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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL IT, all'udienza del 3.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.4613 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'avv. Pasqua Triggiani Parte_1
ricorrente
E in persona del legale rapp.te pro tempore, con l'avv.to Controparte_1
LE NT
resistente
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione della sopravvenuta conciliazione sindacale, il cui verbale è versato in atti.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa alle parti ricorrente, acquisite brevi note di trattazione, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
2.Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Nel caso di specie, è dedotto e documentato che le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale in data 25.9.2025, convenendo che non compariranno in giudizio e chiedendo al Giudice adito dichiararsi l'estinzione del procedimento.
3.Nulla sulle spese, stante la pattuizione in atti nel verbale conciliativo in merito alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, 3.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL IT