Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2003
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Sentenza 24 dicembre 2025

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    Pagamento TFR e mensilità pregresse

    Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto il datore di lavoro ha provveduto al pagamento delle spettanze rivendicate nelle more del giudizio.

  • Rigettato
    Sussistenza del rapporto di lavoro subordinato

    Il giudice rigetta la domanda per carenza di prove. La testimonianza dei colleghi è ritenuta inadeguata e generica, non sufficiente a dimostrare l'effettivo e stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale in epoca anteriore a quella contrattuale. L'Ispettorato del Lavoro non ha rilevato irregolarità per mancanza di prove documentali e testimoniali.

  • Rigettato
    Riconoscimento inquadramento al IV livello

    La domanda è rigettata perché il lavoratore non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare l'effettivo svolgimento prevalente dei compiti più elevati. La differenza tra il VI e il IV livello, secondo il CCNL, risiede nel tempo di svolgimento delle mansioni (24 mesi per il passaggio al IV livello). Il rapporto di lavoro non ha raggiunto tale soglia temporale. La prova testimoniale è stata ritenuta non pertinente in quanto volta a dimostrare le mansioni svolte, non la durata del loro svolgimento. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro non ha rilevato irregolarità.

  • Rigettato
    Riconoscimento differenze retributive per lavoro straordinario

    La domanda è rigettata poiché il lavoratore non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale. Le deposizioni testimoniali sono state ritenute contraddittorie e insufficienti a provare il numero di ore effettivamente svolte.

  • Rigettato
    Indennità per festività e permessi

    La domanda è rigettata per carenza di prova. Il lavoratore ha genericamente allegato il mancato percepimento ma non ha specificato le giornate festive o domenicali lavorate. Le testimonianze sono generiche e non forniscono riscontri. Nessun testimone ha riferito che il ricorrente non abbia usufruito dei permessi.

  • Rigettato
    Differenze retributive per ferie non godute

    La domanda è rigettata poiché l'allegazione è generica e non è stata articolata nessuna richiesta di prova in tal senso.

  • Rigettato
    Omesso pagamento indennità di malattia

    La domanda è rigettata. L'Ispettorato del Lavoro ha comunicato che l'azienda ha prodotto documentazione attestante che le giornate di malattia non potevano essere totalmente indennizzate. Il lavoratore non ha mosso contestazioni né formulato richieste di prova in tal senso.

  • Rigettato
    Indennità di maneggio di denaro

    La domanda è rigettata poiché nessuno dei testi ha riferito che il lavoratore, per le mansioni espletate, maneggiasse denaro.

  • Rigettato
    Risarcimento danni morali ed esistenziali

    La domanda è respinta in quanto priva di qualsivoglia allegazione e prova a supporto.

  • Inammissibile
    Domanda riconvenzionale per risarcimento danni

    La domanda riconvenzionale è dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente, senza la richiesta di fissazione di una nuova udienza, come richiesto dall'art. 416 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2003
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 2003
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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