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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2664/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio, 2 Parte_1
82100 Benevento Italia, presso lo studio dell'avv. MIELE GIULIA, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA Controparte_1
PATRIZIA MASCELLARO,1 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCO MARIA CONCETTA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 09/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 17.6.24 , il ricorrente ha esposto:
- Di aver svolto presso l'Ospedale (già Controparte_2 [...]
) la professione medica di Ginecologo nel reparto UOC Controparte_3
1 di Ginecologia e Ostetricia dal 1.01.1988 al 31.10.2023, allor-quando il rapporto
è cessato per raggiunti limiti di età;
- Che nel Giugno 2020 gli veniva affidato dall'Ospedale l'incarico CP_1
di sostituire il Direttore dell' Dr. Parte_2 Per_1
, per l'assenza durante il periodo di ferie e, successivamente, a far data
[...]
dall'1.10.2021, per la cessazione dal rapporto di lavoro per quiescenza;
- Che in mancanza di espletamento del concorso per la nomina del nuovo
Direttore, l'incarico di Direttore Responsabile facente funzioni dell'
[...]
si protraeva fino al mese di Giugno 2023, quando si Parte_2
insediava il Direttore nominato per concorso, Dr. ; Parte_3
- Che nel periodo Giugno 2020 – Giugno 2023 ha svolto tutte le attività inerenti alla funzione di Responsabile della struttura complessa relative a: turni di servizio, liste operatorie, équipe operatoria, richieste di pagamento extra-orario in auto-convenzione dei medici dell'unità, richieste di farmaci e presidi sanitari, cartelle cliniche, esami istologici, relazioni per le richieste di risarcimento, partecipazione alle riunioni organizzative con i vertici sanitari dell'ospedale;
- Che gli era affidato, inoltre, quale Responsabile dell'Unità, il compito di gestire e formare gli specializzandi in Ostetricia e Ginecologia in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli";
- Che nel periodo in cui ha svolto l'attività di Direttore Responsabile facente funzioni dell' non ha ricevuto il Parte_2 pagamento della relativa indennità.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente in base al CCNL Dirigenti Medici applicabile ratione temporis al pagamento dell'indennità di sostituzione per avere svolto il ruolo di
Direttore Responsabile facente funzioni dell'Unità Operativa Complessa
Ostetricia e Ginecologia da Giugno 2020 a Giugno 2023 come descritto nella
2 narrativa del ricorso;
b. Condannare la resistente, per l'effetto, al pagamento in base al CCNL Dirigenti Medici 2019/2021 per il periodo Giugno 2020/Giugno
2023 in favore del ricorrente della somma di € 27.810,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto al soddisfo;
c. In via subordinata e qualora il diritto del ricorrente fosse riconosciuto in base al CCNL
Dirigenti Medici 2016/2018 condannare la resistente, per l'effetto, al pagamento per il periodo Giugno 2020/Giugno 2023 in favore del ricorrente della somma di euro 21.600,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto al soddisfo;
Accertare e dichiarare, in via sussidiaria, il diritto del ricorrente in base al CCNL Dirigenti Medici applicabile ratione temporis e all'art. 2041 c.c. all'indennità di sostituzione per avere svolto il ruolo di Direttore
Responsabile facente funzioni dell'Unità Operativa Complessa Ostetricia e
Ginecologia da Giugno 2020 a Giugno 2023 come descritto nella narrativa del ricorso e condannare, per l'effetto, la resistente al pagamento per il periodo
Giugno 2020/Giugno 2023 in favore del ricorrente della somma di € 27.810,00 in base al CCNL 2019/2021 o di € 21.600,00 in base al CCNL CP_4 CP_5
Dirigenti Medici 2016/2018, il tutto oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto il soddisfo;
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del difensore anticipatario ”.
Con memoria depositata in data 28.11.24 si è costituita la con CP_6 articolate argomentazioni in fatto e in diritto, contestando il fondamento della domanda, non essendovi agli atti un formale atto di conferimento dell'incarico.
2.
Va preliminarmente osservato che, essendo pacifica la mancanza del conferimento formale dell'incarico di dirigente di struttura complessa e, segnatamente, del contratto individuale di lavoro che individua l'oggetto e disciplina la sua durata e il trattamento economico, è altresì pacifico come non
3 siano possibili rivendicazioni economiche connesse agli obiettivi di direzione e responsabilità esclusiva dell'U.O. di riferimento.
Invero, parte attrice col presente ricorso non ha rivendicato il trattamento economico del dirigente di struttura complessa, bensì solo la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva.
Pertanto, le eccezioni sollevate da parte convenuta sul punto sono infondate.
3.
In relazione alla domanda relativa all'indennità sostitutiva si richiama la
Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass.civ., sez. Lavoro, ord., 9 marzo 2022 n.
7673, che richiama, tra le altre, Cass. 16299/2015; Cass. 21565/2018; Cass.
23155 e 23156/2021; Cass. 23195/2021), che superando un isolato precedente di segno contrario (Cass. 13809/2015), ha da tempo enunciato il principio secondo cui, per il periodo successivo alla entrata in vigore del CCNL dell'8.6.2000 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, ovvero la copertura dell'incarico vacante, non si configurano come svolgimento di mansioni superiori - poiché avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria - ed al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la indennità cd. sostitutiva, prevista dall'art. 18 dello stesso CCNL. In particolare, (cfr. Cassazione sentenza n.34541 del 27/12/2019) si è affermato che “può invece riconoscersi la indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.”.
Ed infatti con l'ordinanza n. 4983.22 la Cassazione ci ricorda che “la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 (poi sostituito dall'art. 22 e dall'art. 25
4 del ccnl dirigenti medici) hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15 ter, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, che “le sostituzioni … non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”; hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (Euro 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e Euro 518.000 per la struttura semplice); il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di sei mesi, prorogabili a dodici”.
Per i giudici della Suprema Corte è significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.
La disciplina della dirigenza medica s'ispira, infatti, a principi diversi da quelli sanciti dal Codice civile.
Questa, in virtù dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 30/12/ 1992, n. 502, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla “Riforma Bindi” del 1999, è collocata
5 in un ruolo unico distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in diverse responsabilità professionali e gestionali: il D.Lgs. 19/6/ 1999, n. 229, ha, quindi, superato l'originaria distinzione fra dirigenza di primo e secondo livello attraverso l'istituzione di un unico ruolo della dirigenza sanitaria con graduazione delle funzioni in relazione ai diversi gradi di responsabilità professionale e gestionale.
Le parti collettive al comma 7 dell'art. 18 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8/6/2000, avevano ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15- ter, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, che “le sostituzioni … non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria” e avevano quindi previsto una speciale indennità, indicata nel comma stesso, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni.
Analoghe disposizioni sono state dettate dalle successive norme.
L'art. 22 del CCNL 2016/2018 stabiliva che: 1.“In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall' ad altro dirigente con incarico di direzione di Parte_4
struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.” 2 “Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di dire-zione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall' o ad altro dirigente della CP_1 Pt_4 struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile
6 della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie
d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).” …..7: “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la 37 retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione.
La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.”
7 La stessa ratio ha ispirato il CCNL Dirigenti Medici firmato il 23.01.2024 e applicabile per il triennio 2019-2021 (e dunque per il periodo oggetto di causa) che ha confermato all'art. 25 l'esigenza di individuare all'interno della struttura un sostituto del Dirigente medico con incarico di direzione previo pagamento di un'indennità prevedendo al comma 2 che “Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, la sostituzione puo' essere affidata compatibilmente con le disponibilita' del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura interessata indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, paragrafo II, lettera d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusivita' e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalita' o di alta specializzazione di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico). Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al dirigente sostituto e' riconosciuta l'indennita' di cui al comma 5 anche per i primi due mesi.
3. Nel caso che l'assenza del direttore di dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene: nel caso del direttore di dipartimento: per il tempo strettamente
8 necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i con le modalita' di cui al comma 6 mediante affidamento ad altro direttore di struttura complessa del dipartimento stesso a seguito di valutazione comparata del curriculum formativo e professionale;
nel caso di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lettera a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all'interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del dipartimento o distretto di appartenenza. La durata dell'intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituto, puo' durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine. Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, e' attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile;
nel caso di dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice: per un massimo di tre mesi successivi alla cessazione del titolare, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lettera a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all'interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di
9 analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del dipartimento o distretto di appartenenza nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile.
4. Ove non sia possibile l'individuazione del sostituto ai sensi del comma 3, per le medesime assenze, le aziende o enti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianita' di cinque anni nella medesima disciplina. In tal caso, la sostituzione puo' durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi di sostituzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, al dirigente compete una indennita' mensile per dodici mensilita', pari al 50% del valore della retribuzione di posizione di parte fissa del dirigente sostituito. Alla corresponsione delle indennita' si provvede, per tutta la durata della sostituzione: nel caso di sostituzione del direttore di dipartimento per cessazione: a valere sulle risorse gia' destinate alla copertura della maggiorazione ai sensi del comma 10 dell'art. 69 (Retribuzione di posizione); per le sostituzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando quanto previsto dal precedente alinea: con le risorse del fondo dell'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
6. La sostituzione e' affidata con provvedimento motivato del direttore generale o di un suo delegato.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”.
Al suddetto orientamento questo giudicante ritiene di prestare convinta adesione.
4.
In punto di fatto, le precise ed univoche allegazioni attoree in ordine ai compiti disimpegnati dal ricorrente, durante le ferie e dopo il collocamento in quiescenza del precedente titolare dr. per effetto della sostituzione temporanea in uno Per_1
10 Con all'assenza di specifiche e puntuali contestazioni da parte dell' orientano per la prosecuzione di tali compiti fino al Giugno 2023, quando si insediava il Direttore nominato per concorso, Dr. . Parte_3
Dai documenti versati in atti, emerge - a titolo esemplificativo - che il Dr. Pt_1 firmava le richieste per l'acquisto dei presidi sanitari per il reparto e formulava pareri per le offerte presentate all' trasmetteva il riepilogo con Pt_5 attestazione delle richieste di pagamento di ore eccedenti l'orario di lavoro svolte dal personale medico, riceveva convocazioni dai vertici sanitari dell' Pt_5 quale Responsabile facente funzioni, richiedeva ristrutturazioni dei locali adibiti a spogliatoio del personale medico, riceveva richiesta informazioni a seguito di domande di risarcimento per sinistri, richiedeva acquisto materiale sanitario e segnalava la necessità di sostituzione del medico responsabile della L. 194/1978, prossimo alla pensione, e chiedeva di provvedere alla ristrutturazione del servizio.
Il dr. , inoltre, riceveva lettere dai vertici dell' quale Direttore Pt_1 Pt_5 responsabile facente funzioni UOC Ostetricia e Ginecologia e scriveva su carta intestata, con la medesima dicitura, le note provenienti dal reparto.
Tutto ciò ha trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali;
i testi hanno infatti dichiarato che nel periodo Giugno 2020 – Giugno 2023 il Dr. ha Pt_1
svolto tutte le attività inerenti alla funzione di Responsabile della struttura complessa prima svolte dal dott. quali turni di servizio, liste operatorie, Per_1
équipe operatoria, richieste di pagamento extra-orario in auto-convenzione dei medici dell'unità, richieste di farmaci e presidi sanitari, cartelle cliniche, esami istologici, relazioni per le richieste di risarcimento, partecipazione alle riunioni organizzative con i vertici sanitari dell'ospedale; si occupava di gestire e formare gli specializzandi in Ostetricia e Ginecologia in collabo-razione con la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli"; che tutti i medici e gli infermieri del reparto di UOC Ostetricia e
11 Ginecologia, nel periodo Giugno 2020/Giugno 2023, facevano riferimento al Dr.
, quale Responsabile facente funzioni, per la risoluzione di ogni Parte_1
problematica medica e amministrativa e per il suo tramite interloquivano con i vertici dell'Ospedale e che per il suo ruolo di Responsabile facente funzioni dell'UOC era reperibile h24.
Applicando le disposizioni citate alla fattispecie in esame, il Dr. ha Pt_1 espletato il ruolo di Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
(UOC Ostetricia e Ginecologia) per i primi 15 mesi a causa dell'assenza per ferie del Dr. e dal mese di Novembre 2021 al mese di Giugno 2023 a seguito Per_1
della quiescenza del medesimo Dr. e in attesa dell'espletamento del Per_1
concorso per la nomina del nuovo Direttore.
5.
Accertato l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 2126
c.c. la domanda volta ad ottenere la corresponsione delle indennità maturate, tenuto conto del CCNL, risulta fondata.
Pertanto, in base a tale prospetto e a quanto disposto dall'art. 25 CCNL
2019/2021 (relativo al periodo oggetto di causa) considerando che la struttura di
Ostetricia e Ginecologia è una STRUTTURA COMPLESSA, l'importo dovuto può essere quantificato in € 18.540,00: 2 = € 9270,00 per tre pari ad euro
27.810,00 come da conteggi di parte ricorrente non oggetto di contestazioni.
Il tutto da maggiorarsi di interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente al pagamento della suddetta somma .
6.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della convenuta in persona del l.r.p.t., come da dispositivo secondo lo CP_1 scaglione di valore e al minimo stante l'assenza di particolari questioni di diritto
12
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di sostituzione di cui all'art. 25 del ccnl dirigenti medici dal giungo 2020 al giugno 2023, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 27.810,00 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di CP_6
lite, che liquida in complessivi € 4629,00 oltre c.u., oltre rimb. Forf., IVA e CPA, con distrazione
Così deciso in Benevento, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
13
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2664/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio, 2 Parte_1
82100 Benevento Italia, presso lo studio dell'avv. MIELE GIULIA, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA Controparte_1
PATRIZIA MASCELLARO,1 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCO MARIA CONCETTA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 09/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 17.6.24 , il ricorrente ha esposto:
- Di aver svolto presso l'Ospedale (già Controparte_2 [...]
) la professione medica di Ginecologo nel reparto UOC Controparte_3
1 di Ginecologia e Ostetricia dal 1.01.1988 al 31.10.2023, allor-quando il rapporto
è cessato per raggiunti limiti di età;
- Che nel Giugno 2020 gli veniva affidato dall'Ospedale l'incarico CP_1
di sostituire il Direttore dell' Dr. Parte_2 Per_1
, per l'assenza durante il periodo di ferie e, successivamente, a far data
[...]
dall'1.10.2021, per la cessazione dal rapporto di lavoro per quiescenza;
- Che in mancanza di espletamento del concorso per la nomina del nuovo
Direttore, l'incarico di Direttore Responsabile facente funzioni dell'
[...]
si protraeva fino al mese di Giugno 2023, quando si Parte_2
insediava il Direttore nominato per concorso, Dr. ; Parte_3
- Che nel periodo Giugno 2020 – Giugno 2023 ha svolto tutte le attività inerenti alla funzione di Responsabile della struttura complessa relative a: turni di servizio, liste operatorie, équipe operatoria, richieste di pagamento extra-orario in auto-convenzione dei medici dell'unità, richieste di farmaci e presidi sanitari, cartelle cliniche, esami istologici, relazioni per le richieste di risarcimento, partecipazione alle riunioni organizzative con i vertici sanitari dell'ospedale;
- Che gli era affidato, inoltre, quale Responsabile dell'Unità, il compito di gestire e formare gli specializzandi in Ostetricia e Ginecologia in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli";
- Che nel periodo in cui ha svolto l'attività di Direttore Responsabile facente funzioni dell' non ha ricevuto il Parte_2 pagamento della relativa indennità.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente in base al CCNL Dirigenti Medici applicabile ratione temporis al pagamento dell'indennità di sostituzione per avere svolto il ruolo di
Direttore Responsabile facente funzioni dell'Unità Operativa Complessa
Ostetricia e Ginecologia da Giugno 2020 a Giugno 2023 come descritto nella
2 narrativa del ricorso;
b. Condannare la resistente, per l'effetto, al pagamento in base al CCNL Dirigenti Medici 2019/2021 per il periodo Giugno 2020/Giugno
2023 in favore del ricorrente della somma di € 27.810,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto al soddisfo;
c. In via subordinata e qualora il diritto del ricorrente fosse riconosciuto in base al CCNL
Dirigenti Medici 2016/2018 condannare la resistente, per l'effetto, al pagamento per il periodo Giugno 2020/Giugno 2023 in favore del ricorrente della somma di euro 21.600,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto al soddisfo;
Accertare e dichiarare, in via sussidiaria, il diritto del ricorrente in base al CCNL Dirigenti Medici applicabile ratione temporis e all'art. 2041 c.c. all'indennità di sostituzione per avere svolto il ruolo di Direttore
Responsabile facente funzioni dell'Unità Operativa Complessa Ostetricia e
Ginecologia da Giugno 2020 a Giugno 2023 come descritto nella narrativa del ricorso e condannare, per l'effetto, la resistente al pagamento per il periodo
Giugno 2020/Giugno 2023 in favore del ricorrente della somma di € 27.810,00 in base al CCNL 2019/2021 o di € 21.600,00 in base al CCNL CP_4 CP_5
Dirigenti Medici 2016/2018, il tutto oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione del diritto il soddisfo;
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del difensore anticipatario ”.
Con memoria depositata in data 28.11.24 si è costituita la con CP_6 articolate argomentazioni in fatto e in diritto, contestando il fondamento della domanda, non essendovi agli atti un formale atto di conferimento dell'incarico.
2.
Va preliminarmente osservato che, essendo pacifica la mancanza del conferimento formale dell'incarico di dirigente di struttura complessa e, segnatamente, del contratto individuale di lavoro che individua l'oggetto e disciplina la sua durata e il trattamento economico, è altresì pacifico come non
3 siano possibili rivendicazioni economiche connesse agli obiettivi di direzione e responsabilità esclusiva dell'U.O. di riferimento.
Invero, parte attrice col presente ricorso non ha rivendicato il trattamento economico del dirigente di struttura complessa, bensì solo la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva.
Pertanto, le eccezioni sollevate da parte convenuta sul punto sono infondate.
3.
In relazione alla domanda relativa all'indennità sostitutiva si richiama la
Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass.civ., sez. Lavoro, ord., 9 marzo 2022 n.
7673, che richiama, tra le altre, Cass. 16299/2015; Cass. 21565/2018; Cass.
23155 e 23156/2021; Cass. 23195/2021), che superando un isolato precedente di segno contrario (Cass. 13809/2015), ha da tempo enunciato il principio secondo cui, per il periodo successivo alla entrata in vigore del CCNL dell'8.6.2000 per l'Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, ovvero la copertura dell'incarico vacante, non si configurano come svolgimento di mansioni superiori - poiché avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria - ed al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la indennità cd. sostitutiva, prevista dall'art. 18 dello stesso CCNL. In particolare, (cfr. Cassazione sentenza n.34541 del 27/12/2019) si è affermato che “può invece riconoscersi la indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.”.
Ed infatti con l'ordinanza n. 4983.22 la Cassazione ci ricorda che “la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL 8/6/2000 (poi sostituito dall'art. 22 e dall'art. 25
4 del ccnl dirigenti medici) hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15 ter, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, che “le sostituzioni … non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”; hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (Euro 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e Euro 518.000 per la struttura semplice); il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di sei mesi, prorogabili a dodici”.
Per i giudici della Suprema Corte è significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.
La disciplina della dirigenza medica s'ispira, infatti, a principi diversi da quelli sanciti dal Codice civile.
Questa, in virtù dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 30/12/ 1992, n. 502, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla “Riforma Bindi” del 1999, è collocata
5 in un ruolo unico distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in diverse responsabilità professionali e gestionali: il D.Lgs. 19/6/ 1999, n. 229, ha, quindi, superato l'originaria distinzione fra dirigenza di primo e secondo livello attraverso l'istituzione di un unico ruolo della dirigenza sanitaria con graduazione delle funzioni in relazione ai diversi gradi di responsabilità professionale e gestionale.
Le parti collettive al comma 7 dell'art. 18 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8/6/2000, avevano ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15- ter, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, che “le sostituzioni … non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria” e avevano quindi previsto una speciale indennità, indicata nel comma stesso, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni.
Analoghe disposizioni sono state dettate dalle successive norme.
L'art. 22 del CCNL 2016/2018 stabiliva che: 1.“In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall' ad altro dirigente con incarico di direzione di Parte_4
struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.” 2 “Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di dire-zione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall' o ad altro dirigente della CP_1 Pt_4 struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile
6 della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie
d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).” …..7: “Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la 37 retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione.
La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.”
7 La stessa ratio ha ispirato il CCNL Dirigenti Medici firmato il 23.01.2024 e applicabile per il triennio 2019-2021 (e dunque per il periodo oggetto di causa) che ha confermato all'art. 25 l'esigenza di individuare all'interno della struttura un sostituto del Dirigente medico con incarico di direzione previo pagamento di un'indennità prevedendo al comma 2 che “Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, la sostituzione puo' essere affidata compatibilmente con le disponibilita' del fondo di cui all'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura interessata indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, paragrafo II, lettera d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusivita' e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalita' o di alta specializzazione di cui all'art. 22 (Tipologie d'incarico). Nel caso di assenze prolungate, superati due mesi, al dirigente sostituto e' riconosciuta l'indennita' di cui al comma 5 anche per i primi due mesi.
3. Nel caso che l'assenza del direttore di dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene: nel caso del direttore di dipartimento: per il tempo strettamente
8 necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i con le modalita' di cui al comma 6 mediante affidamento ad altro direttore di struttura complessa del dipartimento stesso a seguito di valutazione comparata del curriculum formativo e professionale;
nel caso di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lettera a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all'interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del dipartimento o distretto di appartenenza. La durata dell'intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituto, puo' durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine. Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, e' attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile;
nel caso di dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice: per un massimo di tre mesi successivi alla cessazione del titolare, mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lettera a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all'interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di
9 analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell'ambito del dipartimento o distretto di appartenenza nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile.
4. Ove non sia possibile l'individuazione del sostituto ai sensi del comma 3, per le medesime assenze, le aziende o enti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianita' di cinque anni nella medesima disciplina. In tal caso, la sostituzione puo' durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi di sostituzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, al dirigente compete una indennita' mensile per dodici mensilita', pari al 50% del valore della retribuzione di posizione di parte fissa del dirigente sostituito. Alla corresponsione delle indennita' si provvede, per tutta la durata della sostituzione: nel caso di sostituzione del direttore di dipartimento per cessazione: a valere sulle risorse gia' destinate alla copertura della maggiorazione ai sensi del comma 10 dell'art. 69 (Retribuzione di posizione); per le sostituzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando quanto previsto dal precedente alinea: con le risorse del fondo dell'art. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi). La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
6. La sostituzione e' affidata con provvedimento motivato del direttore generale o di un suo delegato.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”.
Al suddetto orientamento questo giudicante ritiene di prestare convinta adesione.
4.
In punto di fatto, le precise ed univoche allegazioni attoree in ordine ai compiti disimpegnati dal ricorrente, durante le ferie e dopo il collocamento in quiescenza del precedente titolare dr. per effetto della sostituzione temporanea in uno Per_1
10 Con all'assenza di specifiche e puntuali contestazioni da parte dell' orientano per la prosecuzione di tali compiti fino al Giugno 2023, quando si insediava il Direttore nominato per concorso, Dr. . Parte_3
Dai documenti versati in atti, emerge - a titolo esemplificativo - che il Dr. Pt_1 firmava le richieste per l'acquisto dei presidi sanitari per il reparto e formulava pareri per le offerte presentate all' trasmetteva il riepilogo con Pt_5 attestazione delle richieste di pagamento di ore eccedenti l'orario di lavoro svolte dal personale medico, riceveva convocazioni dai vertici sanitari dell' Pt_5 quale Responsabile facente funzioni, richiedeva ristrutturazioni dei locali adibiti a spogliatoio del personale medico, riceveva richiesta informazioni a seguito di domande di risarcimento per sinistri, richiedeva acquisto materiale sanitario e segnalava la necessità di sostituzione del medico responsabile della L. 194/1978, prossimo alla pensione, e chiedeva di provvedere alla ristrutturazione del servizio.
Il dr. , inoltre, riceveva lettere dai vertici dell' quale Direttore Pt_1 Pt_5 responsabile facente funzioni UOC Ostetricia e Ginecologia e scriveva su carta intestata, con la medesima dicitura, le note provenienti dal reparto.
Tutto ciò ha trovato conferma anche nelle deposizioni testimoniali;
i testi hanno infatti dichiarato che nel periodo Giugno 2020 – Giugno 2023 il Dr. ha Pt_1
svolto tutte le attività inerenti alla funzione di Responsabile della struttura complessa prima svolte dal dott. quali turni di servizio, liste operatorie, Per_1
équipe operatoria, richieste di pagamento extra-orario in auto-convenzione dei medici dell'unità, richieste di farmaci e presidi sanitari, cartelle cliniche, esami istologici, relazioni per le richieste di risarcimento, partecipazione alle riunioni organizzative con i vertici sanitari dell'ospedale; si occupava di gestire e formare gli specializzandi in Ostetricia e Ginecologia in collabo-razione con la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli"; che tutti i medici e gli infermieri del reparto di UOC Ostetricia e
11 Ginecologia, nel periodo Giugno 2020/Giugno 2023, facevano riferimento al Dr.
, quale Responsabile facente funzioni, per la risoluzione di ogni Parte_1
problematica medica e amministrativa e per il suo tramite interloquivano con i vertici dell'Ospedale e che per il suo ruolo di Responsabile facente funzioni dell'UOC era reperibile h24.
Applicando le disposizioni citate alla fattispecie in esame, il Dr. ha Pt_1 espletato il ruolo di Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
(UOC Ostetricia e Ginecologia) per i primi 15 mesi a causa dell'assenza per ferie del Dr. e dal mese di Novembre 2021 al mese di Giugno 2023 a seguito Per_1
della quiescenza del medesimo Dr. e in attesa dell'espletamento del Per_1
concorso per la nomina del nuovo Direttore.
5.
Accertato l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 2126
c.c. la domanda volta ad ottenere la corresponsione delle indennità maturate, tenuto conto del CCNL, risulta fondata.
Pertanto, in base a tale prospetto e a quanto disposto dall'art. 25 CCNL
2019/2021 (relativo al periodo oggetto di causa) considerando che la struttura di
Ostetricia e Ginecologia è una STRUTTURA COMPLESSA, l'importo dovuto può essere quantificato in € 18.540,00: 2 = € 9270,00 per tre pari ad euro
27.810,00 come da conteggi di parte ricorrente non oggetto di contestazioni.
Il tutto da maggiorarsi di interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso con condanna di parte resistente al pagamento della suddetta somma .
6.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della convenuta in persona del l.r.p.t., come da dispositivo secondo lo CP_1 scaglione di valore e al minimo stante l'assenza di particolari questioni di diritto
12
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di sostituzione di cui all'art. 25 del ccnl dirigenti medici dal giungo 2020 al giugno 2023, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 27.810,00 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di CP_6
lite, che liquida in complessivi € 4629,00 oltre c.u., oltre rimb. Forf., IVA e CPA, con distrazione
Così deciso in Benevento, 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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