mal si conciliano con l'aspetto esteriore della palazzina, ma detta opera risulta anche facilmente visibile dell'esterno e, segnatamente, dal piano strada, come evincibile dalla fotografie prodotte in giudizio, di talché non vi è dubbio circa l'esistenza di un pregiudizio estetico dell'immobile, non rinvenibile nelle contenute “alterazioni” in precedenza apportate da altri condomini.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo in favore dei soli appellati costituiti, come da dispositivo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, , e avverso la sentenza del CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Tribunale di Roma n. 8421/19, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dichiara l'irripetibilità delle spese processuali nei confronti di e;
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dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 24/10/2024
Il ConIGliere rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato