Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. Stefano Bill et Presidente dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudice rel dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa ci vil e di prim o grado iscritta al num ero 67/2024 del regist ro generale, avent e per oggetto la s eparazione giudiz i al e, vertente t ra:
C .F. , nata a [...] il 26 m arzo 1977, Parte_1 C.F._1
resident e a Pis toi a, via Em poli n. 44, appresent at a e difesa dall 'avv. Il ari a
Grazzi ni ed el etti vament e domi cili at a presso il suo studio sit o in Pi stoi a, corso
A. Gram sci n. 6, gi usta procura in atti
R ICORR ENTE
e
C.F. , nat o a Offenbach CP_1 C.F._2
(Germani a) il 12 l ugl io 1976, res ident e i n Pistoi a, vi a Empol i n. 44
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
1
1. Con ricorso depositat o in dat a 11 gennaio 2024, l a sig.ra ha Parte_2
chi est o l a pronunci a dell a separazione dal coniuge, sig. con il CP_1
quale aveva cont ratt o matrim oni o in Leonfort e (EN) il 5 agosto 1997, esponendo che dall'unione sono nate le figlie (il 15 febbraio 2000) e (il Per_1 Per_2
26 novembre 2005) ent rambe m aggiorenni m a l a seconda non econom icam ent e aut osuffici ente e deducendo, a fondamento del la domanda, che da t empo t ra i coniugi erano s ort i contrasti insanabili tali da rendere int oll erabi le l a prosecuzi one dell a convivenza m at rimoni al e.
Quanto all e condizioni del la separazione, l a ri corrente ha chiesto:
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , Per_2
corri spondendo l a somm a di euro 400 mensili , olt re al 50% del le spese straordi nari e;
la condanna del convenuto al pagamento di un assegno di mant eni mento in favore del coniuge dell 'importo di euro 200 mensili .
All'udienza del 4 aprile 2024 è stata dichiarata la nullità della notificazione al convenut o e ne è dis post a l a rinnovazione.
All'udienza del 10 ottobre 2024 è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sent ita la ri corrent e, l a gi udi ce ha ri servato l a decisi one sui provvedim ent i provvisori e urgenti .
Con ordinanza del 13 ottobre 2024, in vi a provvi sori a e urgent e, l a giudi ce del egat a ha : a) autorizzato i coniugi a vi vere separat i;
b) posto a cari co del sig.
l'obbligo di contribuire al m antenimento della figlia CP_1 Per_3
(nat a a P esci a il 26 novem bre 2005) corrispondendo in favore dell a
[...]
sig.ra , ent ro il giorno 25 di ci ascun m ese, con decorrenza dal m es e Parte_2
di gennaio 2024, l a somma di euro 300, rival utabil e al t ermine di o gni anno secondo indi ci IS TAT;
c) disposto il concorso parit ario dei geni tori nel pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
d) ordinato al convenuto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di depositare presso la cancell eri a civ il e del Tri bunal e di Pistoi a ent ro il 14 febbraio 2025 le ulti me tre dichiarazioni dei redditi e copi a degli estratti conto dei rapporti bancari e finanzi ari rel ativi a gli ultim i tre anni;
assegna a part e ricorrent e t ermine fi no al
25 ot tobre 2024 per l a noti ficazione del present e provvedim ento al convenut o.
2 L'ordinanza è stata notificata al convenuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 25 febbraio 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni e, all'esito della discussione orale , la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell 'ultim o comm a dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. La dom anda di s eparazi one deve essere accolt a.
L'esame degli atti e la condotta processuale del convenuto, che non si è cost ituit o i n giudi zio, evi denzia il det erm inars i di una situazione di contrast o tra i coniugi, sus cet tibil e di rendere int oll erabil e l a prosecuzi one dell a convivenza, di fat to gi à cess at a da t em po, l egitti mando l a pronunci a di separazione personal e dei coniugi.
3. Quanto all e ult eriori dom ande, va osse rvato che, dall 'esame dell a rel at a di notifica al convenuto dell'ordine di esibizione ex art . 210 c.p.c., esegui ta presso la casa coniugal e in dat a 17 ottobre 2024 (prodott a in data 28 ott obre 2024) si evi nce che t al e im mobil e è s tat o venduto e che è attual ment e occupat o da soggetti t erzi (cfr. rel azi one di noti fica dell 'uffi ci al e giudi zi ari o del 17 ottobre
2024 dove s i at testa: "la casa è stat a venduta ed è ora occupata da soggetti terzi").
La ci rcost anza, mai riferit a dalla ricorrent e nel corso del procedimento, rileva ai fini dell a decisi one sull a dom anda di assegnazi one del la casa coniugal e, al la quale l a ri corrent e non ha rinunci ato, e incide sull a ri cost ruzi one delle condi zioni economi che dell e part i, presuppost o indi spensabil e per l a decisione sull a dom anda di m ant enim ento della fi glia e sull a dom anda di m ant enimento dell a coniuge.
La causa deve quindi ess ere rim e ssa sul ruol o affi nché l a ricorrente chi arisca tali ci rcost anze.
La regolam entazi one delle spes e deve essere di fferita alla pronunci a definiti va.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pi stoi a, i n com posizi one coll egi al e, non definiti vamente pronunci ando:
a) di chiara l a separazione personale t ra i signori e Parte_2 CP_1
i quali si sono uniti i n m atri moni o in Leonfort e (EN) in data 5 agosto 1997;
3 b) dispone l 'annot azione dell a present e sent enza negli att i dello st ato civile del
Comune di Pistoia (atto n. 81, part e 2, serie B, anno 1997) e del Com une di
Leonforte (att o n. 4 6 , part e 2, s eri e A, anno 1997 );
c) ri met te la caus a in istruttori a com e da separat a ordinanza.
Così deciso in Pistoi a, nella cam era di consigli o del 13 marzo 2025.
La Giudice Il P residente
Gi ulia Gargi ul o Stef ano Bill et
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