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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del dottor Flavio Tovani, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 970/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, all'udienza del 19/11/2025, ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c., vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Elia, ricorrente
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente
Conclusioni delle parti
All'udienza del 19.11.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa;
per parte convenuta, dichiarata contumace, nessuno era presente.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha agito Parte_1
nei confronti di , al fine di ottenere la cancellazione della Controparte_1
trascrizione dell'atto di citazione del giudizio R.G.n.799/2007, effettuata da in data 03.03.2007 presso la Conservatoria dei Registri Controparte_1
Immobiliari di Reggio Calabria, Registro particolare 2764- Registro generale
5009- Tribunale Repertorio 4697 del 24/02/2007, sull'immobile oggetto del giudizio identificato al catasto alla Sez. Urb.C. Foglio 124 Particella 86 sub.
3. In particolare, la Sig.ra veniva citata in giudizio dalla Sig.ra Parte_1
la quale ometteva di menzionare, per tutta la durata del processo, CP_1
di aver trascritto l'atto di citazione. Pertanto, il Tribunale con sentenza n.
1693/2012 del 25.10.2012 accoglieva la querela di falso avanzata dalla odierna ricorrente e successivamente depositava sentenza definitiva n.
1407/2017 del 05.07.2017 con la quale rigettava la domanda proposta dalla
Sig.ra omettendo di ordinare al conservatore la Controparte_1
cancellazione di detta trascrizione.
La ricorrente, precisamente chiedeva all'intestato Tribunale di: “1)
Ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di effettuare la cancellazione della trascrizione Registro particolare 2764- Registro generale 5009- Tribunale
Repertorio 4697 del 24/02/2007, sull'immobile identificato al catasto Sez
Urbana RC Foglio 0124 Particella 86 subalterno 3 di proprietà della Sig.ra
esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
Parte_1
2) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre spese
e oneri accessori”.
§2. Rilevata la regolarità della notifica di parte attrice, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente all'udienza del 04.05.2025.
2 §3. All'udienza del 19 novembre 2025, 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§4. Il ricorso deve essere rigettato per mancato assolvimento dell'onere della prova.
L'onere probatorio non può dirsi assolto da parte attrice poiché manca la prova che la trascrizione di cui si chiede la cancellazione sia riferita all'atto di citazione che ha introdotto il giudizio conclusosi con la sentenza che ha rigettato la domanda della Sig.ra CP_1
Ebbene l'art. 2967 c.c. prevede che “[c]hi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Prevede l'articolo 115 c.p.c. che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In merito a quest'ultima circostanza: “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (Cass. 14623/2009). Pertanto, la circostanza che il resistente sia rimasto contumace nel giudizio non esonera l'attore dal provare i fatti costitutivi della propria domanda (App. Milano 2489/2022; cfr. anche Cass. 3296/2018).
§5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto rigettato.
3 §6. Atteso l'esito della lite e la contumacia della convenuta vittoriosa, non deve essere statuito nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice monocratico nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 11.12.2025
Il Giudice
Dottor Flavio Tovani
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del dottor Flavio Tovani, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 970/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, all'udienza del 19/11/2025, ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c., vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Elia, ricorrente
e
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
resistente
Conclusioni delle parti
All'udienza del 19.11.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e verbali di causa;
per parte convenuta, dichiarata contumace, nessuno era presente.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha agito Parte_1
nei confronti di , al fine di ottenere la cancellazione della Controparte_1
trascrizione dell'atto di citazione del giudizio R.G.n.799/2007, effettuata da in data 03.03.2007 presso la Conservatoria dei Registri Controparte_1
Immobiliari di Reggio Calabria, Registro particolare 2764- Registro generale
5009- Tribunale Repertorio 4697 del 24/02/2007, sull'immobile oggetto del giudizio identificato al catasto alla Sez. Urb.C. Foglio 124 Particella 86 sub.
3. In particolare, la Sig.ra veniva citata in giudizio dalla Sig.ra Parte_1
la quale ometteva di menzionare, per tutta la durata del processo, CP_1
di aver trascritto l'atto di citazione. Pertanto, il Tribunale con sentenza n.
1693/2012 del 25.10.2012 accoglieva la querela di falso avanzata dalla odierna ricorrente e successivamente depositava sentenza definitiva n.
1407/2017 del 05.07.2017 con la quale rigettava la domanda proposta dalla
Sig.ra omettendo di ordinare al conservatore la Controparte_1
cancellazione di detta trascrizione.
La ricorrente, precisamente chiedeva all'intestato Tribunale di: “1)
Ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di effettuare la cancellazione della trascrizione Registro particolare 2764- Registro generale 5009- Tribunale
Repertorio 4697 del 24/02/2007, sull'immobile identificato al catasto Sez
Urbana RC Foglio 0124 Particella 86 subalterno 3 di proprietà della Sig.ra
esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
Parte_1
2) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre spese
e oneri accessori”.
§2. Rilevata la regolarità della notifica di parte attrice, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente all'udienza del 04.05.2025.
2 §3. All'udienza del 19 novembre 2025, 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§4. Il ricorso deve essere rigettato per mancato assolvimento dell'onere della prova.
L'onere probatorio non può dirsi assolto da parte attrice poiché manca la prova che la trascrizione di cui si chiede la cancellazione sia riferita all'atto di citazione che ha introdotto il giudizio conclusosi con la sentenza che ha rigettato la domanda della Sig.ra CP_1
Ebbene l'art. 2967 c.c. prevede che “[c]hi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Prevede l'articolo 115 c.p.c. che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In merito a quest'ultima circostanza: “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” (Cass. 14623/2009). Pertanto, la circostanza che il resistente sia rimasto contumace nel giudizio non esonera l'attore dal provare i fatti costitutivi della propria domanda (App. Milano 2489/2022; cfr. anche Cass. 3296/2018).
§5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto rigettato.
3 §6. Atteso l'esito della lite e la contumacia della convenuta vittoriosa, non deve essere statuito nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice monocratico nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 11.12.2025
Il Giudice
Dottor Flavio Tovani
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