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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6780 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE IZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1792/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bernava Andrea e Curcuruto Monica per procura in calce alla compara di risposta nel giudizio di primo grado appellante e
) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maschietto Eva per procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.15717/2020, pubblicata in data 11.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - a socio unico (poi da ora in poi ) convenne in CP_2 CP_1 CP_1 giudizio (poi da ora in poi Controparte_3 Parte_1
“ ) davanti al Tribunale di Roma con domanda di esecuzione in forma specifica Pt_1 del contratto preliminare in data 23.11.2011, modificato in data 24.1.2013, con cui si era obbligata ad acquistare e a vendere al prezzo di € 4.081.200,00 Pt_1 CP_1 oltre IVA i diritti edificatori da riallocare pari a complessivi 24.962 mc afferenti a parte delle aree già di proprietà dell'attrice gratuitamente cedute al Roma facenti CP_4 parte del comprensorio “Tenuta Casetta Mistici”. Riferì che si era assunta ogni Pt_1 rischio relativo al preliminare, ai relativi diritti edificatori ed alla loro sfruttabilità impegnandosi a non richiedere indennizzi, o rimborsi, intendendo la disfarsi CP_1 dell'ultimo bene di sua proprietà, i diritti edificatori, per mettersi poi in liquidazione. Lamentò l'inadempimento della convenuta all'obbligo di concludere i due contratti definitivi previsti dal preliminare entro il termine del 31.3.2014 e all'obbligo di pagare i ratei del prezzo dovuti mensilmente. Chiese quindi, oltre alla pronuncia costitutiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, la condanna di al pagamento Pt_1 del saldo del prezzo, dell'i.v.a. ancora dovuta sulle somme già versate e da versare e degli interessi convenzionali pattuiti nella scrittura di proroga e modifica del 24.1.2013.
si costituì in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Pt_1 domanda ex art.5 d.lgs. n.28/2010 e, nel merito, esponendo che sin dal 2008
CP_1 aveva avuto rapporti con società del gruppo di cui faceva parte per Parte_2 Pt_1 la vendita dei propri diritti edificatori da rilocalizzare;
che il contratto azionato da era stato concluso in esecuzione di una transazione del 30.11.2009 relativa a un
CP_1 contenzioso tra e (altra società del gruppo
CP_1 Parte_3 Parte_2 scaturente da un precedente contratto preliminare avente a oggetto i medesimi diritti edificatori;
che quindi rispetto al prezzo di € 7000.000 pattuito nel 2008 per
CP_1 la vendita dei diritti edificatori, aveva già incassato € 5000.000; che i ritardi che le venivano imputati erano dipesi in larga parte da vincoli burocratici e amministrativi;
che aveva già ricevuto somme che si avvicinavano di molto al prezzo
CP_1 complessivo originariamente pattuito, anche tenendo conto della crisi del mercato immobiliare successiva al 2008; che la clausola che poneva a carico della Flyers l'alea del contratto preliminare non poteva operare in presenza di dubbi, seppure in seguito almeno in parte fugati, sull'effettiva esistenza dei beni oggetto del contratto;
che si era verificato uno squilibrio nel sinallagma contrattuale che doveva essere riequilibrato applicando analogicamente le norme sulla revisione del prezzo in materia di appalto pubblico e i criteri di revisione del prezzo nei contratti pubblici ad esecuzione continuata e periodica;
che la domanda ex art. 2932 cod. civ. della doveva essere
CP_1 accolta ma con la rideterminazione del saldo del prezzo ancora eventualmente dovuto in misura inferiore a quella richiesta dalla o con la restituzione di quanto già
CP_1 versato dalla in eccedenza rispetto al prezzo di vendita dei diritti edificatori Pt_1 rideterminato secondo equità.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, così provvedendo:
“1) …omissis…dispone il trasferimento dalla a socio unico alla CP_2 [...]
a socio unico dei diritti edificatori pari a mc 24.692 afferenti a parte Parte_1 delle aree di proprietà della a socio unico gratuitamente cedute al Comune CP_2 di Roma, facenti parte del comprensorio “Tenuta Casetta Mistici” (volumetria di partenza) di cui parte riallocati in ad essa spettanti, con esclusione di Parte_4 quanto già localizzato (mc 32.500) in adiacenza all'insediamento produttivo di via dell'Omo, come meglio precisato nella premessa del contratto preliminare di vendita da esse concluso il 23.12.2011 con scrittura privata autenticata dal notaio Per_1
di Roma, rep. n. 9664, racc. n.4701, subordinando tale trasferimento di diritti
[...] edificatori al passaggio in giudicato della presente sentenza ed al pagamento da parte della a socio unico in favore della a socio unico Parte_1 CP_2 del saldo del prezzo pattuito, pari ad € 3.518.370,24 oltre interessi convenzionali facenti parte del prezzo al tasso annuo del 3,5% su € 3.715.020,24 dall'1.1.2013 al 31.1.2013, su € 3.696.870,24 dall'1.2.2013 al 25.2.2013, su € 3.678.720,24 dal 26.2.2013 al 29.3.2013, su € 3.660.570,24 dal 30.3.2013 al 30.4.2013, su € 3.642.420,24 dall'1.5.2013 al 4.6.2013, su € 3.624.270,24 dal 5.6.2013 al 28.6.2013, su € 3.606.120,24 dal 29.6.2013 all'1.8.2013, su € 3.587.970,24 dal 2.8.2013 al 5.9.2013, su € 3.569.820,24 dal 6.9.2013 all'1.10.2013, su € 3.551.670,24 dal 2.10.2013 al 5.11.2013 e su € 3.533.370,24 dal 6.11.2013 al 31.3.2014; 2) Respinge le domande della a socio unico di condanna della CP_2 [...]
a socio unico al pagamento degli interessi moratori successivi al Parte_1
31.3.2014 e della rivalutazione monetaria del saldo del prezzo;
3) Respinge la domanda della a socio unico di condanna della CP_2 [...]
a socio unico al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; Parte_1
4) Visto l'art. 2643 n. 14) e 2 bis) cod. civ. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione del capo 1) della presente sentenza;
5) Condanna la a socio unico 1al pagamento in favore della Parte_1
a socio unico delle spese processuali, liquidate in € 1.713,00 per spese CP_2 vive ed € 61.085,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”.
La sentenza è motivata con le seguenti considerazioni.
“Preliminarmente va respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla per Pt_1 mancata effettuazione del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, in quanto la mediazione é obbligatoria per le cause in materia di diritti reali, ma nel caso di specie la ha richiesto l'adempimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. del CP_1 contratto preliminare di vendita concluso con la il 23.12.2011 come modificato Pt_1 con la scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 allo scopo di ottenere una sentenza costitutiva che sostituisca il contratto definitivo di compravendita dei diritti edificatori non concluso, ed ha quindi fatto valere un diritto personale che vanta solo nei confronti della per l'obbligazione da essa assunta e non certo un diritto Pt_1 reale esercitabile erga omnes. Sempre in via preliminare va respinta l'istanza riproposta nelle conclusioni dalla Flyers di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di CTU volta a stimare il valore attuale dei diritti edificatori oggetto del contratto preliminare concluso dalle parti il 23.12.2011, in quanto irrilevante ai fini del decidere. Il corrispettivo per il trasferimento dei diritti edificatori é stato infatti stabilito dalle parti nel contratto suddetto, come modificato il 24.1.2013, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, con la costituzione di un obbligo giuridico che deve essere adempiuto e che non può essere modificato dal giudice secondo equità al di fuori dei casi in cui la legge ammette il ricorso all'equità, che nella specie non ricorrono. Va aggiunto che nella specie le parti hanno a chiare lettere pattuito sia nel preliminare del 23.12.2011 (vedi articoli 6.1 e 6.2), sia nella scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 (vedi articoli 3.1 e 3.2) che quello da loro concluso è un contratto aleatorio, e che in particolare la avendo già valutato le incertezze sulla Pt_1 sfruttabilità dei diritti edificatori, ha assunto pienamente su di sé l'alea del completamento dell'iter urbanistico della compensazione edificatoria purché il mancato completamento non fosse stato imputabile all'inadempimento di obblighi assunti da nei confronti del (inadempimento neppure CP_1 CP_5 ipotizzato nel caso di specie), l'alea relativa alle volumetrie non riallocate e da riallocare nel comprensorio e perfino il rischio dell'imposizione di Parte_4 vincoli ai diritti edificatori (vedi art.
3.2 della scrittura privata di modifica e proroga del 24.1.2013), e proprio per tale aleatorietà le parti hanno espressamente escluso in linea con la previsione dell'art. 1469 cod. civ. la possibilità della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità sopravvenuta, ed in linea con la previsione dell'art. 1448 comma 4° cod. civ. la possibilità della rescissione per lesione ultra dimidium, ed hanno escluso che la promittente acquirente potesse richiedere indennizzi, o rimborsi alla Va aggiunto che in base Pt_1 CP_1 all'art. 1472 comma 2° cod. civ. nei contratti aleatori la vendita non è nulla neppure se la cosa non viene ad esistenza. La riconduzione ad equità del contratto preliminare concluso dalle parti non può avvenire neppure sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 32/12 del 3.10.2013 invocata dalla in quanto quella sentenza è stata Pt_1 emessa a tutela di un consumatore spagnolo in una fattispecie di vendita di autoveicolo per superare l'ostacolo all'equità rappresentato da alcune norme processuali interne della Spagna ed è evidente che la , facente parte del Gruppo Parte_1
Mezzaroma, è una società di capitali che svolge professionalmente la sua attività proprio sul mercato immobiliare romano e non un consumatore e non può certo invocare la tutela da parte della normativa europea della posizione debole del consumatore, specie a fronte di clausole contrattuali con le quali si è specificamente assunta l'alea relativa all'iter amministrativo della compensazione edificatoria, avendo valutato preventivamente il rischio che i diritti edificatori a conclusione dello stesso non avessero il valore preventivato. Ugualmente inconferente è il richiamo della in comparsa conclusionale alla Pt_1 sentenza n.4451/2020 della Corte di Cassazione sull'applicabilità del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che da quella sentenza è stato ritenuto applicabile ad una transazione relativa ad un contratto preliminare di vendita di quote sociali di un albergo, che è però un contratto commutativo e non un contratto aleatorio per volontà delle parti, come il contratto oggetto di causa, al quale quel rimedio non è applicabile per l'espressa previsione dell'art. 1469 cod. civ.. Impraticabile risulta quindi la soluzione equitativa proposta dalla Flyers della restituzione da parte sua dei diritti edificatori eccedenti i 16.000 mc per i quali l'iter della compensazione urbanistica si è concluso con l'attribuzione da parte del CP_5 della volumetria spettante in permuta sull'area di atterraggio, col
[...] conseguente venir meno del suo obbligo di saldare il prezzo pattuito nel preliminare per i diritti edificatori promessi ancora da riallocare. Dalla aleatorietà del contratto preliminare di vendita dei diritti edificatori concluso dalle parti discende poi la totale ininfluenza sul saldo del prezzo da pagare delle circostanze sopravvenute rappresentate dall'imposizione del vincolo paesaggistico applicato dal Ministero dei beni culturali sull'area di atterraggio di cui ai diritti edificatori ricollocati in (mc 8.809) con conseguente destinazione Parte_4 agricola, dalla mancata decisione di sulla riallocazione di alcuni diritti Parte_5 edificatori ricompresi nel preliminare e dal generale calo registrato dal mercato immobiliare romano dopo il 2008 che avrebbe ridotto a circa 1/3 il valore dei diritti edificatori oggetto del preliminare. Del pari infondata è la tesi della secondo la quale la nel calcolare il Pt_1 CP_1 saldo del prezzo ancora dovutole erroneamente non avrebbe tenuto conto delle somme ricevute dalla per incameramento delle caparre confirmatorie che le erano CP_1 state versate dalla e dalla Caribe Immobiliare Edilizia SRL, Parte_3 società sempre del Gruppo Mezzaroma del quale fa parte la e che prima di Pt_1 quest'ultima avevano concluso contratti preliminari di vendita di diritti edificatori della (solo in parte coincidenti con quelli oggetto di causa). CP_1
In realtà il contratto preliminare di vendita dei diritti edificatori del 23.12.2011 concluso dalle parti, parzialmente modificato con la scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013, è chiaramente un contratto autonomo rispetto ai precedenti dotato di propria compiuta regolamentazione ed è stato preceduto in premessa dalla risoluzione consensuale del contratto preliminare in precedenza concluso con scrittura privata del 17.12.2009, autenticata dal notaio , rep. n. 4929, racc. Persona_1
n. 2163, dalla con la Caribe Immobiliare Edilizia SRL, poi incorporata per CP_1 fusione dalla e prima ancora dalla scrittura privata transattiva del 30.11.2009 Pt_1 in base alla quale la ha restituito alla la somma di € CP_1 Parte_3
120.000,00 e trattenuto a titolo di risarcimento la somma di €1.880.000,00 delle caparre confirmatorie di complessivi € 2.000.000,00 che l'inadempiente Parte_3
le aveva versato, e dall'atto ricognitivo del 17.12.2009, autenticato nelle
[...] firme dal notaio di Roma, rep. n. 4929, racc. n. 2162, col quale la Persona_1
e la hanno dato atto della risoluzione del preliminare CP_1 Parte_3 concluso in data 9.5.2008. I due contratti preliminari conclusi in precedenza dalle società del Gruppo Mezzaroma, e Caribe Immobiliare Edilizia Parte_3
SRL, con la peraltro aventi ad oggetto diritti edificatori per una cubatura
CP_1 maggiore e per un prezzo maggiore rispetto al preliminare oggetto di causa, che è stato accompagnato dal contratto definitivo di compravendita di diritti edificatori per 7.808 mc dalla alla erano stati quindi oggetto di risoluzione
CP_1 Pt_1 consensuale e di regolamentazione della sorte delle caparre che erano state versate alla La caparra confirmatoria versata dalla alla
CP_1 Parte_3 ammontante complessivamente ad € 2.000.000,00 si è concordato che fosse
CP_1 trattenuta dalla per € 1.880.000,00 e che fosse restituita alla
CP_1 Parte_3
per € 120.000,00 (vedi scrittura privata transattiva del 30.11.2009), mentre la
[...] caparra confirmatoria di € 1.000.000,00 versata dalla Caribe Immobiliare Edilizia SRL, poi divenuta per incorporazione, è stata destinata in conto prezzo della Pt_1 compravendita di diritti edificatori per mc 7.808 conclusa dalle parti il 23.12.2011 per
€240.000,00, mentre per € 760.000,00 è stata considerata dall'attrice a scomputo del saldo prezzo ancora dovutole (vedi in tal senso l'art. 4 della scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013). Ulteriore conferma dei pagamenti imputati al contratto preliminare oggetto di causa si desume dalla scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 sottoscritta dalle parti, nella quale significativamente pur essendo riepilogati i versamenti in conto prezzo già avvenuti, non si fa alcun cenno alle caparre confirmatorie che erano state versate alla dalla . CP_1 Parte_3
Sgombrato il campo dalle manifestamente infondate tesi della è pacifico che Pt_1 mentre nessun addebito di inadempimento è stato mosso alla promittente venditrice neppure sotto il profilo del difetto di collaborazione in ordine alla procedura CP_1 amministrativa di compensazione edificatoria, la è rimasta inadempiente sia Pt_1 all'obbligo di rispettare le scadenze dei pagamenti rateali concordati, sia all'obbligo di concludere il contratto definitivo malgrado due convocazioni documentate davanti al notaio , anche dopo la sottoscrizione della scrittura privata di Persona_1 modifica e proroga del 24.1.2013, che per quanto qui interessa ha previsto che fosse concluso un unico contratto definitivo di compravendita per tutti i diritti edificatori del preliminare entro il 31.3.2014 in luogo dei due distinti contratti definitivi originariamente previsti per diritti edificatori pari mc 11694 entro il 30.6.2012 e per diritti edificatori pari mc 13268 entro il 31.7.2013 nel preliminare, ed immutato il prezzo complessivo pattuito di € 4.081.200,00 oltre IVA di legge, salva la maggiorazione per il ritardo del 3,5% annuo a decorrere dall'1.1.2013 fino alla conclusione dell'atto di compravendita sul residuo dovuto, ha dato atto dei pagamenti all'epoca già avvenuti pari ad € 504.043,76 (IVA inclusa) e posticipato le scadenze dei pagamenti rateali previste nel preliminare del 23.12.2011 di 14 mesi rispetto a quanto originariamente pattuito imponendo alla il pagamento per un anno di rate Pt_1 mensili di € 15.000,00 (oltre IVA) a decorrere dal 31.1.2013. In realtà è documentato (vedi doc. 20 di parte convenuta) che dopo la scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 la nel corso del 2013 ha pagato solo nove Pt_1 rate di € 15.000,00 oltre IVA, pari ad € 18.150,00 ciascuna, ed una di € 14.877,00 oltre IVA, pari ad € 18.300,00, per complessivi €181.650,00 ed in data 8.8.2016 l'importo di € 15.000,00 (IVA inclusa), per complessivi € 196.650,00. Ne deriva che a prescindere dal computo degli interessi convenzionali che sono stati pattuiti nella scrittura privata di modifica e proroga del 24.1.2013, in seguito esaminati, e che sono quindi anch'essi entrati nella pattuizione del prezzo (di qui l'inapplicabilità del principio della non computabilità degli interessi sul prezzo maturati in corso di giudizio in ragione del rapporto di stretta sinallagmaticità esistente tra il pagamento del prezzo ed il trasferimento dei diritti reali derivante dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ., che è sentenza costitutiva che produce l'effetto traslativo solo col passaggio in giudicato e non consente di anticipare l'efficacia esecutiva dei capi di condanna strettamente connessi sancito dalla sentenza n. 5059/2010 del 22.2.2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, in quanto nel caso di specie gli interessi convenzionali fino alla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita del 31.3.2014 sono già entrati per volontà negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo e non vengono in rilievo come interessi moratori sul prezzo non pagato), a fronte di una somma dovuta a CP_1 di € 4.081.200,00 oltre IVA al 22% (€ 897.864,00), - spettante anche sull'importo di € 760.000,00 ricevuto dalla a titolo di caparra confirmatoria, trasformato in CP_1 acconto prezzo in base alla previsione dell'art. 4 della scrittura privata di modifica e proroga del 24.1.2013 -, e quindi di complessivi € 4.979.064,00, gli importi effettivamente pagati dalla alla sono stati di € 1.460.693,76 (€ Pt_1 CP_1
760.000,00 per caparra confirmatoria trasformata in acconto prezzo, € 504.043,76 versati prima della scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 ed
€196.650,00 versati dopo tale scrittura privata), con un residuo debito comprensivo di IVA al 22% di €3.518.370,24. Per quanto concerne gli interessi convenzionali che per effetto della scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 sono divenuti parte integrante del prezzo pattuito, dovendo essere versati alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita prevista per il 31.3.2014 insieme al saldo prezzo ancora dovuto dopo il pagamento delle rate, per compensare il ritardo nei pagamenti fatto registrare dalla Flyers, le parti hanno pattuito un tasso del 3,5% annuo sul saldo ancora dovuto dall'1.1.2013 fino alla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita (31.3.2014). Sono stati documentati da Flyers (vedi doc. 20) i seguenti ulteriori pagamenti con bonifico successivi alla scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013: € 18.150,00 il 31.1.2013, € 18.150,00 il 25.2.2013, € 18.150,00 il 29.3.2013, € 18.150,00 il 30.4.2013, € 18.150,00 il 4.6.2013, € 18.150,00 il 28.6.2013, € 18.150,00 l'1.8.2013,
€ 18.150,00 il 5.9.2013, € 18.150,00 l'1.10.2013, € 18.300,00 il 5.11.2013 ed € 15.000,00 l'8.8.2016, bonifico quest'ultimo che però è successivo alla data prevista per la conclusione del contratto di compravendita del 31.3.2014 e non incide quindi sul computo degli interessi convenzionali che le parti hanno inteso conglobare nel prezzo dovuto alla data del 31.3.2014. Occorre quindi tener conto che alla data dell'1.1.2013 la aveva effettuato Pt_1 pagamenti alla per sorte capitale ed IVA per € 504.043,76 come attestato dalla CP_1 scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 e per € 760.000,00 (caparra confirmatoria ricevuta ed imputata ad acconto prezzo in base all'art. 4 della stessa scrittura privata) e quindi per complessivi € 1.264.043,76 a fronte di un debito complessivo per sorte ed IVA di € 4.979.064,00, per cui il saldo dovuto dall'1.1.2013 al 31.1.2013 era di € 3.715.020,24 (€4.979.064,00 – € 1.264.043,76), ed è poi stato ridotto per effetto dei bonifici sopra indicati ad € 3.696.870,24 dall'1.2.2013 al 25.2.2013, ad € 3.678.720,24 dal 26.2.2013 al 29.3.2013, ad €3.660.570,24 dal 30.3.2013 al 30.4.2013, ad € 3.642.420,24 dall'1.5.2013 al 4.6.2013, ad € 3.624.270,24 dal 5.6.2013 al 28.6.2013, ad € 3.606.120,24 dal 29.6.2013 all'1.8.2013, ad € 3.587.970,24 dal 2.8.2013 al 5.9.2013, ad € 3.569.820,24 dal 6.9.2013 all'1.10.2013, ad € 3.551.670,24 dal 2.10.2013 al 5.11.2013 e ad € 3.533.370,24 dal 6.11.2013 al 31.3.2014 (data prevista per la conclusione del contratto definitivo di compravendita con contestuale saldo del dovuto). Sui saldi dovuti sopra riportati per i periodi specificati la Flyers deve quindi pagare alla gli interessi convenzionali CP_1 del 3,5% annuo come parte integrante del prezzo pattuito in aggiunta al residuo saldo per sorte capitale ed IVA al 20% di €3.518.370,24. L'azione ex art. 2932 cod. civ. della va quindi accolta subordinando l'effetto CP_1 traslativo dei diritti edificatori alla Flyers al passaggio in giudicato della presente sentenza ed al pagamento da parte di quest'ultima alla del saldo del prezzo, e CP_1 quindi della somma di € 3.518.370,24 e degli interessi convenzionali al tasso annuo del 3,5% dall'1.1.2013 al 31.3.2014 sui saldi dovuti nelle singole frazioni temporali sopra specificati che le parti hanno pattuito come integrativi del prezzo stesso. Va respinta invece la domanda della di condanna della Flyers al pagamento CP_1 degli interessi moratori maturati dopo la data prevista per la conclusione del contratto definitivo di compravendita del 31.3.2014 non concluso, che viene sostituito dalla presente sentenza ex art. 2932 cod. civ., che essendo sentenza costitutiva che determina il trasferimento dei diritti reali promessi solo col passaggio in giudicato e col verificarsi della condizione dell'avvenuto saldo del prezzo, può imporre unicamente il pagamento del prezzo pattuito dalle parti (come si è visto comprensivo degli interessi convenzionali che sono andati ad integrarlo per volontà delle parti fino alla data prevista per la stipulazione dell'atto di compravendita), e va respinta altresì la domanda di parte attrice di rivalutazione monetaria del saldo prezzo, in quanto si tratta di debito di valuta predeterminato convenzionalmente dalle parti e non di debito di valore. In base all'art. 2643 n. 14) e 2 bis) cod. civ. va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza sotto condizione che venga saldato il prezzo dovuto dalla Flyers, rammentando che comunque l'effetto traslativo è subordinato al passaggio in giudicato di questa sentenza. Il rigetto delle domande relative agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria del prezzo pattuito avanzate dalla comporta l'esclusione della soccombenza CP_1 totale di parte convenuta, ed esclude quindi la possibilità di addivenire alla condanna della Flyers al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. In base al principio della soccombenza prevalente la va comunque condannata Pt_1 al pagamento in favore della delle spese processuali, che tenuto conto del CP_1 valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, si liquidano in € 1.713,00 per spese vive ed € 61.085,00 per compensi (di cui € 9.640,00 per fase di studio, € 6.361,00 per fase introduttiva, €28.319,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 16.765,00 per fase decisoria, calcolati in misura media in ragione della complessità della causa e dell'ampiezza degli scritti difensivi e della natura documentale della controversia), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.”
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente sei Pt_1 motivi. Resiste all'appello che ne ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità ex art.342 c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adito, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento dei sopra esposti motivi di appello: in via preliminare di rito, dichiarare improcedibile il giudizio e di conseguenza annullare la Sentenza impugnata in quanto emessa all'esito di un procedimento improcedibile;
nel merito, nel pronunciare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo e produca gli effetti dei contratti definitivi non conclusi con il trasferimento della proprietà dei Diritti Edificatori in capo alla convenuta, (a) respingere la Parte_1 domanda di di pagamento dell'importo di Euro 2.742.426,83 (oltre ad CP_2
Euro 603.341,82 e ad Euro 167.200,00 pari all'IVA nella misura del 22%) e oltre interessi convenzionali con decorrenza dal 1.1.2013 e fino alla data del soddisfo e oltre rivalutazione monetaria;
(b) determinare, in relazione a quanto dedotto nella narrativa di questo atto, , nel capo V della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti del primo grado, quale sia l'importo eventualmente ancora dovuto da a in esecuzione dei contratti descritti in narrativa, ovvero l'importo Pt_1 CP_1 pagatoin eccesso da a disponendo, in tal caso, in merito alle conseguenti Pt_1 CP_1 restituzioni con rivalutazione e interessi. In entrambi i casi previo esperimento di apposita CTU, ovvero secondo equità. In alternativa a quanto sopra, e sempre al fine di ricondurre il contratto ad equità, si dichiara disponibile a restituire a Pt_1 CP_1
i Diritti Edificatori, per la quantità eccedente 16.000,00 MC, ancora da “atterrare”, con ciò venendo meno ogni obbligo di pagamento di ogni ulteriore importo della Società convenuta. - in via istruttoria, ribadisce ed insiste per l'ammissione di CTU volta a stimare il valore dei Diritti Edificatori di cui è causa e la variazione di valore degli stessi nel periodo di riferimento (fine 2013 - 2018). Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza sia nel merito sia istruttoria completamente disattesa per i motivi in atti, previe le declaratorie tutte del caso in rito e in merito, così giudicare: nel merito
- rigettare tutti i motivi di appello proposti da e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza di primo grado (con rigetto di tutte le domande di parte appellante), pronunciata dal Tribunale di Roma, Sez. X n. 15717/2020 e per l'effetto o in accoglimento dell'azione ex art. 2932 cod. civ. esercitata dalla a socio CP_2 unico ora nei confronti della a socio unico per CP_6 Parte_1
l'adempimento coattivo del contratto preliminare di vendita da esse concluso il 23.12.2011 con scrittura privata autenticata dal notaio di Roma, Persona_1 rep. n. 9664, racc. n. 4701, come modificato con scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013, dato atto dell'inadempimento precisato in motivazione della promittente acquirente a socio unico, e respinte le richieste Parte_1 di modificazione equitativa dalla stessa avanzate, in sostituzione del contratto definitivo di compravendita che doveva essere concluso dalle parti entro il 31.3.2014, disporre il trasferimento dalla a socio unico alla CP_2 Parte_1
a socio unico dei diritti edificatori pari a mc 24.692 afferenti a parte delle aree di proprietà della a socio unico gratuitamente cedute al Comune di Roma, CP_2 facenti parte del comprensorio “Tenuta Casetta Mistici” (volumetria di partenza) di cui parte riallocati in ad essa spettanti, con esclusione di quanto già Parte_4 localizzato (mc 32.500) in adiacenza all'insediamento produttivo di via dell'Omo, come meglio precisato nella premessa del contratto preliminare di vendita da esse concluso il 23.12.2011 con scrittura privata autenticata dal notaio Persona_1 di Roma, rep. n. 9664, racc. n.4701, subordinando tale trasferimento di diritti edificatori al passaggio in giudicato della presente sentenza ed al pagamento da parte della a socio unico in favore della a socio unico Parte_1 CP_2 del saldo del prezzo pattuito, pari ad € 3.518.370,24 oltre interessi convenzionali facenti parte del prezzo al tasso annuo del 3,5% su € 3.715.020,24 dall'1.1.2013 al 31.1.2013, su € 3.696.870,24 dall'1.2.2013 al 25.2.2013, su € 3.678.720,24 dal 26.2.2013 al 29.3.2013, su € 3.660.570,24 dal 30.3.2013 al 30.4.2013, su € 3.642.420,24 dall'1.5.2013 al 4.6.2013, su € 3.624.270,24 dal 5.6.2013 al 28.6.2013, su € 3.606.120,24 dal 29.6.2013 all'1.8.2013, su € 3.587.970,24 dal 2.8.2013 al 5.9.2013, su € 3.569.820,24 dal 6.9.2013 all'1.10.2013, su € 3.551.670,24 dal 2.10.2013 al 5.11.2013 e su € 3.533.370,24 dal 6.11.2013 al 31.3.2014;
o Visto l'art. 2643 n. 14) e 2 bis) cod. civ. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione del dispositivo della sentenza nei registri immobiliari;
- condannare controparte ex art. 96 comma 1 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni (e commisurati al valore della controversia) ovvero al pagamento ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. di una somma equitativamente determinata;
- con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
§ 3. - L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata, salvo quanto si rileverà con riferimento a parte del secondo motivo. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
§ 4. – L'appello contiene sei motivi.
§ 4.1. – “Sul mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.” Il primo motivo critica il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione ex art.2932 c.c. sollevata da ex art.5 d.lgs.n.28/2010 per mancato esperimento del Pt_1 tentativo di mediazione obbligatorio nelle controversie in materia di diritti reali. Il Tribunale ha respinto l'eccezione osservando che con l'azione di esecuzione specifica del contratto preliminare aveva fatto valere un diritto personale, CP_1 esistente solamente nei confronti della convenuta e non un diritto reale, esercitabile erga omnes. L'appellante critica la decisione “stante il carattere lato dell'espressione "azione relativa a controversia in materia di […] diritti reali" contenuta nel comma 1 bis dell'art. 5 D. Lgs 28/2010” e cita a sostegno della propria tesi Trib. Teramo 19.12.2018.
Il motivo è infondato. Le norme che introducono condizioni di procedibilità dell'azione, interferendo con l'esercizio del diritto costituzionale ad agire in giudizio (art.24 Cost.), sono norme di stretta interpretazione. Poiché l'oggetto della domanda è definito, oltre che dal provvedimento richiesto, dalle ragioni per cui si chiede tutela e, dunque, dalla deduzione che un proprio diritto è stato violato o è rimasto insoddisfatto, si ritiene che le azioni “in materia di diritti reali”, cui fa riferimento l'art.5 cit. per assoggettarle alla condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo di mediazione, siano solamente quelle in cui si deduce la violazione di un diritto reale. Il presente giudizio ha fondamento contrattuale, perché ciò che viene dedotto è l'inadempimento di un contratto preliminare di vendita, mentre il fatto che oggetto della vendita sia un diritto reale è indifferente ai fini del decidere. Pertanto la domanda non è soggetta alla condizione di procedibilità sopra enunciata.
§ 4.2. – “Sulla (pretesa) assoluta aleatorietà del Preliminare per cui è causa”. Con il motivo così intitolato, articolato in più censure, critica la sentenza nella Pt_1 parte in cui, in base all'assunto che il contratto fosse aleatorio, avrebbe disatteso le argomentazioni della convenuta volte alla revisione del prezzo del preliminare, eventualmente previo esperimento di apposta c.t.u., ovvero alla riconduzione ad equità di tale contratto. Secondo l'appellante la qualificazione del Preliminare come tout court aleatoria non è condivisibile: l'alea assunta dalla parte promittente acquirente sarebbe bene individuata e limitata e non riguarderebbe il prezzo convenuto, né l'oggetto della vendita. In particolare, l'alea assunta sarebbe limitata al completamento dell'iter urbanistico della compensazione edificatoria e al riconoscimento dei diritti edificatori in compensazione. Pertanto solo rispetto alle suddette due ipotesi Flyers avrebbe rinunciato a eccepire la impossibilità sopravvenuta, la eccessiva onerosità ovvero la rescissione ex art. 1448, penultimo comma, c.c.. Inoltre, anche nei contratti aleatori sarebbe esclusa dall'assunzione del rischio l'alea assolutamente imprevedibile, né potrebbe l'aleatorietà operare ove sussistano dubbi, seppure in seguito almeno in parte fugati, sulla stessa esistenza dei beni oggetto del contratto in quanto, altrimenti, il contratto sarebbe eccessivamente squilibrato e non meritevole di tutela ex art.1322 c.c.. Infine l'appellante critica la sentenza per aver ritenuto non pertinenti i precedenti citati dalla convenuta: Corte di Giustizia UE n.32/12 del 3.10.2013, in quanto emessa a tutela di un consumatore spagnolo per superare l'ostacolo all'equità rappresentato da alcune norme processuali spagnolo e non riferibile all'esigenza di tutela di una società di capitali che per di più si era assunta l'alea relativa all'iter amministrativo della compensazione edificatoria;
Corte di Cassazione n.4451/2020, in quanto il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è riferito a un contratto commutativo (transazione relativa a una vendita di quote sociali) e non a un contratto aleatorio. Osserva Flyers che la sentenza della Corte europea è stata citata per il principio di diritto affermato, ossia che l'effettività della tutela giurisdizionale non può essere impedita da una norma processuale nazionale che impedisca al giudice di concedere la riduzione del prezzo della compravendita (al ricorrere di determinate condizioni) e che analogo principio sarebbe stato affermato nella “Relazione tematica” dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto le “Novità normative sostanziali del diritto 'emergenziale' anti-Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale”, in cui si afferma, alla luce del principio di buona fede oggettiva ex art.1375 c.c., la necessità della rinegoziazione dei contratti a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio. Ribadisce inoltre, con riferimento a Cass.n.4451/2020, che il principio ivi espresso non sarebbe inconferente in quanto il contratto preliminare di cui si discute non sarebbe aleatorio o, comunque, l'alea assunta dalla Flyers non comprenderebbe qualsiasi accadimento relativo ai diritti edificatori che ne sono oggetto.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui non si confronta con la motivazione di prime cure, che, nell'escludere la rilevanza della c.t.u. richiesta dalla convenuta per la stima Pt_1 del valore attuale dei diritti edificatori oggetto del preliminare, ha in primo luogo affermato che l'obbligo di pagamento del prezzo scaturente dal contratto non è modificabile dal giudice secondo equità al di fuori dei casi in cui la legge ammette il ricorso ad essa, non ricorrenti nella specie. Il motivo è poi infondato nella parte in cui critica la qualificazione del Preliminare come tout court aleatoria e contesta che l'alea assunta dalla parte promittente acquirente riguardi il prezzo convenuto e l'oggetto della vendita. Le allegazioni dell'appellante, oltre che intrinsecamente contraddittorie - i diritti edificatori da attribuire in compensazione costituiscono l'oggetto della promessa di vendita, per cui non si vede come l'alea assunta riguardo a essi potrebbe non riguardare l'oggetto del contratto e il prezzo convenuto - sono smentite dalle esplicite previsioni dell'art.6 del contratto preliminare, confermate nel patto di proroga e parziale modifica di cui alla scrittura privata del 24.1.2013 (art.3). In particolare, al punto 6.1 del contratto preliminare le parti hanno stabilito che l'alea assunta dalla promissaria acquirente, relativa al completamento dell'iter urbanistico della compensazione edificatoria e al riconoscimento dei diritti edificatori in compensazione, riguarda sia le volumetrie non riallocate, sia quelle da riallocare nel comprensorio di . Al punto 6.2. hanno qualificato espressamente il Parte_4 contratto preliminare come aleatorio ai sensi dell'art.1472 comma 2 c.c. ed escluso l'esperibilità delle azioni di risoluzione per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché escluso il diritto della promittente acquirente a indennizzi qualora i diritti oggetto del contratto non venissero formalizzati e il diritto a modificazione del corrispettivo qualora i diritti edificatori generati fossero riconosciuti in termini qualitativamente o quantitativamente diversi o inferiori o superiori. Al punto 6.3. hanno dato atto che delle pattuizioni precedenti (6.1. e 6.2) e della loro “essenzialità” hanno tenuto conto nella determinazione del prezzo. Il motivo è infondato anche nella parte in cui pretende di circoscrivere l'alea, che nei contratti aleatori costituisce elemento essenziale del sinallagma, alla nozione di “alea normale” o “prevedibile”, che invece è propria dei contratti che aleatori non sono (Cass.n.5262/2015; Cass.n.4198/2014). L'infondatezza della critica alla qualificazione del contratto come aleatorio assorbe la critica alle affermazioni del primo giudice circa la non pertinenza alla fattispecie dei precedenti giurisprudenziali citati.
§ 4.3. – “Segue. Sulla (pretesa) indifferenza ai fini del giudizio de quo degli accordi e impegni in precedenza assunti dalle parti.” Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza per aver escluso la rilevanza, ai fini della quantificazione del prezzo da essa ancora dovuto per l'acquisto dei diritti edificatori in forza del contratto preliminare del 23.12.2011, in parte modificato in data 24.1.2013, dei pagamenti eseguiti a favore della stessa da altre società del CP_1 gruppo e Caribe Immobiliare Edilizia srl - in forza Parte_6 di precedenti contratti preliminari per la vendita di diritti edificatori di in parte CP_1 coincidenti con quelli oggetto del contendere. L'appellante riepiloga i diversi contratti conclusi da il preliminare del 9.5.2008 CP_1 con più volte modificato e risolto con transazione nel 2009; il Parte_3 secondo preliminare del 17.12.2009 con Caribe Immobiliare Edilizia srl, poi fusa per incorporazione in Flyers, anch'esso modificato e solo parzialmente eseguito con contratto definitivo del 23.12.2011; il contestuale (al definitivo) contratto preliminare per cui è causa, con cui le parti hanno sostituito il precedente preliminare per la parte rimasta non eseguita. Osserva che la rilevanza del preliminare del 17.12.2009 emergerebbe dalle premesse di quello del 23.12.2011 e che i diversi accordi susseguitisi nel tempo hanno avuto lo scopo di sostituire l'acquirente, rimodulare il prezzo di vendita dei diritti tenendo conto delle caparre già incassate, consentire a di trattenere le caparre incassate a titolo CP_1 risarcitorio, anticipare l'acquisizione di parte dei diritti edificatori. L'intera operazione dovrebbe quindi essere considerata unitariamente al fine di determinare se e quanto sia ancora dovuto da a tenendo conto che Pt_1 CP_1 quest'ultima avrebbe incassato quasi 5 milioni di euro a fronte di un prezzo originariamente pattuito nel 2008 pari a 7 milioni, e del principio delle risolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta della transazione a esecuzione differita, ovvero le preliminare concluso in forza di transazione, affermato da Cass.n.4451/2020.
Il motivo è infondato. Nel contratto preliminare del 23.12.2011 oggetto di questo giudizio le parti hanno menzionato il precedente contratto preliminare del 17.12.2009, perché ne hanno pattuito la risoluzione (art.1). La stessa appellante riferisce quale sia stato lo scopo della sequenza dei contratti succedutisi nel tempo, il che è perfettamente in linea con l'affermazione del Tribunale circa la completa autonomia del contratto per cui è causa dai contratti precedenti, mentre la pretesa dell'appellante di tener conto anche dei contratti risolti nel regolare l'esecuzione di quest'ultimo presupporrebbe la negazione dell'efficacia vincolante del contratto per le parti (art.1372 c.c.).
§ 4.4. – “Riproposizione delle domande, eccezioni ed istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure: sulla necessità – e la possibilità – di revisione del prezzo del Contratto Preliminare” Il quarto motivo, ribadendo le contestazioni svolte con i motivi precedenti, attinge la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale esclude, in ragione dell'accertato carattere aleatorio del contratto preliminare, che possano influire sul saldo del prezzo da pagare le circostanze sopravvenute, ossia: l'imposizione del vincolo paesaggistico applicato dal Ministero dei beni culturali sull'area di atterraggio di cui ai diritti edificatori ricollocati in (mc 8.809) con conseguente destinazione agricola;
la Parte_4 mancata decisione di sulla riallocazione di alcuni diritti edificatori Parte_5 ricompresi nel preliminare;
il generale calo registrato dal mercato immobiliare romano dopo il 2008 che avrebbe ridotto a circa 1/3 il valore dei diritti edificatori oggetto del preliminare. L'appellante chiede quindi che si proceda a una rideterminazione del prezzo dovuto o alla riconduzione ad equità del contratto attraverso la rinuncia di Flyers all'acquisto dei diritti edificatori ancora da riallocare e alla proporzionale riduzione del prezzo.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono.
§ 4.5. – “Sull'erroneo computo degli importi versati a seguito della scrittura modificativa del Preliminare in data 24 gennaio 2013 - e sulla condanna agli interessi calcolati anche sull'IVA.”. Con il quinto motivo, in via di espresso subordine a tutti i precedenti, lamenta Pt_1 che il Tribunale le abbia addebitato gli interessi convenzionali dal 1.1.2013 fino al 31.3.2014 anche sulla quota del saldo del prezzo dovuta a titolo di i.v.a.. Sarebbe errata sia la data di decorrenza degli interessi, che la stessa avrebbe CP_1 collocato al 1.2.2013, sia la quantificazione della sorte, posto che la promittente venditrice non aveva prodotto alcuna fattura né aveva dedotto di aver anticipato il versamento dell'iva all'Erario.
Il motivo è infondato. L'obbligo di pagamento degli interessi al momento del perfezionamento del contratto definitivo è stabilito al all'art.2, punto 4.2. del patto di proroga e modifica del 24.1.2013 e la decorrenza degli interessi è fissata al 1.1.2013, né si ravvisa nella domanda di una rinuncia alla prima mensilità. Anche la sorte CP_1
è definita dalla suddetta clausola come la “somma totale da corrispondersi al momento del contratto definitivo”, dove per “totale” si deve intendere la somma comprensiva dell'iva che la venditrice è obbligata a riversare all'Erario, senza che la parte acquirente possa sottrarsi all'obbligo adducendo l'inadempimento della controparte all'obbligo tributario.
§ 4.6. - “Sulla condanna alle spese di lite”. L'appellante con l'ultimo motivo, premessa la necessità della riforma della sentenza di primo grado in punto di spese in ragione dell'auspicato accoglimento dell'appello, critica la sentenza per aver fatto malgoverno del criterio della soccombenza prevalente senza considerare adeguatamente il valore delle domande respinte, e per avere quantificato le spese processuali in € 61.085,00 anziché 46.988,00 come avrebbe dovuto in forza dei criteri esplicitati (valori medi del D.M.n.55/14) con riferimento al valore della causa che l'attrice aveva dichiarato essere di Euro 3.946.192,80. Il motivo è infondato. Le spese sono state liquidate secondo i valori medi della tabella allegata al D.M.n.55/14 vigente all'epoca della decisione sulla base del valore della causa correttamente desunto dal valore del contratto azionato, compreso tra € 4.000.000,01 e € 8.000.000,00. Il Tribunale ha addebitato le spese alla parte prevalentemente soccombente, e la prevalente soccombenza della convenuta non è revocabile in dubbio, mentre la compensazione delle spese processuali è rimessa alla stretta discrezionalità del giudice, che non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (Cass.S.U.n.14989/2005; Cass.n.11329/2019). Ritiene la Corte di dover confermare anche su tale questione la decisione di primo grado, in considerazione della molteplicità delle contestazioni ed eccezioni frapposte dalla allora convenuta alla pretesa della controparte e respinte dal Tribunale.
§ 5. – Le spese processuali seguono la soccombenza sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 4.000.000,01 e € 8.000.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15717/2020 , pubblicata in data 11/11/2020, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese processuali Parte_1 CP_1 che liquida in € 49.065,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
NE IZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE IZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1792/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Bernava Andrea e Curcuruto Monica per procura in calce alla compara di risposta nel giudizio di primo grado appellante e
) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maschietto Eva per procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.15717/2020, pubblicata in data 11.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - a socio unico (poi da ora in poi ) convenne in CP_2 CP_1 CP_1 giudizio (poi da ora in poi Controparte_3 Parte_1
“ ) davanti al Tribunale di Roma con domanda di esecuzione in forma specifica Pt_1 del contratto preliminare in data 23.11.2011, modificato in data 24.1.2013, con cui si era obbligata ad acquistare e a vendere al prezzo di € 4.081.200,00 Pt_1 CP_1 oltre IVA i diritti edificatori da riallocare pari a complessivi 24.962 mc afferenti a parte delle aree già di proprietà dell'attrice gratuitamente cedute al Roma facenti CP_4 parte del comprensorio “Tenuta Casetta Mistici”. Riferì che si era assunta ogni Pt_1 rischio relativo al preliminare, ai relativi diritti edificatori ed alla loro sfruttabilità impegnandosi a non richiedere indennizzi, o rimborsi, intendendo la disfarsi CP_1 dell'ultimo bene di sua proprietà, i diritti edificatori, per mettersi poi in liquidazione. Lamentò l'inadempimento della convenuta all'obbligo di concludere i due contratti definitivi previsti dal preliminare entro il termine del 31.3.2014 e all'obbligo di pagare i ratei del prezzo dovuti mensilmente. Chiese quindi, oltre alla pronuncia costitutiva degli effetti del contratto definitivo non concluso, la condanna di al pagamento Pt_1 del saldo del prezzo, dell'i.v.a. ancora dovuta sulle somme già versate e da versare e degli interessi convenzionali pattuiti nella scrittura di proroga e modifica del 24.1.2013.
si costituì in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Pt_1 domanda ex art.5 d.lgs. n.28/2010 e, nel merito, esponendo che sin dal 2008
CP_1 aveva avuto rapporti con società del gruppo di cui faceva parte per Parte_2 Pt_1 la vendita dei propri diritti edificatori da rilocalizzare;
che il contratto azionato da era stato concluso in esecuzione di una transazione del 30.11.2009 relativa a un
CP_1 contenzioso tra e (altra società del gruppo
CP_1 Parte_3 Parte_2 scaturente da un precedente contratto preliminare avente a oggetto i medesimi diritti edificatori;
che quindi rispetto al prezzo di € 7000.000 pattuito nel 2008 per
CP_1 la vendita dei diritti edificatori, aveva già incassato € 5000.000; che i ritardi che le venivano imputati erano dipesi in larga parte da vincoli burocratici e amministrativi;
che aveva già ricevuto somme che si avvicinavano di molto al prezzo
CP_1 complessivo originariamente pattuito, anche tenendo conto della crisi del mercato immobiliare successiva al 2008; che la clausola che poneva a carico della Flyers l'alea del contratto preliminare non poteva operare in presenza di dubbi, seppure in seguito almeno in parte fugati, sull'effettiva esistenza dei beni oggetto del contratto;
che si era verificato uno squilibrio nel sinallagma contrattuale che doveva essere riequilibrato applicando analogicamente le norme sulla revisione del prezzo in materia di appalto pubblico e i criteri di revisione del prezzo nei contratti pubblici ad esecuzione continuata e periodica;
che la domanda ex art. 2932 cod. civ. della doveva essere
CP_1 accolta ma con la rideterminazione del saldo del prezzo ancora eventualmente dovuto in misura inferiore a quella richiesta dalla o con la restituzione di quanto già
CP_1 versato dalla in eccedenza rispetto al prezzo di vendita dei diritti edificatori Pt_1 rideterminato secondo equità.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, così provvedendo:
“1) …omissis…dispone il trasferimento dalla a socio unico alla CP_2 [...]
a socio unico dei diritti edificatori pari a mc 24.692 afferenti a parte Parte_1 delle aree di proprietà della a socio unico gratuitamente cedute al Comune CP_2 di Roma, facenti parte del comprensorio “Tenuta Casetta Mistici” (volumetria di partenza) di cui parte riallocati in ad essa spettanti, con esclusione di Parte_4 quanto già localizzato (mc 32.500) in adiacenza all'insediamento produttivo di via dell'Omo, come meglio precisato nella premessa del contratto preliminare di vendita da esse concluso il 23.12.2011 con scrittura privata autenticata dal notaio Per_1
di Roma, rep. n. 9664, racc. n.4701, subordinando tale trasferimento di diritti
[...] edificatori al passaggio in giudicato della presente sentenza ed al pagamento da parte della a socio unico in favore della a socio unico Parte_1 CP_2 del saldo del prezzo pattuito, pari ad € 3.518.370,24 oltre interessi convenzionali facenti parte del prezzo al tasso annuo del 3,5% su € 3.715.020,24 dall'1.1.2013 al 31.1.2013, su € 3.696.870,24 dall'1.2.2013 al 25.2.2013, su € 3.678.720,24 dal 26.2.2013 al 29.3.2013, su € 3.660.570,24 dal 30.3.2013 al 30.4.2013, su € 3.642.420,24 dall'1.5.2013 al 4.6.2013, su € 3.624.270,24 dal 5.6.2013 al 28.6.2013, su € 3.606.120,24 dal 29.6.2013 all'1.8.2013, su € 3.587.970,24 dal 2.8.2013 al 5.9.2013, su € 3.569.820,24 dal 6.9.2013 all'1.10.2013, su € 3.551.670,24 dal 2.10.2013 al 5.11.2013 e su € 3.533.370,24 dal 6.11.2013 al 31.3.2014; 2) Respinge le domande della a socio unico di condanna della CP_2 [...]
a socio unico al pagamento degli interessi moratori successivi al Parte_1
31.3.2014 e della rivalutazione monetaria del saldo del prezzo;
3) Respinge la domanda della a socio unico di condanna della CP_2 [...]
a socio unico al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; Parte_1
4) Visto l'art. 2643 n. 14) e 2 bis) cod. civ. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione del capo 1) della presente sentenza;
5) Condanna la a socio unico 1al pagamento in favore della Parte_1
a socio unico delle spese processuali, liquidate in € 1.713,00 per spese CP_2 vive ed € 61.085,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%”.
La sentenza è motivata con le seguenti considerazioni.
“Preliminarmente va respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla per Pt_1 mancata effettuazione del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, in quanto la mediazione é obbligatoria per le cause in materia di diritti reali, ma nel caso di specie la ha richiesto l'adempimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. del CP_1 contratto preliminare di vendita concluso con la il 23.12.2011 come modificato Pt_1 con la scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 allo scopo di ottenere una sentenza costitutiva che sostituisca il contratto definitivo di compravendita dei diritti edificatori non concluso, ed ha quindi fatto valere un diritto personale che vanta solo nei confronti della per l'obbligazione da essa assunta e non certo un diritto Pt_1 reale esercitabile erga omnes. Sempre in via preliminare va respinta l'istanza riproposta nelle conclusioni dalla Flyers di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di CTU volta a stimare il valore attuale dei diritti edificatori oggetto del contratto preliminare concluso dalle parti il 23.12.2011, in quanto irrilevante ai fini del decidere. Il corrispettivo per il trasferimento dei diritti edificatori é stato infatti stabilito dalle parti nel contratto suddetto, come modificato il 24.1.2013, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, con la costituzione di un obbligo giuridico che deve essere adempiuto e che non può essere modificato dal giudice secondo equità al di fuori dei casi in cui la legge ammette il ricorso all'equità, che nella specie non ricorrono. Va aggiunto che nella specie le parti hanno a chiare lettere pattuito sia nel preliminare del 23.12.2011 (vedi articoli 6.1 e 6.2), sia nella scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 (vedi articoli 3.1 e 3.2) che quello da loro concluso è un contratto aleatorio, e che in particolare la avendo già valutato le incertezze sulla Pt_1 sfruttabilità dei diritti edificatori, ha assunto pienamente su di sé l'alea del completamento dell'iter urbanistico della compensazione edificatoria purché il mancato completamento non fosse stato imputabile all'inadempimento di obblighi assunti da nei confronti del (inadempimento neppure CP_1 CP_5 ipotizzato nel caso di specie), l'alea relativa alle volumetrie non riallocate e da riallocare nel comprensorio e perfino il rischio dell'imposizione di Parte_4 vincoli ai diritti edificatori (vedi art.
3.2 della scrittura privata di modifica e proroga del 24.1.2013), e proprio per tale aleatorietà le parti hanno espressamente escluso in linea con la previsione dell'art. 1469 cod. civ. la possibilità della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità sopravvenuta, ed in linea con la previsione dell'art. 1448 comma 4° cod. civ. la possibilità della rescissione per lesione ultra dimidium, ed hanno escluso che la promittente acquirente potesse richiedere indennizzi, o rimborsi alla Va aggiunto che in base Pt_1 CP_1 all'art. 1472 comma 2° cod. civ. nei contratti aleatori la vendita non è nulla neppure se la cosa non viene ad esistenza. La riconduzione ad equità del contratto preliminare concluso dalle parti non può avvenire neppure sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 32/12 del 3.10.2013 invocata dalla in quanto quella sentenza è stata Pt_1 emessa a tutela di un consumatore spagnolo in una fattispecie di vendita di autoveicolo per superare l'ostacolo all'equità rappresentato da alcune norme processuali interne della Spagna ed è evidente che la , facente parte del Gruppo Parte_1
Mezzaroma, è una società di capitali che svolge professionalmente la sua attività proprio sul mercato immobiliare romano e non un consumatore e non può certo invocare la tutela da parte della normativa europea della posizione debole del consumatore, specie a fronte di clausole contrattuali con le quali si è specificamente assunta l'alea relativa all'iter amministrativo della compensazione edificatoria, avendo valutato preventivamente il rischio che i diritti edificatori a conclusione dello stesso non avessero il valore preventivato. Ugualmente inconferente è il richiamo della in comparsa conclusionale alla Pt_1 sentenza n.4451/2020 della Corte di Cassazione sull'applicabilità del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che da quella sentenza è stato ritenuto applicabile ad una transazione relativa ad un contratto preliminare di vendita di quote sociali di un albergo, che è però un contratto commutativo e non un contratto aleatorio per volontà delle parti, come il contratto oggetto di causa, al quale quel rimedio non è applicabile per l'espressa previsione dell'art. 1469 cod. civ.. Impraticabile risulta quindi la soluzione equitativa proposta dalla Flyers della restituzione da parte sua dei diritti edificatori eccedenti i 16.000 mc per i quali l'iter della compensazione urbanistica si è concluso con l'attribuzione da parte del CP_5 della volumetria spettante in permuta sull'area di atterraggio, col
[...] conseguente venir meno del suo obbligo di saldare il prezzo pattuito nel preliminare per i diritti edificatori promessi ancora da riallocare. Dalla aleatorietà del contratto preliminare di vendita dei diritti edificatori concluso dalle parti discende poi la totale ininfluenza sul saldo del prezzo da pagare delle circostanze sopravvenute rappresentate dall'imposizione del vincolo paesaggistico applicato dal Ministero dei beni culturali sull'area di atterraggio di cui ai diritti edificatori ricollocati in (mc 8.809) con conseguente destinazione Parte_4 agricola, dalla mancata decisione di sulla riallocazione di alcuni diritti Parte_5 edificatori ricompresi nel preliminare e dal generale calo registrato dal mercato immobiliare romano dopo il 2008 che avrebbe ridotto a circa 1/3 il valore dei diritti edificatori oggetto del preliminare. Del pari infondata è la tesi della secondo la quale la nel calcolare il Pt_1 CP_1 saldo del prezzo ancora dovutole erroneamente non avrebbe tenuto conto delle somme ricevute dalla per incameramento delle caparre confirmatorie che le erano CP_1 state versate dalla e dalla Caribe Immobiliare Edilizia SRL, Parte_3 società sempre del Gruppo Mezzaroma del quale fa parte la e che prima di Pt_1 quest'ultima avevano concluso contratti preliminari di vendita di diritti edificatori della (solo in parte coincidenti con quelli oggetto di causa). CP_1
In realtà il contratto preliminare di vendita dei diritti edificatori del 23.12.2011 concluso dalle parti, parzialmente modificato con la scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013, è chiaramente un contratto autonomo rispetto ai precedenti dotato di propria compiuta regolamentazione ed è stato preceduto in premessa dalla risoluzione consensuale del contratto preliminare in precedenza concluso con scrittura privata del 17.12.2009, autenticata dal notaio , rep. n. 4929, racc. Persona_1
n. 2163, dalla con la Caribe Immobiliare Edilizia SRL, poi incorporata per CP_1 fusione dalla e prima ancora dalla scrittura privata transattiva del 30.11.2009 Pt_1 in base alla quale la ha restituito alla la somma di € CP_1 Parte_3
120.000,00 e trattenuto a titolo di risarcimento la somma di €1.880.000,00 delle caparre confirmatorie di complessivi € 2.000.000,00 che l'inadempiente Parte_3
le aveva versato, e dall'atto ricognitivo del 17.12.2009, autenticato nelle
[...] firme dal notaio di Roma, rep. n. 4929, racc. n. 2162, col quale la Persona_1
e la hanno dato atto della risoluzione del preliminare CP_1 Parte_3 concluso in data 9.5.2008. I due contratti preliminari conclusi in precedenza dalle società del Gruppo Mezzaroma, e Caribe Immobiliare Edilizia Parte_3
SRL, con la peraltro aventi ad oggetto diritti edificatori per una cubatura
CP_1 maggiore e per un prezzo maggiore rispetto al preliminare oggetto di causa, che è stato accompagnato dal contratto definitivo di compravendita di diritti edificatori per 7.808 mc dalla alla erano stati quindi oggetto di risoluzione
CP_1 Pt_1 consensuale e di regolamentazione della sorte delle caparre che erano state versate alla La caparra confirmatoria versata dalla alla
CP_1 Parte_3 ammontante complessivamente ad € 2.000.000,00 si è concordato che fosse
CP_1 trattenuta dalla per € 1.880.000,00 e che fosse restituita alla
CP_1 Parte_3
per € 120.000,00 (vedi scrittura privata transattiva del 30.11.2009), mentre la
[...] caparra confirmatoria di € 1.000.000,00 versata dalla Caribe Immobiliare Edilizia SRL, poi divenuta per incorporazione, è stata destinata in conto prezzo della Pt_1 compravendita di diritti edificatori per mc 7.808 conclusa dalle parti il 23.12.2011 per
€240.000,00, mentre per € 760.000,00 è stata considerata dall'attrice a scomputo del saldo prezzo ancora dovutole (vedi in tal senso l'art. 4 della scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013). Ulteriore conferma dei pagamenti imputati al contratto preliminare oggetto di causa si desume dalla scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 sottoscritta dalle parti, nella quale significativamente pur essendo riepilogati i versamenti in conto prezzo già avvenuti, non si fa alcun cenno alle caparre confirmatorie che erano state versate alla dalla . CP_1 Parte_3
Sgombrato il campo dalle manifestamente infondate tesi della è pacifico che Pt_1 mentre nessun addebito di inadempimento è stato mosso alla promittente venditrice neppure sotto il profilo del difetto di collaborazione in ordine alla procedura CP_1 amministrativa di compensazione edificatoria, la è rimasta inadempiente sia Pt_1 all'obbligo di rispettare le scadenze dei pagamenti rateali concordati, sia all'obbligo di concludere il contratto definitivo malgrado due convocazioni documentate davanti al notaio , anche dopo la sottoscrizione della scrittura privata di Persona_1 modifica e proroga del 24.1.2013, che per quanto qui interessa ha previsto che fosse concluso un unico contratto definitivo di compravendita per tutti i diritti edificatori del preliminare entro il 31.3.2014 in luogo dei due distinti contratti definitivi originariamente previsti per diritti edificatori pari mc 11694 entro il 30.6.2012 e per diritti edificatori pari mc 13268 entro il 31.7.2013 nel preliminare, ed immutato il prezzo complessivo pattuito di € 4.081.200,00 oltre IVA di legge, salva la maggiorazione per il ritardo del 3,5% annuo a decorrere dall'1.1.2013 fino alla conclusione dell'atto di compravendita sul residuo dovuto, ha dato atto dei pagamenti all'epoca già avvenuti pari ad € 504.043,76 (IVA inclusa) e posticipato le scadenze dei pagamenti rateali previste nel preliminare del 23.12.2011 di 14 mesi rispetto a quanto originariamente pattuito imponendo alla il pagamento per un anno di rate Pt_1 mensili di € 15.000,00 (oltre IVA) a decorrere dal 31.1.2013. In realtà è documentato (vedi doc. 20 di parte convenuta) che dopo la scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 la nel corso del 2013 ha pagato solo nove Pt_1 rate di € 15.000,00 oltre IVA, pari ad € 18.150,00 ciascuna, ed una di € 14.877,00 oltre IVA, pari ad € 18.300,00, per complessivi €181.650,00 ed in data 8.8.2016 l'importo di € 15.000,00 (IVA inclusa), per complessivi € 196.650,00. Ne deriva che a prescindere dal computo degli interessi convenzionali che sono stati pattuiti nella scrittura privata di modifica e proroga del 24.1.2013, in seguito esaminati, e che sono quindi anch'essi entrati nella pattuizione del prezzo (di qui l'inapplicabilità del principio della non computabilità degli interessi sul prezzo maturati in corso di giudizio in ragione del rapporto di stretta sinallagmaticità esistente tra il pagamento del prezzo ed il trasferimento dei diritti reali derivante dalla sentenza ex art. 2932 cod. civ., che è sentenza costitutiva che produce l'effetto traslativo solo col passaggio in giudicato e non consente di anticipare l'efficacia esecutiva dei capi di condanna strettamente connessi sancito dalla sentenza n. 5059/2010 del 22.2.2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, in quanto nel caso di specie gli interessi convenzionali fino alla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita del 31.3.2014 sono già entrati per volontà negoziale delle parti nella determinazione del corrispettivo e non vengono in rilievo come interessi moratori sul prezzo non pagato), a fronte di una somma dovuta a CP_1 di € 4.081.200,00 oltre IVA al 22% (€ 897.864,00), - spettante anche sull'importo di € 760.000,00 ricevuto dalla a titolo di caparra confirmatoria, trasformato in CP_1 acconto prezzo in base alla previsione dell'art. 4 della scrittura privata di modifica e proroga del 24.1.2013 -, e quindi di complessivi € 4.979.064,00, gli importi effettivamente pagati dalla alla sono stati di € 1.460.693,76 (€ Pt_1 CP_1
760.000,00 per caparra confirmatoria trasformata in acconto prezzo, € 504.043,76 versati prima della scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 ed
€196.650,00 versati dopo tale scrittura privata), con un residuo debito comprensivo di IVA al 22% di €3.518.370,24. Per quanto concerne gli interessi convenzionali che per effetto della scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 sono divenuti parte integrante del prezzo pattuito, dovendo essere versati alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita prevista per il 31.3.2014 insieme al saldo prezzo ancora dovuto dopo il pagamento delle rate, per compensare il ritardo nei pagamenti fatto registrare dalla Flyers, le parti hanno pattuito un tasso del 3,5% annuo sul saldo ancora dovuto dall'1.1.2013 fino alla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita (31.3.2014). Sono stati documentati da Flyers (vedi doc. 20) i seguenti ulteriori pagamenti con bonifico successivi alla scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013: € 18.150,00 il 31.1.2013, € 18.150,00 il 25.2.2013, € 18.150,00 il 29.3.2013, € 18.150,00 il 30.4.2013, € 18.150,00 il 4.6.2013, € 18.150,00 il 28.6.2013, € 18.150,00 l'1.8.2013,
€ 18.150,00 il 5.9.2013, € 18.150,00 l'1.10.2013, € 18.300,00 il 5.11.2013 ed € 15.000,00 l'8.8.2016, bonifico quest'ultimo che però è successivo alla data prevista per la conclusione del contratto di compravendita del 31.3.2014 e non incide quindi sul computo degli interessi convenzionali che le parti hanno inteso conglobare nel prezzo dovuto alla data del 31.3.2014. Occorre quindi tener conto che alla data dell'1.1.2013 la aveva effettuato Pt_1 pagamenti alla per sorte capitale ed IVA per € 504.043,76 come attestato dalla CP_1 scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013 e per € 760.000,00 (caparra confirmatoria ricevuta ed imputata ad acconto prezzo in base all'art. 4 della stessa scrittura privata) e quindi per complessivi € 1.264.043,76 a fronte di un debito complessivo per sorte ed IVA di € 4.979.064,00, per cui il saldo dovuto dall'1.1.2013 al 31.1.2013 era di € 3.715.020,24 (€4.979.064,00 – € 1.264.043,76), ed è poi stato ridotto per effetto dei bonifici sopra indicati ad € 3.696.870,24 dall'1.2.2013 al 25.2.2013, ad € 3.678.720,24 dal 26.2.2013 al 29.3.2013, ad €3.660.570,24 dal 30.3.2013 al 30.4.2013, ad € 3.642.420,24 dall'1.5.2013 al 4.6.2013, ad € 3.624.270,24 dal 5.6.2013 al 28.6.2013, ad € 3.606.120,24 dal 29.6.2013 all'1.8.2013, ad € 3.587.970,24 dal 2.8.2013 al 5.9.2013, ad € 3.569.820,24 dal 6.9.2013 all'1.10.2013, ad € 3.551.670,24 dal 2.10.2013 al 5.11.2013 e ad € 3.533.370,24 dal 6.11.2013 al 31.3.2014 (data prevista per la conclusione del contratto definitivo di compravendita con contestuale saldo del dovuto). Sui saldi dovuti sopra riportati per i periodi specificati la Flyers deve quindi pagare alla gli interessi convenzionali CP_1 del 3,5% annuo come parte integrante del prezzo pattuito in aggiunta al residuo saldo per sorte capitale ed IVA al 20% di €3.518.370,24. L'azione ex art. 2932 cod. civ. della va quindi accolta subordinando l'effetto CP_1 traslativo dei diritti edificatori alla Flyers al passaggio in giudicato della presente sentenza ed al pagamento da parte di quest'ultima alla del saldo del prezzo, e CP_1 quindi della somma di € 3.518.370,24 e degli interessi convenzionali al tasso annuo del 3,5% dall'1.1.2013 al 31.3.2014 sui saldi dovuti nelle singole frazioni temporali sopra specificati che le parti hanno pattuito come integrativi del prezzo stesso. Va respinta invece la domanda della di condanna della Flyers al pagamento CP_1 degli interessi moratori maturati dopo la data prevista per la conclusione del contratto definitivo di compravendita del 31.3.2014 non concluso, che viene sostituito dalla presente sentenza ex art. 2932 cod. civ., che essendo sentenza costitutiva che determina il trasferimento dei diritti reali promessi solo col passaggio in giudicato e col verificarsi della condizione dell'avvenuto saldo del prezzo, può imporre unicamente il pagamento del prezzo pattuito dalle parti (come si è visto comprensivo degli interessi convenzionali che sono andati ad integrarlo per volontà delle parti fino alla data prevista per la stipulazione dell'atto di compravendita), e va respinta altresì la domanda di parte attrice di rivalutazione monetaria del saldo prezzo, in quanto si tratta di debito di valuta predeterminato convenzionalmente dalle parti e non di debito di valore. In base all'art. 2643 n. 14) e 2 bis) cod. civ. va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza sotto condizione che venga saldato il prezzo dovuto dalla Flyers, rammentando che comunque l'effetto traslativo è subordinato al passaggio in giudicato di questa sentenza. Il rigetto delle domande relative agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria del prezzo pattuito avanzate dalla comporta l'esclusione della soccombenza CP_1 totale di parte convenuta, ed esclude quindi la possibilità di addivenire alla condanna della Flyers al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. In base al principio della soccombenza prevalente la va comunque condannata Pt_1 al pagamento in favore della delle spese processuali, che tenuto conto del CP_1 valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, si liquidano in € 1.713,00 per spese vive ed € 61.085,00 per compensi (di cui € 9.640,00 per fase di studio, € 6.361,00 per fase introduttiva, €28.319,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 16.765,00 per fase decisoria, calcolati in misura media in ragione della complessità della causa e dell'ampiezza degli scritti difensivi e della natura documentale della controversia), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.”
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente sei Pt_1 motivi. Resiste all'appello che ne ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità ex art.342 c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adito, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza impugnata ed in accoglimento dei sopra esposti motivi di appello: in via preliminare di rito, dichiarare improcedibile il giudizio e di conseguenza annullare la Sentenza impugnata in quanto emessa all'esito di un procedimento improcedibile;
nel merito, nel pronunciare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo e produca gli effetti dei contratti definitivi non conclusi con il trasferimento della proprietà dei Diritti Edificatori in capo alla convenuta, (a) respingere la Parte_1 domanda di di pagamento dell'importo di Euro 2.742.426,83 (oltre ad CP_2
Euro 603.341,82 e ad Euro 167.200,00 pari all'IVA nella misura del 22%) e oltre interessi convenzionali con decorrenza dal 1.1.2013 e fino alla data del soddisfo e oltre rivalutazione monetaria;
(b) determinare, in relazione a quanto dedotto nella narrativa di questo atto, , nel capo V della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti del primo grado, quale sia l'importo eventualmente ancora dovuto da a in esecuzione dei contratti descritti in narrativa, ovvero l'importo Pt_1 CP_1 pagatoin eccesso da a disponendo, in tal caso, in merito alle conseguenti Pt_1 CP_1 restituzioni con rivalutazione e interessi. In entrambi i casi previo esperimento di apposita CTU, ovvero secondo equità. In alternativa a quanto sopra, e sempre al fine di ricondurre il contratto ad equità, si dichiara disponibile a restituire a Pt_1 CP_1
i Diritti Edificatori, per la quantità eccedente 16.000,00 MC, ancora da “atterrare”, con ciò venendo meno ogni obbligo di pagamento di ogni ulteriore importo della Società convenuta. - in via istruttoria, ribadisce ed insiste per l'ammissione di CTU volta a stimare il valore dei Diritti Edificatori di cui è causa e la variazione di valore degli stessi nel periodo di riferimento (fine 2013 - 2018). Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza sia nel merito sia istruttoria completamente disattesa per i motivi in atti, previe le declaratorie tutte del caso in rito e in merito, così giudicare: nel merito
- rigettare tutti i motivi di appello proposti da e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza di primo grado (con rigetto di tutte le domande di parte appellante), pronunciata dal Tribunale di Roma, Sez. X n. 15717/2020 e per l'effetto o in accoglimento dell'azione ex art. 2932 cod. civ. esercitata dalla a socio CP_2 unico ora nei confronti della a socio unico per CP_6 Parte_1
l'adempimento coattivo del contratto preliminare di vendita da esse concluso il 23.12.2011 con scrittura privata autenticata dal notaio di Roma, Persona_1 rep. n. 9664, racc. n. 4701, come modificato con scrittura privata di proroga e modifica del 24.1.2013, dato atto dell'inadempimento precisato in motivazione della promittente acquirente a socio unico, e respinte le richieste Parte_1 di modificazione equitativa dalla stessa avanzate, in sostituzione del contratto definitivo di compravendita che doveva essere concluso dalle parti entro il 31.3.2014, disporre il trasferimento dalla a socio unico alla CP_2 Parte_1
a socio unico dei diritti edificatori pari a mc 24.692 afferenti a parte delle aree di proprietà della a socio unico gratuitamente cedute al Comune di Roma, CP_2 facenti parte del comprensorio “Tenuta Casetta Mistici” (volumetria di partenza) di cui parte riallocati in ad essa spettanti, con esclusione di quanto già Parte_4 localizzato (mc 32.500) in adiacenza all'insediamento produttivo di via dell'Omo, come meglio precisato nella premessa del contratto preliminare di vendita da esse concluso il 23.12.2011 con scrittura privata autenticata dal notaio Persona_1 di Roma, rep. n. 9664, racc. n.4701, subordinando tale trasferimento di diritti edificatori al passaggio in giudicato della presente sentenza ed al pagamento da parte della a socio unico in favore della a socio unico Parte_1 CP_2 del saldo del prezzo pattuito, pari ad € 3.518.370,24 oltre interessi convenzionali facenti parte del prezzo al tasso annuo del 3,5% su € 3.715.020,24 dall'1.1.2013 al 31.1.2013, su € 3.696.870,24 dall'1.2.2013 al 25.2.2013, su € 3.678.720,24 dal 26.2.2013 al 29.3.2013, su € 3.660.570,24 dal 30.3.2013 al 30.4.2013, su € 3.642.420,24 dall'1.5.2013 al 4.6.2013, su € 3.624.270,24 dal 5.6.2013 al 28.6.2013, su € 3.606.120,24 dal 29.6.2013 all'1.8.2013, su € 3.587.970,24 dal 2.8.2013 al 5.9.2013, su € 3.569.820,24 dal 6.9.2013 all'1.10.2013, su € 3.551.670,24 dal 2.10.2013 al 5.11.2013 e su € 3.533.370,24 dal 6.11.2013 al 31.3.2014;
o Visto l'art. 2643 n. 14) e 2 bis) cod. civ. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla trascrizione del dispositivo della sentenza nei registri immobiliari;
- condannare controparte ex art. 96 comma 1 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni (e commisurati al valore della controversia) ovvero al pagamento ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ. di una somma equitativamente determinata;
- con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
§ 3. - L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata, salvo quanto si rileverà con riferimento a parte del secondo motivo. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
§ 4. – L'appello contiene sei motivi.
§ 4.1. – “Sul mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.” Il primo motivo critica il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione ex art.2932 c.c. sollevata da ex art.5 d.lgs.n.28/2010 per mancato esperimento del Pt_1 tentativo di mediazione obbligatorio nelle controversie in materia di diritti reali. Il Tribunale ha respinto l'eccezione osservando che con l'azione di esecuzione specifica del contratto preliminare aveva fatto valere un diritto personale, CP_1 esistente solamente nei confronti della convenuta e non un diritto reale, esercitabile erga omnes. L'appellante critica la decisione “stante il carattere lato dell'espressione "azione relativa a controversia in materia di […] diritti reali" contenuta nel comma 1 bis dell'art. 5 D. Lgs 28/2010” e cita a sostegno della propria tesi Trib. Teramo 19.12.2018.
Il motivo è infondato. Le norme che introducono condizioni di procedibilità dell'azione, interferendo con l'esercizio del diritto costituzionale ad agire in giudizio (art.24 Cost.), sono norme di stretta interpretazione. Poiché l'oggetto della domanda è definito, oltre che dal provvedimento richiesto, dalle ragioni per cui si chiede tutela e, dunque, dalla deduzione che un proprio diritto è stato violato o è rimasto insoddisfatto, si ritiene che le azioni “in materia di diritti reali”, cui fa riferimento l'art.5 cit. per assoggettarle alla condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo di mediazione, siano solamente quelle in cui si deduce la violazione di un diritto reale. Il presente giudizio ha fondamento contrattuale, perché ciò che viene dedotto è l'inadempimento di un contratto preliminare di vendita, mentre il fatto che oggetto della vendita sia un diritto reale è indifferente ai fini del decidere. Pertanto la domanda non è soggetta alla condizione di procedibilità sopra enunciata.
§ 4.2. – “Sulla (pretesa) assoluta aleatorietà del Preliminare per cui è causa”. Con il motivo così intitolato, articolato in più censure, critica la sentenza nella Pt_1 parte in cui, in base all'assunto che il contratto fosse aleatorio, avrebbe disatteso le argomentazioni della convenuta volte alla revisione del prezzo del preliminare, eventualmente previo esperimento di apposta c.t.u., ovvero alla riconduzione ad equità di tale contratto. Secondo l'appellante la qualificazione del Preliminare come tout court aleatoria non è condivisibile: l'alea assunta dalla parte promittente acquirente sarebbe bene individuata e limitata e non riguarderebbe il prezzo convenuto, né l'oggetto della vendita. In particolare, l'alea assunta sarebbe limitata al completamento dell'iter urbanistico della compensazione edificatoria e al riconoscimento dei diritti edificatori in compensazione. Pertanto solo rispetto alle suddette due ipotesi Flyers avrebbe rinunciato a eccepire la impossibilità sopravvenuta, la eccessiva onerosità ovvero la rescissione ex art. 1448, penultimo comma, c.c.. Inoltre, anche nei contratti aleatori sarebbe esclusa dall'assunzione del rischio l'alea assolutamente imprevedibile, né potrebbe l'aleatorietà operare ove sussistano dubbi, seppure in seguito almeno in parte fugati, sulla stessa esistenza dei beni oggetto del contratto in quanto, altrimenti, il contratto sarebbe eccessivamente squilibrato e non meritevole di tutela ex art.1322 c.c.. Infine l'appellante critica la sentenza per aver ritenuto non pertinenti i precedenti citati dalla convenuta: Corte di Giustizia UE n.32/12 del 3.10.2013, in quanto emessa a tutela di un consumatore spagnolo per superare l'ostacolo all'equità rappresentato da alcune norme processuali spagnolo e non riferibile all'esigenza di tutela di una società di capitali che per di più si era assunta l'alea relativa all'iter amministrativo della compensazione edificatoria;
Corte di Cassazione n.4451/2020, in quanto il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è riferito a un contratto commutativo (transazione relativa a una vendita di quote sociali) e non a un contratto aleatorio. Osserva Flyers che la sentenza della Corte europea è stata citata per il principio di diritto affermato, ossia che l'effettività della tutela giurisdizionale non può essere impedita da una norma processuale nazionale che impedisca al giudice di concedere la riduzione del prezzo della compravendita (al ricorrere di determinate condizioni) e che analogo principio sarebbe stato affermato nella “Relazione tematica” dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione avente ad oggetto le “Novità normative sostanziali del diritto 'emergenziale' anti-Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale”, in cui si afferma, alla luce del principio di buona fede oggettiva ex art.1375 c.c., la necessità della rinegoziazione dei contratti a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio. Ribadisce inoltre, con riferimento a Cass.n.4451/2020, che il principio ivi espresso non sarebbe inconferente in quanto il contratto preliminare di cui si discute non sarebbe aleatorio o, comunque, l'alea assunta dalla Flyers non comprenderebbe qualsiasi accadimento relativo ai diritti edificatori che ne sono oggetto.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui non si confronta con la motivazione di prime cure, che, nell'escludere la rilevanza della c.t.u. richiesta dalla convenuta per la stima Pt_1 del valore attuale dei diritti edificatori oggetto del preliminare, ha in primo luogo affermato che l'obbligo di pagamento del prezzo scaturente dal contratto non è modificabile dal giudice secondo equità al di fuori dei casi in cui la legge ammette il ricorso ad essa, non ricorrenti nella specie. Il motivo è poi infondato nella parte in cui critica la qualificazione del Preliminare come tout court aleatoria e contesta che l'alea assunta dalla parte promittente acquirente riguardi il prezzo convenuto e l'oggetto della vendita. Le allegazioni dell'appellante, oltre che intrinsecamente contraddittorie - i diritti edificatori da attribuire in compensazione costituiscono l'oggetto della promessa di vendita, per cui non si vede come l'alea assunta riguardo a essi potrebbe non riguardare l'oggetto del contratto e il prezzo convenuto - sono smentite dalle esplicite previsioni dell'art.6 del contratto preliminare, confermate nel patto di proroga e parziale modifica di cui alla scrittura privata del 24.1.2013 (art.3). In particolare, al punto 6.1 del contratto preliminare le parti hanno stabilito che l'alea assunta dalla promissaria acquirente, relativa al completamento dell'iter urbanistico della compensazione edificatoria e al riconoscimento dei diritti edificatori in compensazione, riguarda sia le volumetrie non riallocate, sia quelle da riallocare nel comprensorio di . Al punto 6.2. hanno qualificato espressamente il Parte_4 contratto preliminare come aleatorio ai sensi dell'art.1472 comma 2 c.c. ed escluso l'esperibilità delle azioni di risoluzione per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché escluso il diritto della promittente acquirente a indennizzi qualora i diritti oggetto del contratto non venissero formalizzati e il diritto a modificazione del corrispettivo qualora i diritti edificatori generati fossero riconosciuti in termini qualitativamente o quantitativamente diversi o inferiori o superiori. Al punto 6.3. hanno dato atto che delle pattuizioni precedenti (6.1. e 6.2) e della loro “essenzialità” hanno tenuto conto nella determinazione del prezzo. Il motivo è infondato anche nella parte in cui pretende di circoscrivere l'alea, che nei contratti aleatori costituisce elemento essenziale del sinallagma, alla nozione di “alea normale” o “prevedibile”, che invece è propria dei contratti che aleatori non sono (Cass.n.5262/2015; Cass.n.4198/2014). L'infondatezza della critica alla qualificazione del contratto come aleatorio assorbe la critica alle affermazioni del primo giudice circa la non pertinenza alla fattispecie dei precedenti giurisprudenziali citati.
§ 4.3. – “Segue. Sulla (pretesa) indifferenza ai fini del giudizio de quo degli accordi e impegni in precedenza assunti dalle parti.” Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza per aver escluso la rilevanza, ai fini della quantificazione del prezzo da essa ancora dovuto per l'acquisto dei diritti edificatori in forza del contratto preliminare del 23.12.2011, in parte modificato in data 24.1.2013, dei pagamenti eseguiti a favore della stessa da altre società del CP_1 gruppo e Caribe Immobiliare Edilizia srl - in forza Parte_6 di precedenti contratti preliminari per la vendita di diritti edificatori di in parte CP_1 coincidenti con quelli oggetto del contendere. L'appellante riepiloga i diversi contratti conclusi da il preliminare del 9.5.2008 CP_1 con più volte modificato e risolto con transazione nel 2009; il Parte_3 secondo preliminare del 17.12.2009 con Caribe Immobiliare Edilizia srl, poi fusa per incorporazione in Flyers, anch'esso modificato e solo parzialmente eseguito con contratto definitivo del 23.12.2011; il contestuale (al definitivo) contratto preliminare per cui è causa, con cui le parti hanno sostituito il precedente preliminare per la parte rimasta non eseguita. Osserva che la rilevanza del preliminare del 17.12.2009 emergerebbe dalle premesse di quello del 23.12.2011 e che i diversi accordi susseguitisi nel tempo hanno avuto lo scopo di sostituire l'acquirente, rimodulare il prezzo di vendita dei diritti tenendo conto delle caparre già incassate, consentire a di trattenere le caparre incassate a titolo CP_1 risarcitorio, anticipare l'acquisizione di parte dei diritti edificatori. L'intera operazione dovrebbe quindi essere considerata unitariamente al fine di determinare se e quanto sia ancora dovuto da a tenendo conto che Pt_1 CP_1 quest'ultima avrebbe incassato quasi 5 milioni di euro a fronte di un prezzo originariamente pattuito nel 2008 pari a 7 milioni, e del principio delle risolubilità per eccessiva onerosità sopravvenuta della transazione a esecuzione differita, ovvero le preliminare concluso in forza di transazione, affermato da Cass.n.4451/2020.
Il motivo è infondato. Nel contratto preliminare del 23.12.2011 oggetto di questo giudizio le parti hanno menzionato il precedente contratto preliminare del 17.12.2009, perché ne hanno pattuito la risoluzione (art.1). La stessa appellante riferisce quale sia stato lo scopo della sequenza dei contratti succedutisi nel tempo, il che è perfettamente in linea con l'affermazione del Tribunale circa la completa autonomia del contratto per cui è causa dai contratti precedenti, mentre la pretesa dell'appellante di tener conto anche dei contratti risolti nel regolare l'esecuzione di quest'ultimo presupporrebbe la negazione dell'efficacia vincolante del contratto per le parti (art.1372 c.c.).
§ 4.4. – “Riproposizione delle domande, eccezioni ed istanze istruttorie non accolte dal giudice di prime cure: sulla necessità – e la possibilità – di revisione del prezzo del Contratto Preliminare” Il quarto motivo, ribadendo le contestazioni svolte con i motivi precedenti, attinge la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale esclude, in ragione dell'accertato carattere aleatorio del contratto preliminare, che possano influire sul saldo del prezzo da pagare le circostanze sopravvenute, ossia: l'imposizione del vincolo paesaggistico applicato dal Ministero dei beni culturali sull'area di atterraggio di cui ai diritti edificatori ricollocati in (mc 8.809) con conseguente destinazione agricola;
la Parte_4 mancata decisione di sulla riallocazione di alcuni diritti edificatori Parte_5 ricompresi nel preliminare;
il generale calo registrato dal mercato immobiliare romano dopo il 2008 che avrebbe ridotto a circa 1/3 il valore dei diritti edificatori oggetto del preliminare. L'appellante chiede quindi che si proceda a una rideterminazione del prezzo dovuto o alla riconduzione ad equità del contratto attraverso la rinuncia di Flyers all'acquisto dei diritti edificatori ancora da riallocare e alla proporzionale riduzione del prezzo.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi che precedono.
§ 4.5. – “Sull'erroneo computo degli importi versati a seguito della scrittura modificativa del Preliminare in data 24 gennaio 2013 - e sulla condanna agli interessi calcolati anche sull'IVA.”. Con il quinto motivo, in via di espresso subordine a tutti i precedenti, lamenta Pt_1 che il Tribunale le abbia addebitato gli interessi convenzionali dal 1.1.2013 fino al 31.3.2014 anche sulla quota del saldo del prezzo dovuta a titolo di i.v.a.. Sarebbe errata sia la data di decorrenza degli interessi, che la stessa avrebbe CP_1 collocato al 1.2.2013, sia la quantificazione della sorte, posto che la promittente venditrice non aveva prodotto alcuna fattura né aveva dedotto di aver anticipato il versamento dell'iva all'Erario.
Il motivo è infondato. L'obbligo di pagamento degli interessi al momento del perfezionamento del contratto definitivo è stabilito al all'art.2, punto 4.2. del patto di proroga e modifica del 24.1.2013 e la decorrenza degli interessi è fissata al 1.1.2013, né si ravvisa nella domanda di una rinuncia alla prima mensilità. Anche la sorte CP_1
è definita dalla suddetta clausola come la “somma totale da corrispondersi al momento del contratto definitivo”, dove per “totale” si deve intendere la somma comprensiva dell'iva che la venditrice è obbligata a riversare all'Erario, senza che la parte acquirente possa sottrarsi all'obbligo adducendo l'inadempimento della controparte all'obbligo tributario.
§ 4.6. - “Sulla condanna alle spese di lite”. L'appellante con l'ultimo motivo, premessa la necessità della riforma della sentenza di primo grado in punto di spese in ragione dell'auspicato accoglimento dell'appello, critica la sentenza per aver fatto malgoverno del criterio della soccombenza prevalente senza considerare adeguatamente il valore delle domande respinte, e per avere quantificato le spese processuali in € 61.085,00 anziché 46.988,00 come avrebbe dovuto in forza dei criteri esplicitati (valori medi del D.M.n.55/14) con riferimento al valore della causa che l'attrice aveva dichiarato essere di Euro 3.946.192,80. Il motivo è infondato. Le spese sono state liquidate secondo i valori medi della tabella allegata al D.M.n.55/14 vigente all'epoca della decisione sulla base del valore della causa correttamente desunto dal valore del contratto azionato, compreso tra € 4.000.000,01 e € 8.000.000,00. Il Tribunale ha addebitato le spese alla parte prevalentemente soccombente, e la prevalente soccombenza della convenuta non è revocabile in dubbio, mentre la compensazione delle spese processuali è rimessa alla stretta discrezionalità del giudice, che non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (Cass.S.U.n.14989/2005; Cass.n.11329/2019). Ritiene la Corte di dover confermare anche su tale questione la decisione di primo grado, in considerazione della molteplicità delle contestazioni ed eccezioni frapposte dalla allora convenuta alla pretesa della controparte e respinte dal Tribunale.
§ 5. – Le spese processuali seguono la soccombenza sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 4.000.000,01 e € 8.000.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15717/2020 , pubblicata in data 11/11/2020, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese processuali Parte_1 CP_1 che liquida in € 49.065,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
NE IZ