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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 565 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 24/01/2025 comunicata il 24/02/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Messina Via Giurba 6 C.F._1
(Studio Avv. Roberto Fiumara) recapito professionale dell'Avv. Francesco Aurelio
Chillemi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
con sede legale a Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. (C.F. ), elettivamente domiciliata in Messina, P.IVA_1
Strada San Giacomo n. 19 presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Controparte_3
e nata a [...] il [...] C.F._3 Controparte_4
(C.F. ), tutte n.q. di eredi di nata a [...] il C.F._4 CP_4
19/01/1934 e deceduta il 06/02/2018) e nato a [...] il Controparte_5
17/04/1970 (C.F. ) C.F._5
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 41/2021 del 19/01/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto nel procedimento R.G. 978/2010.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto notificato in data 30/06/2010, chiamava in giudizio , Parte_1 CP_4 CP_5
e la oggi e ne domandava la
[...] Controparte_6 Controparte_1
condanna in solido al risarcimento dei danni subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 30/01/2008, alle ore 20.45 circa, in Barcellona Pozzo di Gotto, vico
San Sebastiano.
L'attrice esponeva che mentre era intenta a percorrere a piedi il parcheggio sito nell'anzidetto vico, veniva investita dall'autovettura Fiat Punto targata CG380VS di proprietà di , condotta da , che, proprio nel medesimo CP_4 Controparte_5
frangente, era intenta a effettuare una manovra di retromarcia;
esponeva inoltre che a seguito dell'urto, era caduta rovinosamente al suolo lamentando fortissimi dolori agli arti inferiori e, dopo essere stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto era stata dimessa con prescrizione di terapia medica e prognosi di giorni sei.
In conseguenza di ciò chiedeva il risarcimento del danno che quantificava in complessivi Euro 35.309,79 di cui Euro 1.113,84 per spese mediche ed il resto per danno fisico e morale.
pag. 2/8 Nell'instaurato giudizio R.G. 978/2010 si costituiva la contestando Controparte_6
la domanda attorea e chiedendone il rigetto, invocando comunque il concorso di colpa dell'attrice per violazione dell'art. 190 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada);
e non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati CP_4 Controparte_5
contumaci.
Veniva espletata prova per testi e CTU medica affidata al Dott. il quale Persona_1
depositava il proprio elaborato peritale.
La causa era posta in decisione e con sentenza del 19/01/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'attrice non ha provato la fondatezza della sua domanda e non ha in alcun modo soddisfatto il proprio onus probandi ex art. 2697 cod. civ. risultando inconducenti le prove assunte in giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, mentre invece Controparte_2 CP_3
quali eredi di , nel frattempo deceduta e
[...] Controparte_4 CP_4
sono rimasti contumaci. Controparte_5
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
24/01/2025 comunicata il 24/02/2025 e con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3
e che, benché regolarmente citati, non si sono costituti nel Controparte_4 Controparte_5
giudizio.
Con il proprio atto di appello contesta l'arbitraria ed erronea Parte_1 interpretazione della prova testimoniale e chiede l'accoglimento della sua richiesta risarcitoria ritenendo la stessa fondata.
In particolare con riguardo al teste contesta la valutazione che ha dato il Testimone_1
decidente al fatto che la teste non abbia assistito direttamente al fatto, ritenendo invece l'appellante che la lettura della testimonianza e la derivata interpretazione della stessa non può che condurre a dare conto che la testimone ha individuato nella autovettura del Tes_1
pag. 3/8 nelle vicinanze della l'unica causale della caduta di quest'ultima; contesta CP_5 Pt_1 inoltre i dubbi del decidente sul fatto che la teste abbia riconosciuto l'investitore dato CP_5
che non ne ha dato alcuna descrizione fisica e non ha dichiarato di averlo mai conosciuto, e sul punto rileva che l'articolato di prova, così come ammesso dal giudice, conteneva l'indicazione del nominativo del Sig. in uno alla descrizione delle circostanze di prova ivi Controparte_5
esplicitate e pertanto la testimone nel rispondere alla domanda, così come posta, non ha fatto altro che confermare il nominativo del conducente della autovettura per come gli è stato letto.
Contesta anche che il Giudice di prime cure ha ritenuto che essendovi una visibilità precaria, non poteva esservi una ragionevole certezza sulla individuazione del soggetto che avrebbe causato il sinistro, evidenziando che a nulla rileva l'orario e la visibilità atteso che la teste ha riferito che l'appellante è caduta perché investita dall'autovettura condotta dal Sig. CP_5
infine, sempre sul teste , contesta il fatto che il Tribunale ha evidenziato che la teste Tes_1
non avesse chiarito dove fosse collocata rispetto al luogo dell'investimento mentre invece, secondo l'appellante, avrebbe chiarito dove si trovava affermando di avere visto quanto narrato perché il suo luogo di lavoro si trova nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro posto che l'attività lavorativa della era ubicata in Via Vico San Sebastiano che coincide Tes_1
con la parte iniziale del parcheggio di Vico San Sebastiano indicato come luogo del sinistro.
Con riferimento al teste l'appellante contesta la decisone del decidente Testimone_2
secondo la quale il teste non si trovava nel parcheggio in cui il sinistro si è verificato, essendo invece collocato a una certa distanza dal luogo del fatto, evidenziando come, in realtà, il panificio “U funnu” ove il teste si trovava, all'epoca del sinistro era ubicato nel Vicolo San
Sebastiano e quindi esattamente nella parte iniziale del parcheggio ove è avvenuto il sinistro.
Contesta quindi la ritenuta inattendibilità del teste e la considerazione del Giudice secondo la quale il teste non ha chiarito in maniera precisa quale fosse il veicolo che egli ha visto ed identificato come presumibile mezzo dell'investimento e come abbia potuto riconoscere nel il soggetto autore del fatto;
sul punto l'appellante evidenzia che il teste, CP_5
confermando le circostanze capitolate alle lettere A e B, ha confermato la dinamica del sinistro a nulla rilevando la circostanza che non abbia precisato come conoscesse il il cui CP_5 nominativo, era indicato nel capitolato sub A) confermato integralmente dal testimone.
Contesta infine la deduzione per la quale sarebbe strano che nessuna autorità è intervenuta sul luogo e nell'immediatezza del fatto, come pure neppure alcuna ambulanza, essendo pag. 4/8 l'appellante giunta in ospedale in modo autonomo. L'appellante infine, contesta le deduzioni in ordine al breve tempo trascorso fra il sinistro e l'accesso in ospedale, indicato dal tribunale come troppo scarno.
In conclusione l'appellante, formulando ampie deduzioni e riportando alcuni arresti giurisprudenziali, sostiene che le valutazioni date dal Giudice di prime cure alla prova testimoniale siano errate e che invece dal mezzo istruttorio sia emersa, senza alcun possibile dubbio, la fondatezza della domanda e quindi la ricostruzione del sinistro per come prospettata in atti.
Osserva la Corte che si rende necessario un approfondito esame delle risultanze istruttorie e segnatamente del contenuto delle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi in primo grado sul seguente articolato di prova: A) essere vero che in data 30/01/2008, alle ore 20,45 circa, in
Barcellona, Vico San Sebastiano, il Sig. nell'effettuare una manovra in Controparte_5
retromarcia nel parcheggio Vico San Sebastiano, non si avvedeva della Sig.ra e la Pt_1
investiva facendola rovinare a terra;
B) essere vero che a seguito dell'occorso la Sig.ra Pt_1
cadeva a terra, subiva lesioni e veniva prontamente trasportata al Pronto Soccorso di
Barcellona P.G..”.
Il teste afferma: “conosco i fatti di causa in quanto lavoravo nei pressi ed ero Testimone_1
presente nei luoghi. Sulla circostanza A posso riferire di avere visto la Sig.ra Parte_1
già a terra e di potere presumere, con ragionevole certezza che fosse caduta perché investita dal Sig. perché la macchina era nelle vicinanze. Confermo la circostanza di cui al punto CP_5
B. Preciso che lavoravo all'epoca dei fatti in un negozio sito al Vicolo S. Sebastiano di cui non ricordo il numero civico ed era denominato “ ”. Pt_2
Va fin da subito evidenziato che la teste in questione non ha assistito al fatto, non ha visto l'autovettura investire l'appellante, non ha visto l'appellante nel momento in cui è caduta per terra ma è arrivata solo dopo il presunto fatto, e peraltro non ha specificato quanto tempo dopo;
la teste non ha quindi riferito un fatto di cui era a conoscenza avendosi personalmente assistito, ma ha solo formulato una sua deduzione personale, presumendo che l'appellante fosse stata investita dal solo perché la macchina dello stesso era nelle vicinanze, senza CP_5 tuttavia considerare che ben altre potevano essere le motivazioni per la quali la si Pt_1 trovava per terra, in quanto la stessa poteva essere caduta o scivolata autonomamente e la pag. 5/8 circostanza che la vettura si trovasse nelle vicinanze poteva essere solo una pura coincidenza.
Inoltre la teste non ha indicato in alcun modo di che autovettura si trattasse, non ha indicato marca, modello, targa e nemmeno colore o dimensioni e tanto meno, quando ha indicato che la vettura stessa era “nelle vicinanze”, ha fornito alcuna specifica indicazione che pure era necessaria, atteso che stante la dinamica del presunto sinistro per come prospettata dall'appellante, la vettura medesima avrebbe dovuto trovarsi immediatamente vicino la non nelle vicinanze, indicazione invero troppo generica ed insufficiente per poterne Pt_1
dedurre un diretto collegamento fra la caduta ed il presunto urto.
Analoghe considerazioni possono farsi in ordine alle dichiarazioni rese dal teste
[...]
il quale ha affermato: “conosco i fatti di causa in quanto all'epoca dei fatti mi trovavo Tes_2
di fronte al panificio ” di proprietà di mio fratello in prossimità del parcheggio. E' vera Pt_2
la circostanza di cui al capo A. E' vera anche la circostanza di cui al capo B.”.
Il teste afferma di avere assistito al fatto, ma le sue dichiarazioni sono invero Testimone_2
alquanto lacunose;
il teste afferma di trovarsi di fronte al e in prossimità del Parte_3
parcheggio, senza fornire indicazioni sulla distanza esatta dal luogo del presunto sinistro, senza riferire alcunché sulla visuale posseduta rispetto al fatto che, non si dimentichi, è accaduto la sera del trenta gennaio e quindi in pieno buio, e senza indicare la precisa dinamica del sinistro ma limitandosi a confermare in maniera del tutto scarna la domanda dell'articolato di prova.
Anche il teste non ha fornito alcuna indicazione sulla autovettura, non ha Testimone_2
indicato marca, modello, targa e nemmeno colore ed anch'egli, come la teste , nel Tes_1
rispondere affermativamente alla domanda dell'articolato, conferma implicitamente la presenza del senza spiegare però, nemmeno lui, come fosse a conoscenza del CP_5 cognome dell'investitore, e quindi se persona da lui già conosciuta o semplicemente identificata al momento del fatto.
Può quindi concludersi ritenendo che la prova testimoniale non abbia fornito elementi utili e conducenti per dimostrare la fondatezza della domanda.
Giova ricordare che l'art. 2697 cod. civ. dispone che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” individuando le caratteristiche del cd.
“onere della prova” ovvero di quel principio logico-argomentativo in base al quale chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto ha l'obbligo di fornire le prove per l'esistenza del fatto stesso.
pag. 6/8 Il giudizio di attendibilità sulla prova è disciplinato dall'art. 116, c. 1 c.p.c., secondo il quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti;
Quest'ultima clausola di eccezione fa riferimento alle c.d. prove legali, che non ammettono margini di apprezzamento del giudice, in quanto la loro attendibilità è stabilita a priori dalla legge, ma tolta quest'eccezione, le prove sono in genere liberamente valutabili dal giudice, in ossequio al principio del libero convincimento.
Dalla lettura del primo comma del citato art. 2697 emerge l'opportunità di interpretare la norma in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., che disciplina il c.d. principio dispositivo in senso processuale, affermando che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”: dall'interpretazione congiunta delle due norme si ricava che il giudice non può formare il proprio convincimento sulla base dei propri pregiudizi o del suo istinto, né andare da solo alla ricerca di prove ma deve porre a fondamento della decisione le prove fornite dalle parti. Inteso come regola di giudizio per il giudice, l'onere della prova si articola in maniera tale che, qualora le prove presentate da una parte non siano idonee a ingenerare nel giudice un solido convincimento, quest'ultimo non potrà che rigettare la relativa domanda.
Nella fattispecie per cui è causa, si ribadisce, il libero convincimento di questa Corte porta a ritenere che la prova assunta non è stata idonea e sufficiente ad ingenerare un solido convincimento, risultando infatti del tutto insufficiente l'unico elemento probatorio posto dalla a supporto della sua domanda, e cioè il contenuto della prova testimoniale, e Pt_1
pertanto non può che concordarsi con la valutazione resa dal giudice di prime cure.
L'appello è quindi infondato e va rigettato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Il rigetto della domanda comporta l'assorbimento del secondo motivo di appello avente ad oggetto il quantum del chiesto risarcimento.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
pag. 7/8 Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 41/2021 del 19/01/2021 del Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento R.G. 978/2010, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
; Controparte_5
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
3) Condanna l'appellante a l rimborso in favore della Parte_1 [...]
di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 8/8