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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 977 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Di Costanzo per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Michieli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 7 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1222 pubblicata in data 02.10.2023 dal
Tribunale di Ancona sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE (…)
B) IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. n.1222/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, nella persona del Giudice Unico dr. Di Tano, e pubblicata in data 02.10.23, nell'ambito del giudizio RG 6727/2016, notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 20.10.23
1. ridurre l'assegno di mantenimento in favore del minore ritenendo Per_1 congrua la somma di euro 350,00 mensili;
2.prevedere la partecipazione del padre alle spese straordinarie concordate e documentate, nella misura del 50%;
3. nulla disporre a titolo di arretrati stante il comportamento della madre o, in subordine, con decorrenza dalla domanda;
4. vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE (.) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in comparsa d.d. 25.03.2024 respingersi l'appello proposto dal sig. e per l'effetto Parte_1 confermarsi integralmente la sentenza del Tribuna n. 1222/2023; spese e compensi di lite integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA (…):
pagina 2 di 7 Per l'intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate in quanto il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato le decisioni gravate, in aderenza alle emergenze processuali circa la situazione economica delle parti, nell'interesse prevalente del minore e in conformità alle statuizioni giurisprudenziali in materia Chiede il rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata e la conferma della sentenza appellata”
FATTI DI CAUSA
, in proprio e quale genitore del figlio minore Controparte_1 Per_2
, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ancona al fine di sentir
[...] Parte_1 accertare che il bambino è nato in data [...] dalla relazione all'epoca intrattenuta tra le parti;
l'attrice ha altresì chiesto che venga posto a carico del convenuto un contributo mensile per il mantenimento del minore, con condanna al pagamento degli arretrati sin dalla nascita.
Costituendosi dinanzi al Tribunale, il ha chiesto il rigetto della domanda Pt_1 attorea ed ha comunque eccepito di essere tenuto a contribuire alle esigenze del bambino solo a decorrere dalla sentenza che ne dichiarerà la paternità, tenuto conto che il comportamento ostativo inizialmente assunto dall'attrice avrebbe ritardato l'eventuale riconoscimento.
All'esito della C.T.U. ematologica, dei tentativi di conciliazione inutilmente avviati dal giudice istruttore e degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
27.09.2023 il Tribunale di Ancona ha dichiarato che è figlio di Persona_2
, disponendo che quest'ultimo versi ogni mese a Parte_1 Controparte_1
un assegno d'importo pari ad euro 500,00 quale concorso nel
[...] mantenimento del bambino, che contribuisca alle spese straordinarie in misura pari all'80% e che corrisponda alla l'ulteriore somma pari CP_1
pagina 3 di 7 complessivamente ad euro 56.800,00 a titolo di arretrati per le spese anticipate per il minore sin dalla nascita.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , censurando l'importo del Pt_1 contributo determinato dai primi giudici e la quota di ripartizione delle spese straordinarie in quanto non adeguati ai redditi attualmente fruiti;
l'appellante ha altresì contestato l'entità della somma riconosciuta a titolo di arretrati.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
E' altresì intervenuta la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, ritenuta coerente con gli interessi del minore coinvolto.
Il presente giudizio è stato infine trattenuto in decisione all'udienza tenutasi in data 26.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui i primi giudici hanno determinato in euro 500,00 l'importo dell'assegno che egli deve versare ogni mese alla quale concorso nel CP_1 mantenimento del figlio ponendo altresì a suo carico l'80% delle Per_1 spese che si renderanno necessarie per il minore;
l'appellante lamenta che la decisione sia stata assunta prendendo in considerazione solo i redditi fruiti nel periodo in cui era in missione all'estero e chiede che, in considerazione del minore stipendio attualmente percepito, l'assegno venga ricondotto all'importo pari ad euro 350,00 inizialmente determinato dal giudice istruttore, ponendo altresì le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori in pari misura tra loro.
Tale motivo dev'essere rigettato.
pagina 4 di 7 Ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., infatti, il giudice determina il contributo per il mantenimento del figlio tenendo necessariamente conto delle esigenze del minore, del tempo che trascorre con ciascun genitore e delle risorse di cui dispone ciascuno di essi.
Nel caso di specie, non risulta contestato che la madre provveda da sempre ed in via esclusiva a qualsiasi necessità personale o economica di Per_1
l'appellante non ha neppure contestato la documentazione dalla quale emergono le particolari esigenze educative, sanitarie ed assistenziali del minore, ampiamente descritte nella pronuncia gravata.
Per quanto riguarda invece le condizioni economiche delle parti, è stato sin dall'inizio possibile valutare i redditi fruiti dalla , debitamente CP_1 documentati, mentre il non ha ritenuto di dover offrire alcun Pt_1 elemento idoneo a far comprende le risorse di cui dispone;
solo all'esito degli accertamenti disposti tramite la Guardia di Finanza è stato così possibile verificare che egli fruisce di redditi più che adeguati, tali da superare nel 2022 i 70.000,00 euro.
Anche nella presente sede l'appellante, pur lamentando una diminuzione nei redditi fruiti, non ha offerto alcun elemento idoneo a comprovare tale deduzione, limitandosi a documentare i soli redditi percepiti sino al 2022.
In tale complessivo contesto ed in considerazione delle peculiari esigenze di risulta quindi congruo l'assegno mensile pari ad euro 500,00 Per_1 annualmente rivalutabili disposto dai primi giudici;
tenuto conto altresì della rilevante disparità tra i redditi fruiti dall'uno e dall'altro genitore, risulta giustificato porre per l'80% a carico del padre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici l'hanno condannato a versare in favore della la CP_1 somma complessivamente pari ad euro 56.800,00 a titolo di arretrati;
l'appellante contesta l'importo determinato dai primi giudici e lamenta che nel computo si sia tenuto conto anche del periodo antecedente all'accertamento della paternità del bambino.
pagina 5 di 7 Tale motivo può essere accolto nei limiti che seguono.
E' stato infatti chiarito che, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.16916 del 25.05.2022, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. I, ordinanza n.8762 del 28.03.2022).
Nel caso di specie, l'assegno infine determinato dai primi giudici in considerazione dell'età ormai raggiunta dal minore e delle risorse attualmente fruite dal padre non può costituire l'unico parametro per la determinazione della citata indennità, dovendosi tenere conto anche delle spese ragionevolmente anticipate per ei primi anni di vita, ovvero Per_1 quando la madre ha provveduto in via esclusiva alle sue esigenze nei limiti delle risorse di cui disponeva, nonché delle somme già versate dal padre dopo il provvedimento provvisoriamente adottato dal giudice istruttore.
Tenuto conto dei criteri sopra evidenziati ed in parziale riforma della sentenza gravata, l'indennità dev'essere determinata in via equitativa nel minor importo complessivamente pari ad euro 37.000,00.
3. In assenza di censura, resta ferma la regolazione delle spese di lite determinata dai primi giudici.
pagina 6 di 7 Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, invece, sussistono i presupposti per compensare limitatamente alla metà le spese del presente grado.
In considerazione della prevalente soccombenza, la residua frazione delle spese resta infine a carico dell'appellante, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1222 Parte_1 pubblicata in data 02.10.2023 dal Tribunale di Ancona,
In parziale riforma della pronuncia gravata,
in complessivi euro 37.000,00 l'indennità che dovrà CP_2 Parte_1 versare a a titolo di rimborso per le spese anticipate per il Controparte_1 minore.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
COMPENSA limitatamente alla metà le spese del presente grado di giudizio.
CONDANNA a rifondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 residua frazione delle spese del presente grado, liquidate nell'intero in euro
6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Valentina Rascioni dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 977 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Di Costanzo per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Daniela Michieli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 7 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
- Intervenuta -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1222 pubblicata in data 02.10.2023 dal
Tribunale di Ancona sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE (…)
B) IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. n.1222/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, nella persona del Giudice Unico dr. Di Tano, e pubblicata in data 02.10.23, nell'ambito del giudizio RG 6727/2016, notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 20.10.23
1. ridurre l'assegno di mantenimento in favore del minore ritenendo Per_1 congrua la somma di euro 350,00 mensili;
2.prevedere la partecipazione del padre alle spese straordinarie concordate e documentate, nella misura del 50%;
3. nulla disporre a titolo di arretrati stante il comportamento della madre o, in subordine, con decorrenza dalla domanda;
4. vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (…)”
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE (.) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in comparsa d.d. 25.03.2024 respingersi l'appello proposto dal sig. e per l'effetto Parte_1 confermarsi integralmente la sentenza del Tribuna n. 1222/2023; spese e compensi di lite integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA (…):
pagina 2 di 7 Per l'intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate in quanto il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato le decisioni gravate, in aderenza alle emergenze processuali circa la situazione economica delle parti, nell'interesse prevalente del minore e in conformità alle statuizioni giurisprudenziali in materia Chiede il rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata e la conferma della sentenza appellata”
FATTI DI CAUSA
, in proprio e quale genitore del figlio minore Controparte_1 Per_2
, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Ancona al fine di sentir
[...] Parte_1 accertare che il bambino è nato in data [...] dalla relazione all'epoca intrattenuta tra le parti;
l'attrice ha altresì chiesto che venga posto a carico del convenuto un contributo mensile per il mantenimento del minore, con condanna al pagamento degli arretrati sin dalla nascita.
Costituendosi dinanzi al Tribunale, il ha chiesto il rigetto della domanda Pt_1 attorea ed ha comunque eccepito di essere tenuto a contribuire alle esigenze del bambino solo a decorrere dalla sentenza che ne dichiarerà la paternità, tenuto conto che il comportamento ostativo inizialmente assunto dall'attrice avrebbe ritardato l'eventuale riconoscimento.
All'esito della C.T.U. ematologica, dei tentativi di conciliazione inutilmente avviati dal giudice istruttore e degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
27.09.2023 il Tribunale di Ancona ha dichiarato che è figlio di Persona_2
, disponendo che quest'ultimo versi ogni mese a Parte_1 Controparte_1
un assegno d'importo pari ad euro 500,00 quale concorso nel
[...] mantenimento del bambino, che contribuisca alle spese straordinarie in misura pari all'80% e che corrisponda alla l'ulteriore somma pari CP_1
pagina 3 di 7 complessivamente ad euro 56.800,00 a titolo di arretrati per le spese anticipate per il minore sin dalla nascita.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , censurando l'importo del Pt_1 contributo determinato dai primi giudici e la quota di ripartizione delle spese straordinarie in quanto non adeguati ai redditi attualmente fruiti;
l'appellante ha altresì contestato l'entità della somma riconosciuta a titolo di arretrati.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellata ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
E' altresì intervenuta la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, ritenuta coerente con gli interessi del minore coinvolto.
Il presente giudizio è stato infine trattenuto in decisione all'udienza tenutasi in data 26.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui i primi giudici hanno determinato in euro 500,00 l'importo dell'assegno che egli deve versare ogni mese alla quale concorso nel CP_1 mantenimento del figlio ponendo altresì a suo carico l'80% delle Per_1 spese che si renderanno necessarie per il minore;
l'appellante lamenta che la decisione sia stata assunta prendendo in considerazione solo i redditi fruiti nel periodo in cui era in missione all'estero e chiede che, in considerazione del minore stipendio attualmente percepito, l'assegno venga ricondotto all'importo pari ad euro 350,00 inizialmente determinato dal giudice istruttore, ponendo altresì le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori in pari misura tra loro.
Tale motivo dev'essere rigettato.
pagina 4 di 7 Ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., infatti, il giudice determina il contributo per il mantenimento del figlio tenendo necessariamente conto delle esigenze del minore, del tempo che trascorre con ciascun genitore e delle risorse di cui dispone ciascuno di essi.
Nel caso di specie, non risulta contestato che la madre provveda da sempre ed in via esclusiva a qualsiasi necessità personale o economica di Per_1
l'appellante non ha neppure contestato la documentazione dalla quale emergono le particolari esigenze educative, sanitarie ed assistenziali del minore, ampiamente descritte nella pronuncia gravata.
Per quanto riguarda invece le condizioni economiche delle parti, è stato sin dall'inizio possibile valutare i redditi fruiti dalla , debitamente CP_1 documentati, mentre il non ha ritenuto di dover offrire alcun Pt_1 elemento idoneo a far comprende le risorse di cui dispone;
solo all'esito degli accertamenti disposti tramite la Guardia di Finanza è stato così possibile verificare che egli fruisce di redditi più che adeguati, tali da superare nel 2022 i 70.000,00 euro.
Anche nella presente sede l'appellante, pur lamentando una diminuzione nei redditi fruiti, non ha offerto alcun elemento idoneo a comprovare tale deduzione, limitandosi a documentare i soli redditi percepiti sino al 2022.
In tale complessivo contesto ed in considerazione delle peculiari esigenze di risulta quindi congruo l'assegno mensile pari ad euro 500,00 Per_1 annualmente rivalutabili disposto dai primi giudici;
tenuto conto altresì della rilevante disparità tra i redditi fruiti dall'uno e dall'altro genitore, risulta giustificato porre per l'80% a carico del padre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Pt_1 cui i primi giudici l'hanno condannato a versare in favore della la CP_1 somma complessivamente pari ad euro 56.800,00 a titolo di arretrati;
l'appellante contesta l'importo determinato dai primi giudici e lamenta che nel computo si sia tenuto conto anche del periodo antecedente all'accertamento della paternità del bambino.
pagina 5 di 7 Tale motivo può essere accolto nei limiti che seguono.
E' stato infatti chiarito che, “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.16916 del 25.05.2022, nonché nel medesimo senso Cass. Sez. I, ordinanza n.8762 del 28.03.2022).
Nel caso di specie, l'assegno infine determinato dai primi giudici in considerazione dell'età ormai raggiunta dal minore e delle risorse attualmente fruite dal padre non può costituire l'unico parametro per la determinazione della citata indennità, dovendosi tenere conto anche delle spese ragionevolmente anticipate per ei primi anni di vita, ovvero Per_1 quando la madre ha provveduto in via esclusiva alle sue esigenze nei limiti delle risorse di cui disponeva, nonché delle somme già versate dal padre dopo il provvedimento provvisoriamente adottato dal giudice istruttore.
Tenuto conto dei criteri sopra evidenziati ed in parziale riforma della sentenza gravata, l'indennità dev'essere determinata in via equitativa nel minor importo complessivamente pari ad euro 37.000,00.
3. In assenza di censura, resta ferma la regolazione delle spese di lite determinata dai primi giudici.
pagina 6 di 7 Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, invece, sussistono i presupposti per compensare limitatamente alla metà le spese del presente grado.
In considerazione della prevalente soccombenza, la residua frazione delle spese resta infine a carico dell'appellante, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1222 Parte_1 pubblicata in data 02.10.2023 dal Tribunale di Ancona,
In parziale riforma della pronuncia gravata,
in complessivi euro 37.000,00 l'indennità che dovrà CP_2 Parte_1 versare a a titolo di rimborso per le spese anticipate per il Controparte_1 minore.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
COMPENSA limitatamente alla metà le spese del presente grado di giudizio.
CONDANNA a rifondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 residua frazione delle spese del presente grado, liquidate nell'intero in euro
6.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Valentina Rascioni dr. Guido Federico
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