Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solarino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego dell'istanza presentata in data 21.02.2025, prot. 2705/2025, avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 relativo al fabbricato sito in contrada -OMISSIS-, foglio -OMISSIS-, notificato in data 10.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa EP SS DO e nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 6 settembre 2025 e depositato in data 3 ottobre 2025, parte ricorrente ha esposto di avere ottenuto, nell’anno 1990, il rilascio della concessione edilizia n. 620 del 20.09.1990 per realizzare, in contrada -OMISSIS- del Comune di Solarino, sul terreno ricadente nel fg. -OMISSIS-, un manufatto con una superficie pari a mq 56.87 e di avere successivamente eseguito, in difformità, opere edilizie di “ampliamento” per una superficie di mq 178,00.
Al fine di regolarizzare l’intero manufatto, la ricorrente ha presentato istanza ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 380/2001, respinta con il provvedimento impugnato che ha ravvisato un’ipotesi di “ difformità totale ”, ove verrebbe in considerazione un “ immobile funzionalmente indipendente” realizzato in assenza di titolo edilizio, non rientrante nell’art. 36-bis cit.
Parte ricorrente ha, quindi, impugnato tale provvedimento, articolando i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.p.r. 380/2001, così come recepito in Sicilia dall’art. 16 della l.r. 18.11.2024, n. 27 (in GURS n. 47 del 20.11.2024).
Difetto totale di motivazione in ordine ai presupposti previsti dall’art. 36- bis per la sanatoria, costituiti: a) dalla conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (18.02.2025); b) dalla conformità ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (anno 2000).
Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, perplessità ed errore logico-giuridico nella parte in cui qualifica la parte abusiva del manufatto come “funzionalmente autonoma” e “funzionalmente indipendente” in assenza di adeguata e/o sufficiente istruttoria.
Eccesso di potere per difetto di pubblico interesse, tenuto conto che l’istanza di sanatoria presentata il 21.02.2025 è conforme sia alla vigente normativa urbanistica primaria e secondaria (strumento urbanistico, regolamento edilizio e Norme tecniche di attuazione del p.r.g.) sia a quella vigente al momento di realizzazione dell’abuso:
- il provvedimento impugnato si porrebbe in plateale violazione e falsa applicazione di legge e difetterebbe della necessaria motivazione per far comprendere i reali motivi del rigetto dell’istanza del 21.02.2025, che invece dimostrerebbe la contemporanea presenza di entrambi i presupposti scanditi dalla citata disposizione (art. 36-bis cit.) ossia la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (18.02.2025) e la conformità ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (anno 2000);
- l’istanza sarebbe accoglibile in quanto le opere realizzate si porrebbero in “parziale difformità” rispetto all’originario titolo edilizio di cui costituirebbero ampliamento, innestandosi fisicamente e strutturalmente sul manufatto già esistente rispetto al quale esse non sarebbero né autonome né indipendenti;
- l’art. 36-bis cit. non prevedrebbe un limite massimo dell’abuso da sanare rispetto allo scostamento dal volume e superficie originariamente autorizzati;
- il provvedimento impugnato, descrivendo l’opera abusiva in questione quale “ funzionalmente indipendente ”, attesterebbe che, dal punto di vista strutturale, l’abuso da sanare sarebbe riconducibile all’originaria concessione edilizia;
II) Violazione dell’art. 10-bis legge 07.08.1990, n. 241 e dell’art. 13 della legge reg. 21.05.2019, n. 7 :
- alcune ragioni del “diniego” sarebbero “nuove”, in quanto mai esplicitate nel “preavviso di diniego”.
- in particolare, non sarebbero state indicate nel preavviso di rigetto le seguenti ulteriori ragioni: « CONSIDERATO che, per gli immobili ricadenti nelle zone sismiche, l'articolo 36 bis, comma tre bis, stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34 bis, comma 3-bis, richiedendo, tra l'altro, l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale (escludendo, quindi, il Certificato di idoneità sismica previsto dalla previgente normativa edilizia); DATO ATTO, altresì, che l'immobile di che trattasi ricade all'interno della fascia di arretramento boschivo (art. 15. L.R. n. 78/1976), facendo venire a mancare, di conseguenza, uno dei requisiti fondamentali della doppia conformità prevista dalla vigente normativa ;».
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
4. In via preliminare, va rilevato che il provvedimento impugnato costituisce atto plurimotivato, essendo varie le ragioni che supportano il diniego, sicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato, in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 11/2023; Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2025, n. 1248).
5. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che il ricorso presenta profili di inammissibilità in quanto alcune delle ragioni autonome su cui si fonda il provvedimento non sono state contestate con specifiche censure, comportando ciò, di per sé, la legittimità del provvedimento impugnato e l’inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni. In particolare, parte ricorrente non risulta aver contestato la dichiarazione di inefficacia dell’istanza contenuta nel provvedimento impugnato per carenze documentali, non integrate dalla parte ricorrente nonostante la diffida dell’ente contenuta nella nota prot. n. 5355 dell’11 aprile 2025 (circostanza, questa, non contestata dal ricorrente). In particolare, si legge nel provvedimento che: “ Con la nota protocollo n. 5355 dell’11-04.2025, questo Ente diffidava le SS.LL. a integrare detta documentazione, ivi compresa la relazione prevista dal predetto art. 36 bis precisando che l’istanza è da ritenersi, pertanto, priva di effetti; In data 23.04.2025, con la nota protocollo n. 5977, è stata trasmessa solamente una relazione tecnica, senza produrre né le dichiarazioni previste dall’art. 36-bis, comma 3, né l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico regionale prevista dal comma 3 bis del predetto art. 36 bis, risultando la pratica, ancora, carente della ulteriore documentazione richiesta oltre a quella necessaria prevista dallo stesso art. 36 bis, in assenza della quale l’istanza di permesso di costruire di che trattasi continua a essere inefficace e pertanto improduttiva di effetti ”.
6. Il Collegio ritiene, tuttavia, che, anche prescindendo da tali profili in rito, il ricorso è, in ogni caso, infondato.
7. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si contesta che le opere in questione sarebbero in parziale difformità del titolo originario e, pertanto, sanabili nella sussistenza dei presupposti di cui all’art. 36-bis invocato.
7.1. Occorre osservare che per beneficiare della sanatoria semplificata ex art.36-bis del Testo Unico Edilizia è necessario che l'intervento abusivo di cui si tratta rientri tra la parziale difformità dal permesso, l'assenza o la parziale difformità dalla SCIA e la variazione essenziale e sia conforme alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.
7.2. Si pone, pertanto, la questione della qualificazione delle opere abusive di cui si chiede la sanatoria, ritenendo parte ricorrente che esse “strutturalmente” siano riconducibili all’originaria concessione edilizia, sicché si sarebbe innanzi a una parziale (e non totale) difformità rispetto al titolo assentito, a nulla rilevando la circostanza, evidenziata dal Comune, del loro essere “funzionalmente indipendenti”.
7.3. In merito alla distinzione tra interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in presenza di variazione essenziali e interventi realizzati in presenza di parziale difformità dallo stesso, è stato dalla giurisprudenza chiarito che "…. Si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d'uso derivante dai caratteri fisici dell'organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. [...] La nozione di parziale difformità, invece, sempre secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1743; sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432) presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione " (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 906 del 29 gennaio 2024; T.A.R. Catania sez. I n. 382 del 3 febbraio 2025).
E ancora è stato affermato che la difformità totale si verifica allorché si costruisca aliud pro alio , e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale (cfr. Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 10238).
Inoltre, con riferimento alle variazioni essenziali, l’art. 12 l.r. n. 16 del 2016 individua le seguenti condizioni al verificarsi delle quali esse sono configurabili: (a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento; c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento; d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti. Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine 52; e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali); precisandosi al comma 2 che “ Le variazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative” .
7.3.1. Orbene, nel caso in esame, risulta dal provvedimento impugnato che:
a) a fronte di superficie autorizzata con concessione edilizia n. 620/1990 pari a mq 56,87 (volume autorizzato mc 170,61), la superficie abusivamente realizzata è di mq 178,00 circa (ben oltre tre volte la superficie approvata) e il volume abusivamente realizzato è pari a mc 542,90 (mentre quello autorizzato è pari a mc 170,61);
b) la porzione abusivamente realizzata (pari a 178,00 mq) è costituita da due unità immobiliari funzionalmente autonome, destinate a uffici, rispettivamente di mq 125,00 circa, la prima, e mq 53,00 circa, la seconda, a differenza di quella regolarmente autorizzata con C.E. n. 620/1990, che è di appena 56,87 mq ed è destinata ad abitazione;
c) si è innanzi a “ un organismo edilizio che, nel suo complesso, è integralmente diverso da quello regolarmente autorizzato ”, sicché l’abuso in questione non è riconducibile all’art. 36-bis cit..
7.4. Alla stregua della normativa e giurisprudenza su richiamata, ritiene il Collegio che non può trovare condivisione la tesi della parziale difformità né delle variazioni essenziali sanabili; ciò in ragione delle dimensioni dell’abuso (notevole “ampliamento” di ben oltre tre volte la superficie autorizzata), della realizzazione di nuove (due) unità immobiliari funzionalmente autonome da quella autorizzata e con destinazione (ad uffici) diversa rispetto a quella autorizzata (abitazione).
Infatti, nell’ipotesi in questione, parte ricorrente ha realizzato opere abusive non rientranti tra quelle consentite dalla normativa invocata, che hanno una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello di destinazione e della valutazione economico-sociale (cfr. Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 10238), costituendo, di fatto, un’opera nuova e diversa rispetto a quella autorizzata.
8. La contestazione di parte ricorrente (secondo motivo di ricorso) secondo cui gli ulteriori motivi di diniego - ossia l’assenza dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale e la circostanza che l’immobile ricade all’interno della fascia di arretramento boschivo - non siano stati indicati nel preavviso di diniego, in ogni caso, non potrebbe indurre a diversa conclusione, attesa l’accertata assenza dei presupposti di cui all’art. 36-bis cit. innanzi a difformità totali dal permesso di costruire, per come sopra rilevato.
8.1. Va osservato, inoltre, che il motivo di rigetto che fa leva sulla mancata acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale prevista dall’art. 36 bis non costituisce - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - motivo nuovo rispetto al preavviso di rigetto, che letteralmente dava atto che “ In data 23.04.2025, con la nota protocollo n. 5977, è stata trasmessa solamente una relazione tecnica, senza produrre né le dichiarazioni previste dall’art. 36-bis, comma 3, né l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico regionale prevista dal comma 3 bis del predetto art. 36 bis, risultando la pratica, ancora, carente della ulteriore documentazione richiesta oltre a quella necessaria prevista dallo stesso art. 36 bis, in assenza della quale l’istanza di permesso di costruire di che trattasi continua a essere inefficace e pertanto improduttiva di effetti ”.
L’Amministrazione aveva, quindi, preavvisato il ricorrente dell’assenza di documentazione necessaria ai sensi dell’art. 36 bis, tra cui l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico regionale prevista dal comma 3 bis del predetto art. 36 bis, e sul punto, nulla la parte ricorrente ha replicato né in sede amministrativa (limitandosi, a fronte del detto preavviso, a depositare, tramite il proprio tecnico, il certificato di idoneità sismica allegato alla richiesta di concessione in sanatoria del 2010, previsto dalla previgente normativa) né in sede giudiziaria.
9. Conclusivamente, il ricorso, per tutte le ragioni di cui sopra, idonee e sufficienti, da sole, a sorreggere il provvedimento plurimotivato impugnato e aventi, pertanto, valenza assorbente, va rigettato in quanto infondato.
10. Nulla il Collegio dispone sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GN NN NE, Presidente
EP SS DO, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP SS DO | GN NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.