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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10914 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20793/2025
Il Giudice AB EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ( rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to PROJA MATTEO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE MARTINO CP_1 P.IVA_1
ROBERTO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ desiste dalla domanda giudiziale e insiste per la compensazione delle spese”.
Per la parte resistente: “insiste come da memoria ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.6.2025 insiste per il Parte_1
riconoscimento della malattia professionale “tendinopatia del sovraspinoso spalla sinistra”, asseritamente riconducibile allo svolgimento, da parte sua, di mansioni di operatore ecologico presso AMA, e per la conseguente condanna di alla corresponsione dei benefici di legge. CP_1
si è costituito in giudizio resistendo alle domanda avversarie ed CP_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto, ex. art. 112 DPR
n. 1124/1965.
Pag. 2 di 4 Il ricorrente, con nota del 28.10.2025, previa adesione all'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione giudiziale, desiste dalla domanda giudiziale e insiste per la compensazione delle spese di lite.
Il giudice, all'esito dell'udienza di discussione, trattata con modalità scritte, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale, a fronte della desistenza del ricorrente dall'azione giudiziale, dichiara estinto il procedimento.
Per quanto concerne le spese di lite appare opportuno compensare le stesse in ragione di 1/3 tra le parti, a fronte della tempestiva adesione della parte all'avversa eccezione di prescrizione, e liquidare la restante parte a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento;
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna a rimborsare le restanti spese a , liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi euro 1000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
29/10/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 AB EL
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20793/2025
Il Giudice AB EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ( rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to PROJA MATTEO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to DE MARTINO CP_1 P.IVA_1
ROBERTO/ resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ desiste dalla domanda giudiziale e insiste per la compensazione delle spese”.
Per la parte resistente: “insiste come da memoria ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9.6.2025 insiste per il Parte_1
riconoscimento della malattia professionale “tendinopatia del sovraspinoso spalla sinistra”, asseritamente riconducibile allo svolgimento, da parte sua, di mansioni di operatore ecologico presso AMA, e per la conseguente condanna di alla corresponsione dei benefici di legge. CP_1
si è costituito in giudizio resistendo alle domanda avversarie ed CP_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto, ex. art. 112 DPR
n. 1124/1965.
Pag. 2 di 4 Il ricorrente, con nota del 28.10.2025, previa adesione all'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione giudiziale, desiste dalla domanda giudiziale e insiste per la compensazione delle spese di lite.
Il giudice, all'esito dell'udienza di discussione, trattata con modalità scritte, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale, a fronte della desistenza del ricorrente dall'azione giudiziale, dichiara estinto il procedimento.
Per quanto concerne le spese di lite appare opportuno compensare le stesse in ragione di 1/3 tra le parti, a fronte della tempestiva adesione della parte all'avversa eccezione di prescrizione, e liquidare la restante parte a carico del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento;
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna a rimborsare le restanti spese a , liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi euro 1000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
29/10/2025
Il Giudice
Pag. 3 di 4 AB EL
Pag. 4 di 4