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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 467/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CHIARA GERBALDO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno esposto: Pt_2
pagina 1 di 6 di aver contratto matrimonio concordatario in Savigliano il 02.06.2007, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte
II, Serie A, dell'anno 2007; che dal matrimonio sono nati i figli e a Savigliano (CN) il 25.05.2012; Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 19.11.2019 innanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 28.11.2019; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto in
Savigliano il 02.06.2007 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Savigliano al N. 12, parte II
pagina 2 di 6 Serie A, anno 2007, alle seguenti
CONDIZIONI
A) sotto il profilo personale: i coniugi dichiarano di aver ciascuno una propria distinta residenza;
B) sotto il profilo patrimoniale: i coniugi dichiarano di godere ciascuno di autonomo reddito e quindi di non avanzare alcuna richiesta di assegno divorzile e/o alimentare l'uno nei confronti dell'altro e di avere comunque già risolto ogni altra questione patrimoniale;
C) la casa coniugale, che era in proprietà di entrambi, oggi in piena proprietà esclusiva alla sig.ra a seguito dell'acquisto da parte della stessa della quota che era intestata al sig. Pt_2 Pt_1
resta alla sig.ra che vi abita unitamente ai due figli;
Pt_2
D) i due figli della coppia, e entrambi minorenni, saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con affido condiviso e manterranno la propria residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre in Savigliano (Levaldigi), via dell'Aereoporto n. 15;
E) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
– il martedì dalle ore 18,30 circa fino al mattino seguente quando il padre riaccompagnerà i figli a casa, per le ore 7,30 circa, affinché siano accompagnati dalla mamma a scuola;
– un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica sera. Le parti concordano che, considerato che si tratta di una diversa organizzazione familiare rispetto alle condizioni della separazione, il passaggio a tale nuovo calendario avverrà gradualmente al fine di consentire ai figli di adattarsi;
- in ogni caso i genitori prevedono espressamente la possibilità di derogare, previo accordo tra gli stessi, alle predette modalità di visita onde garantire ad entrambi la necessaria flessibilità, nonché al fine di ascoltare e rispettare eventuali esigenze e richieste dei figli oggi tredicenni;
F) durante le festività ciascun genitore avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli:
- 15 giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive in periodo che i genitori potranno concordare, compatibilmente con le ferie di entrambi, entro il 15 di giugno;
- una settimana nelle vacanze natalizie, ricomprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
- nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- i genitori concordano sulla possibilità di stabilire reciprocamente delle visite nei periodi di esclusività di ciascun coniuge, da stabilirsi previo accordo tra gli stessi;
- anche in questo caso i genitori prevedono espressamente la possibilità di derogare, previo accordo tra gli stessi, alle predette modalità di visita per le festività, onde garantire ad entrambi la necessaria flessibilità;
pagina 3 di 6 G) i genitori prevedono espressamente la possibilità per entrambi di essere coadiuvati, in caso di necessità, nella gestione dei figli dai nonni paterni e materni;
H) il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile concordemente stabilita di € 200,00 (duecento/00) rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio. Tale importo sarà corrisposto entro il 15 di ogni mese e versato sul conto corrente personale della Sig.ra a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN Pt_2
[...];
I) ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie nel rispetto del seguente protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 6 a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter);
c) viaggi e vacanze;
J) i genitori concordano che ciascun genitore potrà richiedere l'erogazione dell'assegno unico al 50% ciascuno;
K) le detrazioni fiscali spettanti per legge ai genitori in relazione ai figli minori verranno ripartite tra gli stessi al 50%;
L) letto l'art. 473 bis.12, 2° comma c.p.c. le parti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse e dichiarano non esservi documenti o provvedimenti giurisdizionali ancorché precedenti emessi relativamente ai minori;
M) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti confermano le indicazioni relativamente alle rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali di cui ai punti 10) e 11) del presente atto e si esonerano reciprocamente dal produrre la relativa documentazione impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
N) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per i figli minori, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e dei figli;
O) i figli manterranno rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi;
P) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savigliano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025
.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 467/2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. CHIARA GERBALDO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno esposto: Pt_2
pagina 1 di 6 di aver contratto matrimonio concordatario in Savigliano il 02.06.2007, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte
II, Serie A, dell'anno 2007; che dal matrimonio sono nati i figli e a Savigliano (CN) il 25.05.2012; Per_1 Per_2
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 19.11.2019 innanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 28.11.2019; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento e mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto in
Savigliano il 02.06.2007 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Savigliano al N. 12, parte II
pagina 2 di 6 Serie A, anno 2007, alle seguenti
CONDIZIONI
A) sotto il profilo personale: i coniugi dichiarano di aver ciascuno una propria distinta residenza;
B) sotto il profilo patrimoniale: i coniugi dichiarano di godere ciascuno di autonomo reddito e quindi di non avanzare alcuna richiesta di assegno divorzile e/o alimentare l'uno nei confronti dell'altro e di avere comunque già risolto ogni altra questione patrimoniale;
C) la casa coniugale, che era in proprietà di entrambi, oggi in piena proprietà esclusiva alla sig.ra a seguito dell'acquisto da parte della stessa della quota che era intestata al sig. Pt_2 Pt_1
resta alla sig.ra che vi abita unitamente ai due figli;
Pt_2
D) i due figli della coppia, e entrambi minorenni, saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con affido condiviso e manterranno la propria residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre in Savigliano (Levaldigi), via dell'Aereoporto n. 15;
E) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
– il martedì dalle ore 18,30 circa fino al mattino seguente quando il padre riaccompagnerà i figli a casa, per le ore 7,30 circa, affinché siano accompagnati dalla mamma a scuola;
– un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica sera. Le parti concordano che, considerato che si tratta di una diversa organizzazione familiare rispetto alle condizioni della separazione, il passaggio a tale nuovo calendario avverrà gradualmente al fine di consentire ai figli di adattarsi;
- in ogni caso i genitori prevedono espressamente la possibilità di derogare, previo accordo tra gli stessi, alle predette modalità di visita onde garantire ad entrambi la necessaria flessibilità, nonché al fine di ascoltare e rispettare eventuali esigenze e richieste dei figli oggi tredicenni;
F) durante le festività ciascun genitore avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli:
- 15 giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive in periodo che i genitori potranno concordare, compatibilmente con le ferie di entrambi, entro il 15 di giugno;
- una settimana nelle vacanze natalizie, ricomprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
- nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- i genitori concordano sulla possibilità di stabilire reciprocamente delle visite nei periodi di esclusività di ciascun coniuge, da stabilirsi previo accordo tra gli stessi;
- anche in questo caso i genitori prevedono espressamente la possibilità di derogare, previo accordo tra gli stessi, alle predette modalità di visita per le festività, onde garantire ad entrambi la necessaria flessibilità;
pagina 3 di 6 G) i genitori prevedono espressamente la possibilità per entrambi di essere coadiuvati, in caso di necessità, nella gestione dei figli dai nonni paterni e materni;
H) il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile concordemente stabilita di € 200,00 (duecento/00) rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per ciascun figlio. Tale importo sarà corrisposto entro il 15 di ogni mese e versato sul conto corrente personale della Sig.ra a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN Pt_2
[...];
I) ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie nel rispetto del seguente protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 6 a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter);
c) viaggi e vacanze;
J) i genitori concordano che ciascun genitore potrà richiedere l'erogazione dell'assegno unico al 50% ciascuno;
K) le detrazioni fiscali spettanti per legge ai genitori in relazione ai figli minori verranno ripartite tra gli stessi al 50%;
L) letto l'art. 473 bis.12, 2° comma c.p.c. le parti dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o altre connesse e dichiarano non esservi documenti o provvedimenti giurisdizionali ancorché precedenti emessi relativamente ai minori;
M) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti confermano le indicazioni relativamente alle rispettive disponibilità patrimoniali e reddituali di cui ai punti 10) e 11) del presente atto e si esonerano reciprocamente dal produrre la relativa documentazione impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
N) le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per i figli minori, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e dei figli;
O) i figli manterranno rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi;
P) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savigliano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025
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Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6