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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/09/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2377/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2377/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe SACCO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sara LUCIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Gianluca AMORUSO
TERZO CHIAMATO
INPS – – rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. Maria MELOGRANI, come da procura generale alle liti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 12 accertato e dichiarato, che tra le parti è stato costituito, per i motivi esposti in narrativa, un rapporto di vendita porta a porta, e che ha omesso di versare Controparte_1 all' per un Controparte_4 importo complessivo pari ad € 41.571,75 (quarantunomilacinquecentosettantuno/75), condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 regolarizzare la posizione contributiva della NO mediante Parte_1 versamento di tali somme presso la competente sede in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, o quella diversa somma, maggiore o inferiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, nonché a tenere indenne la NO
da qualsivoglia sanzione e/o onere dovesse essere tenuta per il Parte_1 mancato assolvimento ai propri oneri contributivi e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla NO in conseguenza di tale omissione. Parte_1
NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato il diritto della NO a vedersi Parte_1 corrispondere gli importi delle fatture già emesse così come precisate in narrativa, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, in favore della NO , l'importo complessivo Parte_1 di € 1.809,61 (milleottocentonove/61) o quella diversa somma, inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo nonché degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla domanda al saldo, nonché l'importo complessivo di € 11.703,61
(undicimilasettecentotrè/61) relativo alle provvigioni maturate e riconosciute da
[...] nei relativi inviti a fatturare così come specificato in narrativa, o quella CP_1 diversa somma, inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio.
NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato il diritto della NO a vedersi riconosciuto, Parte_1 in base a quanto disposto dall'art.
5.9. del contratto prodotto sub doc. 01, il c.d. “gettone di rinnovo”, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere, in favore della NO , l'importo Parte_1 complessivo di € 10.950,00 (diecimilanovecentocinquanta/00) o quella diversa somma,
pagina 2 di 12 inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
Qualora all'esito del presente giudizio non venisse accolta la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali, anche a causa dell'impossibilità giuridica, totale o parziale, di versamento degli stessi, e accertata la trattenuta indebita delle somme da parte di nonché accertato il diritto della NO Controparte_1 Parte_1
ad ottenere la restituzione di tali somme, condannare la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in CP_1 favore della NO , dell'importo complessivo, pari ad € 41.571,75 Parte_1 quarantunomilacinquecentosettantuno/75), o quella diversa somma, inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo nonché degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo, nonché al risarcimento, ai sensi dell'art. 2116, 2° comma, c.c., di tutti i danni derivanti da mancata o irregolare contribuzione previdenziale, arrecati alla NO , pari all'ammontare che si riterrà di giustizia. Parte_1
IN OGNI CASO
Con integrale rifusione delle spese e del compenso professionale, oltre agli accessori di legge (spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.).
Per parte convenuta: nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla RA nei Parte_1 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in relazione alla posizione previdenziale della ricorrente, fosse ritenuta dovuta la contribuzione all'INPS, accertare, anche previo se del caso annullamento del verbale di accertamento ispettivo del 1° ottobre 2018, che la
Parte_2
- (Cod. Fisc. ) con sede legale in Roma, Via Antoniotto
[...] P.IVA_2
Usodimare n. 31, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, è tenuta a restituire ad i contributi previdenziali versati sulla posizione Controparte_1
pagina 3 di 12 previdenziale della RA e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo complessivo di € 24.364,01 oltre accessori di legge. Controparte_1
Con tutte le conseguenze di legge, anche con riguardo a spese, competenze ed onorari del giudizio.
Per la terza chiamata : CP_2
Rigettare la domanda formulata dalla nei confronti della in CP_1 Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare comunque che il rapporto di collaborazione intercorso tra la Sig.ra e la stessa dal 2015 al 2022 è inquadrabile nell'ambito del Parte_1 CP_1 rapporto di agenzia ex art. 1742 e ss. c.c. con conseguente applicazione del regime previdenziale tipico di tale fattispecie contrattuale (TI Commercianti e CP_4
TI Integrativa Enasarco);
- Con vittoria di spese e competenze come per legge (DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.) del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario 15% nonché IVA, CPA come per legge.
Per la terza chiamata : CP_4 nel merito: rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti alla base della domanda giudiziaria.
In via gradata in via riconvenzionale gradata: qualora l'accertamento si concluda favorevolmente all'esistenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche rappresentate, accogliere la domanda riconvenzionale condizionata e condannare il datore di lavoro convenuto al versamento in favore dell' , nei limiti della prescrizione, dell'esatta CP_4 contribuzione omessa calcolata sugli importi dovuti e da accreditare in favore della sig.ra CP_
presso l' con le relative sanzioni civili. Pt_1
Spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
1.La RA ha agito nei confronti di società Parte_1 Controparte_1 operante nel settore dell'energia, già sua mandante, ritenendola responsabile di una serie di inadempimenti nel corso degli anni di collaborazione, consistenti nel mancato versamento di contributi previdenziali e conseguente indebita trattenuta di somme di CP_4 danaro, nel mancato pagamento delle fatture n. 22 del 23.10.2020 e n. 24 dell'1.12.2020 e pagina 4 di 12 delle successive provvigioni maturate, nel mancato pagamento del c.d. “gettone di rinnovo”.
In particolare, in relazione al mancato versamento da parte della convenuta dei contributi all' e della conseguente indebita trattenuta di somme, la ricorrente ha allegato di aver CP_4 stipulato con in data 10.5.2025 un contratto per la promozione della CP_1 conclusione di contatti di fornitura di gas naturale ed energia elettrica in Veneto, denominato di “procacciatore di affari”, ma nella sostanza di venditore porta a porta, come comprovato dall'indicazione nelle certificazioni uniche rilasciate dalla società del codice identificativo “V”, almeno sino al 2018 quanto la stessa subiva una ispezione da parte dell' che aveva riqualificato il loro rapporto come rapporto di agenzia;
che la CP_2 convenuta sino ad allora aveva versato i contributi all' in base al regime della vendita CP_4 porta a porta, tanto della quota di 2/3 a carico della mandante quanto della di 1/3 a carico del venditore, in tal modo ingenerando il legittimo affidamento sull'instaurazione di un rapporto di vendita porta a porta, tanto che in tutte la fatture emesse dal 2015 aveva sempre indicato la trattenuta di 1/3 a titolo di contribuzione;
tuttavia, a partire dal CP_4
2016, aveva omesso il versamento dei contributi dovuti all' sia della CP_1 CP_4 quota suo carico, quantificata in € 13.857,25, sia della quota a carico della società per €
27.714,50, per la complessiva somma di € 41.571,75, non avendo la società mai regolarizzato con l' la sua posizione contributiva;
tale condotta omissiva da parte di CP_4 ha determinato in suo danno un ritardo nel pensionamento di due anni e CP_1
l'erogazione di un minor importo a titolo di pensione.
La ricorrente ha pertanto chiesto, con le conclusioni indicate in epigrafe, la condanna di al versamento dei contributi oltre che al risarcimento del danno CP_1 CP_4 conseguente all'omissione contributiva;
in via subordinata, la condanna della società ala restituzione delle somme indebitamente trattenute.
La ricorrente ha poi lamentato il mancato pagamento delle fatture n. 22 del 23.10.2020 e n. 24 dell'1.12.2020 per € 1.809,61, nonché i ulteriori crediti a titolo di provvigioni per €
11.703,6, oltre che di “gettoni di rinnovo” per € 10.950,00.
2. Si è costituita chiedendo, in via preliminare, la chiamata in Controparte_1 causa di e contestando nel merito la fondatezza di tutte le domande della CP_2 ricorrente, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 5 di 12 3. Si è costituita la terza chiamata concludendo per il rigetto Controparte_2 della domanda formulata da nei suoi confronti in via subordinata e per CP_1
l'accertamento che il rapporto intercorso tra la RA è nel rapporto di agenzia. Pt_1
4. A seguito della integrazione del contraddittorio disposto dal giudice si è costituito l' in qualità di terzo chiamato, rappresentando che “nulla può dire in merito alle CP_4 vicende rappresentate oltre quello che risulta dagli archivi contributivi: l'esistenza dell'obbligazione contributiva discende dall'accertamento dei fatti esposti, in particolare occorre la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro con le caratteristiche rappresentate nei limiti della prescrizione quinquennale”, concludendo per il rigetto della domanda del ricorrete per difetto di prova dei fatti posti alla base e, in via gradata riconvenzionale gradata, per la condanna del datore di lavoro convenuto al versamento in favore dell' , nei limiti della prescrizione, dell'esatta contribuzione omessa calcolata sugli CP_4
CP_ importi dovuti e da accreditare in favore della sig.ra presso l' con le relative Pt_1 sanzioni civili.
5. Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa, sulla base della documentazione prodotta, in maniera non definitiva e rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
6. Le domande della ricorrente di condanna di alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva a favore dell' , ad essere tenuta indenne da qualsiasi CP_4 sanzione e/o onere derivante dal mancato assolvimento ai propri oneri contributivi e di risarcimento del danno in relazione alla contestata omissione contributiva – domande fondate sul presupposto dell'inadempimento di al versamento Controparte_1 contributivo a favore dell' e alla conseguente indebita trattenuta di somme derivante CP_4 dalla diversa qualificazione del rapporto venditore porta a porta, ovvero quale procacciatore di affari– non sono fondate, non essendo ravvisabile in capo alla convenuta alcun inadempimento nei confronti dell' . CP_4
6.1. In data 10 maggio 2015, la Società convenuta ha conferito all'odierna ricorrente, “a tempo indeterminato”, l'incarico di “promuovere la conclusione di CONTRATTI DI
FORNITURA nel territorio della Regione Veneto” (doc. 3 convenuta).
In base a tale contratto le parti convenivano che:
- avrebbe avuto la possibilità di ridurre “l'area di operatività” dell'incarico ovvero “la CP_1 tipologia dei Clienti contattabili, in qualsiasi momento e senza onere di motivazione”; la pagina 6 di 12 RA si impegnava “a promuovere la conclusione dei CONTRATTI DI Pt_1
FORNITURA nel rispetto delle condizioni contrattuali ed economiche stabilite dalla preponente” che, comunque, avrebbe potuto “a suo insindacabile giudizio modificar(le)”, nonché “alla più stretta e rigorosa osservanza delle NORME COMPORTAMENTALI
SPECIFICHE (…) nonché alle prescrizioni di eventuali codici di autodisciplina e regolamentazione” di CP_1
- la RA si impegnava altresì ad espletare l'incarico “nel rispetto delle direttive Pt_1 generali impartite da (AX oltre che) nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede” ; a “concord(are) con la preponente le eventuali iniziative promozionali finalizzate alla conclusione dei CONTRATTI DI FORNITURA”, attenendosi “alle scelte di quest'ultima, (ed) evitando di porre in essere iniziative autonome che possano compromettere il nome o l'immagine”, nonché a partecipare ai “seminari di aggiornamento (…) sui
CONTRATTI DI FORNITURA e sulle iniziative promozionali da intraprendere” che CP_1 avrebbe organizzato periodicamente;
- la RA non avrebbe potuto “firmare corrispondenza in nome della preponente, Pt_1 né concedere sconti, ribassi, abbuoni o dilazioni di pagamento”, né “riscuotere per conto e/o in nome della preponente, se non con espressa autorizzazione scritta rilasciata appositamente da quest'ultima”;
- riconosceva in favore della RA “a titolo di corrispettivo (…) la CP_1 Pt_1 provvigione indicata nell'allegato B e determinata in considerazione degli oneri ed accessori inerenti alla conclusione dei CONTRATTI DI FORNITURA e tenendo conto delle attività accessorie che potranno essere eventualmente rese” conservando, comunque, la facoltà “di modificare unilateralmente la provvigione” riconosciuta “in ragione del mutamento degli oneri e degli accessori a vario titolo correlati ai CONTRATTI DI FORNITURA”;
-la RA avrebbe dovuto “comunicare tempestivamente (…) qualsiasi evento o Pt_1 circostanza tale da pregiudicare gli interessi della preponente, compresa ogni informazione relativa alla solvibilità dei Clienti o alla loro capacità di adempiere regolarmente – ovvero con mezzi ordinari di pagamento – alle proprie obbligazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza”.
Inoltre, in base al contratto, “in nessun caso potrà essere imputato alla PREPONENTE il pur reiterato rifiuto di dare corso ai CONTRATTI DI FORNITURA conclusi” dalla RA
; “il diritto alla provvigione” veniva “subordinato alla accettazione dei CONTRATTI Pt_1
pagina 7 di 12 DI FORNITURA da parte del preponente” e, comunque, sarebbe stato possibile “negoziare per iscritto e per singoli CONTRATTI DI FORNITURA percentuali riduttive sulle
Provvigioni: a) nel caso il CONTRATTO DI FORNITURA sia stato concluso con sconti maggiori di quelli generalmente praticati dalla PREPONENTE oppure sia stato concluso a condizioni commerciali diverse e più onerose rispetto a quelle generalmente praticate all'interno dell'AREA commerciale assegnata;
b) nel caso in cui la PREPONENTE sia intervenuta nella conclusione del CONTRATTO DI FORNITURA (…) fornendo la propria cooperazione utile ai fini della conclusione”;
6.2. In base a tale contratto la RA ha svolto in modo stabile in favore di Pt_1 CP_1 nell'ambito della regione Veneto, attività di promozione volta alla conclusione dei possibili contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale commercializzati dalla società; a fronte di tale attività la RA ha emesso fatture provvigionali (cfr. fatture docc. 6 – Pt_1
9 ricorrente).
6.3. Nel 2018 ha subito un'ispezione da parte della in CP_1 Controparte_2 relazione ai rapporti cdi cui la società si avvaleva per la promozione dei contratti di fornitura, tra i quali quello della RA . Pt_1
A seguito di tale ispezione ha ritenuto che la RA abbia svolto CP_2 Pt_1 un'attività stabile e continuativa promozionale in favore di così Controparte_1 qualificando il rapporto quale rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. (doc. 4 convenuta), sicché la ha contestato alla società l'omessa iscrizione alla relativa gestione CP_2 previdenziale con irrogazione della relativa sanzione, quantificando i contributi dovuti sin dall'inizio del rapporto. ha quindi versato ad i contributi accertati come dovuti in relazione CP_1 CP_2 alla posizione della RA (doc. 5 convenuta). Pt_1
La società ha allora comunicato alla RA la suddetta regolarizzazione Pt_1 contributiva e che le successive fatture avrebbero dovuto essere emesse “con la trattenuta
a suo carico” e che eventuali fatture non conformi non avrebbero potuto essere CP_2 più accettate (cfr, doc. 6 e 7 convenuta).
È pacifico che successivamente il rapporto tra la RA e la Pt_1 CP_1
è proseguito sino al 15 maggio 2022, senza tuttavia che la ricorrente abbia emesso le
[...] proprie fatture con l'indicazione della trattenuta a suo carico. CP_2
pagina 8 di 12 È al contempo pacifico che successivamente all'accertamento ispettivo, abbia CP_1 versato la contribuzione previdenziale dovuta alla , provvedendo Controparte_2 direttamente a calcolare ed a trattenere la quota dei contributi previdenziali a carico della ricorrente sulle fatture da ella emesse, risultando il pagamento della complessiva somma di €
24.364,01 (doc. 5 convenuta).
7. Su tali premesse in fatto, documentali e non contestate, le domande di condanna di CP_1 al versamento dei contributi a favore dell' , di risarcimento del danno previdenziale e di CP_4 restituzione degli importi trattenute sulle fatture emesse dalla ricorrente non sono fondate, non essendo ravvisabile alcun inadempimento contributivo da parte della società nei confronti della TI PA . CP_4
7.1. La ricorrente fonda tali domande sul presupposto che il rapporto intercorso con CP_1 sarebbe un rapporto di vendita “porta a porta” sicché la società avrebbe omesso di versare i contributi a favore dell' . CP_4
Tuttavia, come sostenuto dalla difesa della convenuta, l'attività di vendita porta a porta, vale a dire di vendita a domicilio, non caratterizza di per sé il rapporto di lavoro e, dunque, non è decisivo ai fini del regime previdenziale applicabile, prevedendo l'art. 1 lett. b) legge
173/2005 che l'attività di vendita porta a porta è l'attività di “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori”.
L'art. 3 prevede quindi che “l'attività di vendita per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione …può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia;
può essere altresì esercitata senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”.
Pertanto, in ipotesi di svolgimento di attività di vendita porta a porta - che può essere svolta sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, o di un rapporto di lavoro autonomo continuativo (agenzia) o anche in qualità di mero procacciatore di affari – per individuare il regime previdenziale applicabile è verificare, in concreto, la natura del rapporto intercorso tra le parti.
7.2. Nel caso di specie, sulla base delle previsioni del contratto concluso tra e la CP_1 RA – in particolare del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e con Pt_1
pagina 9 di 12 riferimento a tutti i contratti di fornitura commercializzati dalla società in Veneto, degli obblighi assunti dalla RA (tra i quali il raggiungimento di obiettivi fissati dalla Pt_1 società), dei poteri di controllo, di direttiva e di modifica contrattuale riservati in capo ad
- e della verificata stabilità e continuità del rapporto (di circa sette anni) con CP_1 emissione di fatture provvigionali (di importi non trascurabili, cfr. docc. 10-15 convenuta) con cadenza mensile e numerazione progressiva da parte della RA , ha Pt_1 CP_2 qualificato il rapporto quale rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. assoggettandolo al relativo obbligo contributivo, senza che la ricorrente abbia allegato e provato che il rapporto, per le modalità in cui si è svolto, non fosse da qualificare come tale e fosse quindi da assoggettare alla TI PA , essendosi invece limitata ad affermare – circostanza di per sé CP_4 non decisiva – di aver svolto attività di vendita porta a porta.
La ricorrente non ha contestato di aver svolto in maniera stabile l'attività di promozione delle vendite a favore di;
non ha allegato e provato di avere svolto tale attività in maniera CP_1 occasionale, ovvero quale mero procacciatore di affari, presupposto del diverso regime previdenziale alla TI PA . CP_4
Il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, la facoltà di recesso con preavviso,
l'assegnazione di una zona determinata, l'obbligo di promuovere la conclusione dei contratti nel rispetto delle direttive generali impartite dalla mandante, la partecipazione a seminari di aggiornamento, la provvigione predeterminata, il compenso subordinato al buon esito dell'affare, l'estratto conto provvigionale, la previsione di premi e bonus – come risulta dal contratto stipulato tra la RA e la –, la durata pluriennale confermano la Pt_1 CP_1 stabilità del rapporto e la correttezza della qualificazione quale rapporto di agenzia.
7.3. Ai fini della corretta qualificazione del rapporto è irrilevante la circostanza, con riferimento al 2015, abbia versato i contributi a favore della TI PA, che nelle certificazioni uniche emesse sino al 2018 sia stato indicato il codice V proprio degli incarichi delle vendite a domicilio e che le fatture emesse dalla RA indicassero la trattenuta Pt_1 di 1/3 a titolo di contribuzione , non essendo, come noto, l'applicabilità di un regime CP_4 previdenziale obbligatorio, quale è anche quello gestito da , nella disponibilità CP_5 delle parti ed essendo irrilevante la qualificazione del rapporto data dalle parti, contando invece l'effettività dello stesso.
pagina 10 di 12 7.4. In senso contrario a quanto vorrebbe la ricorrente, va peraltro considerato che il versamento alla TI PA è stata effettuata soltanto per il 2015 e non CP_4 successivamente.
Inoltre, l'indicazione del codice V nelle certificazioni uniche ha un valore soltanto ai fini fiscali e la trattenuta di 1/3 a titolo di contribuzione è stata effettuata unilateralmente CP_4 dalla ricorrente nelle fatture dalla stessa emesse, nonostante le contestazioni di . CP_1
All'esito dell'accertamento ispettivo Enasarco AX ha provveduto poi a rilasciare le certificazioni uniche alla RA indicando la causale “R” che indentifica le Pt_1 provvigioni corrisposte agli agenti di commercio.
7.5. Soprattutto, a seguito della verifica ispettiva ha ritenuto di qualificare il CP_2 rapporto con la RA quale rapporto di agenzia, provvedendo alla conseguente Pt_1 regolarizzazione contributiva dal 2° trimestre 2015 sino alla cessazione del rapporto (cfr. memoria e documenti ), qualificazione non contestata dall' che, in via CP_2 CP_4 principale, ha concluso per il rigetto delle domande della ricorrente.
7.6. Ma nemmeno la ricorrente, dopo l'accertamento ispettivo del 2018, pur informata dalla convenuta, risulta aver sollevato alcuna contestazione nei confronti di . CP_2
7.7. Se, dunque, è da ritenersi incontestato e incontestabile la sussistenza tra la RA
e di un rapporto di agenzia, ex art. 1742 c.c. - per avere la Pt_1 Controparte_1 ricorrente svolto, in maniera continuativa e stabile, attività di promozione per la conclusione di contratti di fornitura di energia – è incontestabile l'obbligo contributivo nei confronti di – adempiuto dalla società con il versamento, a seguito CP_2 dell'accertamento ispettivo, della somma complessiva di € 24.364,01 (cfr. docc. 5 convenuta e documentazione Enasarco prodotta nel corso del giudizio) e, al contempo,
l'insussistenza dell'inadempimento contributivo della società convenuta nei confronti della TI PA dell' . CP_4
Significativa è la circostanza che l' non abbia chiesto in via principale il versamento CP_4 dei contributi che la RA ha affermato essere dovuti, bensì il rigetto della Pt_1 domanda della ricorrente.
8. In ragione dell'insussistenza in capo ad di alcuna omissione contributiva nei CP_1 confronti dell' , vanno rigettate, in quanto infondate, sia la domanda di condanna CP_4 della convenuta alla regolarizzazione contributiva a favore dell' , come pure quella – CP_4
pagina 11 di 12 non meglio specificata- di tenere indenne ricorrente “ da qualsivoglia sanzione e/o onere dovesse essere tenuta per il mancato assolvimento ai propri oneri contributivi”.
8.1. La mancanza di alcuna omissione contributiva alla TI PA da parte CP_4 di comporta, per ciò solo, anche il rigetto della domanda di risarcimento del CP_1 danno, individuato dalla ricorrente nel “ritardo nel pensionamento di due anni” e nella
“erogazione di minor importo di pensione”, mancando in ogni caso la prova sia del danno che del nesso causale con la lamentata omissione contributiva danno in ogni caso non provato.
9. La causa va invece rimessa in istruttoria in relazione alle residue domande.
10. La decisione sulle spese è rinviata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
NON definitivamente pronunciando, rigetta la domanda della ricorrente di condanna di alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva a favore dell' ; CP_4 rigetta la domanda della ricorrente di “tenere indenne la RA da Parte_1 qualsivoglia sanzione e/o onere dovesse essere tenuta per il mancato assolvimento ai propri oneri contributivi”; rigetta la domanda della ricorrente di risarcimento del danno in relazione alla contestata omissione contributiva;
rimette con separata ordinanza la causa in istruttoria in relazione alle residue domande;
rinvia la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 03/06/2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2377/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe SACCO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sara LUCIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Gianluca AMORUSO
TERZO CHIAMATO
INPS – – rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. Maria MELOGRANI, come da procura generale alle liti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 12 accertato e dichiarato, che tra le parti è stato costituito, per i motivi esposti in narrativa, un rapporto di vendita porta a porta, e che ha omesso di versare Controparte_1 all' per un Controparte_4 importo complessivo pari ad € 41.571,75 (quarantunomilacinquecentosettantuno/75), condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 regolarizzare la posizione contributiva della NO mediante Parte_1 versamento di tali somme presso la competente sede in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, o quella diversa somma, maggiore o inferiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, nonché a tenere indenne la NO
da qualsivoglia sanzione e/o onere dovesse essere tenuta per il Parte_1 mancato assolvimento ai propri oneri contributivi e al risarcimento di tutti i danni patiti dalla NO in conseguenza di tale omissione. Parte_1
NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato il diritto della NO a vedersi Parte_1 corrispondere gli importi delle fatture già emesse così come precisate in narrativa, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare, in favore della NO , l'importo complessivo Parte_1 di € 1.809,61 (milleottocentonove/61) o quella diversa somma, inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo nonché degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla domanda al saldo, nonché l'importo complessivo di € 11.703,61
(undicimilasettecentotrè/61) relativo alle provvigioni maturate e riconosciute da
[...] nei relativi inviti a fatturare così come specificato in narrativa, o quella CP_1 diversa somma, inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio.
NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato il diritto della NO a vedersi riconosciuto, Parte_1 in base a quanto disposto dall'art.
5.9. del contratto prodotto sub doc. 01, il c.d. “gettone di rinnovo”, condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere, in favore della NO , l'importo Parte_1 complessivo di € 10.950,00 (diecimilanovecentocinquanta/00) o quella diversa somma,
pagina 2 di 12 inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
Qualora all'esito del presente giudizio non venisse accolta la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali, anche a causa dell'impossibilità giuridica, totale o parziale, di versamento degli stessi, e accertata la trattenuta indebita delle somme da parte di nonché accertato il diritto della NO Controparte_1 Parte_1
ad ottenere la restituzione di tali somme, condannare la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in CP_1 favore della NO , dell'importo complessivo, pari ad € 41.571,75 Parte_1 quarantunomilacinquecentosettantuno/75), o quella diversa somma, inferiore o maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo nonché degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo, nonché al risarcimento, ai sensi dell'art. 2116, 2° comma, c.c., di tutti i danni derivanti da mancata o irregolare contribuzione previdenziale, arrecati alla NO , pari all'ammontare che si riterrà di giustizia. Parte_1
IN OGNI CASO
Con integrale rifusione delle spese e del compenso professionale, oltre agli accessori di legge (spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.).
Per parte convenuta: nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla RA nei Parte_1 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, in relazione alla posizione previdenziale della ricorrente, fosse ritenuta dovuta la contribuzione all'INPS, accertare, anche previo se del caso annullamento del verbale di accertamento ispettivo del 1° ottobre 2018, che la
Parte_2
- (Cod. Fisc. ) con sede legale in Roma, Via Antoniotto
[...] P.IVA_2
Usodimare n. 31, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, è tenuta a restituire ad i contributi previdenziali versati sulla posizione Controparte_1
pagina 3 di 12 previdenziale della RA e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo complessivo di € 24.364,01 oltre accessori di legge. Controparte_1
Con tutte le conseguenze di legge, anche con riguardo a spese, competenze ed onorari del giudizio.
Per la terza chiamata : CP_2
Rigettare la domanda formulata dalla nei confronti della in CP_1 Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare comunque che il rapporto di collaborazione intercorso tra la Sig.ra e la stessa dal 2015 al 2022 è inquadrabile nell'ambito del Parte_1 CP_1 rapporto di agenzia ex art. 1742 e ss. c.c. con conseguente applicazione del regime previdenziale tipico di tale fattispecie contrattuale (TI Commercianti e CP_4
TI Integrativa Enasarco);
- Con vittoria di spese e competenze come per legge (DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.) del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario 15% nonché IVA, CPA come per legge.
Per la terza chiamata : CP_4 nel merito: rigettare la domanda in difetto di prova dei fatti alla base della domanda giudiziaria.
In via gradata in via riconvenzionale gradata: qualora l'accertamento si concluda favorevolmente all'esistenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche rappresentate, accogliere la domanda riconvenzionale condizionata e condannare il datore di lavoro convenuto al versamento in favore dell' , nei limiti della prescrizione, dell'esatta CP_4 contribuzione omessa calcolata sugli importi dovuti e da accreditare in favore della sig.ra CP_
presso l' con le relative sanzioni civili. Pt_1
Spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
1.La RA ha agito nei confronti di società Parte_1 Controparte_1 operante nel settore dell'energia, già sua mandante, ritenendola responsabile di una serie di inadempimenti nel corso degli anni di collaborazione, consistenti nel mancato versamento di contributi previdenziali e conseguente indebita trattenuta di somme di CP_4 danaro, nel mancato pagamento delle fatture n. 22 del 23.10.2020 e n. 24 dell'1.12.2020 e pagina 4 di 12 delle successive provvigioni maturate, nel mancato pagamento del c.d. “gettone di rinnovo”.
In particolare, in relazione al mancato versamento da parte della convenuta dei contributi all' e della conseguente indebita trattenuta di somme, la ricorrente ha allegato di aver CP_4 stipulato con in data 10.5.2025 un contratto per la promozione della CP_1 conclusione di contatti di fornitura di gas naturale ed energia elettrica in Veneto, denominato di “procacciatore di affari”, ma nella sostanza di venditore porta a porta, come comprovato dall'indicazione nelle certificazioni uniche rilasciate dalla società del codice identificativo “V”, almeno sino al 2018 quanto la stessa subiva una ispezione da parte dell' che aveva riqualificato il loro rapporto come rapporto di agenzia;
che la CP_2 convenuta sino ad allora aveva versato i contributi all' in base al regime della vendita CP_4 porta a porta, tanto della quota di 2/3 a carico della mandante quanto della di 1/3 a carico del venditore, in tal modo ingenerando il legittimo affidamento sull'instaurazione di un rapporto di vendita porta a porta, tanto che in tutte la fatture emesse dal 2015 aveva sempre indicato la trattenuta di 1/3 a titolo di contribuzione;
tuttavia, a partire dal CP_4
2016, aveva omesso il versamento dei contributi dovuti all' sia della CP_1 CP_4 quota suo carico, quantificata in € 13.857,25, sia della quota a carico della società per €
27.714,50, per la complessiva somma di € 41.571,75, non avendo la società mai regolarizzato con l' la sua posizione contributiva;
tale condotta omissiva da parte di CP_4 ha determinato in suo danno un ritardo nel pensionamento di due anni e CP_1
l'erogazione di un minor importo a titolo di pensione.
La ricorrente ha pertanto chiesto, con le conclusioni indicate in epigrafe, la condanna di al versamento dei contributi oltre che al risarcimento del danno CP_1 CP_4 conseguente all'omissione contributiva;
in via subordinata, la condanna della società ala restituzione delle somme indebitamente trattenute.
La ricorrente ha poi lamentato il mancato pagamento delle fatture n. 22 del 23.10.2020 e n. 24 dell'1.12.2020 per € 1.809,61, nonché i ulteriori crediti a titolo di provvigioni per €
11.703,6, oltre che di “gettoni di rinnovo” per € 10.950,00.
2. Si è costituita chiedendo, in via preliminare, la chiamata in Controparte_1 causa di e contestando nel merito la fondatezza di tutte le domande della CP_2 ricorrente, di cui ha chiesto il rigetto.
pagina 5 di 12 3. Si è costituita la terza chiamata concludendo per il rigetto Controparte_2 della domanda formulata da nei suoi confronti in via subordinata e per CP_1
l'accertamento che il rapporto intercorso tra la RA è nel rapporto di agenzia. Pt_1
4. A seguito della integrazione del contraddittorio disposto dal giudice si è costituito l' in qualità di terzo chiamato, rappresentando che “nulla può dire in merito alle CP_4 vicende rappresentate oltre quello che risulta dagli archivi contributivi: l'esistenza dell'obbligazione contributiva discende dall'accertamento dei fatti esposti, in particolare occorre la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro con le caratteristiche rappresentate nei limiti della prescrizione quinquennale”, concludendo per il rigetto della domanda del ricorrete per difetto di prova dei fatti posti alla base e, in via gradata riconvenzionale gradata, per la condanna del datore di lavoro convenuto al versamento in favore dell' , nei limiti della prescrizione, dell'esatta contribuzione omessa calcolata sugli CP_4
CP_ importi dovuti e da accreditare in favore della sig.ra presso l' con le relative Pt_1 sanzioni civili.
5. Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa, sulla base della documentazione prodotta, in maniera non definitiva e rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
6. Le domande della ricorrente di condanna di alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva a favore dell' , ad essere tenuta indenne da qualsiasi CP_4 sanzione e/o onere derivante dal mancato assolvimento ai propri oneri contributivi e di risarcimento del danno in relazione alla contestata omissione contributiva – domande fondate sul presupposto dell'inadempimento di al versamento Controparte_1 contributivo a favore dell' e alla conseguente indebita trattenuta di somme derivante CP_4 dalla diversa qualificazione del rapporto venditore porta a porta, ovvero quale procacciatore di affari– non sono fondate, non essendo ravvisabile in capo alla convenuta alcun inadempimento nei confronti dell' . CP_4
6.1. In data 10 maggio 2015, la Società convenuta ha conferito all'odierna ricorrente, “a tempo indeterminato”, l'incarico di “promuovere la conclusione di CONTRATTI DI
FORNITURA nel territorio della Regione Veneto” (doc. 3 convenuta).
In base a tale contratto le parti convenivano che:
- avrebbe avuto la possibilità di ridurre “l'area di operatività” dell'incarico ovvero “la CP_1 tipologia dei Clienti contattabili, in qualsiasi momento e senza onere di motivazione”; la pagina 6 di 12 RA si impegnava “a promuovere la conclusione dei CONTRATTI DI Pt_1
FORNITURA nel rispetto delle condizioni contrattuali ed economiche stabilite dalla preponente” che, comunque, avrebbe potuto “a suo insindacabile giudizio modificar(le)”, nonché “alla più stretta e rigorosa osservanza delle NORME COMPORTAMENTALI
SPECIFICHE (…) nonché alle prescrizioni di eventuali codici di autodisciplina e regolamentazione” di CP_1
- la RA si impegnava altresì ad espletare l'incarico “nel rispetto delle direttive Pt_1 generali impartite da (AX oltre che) nel rispetto dei principi di diligenza, correttezza e buona fede” ; a “concord(are) con la preponente le eventuali iniziative promozionali finalizzate alla conclusione dei CONTRATTI DI FORNITURA”, attenendosi “alle scelte di quest'ultima, (ed) evitando di porre in essere iniziative autonome che possano compromettere il nome o l'immagine”, nonché a partecipare ai “seminari di aggiornamento (…) sui
CONTRATTI DI FORNITURA e sulle iniziative promozionali da intraprendere” che CP_1 avrebbe organizzato periodicamente;
- la RA non avrebbe potuto “firmare corrispondenza in nome della preponente, Pt_1 né concedere sconti, ribassi, abbuoni o dilazioni di pagamento”, né “riscuotere per conto e/o in nome della preponente, se non con espressa autorizzazione scritta rilasciata appositamente da quest'ultima”;
- riconosceva in favore della RA “a titolo di corrispettivo (…) la CP_1 Pt_1 provvigione indicata nell'allegato B e determinata in considerazione degli oneri ed accessori inerenti alla conclusione dei CONTRATTI DI FORNITURA e tenendo conto delle attività accessorie che potranno essere eventualmente rese” conservando, comunque, la facoltà “di modificare unilateralmente la provvigione” riconosciuta “in ragione del mutamento degli oneri e degli accessori a vario titolo correlati ai CONTRATTI DI FORNITURA”;
-la RA avrebbe dovuto “comunicare tempestivamente (…) qualsiasi evento o Pt_1 circostanza tale da pregiudicare gli interessi della preponente, compresa ogni informazione relativa alla solvibilità dei Clienti o alla loro capacità di adempiere regolarmente – ovvero con mezzi ordinari di pagamento – alle proprie obbligazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza”.
Inoltre, in base al contratto, “in nessun caso potrà essere imputato alla PREPONENTE il pur reiterato rifiuto di dare corso ai CONTRATTI DI FORNITURA conclusi” dalla RA
; “il diritto alla provvigione” veniva “subordinato alla accettazione dei CONTRATTI Pt_1
pagina 7 di 12 DI FORNITURA da parte del preponente” e, comunque, sarebbe stato possibile “negoziare per iscritto e per singoli CONTRATTI DI FORNITURA percentuali riduttive sulle
Provvigioni: a) nel caso il CONTRATTO DI FORNITURA sia stato concluso con sconti maggiori di quelli generalmente praticati dalla PREPONENTE oppure sia stato concluso a condizioni commerciali diverse e più onerose rispetto a quelle generalmente praticate all'interno dell'AREA commerciale assegnata;
b) nel caso in cui la PREPONENTE sia intervenuta nella conclusione del CONTRATTO DI FORNITURA (…) fornendo la propria cooperazione utile ai fini della conclusione”;
6.2. In base a tale contratto la RA ha svolto in modo stabile in favore di Pt_1 CP_1 nell'ambito della regione Veneto, attività di promozione volta alla conclusione dei possibili contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale commercializzati dalla società; a fronte di tale attività la RA ha emesso fatture provvigionali (cfr. fatture docc. 6 – Pt_1
9 ricorrente).
6.3. Nel 2018 ha subito un'ispezione da parte della in CP_1 Controparte_2 relazione ai rapporti cdi cui la società si avvaleva per la promozione dei contratti di fornitura, tra i quali quello della RA . Pt_1
A seguito di tale ispezione ha ritenuto che la RA abbia svolto CP_2 Pt_1 un'attività stabile e continuativa promozionale in favore di così Controparte_1 qualificando il rapporto quale rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. (doc. 4 convenuta), sicché la ha contestato alla società l'omessa iscrizione alla relativa gestione CP_2 previdenziale con irrogazione della relativa sanzione, quantificando i contributi dovuti sin dall'inizio del rapporto. ha quindi versato ad i contributi accertati come dovuti in relazione CP_1 CP_2 alla posizione della RA (doc. 5 convenuta). Pt_1
La società ha allora comunicato alla RA la suddetta regolarizzazione Pt_1 contributiva e che le successive fatture avrebbero dovuto essere emesse “con la trattenuta
a suo carico” e che eventuali fatture non conformi non avrebbero potuto essere CP_2 più accettate (cfr, doc. 6 e 7 convenuta).
È pacifico che successivamente il rapporto tra la RA e la Pt_1 CP_1
è proseguito sino al 15 maggio 2022, senza tuttavia che la ricorrente abbia emesso le
[...] proprie fatture con l'indicazione della trattenuta a suo carico. CP_2
pagina 8 di 12 È al contempo pacifico che successivamente all'accertamento ispettivo, abbia CP_1 versato la contribuzione previdenziale dovuta alla , provvedendo Controparte_2 direttamente a calcolare ed a trattenere la quota dei contributi previdenziali a carico della ricorrente sulle fatture da ella emesse, risultando il pagamento della complessiva somma di €
24.364,01 (doc. 5 convenuta).
7. Su tali premesse in fatto, documentali e non contestate, le domande di condanna di CP_1 al versamento dei contributi a favore dell' , di risarcimento del danno previdenziale e di CP_4 restituzione degli importi trattenute sulle fatture emesse dalla ricorrente non sono fondate, non essendo ravvisabile alcun inadempimento contributivo da parte della società nei confronti della TI PA . CP_4
7.1. La ricorrente fonda tali domande sul presupposto che il rapporto intercorso con CP_1 sarebbe un rapporto di vendita “porta a porta” sicché la società avrebbe omesso di versare i contributi a favore dell' . CP_4
Tuttavia, come sostenuto dalla difesa della convenuta, l'attività di vendita porta a porta, vale a dire di vendita a domicilio, non caratterizza di per sé il rapporto di lavoro e, dunque, non è decisivo ai fini del regime previdenziale applicabile, prevedendo l'art. 1 lett. b) legge
173/2005 che l'attività di vendita porta a porta è l'attività di “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori”.
L'art. 3 prevede quindi che “l'attività di vendita per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione …può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia;
può essere altresì esercitata senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”.
Pertanto, in ipotesi di svolgimento di attività di vendita porta a porta - che può essere svolta sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, o di un rapporto di lavoro autonomo continuativo (agenzia) o anche in qualità di mero procacciatore di affari – per individuare il regime previdenziale applicabile è verificare, in concreto, la natura del rapporto intercorso tra le parti.
7.2. Nel caso di specie, sulla base delle previsioni del contratto concluso tra e la CP_1 RA – in particolare del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato e con Pt_1
pagina 9 di 12 riferimento a tutti i contratti di fornitura commercializzati dalla società in Veneto, degli obblighi assunti dalla RA (tra i quali il raggiungimento di obiettivi fissati dalla Pt_1 società), dei poteri di controllo, di direttiva e di modifica contrattuale riservati in capo ad
- e della verificata stabilità e continuità del rapporto (di circa sette anni) con CP_1 emissione di fatture provvigionali (di importi non trascurabili, cfr. docc. 10-15 convenuta) con cadenza mensile e numerazione progressiva da parte della RA , ha Pt_1 CP_2 qualificato il rapporto quale rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. assoggettandolo al relativo obbligo contributivo, senza che la ricorrente abbia allegato e provato che il rapporto, per le modalità in cui si è svolto, non fosse da qualificare come tale e fosse quindi da assoggettare alla TI PA , essendosi invece limitata ad affermare – circostanza di per sé CP_4 non decisiva – di aver svolto attività di vendita porta a porta.
La ricorrente non ha contestato di aver svolto in maniera stabile l'attività di promozione delle vendite a favore di;
non ha allegato e provato di avere svolto tale attività in maniera CP_1 occasionale, ovvero quale mero procacciatore di affari, presupposto del diverso regime previdenziale alla TI PA . CP_4
Il conferimento di un incarico a tempo indeterminato, la facoltà di recesso con preavviso,
l'assegnazione di una zona determinata, l'obbligo di promuovere la conclusione dei contratti nel rispetto delle direttive generali impartite dalla mandante, la partecipazione a seminari di aggiornamento, la provvigione predeterminata, il compenso subordinato al buon esito dell'affare, l'estratto conto provvigionale, la previsione di premi e bonus – come risulta dal contratto stipulato tra la RA e la –, la durata pluriennale confermano la Pt_1 CP_1 stabilità del rapporto e la correttezza della qualificazione quale rapporto di agenzia.
7.3. Ai fini della corretta qualificazione del rapporto è irrilevante la circostanza, con riferimento al 2015, abbia versato i contributi a favore della TI PA, che nelle certificazioni uniche emesse sino al 2018 sia stato indicato il codice V proprio degli incarichi delle vendite a domicilio e che le fatture emesse dalla RA indicassero la trattenuta Pt_1 di 1/3 a titolo di contribuzione , non essendo, come noto, l'applicabilità di un regime CP_4 previdenziale obbligatorio, quale è anche quello gestito da , nella disponibilità CP_5 delle parti ed essendo irrilevante la qualificazione del rapporto data dalle parti, contando invece l'effettività dello stesso.
pagina 10 di 12 7.4. In senso contrario a quanto vorrebbe la ricorrente, va peraltro considerato che il versamento alla TI PA è stata effettuata soltanto per il 2015 e non CP_4 successivamente.
Inoltre, l'indicazione del codice V nelle certificazioni uniche ha un valore soltanto ai fini fiscali e la trattenuta di 1/3 a titolo di contribuzione è stata effettuata unilateralmente CP_4 dalla ricorrente nelle fatture dalla stessa emesse, nonostante le contestazioni di . CP_1
All'esito dell'accertamento ispettivo Enasarco AX ha provveduto poi a rilasciare le certificazioni uniche alla RA indicando la causale “R” che indentifica le Pt_1 provvigioni corrisposte agli agenti di commercio.
7.5. Soprattutto, a seguito della verifica ispettiva ha ritenuto di qualificare il CP_2 rapporto con la RA quale rapporto di agenzia, provvedendo alla conseguente Pt_1 regolarizzazione contributiva dal 2° trimestre 2015 sino alla cessazione del rapporto (cfr. memoria e documenti ), qualificazione non contestata dall' che, in via CP_2 CP_4 principale, ha concluso per il rigetto delle domande della ricorrente.
7.6. Ma nemmeno la ricorrente, dopo l'accertamento ispettivo del 2018, pur informata dalla convenuta, risulta aver sollevato alcuna contestazione nei confronti di . CP_2
7.7. Se, dunque, è da ritenersi incontestato e incontestabile la sussistenza tra la RA
e di un rapporto di agenzia, ex art. 1742 c.c. - per avere la Pt_1 Controparte_1 ricorrente svolto, in maniera continuativa e stabile, attività di promozione per la conclusione di contratti di fornitura di energia – è incontestabile l'obbligo contributivo nei confronti di – adempiuto dalla società con il versamento, a seguito CP_2 dell'accertamento ispettivo, della somma complessiva di € 24.364,01 (cfr. docc. 5 convenuta e documentazione Enasarco prodotta nel corso del giudizio) e, al contempo,
l'insussistenza dell'inadempimento contributivo della società convenuta nei confronti della TI PA dell' . CP_4
Significativa è la circostanza che l' non abbia chiesto in via principale il versamento CP_4 dei contributi che la RA ha affermato essere dovuti, bensì il rigetto della Pt_1 domanda della ricorrente.
8. In ragione dell'insussistenza in capo ad di alcuna omissione contributiva nei CP_1 confronti dell' , vanno rigettate, in quanto infondate, sia la domanda di condanna CP_4 della convenuta alla regolarizzazione contributiva a favore dell' , come pure quella – CP_4
pagina 11 di 12 non meglio specificata- di tenere indenne ricorrente “ da qualsivoglia sanzione e/o onere dovesse essere tenuta per il mancato assolvimento ai propri oneri contributivi”.
8.1. La mancanza di alcuna omissione contributiva alla TI PA da parte CP_4 di comporta, per ciò solo, anche il rigetto della domanda di risarcimento del CP_1 danno, individuato dalla ricorrente nel “ritardo nel pensionamento di due anni” e nella
“erogazione di minor importo di pensione”, mancando in ogni caso la prova sia del danno che del nesso causale con la lamentata omissione contributiva danno in ogni caso non provato.
9. La causa va invece rimessa in istruttoria in relazione alle residue domande.
10. La decisione sulle spese è rinviata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
NON definitivamente pronunciando, rigetta la domanda della ricorrente di condanna di alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva a favore dell' ; CP_4 rigetta la domanda della ricorrente di “tenere indenne la RA da Parte_1 qualsivoglia sanzione e/o onere dovesse essere tenuta per il mancato assolvimento ai propri oneri contributivi”; rigetta la domanda della ricorrente di risarcimento del danno in relazione alla contestata omissione contributiva;
rimette con separata ordinanza la causa in istruttoria in relazione alle residue domande;
rinvia la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 03/06/2025
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
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