Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 101
Articolo 2
Versione
18 febbraio 1992
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992