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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 993/2022 tra
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 11.11 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per 'avv. LE DA Parte_1
Per per nessuno è comparso. CP_1 Controparte_1
Il difensore di parte opponente precisa come da note difensive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 993/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LE DA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LE DA
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, già contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 192/22 Parte_2 nei confronti di Controparte_2
A sostegno della domanda monitoria allegava:
- di essere creditore di per l'importo di Euro 23.578,69 a titolo di canoni per il noleggio di una Pt_1 perforatrice idraulica multiuso mod. MDT140B, con allestimento;
- a garanzia la debitrice consegnava, al momento della conclusione del contratto, assegno bancario n.
0901825519-10 di € 6.000,00 tratto su MPS;
- a fronte del diniego della debitrice di adempiere alla prestazione, Parte_2 agiva in via monitoria.
pagina 2 di 5 Il decreto ingiuntivo emesso veniva opposto da S.G.M. per i seguenti motivi:
- parziale estinzione del debito a fronte dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 7.356,60 (doc.
2);
- inadempimento dell'ingiungente agli obblighi contrattuali, atteso che il macchinario fornito risultava mal funzionante e comportava ingenti costi di riparazione (doc. 4);
- il danno subito dall'opponente ammontava ad Euro 17.222,00, oltre al maggior “danno conseguenza”.
Si costituiva in giudizio eccependo: Parte_2
- difetto di competenza/giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale, a fronte dell'apposizione di valida clausola compromissoria in seno al contratto;
- contestazione circa l'eccezione di parziale estinzione.
All'esito della prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Previa ammissione delle istanze istruttorie, il difensore di parte opposta, in data 10 settembre 2024 depositava comunicazione in cui dava atto dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle
Imprese e chiedeva, pertanto, l'interruzione del giudizio.
Il giudizio veniva interrotto in pari data e, di poi, riassunto dall'opponente nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c.
Previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio riassunto e concessione di proroga per il compimento delle notifiche ai tre soci, in sede di udienza del 3 novembre 2025 il difensore di parte opponente dava atto dell'esito positivo delle notifiche nei confronti di e di CP_1 CP_1
e dichiarava di rinunciare al giudizio nei confronti di , rispetto al quale il
[...] CP_3 giudizio veniva dichiarato estinto.
Si procedeva, dunque, all'istruttoria orale e, all'esito, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Giova anzitutto inquadrare il rapporto contrattuale per cui è causa.
Parte ingiungente ha azionato in monitorio alcune fatture riferite ad un contratto di noleggio, senza tuttavia allegare il contratto, ma solo le fatture e l'estratto autentico.
Parte opponente ha versato in atti un contratto di noleggio del 3.5.2017 e parte opposta ha allegato altro contratto di noleggio del 14.11.2017. Tuttavia, poiché la domanda monitoria fa riferimento al noleggio di una perforatrice idraulica multiuso mod. MDT140B, deve ritenersi che il contratto azionato corrisponda a quello del 14 novembre 2017 (doc. 10 parte opposta), atteso che l'oggetto del contratto precedente era, oltre al noleggio, anche “raccordo F 41 – M 31 API REGULAR”. pagina 3 di 5 Il contratto, all'art. 11, prevede la devoluzione ad un collegio arbitrale di qualunque controversia relativa al contratto, ad eccezione dei canoni e delle somme concordate tra le parti.
Ciò impedisce a questo giudice di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata da parte opponente, atteso che essa dovrà essere conosciuta dal competente organo.
Tuttavia, all'esito del giudizio deve ritenersi che il credito azionato in monitorio possa ritenersi tutt'altro che certo, liquido o esigibile. Infatti, poiché spetta a parte opposta fornire prova della fonte legale o negoziale del proprio credito ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta a parte opponente fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui credito, si ritiene che l'opponente (quale convenuta in senso sostanziale) abbia dato evidenza dell'inadempimento di controparte.
In particolare, il teste dipendente di direttore del cantiere presso il quale Testimone_1 Pt_1 doveva essere utilizzato il macchinario noleggiato, ha riferito che il macchinario ha subito un blocco tecnico che non ha permesso la prosecuzione dei lavori di cantiere. Dunque il macchinario fornito è risultato totalmente inidoneo all'uso cui era preordinato (cfr. verbale di udienza del 19 novembre 2025, in cui il teste ha riferito “… cap. 7: confermo. non abbiamo più potuto usare la sonda fino a quando non è stata riparata dopo circa un mese. cap. 8: si. Verificato che era una rottura ho chiamato subito il referente di MA ( ) Per_1 per chiedere supporto per la riparazione. Loro non sono intervenuti e abbiamo dovuto ripararla noi. cap. 9: abbiamo smontato il componente rotto e l'ho portato da un fornitore nostro di Lodi che si occupa anche di quei ricambi, ha verificato se fosse riparabile e ha ordinato i ricambi e fornito il componente che abbiamo rimontato appena disponibile.
tutto ciò è stato ovviamente concordato con ). CP_4 CP_5
Ciò dimostra l'inadempimento dell'opposta e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo.
Spese di lite secondo soccombenza;
sono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal
D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 192/22;
3) Accerta e dichiara la competenza del Collegio Arbitrale in ordine alla domanda riconvenzionale;
4) Dichiara tenuti e condanna i convenuti in riassunzione al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 5.077,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per pagina 4 di 5 legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 993/2022 tra
Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 11.11 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per 'avv. LE DA Parte_1
Per per nessuno è comparso. CP_1 Controparte_1
Il difensore di parte opponente precisa come da note difensive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 993/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LE DA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LE DA
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, già contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 192/22 Parte_2 nei confronti di Controparte_2
A sostegno della domanda monitoria allegava:
- di essere creditore di per l'importo di Euro 23.578,69 a titolo di canoni per il noleggio di una Pt_1 perforatrice idraulica multiuso mod. MDT140B, con allestimento;
- a garanzia la debitrice consegnava, al momento della conclusione del contratto, assegno bancario n.
0901825519-10 di € 6.000,00 tratto su MPS;
- a fronte del diniego della debitrice di adempiere alla prestazione, Parte_2 agiva in via monitoria.
pagina 2 di 5 Il decreto ingiuntivo emesso veniva opposto da S.G.M. per i seguenti motivi:
- parziale estinzione del debito a fronte dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 7.356,60 (doc.
2);
- inadempimento dell'ingiungente agli obblighi contrattuali, atteso che il macchinario fornito risultava mal funzionante e comportava ingenti costi di riparazione (doc. 4);
- il danno subito dall'opponente ammontava ad Euro 17.222,00, oltre al maggior “danno conseguenza”.
Si costituiva in giudizio eccependo: Parte_2
- difetto di competenza/giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale, a fronte dell'apposizione di valida clausola compromissoria in seno al contratto;
- contestazione circa l'eccezione di parziale estinzione.
All'esito della prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Previa ammissione delle istanze istruttorie, il difensore di parte opposta, in data 10 settembre 2024 depositava comunicazione in cui dava atto dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle
Imprese e chiedeva, pertanto, l'interruzione del giudizio.
Il giudizio veniva interrotto in pari data e, di poi, riassunto dall'opponente nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c.
Previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio riassunto e concessione di proroga per il compimento delle notifiche ai tre soci, in sede di udienza del 3 novembre 2025 il difensore di parte opponente dava atto dell'esito positivo delle notifiche nei confronti di e di CP_1 CP_1
e dichiarava di rinunciare al giudizio nei confronti di , rispetto al quale il
[...] CP_3 giudizio veniva dichiarato estinto.
Si procedeva, dunque, all'istruttoria orale e, all'esito, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Giova anzitutto inquadrare il rapporto contrattuale per cui è causa.
Parte ingiungente ha azionato in monitorio alcune fatture riferite ad un contratto di noleggio, senza tuttavia allegare il contratto, ma solo le fatture e l'estratto autentico.
Parte opponente ha versato in atti un contratto di noleggio del 3.5.2017 e parte opposta ha allegato altro contratto di noleggio del 14.11.2017. Tuttavia, poiché la domanda monitoria fa riferimento al noleggio di una perforatrice idraulica multiuso mod. MDT140B, deve ritenersi che il contratto azionato corrisponda a quello del 14 novembre 2017 (doc. 10 parte opposta), atteso che l'oggetto del contratto precedente era, oltre al noleggio, anche “raccordo F 41 – M 31 API REGULAR”. pagina 3 di 5 Il contratto, all'art. 11, prevede la devoluzione ad un collegio arbitrale di qualunque controversia relativa al contratto, ad eccezione dei canoni e delle somme concordate tra le parti.
Ciò impedisce a questo giudice di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata da parte opponente, atteso che essa dovrà essere conosciuta dal competente organo.
Tuttavia, all'esito del giudizio deve ritenersi che il credito azionato in monitorio possa ritenersi tutt'altro che certo, liquido o esigibile. Infatti, poiché spetta a parte opposta fornire prova della fonte legale o negoziale del proprio credito ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta a parte opponente fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui credito, si ritiene che l'opponente (quale convenuta in senso sostanziale) abbia dato evidenza dell'inadempimento di controparte.
In particolare, il teste dipendente di direttore del cantiere presso il quale Testimone_1 Pt_1 doveva essere utilizzato il macchinario noleggiato, ha riferito che il macchinario ha subito un blocco tecnico che non ha permesso la prosecuzione dei lavori di cantiere. Dunque il macchinario fornito è risultato totalmente inidoneo all'uso cui era preordinato (cfr. verbale di udienza del 19 novembre 2025, in cui il teste ha riferito “… cap. 7: confermo. non abbiamo più potuto usare la sonda fino a quando non è stata riparata dopo circa un mese. cap. 8: si. Verificato che era una rottura ho chiamato subito il referente di MA ( ) Per_1 per chiedere supporto per la riparazione. Loro non sono intervenuti e abbiamo dovuto ripararla noi. cap. 9: abbiamo smontato il componente rotto e l'ho portato da un fornitore nostro di Lodi che si occupa anche di quei ricambi, ha verificato se fosse riparabile e ha ordinato i ricambi e fornito il componente che abbiamo rimontato appena disponibile.
tutto ciò è stato ovviamente concordato con ). CP_4 CP_5
Ciò dimostra l'inadempimento dell'opposta e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo.
Spese di lite secondo soccombenza;
sono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal
D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 192/22;
3) Accerta e dichiara la competenza del Collegio Arbitrale in ordine alla domanda riconvenzionale;
4) Dichiara tenuti e condanna i convenuti in riassunzione al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 5.077,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per pagina 4 di 5 legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
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