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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4061 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 7577/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.- -
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7577 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mugnano al v.le Menna, 10, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Migliaccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Melito di Napoli (NA) alla Via Signorelli P.co Esedra, presso lo studio dell'avv. Michelina D'Aniello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.10.2025 tenutasi in modalità cartolare i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni, chiedendo la decisione della causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26.09.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente premesso di avere contratto matrimonio, con rito concordatario in Frattamaggiore in data 23.03.1980, con Controparte_1
e che dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni, economicamente autosufficienti, deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, al punto che la resistente si allontanava dalla casa coniugale (sita in Frattaminore e di proprietà del ricorrente), a decorrere dal mese di luglio del 2020, trasferendosi presso la dimora della figlia.
Ciò premesso, dedotta in capo a un'indipendenza economica, in quanto Controparte_1 proprietaria di n. 5 appartamenti nel comune di Melito di Napoli, concludeva chiedendo la pronuncia in ordine alla separazione coniugale, in assenza di statuizioni accessorie, attesa la maggiore età ed autosufficienza della prole, nonché l'indipendenza economica dei coniugi.
Disposta la rinotifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione, con comparsa del
25.05.2025 si costituiva la resistente, la quale, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle motivazioni della rottura dell'unione familiare, evidenziava che il ricorrente aveva intrapreso una relazione extra coniugale, dapprima in via clandestina e successivamente palese, al punto che lo stesso avrebbe introdotto nella casa coniugale la di lui compagna. Ciò posto, non opponendosi in ordine alla richiesta separazione coniugale, chiedeva l'addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, e un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 300,00 mensili, in ragione della sua non autosufficienza economica in quanto disoccupata, priva di redditi -in quanto i frutti civili di cui alle abitazioni di proprietà venivano incassati da altri membri familiari - e senza alcun sussidio statale.
All'udienza del 06.06.2025 comparivano entrambi i coniugi, unitamente ai rispettivi difensori e, all'esito delle relative audizioni, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, dichiarata inammissibile la prova, fissava dinanzi a se la causa per la remissione in decisione all'udienza del 31.10.2025 con concessione dei termini ex art 473 bis 28 c.p.c. . A detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. pagina 2 di 4 La domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente in comparsa è tardiva essendo la costituzione in giudizio avvenuta solo in data 25.05.2025 e la comparizione delle parti fissata, in seguito alla rinotifica, per il 06.06.2025. Né risulta provata la richiesta di remissione in termini.
Occorre evidenziare in ogni modo- per mero tuziorismo - che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di
Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Dal contenuto degli scritti difensivi appare pacifica, in quanto ammessa dalla stessa difesa della parte resistente, la circostanza che lasciava la casa coniugale molto tempo prima Parte_2 della proposizione del ricorso depositato dal marito il 26.09.2024 ovvero dal mese di luglio 2020, al fine di trasferire la propria residenza presso la figlia (cfr. comparsa di costituzione della resistente) ed il lungo lasso di tempo trascorso esclude quindi la sussistenza di un nesso causale tra quanto dedotto e la crisi irreversibile dell'unione.
Le richieste istruttorie di parte convenuta venivano dichiarate inammissibili, attesa la tardività della domanda riconvenzionale di addebito.
La separazione va, pertanto, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
I figli della coppia sono tutti pacificamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Analogamente le domande di mantenimento e assegnazione della casa coniugale sono inammissibili in quanto tardive .
Va dichiarato lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia vanno compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% in ragione della pronuncia sullo status, mentre il residuo 50% è posto a carico della resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate, come da tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia per :Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000), con la riduzione del 50% sul compenso totale (€ 3.195,50); dichiara compensato tra le pagina 3 di 4 parti il restante 50% .Vanno eseguite le formalità di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
b) dichiara inammissibili le domande di parte resistente di addebito, mantenimento ed assegnazione della casa coniugale;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore per l'annotazione (atto n. 20, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980) anche ai fini dello scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c.;
d) Condanna al pagamento in favore del ricorrente, , del Controparte_1 Parte_1
50% delle spese di lite, liquidandole già in misura così ridotta in euro 1597,75 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, e rimborso forfetario spese generali come per legge;
compensa il restante 50%.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.- -
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7577 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mugnano al v.le Menna, 10, presso lo studio dell'avv. Giacomo
Migliaccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Melito di Napoli (NA) alla Via Signorelli P.co Esedra, presso lo studio dell'avv. Michelina D'Aniello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.10.2025 tenutasi in modalità cartolare i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni, chiedendo la decisione della causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26.09.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente premesso di avere contratto matrimonio, con rito concordatario in Frattamaggiore in data 23.03.1980, con Controparte_1
e che dalla loro unione erano nati due figli, maggiorenni, economicamente autosufficienti, deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile, al punto che la resistente si allontanava dalla casa coniugale (sita in Frattaminore e di proprietà del ricorrente), a decorrere dal mese di luglio del 2020, trasferendosi presso la dimora della figlia.
Ciò premesso, dedotta in capo a un'indipendenza economica, in quanto Controparte_1 proprietaria di n. 5 appartamenti nel comune di Melito di Napoli, concludeva chiedendo la pronuncia in ordine alla separazione coniugale, in assenza di statuizioni accessorie, attesa la maggiore età ed autosufficienza della prole, nonché l'indipendenza economica dei coniugi.
Disposta la rinotifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione, con comparsa del
25.05.2025 si costituiva la resistente, la quale, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle motivazioni della rottura dell'unione familiare, evidenziava che il ricorrente aveva intrapreso una relazione extra coniugale, dapprima in via clandestina e successivamente palese, al punto che lo stesso avrebbe introdotto nella casa coniugale la di lui compagna. Ciò posto, non opponendosi in ordine alla richiesta separazione coniugale, chiedeva l'addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare, e un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 300,00 mensili, in ragione della sua non autosufficienza economica in quanto disoccupata, priva di redditi -in quanto i frutti civili di cui alle abitazioni di proprietà venivano incassati da altri membri familiari - e senza alcun sussidio statale.
All'udienza del 06.06.2025 comparivano entrambi i coniugi, unitamente ai rispettivi difensori e, all'esito delle relative audizioni, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, dichiarata inammissibile la prova, fissava dinanzi a se la causa per la remissione in decisione all'udienza del 31.10.2025 con concessione dei termini ex art 473 bis 28 c.p.c. . A detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. pagina 2 di 4 La domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente in comparsa è tardiva essendo la costituzione in giudizio avvenuta solo in data 25.05.2025 e la comparizione delle parti fissata, in seguito alla rinotifica, per il 06.06.2025. Né risulta provata la richiesta di remissione in termini.
Occorre evidenziare in ogni modo- per mero tuziorismo - che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di
Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Dal contenuto degli scritti difensivi appare pacifica, in quanto ammessa dalla stessa difesa della parte resistente, la circostanza che lasciava la casa coniugale molto tempo prima Parte_2 della proposizione del ricorso depositato dal marito il 26.09.2024 ovvero dal mese di luglio 2020, al fine di trasferire la propria residenza presso la figlia (cfr. comparsa di costituzione della resistente) ed il lungo lasso di tempo trascorso esclude quindi la sussistenza di un nesso causale tra quanto dedotto e la crisi irreversibile dell'unione.
Le richieste istruttorie di parte convenuta venivano dichiarate inammissibili, attesa la tardività della domanda riconvenzionale di addebito.
La separazione va, pertanto, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
I figli della coppia sono tutti pacificamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Analogamente le domande di mantenimento e assegnazione della casa coniugale sono inammissibili in quanto tardive .
Va dichiarato lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia vanno compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50% in ragione della pronuncia sullo status, mentre il residuo 50% è posto a carico della resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate, come da tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia per :Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000), con la riduzione del 50% sul compenso totale (€ 3.195,50); dichiara compensato tra le pagina 3 di 4 parti il restante 50% .Vanno eseguite le formalità di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
b) dichiara inammissibili le domande di parte resistente di addebito, mantenimento ed assegnazione della casa coniugale;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore per l'annotazione (atto n. 20, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980) anche ai fini dello scioglimento della comunione ex art. 191, comma 2, c.c.;
d) Condanna al pagamento in favore del ricorrente, , del Controparte_1 Parte_1
50% delle spese di lite, liquidandole già in misura così ridotta in euro 1597,75 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, e rimborso forfetario spese generali come per legge;
compensa il restante 50%.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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