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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/11/2024, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al R.G n. 624/2021 avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dal
Tribunale di Imperia in data 26/04/2021
Tra
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova Via Palestro 2/7 -APPELLANTE
Contro
e , rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo Verrando ed CP_1 CP elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Muscolo, in Genova, Via Roma n. 10/8
-APPELLATE
E contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maria Bocchiardo ed elettivamente Controparte_3 domiciliata in Genova, Piazza Verdi 6/9 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Dufour -
APPELLATA
E contro e - APPELLATI CONTUMACI Controparte_4 CP_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le declaratorie tutte del caso, accertata e comunque dichiarata che l'eventuale esposizione risarcitoria di In Parte_1 relazione all'evento de quo per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte per la rc auto è pari ad € 6.000.000,00=, importo indicato quale massimale unico nella polizza n. 241.013.0000174518 e nelle relative clausole contrattuali stipulate dal sig. per il veicolo tg. Dz90762 salvo CP_5 franchigie, limiti e scoperti tutti, in accoglimento dell'appello proposto: i. In riforma totale della sentenza di primo grado voglia l'ecc.ma corte dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2015 avvenuto alle ore 11.15 circa in Ventimiglia, strada statale 20, fra il ciclomotore modello piaggio liberty condotto dal sig. avente targa x5f8fv ed il motociclo modello ND avente CP_1 targa DZ96762 condotto dal sig. è avvenuto per colpa esclusiva del sig. il Controparte_4 CP_1 quale si spostava dalla corsia di sinistra alla corsia di destra della strada statale de quo senza presegnalare la manovra con l'indicatore di direzione del proprio ciclomotore e senza verificare l'assenza di mezzi sulla corsia di destra della strada statale 20, ove era posizionato il sig.
[...]
. Vinte integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio;
ii. In via subordinata voglia CP_4 ll'ecc.ma corte riformare la sentenza di primo grado dichiarando che il sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2015 avvenuto alle ore 11.15 circa in Ventimiglia, strada statale 20, fra il ciclomotore modello piaggio liberty condotto dal sig. avente targa x5f8fv ed il motociclo modello ND CP_1 avente targa DZ96762 condotto dal sig. è avvenuto per colpa concorrente del sig. Controparte_4 CP_1 ed sig. , anche in applicazione dell'art. 2054, ii comma, codice civile non essendo Controparte_4 possibile ricostruire la dinamica del sinistro e le precise responsabilità dei due conducenti coinvolti, dichiarando congrue e satisfattive di ogni pretesa avversaria le offerte già effettuate dalla vittoria assicurazioni in esecuzione parziale della sentenza di primo grado oggi impugnata. compensate Pt_1 integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
PER LE APPELLATE e CP_1 CP
““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigettare l'atto di appello proposto ai fini della riforma della sentenza n. 281 del 2021 pubblicata dal Tribunale di Imperia in data 26.04.2021, perchè infondato in fatto e diritto, con conferma integrale di questa ultima. Vinte le spese del secondo grado di giudizio.”.
PER L'APPELLATA Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis: 1) respingere in ogni caso ed integralmente l'appello avversario, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata e, più precisamente, la sentenza n. 281 emessa in data 26.04.2021 dal Tribunale di Imperia;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado.” Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10-12/01/2018 , e CP CP_1 [...]
, rispettivamente moglie e figlie del defunto citavano in giudizio CP_3 Persona_1 [...]
e e la rispettivamente conducente, proprietario e CP_4 CP_5 Controparte_6
assicuratrice per la RCA della moto ND NC700 tg. DZ96762, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte del loro congiunto Esponevano che il giorno 26/08/2015 alle ore 11,15 circa in Ventimiglia il SI. Persona_1 Per_1
stava percorrendo, alla guida del proprio ciclomotore PI ER 50 cc. tg. X5F8FV, la
[...]
strada statale 20 (strada extraurbana a due carreggiate per ogni senso di marcia), con direzione centro città e, quindi, con direzione monte/mare, occupando la corsia sinistra dell'indicata arteria viaria;
- giunto al Km 159+400 di detta statale, veniva violentemente urtato da tergo dal motoveicolo ND
NC700 tg. DZ96762, condotto dal SI. , il quale percorreva la citata strada, nel Controparte_4
medesimo senso di marcia;
- a seguito del violento urto, la ruota anteriore del motociclo condotto dal sig. si incuneava esattamente tra la marmitta e la ruota posteriore dello scooter del sig. CP_4 CP_1
- il motociclo PI ER subiva rilevanti danni alla parte posteriore ed alla parte destra, nonché al telaio ed al motore, quantificabili in € 2.219,33; - a seguito dell'urto il SI. cadeva Persona_1
rovinosamente al suolo e veniva, nell'immediatezza, trasportato dapprima al Pronto Soccorso dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera e quindi all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con diagnosi di politrauma, con fratture costali multiple, frattura biossea all'avambraccio sinistro, frattura alla scapola ed alla clavicola destra, emi peritoneo e fratture vertebrali amieliche D8 e D12; - il medesimo rimaneva degente in tale nosocomio per cinque giorni, dopodiché sopravveniva un repentino peggioramento del quadro polmonare che ne causava il decesso alle ore 23,25 del giorno
31/08/2015; - durante i cinque giorni di sopravvivenza, il sig. manteneva integro il suo Persona_1
stato di lucidità. Ciò premesso, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi, quantomeno in misura prevalente, al conducente della motocicletta, la moglie e la figlia agivano per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio ed iure hereditatis, subiti a seguito del decesso del congiunto.
Si costituiva in giudizio la sola convenuta , contestando la domanda Parte_1
delle attrici e precisando che il sinistro era occorso per colpa esclusiva del SI. il quale avrebbe CP_1
effettuato una manovra di repentino spostamento a destra, rendendo impossibile per il motociclo che seguiva evitare l'urto, nonostante questo ultimo tenesse una lenta andatura. Contestava quindi la controparte la sussistenza dei diritti risarcitori richiesti dalle attrici, sia sotto il profilo dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto, che di quelli subiti a titolo di danno catastrofale, ritenendo al più sussistere un danno a titolo di invalidità permanente totale per i pochi giorni in cui il de cuius era rimasto ricoverato. Eccepiva inoltre l'assenza di prove del danno patrimoniale patito.
Dichiarata la contumacia di e e depositate le memorie ex art. 183 VI CP_5 Controparte_4
comma c.p.c., con ordinanza motivata del 18.01.2019, ammetteva la prova per testi dedotta dalle parti e licenziava Ctu medico legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro ed il decesso. Escussi i testi ammessi ed all'esito della perizia medico legale redatta dal Dott. Per_2 , il giudice licenziava, in data 29.01.2020, consulenza tecnica cinematica volta alla
[...]
ricostruzione del sinistro, conferendo l'incarico all'Ing. Per_3
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni e concessi i termini per memorie e repliche, la causa veniva definita con la sentenza n. 281/2021 del 26/04/2021, con la quale il Tribunale di Imperia così decideva: “1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del SI.
nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
2) condanna il SI. Controparte_4 [...]
, in solido con la e con il SI. , proprietario del CP_4 Parte_1 CP_5
motoveicolo ND NC700 tg. DZ96762, condotto dal primo, al pagamento in favore dell'attrice
SI.ra della somma di € 168.250,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da CP perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
3) condanna il SI. , in solido con la e con il Controparte_4 Parte_1
SI. , proprietario del motoveicolo ND NC700 tg. DZ96762, condotto dal primo, al CP_5 pagamento in favore dell'attrice SI.ra della somma di € 168.250,00 a titolo di CP_1
risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
4) condanna il SI. in solido con la Controparte_4 [...]
e con il SI. , proprietario del motoveicolo ND NC700 tg. Parte_1 CP_5
DZ96762, condotto dal primo, al pagamento in favore dell'attrice SI.ra della Controparte_3 somma di € 168.250,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di e le spese CP CP_1 processuali, che determina in € 1.742,85 per esborsi (suddivisi in € 16,85 per costo notifica citazione,
€ 1.713,00 per c.u. e marca da bollo, € 13,00 per costo citazione testi) ed in complessivi € 15.000,00 per onorario, oltre spese generali 15%, IVA e CP come per legge;
6) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di le spese processuali che determina in € Controparte_3
7.500,00 per onorario, oltre spese generali 15%, IVA e CP come per legge;
7) pone le spese di C.T.U. dott. , già liquidate, definitivamente ed integralmente a carico delle parti convenute, Persona_2
in solido tra loro;
8) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di C.T.U. ing. Persona_4 già liquidate.” Il Tribunale, sulla dinamica, rilevava che “La consulenza tecnica cinematica espletata nel presente giudizio non ha consentito l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, in quanto i rilievi tecnici disponibili, oggetto dell'informativa di reato del 04.09.2015 ad opera del Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia, sono incompleti e non danno conto né del punto di impatto in cui è avvenuto l'urto tra il ciclomotore PI ER 50 e il motociclo ND, né della posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'urto, il che ha reso impossibile ricostruire la velocità con cui i veicoli sono arrivati all'urto.” (cfr sentenza). Tuttavia, dopo questa osservazione, il Giudice motivava che il CTU Ing. dall'esame dei dati Persona_4 oggettivi, quali le deformazioni prodotte e verificate sui mezzi coinvolti, “ha ricostruito la posizione relativa d'urto dei veicoli secondo un angolo di 30° rispetto all'asse longitudinale del veicolo marciante, parallelo all'asse del quadrante orario convenzionale 6→ 12 (cfr. la relazione datata
19.10.2020, pg. 22). Il CTU ha, quindi, accertato, nel rispetto del contraddittorio delle parti e sulla base dell'analisi delle deformazioni riportate dal veicolo e di quelle desumibili dalla Controparte_7
descrizione in atti come riportate dal Motociclo ND NC700, che al momento del loro primo contatto i veicoli si trovavano nella posizione raffigurata a pag. 31 della relazione, ossia con il conducente della ND, (convenuto contumace), che viaggiava su una traiettoria Controparte_4
longitudinale e quasi parallela a quella dello scooter, atteso che la ruota anteriore della moto si è inserita tra la marmitta e la ruota posteriore dello scooter.” (cfr sentenza). Sulla base di tali circostanze emerse dalla CTU, il Tribunale affermava che “deve concludersi che al momento della collisione il veicolo PI sia stato tamponato dalla moto ND che sopraggiungeva da tergo e che l'urto tra i due mezzi sia stato un urto posteriore.” (cfr sentenza). Così accertate le posizioni dei mezzi, richiamava la Giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6193 del
18/03/2014; nello stesso senso, si vedano Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12108 del 23/05/2006 e da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016, per cui “Per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
In osservanza di tale principio, il Tribunale evidenziava come, dalla mancanza di segni di frenata della moto, non rilevati nel rapporto delle FF.OO., potesse ritenersi che il conducente della moto ND, che proveniva da tergo, non fosse riuscito a garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo e tale presunzione di colpa non poteva ritenersi superata dalla semplice affermazione di che la ruota anteriore della moto ND non si era bloccata in frenata, affermazione Controparte_8 rimasta indimostrata perché non supportata da schede tecniche e dall'accertamento della velocità al momento del sinistro, né ottenuta mediante osservazioni alla CTU. Il Tribunale, poi, esaminava ed escludeva che fosse stata raggiunta la prova della circostanza che il conducente del ciclomotore
PI che precedeva la moto ND, potesse aver tagliato improvvisamente la strada alla moto
ND, “spostandosi repentinamente dalla corsia di sinistra della carreggiata con direzione mare, verso quella di destra.”, motivando: “Occorre, dunque, verificare il comportamento tenuto dall'altro conducente sig. Le emergenze processuali portano ad escludere il carattere repentino Persona_1
del cambio di corsia invocato dalla parte convenuta, in quanto dalla CTU risulta che lo scontro tra
i veicoli è avvenuto con una inclinazione di 30°, incompatibile con l'ipotizzato cambio improvviso di corsia, al quale sarebbe dovuto corrispondere, invece, un urto laterale. Sul punto, il C.T.U. Ing.
nella relazione tecnica del 19.10.2020, ha concluso nel senso che “in relazione all'assenza Per_3 di inclinazione all'urto, qualora il ciclomotore avesse effettuato una deviazione verso destra, questa manovra non sarebbe avvenuta in maniera repentina ma molto lentamente, con un lieve angolo di deviazione, altrimenti non si potrebbe spiegare la posizione all'urto dei due veicoli. Una manovra di deviazione repentina del ciclomotore avrebbe comportato un urto sulla parete laterale del ciclomotore”. Sulla base di tale motivazione, escludeva l'eventuale concorso causale del comportamento di guida del conducente dello scooter affermando: “Nella specie va escluso il carattere improvviso ed imprevedibile del cambio di corsia prospettato dalla difesa della Compagnia assicurativa convenuta, in quanto il mezzo aveva una andatura lenta, viaggiava lungo un rettilineo leggermente in salita ed in condizioni di piena visibilità e l'impatto tra i due veicoli è avvenuto con un angolo di deviazione lieve, compatibile soltanto con una manovra di cambio corsia che sarebbe avvenuta molto lentamente. Tali emergenze istruttorie portano a concludere nel senso che il cambio di corsia avrebbe potuto essere previsto, stante le buone condizioni di visibilità e la riconducibilità di esso ad un rischio tipico della circolazione, ed evitato, moderando la velocità.” Escludeva, infine, che potesse soccorrere a superare la presunzione dell'art. 149 cds, la testimonianza della teste ES
, presente ai fatti, la quale ha dichiarato che “la ND viaggiava vicino alla linea di mezzeria
[...]
nella corsia di destra mentre il veicolo percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea CP_7 di mezzeria”, e la circostanza per cui le tracce rilevate dalla Aliquota Radiomobile hanno inizio all'interno della corsia di destra (c.f.r. allegato 5 alla informativa di reato, prodotta dall'attrice, ed in particolare i fotogrammi digitali numeri 1 e 2 che ritraggono il punto da cui si diparte la traiettoria dello scarrocciamento attribuito al veicolo , verosimilmente una volta disincastrato dalla CP_7 ND), come affermato anche dal C.T.U. (a pg. 32 della relazione), dimostrano soltanto che lo scontro tra i due veicoli è, più probabilmente che non, avvenuto nella corsia di destra con direzione sud. Tuttavia non è stata raggiunta la prova ad onere di parte convenuta che il cambio di corsia attribuito al sia avvenuto immediatamente prima dello scontro e con una rapidità tale da CP_1
impedire al di fruire dello spazio di frenata occorrente ad arrestare il proprio mezzo, pur alla CP_4
velocità ipotizzata di 50 Km/h. Ed invero, l'unico dato certo, oggettivo, desumibile dalla audizione della teste è che la distanza tra i due veicoli coinvolti nel sinistro, prima dell'urto, non ES
era maggiore di 100 m., atteso che 100 m. è la distanza indicata dalla teste tra la propria autovettura ed il luogo del sinistro. Si ritiene pertanto che la presunzione invocata da parte convenuta non sia giuridicamente valida. Sussiste in definitiva la responsabilità esclusiva del convenuto (contumace)
SI. nella causazione del sinistro, in solido con il proprietario del veicolo ND, Controparte_4
SI. , e con la , con la quale il veicolo risulta assicurato.” CP_5 Parte_1
(cfr sentenza).
Ritenuta la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del conducente della moto ND, assicurata
, verificato, tramite CTU medico legale, il nesso causale fra le lesioni subite nell'incidente e Pt_1
la morte avvenuta cinque giorni dopo, quantificava i danni subiti dalle eredi sulla base delle tabelle di Milano e, oltre a quelli strettamente patrimoniali, ciclomotore e funerarie, liquidava sia quelli iure proprio per la perdita del parente, sia quelli iure haereditatis per i cinque giorni in cui il de cuius era rimasto in vita ed anche “vigile sino alla data del decesso come emerge dal diario clinico prodotto agli atti (c.f.r., ad esempio, l'annotazione del 27.08.15, h. 09.47, “paziente orientato, lucido, collaborante”) e dalla CTU del dott. .” (cfr sentenza) I danni agli eredi venivano quantificati Per_2
e liquidati come nel dispositivo della sentenza per ciascuna delle eredi.
Con atto di citazione 12.07.2021, proponeva appello per i seguenti motivi: Controparte_9
- errata valutazione dell'istruttoria orale espletata e degli esiti della C.T.U. per non aver ritenuto sussistere il cambio di corsia da parte del conducente del ciclomotore PI con esclusione di colpa in capo al conducente del motociclo ND GU , violando gli artt. 2697 e 2054 c.c. CP_4 nell'applicazione del criterio di causalità; - errore in fatto ed in diritto per aver omesso l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 II comma cc, nonostante il CTU non avesse potuto accertare con esattezza la dinamica del sinistro;
- errore in fatto ed in diritto per non aver compensato le spese di lite per la complessità della vicenda. Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori e la riforma della sentenza con accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dello scooter
PI e rigetto della domanda o, in subordine, una responsabilità concorsuale ex art. 2054 II comma c.c., con conseguente riduzione del risarcimento disposto in primo grado, oltre alla compensazione integrale delle spese del giudizio del primo e secondo grado. Si costituivano in appello con comparsa 20.10.2021 e e Controparte_3 CP_1 CP
, con comparsa 27.10.2021, con la quali sostenevano l'infondatezza dell'appello e chiedevano la
[...]
conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 20.02.2024, tenta in forma cartolare, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle memorie.
L'appello è parzialmente fondato.
La Corte ritiene che, ai fini della determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro dei due conducenti, dello scooter e della moto, sia necessario un attento esame dell'istruttoria, al fine anche di poter superare la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c.
In particolare, devono essere esaminate, da una parte, le conclusioni del CTU Ing. le Persona_4 quali non sono state contestate dai CT delle parti (v. pag. 30 CTU “Il dott. ing. , Persona_5
C.T. di parte attrice, faceva pervenire allo scrivente una lettera di osservazioni nella quale precisava di “non aver nulla da aggiungere”. – omissis - Il C.T. di parte convenuta non faceva pervenire alcuna osservazione”), dall'altra la dichiarazione dell'unico testimone presente ai fatti, SI.ra , ES resa all'udienza del 29.1.2020.
Le conclusioni della Ctu forniscono le seguenti circostanze da ritenersi provate e non contestate dai
CT di parte:
1) in relazione alla velocità dei due veicoli, pur non potute determinare singolarmente, è certo che quella della moto era superiore a quella dello scooter: “Pertanto risulta impossibile poter effettuare un calcolo della velocità. Certamente, trattandosi di un tamponamento, il motociclo ND, al momento del fatto, doveva avere una velocità superiore a quella del ciclomotore PI.” (pag. 33);
2) in relazione alla visibilità: “In considerazione della conformazione della strada che prevede una discesa seguita da una successiva salita, su un tratto di strada perfettamente rettilineo, la visibilità frontale che aveva il conducente del motociclo ND, che si trovava dietro al ciclomotore PI, era totale”;
3) in relazione all'indicatore di direzione dello scooter PI: “L'analisi del suddetto filamento ha permesso di accertare che la lampadina, al momento dell'urto era spenta”;
4) in relazione al punto d'urto, è stabilito, senza contrasto dei CTP, che “L'urto si è concretizzato nella corsia di destra della semicarreggiata avente direzione di marcia da nord verso sud”, percorsa dalla moto e con i due mezzi in posizione uno davanti all'altro: “si tratta di un urto tra due motocicli aventi pressoché gli assi longitudinali paralleli”, allegando la seguente immagine esplicativa 5) il CTU esclude, su base oggettiva (applicazione del punto d'urto), una manovra repentina di deviazione del ciclomotore che precedeva la moto: “Una manovra di deviazione repentina del ciclomotore avrebbe comportato un urto sulla parte laterale del ciclomotore” allegando la seguente immagine esplicativa, idonea a stabilire la differenza dei punti di contatto fra quelli che avrebbero dovuto risultare sui due mezzi e quelli riscontrati. Tuttavia, non esclude una manovra di spostamento dello scooter anche se “in relazione all'assenza di inclinazione all'urto, qualora il ciclomotore avesse effettuato una deviazione verso destra, questa manovra non sarebbe avvenuta in maniera repentina ma molto lentamente, con un lieve angolo di deviazione, altrimenti non si potrebbe spiegare la posizione all'urto dei due veicoli.”
Alla luce di queste conclusioni tecniche, dalle quali la Corte non ha motivo di discostarsi anche in considerazione dell'assenza di contestazioni dei CTP, deve ora essere esaminata attentamente la dichiarazione dell'unica teste oculare, che, all'udienza del 29.1.2020, dichiarava: ES
“a.d.r.: quel giorno stavo anche io percorrendo la SS20 nello stesso senso dì marcia dei due motocicli. Viaggiavo nella corsia di destra e seguivo i predetti motocicli a distanza di almeno 100 metri ed avevo la visuale sgombra. Confermo che la ND viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra mentre il veicolo PI percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea di mezzeria. Non ho visto quale sia stato il punto d'urto ma desumo che sia avvenuto in prossimità della linea di mezzeria. I veicoli dopo l'urto si sono subito inclinati su un fianco e sono scivolati secondo una traiettoria opposta e a v. Non sono in grado di dire quale dei due mezzi fosse avanti e quale indietro prima dell'urto. entrambi viaggiavano ad una velocità non eccessiva”. La teste, della cui attendibilità non è da dubitare, riferisce che la “visuale era sgombra” e, quindi, totale per tutti i mezzi, come determinato anche dal CTU. Riferisce, poi, che “la ND viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra mentre il veicolo PI percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea di mezzeria”, ma non ha visto il punto d'urto.
Alla luce delle risultanze probatorie di cui sopra, devono essere esaminate le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti.
In relazione al comportamento di guida del conducente dello scooter PI, il fatto certo riferito dalla teste è che, prima dell'urto, lo scooter procedeva sulla parte destra della corsia di sinistra, mentre la moto ND procedeva sulla parte sinistra della corsia di destra.
Altrettanto certo, dalla conclusione della CTU, non contrastata dai CTP, è che l'urto si è concretizzato sulla corsia di destra dove procedeva la moto ND, per cui è più probabile che non che lo scooter, prima dell'urto, stesse effettuando uno spostamento, sia pure graduale e non repentino, verso la corsia di destra, ma tale spostamento avveniva senza azionare l'indicatore di direzione, così come accertato dal CTU. Tale comportamento di guida si pone in violazione dell'art. 154 c.d.s. commi 1 b) e 2 che prescrive che, anche in caso di semplice intenzione di cambiare direzione o corsia, i conducenti devono: “b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.”
In relazione al comportamento di guida del conducente della moto ND, la Corte rileva che questi, in condizioni di ampia e totale visibilità, sia per le buone condizioni metereologiche, sia per la strada rettilinea e senza alcun ingombro, procedeva a velocità superiore a quella dello scooter (come accertato dalla CTU). In tali condizioni lo stesso non ha prestato una esigibile attenzione alla guida, moderando adeguatamente la velocità in presenza di un ostacolo prevedibile, non ha mantenuto una distanza di sicurezza rispetto ad un veicolo che lo precedeva e di cui aveva piena visibilità, urtando da tergo lo scooter, che lentamente si spostava da sinistra a destra e, come accertato dalla dichiarazione della teste, “viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra”, quindi mantenendosi in prossimità del margine sinistro della propria corsia di destra, piuttosto che sul margine destro della propria corsia.
Il conducente della moto ND, pertanto, ha tenuto un comportamento di guida in violazione dell'art. 141 commi 1 e 2 cds “1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”; dell'art. 149 c. 1 cds “
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”; dell'art. 143 comma 1 cds “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità' del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Dall'esame dei suddetti comportamenti di guida la Corte ritiene superata la presunzione di colpa ex art. 2054 II comma cc e sussistere un concorso di colpa, nella causazione del sinistro di cui è causa, del 30% di responsabilità a carico del conducente dello scooter PI, SI. mentre del Persona_1
70% a carico del conducente della moto ND, SI. . Controparte_4
Il motivo di appello deve, dunque, essere accolto con riconoscimento di una riduzione del 30% delle somme già determinate nella sentenza gravata e non oggetto di contestazione.
La Corte, in parziale riforma della sentenza gravata, accerta un concorso di colpa del 70% nella causazione del sinistro a carico di , con riduzione, nel dispositivo, del 30% delle Controparte_4
somme già determinate nella sentenza gravata e non oggetto di contestazione.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello, le spese del primo grado e dell'appello vengono compensate per un terzo, con condanna di in solido con Parte_1 Controparte_4
e , alla rifusione dei due terzi a favore di e da una parte e CP_5 CP_1 CP
, dall'altra, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. Controparte_3
55/2014 e dello scaglione del decisum (52.001/260.000), ritenuto di complessità media, esclusa la fase di trattazione/istruzione in appello e già ridotte di un terzo: - Per il Primo Grado: per CP
e : € 1.219,99 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi;
per €
[...] CP_1 Controparte_3
5.250,00 per compensi;
- Per il secondo grado: Fase di studio: € 2.030,00; Fase introduttiva: €
1.330,00; Fase decisionale: € 3.570,00 = Compenso € 6.930,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello iscritto al n. R.G 624/2021 avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in data 26/04/2021 così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% di condanna in solido Controparte_4 [...]
, e al pagamento, già ridotto del 30%, delle seguenti somme: CP_4 CP_5 Controparte_8
- in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure CP proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
- in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio CP_1 da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
- in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure Controparte_3 proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
2. Condanna in solido , e al rimborso del 70% Controparte_4 CP_5 Controparte_8
delle spese legali delle parti appellate, che liquida, già ridotte: - per e per CP CP_1 il primo grado, in € 1.219,99 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado in complessivi € 6.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
- per per il primo grado in € 5.250,00 per compensi Controparte_3 oltre a spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado in € 6.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge.
3. Compensa parzialmente le spese della C.T.U. dott. , per il 30% a carico Persona_2
solidale delle appellate e per il 70% a carico solidale di , e Controparte_4 CP_5 CP_10
[...]
4. Conferma nel resto la sentenza gravata.
Genova, 15 novembre 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al R.G n. 624/2021 avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dal
Tribunale di Imperia in data 26/04/2021
Tra
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova Via Palestro 2/7 -APPELLANTE
Contro
e , rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo Verrando ed CP_1 CP elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Muscolo, in Genova, Via Roma n. 10/8
-APPELLATE
E contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maria Bocchiardo ed elettivamente Controparte_3 domiciliata in Genova, Piazza Verdi 6/9 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Dufour -
APPELLATA
E contro e - APPELLATI CONTUMACI Controparte_4 CP_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, previe le declaratorie tutte del caso, accertata e comunque dichiarata che l'eventuale esposizione risarcitoria di In Parte_1 relazione all'evento de quo per capitale, interessi, rivalutazione e spese tutte per la rc auto è pari ad € 6.000.000,00=, importo indicato quale massimale unico nella polizza n. 241.013.0000174518 e nelle relative clausole contrattuali stipulate dal sig. per il veicolo tg. Dz90762 salvo CP_5 franchigie, limiti e scoperti tutti, in accoglimento dell'appello proposto: i. In riforma totale della sentenza di primo grado voglia l'ecc.ma corte dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2015 avvenuto alle ore 11.15 circa in Ventimiglia, strada statale 20, fra il ciclomotore modello piaggio liberty condotto dal sig. avente targa x5f8fv ed il motociclo modello ND avente CP_1 targa DZ96762 condotto dal sig. è avvenuto per colpa esclusiva del sig. il Controparte_4 CP_1 quale si spostava dalla corsia di sinistra alla corsia di destra della strada statale de quo senza presegnalare la manovra con l'indicatore di direzione del proprio ciclomotore e senza verificare l'assenza di mezzi sulla corsia di destra della strada statale 20, ove era posizionato il sig.
[...]
. Vinte integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio;
ii. In via subordinata voglia CP_4 ll'ecc.ma corte riformare la sentenza di primo grado dichiarando che il sinistro stradale occorso in data 26 agosto 2015 avvenuto alle ore 11.15 circa in Ventimiglia, strada statale 20, fra il ciclomotore modello piaggio liberty condotto dal sig. avente targa x5f8fv ed il motociclo modello ND CP_1 avente targa DZ96762 condotto dal sig. è avvenuto per colpa concorrente del sig. Controparte_4 CP_1 ed sig. , anche in applicazione dell'art. 2054, ii comma, codice civile non essendo Controparte_4 possibile ricostruire la dinamica del sinistro e le precise responsabilità dei due conducenti coinvolti, dichiarando congrue e satisfattive di ogni pretesa avversaria le offerte già effettuate dalla vittoria assicurazioni in esecuzione parziale della sentenza di primo grado oggi impugnata. compensate Pt_1 integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
PER LE APPELLATE e CP_1 CP
““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigettare l'atto di appello proposto ai fini della riforma della sentenza n. 281 del 2021 pubblicata dal Tribunale di Imperia in data 26.04.2021, perchè infondato in fatto e diritto, con conferma integrale di questa ultima. Vinte le spese del secondo grado di giudizio.”.
PER L'APPELLATA Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis: 1) respingere in ogni caso ed integralmente l'appello avversario, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata e, più precisamente, la sentenza n. 281 emessa in data 26.04.2021 dal Tribunale di Imperia;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado.” Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10-12/01/2018 , e CP CP_1 [...]
, rispettivamente moglie e figlie del defunto citavano in giudizio CP_3 Persona_1 [...]
e e la rispettivamente conducente, proprietario e CP_4 CP_5 Controparte_6
assicuratrice per la RCA della moto ND NC700 tg. DZ96762, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti alla morte del loro congiunto Esponevano che il giorno 26/08/2015 alle ore 11,15 circa in Ventimiglia il SI. Persona_1 Per_1
stava percorrendo, alla guida del proprio ciclomotore PI ER 50 cc. tg. X5F8FV, la
[...]
strada statale 20 (strada extraurbana a due carreggiate per ogni senso di marcia), con direzione centro città e, quindi, con direzione monte/mare, occupando la corsia sinistra dell'indicata arteria viaria;
- giunto al Km 159+400 di detta statale, veniva violentemente urtato da tergo dal motoveicolo ND
NC700 tg. DZ96762, condotto dal SI. , il quale percorreva la citata strada, nel Controparte_4
medesimo senso di marcia;
- a seguito del violento urto, la ruota anteriore del motociclo condotto dal sig. si incuneava esattamente tra la marmitta e la ruota posteriore dello scooter del sig. CP_4 CP_1
- il motociclo PI ER subiva rilevanti danni alla parte posteriore ed alla parte destra, nonché al telaio ed al motore, quantificabili in € 2.219,33; - a seguito dell'urto il SI. cadeva Persona_1
rovinosamente al suolo e veniva, nell'immediatezza, trasportato dapprima al Pronto Soccorso dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera e quindi all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con diagnosi di politrauma, con fratture costali multiple, frattura biossea all'avambraccio sinistro, frattura alla scapola ed alla clavicola destra, emi peritoneo e fratture vertebrali amieliche D8 e D12; - il medesimo rimaneva degente in tale nosocomio per cinque giorni, dopodiché sopravveniva un repentino peggioramento del quadro polmonare che ne causava il decesso alle ore 23,25 del giorno
31/08/2015; - durante i cinque giorni di sopravvivenza, il sig. manteneva integro il suo Persona_1
stato di lucidità. Ciò premesso, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da addebitarsi, quantomeno in misura prevalente, al conducente della motocicletta, la moglie e la figlia agivano per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio ed iure hereditatis, subiti a seguito del decesso del congiunto.
Si costituiva in giudizio la sola convenuta , contestando la domanda Parte_1
delle attrici e precisando che il sinistro era occorso per colpa esclusiva del SI. il quale avrebbe CP_1
effettuato una manovra di repentino spostamento a destra, rendendo impossibile per il motociclo che seguiva evitare l'urto, nonostante questo ultimo tenesse una lenta andatura. Contestava quindi la controparte la sussistenza dei diritti risarcitori richiesti dalle attrici, sia sotto il profilo dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto, che di quelli subiti a titolo di danno catastrofale, ritenendo al più sussistere un danno a titolo di invalidità permanente totale per i pochi giorni in cui il de cuius era rimasto ricoverato. Eccepiva inoltre l'assenza di prove del danno patrimoniale patito.
Dichiarata la contumacia di e e depositate le memorie ex art. 183 VI CP_5 Controparte_4
comma c.p.c., con ordinanza motivata del 18.01.2019, ammetteva la prova per testi dedotta dalle parti e licenziava Ctu medico legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro ed il decesso. Escussi i testi ammessi ed all'esito della perizia medico legale redatta dal Dott. Per_2 , il giudice licenziava, in data 29.01.2020, consulenza tecnica cinematica volta alla
[...]
ricostruzione del sinistro, conferendo l'incarico all'Ing. Per_3
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni e concessi i termini per memorie e repliche, la causa veniva definita con la sentenza n. 281/2021 del 26/04/2021, con la quale il Tribunale di Imperia così decideva: “1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del SI.
nella causazione del sinistro stradale per cui è causa;
2) condanna il SI. Controparte_4 [...]
, in solido con la e con il SI. , proprietario del CP_4 Parte_1 CP_5
motoveicolo ND NC700 tg. DZ96762, condotto dal primo, al pagamento in favore dell'attrice
SI.ra della somma di € 168.250,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da CP perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
3) condanna il SI. , in solido con la e con il Controparte_4 Parte_1
SI. , proprietario del motoveicolo ND NC700 tg. DZ96762, condotto dal primo, al CP_5 pagamento in favore dell'attrice SI.ra della somma di € 168.250,00 a titolo di CP_1
risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
4) condanna il SI. in solido con la Controparte_4 [...]
e con il SI. , proprietario del motoveicolo ND NC700 tg. Parte_1 CP_5
DZ96762, condotto dal primo, al pagamento in favore dell'attrice SI.ra della Controparte_3 somma di € 168.250,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 5.754,56 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 2.038,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
5) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di e le spese CP CP_1 processuali, che determina in € 1.742,85 per esborsi (suddivisi in € 16,85 per costo notifica citazione,
€ 1.713,00 per c.u. e marca da bollo, € 13,00 per costo citazione testi) ed in complessivi € 15.000,00 per onorario, oltre spese generali 15%, IVA e CP come per legge;
6) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere in favore di le spese processuali che determina in € Controparte_3
7.500,00 per onorario, oltre spese generali 15%, IVA e CP come per legge;
7) pone le spese di C.T.U. dott. , già liquidate, definitivamente ed integralmente a carico delle parti convenute, Persona_2
in solido tra loro;
8) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di C.T.U. ing. Persona_4 già liquidate.” Il Tribunale, sulla dinamica, rilevava che “La consulenza tecnica cinematica espletata nel presente giudizio non ha consentito l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, in quanto i rilievi tecnici disponibili, oggetto dell'informativa di reato del 04.09.2015 ad opera del Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ventimiglia, sono incompleti e non danno conto né del punto di impatto in cui è avvenuto l'urto tra il ciclomotore PI ER 50 e il motociclo ND, né della posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'urto, il che ha reso impossibile ricostruire la velocità con cui i veicoli sono arrivati all'urto.” (cfr sentenza). Tuttavia, dopo questa osservazione, il Giudice motivava che il CTU Ing. dall'esame dei dati Persona_4 oggettivi, quali le deformazioni prodotte e verificate sui mezzi coinvolti, “ha ricostruito la posizione relativa d'urto dei veicoli secondo un angolo di 30° rispetto all'asse longitudinale del veicolo marciante, parallelo all'asse del quadrante orario convenzionale 6→ 12 (cfr. la relazione datata
19.10.2020, pg. 22). Il CTU ha, quindi, accertato, nel rispetto del contraddittorio delle parti e sulla base dell'analisi delle deformazioni riportate dal veicolo e di quelle desumibili dalla Controparte_7
descrizione in atti come riportate dal Motociclo ND NC700, che al momento del loro primo contatto i veicoli si trovavano nella posizione raffigurata a pag. 31 della relazione, ossia con il conducente della ND, (convenuto contumace), che viaggiava su una traiettoria Controparte_4
longitudinale e quasi parallela a quella dello scooter, atteso che la ruota anteriore della moto si è inserita tra la marmitta e la ruota posteriore dello scooter.” (cfr sentenza). Sulla base di tali circostanze emerse dalla CTU, il Tribunale affermava che “deve concludersi che al momento della collisione il veicolo PI sia stato tamponato dalla moto ND che sopraggiungeva da tergo e che l'urto tra i due mezzi sia stato un urto posteriore.” (cfr sentenza). Così accertate le posizioni dei mezzi, richiamava la Giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6193 del
18/03/2014; nello stesso senso, si vedano Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12108 del 23/05/2006 e da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 8051 del 21/04/2016, per cui “Per il disposto dell'art. 149, primo comma, del vigente codice della strada (d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
In osservanza di tale principio, il Tribunale evidenziava come, dalla mancanza di segni di frenata della moto, non rilevati nel rapporto delle FF.OO., potesse ritenersi che il conducente della moto ND, che proveniva da tergo, non fosse riuscito a garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo e tale presunzione di colpa non poteva ritenersi superata dalla semplice affermazione di che la ruota anteriore della moto ND non si era bloccata in frenata, affermazione Controparte_8 rimasta indimostrata perché non supportata da schede tecniche e dall'accertamento della velocità al momento del sinistro, né ottenuta mediante osservazioni alla CTU. Il Tribunale, poi, esaminava ed escludeva che fosse stata raggiunta la prova della circostanza che il conducente del ciclomotore
PI che precedeva la moto ND, potesse aver tagliato improvvisamente la strada alla moto
ND, “spostandosi repentinamente dalla corsia di sinistra della carreggiata con direzione mare, verso quella di destra.”, motivando: “Occorre, dunque, verificare il comportamento tenuto dall'altro conducente sig. Le emergenze processuali portano ad escludere il carattere repentino Persona_1
del cambio di corsia invocato dalla parte convenuta, in quanto dalla CTU risulta che lo scontro tra
i veicoli è avvenuto con una inclinazione di 30°, incompatibile con l'ipotizzato cambio improvviso di corsia, al quale sarebbe dovuto corrispondere, invece, un urto laterale. Sul punto, il C.T.U. Ing.
nella relazione tecnica del 19.10.2020, ha concluso nel senso che “in relazione all'assenza Per_3 di inclinazione all'urto, qualora il ciclomotore avesse effettuato una deviazione verso destra, questa manovra non sarebbe avvenuta in maniera repentina ma molto lentamente, con un lieve angolo di deviazione, altrimenti non si potrebbe spiegare la posizione all'urto dei due veicoli. Una manovra di deviazione repentina del ciclomotore avrebbe comportato un urto sulla parete laterale del ciclomotore”. Sulla base di tale motivazione, escludeva l'eventuale concorso causale del comportamento di guida del conducente dello scooter affermando: “Nella specie va escluso il carattere improvviso ed imprevedibile del cambio di corsia prospettato dalla difesa della Compagnia assicurativa convenuta, in quanto il mezzo aveva una andatura lenta, viaggiava lungo un rettilineo leggermente in salita ed in condizioni di piena visibilità e l'impatto tra i due veicoli è avvenuto con un angolo di deviazione lieve, compatibile soltanto con una manovra di cambio corsia che sarebbe avvenuta molto lentamente. Tali emergenze istruttorie portano a concludere nel senso che il cambio di corsia avrebbe potuto essere previsto, stante le buone condizioni di visibilità e la riconducibilità di esso ad un rischio tipico della circolazione, ed evitato, moderando la velocità.” Escludeva, infine, che potesse soccorrere a superare la presunzione dell'art. 149 cds, la testimonianza della teste ES
, presente ai fatti, la quale ha dichiarato che “la ND viaggiava vicino alla linea di mezzeria
[...]
nella corsia di destra mentre il veicolo percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea CP_7 di mezzeria”, e la circostanza per cui le tracce rilevate dalla Aliquota Radiomobile hanno inizio all'interno della corsia di destra (c.f.r. allegato 5 alla informativa di reato, prodotta dall'attrice, ed in particolare i fotogrammi digitali numeri 1 e 2 che ritraggono il punto da cui si diparte la traiettoria dello scarrocciamento attribuito al veicolo , verosimilmente una volta disincastrato dalla CP_7 ND), come affermato anche dal C.T.U. (a pg. 32 della relazione), dimostrano soltanto che lo scontro tra i due veicoli è, più probabilmente che non, avvenuto nella corsia di destra con direzione sud. Tuttavia non è stata raggiunta la prova ad onere di parte convenuta che il cambio di corsia attribuito al sia avvenuto immediatamente prima dello scontro e con una rapidità tale da CP_1
impedire al di fruire dello spazio di frenata occorrente ad arrestare il proprio mezzo, pur alla CP_4
velocità ipotizzata di 50 Km/h. Ed invero, l'unico dato certo, oggettivo, desumibile dalla audizione della teste è che la distanza tra i due veicoli coinvolti nel sinistro, prima dell'urto, non ES
era maggiore di 100 m., atteso che 100 m. è la distanza indicata dalla teste tra la propria autovettura ed il luogo del sinistro. Si ritiene pertanto che la presunzione invocata da parte convenuta non sia giuridicamente valida. Sussiste in definitiva la responsabilità esclusiva del convenuto (contumace)
SI. nella causazione del sinistro, in solido con il proprietario del veicolo ND, Controparte_4
SI. , e con la , con la quale il veicolo risulta assicurato.” CP_5 Parte_1
(cfr sentenza).
Ritenuta la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del conducente della moto ND, assicurata
, verificato, tramite CTU medico legale, il nesso causale fra le lesioni subite nell'incidente e Pt_1
la morte avvenuta cinque giorni dopo, quantificava i danni subiti dalle eredi sulla base delle tabelle di Milano e, oltre a quelli strettamente patrimoniali, ciclomotore e funerarie, liquidava sia quelli iure proprio per la perdita del parente, sia quelli iure haereditatis per i cinque giorni in cui il de cuius era rimasto in vita ed anche “vigile sino alla data del decesso come emerge dal diario clinico prodotto agli atti (c.f.r., ad esempio, l'annotazione del 27.08.15, h. 09.47, “paziente orientato, lucido, collaborante”) e dalla CTU del dott. .” (cfr sentenza) I danni agli eredi venivano quantificati Per_2
e liquidati come nel dispositivo della sentenza per ciascuna delle eredi.
Con atto di citazione 12.07.2021, proponeva appello per i seguenti motivi: Controparte_9
- errata valutazione dell'istruttoria orale espletata e degli esiti della C.T.U. per non aver ritenuto sussistere il cambio di corsia da parte del conducente del ciclomotore PI con esclusione di colpa in capo al conducente del motociclo ND GU , violando gli artt. 2697 e 2054 c.c. CP_4 nell'applicazione del criterio di causalità; - errore in fatto ed in diritto per aver omesso l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 II comma cc, nonostante il CTU non avesse potuto accertare con esattezza la dinamica del sinistro;
- errore in fatto ed in diritto per non aver compensato le spese di lite per la complessità della vicenda. Chiedeva una diversa valutazione degli elementi istruttori e la riforma della sentenza con accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dello scooter
PI e rigetto della domanda o, in subordine, una responsabilità concorsuale ex art. 2054 II comma c.c., con conseguente riduzione del risarcimento disposto in primo grado, oltre alla compensazione integrale delle spese del giudizio del primo e secondo grado. Si costituivano in appello con comparsa 20.10.2021 e e Controparte_3 CP_1 CP
, con comparsa 27.10.2021, con la quali sostenevano l'infondatezza dell'appello e chiedevano la
[...]
conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 20.02.2024, tenta in forma cartolare, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle memorie.
L'appello è parzialmente fondato.
La Corte ritiene che, ai fini della determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro dei due conducenti, dello scooter e della moto, sia necessario un attento esame dell'istruttoria, al fine anche di poter superare la presunzione di cui all'art. 2054 II comma c.c.
In particolare, devono essere esaminate, da una parte, le conclusioni del CTU Ing. le Persona_4 quali non sono state contestate dai CT delle parti (v. pag. 30 CTU “Il dott. ing. , Persona_5
C.T. di parte attrice, faceva pervenire allo scrivente una lettera di osservazioni nella quale precisava di “non aver nulla da aggiungere”. – omissis - Il C.T. di parte convenuta non faceva pervenire alcuna osservazione”), dall'altra la dichiarazione dell'unico testimone presente ai fatti, SI.ra , ES resa all'udienza del 29.1.2020.
Le conclusioni della Ctu forniscono le seguenti circostanze da ritenersi provate e non contestate dai
CT di parte:
1) in relazione alla velocità dei due veicoli, pur non potute determinare singolarmente, è certo che quella della moto era superiore a quella dello scooter: “Pertanto risulta impossibile poter effettuare un calcolo della velocità. Certamente, trattandosi di un tamponamento, il motociclo ND, al momento del fatto, doveva avere una velocità superiore a quella del ciclomotore PI.” (pag. 33);
2) in relazione alla visibilità: “In considerazione della conformazione della strada che prevede una discesa seguita da una successiva salita, su un tratto di strada perfettamente rettilineo, la visibilità frontale che aveva il conducente del motociclo ND, che si trovava dietro al ciclomotore PI, era totale”;
3) in relazione all'indicatore di direzione dello scooter PI: “L'analisi del suddetto filamento ha permesso di accertare che la lampadina, al momento dell'urto era spenta”;
4) in relazione al punto d'urto, è stabilito, senza contrasto dei CTP, che “L'urto si è concretizzato nella corsia di destra della semicarreggiata avente direzione di marcia da nord verso sud”, percorsa dalla moto e con i due mezzi in posizione uno davanti all'altro: “si tratta di un urto tra due motocicli aventi pressoché gli assi longitudinali paralleli”, allegando la seguente immagine esplicativa 5) il CTU esclude, su base oggettiva (applicazione del punto d'urto), una manovra repentina di deviazione del ciclomotore che precedeva la moto: “Una manovra di deviazione repentina del ciclomotore avrebbe comportato un urto sulla parte laterale del ciclomotore” allegando la seguente immagine esplicativa, idonea a stabilire la differenza dei punti di contatto fra quelli che avrebbero dovuto risultare sui due mezzi e quelli riscontrati. Tuttavia, non esclude una manovra di spostamento dello scooter anche se “in relazione all'assenza di inclinazione all'urto, qualora il ciclomotore avesse effettuato una deviazione verso destra, questa manovra non sarebbe avvenuta in maniera repentina ma molto lentamente, con un lieve angolo di deviazione, altrimenti non si potrebbe spiegare la posizione all'urto dei due veicoli.”
Alla luce di queste conclusioni tecniche, dalle quali la Corte non ha motivo di discostarsi anche in considerazione dell'assenza di contestazioni dei CTP, deve ora essere esaminata attentamente la dichiarazione dell'unica teste oculare, che, all'udienza del 29.1.2020, dichiarava: ES
“a.d.r.: quel giorno stavo anche io percorrendo la SS20 nello stesso senso dì marcia dei due motocicli. Viaggiavo nella corsia di destra e seguivo i predetti motocicli a distanza di almeno 100 metri ed avevo la visuale sgombra. Confermo che la ND viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra mentre il veicolo PI percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea di mezzeria. Non ho visto quale sia stato il punto d'urto ma desumo che sia avvenuto in prossimità della linea di mezzeria. I veicoli dopo l'urto si sono subito inclinati su un fianco e sono scivolati secondo una traiettoria opposta e a v. Non sono in grado di dire quale dei due mezzi fosse avanti e quale indietro prima dell'urto. entrambi viaggiavano ad una velocità non eccessiva”. La teste, della cui attendibilità non è da dubitare, riferisce che la “visuale era sgombra” e, quindi, totale per tutti i mezzi, come determinato anche dal CTU. Riferisce, poi, che “la ND viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra mentre il veicolo PI percorreva la corsia di sinistra sempre verso la linea di mezzeria”, ma non ha visto il punto d'urto.
Alla luce delle risultanze probatorie di cui sopra, devono essere esaminate le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti.
In relazione al comportamento di guida del conducente dello scooter PI, il fatto certo riferito dalla teste è che, prima dell'urto, lo scooter procedeva sulla parte destra della corsia di sinistra, mentre la moto ND procedeva sulla parte sinistra della corsia di destra.
Altrettanto certo, dalla conclusione della CTU, non contrastata dai CTP, è che l'urto si è concretizzato sulla corsia di destra dove procedeva la moto ND, per cui è più probabile che non che lo scooter, prima dell'urto, stesse effettuando uno spostamento, sia pure graduale e non repentino, verso la corsia di destra, ma tale spostamento avveniva senza azionare l'indicatore di direzione, così come accertato dal CTU. Tale comportamento di guida si pone in violazione dell'art. 154 c.d.s. commi 1 b) e 2 che prescrive che, anche in caso di semplice intenzione di cambiare direzione o corsia, i conducenti devono: “b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.”
In relazione al comportamento di guida del conducente della moto ND, la Corte rileva che questi, in condizioni di ampia e totale visibilità, sia per le buone condizioni metereologiche, sia per la strada rettilinea e senza alcun ingombro, procedeva a velocità superiore a quella dello scooter (come accertato dalla CTU). In tali condizioni lo stesso non ha prestato una esigibile attenzione alla guida, moderando adeguatamente la velocità in presenza di un ostacolo prevedibile, non ha mantenuto una distanza di sicurezza rispetto ad un veicolo che lo precedeva e di cui aveva piena visibilità, urtando da tergo lo scooter, che lentamente si spostava da sinistra a destra e, come accertato dalla dichiarazione della teste, “viaggiava vicino alla linea di mezzeria nella corsia di destra”, quindi mantenendosi in prossimità del margine sinistro della propria corsia di destra, piuttosto che sul margine destro della propria corsia.
Il conducente della moto ND, pertanto, ha tenuto un comportamento di guida in violazione dell'art. 141 commi 1 e 2 cds “1. É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”; dell'art. 149 c. 1 cds “
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”; dell'art. 143 comma 1 cds “
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità' del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Dall'esame dei suddetti comportamenti di guida la Corte ritiene superata la presunzione di colpa ex art. 2054 II comma cc e sussistere un concorso di colpa, nella causazione del sinistro di cui è causa, del 30% di responsabilità a carico del conducente dello scooter PI, SI. mentre del Persona_1
70% a carico del conducente della moto ND, SI. . Controparte_4
Il motivo di appello deve, dunque, essere accolto con riconoscimento di una riduzione del 30% delle somme già determinate nella sentenza gravata e non oggetto di contestazione.
La Corte, in parziale riforma della sentenza gravata, accerta un concorso di colpa del 70% nella causazione del sinistro a carico di , con riduzione, nel dispositivo, del 30% delle Controparte_4
somme già determinate nella sentenza gravata e non oggetto di contestazione.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello, le spese del primo grado e dell'appello vengono compensate per un terzo, con condanna di in solido con Parte_1 Controparte_4
e , alla rifusione dei due terzi a favore di e da una parte e CP_5 CP_1 CP
, dall'altra, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. Controparte_3
55/2014 e dello scaglione del decisum (52.001/260.000), ritenuto di complessità media, esclusa la fase di trattazione/istruzione in appello e già ridotte di un terzo: - Per il Primo Grado: per CP
e : € 1.219,99 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi;
per €
[...] CP_1 Controparte_3
5.250,00 per compensi;
- Per il secondo grado: Fase di studio: € 2.030,00; Fase introduttiva: €
1.330,00; Fase decisionale: € 3.570,00 = Compenso € 6.930,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello iscritto al n. R.G 624/2021 avverso la sentenza n. 281/2021 emessa dal Tribunale di Imperia in data 26/04/2021 così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della gravata sentenza, accertata la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 70% di condanna in solido Controparte_4 [...]
, e al pagamento, già ridotto del 30%, delle seguenti somme: CP_4 CP_5 Controparte_8
- in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure CP proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
- in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure proprio CP_1 da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
- in favore di della somma di € 117.775,00 a titolo di risarcimento del danno iure Controparte_3 proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di € 4.028,19 a titolo di risarcimento del danno terminale iure hereditatis e della somma di € 1.427,05 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza gravata al saldo effettivo;
2. Condanna in solido , e al rimborso del 70% Controparte_4 CP_5 Controparte_8
delle spese legali delle parti appellate, che liquida, già ridotte: - per e per CP CP_1 il primo grado, in € 1.219,99 per esborsi ed € 10.500,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado in complessivi € 6.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
- per per il primo grado in € 5.250,00 per compensi Controparte_3 oltre a spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado in € 6.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge.
3. Compensa parzialmente le spese della C.T.U. dott. , per il 30% a carico Persona_2
solidale delle appellate e per il 70% a carico solidale di , e Controparte_4 CP_5 CP_10
[...]
4. Conferma nel resto la sentenza gravata.
Genova, 15 novembre 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno