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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1987/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Email_1 CodiceFiscale_1
Siderno alla via Matteotti n. 64, presso lo studio dell'avv. Giuseppe COMMISSO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Locri alla via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Massimo AUTIERI e Dario Cosimo
ADORNATO, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, al rogito del notaio Per_1 in Roma, rep. 37590, pec: t Email_3
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.06.2023, ha esposto che in data 19.05.2023 gli Parte_1
è stata notificata l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001102285 emessa dall' di Reggio CP_1
Calabria- prot. n. . 6700 03/05/2023. , mediante la quale è stato ingiunto, quale CP_1 P.IVA_1
Pag. 1 a 4 titolare della omonima ditta individuale, al pagamento della somma complessiva di
€10.006,60 a titolo di sanzione amministrativa anno 2016, per violazione dell'art. 2, comma
1-bis del d. l. 463/1983, convertito con modifiche dalla l. n. 638/1983; ed ha pertanto eccepito che l'atto impugnato è carente di motivazione in quanto non sono stati indicati i presupposti di fatto e di diritto a sostegno della pretesa creditoria azionata;
che l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza non è stato tempestivamente notificato ai fini dell'interruzione dei termini di ex artt. 14 e 28 della l. n. 689/1981. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1 – D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, ove in legittimo contraddittorio, voglia, per i motivi sopra enunciati e per quelli ritualmente proposti, preliminarmente SOSPENDERE la relativa ordinanza di ingiunzione, esistendo gravi e giustificati motivi e nel merito dichiarare inesistente, nulla, ingiusta, illegittima e la pretesa di cui all'atto opposto, con vittoria di spese e competenze da distrarre a favore dello scrivente procuratore antistatario. Con ogni più ampia riserva”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' e ha eccepito CP_1
l'infondatezza della pretesa attorea, in particolare con in riferimento alle inadempienze contributive relative all'anno 2016, che l'ordinanza di ingiunzione opposta risulta essere stata emessa in base ad un precedente avviso di accertamento regolarmente notificato al ricorrente, conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote di contributi a carico dei lavoratori, riferite alle seguenti mensilità: marzo-giugno e luglio 2016 per la gestione aziende con dipendenti per un totale di euro 755,00; che gli avvisi di accertamento sono stati notificati anche alla società obbligata in solido;
che il periodo omesso, oggetto dell'ingiunzione, è stato richiesto con diffida stragiudiziale 6700.20/06/2018.0216466, che non risulta essere stato pagato nei termini di legge;
che ai sensi dell'art. 23 del d. l. del 04.05.2023 n.48 la sanzione amministrativa è stata rideterminata in €1.132,50, come da provvedimento emesso dall'Istituto. Ha pertanto concluso chiedendo: “- previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la medesima nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare , Parte_1
Pag. 2 a 4 tenuto al pagamento, in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in CP_1
corso di causa , a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali , per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati. In ogni caso, in via del tutto subordinata, in denegata ipotesi, si chiede che l'Ill. mo Signor
Giudice, in caso di parziale annullamento o modifica delle ordinanze opposte, voglia rideterminare le sanzioni inflitte nella misura risultante dovuta in relazione alle circostanze di fatto e diritto accertate, in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. In ogni caso, con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite.”.
Con note del 26.03.2024 la parte ricorrente, stante il contenuto della comparsa di costituzione mediante la quale l' ha dato atto dell'emissione del provvedimento di CP_2
rettifica della sanzione, ha riconosciuto l'avvenuta rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a €1.132,50.
Va pertanto preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere stante l'estinzione della ragion d'essere del processo ed il sopravvenuto difetto di interesse.
Si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice
(cfr., tra le altre, Cass. n. 14775 del 02/08/2004).
Quanto alle spese di lite, va premesso che in tale fattispecie deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale.
In tal senso l' ha riconosciuto quanto richiesto dalla parte solo a seguito CP_2 dell'esercizio dell'azione in sede giurisdizionale.
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse sono poste a carico dell' ed esse sono liquidate, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. CP_2
147/2022 considerata la materia previdenziale trattata secondo lo scaglione di riferimento, esse vengono liquidate in complessivi € 1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 3 a 4 2. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano, visto il D.M. CP_1
147/2022 nello scaglione di riferimento, nei parametri minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria, l'assenza di questioni di fatto o di diritto di spiccata complessità, in complessivi €
1.018,90 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 17 settembre 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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