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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4883 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. VINCENZI MARIA TERESA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ROSA MARCO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze della società dal 1.1.2015 al 7.11.2016, con mansione di guardia Controparte_1 giurata e tecnico operativo sui sistemi di allarme, atteso che il rapporto sarebbe stato regolarizzato solo in data 27.2.2015, con decorrenza dal 2.3.2015 con inquadramento al IV livello del CCNL “per i dipendenti da aziende del settore vigilanza privata”, a cui seguiva l'inquadramento al VI livello del medesimo CCNL dal mese di aprile 2015, di aver ricevuto in data 22.8.2016 contestazione da parte della resistente dell'avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico con preavviso di licenziamento, cui facevano seguito altre contestazioni disciplinari, regolarmente impugnate da parte del ricorrente, deduceva di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 7.11.2016 mediante raccomandata a/r. “per mancato pagamento di differenze retributive, mensilità pregresse, compenso per lavoro straordinario, mancata concessione di permessi per motivi di salute, inquadratura di livello inferiore rispetto a quanto previsto, lavoro continuo in ambienti non adeguati e in condizioni non consone di igiene e sicurezza, con continui disagi, offese e vessazioni”.
Esponeva che, la società resistente con lettera raccomandata del 10.11.2016 accettava le dimissioni, contestando nel merito gli assunti dedotti dal ricorrente e giustificava le trattenute effettuate sugli emolumenti corrisposti, quale recupero forzoso di importi pagati dall'Istituto di vigilanza per sanzioni irrogate nei confronti del lavoratore.
Deduceva, inoltre, di aver inviato alla datrice di lavoro ulteriore diffida di pagamento relativa alle mensilità pregresse non ancora corrisposte (agosto, settembre, ottobre ed in parte novembre 2016, sino al 7.11.2016), TFR ed indennità di mancato preavviso.
Nel silenzio della resistente, il ricorrente inviava alla di Parte_2
Cosenza il 15.12.2016 denuncia ispettiva al fine di ottenere quanto richiesto in sede stragiudiziale, ma il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso e del conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive,
a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie non godute, TFR ed indennità di mancato preavviso, per un importo complessivo di euro 26.583,98, come quantificate nella CTP
a firma della Dott.ssa allegata al ricorso e al risarcimento dei danni morali Per_1 subiti, nella misura di euro 5.000,00 o in quella diversa determinata in via equitativa dal Giudice, oltre accessori di legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La parte resistente si costituiva in giudizio per domandare il rigetto delle domande avanzate per infondatezza, avendo l'azienda pagato tutte le spettanze retributive rivendicate dal lavoratore, come riscontrato dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza.
Specificava inoltre, che il ricorrente non aveva mai svolto funzioni diverse da quelle contrattualmente pattuite, né aveva svolto lavoro supplementare. Ed ancora, evidenziava che, il lavoratore si era reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di diligenza richiesta, tanto da essere destinatario in data 5.9.2016 e nel mese di ottobre
2016 di due contestazioni di addebito disciplinare da parte della datrice di lavoro.
Nel dettaglio, rappresentava che il ricorrente in data 26.7.2016, mentre era alla guida dell'autovettura aziendale a causa del superamento dei limiti di velocità, procurava un danno alla vettura pari ad euro 1.260,26, importo già oggetto di accertamento incidentale nell'ambito del procedimento monitorio n. 4803/2017, azionato per presunti crediti azionati dal lavoratore per mancato pagamento del TFR e pendente innanzi a questo Tribunale. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande proposte ed in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro
3.504,74 a titolo di risarcimento danni arrecati alla società per le motivazioni espresse in narrativa, oltre gli accessori di legge, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'acquisizione di documenti e l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*****
1. Sulla domanda riconvenzionale.
Ciò premesso, al fine di definire il perimetro cognitivo del presente procedimento, si osserva che la parte resistente, oltre a chiedere il rigetto nel merito della pretesa avversaria, ha avanzato ulteriori pretese, come poc'anzi riportate, tutte classificabili alla stregua di vere e proprie domande riconvenzionali (e non come mere eccezioni), senza tuttavia formalizzarle processualmente, come anche eccepito da controparte all'esito dell'udienza del 7.2.2019.
Si rammenta che entro il termine fissato per la sua costituzione e per il deposito della memoria difensiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve proporre anche, a pena di decadenza, la domanda riconvenzionale. Ma perché sia validamente proposta, la norma in esame prevede che il convenuto debba chiedere, sempre nella memoria e sempre a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione, a modifica del decreto originariamente emanato.
Non vi è dubbio che nel caso concreto ciò non sia avvenuto.
Difatti, parte resistente ha articolato tale richiesta solo alla prima udienza di comparizione, il 7.2.2019, dunque, tardivamente.
Pur essendo nota l'esistenza di isolate pronunce di segno contrario, reputa chi scrive di aderire alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità e merito secondo cui il difetto delle condizioni di ammissibilità della domanda riconvenzionale, quali l'istanza di fissazione dell'udienza e la tempestività della domanda stessa, è rilevabile d'ufficio e in sede di legittimità, anche se il giudice ha fissato comunque, con decreto, una nuova udienza e nonostante l'attore si sia difeso nel merito della riconvenzionale, senza eccepirne l'inammissibilità, vale a dire anche nell'ipotesi di c.d. accettazione del contraddittorio (Cass. n. 23815/2007 riferita al rilievo d'ufficio in appello;
Cass. n.
16955/2007; C. 9965/2001; C. 717/1997; C. 8652/1993; C. 12857/1992; C.
2027/1985; 21.3.2005; 18.4.2008; 24.2.2004; v. anche C. ; C. 3499/1983; P.IVA_1
C. nonché 26.10.2005; P. Torino 2.11.1983, ove si afferma che la tardività dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale non preclude la rilevabilità d'ufficio del vizio stesso).
Si rinviene inoltre, una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
13025/1991) ai sensi della quale, appunto, la proposizione della domanda riconvenzionale, senza la richiesta di spostamento di udienza, comporta l'inammissibilità della domanda stessa, rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità: "nel rito del lavoro, l'inosservanza del convenuto, il quale formuli domanda riconvenzionale, all'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza, secondo le previsioni dell'art.
418, 1° comma, c. p. c., implica decadenza e, quindi, inammissibilità della domanda medesima, che è rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità (nella specie, le sezioni unite della suprema corte, enunciando il riportato principio, hanno precisato che la parte attrice aveva sempre rifiutato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, di modo che non occorreva prendere posizione sul problema della configurabilità, nell'eventuale accettazione del contraddittorio, di una situazione preclusiva al riscontro di detta decadenza)".
La bontà della predetta interpretazione, peraltro, risulta corroborata dal chiaro tenore letterale del I comma della norma stessa: "il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale [c.p.c. 36] a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza".
Avvalorare interpretazioni esulanti del chiaro portato della legge - e, quindi, sostanzialmente distorsive - non è ammissibile.
Ne consegue, per le ragioni sin qui illustrate, l'inammissibilità delle stesse, con la sola esclusione di quella di rigetto, nel merito, del ricorso avversario.
L'inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate da parte resistente per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento delle stesse possa essere apprezzato come eccezione, cioè
a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto
Valga premettere che è documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società con decorrenza dal 2.3.2015 CP_1 al 7.11.2016 a mezzo di documentazione in atti.
In particolare, dal contratto di assunzione a tempo determinato e successiva proroga, si evince che il lavoratore è stato assunto in data 27.2.2015, con decorrenza dal
2.3.2015 con qualifica “di guardia giurata part.”, inquadramento al IV livello del CCNL
“per i dipendenti da aziende del settore vigilanza privata” e con orario di lavoro articolato su 40 ore settimanali.
Tanto premesso, sulle singole domande.
2. Sulla domanda di pagamento TFR e mensilità pregresse. Parte ricorrente lamenta tra i numerosi motivi di doglianza, l'omesso pagamento del
TFR nonché delle mensilità pregresse relative al periodo da agosto a novembre 2016.
Ebbene, il ricorrente all'udienza del 24.9.2019 dava conto della pendenza, innanzi a questo Tribunale, del proc. n. 4803.2017, tra le stesse parti, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna resistente per omesso pagamento di TFR e delle mensilità ivi contestate dal lavoratore.
Quindi, il Giudice con ordinanza del 8.7.2025, chiedeva chiarimenti circa lo stato del suddetto procedimento.
Nelle note conclusive autorizzate del 15.12.2025, il ricorrente evidenziava che tale procedimento veniva assunto in decisione, evidenziava altresì che la parte resistente aveva della cessata materia del contendere, dal momento che la datrice di lavoro aveva provveduto nelle more del giudizio al pagamento delle spettanze rivendicate.
Il Giudice con ordinanza del 16.12.2025 onerava parte ricorrente di depositare la sentenza del relativo giudizio.
Dunque, acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.p. la sentenza emessa nell'ambito del proc. n. 4803.2017 e preso atto del pagamento da parte della società resistente del
TFR e delle retribuzioni pregresse ivi contestate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale segmento di domanda.
3. Sulla domanda di retrodatazione del rapporto di lavoro.
Proseguendo l'esame del merito del ricorso si evidenzia che, il ricorrente domanda altresì l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente per tutto il periodo dal 1.1.2015 al 7.11.2016, atteso che rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato soltanto in data solo in data 27.2.2015, con decorrenza dal 2.3.2015 mediante regolare contratto di assunzione con qualifica di
Guardia Particolare Giurata e tecnico operativo sui sistemi di allarme, con inquadramento al IV liv. CCNL di categoria, nel mese successivo veniva tuttavia declassato al VI liv.
Ciò posto, la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sin dal
1.1.2015 investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'odierno
Giudicante. Ebbene, alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Dunque, è il lavoratore che invochi il riconoscimento di diritti ad avere l'onere di provarne la sussistenza–nel caso di specie spettava al ricorrente dar corpo probatorio alle sue pretese, mediante apporti istruttori che descrivessero una relazione lavorativa di natura subordinata tra lui e la anche CP_1 in epoca precedente alla sua formale assunzione, e che consentissero di tratteggiare la sua l'attività per l'intero periodo, alla stregua di quella tipica di Guardia giurata particolare e tecnico operativo sui sistemi di allarme.
In definitiva, l'istante aveva l'onere di far emergere la sussistenza di quegli indici che notoriamente caratterizzano la natura subordinata del rapporto di lavoro :
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n. 21028).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
È, altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966). Sicché, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la parte ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte dell'assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di un simile rapporto, come nella fattispecie in esame, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto della relativa domanda formulata in ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Ebbene, il compendio probatorio non consente di ritenere fondata la richiesta di retrodatazione del rapporto di lavoro così come richiesto dal lavoratore.
Invero, quanto alle risultanze della prova orale, preme evidenziare che le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi non appaiono sufficienti ai fini dell'accertamento, con riferimento all'intero periodo dedotto in ricorso, dell'effettivo e stabile inserimento attoreo nell'organizzazione datoriale resistente. Giova evidenziare, in primis, che i testi escussi nell'ambito di questo giudizio sono colleghi di lavoro del ricorrente, nello specifico si tratta dei signori: , Tes_1 Tes_2
, , e .
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Prima di analizzare il contenuto delle deposizioni testimoniali, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo pressoché unanime, di cui ne è espressione una recentissima ordinanza, la n. 7995 del 26.3.2025 ha puntualizzato che, la testimonianza dei colleghi è una prova valida e decisiva per dimostrare un rapporto di lavoro subordinato (anche in nero), purché dettagliata e circostanziata su orari, mansioni, inserimento aziendale, direttive e pagamenti.
Dunque, se da un lato la Cassazione non esclude a priori l'attendibilità dei colleghi di lavoro, che anzi per il legame di prossimità con il ricorrente sono in grado di fornire riscontri diretti sul rapporto di lavoro in tutte le sue componenti, dall'altro proprio per il grado di vicinanza con il tema di prova, deve essere particolarmente dettagliata e pertinente.
Quanto al relativo giudizio di attendibilità la Corte precisa che “il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicale le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento" (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997
n. 13045, Cass. 9 aprile 2001 n. 3910, Cass. n. 15327 del 5 luglio 2006)
Dunque, applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, la prova testimoniale si rivela inadeguata ed inidonea a fondare il convincimento sulla retrodatazione del rapporto di lavoro del ricorrente in epoca anteriore rispetto a quanto risulta contrattualmente.
Innanzitutto, solo due testi: e hanno confermato l'unico capitolo di prova Tes_2 Tes_1 relativo alla retrodatazione del rapporto di lavoro, mentre i testi e Tes_4 Tes_5 nulla hanno saputo riferire in merito (cfr. verbali del 4.10.2022 e del Tes_3
22.1.2025).
Tuttavia, con riferimento al teste sentito all'udienza del 4.10.2022 occorre rilevare Tes_2 che, trattasi di collega di lavoro, il quale ha dichiarato a verbale di avere avuto un contezioso con la resistente di contenuto analogo, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, avendo un interesse concreto all'esito del procedimento, devono essere valutate con maggior rigore e necessitano di adeguati riscontri.
Ma tali elementi di riscontro sono risultati assenti nel giudizio de quo.
In conclusione, il contenuto delle testimonianze assunte per il loro carattere stereotipato e generico, nonché meramente riproduttivo dei capitoli di prova risultano inidonee a riscontrare l'assunto attoreo circa la sussistenza del rapporto di lavoro in epoca precedente, rispetto a quanto riscontrato documentalmente.
A ciò si aggiunge che l'Ispettorato territoriale di Cosenza non ha rilevato nessuna irregolarità di tal genere, come riscontrato dalla nota Prot. n. 038/052 24280, ove si legge, che “qualora il lavoratore avesse voluto insistere nella richiesta di riconoscimento del periodo di lavoro non riconosciuto dall'azienda avrebbe dovuto produrre prove documentali e/o testimoniali a comprovare quanto segnalato”.
Ma dal momento che tali provi sono risultate mancanti o comunque insufficienti, la domanda in parte de qua va rigettata.
4. Sulla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori.
Nel caso in esame, il ricorrente reclama anche il riconoscimento del superiore inquadramento nel IV liv. CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, quale categoria contrattuale di assunzione (cfr. contratto di assunzione in all. parte ricorrente).
Nello specifico, il lavoratore evidenzia che inizialmente era stato inquadrato dall'azienda resistente al IV livello del CCNL di categoria e poi senza alcun preavviso veniva declassato al VI livello, come riscontrato anche dalle buste agli atti di questo giudizio.
Ebbene, non può sottacersi come il mutamento di livello contrattuale non è stato minimamente giustificato dalla parte resistente, che si è limitata ad una contestazione generica, senza prendere posizione in maniera specifica sul punto.
Trattandosi invece, di un'ipotesi di ius variandi disciplinata dall'art. 2103 c.c. in cui elemento fondamentale è quello per cui il prestatore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, oppure equivalenti o superiori, secondo l'inquadramento, la modifica poteva avvenire solo a determinate condizioni.
Nello specifico, il datore di lavoro avrebbe dovuto inviare al lavoratore una comunicazione scritta indicando il cambio di mansione, la motivazione del cambiamento e con diritto da parte del dipendente a mantenere il livello di inquadramento e trattamento retributivo precedenti, salvo gli elementi retributivi legati a particolari modalità della precedente prestazione lavorativa.
Ma tale prova non è stata fornita dalla società resistente.
Da qui la richiesta di parte ricorrente al riconoscimento della mansione superiore.
Dunque, la richiesta di riconoscimento del superiore inquadramento postula il tema dell'effettivo svolgimento prevalente dei compiti più elevati, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'odierno Giudicante.
Per quanto concerne il superiore inquadramento, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo,
Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98). Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta
e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza del ricorrente “VI liv.” che a quello richiesto di “IV liv.”
Ai sensi dell'art. 31 del CCNL di categoria, in atti, appartengono al VI liv. “i lavoratori, comunque, denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre
2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio”.
Appartengono, invece, al IV liv. “i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, quali a titolo esemplificativo:
• operatore di centrale operativa tipologia B e C all. E D.M. 10 dicembre 2010 m.
269;
• vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
• vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
• telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata…
Si osserva che il tratto differenziale delle superiori mansioni domandate è costituito
“dal tempo di svolgimento delle predette mansioni”.
In buona sostanza, sono inquadrati nel VI livello tutti coloro che svolgono per i primi
24 mesi le mansioni esplicitate nel IV livello di contrattazione, “potendo avvenire il passaggio della guardia giurata dal VI al V livello solo a decorrere dal 1 mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel VI livello per la durata di 24 mesi”.
Invero, le rivendicazioni del ricorrente meritano il rigetto perché scontano dell'assoluta carenza allegativa delle circostanze fondanti il riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale, non avendo avuto cura il lavoratore sin dall'atto introduttivo di indicare le precipue caratteristiche delle mansioni che distinguono il IV livello con quelle del VI, dal momento che l'unica differenza risiede nel dato temporale di svolgimento della prestazione lavorativa, che da un confronto testuale della norma contrattuale risultano essere identiche.
Tuttavia, da un riscontro documentale, in particolare, dalla lettura del contratto di lavoro stipulato tra la ed il ricorrente (cfr. contratto di lavoro in all. parte CP_1 ricorrente) emerge che, la durata del rapporto lavorativo non aveva raggiunto la soglia dei 24 mesi per poter ottenere il passaggio nell'invocato inquadramento superiore.
Anche la prova testimoniale articolata dal ricorrente non è pertinente in quanto volta esclusivamente a dimostrare le mansioni espletate, anziché l'avere svolto per più di
24 mesi le mansioni di cui al IV livello, unico criterio discretivo per ottenere l'inquadramento al livello di contrattazione richiesto, così come previsto dal CCNL di categoria.
Ed inoltre, anche per tale aspetto l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, pur avendo avviato i successivi accertamenti ispettivi, non ha rilevato alcuna irregolarità e/o illegittimità dell'operato del datore di lavoro (cfr. nota in all. parte ricorrente).
Ne consegue il rigetto anche di questo segmento di domanda.
5. Sulla domanda di lavoro straordinario. Il lavoratore agisce in questa sede anche per il riconoscimento delle differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario.
Va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
Tale onere non è stato adeguatamente assolto poiché il ricorrente ha, in proposito, dedotto di aver lavorato per più di 7 ore al giorno per 7 giorni alla settimana a fronte delle 40 settimanali, ma tale allegazione non ha trovato conferma unanime nelle deposizioni dei testi.
Occorre premettere che gli unici testi che hanno riferito sul punto sono i testi: Tes_1
e mentre gli altri, nulla hanno rappresentato in ordine all'orario di lavoro Tes_2 espletato dal ricorrente.
Il teste sentito all'udienza del 11.10.2022, che dichiarava per quanto di Tes_1 interesse:
“ADR”: Sul capitolo 5 preciso che lavorava 7 giorni su 7 per alcuni periodi mentre per altri aveva giorno di riposo.
“ADR”: Sul capitolo 6 posso riferire che le mansioni prevalenti erano quelle di operatore di centrale ma non so riferire per quanti giorni a settimana li svolgesse effettivamente.
“ADR”: Sul capitolo 7 posso riferire che effettuava le punzonature o a fine serata o inizio mattinata, altro non so aggiungere.
“ADR”: Sul capitolo 12 confermo che ha lavorato per l'assemblamento dei globotel ma nulla so dire sulle turnazioni e sugli orari.
“ADR”: Nulla so sul capitolo 14.
“ADR”: Nulla so dire sul capitolo 16.
“ADR”: Sul capitolo 17 e 18 posso riferire che ha eseguito i lavori ivi indicati ma non so riferire sui giorni, sul periodo e sull'indennità di trasferta. Ebbene, occorre fare delle considerazioni di carattere logico, prima che giuridico in ordine al contenuto di tale deposizione, che appare contraddittoria sotto il profilo della coerenza interna.
Innanzitutto, il teste, nonché collega di lavoro dell'odierno ricorrente se da un lato, afferma che il ricorrente “lavorava 7 giorni su 7 per alcuni periodi mentre per altri aveva giorno di riposo”, dall'altro riferisce che “posso riferire che le mansioni prevalenti erano quelle di operatore di centrale ma non so riferire per quanti giorni
a settimana li svolgesse effettivamente”.
Pertanto, non si può fare a meno di considerare l'evidente contraddizione proprio su un aspetto fondamentale del tema di prova.
Per il resto il testimone, come si evince dalla lettura del verbale di causa, non è stato in grado di riferire null'altro in merito all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Ancora più scarna si palesa la testimonianza resa dall'altro lavoratore, il quale Tes_2 ha dichiarato:
“ADR”: Confermo il capitolo 5 e preciso che raramente il ricorrente aveva il giorno di riposo.
“ADR”: Sul capitolo 6 riferisco che le mansioni prevalenti erano quelle di operatore di centrale che svolgeva tutti i giorni unitamente a quelle che ho riferito prima nonché quelle indicate nel capitolo 6 in sostituzione dei colleghi assenti.
“ADR”: Confermo il capitolo 12 però non posso confermare che lavorasse per 16 ore perché in quel periodo io ero a Roma.
“ADR”: Sul capitolo 14 riferisco che il dipendente licenziato ero io per cui non posso riferire su queste circostanze né su quelle del capitolo 15, 16, 17, 18 se non ciò che mi riferiva il ricorrente in merito ai lavori che stava svolgendo;
al riguardo non posso riferire né orari né giorni.
“ADR”: Sul capitolo 19 preciso che il ricorrente mi riferiva delle attività di punzonature presso la ma non so riferire sulle ore. CP_2
“ADR”: Non so precisare sul capitolo 20. In primo luogo, quanto all'attendibilità del teste si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza, dal momento che trattasi di soggetto che ha avuto un contenzioso di contenuto analogo a quello del ricorrente.
Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, invece, il propalato si rivela anch'esso contraddittorio poiché da un lato asserisce “che le mansioni prevalenti del ricorrente dal 1.1.2015 al 31.12.2015 erano quelle di operatore di centrale che svolgeva tutti
i giorni unitamente a quelle che ho riferito prima nonché quelle indicate nel capitolo
6 in sostituzione dei colleghi assenti” (cfr. verbale di udienza cit.); dall'altro non sa riferire in ordine al capitolo 12) che attiene alle mansioni svolte dalla parte ricorrente nel mese di settembre 2015 poiché “ perché in quel periodo io ero a Roma”.
Inoltre, nessun altro apporto ha dato con riferimento all'orario di lavoro, dal momento che ha riferito di non sapere nulla sulle altre circostanze, se non per quanto riferito dallo stesso lavoratore.
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova del lavoro straordinario espletato la domanda non può trovare accoglimento.
6. Sulla domanda dell'indennità di festività, permessi.
Nulla, per contro, può essere riconosciuto alla ricorrente in merito alla reclamata indennità di festività e permessi non goduti.
Sul punto, premesso che il ricorrente ha solo genericamente allegato di non aver percepito quanto spettante a titolo di festività e per il lavoro domenicale reso ma non ha specificato, tuttavia, né in quali giornate festive e in quali domeniche abbia in concreto lavorato, va rilevato che l'onere probatorio sulla stessa gravante (cfr.
Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 1988, n. 1642), non è stato adeguatamente assolto posto che i testi e hanno, anche in tal caso, solo genericamente riferito Tes_1 Tes_2 che nella giornata di domenica lavoravano a turno senza ulteriori specificazioni.
Ed inoltre, nessuno dei testi escussi ha detto che parte ricorrente non avrebbe usufruito di permessi (cfr. verbali di causa cit.).
7. Sulla domanda di differenze retributive a titolo di ferie non godute.
Quanto alle ferie la ricorrente si duole genericamente di non aver fruito di quelle spettanti e tale allegazione non ha ricevuto riscontri, atteso che non è stata articolata nessuna richiesta di prova in tal senso.
8. Sulla domanda di omesso pagamento dell'indennità di malattia.
Il ricorrente si duole del mancato pagamento dell'indennità di malattia, seppur si tratta di una contestazione alquanto generica e non supportata da alcun elemento di prova, va comunque evidenziato quanto segue.
L'ispettorato territoriale del Lavoro, adito dallo stesso ricorrente puntualizzava che
“in merito all'indennità di malattia reclamata, l'azienda ha prodotto lettera dell' CP_3 di Castrovillari, datata 14.10.2016, nella quale l'istituto comunicava che, essendo il lavoratore risultato alla visita medica di controllo del 23.9.2016, le giornate di malattia non potevano essere totalmente indennizzate”.
A fronte di tanto, il lavoratore non ha mosso alcuna contestazione, ne ha formulato richieste di prova in tal senso, con la conclusione che la richiesta dell'indennità invocata deve essere rigettata.
9. Sulla domanda dell'indennità di cassa.
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di parte ricorrente relativa alla corresponsione dell'indennità di maneggio di denaro, atteso che nessuno dei testi ha mai riferito che il lavoratore per le mansioni espletate maneggiasse denaro.
10. Sulla domanda di risarcimento del danno.
Deve, ancora, essere respinta la domanda di risarcimento di non meglio precisati danni
“morali ed esistenziali” in quanto priva di qualsivoglia allegazione e prova a supporto.
In conclusione, sulla base di quanto sin qui rassegnato il ricorso deve essere rigettato.
10. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza parziale e dell'esito complessivo del giudizio si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR e delle mensilità pregresse;
- rigetta nel resto il proposto ricorso;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, D.ssa . Testimone_6
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. VINCENZI MARIA TERESA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ROSA MARCO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze della società dal 1.1.2015 al 7.11.2016, con mansione di guardia Controparte_1 giurata e tecnico operativo sui sistemi di allarme, atteso che il rapporto sarebbe stato regolarizzato solo in data 27.2.2015, con decorrenza dal 2.3.2015 con inquadramento al IV livello del CCNL “per i dipendenti da aziende del settore vigilanza privata”, a cui seguiva l'inquadramento al VI livello del medesimo CCNL dal mese di aprile 2015, di aver ricevuto in data 22.8.2016 contestazione da parte della resistente dell'avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico con preavviso di licenziamento, cui facevano seguito altre contestazioni disciplinari, regolarmente impugnate da parte del ricorrente, deduceva di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 7.11.2016 mediante raccomandata a/r. “per mancato pagamento di differenze retributive, mensilità pregresse, compenso per lavoro straordinario, mancata concessione di permessi per motivi di salute, inquadratura di livello inferiore rispetto a quanto previsto, lavoro continuo in ambienti non adeguati e in condizioni non consone di igiene e sicurezza, con continui disagi, offese e vessazioni”.
Esponeva che, la società resistente con lettera raccomandata del 10.11.2016 accettava le dimissioni, contestando nel merito gli assunti dedotti dal ricorrente e giustificava le trattenute effettuate sugli emolumenti corrisposti, quale recupero forzoso di importi pagati dall'Istituto di vigilanza per sanzioni irrogate nei confronti del lavoratore.
Deduceva, inoltre, di aver inviato alla datrice di lavoro ulteriore diffida di pagamento relativa alle mensilità pregresse non ancora corrisposte (agosto, settembre, ottobre ed in parte novembre 2016, sino al 7.11.2016), TFR ed indennità di mancato preavviso.
Nel silenzio della resistente, il ricorrente inviava alla di Parte_2
Cosenza il 15.12.2016 denuncia ispettiva al fine di ottenere quanto richiesto in sede stragiudiziale, ma il tentativo di conciliazione dava esito negativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso e del conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive,
a titolo di lavoro ordinario, straordinario, ferie non godute, TFR ed indennità di mancato preavviso, per un importo complessivo di euro 26.583,98, come quantificate nella CTP
a firma della Dott.ssa allegata al ricorso e al risarcimento dei danni morali Per_1 subiti, nella misura di euro 5.000,00 o in quella diversa determinata in via equitativa dal Giudice, oltre accessori di legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La parte resistente si costituiva in giudizio per domandare il rigetto delle domande avanzate per infondatezza, avendo l'azienda pagato tutte le spettanze retributive rivendicate dal lavoratore, come riscontrato dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza.
Specificava inoltre, che il ricorrente non aveva mai svolto funzioni diverse da quelle contrattualmente pattuite, né aveva svolto lavoro supplementare. Ed ancora, evidenziava che, il lavoratore si era reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di diligenza richiesta, tanto da essere destinatario in data 5.9.2016 e nel mese di ottobre
2016 di due contestazioni di addebito disciplinare da parte della datrice di lavoro.
Nel dettaglio, rappresentava che il ricorrente in data 26.7.2016, mentre era alla guida dell'autovettura aziendale a causa del superamento dei limiti di velocità, procurava un danno alla vettura pari ad euro 1.260,26, importo già oggetto di accertamento incidentale nell'ambito del procedimento monitorio n. 4803/2017, azionato per presunti crediti azionati dal lavoratore per mancato pagamento del TFR e pendente innanzi a questo Tribunale. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande proposte ed in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro
3.504,74 a titolo di risarcimento danni arrecati alla società per le motivazioni espresse in narrativa, oltre gli accessori di legge, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'acquisizione di documenti e l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*****
1. Sulla domanda riconvenzionale.
Ciò premesso, al fine di definire il perimetro cognitivo del presente procedimento, si osserva che la parte resistente, oltre a chiedere il rigetto nel merito della pretesa avversaria, ha avanzato ulteriori pretese, come poc'anzi riportate, tutte classificabili alla stregua di vere e proprie domande riconvenzionali (e non come mere eccezioni), senza tuttavia formalizzarle processualmente, come anche eccepito da controparte all'esito dell'udienza del 7.2.2019.
Si rammenta che entro il termine fissato per la sua costituzione e per il deposito della memoria difensiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve proporre anche, a pena di decadenza, la domanda riconvenzionale. Ma perché sia validamente proposta, la norma in esame prevede che il convenuto debba chiedere, sempre nella memoria e sempre a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione, a modifica del decreto originariamente emanato.
Non vi è dubbio che nel caso concreto ciò non sia avvenuto.
Difatti, parte resistente ha articolato tale richiesta solo alla prima udienza di comparizione, il 7.2.2019, dunque, tardivamente.
Pur essendo nota l'esistenza di isolate pronunce di segno contrario, reputa chi scrive di aderire alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità e merito secondo cui il difetto delle condizioni di ammissibilità della domanda riconvenzionale, quali l'istanza di fissazione dell'udienza e la tempestività della domanda stessa, è rilevabile d'ufficio e in sede di legittimità, anche se il giudice ha fissato comunque, con decreto, una nuova udienza e nonostante l'attore si sia difeso nel merito della riconvenzionale, senza eccepirne l'inammissibilità, vale a dire anche nell'ipotesi di c.d. accettazione del contraddittorio (Cass. n. 23815/2007 riferita al rilievo d'ufficio in appello;
Cass. n.
16955/2007; C. 9965/2001; C. 717/1997; C. 8652/1993; C. 12857/1992; C.
2027/1985; 21.3.2005; 18.4.2008; 24.2.2004; v. anche C. ; C. 3499/1983; P.IVA_1
C. nonché 26.10.2005; P. Torino 2.11.1983, ove si afferma che la tardività dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale non preclude la rilevabilità d'ufficio del vizio stesso).
Si rinviene inoltre, una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.
13025/1991) ai sensi della quale, appunto, la proposizione della domanda riconvenzionale, senza la richiesta di spostamento di udienza, comporta l'inammissibilità della domanda stessa, rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità: "nel rito del lavoro, l'inosservanza del convenuto, il quale formuli domanda riconvenzionale, all'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza, secondo le previsioni dell'art.
418, 1° comma, c. p. c., implica decadenza e, quindi, inammissibilità della domanda medesima, che è rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità (nella specie, le sezioni unite della suprema corte, enunciando il riportato principio, hanno precisato che la parte attrice aveva sempre rifiutato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, di modo che non occorreva prendere posizione sul problema della configurabilità, nell'eventuale accettazione del contraddittorio, di una situazione preclusiva al riscontro di detta decadenza)".
La bontà della predetta interpretazione, peraltro, risulta corroborata dal chiaro tenore letterale del I comma della norma stessa: "il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale [c.p.c. 36] a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza".
Avvalorare interpretazioni esulanti del chiaro portato della legge - e, quindi, sostanzialmente distorsive - non è ammissibile.
Ne consegue, per le ragioni sin qui illustrate, l'inammissibilità delle stesse, con la sola esclusione di quella di rigetto, nel merito, del ricorso avversario.
L'inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate da parte resistente per omessa formulazione della istanza di spostamento della udienza - comunque - non esclude che il fatto posto a fondamento delle stesse possa essere apprezzato come eccezione, cioè
a dire ai soli fini di paralizzare l'accoglimento della domanda attrice, qualora rispetto a essa assuma il carattere di fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto fatto
Valga premettere che è documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società con decorrenza dal 2.3.2015 CP_1 al 7.11.2016 a mezzo di documentazione in atti.
In particolare, dal contratto di assunzione a tempo determinato e successiva proroga, si evince che il lavoratore è stato assunto in data 27.2.2015, con decorrenza dal
2.3.2015 con qualifica “di guardia giurata part.”, inquadramento al IV livello del CCNL
“per i dipendenti da aziende del settore vigilanza privata” e con orario di lavoro articolato su 40 ore settimanali.
Tanto premesso, sulle singole domande.
2. Sulla domanda di pagamento TFR e mensilità pregresse. Parte ricorrente lamenta tra i numerosi motivi di doglianza, l'omesso pagamento del
TFR nonché delle mensilità pregresse relative al periodo da agosto a novembre 2016.
Ebbene, il ricorrente all'udienza del 24.9.2019 dava conto della pendenza, innanzi a questo Tribunale, del proc. n. 4803.2017, tra le stesse parti, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'odierna resistente per omesso pagamento di TFR e delle mensilità ivi contestate dal lavoratore.
Quindi, il Giudice con ordinanza del 8.7.2025, chiedeva chiarimenti circa lo stato del suddetto procedimento.
Nelle note conclusive autorizzate del 15.12.2025, il ricorrente evidenziava che tale procedimento veniva assunto in decisione, evidenziava altresì che la parte resistente aveva della cessata materia del contendere, dal momento che la datrice di lavoro aveva provveduto nelle more del giudizio al pagamento delle spettanze rivendicate.
Il Giudice con ordinanza del 16.12.2025 onerava parte ricorrente di depositare la sentenza del relativo giudizio.
Dunque, acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.p. la sentenza emessa nell'ambito del proc. n. 4803.2017 e preso atto del pagamento da parte della società resistente del
TFR e delle retribuzioni pregresse ivi contestate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale segmento di domanda.
3. Sulla domanda di retrodatazione del rapporto di lavoro.
Proseguendo l'esame del merito del ricorso si evidenzia che, il ricorrente domanda altresì l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente per tutto il periodo dal 1.1.2015 al 7.11.2016, atteso che rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato soltanto in data solo in data 27.2.2015, con decorrenza dal 2.3.2015 mediante regolare contratto di assunzione con qualifica di
Guardia Particolare Giurata e tecnico operativo sui sistemi di allarme, con inquadramento al IV liv. CCNL di categoria, nel mese successivo veniva tuttavia declassato al VI liv.
Ciò posto, la richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sin dal
1.1.2015 investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'odierno
Giudicante. Ebbene, alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Dunque, è il lavoratore che invochi il riconoscimento di diritti ad avere l'onere di provarne la sussistenza–nel caso di specie spettava al ricorrente dar corpo probatorio alle sue pretese, mediante apporti istruttori che descrivessero una relazione lavorativa di natura subordinata tra lui e la anche CP_1 in epoca precedente alla sua formale assunzione, e che consentissero di tratteggiare la sua l'attività per l'intero periodo, alla stregua di quella tipica di Guardia giurata particolare e tecnico operativo sui sistemi di allarme.
In definitiva, l'istante aveva l'onere di far emergere la sussistenza di quegli indici che notoriamente caratterizzano la natura subordinata del rapporto di lavoro :
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Lav., 28.9.2006 n. 21028).
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
È, altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966). Sicché, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove la parte ricorrente voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte dell'assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di un simile rapporto, come nella fattispecie in esame, è sulla prima che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto della relativa domanda formulata in ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Ebbene, il compendio probatorio non consente di ritenere fondata la richiesta di retrodatazione del rapporto di lavoro così come richiesto dal lavoratore.
Invero, quanto alle risultanze della prova orale, preme evidenziare che le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi non appaiono sufficienti ai fini dell'accertamento, con riferimento all'intero periodo dedotto in ricorso, dell'effettivo e stabile inserimento attoreo nell'organizzazione datoriale resistente. Giova evidenziare, in primis, che i testi escussi nell'ambito di questo giudizio sono colleghi di lavoro del ricorrente, nello specifico si tratta dei signori: , Tes_1 Tes_2
, , e .
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Prima di analizzare il contenuto delle deposizioni testimoniali, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo pressoché unanime, di cui ne è espressione una recentissima ordinanza, la n. 7995 del 26.3.2025 ha puntualizzato che, la testimonianza dei colleghi è una prova valida e decisiva per dimostrare un rapporto di lavoro subordinato (anche in nero), purché dettagliata e circostanziata su orari, mansioni, inserimento aziendale, direttive e pagamenti.
Dunque, se da un lato la Cassazione non esclude a priori l'attendibilità dei colleghi di lavoro, che anzi per il legame di prossimità con il ricorrente sono in grado di fornire riscontri diretti sul rapporto di lavoro in tutte le sue componenti, dall'altro proprio per il grado di vicinanza con il tema di prova, deve essere particolarmente dettagliata e pertinente.
Quanto al relativo giudizio di attendibilità la Corte precisa che “il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicale le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento" (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997
n. 13045, Cass. 9 aprile 2001 n. 3910, Cass. n. 15327 del 5 luglio 2006)
Dunque, applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, la prova testimoniale si rivela inadeguata ed inidonea a fondare il convincimento sulla retrodatazione del rapporto di lavoro del ricorrente in epoca anteriore rispetto a quanto risulta contrattualmente.
Innanzitutto, solo due testi: e hanno confermato l'unico capitolo di prova Tes_2 Tes_1 relativo alla retrodatazione del rapporto di lavoro, mentre i testi e Tes_4 Tes_5 nulla hanno saputo riferire in merito (cfr. verbali del 4.10.2022 e del Tes_3
22.1.2025).
Tuttavia, con riferimento al teste sentito all'udienza del 4.10.2022 occorre rilevare Tes_2 che, trattasi di collega di lavoro, il quale ha dichiarato a verbale di avere avuto un contezioso con la resistente di contenuto analogo, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, avendo un interesse concreto all'esito del procedimento, devono essere valutate con maggior rigore e necessitano di adeguati riscontri.
Ma tali elementi di riscontro sono risultati assenti nel giudizio de quo.
In conclusione, il contenuto delle testimonianze assunte per il loro carattere stereotipato e generico, nonché meramente riproduttivo dei capitoli di prova risultano inidonee a riscontrare l'assunto attoreo circa la sussistenza del rapporto di lavoro in epoca precedente, rispetto a quanto riscontrato documentalmente.
A ciò si aggiunge che l'Ispettorato territoriale di Cosenza non ha rilevato nessuna irregolarità di tal genere, come riscontrato dalla nota Prot. n. 038/052 24280, ove si legge, che “qualora il lavoratore avesse voluto insistere nella richiesta di riconoscimento del periodo di lavoro non riconosciuto dall'azienda avrebbe dovuto produrre prove documentali e/o testimoniali a comprovare quanto segnalato”.
Ma dal momento che tali provi sono risultate mancanti o comunque insufficienti, la domanda in parte de qua va rigettata.
4. Sulla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori.
Nel caso in esame, il ricorrente reclama anche il riconoscimento del superiore inquadramento nel IV liv. CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, quale categoria contrattuale di assunzione (cfr. contratto di assunzione in all. parte ricorrente).
Nello specifico, il lavoratore evidenzia che inizialmente era stato inquadrato dall'azienda resistente al IV livello del CCNL di categoria e poi senza alcun preavviso veniva declassato al VI livello, come riscontrato anche dalle buste agli atti di questo giudizio.
Ebbene, non può sottacersi come il mutamento di livello contrattuale non è stato minimamente giustificato dalla parte resistente, che si è limitata ad una contestazione generica, senza prendere posizione in maniera specifica sul punto.
Trattandosi invece, di un'ipotesi di ius variandi disciplinata dall'art. 2103 c.c. in cui elemento fondamentale è quello per cui il prestatore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, oppure equivalenti o superiori, secondo l'inquadramento, la modifica poteva avvenire solo a determinate condizioni.
Nello specifico, il datore di lavoro avrebbe dovuto inviare al lavoratore una comunicazione scritta indicando il cambio di mansione, la motivazione del cambiamento e con diritto da parte del dipendente a mantenere il livello di inquadramento e trattamento retributivo precedenti, salvo gli elementi retributivi legati a particolari modalità della precedente prestazione lavorativa.
Ma tale prova non è stata fornita dalla società resistente.
Da qui la richiesta di parte ricorrente al riconoscimento della mansione superiore.
Dunque, la richiesta di riconoscimento del superiore inquadramento postula il tema dell'effettivo svolgimento prevalente dei compiti più elevati, per cui è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'odierno Giudicante.
Per quanto concerne il superiore inquadramento, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo,
Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98). Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta
e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza del ricorrente “VI liv.” che a quello richiesto di “IV liv.”
Ai sensi dell'art. 31 del CCNL di categoria, in atti, appartengono al VI liv. “i lavoratori, comunque, denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre
2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio”.
Appartengono, invece, al IV liv. “i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, quali a titolo esemplificativo:
• operatore di centrale operativa tipologia B e C all. E D.M. 10 dicembre 2010 m.
269;
• vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
• vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
• telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata…
Si osserva che il tratto differenziale delle superiori mansioni domandate è costituito
“dal tempo di svolgimento delle predette mansioni”.
In buona sostanza, sono inquadrati nel VI livello tutti coloro che svolgono per i primi
24 mesi le mansioni esplicitate nel IV livello di contrattazione, “potendo avvenire il passaggio della guardia giurata dal VI al V livello solo a decorrere dal 1 mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel VI livello per la durata di 24 mesi”.
Invero, le rivendicazioni del ricorrente meritano il rigetto perché scontano dell'assoluta carenza allegativa delle circostanze fondanti il riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale, non avendo avuto cura il lavoratore sin dall'atto introduttivo di indicare le precipue caratteristiche delle mansioni che distinguono il IV livello con quelle del VI, dal momento che l'unica differenza risiede nel dato temporale di svolgimento della prestazione lavorativa, che da un confronto testuale della norma contrattuale risultano essere identiche.
Tuttavia, da un riscontro documentale, in particolare, dalla lettura del contratto di lavoro stipulato tra la ed il ricorrente (cfr. contratto di lavoro in all. parte CP_1 ricorrente) emerge che, la durata del rapporto lavorativo non aveva raggiunto la soglia dei 24 mesi per poter ottenere il passaggio nell'invocato inquadramento superiore.
Anche la prova testimoniale articolata dal ricorrente non è pertinente in quanto volta esclusivamente a dimostrare le mansioni espletate, anziché l'avere svolto per più di
24 mesi le mansioni di cui al IV livello, unico criterio discretivo per ottenere l'inquadramento al livello di contrattazione richiesto, così come previsto dal CCNL di categoria.
Ed inoltre, anche per tale aspetto l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, pur avendo avviato i successivi accertamenti ispettivi, non ha rilevato alcuna irregolarità e/o illegittimità dell'operato del datore di lavoro (cfr. nota in all. parte ricorrente).
Ne consegue il rigetto anche di questo segmento di domanda.
5. Sulla domanda di lavoro straordinario. Il lavoratore agisce in questa sede anche per il riconoscimento delle differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario.
Va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
Tale onere non è stato adeguatamente assolto poiché il ricorrente ha, in proposito, dedotto di aver lavorato per più di 7 ore al giorno per 7 giorni alla settimana a fronte delle 40 settimanali, ma tale allegazione non ha trovato conferma unanime nelle deposizioni dei testi.
Occorre premettere che gli unici testi che hanno riferito sul punto sono i testi: Tes_1
e mentre gli altri, nulla hanno rappresentato in ordine all'orario di lavoro Tes_2 espletato dal ricorrente.
Il teste sentito all'udienza del 11.10.2022, che dichiarava per quanto di Tes_1 interesse:
“ADR”: Sul capitolo 5 preciso che lavorava 7 giorni su 7 per alcuni periodi mentre per altri aveva giorno di riposo.
“ADR”: Sul capitolo 6 posso riferire che le mansioni prevalenti erano quelle di operatore di centrale ma non so riferire per quanti giorni a settimana li svolgesse effettivamente.
“ADR”: Sul capitolo 7 posso riferire che effettuava le punzonature o a fine serata o inizio mattinata, altro non so aggiungere.
“ADR”: Sul capitolo 12 confermo che ha lavorato per l'assemblamento dei globotel ma nulla so dire sulle turnazioni e sugli orari.
“ADR”: Nulla so sul capitolo 14.
“ADR”: Nulla so dire sul capitolo 16.
“ADR”: Sul capitolo 17 e 18 posso riferire che ha eseguito i lavori ivi indicati ma non so riferire sui giorni, sul periodo e sull'indennità di trasferta. Ebbene, occorre fare delle considerazioni di carattere logico, prima che giuridico in ordine al contenuto di tale deposizione, che appare contraddittoria sotto il profilo della coerenza interna.
Innanzitutto, il teste, nonché collega di lavoro dell'odierno ricorrente se da un lato, afferma che il ricorrente “lavorava 7 giorni su 7 per alcuni periodi mentre per altri aveva giorno di riposo”, dall'altro riferisce che “posso riferire che le mansioni prevalenti erano quelle di operatore di centrale ma non so riferire per quanti giorni
a settimana li svolgesse effettivamente”.
Pertanto, non si può fare a meno di considerare l'evidente contraddizione proprio su un aspetto fondamentale del tema di prova.
Per il resto il testimone, come si evince dalla lettura del verbale di causa, non è stato in grado di riferire null'altro in merito all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Ancora più scarna si palesa la testimonianza resa dall'altro lavoratore, il quale Tes_2 ha dichiarato:
“ADR”: Confermo il capitolo 5 e preciso che raramente il ricorrente aveva il giorno di riposo.
“ADR”: Sul capitolo 6 riferisco che le mansioni prevalenti erano quelle di operatore di centrale che svolgeva tutti i giorni unitamente a quelle che ho riferito prima nonché quelle indicate nel capitolo 6 in sostituzione dei colleghi assenti.
“ADR”: Confermo il capitolo 12 però non posso confermare che lavorasse per 16 ore perché in quel periodo io ero a Roma.
“ADR”: Sul capitolo 14 riferisco che il dipendente licenziato ero io per cui non posso riferire su queste circostanze né su quelle del capitolo 15, 16, 17, 18 se non ciò che mi riferiva il ricorrente in merito ai lavori che stava svolgendo;
al riguardo non posso riferire né orari né giorni.
“ADR”: Sul capitolo 19 preciso che il ricorrente mi riferiva delle attività di punzonature presso la ma non so riferire sulle ore. CP_2
“ADR”: Non so precisare sul capitolo 20. In primo luogo, quanto all'attendibilità del teste si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza, dal momento che trattasi di soggetto che ha avuto un contenzioso di contenuto analogo a quello del ricorrente.
Sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, invece, il propalato si rivela anch'esso contraddittorio poiché da un lato asserisce “che le mansioni prevalenti del ricorrente dal 1.1.2015 al 31.12.2015 erano quelle di operatore di centrale che svolgeva tutti
i giorni unitamente a quelle che ho riferito prima nonché quelle indicate nel capitolo
6 in sostituzione dei colleghi assenti” (cfr. verbale di udienza cit.); dall'altro non sa riferire in ordine al capitolo 12) che attiene alle mansioni svolte dalla parte ricorrente nel mese di settembre 2015 poiché “ perché in quel periodo io ero a Roma”.
Inoltre, nessun altro apporto ha dato con riferimento all'orario di lavoro, dal momento che ha riferito di non sapere nulla sulle altre circostanze, se non per quanto riferito dallo stesso lavoratore.
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova del lavoro straordinario espletato la domanda non può trovare accoglimento.
6. Sulla domanda dell'indennità di festività, permessi.
Nulla, per contro, può essere riconosciuto alla ricorrente in merito alla reclamata indennità di festività e permessi non goduti.
Sul punto, premesso che il ricorrente ha solo genericamente allegato di non aver percepito quanto spettante a titolo di festività e per il lavoro domenicale reso ma non ha specificato, tuttavia, né in quali giornate festive e in quali domeniche abbia in concreto lavorato, va rilevato che l'onere probatorio sulla stessa gravante (cfr.
Cass. Sez. Lav. 16 febbraio 1988, n. 1642), non è stato adeguatamente assolto posto che i testi e hanno, anche in tal caso, solo genericamente riferito Tes_1 Tes_2 che nella giornata di domenica lavoravano a turno senza ulteriori specificazioni.
Ed inoltre, nessuno dei testi escussi ha detto che parte ricorrente non avrebbe usufruito di permessi (cfr. verbali di causa cit.).
7. Sulla domanda di differenze retributive a titolo di ferie non godute.
Quanto alle ferie la ricorrente si duole genericamente di non aver fruito di quelle spettanti e tale allegazione non ha ricevuto riscontri, atteso che non è stata articolata nessuna richiesta di prova in tal senso.
8. Sulla domanda di omesso pagamento dell'indennità di malattia.
Il ricorrente si duole del mancato pagamento dell'indennità di malattia, seppur si tratta di una contestazione alquanto generica e non supportata da alcun elemento di prova, va comunque evidenziato quanto segue.
L'ispettorato territoriale del Lavoro, adito dallo stesso ricorrente puntualizzava che
“in merito all'indennità di malattia reclamata, l'azienda ha prodotto lettera dell' CP_3 di Castrovillari, datata 14.10.2016, nella quale l'istituto comunicava che, essendo il lavoratore risultato alla visita medica di controllo del 23.9.2016, le giornate di malattia non potevano essere totalmente indennizzate”.
A fronte di tanto, il lavoratore non ha mosso alcuna contestazione, ne ha formulato richieste di prova in tal senso, con la conclusione che la richiesta dell'indennità invocata deve essere rigettata.
9. Sulla domanda dell'indennità di cassa.
Parimenti deve essere rigettata la richiesta di parte ricorrente relativa alla corresponsione dell'indennità di maneggio di denaro, atteso che nessuno dei testi ha mai riferito che il lavoratore per le mansioni espletate maneggiasse denaro.
10. Sulla domanda di risarcimento del danno.
Deve, ancora, essere respinta la domanda di risarcimento di non meglio precisati danni
“morali ed esistenziali” in quanto priva di qualsivoglia allegazione e prova a supporto.
In conclusione, sulla base di quanto sin qui rassegnato il ricorso deve essere rigettato.
10. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza parziale e dell'esito complessivo del giudizio si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento del TFR e delle mensilità pregresse;
- rigetta nel resto il proposto ricorso;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, D.ssa . Testimone_6
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO