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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 23 ottobre 2025 al avanti
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini,
all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
nella causa iscritta al N. 2317/24 R.G. e promossa da
Parte 1 in concordato preventivo
(Avv.ti G. Saia e M. Luzzana)
CONTRO
Controparte 1
(Avv. A. Sterli)
Repubblica Italiana
diGiudice del lavoro del Tribunale Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato la
in concordato preventivoParte 1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del
per sentir lavoro, Controparte_1
n. 394/24 Ing. del revocare il D.I.
sezione lavoro delTribunale di Bergamo,
23.9.2024.
A fondamento di tale pretesa, premesso di
aver ricevuto la notifica del D.I. n. 394/24
con cui il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, l'aveva condannata al pagamento, nei confronti di della Controparte 1
€ 13.377,57, a titolo di TFR somma di maturato ante concordato, oltre somme
accessorie e spese legali, ne contestava la
debenza.
La Parte 1 eccepiva preliminarmente ad agirel'insussistenza dell'interesse dell'ex dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva di rilasciato la documentazione lavoro
(listini) e fiscale (certificazione unica). L'opponente chiariva che il pagamento non
era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benchè la cessazione del rapporto fosse avvenuta
successivamente). La Parte 1 sempre in punto di difetto di interesse ad agire, rilevava come vi fossero specifici elementi di tutela,
come la richiesta di pagamento al Fondo di
Tesoreria Inps.
L'opponente ricordava infine il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva per il
rigetto del ricorso.
La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
I l CP_1 dava atto di aver lavorato alle dipendenze della Parte 1 dal
17.2.2014 al 6.11.2022 e riferiva concordatodell'apertura della procedura di preventivo nei confronti della società in
data 19.8.2021.
Il convenuto chiariva di aver ricevuto nel
2022 un acconto di € 2.372,38 lordi pari alla quota di TFR maturata post concordato preventivo, mentre il TFR maturato ante domanda di concordato era pari ad €
13.377,57 lordi (€ 15.749,95 lordi €
2.372,38 lordi), come risultante anche dal
cedolino paga di dicembre 2022.
In merito all'opposizione, il CP 1 rilevava come il credito per TFR del lavoratore cessato durante la procedura concordataria fosse da considerarsi credito posteriore al concordato, meritevole di essere soddisfatto in prededuzione e quindi estraneo al divieto di pagamento dei debiti anteriori.
In ordine alla possibilità di rivolgersi al
Fondo di Tesoreria Inps il CP 1 evidenziava la società avesse provveduto a come prelevare integralmente la parte di TFR di sua competenza presso il Fondo di Tesoreria,
svuotando il relativo cassetto, ed il riaccredito era ricomparso solo all'esito di accertamento ispettivo daun parte dell'Inps. Concludeva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
stata istruita La causa, dopo essere di documenti, soltanto con la produzione viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Il CP 1 ha lavorato per la Parte 1
(in precedenza Boost s.p.a.) dal 17.2.2014
al 6.11.2022.
della datrice di lavoro èNei confronti stata aperta, in data 19.8.2021, procedura di concordato preventivo in continuità,
tant'è che il CP 1 ha continuato a prestare attività lavorativa, cessando il rapporto il
6.11.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il convenuto alla cessazione del rapporto ha maturato un TFR di € 15.749,95 lordi,
risultante anche dal cedolino paga di dicembre 2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il CP 1 ha ricevuto nel 2022 un acconto di
2.372,38 lordi (pari alla quota di TFR
€
maturata post concordato preventivo), mentre il TFR maturato ante domanda di concordato risulta pari ad € 13.377,57 lordi (€
15.749,95 lordi
- € 2.372,38 lordi) e per richiesta ed ottenutatale importo è stato l'emissione del decreto ingiuntivo per cui è
causa.
A seguito della presentazione, nel novembre
2024, di una, ancorchè anomala,
dichiarazione di incapienza da parte della
Parte 1 l'Inps ha proceduto al
pagamento degli importi a titolo di TFR accantonati presso il Fondo di Tesoreria. In
particolare, è stato erogato l'importo netto di € 10.754,05 pari ad € 13.313,82 lordi (v. doc. 2 allegato alle note di trattazione scritta del 16.10.2025).
Residua, come evidenziato dal resistente,
l'importo di € 63,75, che rimane а carico della pari alla differenza Parte 1
а titolo di TFR tra quanto maturato
risultante dal cedolino paga emesso dalla datrice di lavoro e quanto ricevuto dal
lavoratore da parte dell'Inps sulla base di quanto versato dall'azienda al Fondo di
Tesoreria.
preliminarmente Fatte queste premesse, va
nel ricorso chiarito che la Parte 1
opposizione a decreto ingiuntivo, non hain la debenza di interessi e contestato rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono
dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429
c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del CP 1 nel
richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del CP 1 era stato riconosciuto dalla società e dagli organi della procedura ed in ogni caso poteva essere tutelato attraverso il ricorso al Fondo di Tesoreria
Inps.
Tuttavia, è circostanza ormai nota al
Tribunale che le quote di TFR dei dipendenti originariamente presenti presso il Fondo di erano state indebitamente Tesoreria Inps
con contributi dovuti dalla conguagliate e solo per effetto di un datrice di lavoro accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.8.2023, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria (v. doc. 12 fasc.
resistente).
Inoltre, come già accertato da questo
Tribunale, la Parte 1 ha ostacolato i pagamenti da parte del Fondo di Tesoreria,
contestando la situazione di incapienza che ne presuppone l'intervento e presentando,
solo nel novembre 2024, una dichiarazione di incapienza assolutamente anomala, che ha
reso necessario l'intervento della direzione generale dell'Inps, affinchè l'istituto valutasse se procedere o meno ai pagamenti a carico del Fondo di Tesoreria. Per quanto riguarda le altre questioni, è
noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in
azienda (anche se relativo ad accantonamenti prima dell'apertura del effettuati concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, "i crediti legalmente sorti,
procedura di liquidazionedurante la giudiziale controllata oppure successivamente alla domanda di accessO ad strumento di regolazione della crisi О uno dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso prestazioni degli organi preposti e le professionali richieste dagli organi medesimi O dal debitore per il buon esito dello strumento".
Deve quindi ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del
rapporto avvenga durante la procedura di
rappresenti concordato preventivo, un credito legato continuazionealla dell'esercizio dell'impresa e
conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito e l'impossibilità di ottenere il
pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, hanno determinato l'interesse ad agire del CP 1 ad ottenere un provvedimento giudiziale di accertamento del credito, non
essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga О dalla certificazione unica), ma la
sua esigibilità nell'ambito della procedura,
essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non per la già venisse tutelato, anche evidenziata impossibilità di ottenerne il
pagamento da parte del Fondo di Tesoreria.
In definitiva, il aveva interesse CP_1
all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del CP 1 è quindi totalmente infondata,
di gran parte della mentre il pagamento somma capitale ad opera del Fondo di
Tesoreria Inps non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale. In proposito, la Suprema Corte, con giudizi di specifico riferimento ai opposizione decreto ingiuntivo, ha a chiarito che "nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci
diretta all'accertamento alla domanda dell'inesistenza del debito" (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in
Parte 1 nelle esame, laddove la conclusioni, tanto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo quanto delle note di trattazione scritta del
15.10.2025, ha insistito per la "revoca"
dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento della
somma residua di € 63,75 lordi a titolo di importo capitale, oltre agli interessi
legali ed alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di
cessazione del rapporto. In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino
alla data di pubblicazione della sentenza di del concordato (cass. civ. omologazione
8021/1995).
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa N. 2317/24 R.G.:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la Parte 1 in concordato preventivo alla refusione delle spese di lite, liquidate, in
complessivi € 2.300,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con
procuratore distrazione in favore del antistatario.
Bergamo, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 23 ottobre 2025 al avanti
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini,
all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
nella causa iscritta al N. 2317/24 R.G. e promossa da
Parte 1 in concordato preventivo
(Avv.ti G. Saia e M. Luzzana)
CONTRO
Controparte 1
(Avv. A. Sterli)
Repubblica Italiana
diGiudice del lavoro del Tribunale Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del
ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato la
in concordato preventivoParte 1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del
per sentir lavoro, Controparte_1
n. 394/24 Ing. del revocare il D.I.
sezione lavoro delTribunale di Bergamo,
23.9.2024.
A fondamento di tale pretesa, premesso di
aver ricevuto la notifica del D.I. n. 394/24
con cui il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, l'aveva condannata al pagamento, nei confronti di della Controparte 1
€ 13.377,57, a titolo di TFR somma di maturato ante concordato, oltre somme
accessorie e spese legali, ne contestava la
debenza.
La Parte 1 eccepiva preliminarmente ad agirel'insussistenza dell'interesse dell'ex dipendente, visto che il credito era riconosciuto dalla società che aveva di rilasciato la documentazione lavoro
(listini) e fiscale (certificazione unica). L'opponente chiariva che il pagamento non
era stato effettuato, trattandosi di un credito maturato ante concordato (in relazione agli anni 2003-2007, benchè la cessazione del rapporto fosse avvenuta
successivamente). La Parte 1 sempre in punto di difetto di interesse ad agire, rilevava come vi fossero specifici elementi di tutela,
come la richiesta di pagamento al Fondo di
Tesoreria Inps.
L'opponente ricordava infine il divieto di azioni esecutive nei confronti di società in procedura concordataria per crediti maturati prima del concordato. Concludeva per il
rigetto del ricorso.
La parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
I l CP_1 dava atto di aver lavorato alle dipendenze della Parte 1 dal
17.2.2014 al 6.11.2022 e riferiva concordatodell'apertura della procedura di preventivo nei confronti della società in
data 19.8.2021.
Il convenuto chiariva di aver ricevuto nel
2022 un acconto di € 2.372,38 lordi pari alla quota di TFR maturata post concordato preventivo, mentre il TFR maturato ante domanda di concordato era pari ad €
13.377,57 lordi (€ 15.749,95 lordi €
2.372,38 lordi), come risultante anche dal
cedolino paga di dicembre 2022.
In merito all'opposizione, il CP 1 rilevava come il credito per TFR del lavoratore cessato durante la procedura concordataria fosse da considerarsi credito posteriore al concordato, meritevole di essere soddisfatto in prededuzione e quindi estraneo al divieto di pagamento dei debiti anteriori.
In ordine alla possibilità di rivolgersi al
Fondo di Tesoreria Inps il CP 1 evidenziava la società avesse provveduto a come prelevare integralmente la parte di TFR di sua competenza presso il Fondo di Tesoreria,
svuotando il relativo cassetto, ed il riaccredito era ricomparso solo all'esito di accertamento ispettivo daun parte dell'Inps. Concludeva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
stata istruita La causa, dopo essere di documenti, soltanto con la produzione viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Il CP 1 ha lavorato per la Parte 1
(in precedenza Boost s.p.a.) dal 17.2.2014
al 6.11.2022.
della datrice di lavoro èNei confronti stata aperta, in data 19.8.2021, procedura di concordato preventivo in continuità,
tant'è che il CP 1 ha continuato a prestare attività lavorativa, cessando il rapporto il
6.11.2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il convenuto alla cessazione del rapporto ha maturato un TFR di € 15.749,95 lordi,
risultante anche dal cedolino paga di dicembre 2022 (v. doc. 1 fasc. resistente).
Il CP 1 ha ricevuto nel 2022 un acconto di
2.372,38 lordi (pari alla quota di TFR
€
maturata post concordato preventivo), mentre il TFR maturato ante domanda di concordato risulta pari ad € 13.377,57 lordi (€
15.749,95 lordi
- € 2.372,38 lordi) e per richiesta ed ottenutatale importo è stato l'emissione del decreto ingiuntivo per cui è
causa.
A seguito della presentazione, nel novembre
2024, di una, ancorchè anomala,
dichiarazione di incapienza da parte della
Parte 1 l'Inps ha proceduto al
pagamento degli importi a titolo di TFR accantonati presso il Fondo di Tesoreria. In
particolare, è stato erogato l'importo netto di € 10.754,05 pari ad € 13.313,82 lordi (v. doc. 2 allegato alle note di trattazione scritta del 16.10.2025).
Residua, come evidenziato dal resistente,
l'importo di € 63,75, che rimane а carico della pari alla differenza Parte 1
а titolo di TFR tra quanto maturato
risultante dal cedolino paga emesso dalla datrice di lavoro e quanto ricevuto dal
lavoratore da parte dell'Inps sulla base di quanto versato dall'azienda al Fondo di
Tesoreria.
preliminarmente Fatte queste premesse, va
nel ricorso chiarito che la Parte 1
opposizione a decreto ingiuntivo, non hain la debenza di interessi e contestato rivalutazione sulla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo, che del resto sono
dovuti ex lege ai sensi dell'art. 429
c.p.c., essendosi limitata ad eccepire il difetto di interesse ad agire del CP 1 nel
richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo.
In primo luogo, l'opponente ha dedotto che il credito del CP 1 era stato riconosciuto dalla società e dagli organi della procedura ed in ogni caso poteva essere tutelato attraverso il ricorso al Fondo di Tesoreria
Inps.
Tuttavia, è circostanza ormai nota al
Tribunale che le quote di TFR dei dipendenti originariamente presenti presso il Fondo di erano state indebitamente Tesoreria Inps
con contributi dovuti dalla conguagliate e solo per effetto di un datrice di lavoro accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.8.2023, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria (v. doc. 12 fasc.
resistente).
Inoltre, come già accertato da questo
Tribunale, la Parte 1 ha ostacolato i pagamenti da parte del Fondo di Tesoreria,
contestando la situazione di incapienza che ne presuppone l'intervento e presentando,
solo nel novembre 2024, una dichiarazione di incapienza assolutamente anomala, che ha
reso necessario l'intervento della direzione generale dell'Inps, affinchè l'istituto valutasse se procedere o meno ai pagamenti a carico del Fondo di Tesoreria. Per quanto riguarda le altre questioni, è
noto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, tant'è che solo da questa data decorre il termine di prescrizione, per cui il diritto al pagamento del TFR rimasto in
azienda (anche se relativo ad accantonamenti prima dell'apertura del effettuati concordato preventivo) è sorto in costanza della procedura.
L'art. 6, coma 1, lett. d) del codice della crisi stabilisce che sono prededucibili, tra l'altro, "i crediti legalmente sorti,
procedura di liquidazionedurante la giudiziale controllata oppure successivamente alla domanda di accessO ad strumento di regolazione della crisi О uno dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso prestazioni degli organi preposti e le professionali richieste dagli organi medesimi O dal debitore per il buon esito dello strumento".
Deve quindi ritenersi che il TFR maturato dal dipendente, la cui cessazione del
rapporto avvenga durante la procedura di
rappresenti concordato preventivo, un credito legato continuazionealla dell'esercizio dell'impresa e
conseguentemente sia prededucibile.
Tali elementi, ovvero la prededucibilità del credito e l'impossibilità di ottenere il
pagamento del TFR a carico del Fondo di Tesoreria, hanno determinato l'interesse ad agire del CP 1 ad ottenere un provvedimento giudiziale di accertamento del credito, non
essendo in contestazione tanto il suo ammontare (risultante appunto dai listini paga О dalla certificazione unica), ma la
sua esigibilità nell'ambito della procedura,
essendovi il rischio che in difetto di accertamento giudiziale il diritto non per la già venisse tutelato, anche evidenziata impossibilità di ottenerne il
pagamento da parte del Fondo di Tesoreria.
In definitiva, il aveva interesse CP_1
all'accertamento del suo credito e della sua esigibilità (che è presupposto per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo), non avendo del resto l'opponente dimostrato in alcun modo che nell'ambito della procedura questo fosse stato riconosciuto (neppure in punto di esigibilità).
L'opposizione, fondata esclusivamente sull'asserito difetto di interesse ad agire del CP 1 è quindi totalmente infondata,
di gran parte della mentre il pagamento somma capitale ad opera del Fondo di
Tesoreria Inps non determina la cessazione della materia del contendere, neppure parziale. In proposito, la Suprema Corte, con giudizi di specifico riferimento ai opposizione decreto ingiuntivo, ha a chiarito che "nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci
diretta all'accertamento alla domanda dell'inesistenza del debito" (così, Cass. civ. n. 4855 del 2021).
Tale situazione non ricorre nel caso in
Parte 1 nelle esame, laddove la conclusioni, tanto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo quanto delle note di trattazione scritta del
15.10.2025, ha insistito per la "revoca"
dell'opposto decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'opposizione va integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e l'opponente dovrà ancora procedere al pagamento della
somma residua di € 63,75 lordi a titolo di importo capitale, oltre agli interessi
legali ed alla rivalutazione monetaria sulla somma capitale, maturati dalla data di
cessazione del rapporto. In ordine alla rivalutazione ed agli interessi va infine chiarito che questi nelle procedure concorsuali spettano sino
alla data di pubblicazione della sentenza di del concordato (cass. civ. omologazione
8021/1995).
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa N. 2317/24 R.G.:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la Parte 1 in concordato preventivo alla refusione delle spese di lite, liquidate, in
complessivi € 2.300,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con
procuratore distrazione in favore del antistatario.
Bergamo, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini