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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3159/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 10 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Ermanno Pacanowski)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Federico Maria Corbò) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4054/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 4054/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della per ottenere Parte_1 Controparte_2
la condanna al pagamento della somma di € 15.500,00, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Lancia Phedra targata DR507JP avvenuto il 15 maggio 2012, e al risarcimento del danno in via equitativa per la mala gestio della pratica;
ha posto a carico dell'attore le spese di lite e lo ha condannato al pagamento della somma di €
3.800,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita , contrariis rejectis, a) previa sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi sotto riportati, b) previa sospensione del presente giudizio ex art.295 cpc in attesa di quello penale n.12789/14 RG GIP con sentenza passata in giudicato, c) previa ammissione delle prove articolate in primo grado ed occorrendo ctu per accertare il valore dell'autovettura rubata, dichiarata
l'ammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n.4054/2019 del tribunale di
Roma del 21.2.2019, per l'effetto, in sua totale riforma accogliere per quanto esposto le conclusioni, anche in ordine istruttorio, proposte in primo grado e, accertato nel merito l'indennizzo dovuto sulla base delle emergenze istruttorie, condannare
l'appellata al suo pagamento nella misura precisata in libello ovvero in quella diversa che risulterà di giustizia, con rivalutazione ed interessi di mora e con condanna alla integrale rifusione ed interessi di mora e con condanna alla integrale rifusione delle spese e dei compensi dei due gradi”. Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 aprile
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da che ha invocato Parte_1
l'indennizzo assicurativo a seguito del furto della propria vettura Lancia Phedra tg.DR507JP, assicurata con la polizza DLI00000003739528. In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, alle ore 6.30 del 25 maggio
2012 la moglie dell'attore, aveva parcheggiato l'auto in Roma, Via Persona_1
Stazione del Labaro;
alle ore 11.00, allorché era tornata sul posto, non aveva più trovato il mezzo e aveva avvisato il marito, il quale aveva subito comunicato il furto al
113 e alle ore 17.25 si era recato al Commissariato sezionale Flaminio Nuovo per sporgere formale denuncia;
la compagnia assicuratrice, alla quale era stata presentata la denuncia del furto, aveva aperto la pratica e, pur avendo ricevuto la documentazione richiesta, non aveva provveduto alla definizione del sinistro.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che l'attore non aveva dato la prova del furto, nei termini espressi nell'atto di citazione, e che non aveva, comunque, dimostrato di avere adottato le necessarie cautele tese ad evitare la sottrazione del mezzo.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, è fondata, in quanto il non ha affatto contestato il percorso Pt_1
argomentativo seguito dal giudice di primo grado e si è limitato a svolgere una serie di considerazioni generiche, riferite ad aspetti marginali del caso ed espresse in termini di
“perplessità” sulla decisione più che attraverso la formulazione di chiare censure.
Anche a voler esaminare il merito dell'impugnazione, le doglianze sono infondate e vanno, comunque disattese.
Con la prima censura l'appellante assume che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione per avere affermato, da un lato, che manca la prova dell'avvenuto furto della vettura e, dall'altro, che il non ha dimostrato di avere adottato le dovute Pt_1
cautele nella custodia della vettura.
In realtà, il giudice di primo grado ha incentrato la propria decisione sul primo aspetto, avendo condivisibilmente affermato che l'assicurato - gravato dall'onere di dimostrare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia, ossia nella specie il furto dell'autovettura - non ha fornito adeguati riscontri in ordine alla sottrazione del mezzo, essendosi limitato a depositare la denuncia contro ignoti presentata il 25 maggio 2012 presso il Commissariato di Polizia.
Sul punto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, anche di recente ribadito, secondo cui “in materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nella verificazione di un sinistro dipendente da un rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale in cui opera la garanzia. Incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. Nel caso di polizza assicurativa contro il furto di autoveicoli, l'evento coperto dalla garanzia e fatto costitutivo del diritto all'indennizzo è costituito dall'avvenuto furto la cui prova deve essere fornita dall'assicurato. La sola denuncia-querela presentata all'autorità di polizia, anche se integrata dalla documentazione richiesta dal contratto assicurativo (come la consegna delle chiavi del veicolo …), non è sufficiente a provare l'effettiva verificazione del furto, in quanto atto proveniente dallo stesso assicurato e quindi privo di efficacia probatoria. … L'onere della prova gravante sull'assicurato non può considerarsi assolto con la mera produzione della documentazione contrattualmente richiesta per
l'ottenimento dell'indennizzo, essendo necessaria una prova positiva dell'effettiva sottrazione del veicolo”(Cass. n.3446/2023).
Nella sentenza gravata è stato, poi, sottolineato che la Compagnia assicurativa ha legittimamente tenuto conto degli accadimenti verificatisi in precedenza, posto che - per pacifica ammissione del - nel periodo che va da novembre 1987 ad ottobre Pt_1
2012 lo stesso ha acquistato la proprietà di 23 mezzi (tra autovetture e motoveicoli), di cui 15 sono stati oggetto di furto ad opera di ignoti.
A fronte di detta circostanza, che presenta obiettivi profili di anomalia, il Tribunale ha introdotto la seconda considerazione relativa alla mancata adozione delle accortezze tese ad evitare la sottrazione della vettura e ha svolto un rilievo che, lungi dal porsi in contraddizione con le precedenti osservazioni (incentrate sulla scarsa verosimiglianza dell'evento), induce, comunque, a ritenere che il già vittima di numerose Pt_1
sottrazioni a opera di ignoti, non ha evidentemente alcuna cura nella custodia dei beni di sua proprietà.
Del resto, nella comparsa conclusionale la parte appellante non ha contestato la ricostruzione suindicata e si è limitato a sottolineare di essere appassionato di motori e di vivere in una zona caratterizzata da un alto tasso di furti, offrendo un'interpretazione che lascia evidentemente adito ai dubbi espressi nella sentenza gravata.
L'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla pendenza del procedimento penale per simulazione di reato e avrebbe dovuto, per l'effetto, sospendere il giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, è smentito dalla motivazione della sentenza gravata, ove solo da ultimo viene dato meramente atto della circostanza che il è stato rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 367 Pt_1
c.c. e di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, senza trarne alcuna conseguenza decisoria. Come detto, il giudice di primo grado ha basato la propria decisione innanzitutto sul difetto di prova dell'avvenuto furto, con l'ulteriore rilievo che in ogni caso il già Pt_1
vittima di numerosi episodi di furto, avrebbe dovuto, quantomeno, dimostrare di avere osservato le dovute cautele per evitare che si verificasse un ulteriore episodio di sottrazione ad opera di ignoti del proprio mezzo, tanto più - aggiunge la Corte - che l'appellante aveva acquistato e assicurato la vettura da appena 15 giorni.
In conclusione, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della garanzia assicurativa.
La seconda doglianza relativa alla condanna al pagamento della somma di € 3.800,00 disposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è, del pari, inammissibile e, in ogni caso, infondata.
La censura - formulata in modo generico e poco rispondente al testo della sentenza - si articola esclusivamente in due profili, in quanto l'appellante assume che la pronuncia
è stata resa in difetto di motivazione e che, comunque, il criterio utilizzato per la liquidazione è irragionevole.
Con riguardo al primo aspetto, il Tribunale ha dato conto delle ragioni sottese alla decisione avendo fatto espressa menzione del tenore delle domande proposte, con particolare riguardo alla mala gestio della pratica assicurativa lamentata in primo grado;
con riferimento al secondo, il giudice di primo grado ha utilizzato un criterio chiaro e ragionevole, avendo parametrato la somma oggetto della condanna a quella liquidata a titolo di spese di lite.
In difetto di ulteriori deduzioni, la pronuncia merita condivisione in quanto l'azione proposta si profila come “espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali
o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive”, integrando gli estremi dell'abuso del processo, sanzionabile con lo strumento dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (Cass. 36591/23).
L'appello va dichiarato, quindi, inammissibile e va, comunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza del si liquidano come da dispositivo nella Pt_1
misura tariffaria minimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3159/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 10 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Ermanno Pacanowski)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Federico Maria Corbò) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4054/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 4054/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della per ottenere Parte_1 Controparte_2
la condanna al pagamento della somma di € 15.500,00, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Lancia Phedra targata DR507JP avvenuto il 15 maggio 2012, e al risarcimento del danno in via equitativa per la mala gestio della pratica;
ha posto a carico dell'attore le spese di lite e lo ha condannato al pagamento della somma di €
3.800,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita , contrariis rejectis, a) previa sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi sotto riportati, b) previa sospensione del presente giudizio ex art.295 cpc in attesa di quello penale n.12789/14 RG GIP con sentenza passata in giudicato, c) previa ammissione delle prove articolate in primo grado ed occorrendo ctu per accertare il valore dell'autovettura rubata, dichiarata
l'ammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza n.4054/2019 del tribunale di
Roma del 21.2.2019, per l'effetto, in sua totale riforma accogliere per quanto esposto le conclusioni, anche in ordine istruttorio, proposte in primo grado e, accertato nel merito l'indennizzo dovuto sulla base delle emergenze istruttorie, condannare
l'appellata al suo pagamento nella misura precisata in libello ovvero in quella diversa che risulterà di giustizia, con rivalutazione ed interessi di mora e con condanna alla integrale rifusione ed interessi di mora e con condanna alla integrale rifusione delle spese e dei compensi dei due gradi”. Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha contestato la fondatezza dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 aprile
2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa avanzata da che ha invocato Parte_1
l'indennizzo assicurativo a seguito del furto della propria vettura Lancia Phedra tg.DR507JP, assicurata con la polizza DLI00000003739528. In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di citazione, alle ore 6.30 del 25 maggio
2012 la moglie dell'attore, aveva parcheggiato l'auto in Roma, Via Persona_1
Stazione del Labaro;
alle ore 11.00, allorché era tornata sul posto, non aveva più trovato il mezzo e aveva avvisato il marito, il quale aveva subito comunicato il furto al
113 e alle ore 17.25 si era recato al Commissariato sezionale Flaminio Nuovo per sporgere formale denuncia;
la compagnia assicuratrice, alla quale era stata presentata la denuncia del furto, aveva aperto la pratica e, pur avendo ricevuto la documentazione richiesta, non aveva provveduto alla definizione del sinistro.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che l'attore non aveva dato la prova del furto, nei termini espressi nell'atto di citazione, e che non aveva, comunque, dimostrato di avere adottato le necessarie cautele tese ad evitare la sottrazione del mezzo.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, è fondata, in quanto il non ha affatto contestato il percorso Pt_1
argomentativo seguito dal giudice di primo grado e si è limitato a svolgere una serie di considerazioni generiche, riferite ad aspetti marginali del caso ed espresse in termini di
“perplessità” sulla decisione più che attraverso la formulazione di chiare censure.
Anche a voler esaminare il merito dell'impugnazione, le doglianze sono infondate e vanno, comunque disattese.
Con la prima censura l'appellante assume che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione per avere affermato, da un lato, che manca la prova dell'avvenuto furto della vettura e, dall'altro, che il non ha dimostrato di avere adottato le dovute Pt_1
cautele nella custodia della vettura.
In realtà, il giudice di primo grado ha incentrato la propria decisione sul primo aspetto, avendo condivisibilmente affermato che l'assicurato - gravato dall'onere di dimostrare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia, ossia nella specie il furto dell'autovettura - non ha fornito adeguati riscontri in ordine alla sottrazione del mezzo, essendosi limitato a depositare la denuncia contro ignoti presentata il 25 maggio 2012 presso il Commissariato di Polizia.
Sul punto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, anche di recente ribadito, secondo cui “in materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nella verificazione di un sinistro dipendente da un rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale in cui opera la garanzia. Incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. Nel caso di polizza assicurativa contro il furto di autoveicoli, l'evento coperto dalla garanzia e fatto costitutivo del diritto all'indennizzo è costituito dall'avvenuto furto la cui prova deve essere fornita dall'assicurato. La sola denuncia-querela presentata all'autorità di polizia, anche se integrata dalla documentazione richiesta dal contratto assicurativo (come la consegna delle chiavi del veicolo …), non è sufficiente a provare l'effettiva verificazione del furto, in quanto atto proveniente dallo stesso assicurato e quindi privo di efficacia probatoria. … L'onere della prova gravante sull'assicurato non può considerarsi assolto con la mera produzione della documentazione contrattualmente richiesta per
l'ottenimento dell'indennizzo, essendo necessaria una prova positiva dell'effettiva sottrazione del veicolo”(Cass. n.3446/2023).
Nella sentenza gravata è stato, poi, sottolineato che la Compagnia assicurativa ha legittimamente tenuto conto degli accadimenti verificatisi in precedenza, posto che - per pacifica ammissione del - nel periodo che va da novembre 1987 ad ottobre Pt_1
2012 lo stesso ha acquistato la proprietà di 23 mezzi (tra autovetture e motoveicoli), di cui 15 sono stati oggetto di furto ad opera di ignoti.
A fronte di detta circostanza, che presenta obiettivi profili di anomalia, il Tribunale ha introdotto la seconda considerazione relativa alla mancata adozione delle accortezze tese ad evitare la sottrazione della vettura e ha svolto un rilievo che, lungi dal porsi in contraddizione con le precedenti osservazioni (incentrate sulla scarsa verosimiglianza dell'evento), induce, comunque, a ritenere che il già vittima di numerose Pt_1
sottrazioni a opera di ignoti, non ha evidentemente alcuna cura nella custodia dei beni di sua proprietà.
Del resto, nella comparsa conclusionale la parte appellante non ha contestato la ricostruzione suindicata e si è limitato a sottolineare di essere appassionato di motori e di vivere in una zona caratterizzata da un alto tasso di furti, offrendo un'interpretazione che lascia evidentemente adito ai dubbi espressi nella sentenza gravata.
L'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla pendenza del procedimento penale per simulazione di reato e avrebbe dovuto, per l'effetto, sospendere il giudizio civile in attesa della definizione di quello penale, è smentito dalla motivazione della sentenza gravata, ove solo da ultimo viene dato meramente atto della circostanza che il è stato rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 367 Pt_1
c.c. e di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, senza trarne alcuna conseguenza decisoria. Come detto, il giudice di primo grado ha basato la propria decisione innanzitutto sul difetto di prova dell'avvenuto furto, con l'ulteriore rilievo che in ogni caso il già Pt_1
vittima di numerosi episodi di furto, avrebbe dovuto, quantomeno, dimostrare di avere osservato le dovute cautele per evitare che si verificasse un ulteriore episodio di sottrazione ad opera di ignoti del proprio mezzo, tanto più - aggiunge la Corte - che l'appellante aveva acquistato e assicurato la vettura da appena 15 giorni.
In conclusione, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della garanzia assicurativa.
La seconda doglianza relativa alla condanna al pagamento della somma di € 3.800,00 disposta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. è, del pari, inammissibile e, in ogni caso, infondata.
La censura - formulata in modo generico e poco rispondente al testo della sentenza - si articola esclusivamente in due profili, in quanto l'appellante assume che la pronuncia
è stata resa in difetto di motivazione e che, comunque, il criterio utilizzato per la liquidazione è irragionevole.
Con riguardo al primo aspetto, il Tribunale ha dato conto delle ragioni sottese alla decisione avendo fatto espressa menzione del tenore delle domande proposte, con particolare riguardo alla mala gestio della pratica assicurativa lamentata in primo grado;
con riferimento al secondo, il giudice di primo grado ha utilizzato un criterio chiaro e ragionevole, avendo parametrato la somma oggetto della condanna a quella liquidata a titolo di spese di lite.
In difetto di ulteriori deduzioni, la pronuncia merita condivisione in quanto l'azione proposta si profila come “espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali
o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive”, integrando gli estremi dell'abuso del processo, sanzionabile con lo strumento dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (Cass. 36591/23).
L'appello va dichiarato, quindi, inammissibile e va, comunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza del si liquidano come da dispositivo nella Pt_1
misura tariffaria minimi, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino