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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/10/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MI AN Presidente
AN AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 28.06.2024 al N. R. G. 2444/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. Delia Rielli e Parte_1 C.F._1
l'Avv. Paola Ventura,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Fabio Monza, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE e con l'intervento dell'Avv. VALERIA DELLAVEDOVA (C.F. ) nella C.F._3
qualità di Curatore Speciale della IA minorenne delle parti (C.F. Parte_2
), resistente in ST RS (VA), Via Espinasse n. 41, giusta C.F._4
ordinanza di nomina assunta in data 06.11.2024 e comparsa di costituzione depositata in data 09.12.2024, ammessa in via provvisoria e anticipata al Patrocinio a Spese dello Stato dal COA di ST RS in data 05.12.2024 in forza dell'istanza depositata in data
23.11.2024.
Conclusioni: così come precisate a mezzo dei fogli depositati in data 23/25.06.2025 e qui di seguito riportate per esteso. Per il ricorrente:
“In via principale nel merito
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Controparte_1 Parte_1
celebrato con rito concordatario, in Azzano San AO in data 26 aprile 2014, trascritto nei
[...]
registri dello stato civile del Comune di Azzano S. AO - anno 2014, atto n. 1 Parte II serie A
Ufficio 1.
2. Confermare l'affido di LLEnte e l'attività di monitoraggio di quest'ultimo sull'esatto Pt_2
adempimento del diritto di visita, con obbligo di relazionare ogni sei mesi;
3. Disporre che la minore resti collocata presso la madre a ST RS, in via Parte_2
Generale C. Espinasse n. 41, ove attualmente risiede, purché sia confermato e garantito a di Pt_2
trascorrere con ciascun genitore tempi tendenzialmente paritari (compatibilmente alla distanza tra le residenze dei genitori).
Il ricorrente rinuncia LLoriginaria domanda di collocazione presso di sé, non senza timori e riserve, nella speranza che la nuova regolamentazione disposta nel corso della presente causa sia rispettata e possa garantire a una continuità di relazione (di qualità) anche con il Padre. Pt_2
4. Disporre la permanenza di con il genitore non collocatario, come segue: Pt_2
per tre fine settimana ogni cinque, con alternanza Padre-Padre-Madre-Padre-Madre, nei seguenti orari: nei fine settimana di spettanza del Padre dal venerdì LLuscita da scuola (nel caso di giorno festivo o di chiusura della scuola, l'orario viene anticipato alle 10,00) alla domenica alle 21:30; nei fine settimana di spettanza della Madre, dal venerdì LLuscita da scuola al sabato alle 12:00; nelle festività natalizie: ad anni alterni dalle 10:00 del 23 dicembre alle ore 18:00 del 30 dicembre e dalle 18:00 del 30 dicembre alle 21:30 del 6 gennaio;
nelle festività pasquali: ad anni alterni dalle 10:00 (o dLLorario di uscita da scuola) del mercoledì prima di Pasqua, alle 15:00 del sabato prima di Pasqua e dalle 15:00 del sabato prima di Pasqua alle 21:30 del martedì dopo Pasqua. Eventuali ponti e festività scolastiche diverse da quelle natalizie e pasquali, verranno accorpate ai giorni di spettanza del genitore non collocatario, che potrà prelevare il giorno precedente dLLuscita da scuola (o dalla casa della madre); Pt_2
nel periodo estivo (ovvero, dalla domenica successiva alla fine della scuola alla domenica precedente LLinizio della scuola): a settimane alterne, iniziando sempre dal Padre, dalle 18:00 della prima domenica successiva al termine delle lezioni scolastiche, alle 18:00 della domenica seguente;
ciascun genitore potrà tenere con sé per due settimane consecutive - per una sola volta nel corso dell'estate - Pt_2
Pag. 2 di 38 aggiungendo la seconda ad una di quelle in cui ha già con sé la minore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, ciascun genitore sceglierà ad anni alterni il periodo delle due settimane consecutive di vacanza.
In tutti i casi descritti, ciascun genitore si preoccuperà di recuperare la minore da casa dell'altro, o dLLuscita da scuola, LLinizio del proprio periodo di permanenza con la bambina (ad esempio, il Padre ritira la IA da scuola il venerdì e la Madre ritira la IA dalla casa del Padre la domenica alle
21:30).
5. Disporre l'obbligo, per entrambi, di garantire una video chiamata quotidiana (indicativamente prima di cena) con l'altro genitore;
6. Ordinare quale misura di contributo al mantenimento della Minore, che lo stesso venga sostenuto in misura del 50% tra i genitori in via diretta, stante la tendenziale parità di tempi che ciascuno trascorrerà con la minore;
7. Ordinare che gli oneri accessori (c.d. spese straordinarie) - come da protocollo del Tribunale di Milano del 17 novembre 2017 - siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %.
8. Ordinare al genitore collocatario, di comunicare tempestivamente LLaltro genitore ogni adempimento medico-sanitario obbligatorio (vaccini ecc.), e di concordarne ogni altro connesso con la salute della minore, con un preavviso di almeno 3 giorni per consentire a tale genitore di presenziarvi.
9. Ordinare al genitore collocatario nell'ipotesi di suo allontanamento per la durata superiore ai due giorni (durante i quali la minore dovrà essere custodita in via preferenziale dLLaltro genitore o, previo il di lui consenso, dai nonni paterni o materni), di informarne l'altro genitore, con un preavviso di almeno
48 ore. Con obbligo di reperibilità durante tali assenze.
10. Ordinare ad entrambi i genitori di condividere tutte le informazioni che riguardano la minore, ivi comprese le modalità per accedervi (come ad es. le password per il fascicolo sanitario, per il registro elettronico, per il servizio di ristorazione ecc.).
11. Ordinare a entrambi i genitori di comunicare il recapito anche telefonico e l'indirizzo ove si tratterrà la minore, se diverso dalla residenza materna o paterna.
12. Ordinare a entrambi i genitori l'obbligo di prestare il consenso al prossimo rinnovo del passaporto e
c. i. individuale della minore, come previsto dal D. L. n. 135/2009 e ordinare altresì l'obbligo per entrambi i genitori di prestarsi reciproco consenso LLemissione del proprio passaporto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag. 3 di 38 si producono i documenti indicati nel separato indice.
Con vittoria di spese”.
Per la resistente:
“Piaccia LLIll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
Nel merito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Controparte_1
celebrato con rito concordatario in Azzano San AO, il 26.04.2014, trascritto nei Parte_1
registri dello stato civile del Comune di Azzano San AO, anno 2014, atto n. 1, parte II, serie A;
- confermare, qualora ritenuto opportuno dal Giudice adito e previa visione delle relazioni a depositarsi da parte dei Servizi Sociali, dell'affido di LLEnte territorialmente competente, confermando quanto Pt_2
già statuito, sul punto, dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 637/2023 – RG 900/18;
- confermare il collocamento prevalente della IA minorenne presso la madre;
Pt_2
- in merito al diritto di visita paterno, in via principale, confermare il diritto di visita paterno nei termini indicati dalla sentenza di separazione n. 637/2023 – RG 900/18 – Tribunale di Bergamo, con la sola modifica relativa LLorario di rientro di la domenica sera nei weekend di spettanza paterna, Pt_2
per i motivi indicati in atti, e, quindi, prevedere che: il padre possa vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati - dal venerdì con prelevamento dLLuscita da scuola e riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna alle ore 18.00 (con un margine di un quarto d'ora di ritardo) della domenica;
- nei fine settimana di spettanza materna, dal venerdì LLuscita da scuola e riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della materna alle ore 12:00 (con un margine di un quarto d'ora di ritardo) del sabato;
- al di fuori del periodo scolastico, il padre andrà a prendere la IA alle ore 10:00 di ogni venerdì anziché LLuscita da scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dalle 10:00 del 23.12 alle 21:30 del 30.12 ovvero dalle 21:30 del 30.12 alle 21:30 del 6.01;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni ad anni alterni dalle ore 10:00 (o LLuscita da scuola) del giovedì prima di Pasqua alle ore 21:30 del sabato prima di Pasqua ovvero dalle ore 10:00 della domenica di Pasqua alle ore 21:30 del martedì dopo Pasqua;
- durante le vacanze estive, per quattro settimane di cui due consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le principali festività verranno trascorse con ciascun genitore in rapporto di 3 (padre) a 1 (madre). Il padre andrà a prendere la minore alle ore 10:00 della mattina presso l'abitazione materna e la riporterà a casa della madre alle ore 21:30 (con un margine di un quarto d'ora di ritardo).
Pag. 4 di 38 Il padre manterrà altresì contatti telefonici quotidiani con la IA, con la quale potrà effettuare una videochiamata al giorno indicativamente verso l'ora di cena.
In subordine, in merito al diritto di visita paterno, confermare quanto disposto da questo Tribunale con
l'ordinanza del 08.11.2024 con le sole seguenti modifiche:
1) in merito ai ponti e festività scolastiche (diverse da quelle natalizie e pasquali) prevedere che le principali festività verranno trascorse con ciascun genitore in rapporto di 3 (padre) a 1 (madre). Il padre andrà a prendere la minore alle ore 10:00 della mattina presso l'abitazione materna e la riporterà a casa della madre alle ore 21:30 (con un margine di un quarto d'ora di ritardo);
2) in merito alle vacanze estive, prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé la IA per quattro settimane, di cui due consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre che il sig. sia tenuto al versamento, in favore della sig.ra , entro il Pt_1 Controparte_1
giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di € 700,00 a titolo di assegno di mantenimento per la IA , con rivalutazione annuale ISTAT nella misura del 100%; Pt_2
- disporre che il sig. sia tenuto al versamento, in favore della sig.ra , entro il Pt_1 Controparte_1
giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, del 50% di quanto sostenuto dalla sig.ra a CP_1
titolo di spese straordinarie per la IA secondo quanto previsto dal Protocollo elaborato dalla Pt_2
Corte d'Appello di Milano;
- disporre che la sig.ra percepisca l'assegno unico per la IA nella misura del Controparte_1 Pt_2
100%; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e oneri di legge.
In via istruttoria, si avanza istanza ex art. 210 cpc affinché il Giudice adito ordini al sig. la Pt_1
produzione in giudizio di ogni accordo contrattuale con il proprio datore di lavoro, Microsoft S.r.l., al fine di poter verificare i benefit aziendali di cui il ricorrente gode”.
Per la Curatrice Speciale di : Pt_2
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Controparte_1 Parte_1
contratto in Azzano San AO (BG) il 26/04/2014 (trascritto nel Registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Azzano San AO: anno 2014, atto n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1).
- confermare l'affidamento della IA al Comune di ST RS, con collocamento Parte_2
presso la madre in ST RS (VA), via Espinasse n. 41;
Pag. 5 di 38 - confermare LLEnte affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, LLeducazione, LListruzione e alla residenza abituale, esercitando anche i poteri connessi ai rapporti con le autorità sanitarie e gli istituti di formazione, nel rispetto dei bisogni, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore, con ciò limitandosi la responsabilità genitoriale delle parti;
- confermare che i genitori conservino la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria amministrazione, per le quali potranno operare disgiuntamente e, in caso di disaccordo, avvalendosi dell'ausilio e del supporto dell'Ente affidatario, nei tempi di permanenza della minore presso l'abitazione di ciascuno di essi;
- che l'Ente affidatario, in collaborazione coi Servizi Specialistici competenti, continui a svolgere una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare fin quando permarrà l'affidamento LLEnte della minore, verificando in particolare l'osservanza da parte dei genitori del calendario di visite e l'effettiva sussistenza di impedimenti nelle frequentazioni, con possibilità di modificare il suddetto calendario nel modo ritenuto più rispondente LLinteresse della minore e attuando ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno di sostegno psicologico e/o educativo, anche domiciliare, e di supporto alla genitorialità in favore del padre, della madre e della IA minore, per il tempo ritenuto necessario nell'interesse della minore;
- che i Servizi Sociali incaricati mantengano una effettiva presa in carico dell'intero nucleo familiare e della situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, ovvero al Giudice tutelare, ogni situazione di pregiudizio per la bambina;
- invitare entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse della IA, alle presenti statuizioni, prestando la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente affidatario, avvisando che il persistere di comportamenti inadeguati o l'adozione di atteggiamenti carenti sotto il profilo genitoriale e non tutelanti potrà portare a ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale, a seguito delle segnalazioni dell'Ente affidatario;
- il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati dal venerdì con prelevamento LLuscita da scuola e accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21:30 della domenica (con un margine di un quarto d'ora di ritardo); -uno dei due fine settimana “lunghi” mensili di spettanza paterna sarà la madre (che pacificamente ha importanti legami con il territorio bergamasco) ad accompagnare la minore presso l'abitazione paterna il venerdì LLuscita da scuola e a riportarla
Pag. 6 di 38 presso la propria abitazione prelevandola da quella paterna la domenica sera alle ore 20:00 (dopo cena);
- nei fine settimana di spettanza materna, il padre frequenterà la minore dal venerdì LLuscita da scuola sino alle ore 12:00 del sabato quando la accompagnerà presso l'abitazione materna (con un margine di un quarto d'ora di ritardo); - un fine settimana al mese di spettanza materna, il padre frequenterà la minore come innanzi in ST RS o nei Comuni limitrofi (per partecipare alle attività extrascolastiche della minore ove la stessa risiede abitualmente o, in difetto, nelle zone limitrofe anche al fine di risparmiare a la prospettiva di “trasferimenti settimanali”); durante le vacanze natalizie, Pt_2
ad anni alterni dalle 10:00 del 23.12 alle 21:30 del 30.12 ovvero dalle 21:30 del 30.12 alle 21:30 del 6.01; - durante le vacanze pasquali, tre giorni ad anni alterni dalle ore 10:00 (o LLuscita da scuola) del giovedì prima di Pasqua alle ore 21:30 del sabato prima di Pasqua ovvero dalle ore 10:00 della domenica di Pasqua alle ore 21:30 del martedì dopo Pasqua;
-eventuali ponti e festività scolastiche
(diverse da quelle natalizie e pasquali) verranno accorpate ai giorni di spettanza del genitore non collocatario e, comunque, verranno trascorsi da con il padre (in ST RS o nei Comuni Pt_2
limitrofi nel caso in cui ivi siano programmate feste e/o saggi importanti per la minore); - settimane alternate durante le vacanze estive, di cui due consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Il padre manterrà altresì contatti telefonici quotidiani con la IA, con la quale potrà effettuare una videochiamata al giorno indicativamente verso l'ora di cena. Fatti salvi i migliori accordi che la coppia genitoriale potrà siglare con l'ausilio del Co.ge incaricato e fatto salvo il diritto della minore a godere di propri tempi extrascolastici anche nel luogo in cui abitualmente vive e coltiva i propri interessi (attualmente ST RS);
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese l'importo mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
- porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese che si renderanno necessarie per la IA, secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- disporre che la sig.ra percepisca l'assegno unico per la IA nella misura del Controparte_1 Pt_2
100%;
- che i Sig.ri e proseguano, con impegno, serietà e costanza, il Parte_1 Controparte_1
percorso di coordinazione genitoriale, al fine di acquisire idonei canali di comunicazione e appianare la conflittualità a tutto beneficio della IA minore Parte_2
Pag. 7 di 38 - che, parallelamente al percorso co.ge, i Sig.ri e proseguano, con Parte_1 Controparte_1
impegno, serietà e costanza, il percorso individuale di supporto psicologico/sostegno alla genitorialità;
- di nominare un Professionista per l'avvio del percorso di sostegno psicologico a favore di , stante la Pt_2
posizione assunta dai SS e il mancato raggiungimento di un accordo al riguardo da parte dei Genitori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 26.04.2014 in Azzano San
AO (BG)1 adottando il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e dalla loro unione è nata la IA (il 27.02.2016). Pt_2
L'ultima residenza comune dei coniugi è stata in CU (BG), da dove la resistente si è allontanata con la IA minorenne nel mese di settembre 2017.
Allo stato, il ricorrente risiede in CU, Via Turati n. 11, in un immobile di sua proprietà non gravato da mutuo, convive con l'attuale compagna e il figlio Controparte_2
, nato il [...], da tale relazione2. Per_1
La resistente risiede con la IA in ST RS (VA), Via Generale Espinasse n. 11, in un immobile di sua proprietà gravato da mutuo ventennale avente scadenza prevista l'01.08.2041 e rata mensile dell'importo (variabile) pari a circa € 335,003.
***
A mezzo della sentenza n. 637/2023 pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data
02.03.2023 (a definizione del giudizio iscritto al n. R. G. 900/2018) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni (tra le altre): “
2. AFFIDA la IA (n. 27.02.2016) al Comune di ST RS, affinché la mantenga collocata presso Pt_2
l'abitazione della madre in ST RS, via Espinasse n. 41, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. CONFERISCE LLEnte affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, LLeducazione, LListruzione e alla residenza abituale, esercitando anche i poteri connessi ai rapporti con le autorità sanitarie e gli istituti di formazione, nel rispetto dei bisogni, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore, con ciò limitandosi la responsabilità genitoriale delle parti;
4. DISPONE che i genitori conservino la responsabilità genitoriale per tutte le scelte di ordinaria amministrazione, per le quali potranno operare disgiuntamente 1 V. doc. 2 ricorrente 2 V. doc. 1 ricorrente (negli scritti conclusivi il resistente ha dichiarato che nel mese di dicembre 2025 è prevista la nascita del terzo figlio) 3 V. doc. 30-32 resistente
Pag. 8 di 38 e, in caso di disaccordo, avvalendosi dell'ausilio e del supporto dell'Ente affidatario, nei tempi di permanenza della minore presso l'abitazione di ciascuno di essi;
5. INCARICA l'Ente affidatario, in collaborazione coi Servizi Specialistici competenti, di continuare a svolgere una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare fin quando permarrà l'affidamento LLEnte della minore, verificando in particolare l'osservanza da parte dei genitori del calendario di visite e l'effettiva sussistenza di impedimenti nelle frequentazioni, con possibilità di modificare il suddetto calendario nel modo ritenuto più rispondente LLinteresse della minore e attuando ogni intervento ritenuto necessario o anche solo opportuno di sostegno psicologico e/o educativo, anche domiciliare, e di supporto alla genitorialità in favore del padre, della madre e della IA minore, per il tempo ritenuto necessario nell'interesse della minore;
6. DISPONE che i Servizi Sociali incaricati mantengano una effettiva presa in carico dell'intero nucleo familiare e della situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ovvero al Giudice tutelare, ogni situazione di pregiudizio per la IA;
7. INVITA entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della IA, alle presenti statuizioni, prestando la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente affidatario, avvisando che il persistere di comportamenti inadeguati o l'adozione di atteggiamenti carenti sotto il profilo genitoriale e non tutelanti potrà portare a ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale, a seguito delle segnalazioni dell'Ente affidatario;
8. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati - dal venerdì con prelevamento dLLuscita da scuola e riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna alle ore 21:30 (con un margine di un quarto d'ora di ritardo) della domenica;
- nei fine settimana di spettanza materna, dal venerdì LLuscita da scuola e riaccompagnamento della minore presso l'abitazione materna alle ore 12:00 (con un margine di un quarto d'ora di ritardo) del sabato;
- al di fuori del periodo scolastico, il padre andrà a prendere la IA alle ore 10:00 di ogni venerdì anziché LLuscita da scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dalle 10:00 del 23.12 alle 21:30 del 30.12 ovvero dalle 21:30 del 30.12 alle 21:30 del 6.01; - durante le vacanze pasquali, tre giorni ad anni alterni dalle ore 10:00 (o LLuscita da scuola) del giovedì prima di Pasqua alle ore 21:30 del sabato prima di Pasqua ovvero dalle ore 10:00 della domenica di Pasqua alle ore 21:30 del martedì dopo Pasqua;
- durante le vacanze estive, per quattro settimane di cui due consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- le principali festività verranno trascorse con ciascun genitore in rapporto di 3 (padre) a 1
(madre). Il padre andrà a prendere la minore alle ore 10:00 della mattina presso l'abitazione materna e
Pag. 9 di 38 la riporterà a casa della madre alle ore 21:30 (con un margine di un quarto d'ora di ritardo); Il padre manterrà altresì contatti telefonici quotidiani con la IA, con la quale potrà effettuare una videochiamata al giorno indicativamente verso l'ora di cena.
9. PONE A CARICO di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile
[...] Controparte_1
di E 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
10. PONE A CARICO di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese che si renderanno necessarie per la IA, secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze”4.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 27.06.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto emettere la pronuncia divorzile, confermare l'affido della minore LLEnte “e
l'attività di monitoraggio di quest'ultimo sull'esatto adempimento del diritto di visita, con obbligo di relazionare ogni sei mesi”, disporre il collocamento prevalente di presso di sé, Pt_2
regolamentare la frequentazione tra la minore e il genitore non collocatario, disporre il mantenimento della IA in via esclusivamente diretta da parte di entrambi i genitori e
Pag. 10 di 38 confermare la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la stessa nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo vigente presso la Corte d'Appello di
Milano.
A sostegno delle proprie istanze, in estrema sintesi, ha lamentato che la resistente ostacola il rapporto padre/IA, che la “Situazione [è] aggravata dal trasferimento di madre e IA a ST RS, nel 2019 dove la madre lavora come medico nell'Ospedale locale [che]
Nell'ambito della causa di separazione il ricorrente fu costretto a promuovere una serie di procedimenti incidentali ex art 709ter c.p.c., al fine di ottenere il rispetto della regolamentazione visite via via disciplinata [che la resistente] si è rifiutata di partecipare al procedimento di mediazione familiare suggerito dal giudice nell'udienza presidenziale (doc. n. 9); si è sottratta al percorso PAS Parental After
Separation proposto dai Servizi di NE (cfr. relazione del 29/08/2019 – doc. n. 10) e autorizzato dal Presidente (vedi provvedimento del 5/02/2019), frequentato invece regolarmente (e, ahimè, inutilmente) dal padre. Anche il percorso di Coordinazione Genitoriale intrapreso dopo la CTU
(e suggerito dalla stessa) è durato solo un paio di incontri, avendo la s.ra deciso di interromperlo CP_1
(in data 21/06/2022) [che] si è visto costretto a richiedere ripetutamente l'intervento della forza pubblica per farsi consegnare la bambina [che] Vi è un lungo folto elenco dei comportamenti inidonei della madre (tutti documentati) che fanno dubitare seriamente che il miglior collocamento sia quello attuale, essendo i comportamenti materni in netto contrasto con il diritto alla bigenitorialità di Pt_2
[che i S.S.] sono spesso intervenuti a supportare la faticosa negoziazione tra le parti [che]Proprio a causa delle ripetute inottemperanze della ai provvedimenti in atto, quest'ultima è a tutt'oggi Parte_3
imputata nel processo penale [pendente avanti il Tribunale di ST RS e iscritto al n.
RGNR 3654/2022, R.G. GIP N. 3986/21, R.G. Trib. 1318/22 per il reato di cui LLart. 388 c.p.; che] Ogni decisione per da quelle sanitarie alla più banale scelta dell'attività sportiva, Pt_2
viene decisa n autonomia dalla madre che si limita a comunicare la scelta fatta, al padre, solo per invitarlo a condividere la spesa [che] oltre al costo, le trasferte incidono notevolmente sulla qualità di vita del ricorrente, non solo per la fatica ma anche perché sottraggono molto tempo alla gestione familiare che, con la nascita del secondo figlio, è diventata più complessa (anche la compagna lavora). La madre potrebbe senz'altro contribuire nelle trasferte, come suggerito dalla CTU” e ha dichiarato che la IA frequenta il catechismo nel Comune di CU e, anche per tale ragione, ha già relazioni amicali presso tale Comune.
Pag. 11 di 38 Costituendosi in giudizio in data 30.09.2024, tra l'altro, la resistente ha aderito alla domanda sullo status ma ha contestato la ricostruzione effettuata dal ricorrente e ha chiesto confermare, “qualora ritenuto opportuno dal Giudice adito e previa visione delle relazioni a depositarsi da parte dei Servizi Sociali”, l'affido di LLEnte, il suo collocamento Pt_2
prevalente presso la madre, il diritto di visita paterno così come determinato dal
Tribunale di Bergamo in sede di separazione “con la sola modifica relativa LLorario di rientro di la domenica sera nei weekend di spettanza paterna” alle ore 18.00 anziché alle ore 21.30, Pt_2
aumentare LLimporto mensile di € 700,00 il contributo paterno per il mantenimento ordinario indiretto di e autorizzare la sua persona a percepire l'intero importo Pt_2
dell'Assegno Unico spettante per la minore, fatta salva la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per la medesima.
Per quello che qui rileva, a sostegno delle proprie istanze, ha replicato che “Il procedimento di separazione è stato caratterizzato, come anche indicato da controparte, da numerosi ricorsi ex art.
709 ter cpc. Il ricorrente omette, però, di precisare che numerosi di questi procedimenti incidentali venivano promossi dalla sig.ra per ottenere autorizzazioni costantemente negate dal sig. CP_1 Pt_1
[che] è dal febbraio 2019 che vive a ST RS, dove, di fatto, è cresciuta e dove ha importanti Pt_2
radici [che] risulta essere una bambina serena, molto socievole e con numerosi legami amicali Pt_2
coltivati nel corso degli anni sia con i pari età sia con gli adulti. In merito LLandamento scolastico, Pt_2
non risulta avere problemi di apprendimento e riporta buone votazioni [che] non sussiste alcun presupposto che giustifichi un mutamento di collocamento della minore, che verrebbe, di fatto, sradicata dalla propria realtà, andando a perdere tutto quanto la stessa ha costruito (in termini di quotidianità, abitudini e relazioni) negli ultimi 6 anni e mezzo [che] In merito, invece, al procedimento penale ancora pendente avanti al Tribunale di ST RS, preme evidenziare come lo stesso riguardi un numero limitato di episodi, ovvero quelli del 27.03.2020, 10.04.2020, 24.04.2020, 01.05.2020,
08.05.2020, 12.03.2021 e 31.03.2021. Come detto, tutti i fatti storici sono antecedenti alla data di pronuncia della sentenza di separazione [che] Contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Pt_1
non vi sono comportamenti ostacolanti da parte della sig.ra in relazione al diritto di visita CP_1
paterno [che] Di contro, la sig.ra si vedeva costretta a rivolgersi, a più riprese, ai suddetti CP_1
Servizi, al fine di ottenere la tutela dei diritti di visto che il padre, ancora oggi, persegue in Pt_2
quell'atteggiamento di perpetuo diniego [che] Attualmente frequenta il catechismo a CU (BG). Pt_2
Pag. 12 di 38 La stessa, però, riferiva alla madre di aver legato solo con una coetanea che, però, vede, unicamente, in occasione dell'ora di catechismo. La minore, quindi, richiedeva alla madre di poter frequentare il catechismo a ST RS, presso l'oratorio “San Luigi”, unitamente a tutti i propri compagni di classe [che] il sig. non fa svolgere a , nei weekend di competenza (o durante i periodi Pt_1 Pt_2
feriali trascorsi presso il padre), i compiti scolastici, demandando tale impegno alla sola madre [che] In merito alla distanza tra le abitazioni materna e paterna nonché ai costi di viaggio sostenuti dal sig.
preme evidenziare come questi elementi non rappresentino circostanze nuove rispetto a quanto Pt_1
risultava sussistente al momento della pronuncia della sentenza di separazione. Il Tribunale di Bergamo già prendeva in considerazione le circostanze suddette nel determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento” e che il padre non rimborsa regolarmente la propria quota di spese straordinarie.
***
A mezzo della memoria depositata in data 16.10.2024 ex art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., tra l'altro, il ricorrente ha dedotto che “Non corrisponde al vero che il padre non faccia svolgere i compiti a , ma solo un pretesto (l'ennesimo) al fine di accorciare i tempi di permanenza della Pt_2
bambina dal padre. Anzi, è vero il contrario posto che il sig. si vede costretto ad impiegare la Pt_1
domenica per farle fare tutti i compiti, proprio perché la madre ha omesso di farglieli fare (i compiti vengono dati a inizio settimana) [che] i procedimenti [penali] promossi a carico del ricorrente si sono chiusi con archiviazione [e che] sta imparando a raccontare bugie” alla sua persona. Pt_2
A mezzo della memoria depositata in data 24.10.2024 ex. art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c. la resistente ha ulteriormente puntualizzato che “la minore sta crescendo, gli impegni e gli interessi della stessa aumentano e la vita di gravita su ST RS, dove ha abitato fin da Pt_2
piccolissima (febbraio 2019) e dove, di fatto, è cresciuta, instaurando una serie di rapporti amicali [che]
In merito alla gestione dei compiti scolastici, la sig.ra respinge, con forza, l'illazione di non CP_1
occuparsi di durante la settimana […] In ogni caso, la vita settimanale di è piena e il tempo Pt_2 Pt_2
del weekend da dedicare alla scuola dovrebbe essere maggiore [e che] il padre pretende che il tempo che lo stesso trascorre con sia completamente libero da impegni e doveri della minore”. Pt_2
***
Dalla relazione depositata dai S.S. del Comune di ST RS in data 05.11.2024 è emerso, tra l'altro, quanto segue:
Pag. 13 di 38 […]
Pag. 14 di 38 Tra l'altro, i S.S. hanno concluso ritenendo necessario mantenere l'affido di LLEnte, Pt_2
nominare un Curatore Speciale per la minore, invitare i genitori a intraprendere un serio percorso di Co.ge, fornire a un percorso di sostegno psicologico e permetterle di Pt_2
partecipare al “gruppo di parola” per bambini figli di genitori separati (attivabile presso la
Fondazione Betania a ST RS) e incaricare i S.S. territorialmente competenti per il padre di prenderlo in carico e approfondirne la conoscenza.
***
Alla prima udienza celebrata in data 06.11.2024, tra l'altro, entrambi i genitori hanno manifestato la disponibilità ad avviare un “nuovo” percorso di Co.ge, il ricorrente ha dichiarato di “avere chiesto il cambio di collocamento di quale ultima ratio”, di avere Pt_2
interrotto da circa sei mesi il percorso di supporto psicologico avviato da circa tre anni con il dott. di “essere disponibile a garantire a i percorsi indicati dai SS a Persona_2 Pt_2
condizione dell'avvio di percorsi efficaci tra i genitori” e che anche la resistente ha importanti legami familiari nel territorio di CU;
la resistente ha puntualizzato di essere stata seguita dalla Dott.ssa in un “percorso cognitivo comportamentale dal 2017 al Per_3
2021/2022” e di essere favorevole alla partecipazione di al “gruppo di parola” come Pt_2
suggerito dai S.S. e si è riservata di valutare l'avvio di un sostegno psicologico per la minore.
In via provvisoria e urgente, il Giudice istruttore ha confermato le condizioni di cui ai punti da n. 2 a n. 7 e n. 10 della sentenza di separazione dei coniugi, ha precisato che l'ente affidatario aveva già mandato per garantire a la partecipazione al “gruppo di Pt_2
parola” e un percorso di sostegno psicologico;
si è riservato sulla modifica delle condizioni di cui al capo n. 8 della predetta sentenza;
ha nominato l'Avv. Valeria
Dellavedova quale Curatrice Speciale di , ha inviato le parti ad avviare un percorso di Pt_2
coordinazione genitoriale “al fine di acquisire strumenti e metodi di comunicazione funzionali alla condivisione delle informazioni fondamentali relative a , LLassunzione delle decisioni più importanti Pt_2
avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale di , alla composizione dei punti di Pt_2
disaccordo e alla serena frequentazione del genitore non collocatario (padre) da parte di attribuendo Pt_2
Pag. 15 di 38 al Co.ge il potere di incontrare e i referenti delle istituzioni scolastiche dalla medesima frequentate, Pt_2
confrontarsi con i SS, segnalare le eventuali criticità riscontrate nello svolgimento di detto incarico, indicare le eventuali misure di sostegno da attivare e ogni altra situazione potenzialmente pregiudizievole per la minore e suggerire le modifiche da apportare al calendario di frequentazione padre/IA (che potranno essere da subito apportate se accettate da entrambi i genitori”, ha indicato LLuopo, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c. il nominativo della Dott.ssa e, infine, ha Controparte_3
prescritto ai genitori “nell'esclusivo interesse di , di mantenere un contegno di rispetto reciproco e Pt_2
di serena comunicazione tra loro (salutandosi con garbo alla presenza di ) e di impegnarsi a tutelare Pt_2
la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (alla presenza della minore)”.
Successivamente a mezzo dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. pronunciata in data
08.11.2024, nell'attesa dell'avvio del percorso di ha parzialmente modificato il Pt_4
punto n. 8 della sentenza di separazione. Nel dettaglio, il Giudice relatore ha disposto che “- il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé la IA a fine settimana alternati dal venerdì con prelevamento LLuscita da scuola e accompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21:30 della domenica (con un margine di un quarto d'ora di ritardo); - uno dei due fine settimana “lunghi” mensili di spettanza paterna sarà la madre (che pacificamente ha importanti legami con il territorio bergamasco) ad accompagnare la minore presso l'abitazione paterna il venerdì LLuscita da scuola e a riportarla presso la propria abitazione prelevandola da quella paterna la domenica sera alle ore 20:00
(dopo cena); - nei fine settimana di spettanza materna, il padre frequenterà la minore dal venerdì LLuscita da scuola sino alle ore 12:00 del sabato quando la accompagnerà presso l'abitazione materna
(con un margine di un quarto d'ora di ritardo); - un fine settimana al mese di spettanza materna, il padre frequenterà la minore come innanzi in ST RS o nei Comuni limitrofi (per partecipare alle attività extrascolastiche della minore ove la stessa risiede abitualmente o, in difetto, nelle zone limitrofe anche al fine di risparmiare a la prospettiva di “trasferimenti settimanali”); - eventuali ponti e Pt_2
festività scolastiche (diverse da quelle natalizie e pasquali) verranno accorpate ai giorni di spettanza del genitore non collocatario e, comunque, verranno trascorsi da con il padre (in ST RS o nei Pt_2
Comuni limitrofi nel caso in cui ivi siano programmate feste e/o saggi importanti per la minore); - settimane alternate durante le vacanze estive, di cui due consecutive con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno” e, tra l'altro, ha disposto che l'Ente affidatario assumesse “le
Pag. 16 di 38 decisioni necessarie a garantire alla minore il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute così come declinati in data 24.10/05.11.2024, [garantisse] l'esercizio del diritto di visita paterno in conformità ai provvedimenti quivi adottati (per come eventualmente concordemente modificati dai genitori di con Pt_2
l'ausilio del Co.ge), si [interfacciasse e confrontasse] con il Co.ge nominato dalle parti” e che i
S.S. del Comune di CU offrissero al padre un percorso di sostegno alla genitorialità.
Da ultimo, ha invitato la resistente a riprendere il percorso cognitivo-comportamentale interrotto o ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità5.
***
A mezzo delle note scritte depositate in data 09.12.2024, la resistente ha allegato il contratto di Co.ge sottoscritto dalle parti con la Dott.ssa in data 03.12.2024. CP_3
Costituendosi in giudizio in data 09.12.2024, la Curatrice Speciale della IA minorenne delle parti ha dichiarato di aver incontrato in data 03.12.2025 alla presenza dei S.S. e Pt_2
che la minore le ha riferito, tra l'altro, che le piacerebbe che il padre la frequentasse una volta al mese nel territorio di ST RS (“perché posso vedere più volte il papà facilmente con la scuola, il pattinaggio”), che ha un buon rapporto con la compagna del padre e con il fratellino e “Si sente felice quando deve andare a CU” ma vorrebbe frequentare il catechismo anche a ST RS in quanto “so che ci sono i miei compagni di classe che posso sicuramente conoscerli e a CU non ho tanti amici” e che vorrebbe che entrambi i genitori partecipassero alla sua festa di compleanno. Tra l'altro, la Curatrice Speciale ha concluso per la necessità di confermare l'affido di LLEnte con collocamento prevalente Pt_2
presso la madre, che i genitori partecipassero con serietà e costanza al percorso di Co.ge avviando parallelamente dei percorsi individuali e collaborassero nell'osservare le prescrizioni di cui LLordinanza dell'08.11.2024 in punto di visite “fatti salvi i migliori accordi che la coppia genitoriale potrà siglare con l'ausilio del Co.ge incaricato”.
***
Pag. 17 di 38 A mezzo delle relazioni depositate in data 26/28.02.2025 i S.S. dei Comuni di ST
RS e di CU, per quello che qui rileva, hanno dichiarato di reputare necessario dare priorità e spazio al percorso di Co.ge rispetto LLavvio degli ulteriori interventi prescritti.
Alla successiva udienza celebrata in data 12.03.2025 le parti hanno dichiarato di avere già effettuato “una decina di incontri con la ” e hanno chiesto fissare udienza per la CP_4
precisazione delle conclusioni. Tra l'altro, il ricorrente ha dichiarato di proseguire il percorso con il Dott. che la coppia genitoriale si è accordata con la per Per_2 Pt_4
posticipare l'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità e che “in accordo con la CP_4
[il padre], una volta ha pernottato in ST A. e in altre due occasioni ha fatto attività a ST
RS per poi pernottare presso la propria abitazione”. Per contro, la resistente ha lamentato
“mancanza di incisività della nel facilitare l'assunzione di decisioni sugli aspetti pratici della CP_4
vita della minore”, che “la dott.ssa è sotto procedimento disciplinare per l'esposto presentato dal Per_3
ricorrente e di avere bloccato il percorso nel novembre 2024 per non esporre la sua psicologa a ulteriori esposti” e ha dichiarato di avere querelato il ricorrente in data 10.02.2025 per non avere trascorso i weekend di sua spettanza nel territorio di ST RS. Per contro, la C.S. di ha riferito che la Co.ge ha riscontrato “grandi fatiche nel percorso avviato a causa dei Pt_2
numerosi procedimenti penali pendenti tra i coniugi” e ha chiesto avviare il percorso di sostegno psicologico a favore di . Pt_2
***
Dalla relazione a firma della Co.ge, Dott.ssa datata 01.04.20256, è emerso, tra CP_3
l'altro, che le parti hanno convenuto di affrontare durante gli incontri anche “questioni economiche relative alle esigenze di (visite mediche, gite scolastiche, attività sportiva, ecc.) in modo Pt_2
da condividere come gestirle sul piano educativo, organizzativo ed economico [e che] La CP_4
garantirà che gli accordi presi, durante gli incontri, vengano rispettati [che] Durante gli incontri sono stati affrontati alcuni dei temi concordati, principalmente di carattere pratico/organizzativo in un clima di elevata tensione e difficoltà sul piano comunicativo e della condivisione. Sono stati effettuati incontri di rete con i Servizi Sociali, la Curatrice Speciale e gli Avvocati delle parti in un'ottica di collaborazione e di confronto costruttivo. Al fine di supportare i genitori nell'individuare e soddisfare i bisogni della IA
Pag. 18 di 38 è stato effettuato un colloquio con le insegnanti di e con la sua catechista. È in programma la Pt_2
partecipazione di al Gruppo di Parola per offrire alla bambina uno spazio di confronto e Pt_2
condivisione emotiva rispetto alla separazione dei genitori e alla conflittualità che caratterizza la loro relazione e che inevitabilmente condiziona la sua vita. In collaborazione con i Servizi Sociali verrà valutata l'opportunità di offrire a uno spazio di supporto psicologico individuale […] Il percorso di Pt_2
Coordinazione Genitoriale è stato impostato in modo da offrire alla coppia uno spazio di confronto e di ascolto reciproco, ma i genitori, stimolati ad assumere decisioni condivise nell'interesse della IA, hanno manifestato difficoltà nel focalizzare l'attenzione sugli interessi di non riuscendo a mettere in Pt_2
secondo piano le proprie posizioni e convinzioni. È emerso più il bisogno di qualcuno che decida piuttosto che di un aiuto ad individuare nuove e più efficaci modalità di confronto e di condivisione educativa.
Entrambi i genitori sono disponibili a proseguire il percorso, ma per affrontare e superare le criticità emerse sarà necessario mettersi maggiormente in discussione e pensare allo spazio della Coordinazione
Genitoriale come un'opportunità di crescita e di cambiamento in funzione del benessere di ”. Pt_2
In data 02.04.2025 la resistente ha depositato relazione a firma della Dott.ssa Per_3
dalla quale è emerso che – contrariamente a quanto precedentemente dichiarato dalla stessa in udienza – il percorso svolto con tale professionista è durato dal gennaio CP_1
al settembre 2017 cui sono seguiti solo alcuni incontri “di supporto” tra la fine del 2020
e il febbraio 2021. Per contro, dalla relazione a firma del Dott. depositata in Per_2
pari data dal ricorrente, è emerso che quest'ultimo ha avviato un percorso psicoterapeutico nel dicembre 2017 svolgendo incontri settimanali per due anni, incontri saltuari tra il 2021 e il 2023 e, nuovamente, incontri regolari da gennaio 2024
“manifestando il desiderio di affinare le proprie modalità di interazione con la IA ed Pt_2
evidenziando una forte motivazione nel voler migliorare la comunicazione e l'approccio educativo con lei”.
Tra l'altro, il professionista ha evidenziato che il ricorrente: “Ha dimostrato in questi mesi di far tesoro delle tematiche trattate in psicoterapia, lavorando attivamente per potenziare la sua capacità di trascorrere tempo di qualità con la IA, mettendo al centro le sue esigenze e necessità, cercando di rispondere in modo attento, sensibile e responsivo. Sta lavorando inoltre sulla propria idoneità genitoriale
e sulla gestione della situazione conflittuale con la ex moglie, cercando di adottare strategie più efficaci e funzionali per il benessere di tutti i soggetti coinvolti. Con l'arrivo del secondo figlio nato Per_1
dalla sua nuova relazione affettiva, sta lavorando attivamente anche per favorire una positiva interazione
Pag. 19 di 38 tra lui e con l'obiettivo di creare un ambiente armonioso, in cui entrambi i figli possano sentirsi Pt_2
accolti e valorizzati, gestendo al meglio le dinamiche relazionali LLinterno del nuovo nucleo familiare”.
***
A mezzo delle note di trattazione scritta del 09.04.2025 il ricorrente si è rimesso alle indicazioni dei S.S. in ordine LLavvio di un percorso psicologico a favore di e la Pt_2
resistente ha nuovamente chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, il Giudice istruttore ha nuovamente invitato la resistente ad “avviare senza ritardo un percorso di sostegno psicologico (o psicoterapeutico) individuale, a parteciparvi con impegno e costanza”, ha assegnato alle parti termine sino al 12.06.2025 per il deposito del modello disclosure e della documentazione di cui LLart. 473-bis.12 c.p.c., ha affidato ai S.S. il compito di “monitorare/assicurare la prosecuzione del percorso di avviato dalla coppia CP_4
genitoriale […] anche garantendo alla minore il percorso di sostegno psicologico di cui necessiti senza ritardo” e ha assegnato alle parti i termini perentori di cui LLart. 473-bis.28, comma 1,
c.p.c., fissando LLuopo l'udienza del 24.09.2025, da tenersi nelle forme di cui LLart 127- ter c.p.c.
***
In data 10/11.06.2025, tra l'altro, la resistente ha allegato di aver intrapreso in data
19.05.2025 un nuovo percorso psicoterapeutico con la Dott.ssa e il Persona_4
ricorrente ha allegato nuova relazione a firma del Dott. (dove, tra l'altro, il Per_2
professionista ha confermato che “Il percorso psicoterapico è proseguito con continuità e regolarità nel periodo successivo, mantenendo gli obiettivi già specificati e la medesima motivazione da parte del Sig.
). Pt_1
A mezzo della relazione depositata in data 16.06.2025 i S.S. del Comune di ST RS hanno riferito che:
Pag. 20 di 38 ***
In data 23.06.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
In data 25.06.2025, tra l'altro, la CS ha segnalato che “ad oggi, i SS non hanno ancora avviato il percorso di sostegno psicologico per In particolare, i SS di ST RS affermano di non poter Pt_2
assumere una decisione circa il Professionista che darà avvio al percorso. In particolare, i SS hanno fornito ai Genitori un elenco di Professionisti, assegnando loro il termine del 29/05/2025 entro cui
Pag. 21 di 38 comunicare il professionista scelto. Ad oggi, i Genitori non hanno raggiunto un accordo al riguardo, neppure in sede di Co.ge. Si chiede pertanto a codesto Ill.mo Giudice di nominare il Professionista che si occuperà del percorso di sostegno psicologico per (si produce corrispondenza al riguardo sub Doc. Pt_2
2)”.
***
In data 19.09.2025 i S.S. di ST RS hanno relazionato, tra l'altro, quanto segue:
“Rispetto al percorso di Coordinazione Genitoriale, vi è stata inizialmente una buona adesione. Nel mese di Giugno u.s. gli incontri si sono interrotti a causa delle difficoltà, presentate unicamente dalla sig.ra nell'individuare delle disponibilità. Tale sospensione, a causa anche del periodo di CP_1
vacanza, si è di fatto protratto per tre mesi. La ripresa del percorso è avvenuta il 02 settembre u.s.
L'incontro di settembre, dai rimandi avuti da parte della Dott.ssa si è svolto positivamente. CP_3
Sono state ribadite le regole del percorso e si è sollecitata una presa di posizione rispetto al professionista
e al servizio che si occuperà del sostegno psicologico per Per quanto concerne il Gruppo di Parola Pt_2
presso il Consultorio Familiare, ha partecipato a tre dei quattro incontri previsti. Il primo è stato Pt_2
saltato a causa della malattia della bambina. Il suo coinvolgimento è stato positivo e la bambina ha avuto un atteggiamento attivo e partecipante. Anche i genitori hanno riconosciuto che ha trovato Pt_2
uno spazio per lei positivo e sono stati coinvolti nell'incontro finale in cui ha letto una lettera. Pt_2
DLLosservazione è emerso come la minore sia aperta e disponibile a portare i propri vissuti emotivi e ciò ha permesso anche ai genitori di prendere consapevolezza in merito al percorso di sostegno psicologico da proporre a come spazio individuale per potersi esprimere e raccontare. Durante l'ultimo incontro di Pt_2
avvenuto in data 12 settembre u.s. è stata data la priorità a trovare un accordo circa l'avvio del CP_4
percorso di sostegno psicologico per . Dai rimandi della dott.ssa il padre ha proposto un Pt_2 CP_3
nominativo di una psicoterapeuta privata mentre la sig.ra preferisce aspettare per raccogliere maggiori informazioni per una presa in carico presso un Servizio pubblico. Si intende sottolineare che le operatrici già nel mese di maggio u.s avevano sottolineato ai genitori l'importanza di individuare un professionista o servizio pubblico per l'avvio dell'intervento in favore della IA, ma ad oggi ancora non è stato individuato. La presa in carico di presso un servizio pubblico ad oggi appare difficoltosa perché la Pt_2
minore non presenta una diagnosi, prerogativa essenziale per alcuni Servizi pubblici e il Consultorio
Familiare non è grado di offrire un supporto psicologico individuale che non preveda il coinvolgimento e una presa in carico anche del genitore […] Alla luce di quanto osservato in questi mesi le scriventi
Pag. 22 di 38 ritengono fondamentale la prosecuzione del percorso di Co.Ge per affrontare le questioni riguardati gli aspetti di co-genitorialità. Da parte delle operatrici del Servizio Tutela minori è importante l'avvio di un percorso di supporto psicologico per . Si chiede a Codesta Autorità Giudiziaria di valutare la Pt_2
possibilità di esprimersi sul percorso di sostegno psicologico per , considerata la fatica dei genitori a Pt_2
trovare un accordo”.
Per contro, in data 24.09.2025, i S.S. del hanno riferito che “non è stato Parte_5
possibile adempiere al mandato conferito con incarico del 16/06/2025. […] si provvederà a breve a convocare il sig. per riavviare la presa in carico”. Pt_1
***
1) Status:
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, che la sentenza di separazione è passata in giudicato, che i coniugi non hanno ripreso la convivenza e che la comunione spirituale e materiale tra di essi non può essere ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dLLart. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
2) Il regime di affidamento e collocamento della minore: tanto i genitori, quanto la Curatrice Speciale di hanno chiesto confermarne l'affido Pt_2
LLEnte territorialmente competente (da individuare, allo stato, nel Comune di ST
RS).
Giova premettere che la scelta del regime di affidamento della prole deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli minorenni previsto dLLart. 337-quater c.c., deve considerare le ricadute che avrà sulla loro vita nei tempi brevi e medio lunghi, deve tendere a ridurre al massimo i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e implica un giudizio prognostico circa le capacità dei genitori di crescere ed educare i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione che non può che basarsi su elementi concreti e apprezzare funditus le modalità con cui ciascun genitore ha precedentemente svolto il proprio ruolo
(assolto i propri compiti), le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché la personalità, le
Pag. 23 di 38 consuetudini di vita e l'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei minori, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione7.
Nella fattispecie che qui ci occupa, la risalente conflittualità genitoriale ha imposto LLesito del giudizio di separazione l'affido di LLEnte territorialmente competente Pt_2
(i.e. al Comune di ST RS quale luogo di residenza abituale della minore sin dal mese di febbraio 2019), con il potere/dovere di “adottare, nell'interesse esclusivo della minore e previa audizione dei genitori, le decisioni relative alla salute, LLeducazione, LListruzione e alla residenza abituale, esercitando anche i poteri connessi ai rapporti con le autorità sanitarie e gli istituti di formazione, nel rispetto dei bisogni, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore” e la consequenziale limitazione della responsabilità genitoriale in tali ambiti, escluse le scelte di ordinaria amministrazione, con facoltà di operare disgiuntamente “e, in caso di disaccordo, avvalendosi dell'ausilio e del supporto dell'Ente affidatario, nei tempi di permanenza della minore presso l'abitazione di ciascuno di essi”8.
La perdurante conflittualità genitoriale ha imposto (e impone) nella presente sede la conferma di tale regime come già articolato dal Tribunale bergamasco e il suo ampliamento con l'inclusione della regolamentazione della relazione/frequentazione del padre con la IA minorenne.
Basti pensare che, a oggi, nonostante l'impegno profuso anche dalla Co.ge e dai SS, i genitori di non sono riusciti a garantirle l'avvio del percorso di supporto psicologico Pt_2
nonostante abbiano riconosciuto che nel Gruppo di Parola presso il Consultorio
Familiare la bambina “ha trovato uno spazio per lei positivo [e] dLLosservazione è emerso come la minore sia aperta e disponibile a portare i propri vissuti emotivi”.
L'avvio di detto percorso dovrà essere garantito senza ritardo dLLente affidatario
(costituendo uno degli oggetti tipici del mandato conferitogli) rivolgendosi allo psicoterapeuta privato a tanto disponibile (tra quelli già indicati alla coppia genitoriale)
Pag. 24 di 38 avendo attestato che “la presa in carico di presso un servizio pubblico ad oggi appare Pt_2
difficoltosa perché la minore non presenta una diagnosi, prerogativa essenziale per alcuni Servizi pubblici
e il Consultorio Familiare non è grado di offrire un supporto psicologico individuale che non preveda il coinvolgimento e una presa in carico anche del genitore”.
Il costo di detto percorso privatistico sarà posto a carico solidale delle parti (e nei rapporti interni sostenuto da ciascuno nella misura del 50%).
La stessa coppia genitoriale, concludendo per la conferma dell'affido della minore LLEnte, ha inequivocabilmente dimostrato di riconoscere la propria attuale incapacità di esercitare correttamente la bigenitorialità e, nel dettaglio, di non essere ancora capaci di collaborare e cooperare in funzione del benessere di , di mettere al centro i bisogni Pt_2
della bambina, di apprezzare e valorizzare le rispettive risorse e capacità, di fare “gioco di squadra”, di allearsi anziché accusarsi/delegittimarsi/squalificarsi (più o meno reciprocamente).
Ciò nonostante, si valorizza e apprezza non soltanto l'impegno (sia pure diversamente) profuso nel percorso di Co.ge avviato nel mese di dicembre 2024 ma, soprattutto, la disponibilità a proseguirlo (auspicabilmente) con costanza e serietà (e, valga inserire il carattere sottolineato, senza soluzione di continuità) per imparare a dialogare in modo rispettoso e costruttivo e a condividere tutte le informazioni importanti relative a e Pt_2
così soddisfare celermente le sue molteplici esigenze, accompagnarla in un percorso di crescita il più sereno ed equilibrato possibile e contenere (al massimo) i pregiudizi
(inevitabilmente) derivatile dalla disgregazione del nucleo familiare.
L'auspicio è che con l'aiuto della Coordinatrice genitoriale e dei SS possa essere ripristinato, nel medio/lungo termine, il regime preferenziale dell'affido condiviso che impone o presuppone che le eventuali difficoltà relazionali tra i due genitori “si mantengano nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo
l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse”9.
In altri termini, la conferma dell'affidamento di LLEnte (e della consequenziale Pt_2
limitazione della responsabilità genitoriale negli ambiti innanzi precisati) è “giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente LLattuazione degli interessi morali e materiali del
Pag. 25 di 38 minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”10.
È doveroso/dovuto ricordare alla coppia genitoriale che la prematura interruzione del percorso di coordinazione genitoriale amplificherà inevitabilmente la loro litigiosità
(anche rispetto alla frequentazione padre/IA), esporrà la salute psicofisica di al Pt_2
pericolo concreto e attuale di pregiudizi irreparabili e potrebbe implicare la modifica dei provvedimenti quivi assunti.
Già nel marzo 2023 il Tribunale bergamasco auspicava “che le parti abbiano la capacità di comprendere la nocività delle loro dinamiche disfunzionali e, superate le rispettive criticità e fragilità - eventualmente ove necessario anche attraverso l'avvio/prosecuzione di un percorso di terapia individuale - assumano un ruolo genitoriale più maturo e responsabile nei confronti della propria IA, operando nel pieno rispetto della bigenitorialità e abbandonando il ricorso alle iniziative giudiziarie per stigmatizzare le condotte dell'altro genitore”.
Per garantire efficacia e proficuità al percorso avviato con la dott.ssa tanto il CP_3
ricorrente quanto la resistente sono invitati a proseguire (con altrettanta serietà e costanza) i percorsi individuali avviati (di sostegno psicologico/psicoterapico e genitoriale) al fine di imparare a conoscere più approfonditamente il proprio funzionamento personologico, a gestire meglio le proprie emozioni e reazioni, a sintonizzarsi e relazionarsi con l'altro senza entrare in conflitto e a comprendere/leggere gli effettivi bisogni di Pt_2
D'altro canto, a fronte di una convivenza cessata ormai da otto anni, sono molteplici i procedimenti penali avviati l'uno nei confronti dell'altro: il primo avviato nel 2018 e l'ultimo nel febbraio 2025 che vede il ricorrente accusato dalla resistente del reato di cui LLart. 388 c.p. (per il quale, a sua volta, la resistente risulta imputata nel procedimento iscritto al n. 1318/2022 R.G. Trib., n. 3654/2022 RGNR e n. 3986/21 R.G. GIP).
Da ultimo, è necessario ricordare ai genitori l'importanza di assumere/mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro (salutandosi con garbo
Pag. 26 di 38 alla presenza di , di tutelare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere Per_5
giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza della minore e di attenersi scrupolosamente alle presenti statuizioni e alle successive indicazioni della Co.ge e dei S.S.
Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la durata dell'affidamento LLEnte di non può essere “superiore a ventiquattro mesi” (dalla pubblicazione della Pt_2
presente sentenza). Nel caso in cui, LLapprossimarsi della scadenza del predetto termine, permangano importanti fragilità nella coppia genitoriale, l'Ente affidatario ne farà segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente per la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti a tutela della minore.
In ogni caso, i S.S. dei Comuni di ST RS e di CU si adopereranno per facilitare il dialogo, la comunicazione genitoriale, il passaggio delle informazioni relative a e Pt_2
l'assunzione delle decisioni più importanti nell'interesse della bambina (senza rimanere paralizzati dLLeventuale dissenso dell'uno e/o dell'altro) confrontandosi periodicamente con la Co.ge e con i referenti delle istituzione scolastiche frequentate dalla minorenne, monitoreranno i percorsi individuali avviati dai genitori confrontandosi con i professionisti incaricati (a tanto debitamente autorizzati), assicureranno il celere avvio di un percorso psicologico privato a favore della minore adeguato alla sua età (non essendo compatibili i tempi di attesa presso il Servizio pubblico, impregiudicata la facoltà di attivarsi per un successivo passaggio al medesimo) e relazioneranno semestralmente al
G.T. del procedimento di vigilanza contestualmente aperto, depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2025, fatta salva l'urgenza.
I genitori potranno, invece, assumere essi soli, disgiuntamente, le decisioni ordinarie durante i tempi di permanenza di presso ciascuno di essi (impregiudicato il Pt_2
diritto/dovere di informazione scritta a mezzo e-mail).
Infine, i genitori devono comunicarsi per iscritto (e comunicare LLEnte affidatario) le credenziali di accesso al fascicolo sanitario, al registro elettronico scolastico e alla mensa scolastica e a ogni altro registro/fascicolo della bambina.
Pt_ 11 Essendo emersi in corso di causa la sofferenza e il disagio vissuti da a fronte del rifiuto della resistente di salutare il ricorrente al momento del suo riaccompagnamento presso il domicilio no
Pag. 27 di 38 3) Il collocamento prevalente di e la frequentazione con il genitore non collocatario: Pt_2
Nulla quaestio rispetto al collocamento prevalente di presso la madre nell'immobile Pt_2
sito in ST RS, Via Generale Espinasse n. 11, che sia i genitori che la Curatrice
Speciale hanno chiesto confermare.
Non sia inutile evidenziare che in sede di comparsa conclusionale il ricorrente ha rinunciato alla domanda originariamente formulata (di collocare la bambina presso di sé)
“a fronte dei provvedimenti nel frattempo emessi: il Giudice Delegato è infatti intervenuto ampliando, significativamente, i tempi di permanenza di con il padre. Disponendo anche presidi a garanzia del Pt_2
loro adempimento da parte della resistente. Modifiche queste che hanno riportato la bilancia, nella valutazione degli interessi da confrontare, a favore del mantenimento della collocazione attuale, purché supportata e bilanciata dal nuovo diritto di visita”.
Nulla quaestio in merito al diritto del padre a mantenere contatti telefonici quotidiani con la IA (nelle giornate in cui non la vede e non la incontra) e, in particolare, a effettuare con la stessa una videochiamata giornaliera indicativamente LLorario di cena (analogo diritto dovrà essere riconosciuto alla madre durante i tempi di permanenza di presso Pt_2
il padre nelle giornate in cui non la vede e non la incontra). In tale senso si erano già espressi anche i giudici della separazione.
Elemento di contrasto genitoriale è, invece, la determinazione dei tempi di permanenza di con il genitore non collocatario e le modalità di “recupero” e Pt_2
riaccompagnamento della minore, tenuto conto della significativa distanza tra i Comuni di residenza dei genitori (80 chilometri circa), dei costi da sostenere e della “qualità” del tempo che ciascun genitore ambisce trascorrere con la IA.
Come innanzi anticipato, a mezzo dell'ordinanza assunta in data 08.11.2025, le condizioni stabilite in sede di separazione sono state parzialmente modificate prevedendo che la madre accompagnasse presso l'abitazione paterna durante uno Pt_2
dei due fine settimana mensilmente spettanti al ricorrente;
che durante uno dei fine settimana mensilmente spettanti alla madre il padre frequentasse la minore a ST
RS o nei comuni limitrofi e che la frequentazione padre/IA avvenisse a settimane alterne durante il periodo estivo di astensione scolastica (al fine di favorire la collaborazione tra i genitori per il benessere di e di salvaguardare la volontà della Pt_2
Pag. 28 di 38 bambina, riferita dLLEnte affidatario in data 05.11.2024, di condividere anche con il padre tempo e attività nel luogo in cui lei abitualmente vive e coltiva i propri interessi).
Successivamente, il ricorrente ha lamentato che “nei sette mesi trascorsi – da novembre a maggio – la madre NON ha mai adempiuto correttamente (com'era prevedibile) a questa disposizione, non rispettando l'ordinanza: quando l'ha effettivamente accompagnata dal padre il venerdì, lo ha fatto con grave ritardo;
oppure ha evitato completamente di farlo, limitandosi a recuperare la domenica Pt_2
sera (come è accaduto a Gennaio), oppure ha proprio evitato sia di accompagnarla che di andarla a prendere (com'è successo nei mesi di dicembre, aprile e maggio)”.
Dal canto suo, la resistente ha lamentato che il padre non ha trascorso del tempo “di qualità” a ST RS con la IA e ha allegato di aver querelato il marito in data
10.02.2025 per non aver pernottato in tale luogo nei mesi di novembre e dicembre 2024
(sebbene non fosse stato in alcun modo previsto/imposto un obbligo di siffatto tenore).
Considerato che la regolamentazione del diritto di visita spettante al genitore non collocatario deve garantire alla minore la regolarità, prevedibilità e serenità dei tempi di frequentazione dell'uno e dell'altro genitore, reputa il Collegio che debba essere adottato il seguente calendario (in parte già vigente), fatti salvi i migliori accordi che la coppia genitoriale saprà siglare con l'ausilio o della Co.ge o dei S.S.:
- durante l'anno scolastico, il padre vedrà e terrà con sé la IA a fine settimana alternati dal venerdì LLuscita da scuola (o dalle ore 10.00 in caso di chiusura della scuola) alle ore 20:00 della domenica sera (già cenata); nei fine settimana di spettanza materna, il padre frequenterà la minore dal venerdì LLuscita da scuola sino alle ore 12:00 del sabato, quando la accompagnerà presso l'abitazione materna;
almeno una volta al mese il padre trascorrerà del tempo di qualità con la minore in ST RS o nei Comuni limitrofi anche partecipando alle attività scolastiche o extrascolastiche della stessa (risparmiando a il viaggio ST RS/CU-CU/ST RS e garantendole, in ogni caso, Pt_2
la partecipazione agli allenamenti e ai saggi dello sport praticato e/o delle ulteriori attività extrascolastiche concordate o autorizzate dai SS);
- durante il periodo estivo di interruzione dell'attività scolastica, a partire dalla domenica immediatamente successiva la fine dell'anno scolastico e fino alla domenica della settimana immediatamente precedente l'inizio del nuovo anno scolastico, la minore
Pag. 29 di 38 starà con ciascun genitore a settimane alterne dalla domenica sera alle ore 18.00 sino alla domenica successiva al medesimo orario, fatto salvo il diritto di ciascun genitore di trascorrere con , per una sola volta nel corso di una stessa estate, due settimane Pt_2
consecutive (la seconda da accorparsi a una prima già di sua competenza) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo sul calendario estivo (non risolvibile nemmeno in sede di Co.ge o con l'intervento dei SS), il ricorrente deciderà gli anni pari e la resistente gli anni dispari;
dopo l'inizio della scuola, passerà il primo weekend (dal Pt_2
venerdì LLuscita da scuola alla domenica sera come sopra) con il genitore con cui non ha trascorso il precedente;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni con un genitore dalle Pt_2
ore 10:00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 30 dicembre e con l'altro dalle ore 20:00 del
30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, trascorrerà ad anni alterni con un genitore Pt_2
dLLuscita da scuola dell'ultimo giorno di attività didattica prima di Pasqua alle ore 20:00 del sabato prima di Pasqua e con l'altro dalle ore 20.00 del sabato prima di Pasqua alle ore 20:00 del martedì dopo Pasqua;
- eventuali ponti e festività scolastiche diverse da quelle natalizie e pasquali, verranno trascorsi da in rapporto di 3 (con il padre) a 1 (con la madre)12, sempre nel Pt_2
rispetto della regola dell'alternanza, con prelevamento da scuola (al fine di permettere anche alla madre di trascorrere con alcune delle festività “minori”); Pt_2
- fatta eccezione per il riaccompagnamento di presso l'abitazione materna da Pt_2
parte del padre il sabato alle ore 12:00 nei weekend di competenza materna, impregiudicati i migliori accordi che la coppia genitoriale saprà siglare con l'aiuto della
Co.ge o dei SS, ciascun genitore recupererà presso la casa dell'altro (o LLuscita da Pt_2
scuola) o in qualunque altro luogo si trovi la IA LLinizio del proprio periodo di permanenza con la bambina: a titolo esemplificativo, nei weekend di spettanza paterna, di regola, sarà il padre a recuperare il venerdì LLuscita da scuola mentre sarà la Pt_2
madre a recuperarla la domenica sera alle ore 20:00 (al fine di permettere, per quanto possibile, a di rientrare presso l'abitazione materna intorno alle ore 21:30); Pt_2
Pt_ 12 Nel senso che ogni 4 ponti e/o festività scolastiche (diverse da quelle natalizie e pasquali) 3 verranno trascorsi da con il padre e 1 con la madre
Pag. 30 di 38 nell'estrema ipotesi in cui la domenica fosse per la madre un giorno lavorativo, la stessa non fosse nelle condizioni di anticipare la fine del proprio turno a un orario tale da permetterle di raggiungere CU alle ore 20.00 e il padre non si rendesse disponibile a riaccompagnare presso l'abitazione materna entro le ore 21:30, la madre potrà Pt_2
comunque partire per recuperare la IA presso il padre non appena terminato il turno13.
Al fine di consentire la migliore coordinazione genitoriale possibile, la madre trasmetterà mensilmente al padre, alla Co.ge e ai SS, via e-mail, i propri turni lavorativi e privilegerà – per quanto possibile – turni lavorativi compatibili con la regolamentazione quivi disposta.
Il genitore con cui si trova informerà l'altro, con almeno 2 ore di anticipo, del luogo Pt_2
in cui potrà recuperare la minore (se diverso dalla residenza ma a esso limitrofo) per l'inizio del periodo di propria competenza, così come delle eventuali persone terze
(babysitter, nonni, genitori di amici o compagni di scuola) con cui la minore si trova.
Impregiudicato il dovere di collaborazione, tolleranza e solidarietà, il genitore che recupera o riaccompagna presso l'altro avrà un margine di 20 minuti di ritardo Pt_2
(considerato il tragitto non breve da compiere), impregiudicato il dovere di comunicare LLaltro il ritardo accumulato e le ragioni e di fornire aggiornamenti sul punto.
I genitori dovranno ovviamente mantenere attive le proprie utenze telefoniche per essere reciprocamente agevolmente reperiti/contattati.
Qualsivoglia imprevisto e/o impedimento dovrà essere debitamente documentato LLaltro e ai SS entro le 24 ore successive (48 ore se occorso nella giornata di sabato).
I genitori dovranno sempre comunicare in forma scritta il luogo in cui trascorreranno il loro tempo con se diverso da quello ove risiedono abitualmente e fornire indirizzi e Pt_2
recapiti.
È quanto mai necessario che i genitori collaborino e rispettino scrupolosamente le presenti determinazioni giudiziali (per come eventualmente modificate con l'ausilio del
Co.ge o dei SS o dai SS) al fine di veicolare alla minore un importante messaggio di
Pag. 31 di 38 approvazione e facilitazione da parte di ciascun genitore del rapporto con l'altro (a tutela della serenità di e della bigenitorialità). Pt_2
L'Ente affidatario verificherà periodicamente il rispetto da parte dei genitori di di Pt_2
tale regime di frequentazione e la capacità degli stessi di accordarsi diversamente senza criticità, favorirà il superamento di eventuali contrasti e, ove non fosse possibile addivenire celermente a una soluzione condivisa, darà le indicazioni necessarie per superare l'impasse cui i genitori dovranno attenersi, impregiudicato il dovere/potere dell'Ente di segnalare immediatamente eventuali comportamenti pregiudizievoli tenuti dLLuno e/o dLLaltro genitore al G.T. del procedimento di vigilanza e/o alla P.R. presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.
4) Il mantenimento di : Pt_2
Il dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le rispettive capacità di lavoro professionale o casalingo permane anche nella fase di disgregazione dell'unione familiare.
La principale modalità di adempimento di tale obbligo da parte di ciascun genitore è quella del mantenimento diretto.
Tuttavia, la cessazione della convivenza genitoriale può far sorgere la necessità di ristabilire, attraverso la previsione di un assegno di mantenimento, la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole.
Com'è noto, ai fini dell'individuazione della misura dell'assegno al cui versamento uno dei genitori – di regola, quello non collocatario – è tenuto, l'art. 337-ter c.c. indica una serie di parametri (i.e. “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”).
Nulla quaestio, nel caso di specie, rispetto alla conferma della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% ciascuno, come da Pt_2
protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano (recentemente aggiornato nel giugno
2025), ivi comprese le spese del percorso di sostegno psicologico privato che l'ente affidatario deve celermente avviare per la bambina.
Pag. 32 di 38 Rispetto al mantenimento ordinario, vale la pena ricordare che costante giurisprudenza ha ribadito che, in assenza di accordi liberamente sottoscritti, il contributo indiretto al mantenimento ordinario della prole, sebbene versato periodicamente, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario nel corrispondente arco temporale, bensì la rata di un assegno determinato forfetariamente tenendo conto di ogni circostanza emergente dal contesto in funzione delle esigenze della prole stessa14 e che la valutazione che qui ci occupa non impone l'accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare, né rigorosi calcoli matematici, bensì un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei genitori avendo riguardo non già al reddito lordo bensì a quello netto, dal momento che è su quest'ultimo che la famiglia
“unita” fa affidamento rapportando a esso ogni possibilità di spesa15.
Dalla documentazione in atti versata (peraltro, incompleta), si evince quanto segue.
Per tabulas, dal 2011 il ricorrente presta la propria attività lavorativa, a tempo indeterminato, alle dipendenze di Microsoft S.r.l. Tale occupazione gli ha garantito redditi netti da lavoro dipendente pari LLimporto di € 55.000,00 circa nell'anno 2022, €
53.100,00 nell'anno 2023 ed € 66.500,00 nell'anno 2024, corrispondenti a uno stipendio mensile medio netto (ricalcolato su 12 mensilità) dell'importo di € 5.500,00 circa nell'ultimo anno (oltre benefit in natura), con un significativo incremento rispetto agli anni precedenti16. È proprietario in via esclusiva dell'immobile, non gravato da mutuo, sito in
CU, Via Turati n. 11, dove vive con l'attuale compagna, il figlio (nato il Per_1
15.02.2023) e (nei tempi di permanenza della stessa presso sé). Prossimamente, sarà Pt_2
allietato dalla nascita del figlio, prevista nel mese di dicembre 2025, come dichiarato nei propri scritti conclusivi. È proprietario di un ulteriore immobile non gravato da mutuo sito in CU (BG), Via Crocette n. 2117, che concede in locazione a terzi al canone mensile (lordo) di € 450,00 e che gli garantisce un ulteriore reddito annuo medio dell'importo di € 4.100,00 circa, al netto della c.d. cedolare secca. Ha percepito il 50% dell'Assegno Unico spettante per è titolare di un conto corrente Intesa SanAO Pt_2
con un saldo di circa € 31.500,00 al 31.03.2025 nonché di fondi di investimento 14 Cass. n. 16351 del 21/01/2018 15 Cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13954 del 2018 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27771 del 22/09/2022 16 V. doc.36, 59 e 62 ricorrente 17 V. doc. 54-55 ricorrente
Pag. 33 di 38 amministrati dell'importo complessivo di € 42.000,0018. Non ha correttamente adempiuto agli obblighi di cui LLart. 473-bis.12 c.p.c. (comportamento potenzialmente valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.), non avendo depositato il modello disclosure relativo alla condizione patrimoniale e reddituale della compagna convivente , Controparte_2
né la relativa documentazione19. Rispetto alla compagna convivente, infatti, il ricorrente ha versato in atti le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e 2023 dalle quali si evince che la stessa è proprietaria di beni immobili siti nel Comune di Paladina (BG) e ha percepito redditi netti da lavoro autonomo soggetti a regime forfetario pari LLimporto complessivo di circa € 22.000,00 nell'anno 2022 e di circa € 11.600,00 nell'anno 202320.
Per contro, dal 2018 la resistente svolge la professione di medico presso l'Ospedale di
ST RS con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale occupazione le ha garantito redditi netti pari LLimporto di circa € 49.000,00 nell'anno 2022, € 47.900,00 nell'anno 2023 ed € 51.000,00 nell'anno 2024, corrispondenti a uno stipendio mensile medio netto (ricalcolato su 12 mensilità) pari a circa € 4.250,00 nell'ultimo anno21. Ha percepito il 50% dell'Assegno Unico spettante per , è titolare di un conto deposito Pt_2
presso Mediobanca Premier con saldo pari a circa € 51.800,00 al 31.12.2024; di un conto corrente Unicredit con saldo pari a circa € 9.500,00 al 31.03.2025 e di un ulteriore conto
“ING Direct” alimentato pressoché esclusivamente dagli importi versati dal ricorrente per il mantenimento di e mediante giroconti effettuati dalla resistente dagli altri Pt_2
conti correnti a lei intestati. (A differenza del ricorrente) sostiene l'esborso della rata mensile dell'importo (variabile) di circa € 335,00 per il mutuo ventennale (avente scadenza “naturale” nell'anno 2041) contratto per l'acquisto dell'immobile di cui è proprietaria sito in ST RS, Via Espinasse n. 41, dove vive (soltanto) con CP_5
Ne consegue che, tenuto conto delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente e della resistente, delle molteplici (e accresciute) esigenze di , Pt_2
dell'incremento dei tempi di permanenza di presso il padre (segnatamente nel Pt_2
periodo estivo), della “nuova” modalità di ripartizione degli oneri di trasporto della
Pag. 34 di 38 minore e degli oneri di cura e assistenza diretta assunti e assolti dLLuno e dLLaltro genitore (al padre, una volta al mese, durante l'anno scolastico, anche al di fuori del suo contesto abitativo per le ragioni di cui sopra), reputa il Collegio che l'assegno mensile dovuto dal ricorrente alla resistente debba essere confermato nell'importo mensile di €
500,00 per dieci mensilità, per come già rivalutato dLLottobre 201923 a oggi e successivamente rivalutabile annualmente come per legge (escluse le mensilità di luglio e agosto in cui ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto di ). Pt_2
L'assegno unico e universale potrà essere interamente richiesto e percepito dalla ricorrente quale genitore collocatario in via prevalente della prole giusta Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4672 del 22.02.2025 a tenore della quale: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
5) Le spese di lite:
La soccombenza reciproca dei genitori impone e, comunque, giustifica Controparte_6
la compensazione integrale delle spese di lite dai medesimi sostenute.
Le spese sostenute dalla Curatrice Speciale di , secondo la c.d. regola della causalità, Pt_2
devono essere definitivamente poste a carico solidale dei genitori la cui estrema litigiosità/conflittualità ne ha imposto la nomina, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, riconoscendo i valori tabellari minimi per le fasi n. 1 e 2 e quelli medi per le fasi n. 3 e 4 (tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività espletata e della nota spese in atti versata in data 25.06.2025). La coppia genitoriale le rifonderà LLER ove dovesse essere confermata l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (LLavv. Valeria Dellavedova in caso Pt_2
contrario).
P.Q.M.
Il Tribunale di ST RS, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
Pt_ 23 Valga ricordare che il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di è stato quantificato nell'importo mensile di € 500,00 LLudienza presidenziale celebrata in data 20.09.2018 nel giudizio di separazione personale dei coniugi
Parte_6
Pag. 35 di 38 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dal ricorrente e dalla resistente in data 26.04.2014 in Azzano San AO (BG);
2) ORDINA LLUfficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere LLannotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'affido di LLEnte territorialmente competente (allo Parte_2
stato, il Comune di ST RS) per le decisioni da assumere in ambito sanitario, educativo e scolastico, rispetto alla residenza abituale e alla regolamentazione della relazione/frequentazione padre/IA minorenne, esercitando anche i poteri connessi ai rapporti con le autorità sanitarie e i referenti degli istituti di formazione, come meglio precisato in parte motiva e, per l'effetto, CONFERMA la limitazione della responsabilità genitoriale nei predetti ambiti (che, a contrario, permane rispetto alle scelte di ordinaria amministrazione che i genitori potranno operare disgiuntamente nei tempi di permanenza di presso ciascuno di essi, impregiudicato il diritto/dovere di Pt_2
informarsi reciprocamente in forma scritta tramite e-mail);
4) DISPONE CHE l'ente affidatario di offra alla bambina il celere avvio di un Pt_2
percorso di sostegno psicologico privato come in parte motiva (impregiudicata la successiva attivazione per il passaggio al Servizio pubblico compatibilmente con il benessere di ); Pt_2
5) DISPONE CHE l'affidamento LLEnte di abbia la durata massima Parte_2
di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi gli eventuali provvedimenti che dovessero essere adottati su sollecitazione dei SS territorialmente competenti come meglio precisato in parte motiva;
6) CONFERMA il collocamento prevalente della IA minorenne delle parti presso la madre nell'immobile sito in ST RS, Via Generale Espinasse n. 41;
7) DISPONE CHE la frequentazione padre/IA sia regolamentata come in parte motiva sotto la supervisione e regia dell'Ente affidatario;
8) DISPONE CHE i SS del Comune di CU collaborino massimamente con l'Ente affidatario di per l'adempimento del mandato conferitogli come in parte Pt_2
motiva;
Pag. 36 di 38 9) INVITA i genitori a proseguire i percorsi (individuali e congiunti) avviati con costanza, impegno e senza soluzione di continuità, a consentire LLEnte affidatario di confrontarsi periodicamente con i professionisti incaricati, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro (salutandosi con garbo alla presenza di ), a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dLLesprimere giudizi lesivi Pt_2
dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza della minore, ad attenersi scrupolosamente a ciascuna delle presenti statuizioni e alle successive indicazioni della Co.ge e/o dei S.S., con gli avvertimenti di cui in parte motiva;
10) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al G.T. di questo
Tribunale a favore di (nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2
RS, Via Generale Espinasse n. 41), cui i S.S. (allo stato) dei Comuni di ST RS
e CU relazioneranno semestralmente in merito alle risultanze/esiti delle attività loro affidate (come in parte motiva), depositando la prima relazione entro e non oltre il
30.04.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore;
11) DISPONE CHE, dalla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario della prole, il ricorrente versi alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo mensile di
€ 500,00 per dieci mensilità (esclusi i mesi di luglio e agosto), per come già rivalutato dLLottobre 2019 a oggi, da rivalutare annualmente come per legge e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per come da Protocollo vigente Pt_2
presso la Corte d'Appello di Milano (ivi compreso il costo del percorso di cui al capo n.
4);
12) DISPONE CHE, dalla pubblicazione della presente sentenza, ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di nei mesi di luglio e agosto durante i Pt_2
tempi di permanenza presso di essi;
13) DISPONE CHE l'Assegno Unico e Universale spettante per Parte_2
venga percepito interamente dalla madre a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
14) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Pag. 37 di 38 15) AN il ricorrente e la resistente, in via solidale tra loro, a rifondere LLER (ove venisse confermata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato) Pt_2
o LLAvv. Valeria Dellavedova (in caso contrario), le spese di lite liquidate in complessivi
€ 9.089,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
16) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali dei
Comuni di ST RS e di CU e al G.T. di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in ST RS, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, in data 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AN AL MI AN
Pag. 38 di 38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 V. doc. 5 ricorrente 5 Avverso tale ordinanza, in data 18.11.2024, il ricorrente ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'appello di Milano rispetto alla disposta frequentazione della IA nel territorio di ST RS e, a sua volta, la resistente ha proposto reclamo incidentale in merito LLonere di accompagnamento della IA da e verso la residenza paterna. A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 07.02.2025 (n. R.G. 3166/2024 C.C.) la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente e dichiarato inammissibile quello incidentale promosso dalla resistente confermando, per l'effetto, l'ordinanza reclamata. In estrema sintesi, la Corte meneghina ha ritenuto che la predetta ordinanza fosse conforme LLinteresse della minore a “preservare la sua quotidianità e a far partecipare il padre a tale quotidianità, partecipazione che, contrariamente agli assunti del reclamante, non può che favorire la relazione padre-IA […] Si aggiunga che, come evidenziato dalla parte reclamata e dalla parte intervenuta Pt_
[i.e. la Curatrice Speciale di ] non v'è traccia nel provvedimento impugnato che la minore, in concomitanza con il fine settimana di competenza della madre, debba all re con il padre in un albergo” 6 Depositata in data 02.04.2025 dalla Curatrice Speciale 7 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9839/2024 8 V. capi nn. 2-3-4 sentenza n. 637/2023 del 02.03.2023 del Tribunale di Bergamo, a mezzo della quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti e sono stati regolamentati i rapporti conseguenti 9 Cass., sez. I, n. 9691 del 24.03.2022, nonché, ex multis, Cass., Sez. I, n. 6535 del 06.03.2019 10 Cass, Sez. I, n. 32290 del 15/11/2023, nonché, nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I, civile sez. I, n. 33193 del 29/11/2023 13 Valga ricordare che alla prima udienza celebrata in data 06.11.2024 la resistente ha dichiarato “di lavorare 6 giorni su 7 a volte anche la domenica (fino alle ore 20:00) […] che i turni sono fatti su base mensile e le vengono consegnati dopo il 20 di ogni mese […] di lavorare due weekend al mese e di rendersi disponibile quando la IA è con il padre [e] che il turno giornaliero inizia alle 8:00/08:30 circa e finisce alle ore 15:30/16:00” 18 V. doc. 67 ricorrente 19 V. doc. 68 ricorrente 20 V. doc. 56-57 ricorrente 21 V. doc. 29 resistente, nonché CU2025 depositata in data 10.06.2025 22 V: doc. 30, 32 resistente