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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice lla r.g. 2025 tra: Parte_1 C.F._1
C.F. , ent so dall'Avv. Francesco Truglio e P.IVA_1
C.F. , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizz
OGGETTO: assegno invaliditaà civile art. 2 e 13 L.118/71 – condizione di disabilitaà art. 3 comma 1 L.104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziali in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione. CP_1
Si eà costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come a to dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo nale.
1 Sul contraddittorio cosìà instaurato la causa eà stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico della ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
Parte ricorrente, peroà, non adduce alcun elemento logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, neé indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario puoà essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non puoà essere messo in dubbio neé per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anzicheé a parametri oggettivi) neé per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Nel caso di specie, peraltro, il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente che si incentravano su una errata attribuzione percentuale della menomazione afferente al ginocchio sx e sulla presunta applicazione dapprima della “formula salomonica per le patologie concorrenti e successivamente la formula di Balthazard, ritenendo che, in tal modo, si sarebbe pervenuti “ad una percentuale pari al 76% con diritto all'assegno di invalidità civile”.
In merito, infatti, il CTU nominato nel giudizio ATP ha concluso che “Purtroppo non posso condividere le osservazioni del procuratore, la disamina della documentazione in atti e l'obiettività clinica, non permettono di modificare il giudizio sulla percentuale d'invalidità, in modo particolare non permettono di modificare la a instabilità del ginocchio sinistro. Valutata non soltanto Per_1 Per_2 Per_3
ministeriali, ma anche sulla letteratura Medico-Legale:
, .”, confermando il parere in precedenza espresso.
2 La valutazione del CTU eà stata quindi ben argomentata e non presenta vizi di logicitaà, pertanto, i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono da ritenersi generici.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445- bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dalla ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilitaà delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 29.07.2025
Il Giudice del lavoro Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice lla r.g. 2025 tra: Parte_1 C.F._1
C.F. , ent so dall'Avv. Francesco Truglio e P.IVA_1
C.F. , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizz
OGGETTO: assegno invaliditaà civile art. 2 e 13 L.118/71 – condizione di disabilitaà art. 3 comma 1 L.104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziali in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire i benefici in questione. CP_1
Si eà costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come a to dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo nale.
1 Sul contraddittorio cosìà instaurato la causa eà stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico della ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
Parte ricorrente, peroà, non adduce alcun elemento logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, neé indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario puoà essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non puoà essere messo in dubbio neé per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anzicheé a parametri oggettivi) neé per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Nel caso di specie, peraltro, il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente che si incentravano su una errata attribuzione percentuale della menomazione afferente al ginocchio sx e sulla presunta applicazione dapprima della “formula salomonica per le patologie concorrenti e successivamente la formula di Balthazard, ritenendo che, in tal modo, si sarebbe pervenuti “ad una percentuale pari al 76% con diritto all'assegno di invalidità civile”.
In merito, infatti, il CTU nominato nel giudizio ATP ha concluso che “Purtroppo non posso condividere le osservazioni del procuratore, la disamina della documentazione in atti e l'obiettività clinica, non permettono di modificare il giudizio sulla percentuale d'invalidità, in modo particolare non permettono di modificare la a instabilità del ginocchio sinistro. Valutata non soltanto Per_1 Per_2 Per_3
ministeriali, ma anche sulla letteratura Medico-Legale:
, .”, confermando il parere in precedenza espresso.
2 La valutazione del CTU eà stata quindi ben argomentata e non presenta vizi di logicitaà, pertanto, i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono da ritenersi generici.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445- bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dalla ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilitaà delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 29.07.2025
Il Giudice del lavoro Antonino Marra
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