TAR
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00068 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00217/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Parrello e Benedetto Sanfilippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di RE, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-O e -O, non costituiti in giudizio; N. 00217/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di RE il
27.12.2024 nei confronti della ricorrente (prot. n. -O.);
- del decreto emesso dal Prefetto di RE il 27.12.2024 (prot. n. -O), con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l.
90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, per la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente, ed è stato nominato amministratore straordinario il dr.
-O, al quale sono stati attribuiti «tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società "limitatamente alla completa esecuzione" dei contratti in corso con gli enti richiedenti la documentazione antimafia per l'impresa interdetta»;
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di RE il
31.12.2024 nei confronti della ricorrente (prot. n. -O), che richiama integralmente l'interdittiva del 27.12.2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 27.8.2025:
- del decreto emesso dal Prefetto di RE il 9.6.2025 (prot. interno n. 0045112 –
Area 1 Antimafia), comunicato lo stesso giorno, con cui è stata ribadita la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, ed è stata disposta la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente per un periodo stimato di un anno, salvo proroga, limitatamente all'esecuzione dei contratti e dei servizi specificati nel provvedimento, e sono stati nominati quali amministratori straordinari il dr. -O e il dr. -O;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso. N. 00217/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Prefetto di RE ha emesso nei confronti della società ricorrente:
- in data 27.12.2024, un'informazione antimafia interdittiva, di ben 74 pagine, nella quale gli elementi di controindicazione sono prima illustrati in dettaglio e poi riepilogati alle pagg. 66-69;
- sempre in data 27.12.2024, un decreto di accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, per la gestione straordinaria e temporanea della società limitatamente all'esecuzione dei contratti pubblici in essere, e di nomina dell'amministratore straordinario in persona del dr. -O, cui è stato dato incarico di procedere “alla ricognizione puntuale di tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, di cui risulta titolare la società medesima, al fine di acquisire piena contezza dei contratti pubblici da includere, con successivo provvedimento, nel perimetro di operatività e di efficacia della misura straordinaria in parola”;
- in data 31.12.2024, un'altra informazione antimafia interdittiva, che richiama integralmente quella del 27.12.2024, e che è stata adottata perché la Prefettura doveva concludere il procedimento avviato a seguito di un'altra richiesta di comunicazione antimafia che le era pervenuta da un altro ente in relazione alla società ricorrente. N. 00217/2025 REG.RIC.
2.- Il 30.12.2024, cioè due giorni dopo la notifica della prima interdittiva, è stata costituita una nuova società avente denominazione, oggetto sociale e dominio di pec identici a quelli della ricorrente; socie della nuova società sono -O (ritenuto dalla Prefettura di RE il dominus della società ricorrente), la seconda delle quali neomaggiorenne e priva di redditi; la sede della nuova società è stata fissata a
Valmontone (RM), nello stesso indirizzo in cui si trova una sede secondaria della ricorrente; inoltre dalla documentazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di
OV e RE prodotta in giudizio dalla Prefettura (docc. 21a e 21b) emerge che, al 12.2.2025, già 10 lavoratori della ricorrente su 39 erano stati trasferiti alla nuova società.
3.- La ricorrente ha impugnato le due interdittive e il decreto di cui sopra con ricorso notificato e depositato il 20.2.2025, al quale la Prefettura ha resistito.
4.- Nell'ambito di tale giudizio, il 24.2.2025, cioè poco dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha notificato e depositato domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando che non era stata soddisfatta l'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento ai fini della difesa nel giudizio, presentata alla Prefettura di
RE il 15.1.2025.
5.- Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 125 del 29.3.2025, ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, e poi, con ordinanza collegiale n.
518 del 13.6.2025, ha accolto parzialmente la domanda incidentale di accesso, con conseguente condanna della Prefettura di RE a esibire i documenti richiesti senza oscuramenti entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (mentre per il resto la domanda di accesso è stata in parte respinta, in parte dichiarata inammissibile,
e in parte è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere).
I suddetti documenti sono stati depositati in giudizio dalla Prefettura il 3.7.2025.
6.- Nel frattempo, il 9.6.2025, la Prefettura di RE ha emanato un ulteriore decreto, con cui ha ribadito la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, N. 00217/2025 REG.RIC.
d.l. 90/2014, ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della società per un periodo stimato di un anno, salvo proroga, limitatamente all'esecuzione dei contratti e dei servizi specificati nel provvedimento, per i quali sono stati sospesi gli effetti dell'interdittiva, e ha confermato l'amministratore precedentemente nominato dr. -
OMISSIS-, aggiungendone un altro in persona del dr. -O.
7.- La ricorrente ha impugnato questo nuovo provvedimento con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27.8.2025 e depositato l'1.9.2025, ritenendolo viziato da illegittimità derivata dall'interdittiva del 27.12.2024 impugnata col ricorso principale.
8.- Nel frattempo, in data 6.8.2025, il Prefetto di Reggio Calabria ha emesso altre due interdittive nei confronti della -O Med s.r.l. e della -O in liquidazione, società facenti parte dello stesso gruppo societario o comunque collegate alla -O, come risultante dalla documentazione tempestivamente prodotta dall'Amministrazione il 22.10.2025. È invece tardiva l'ulteriore produzione documentale compiuta dall'Amministrazione il 24.10.2025, poiché il termine scadeva il giorno precedente.
9.- Depositate le memorie ex art. 73 c.p.a. e le repliche, all'udienza del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Sulle principali vicende societarie della ricorrente prima dell'interdittiva.
1.1.- L'informativa antimafia interdittiva della Prefettura di RE del 27.12.2024 descrive anzitutto, alle pagg. 2-6, le principali vicende della società ricorrente (in origine -Os.r.l., poi -O s.r.l. e poi -O Net s.r.l.), che possono essere così sinteticamente riepilogate.
1.2.- Il 27.7.2006 è stata costituita -Os.r.l., con sede a Roma, capitale di euro
10.000,00 e unico socio la -O -O s.r.l. con sede a PA (RC).
1.3- Il 21.11.2008 -Oha trasferito la sede a Valmontone (RM). N. 00217/2025 REG.RIC.
1.4.- Il 3.8.2009 è stato deliberato un cospicuo aumento di capitale di -Oda euro 10.000 a euro 3,5 milioni, sottoscritto per euro 1.821.656 (pari a circa il 52%) da
-O s.r.l., società appartenente al 99% al sig. -O (amministratore unico di -O), mediante conferimento di ramo d'azienda, e per i restanti euro
1.668.344 (pari a circa il 48%) dal medesimo sig. -O
1.5.- Il 3.11.2009 la -O -O s.r.l., che era rimasta socia di -O con una quota di soli euro 10.000, ha acquistato l'intera quota di euro 1.821.656 della
-O s.r.l., divenendo così socia di -Oper euro 1.831.656.
1.6.- Il 14.9.2010 è stato deliberato un secondo, cospicuo aumento di capitale di -
OMISSIS-da euro 3,5 milioni a euro 5 milioni, interamente sottoscritto da -O
, che ha visto così aumentare la propria partecipazione nella società a euro 3.168.344, mentre -O -O è rimasta socia per euro 1.831.656 (nell'interdittiva, a pag. 5, le rispettive partecipazioni vengono erroneamente indicate in euro 3.178.344 ed euro 1.821.656).
1.7.- Il 27.8.2012 -Osi è scissa totalmente, dando luogo a due società aventi gli stessi soci della scissa: l'una è -O s.r.l., con capitale di euro 5 milioni, dedita al servizio di riscossione dei tributi locali, e l'altra è -O s.r.l., con capitale di euro 10.000, società immobiliare.
1.8.- Il 21.11.2014 -O ha trasferito la sede a RE (a pag. 6 dell'interdittiva si dice erroneamente che il trasferimento è avvenuto il 9.6.2015).
1.9.- In data non precisata -O -O, avente in -O una quota di euro 1.831.656, ne ha ceduta una piccola parte, pari a euro 7.619, ad -O
1.10.- Il 27.11.2017 -O e -O -O hanno ceduto le loro intere partecipazioni in -O, che assommavano a euro 4.992.381, a -O -
OMISSIS- ltd, società di diritto maltese riconducibile a -O (i restanti euro
7.619 del capitale di -O appartenevano al sig. -O, come detto). N. 00217/2025 REG.RIC.
1.11.- Il 23.12.2022 il sig. -O ha ceduto la sua quota di euro 7.619 in -
OMISSIS- a due figli di -O (-O -O) e ad -O, determinando così l'assetto societario esistente al tempo dell'interdittiva, con i predetti tre soggetti soci allo 0,05% ciascuno, e con -O -O ltd socia al 99,85%
(questo assetto è variato per pochi mesi tra l'11.9.2023, quando tutti i soci hanno ceduto parte delle loro quote alla -O, e il 29.12.2023, quando la -O, messa in liquidazione volontaria, ha ritrasferito la propria quota in -O agli altri soci).
1.12.- Il 30.3.2023 -O – che controllava -O in quanto socio totalitario della -O -O, a sua volta socia totalitaria di -O -O ltd, a sua volta socia al 99,85% di -O – ha ceduto l'intera sua partecipazione nella holding al figlio -O -O.
1.13.- Il 27.6.2023 -O (c.f. 09106071005) ha incorporato la società -
OMISSIS- Net s.r.l. (c.f. 04271000871) e, a quanto è dato comprendere, ha assunto la denominazione dell'incorporata.
1.14.- Il 30.8.2024 è stata aggiunta alla denominazione “-O Net s.r.l.” la dicitura “SB”, che sta per “società benefit”.
2.- L'oggetto del ricorso principale.
2.1.- La ricorrente censura l'interdittiva del 27.12.2024 formulando un unico motivo, rubricato “Eccesso di potere. Errata e inadeguata considerazione dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione – illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa
– manifesta sproporzione”, e suddiviso al suo interno in paragrafi, alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sottoparagrafi.
2.2.- Le medesime censure sono estese alla successiva interdittiva del 31.12.2024, che si limita a richiamare integralmente la prima; invece il decreto del 27.12.2024, che ha accertato i presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014 per la gestione N. 00217/2025 REG.RIC.
straordinaria e temporanea della ricorrente, è stato impugnato per illegittimità derivata dall'interdittiva del 27.12.2024.
2.3.- Le censure della ricorrente saranno esaminate di seguito seguendo tendenzialmente il suo ordine espositivo.
3.- Sulle considerazioni generali della ricorrente in merito ai controlli e alle frequentazioni con soggetti controindicati.
3.1.- La ricorrente si sofferma anzitutto sui plurimi richiami dell'interdittiva a controlli eseguiti dalle forze dell'ordine, da cui risultano incontri tra persone direttamente o indirettamente riferibili alla società e soggetti ritenuti controindicati.
Secondo la ricorrente, i richiami sarebbero carenti di elementi essenziali per la valutazione dei dati e della stessa consistenza degli incontri riferiti, mancando orario, contesto, modalità, condizioni, circostanze e durata degli incontri, e in alcuni casi anche il luogo specifico in cui l'incontro sarebbe avvenuto. Questi elementi non si rinverrebbero nemmeno nella nota n. 025763/1-20 di prot. “P” del 23.9.2021 e nella nota n. 73/442-10/2023 di prot. del 5.5.2023, entrambe del Comando Provinciale
Carabinieri di RE, né nel rapporto informativo n. 341031/1-13 del 14.12.2021 del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, esibiti alla ricorrente senza oscuramenti a seguito dell'ordinanza n. 518/2025 di questo
Tribunale che ha parzialmente accolto la domanda incidentale di accesso.
Sotto altro profilo, secondo la ricorrente gli incontri riportati nell'interdittiva non sarebbero idonei a sostenere il provvedimento, in quanto: (a) sarebbero risalenti nel tempo; (b) dagli scarni elementi forniti si può escludere che gli episodi siano consistiti in riunioni preventive ed organizzate, dovendo più ragionevolmente ritenersi che si sia trattato di incontri occasionali, peraltro avvenuti in vie e luoghi pubblici frequentati da una moltitudine di soggetti.
3.2.- A tale proposito, va ricordato quanto affermato dalla fondamentale pronuncia del
Cons. Stato, sez. III, 3.5.2016 n. 1743, nel paragrafo 6.5: l'Amministrazione può N. 00217/2025 REG.RIC.
ragionevolmente attribuire rilevanza ai contatti o ai rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell'impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, “quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità”; “Se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le 'frequentazioni'” con quei soggetti; “Tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del «più probabile che non», che l'imprenditore – direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi”.
Alla luce di questi principi, è astrattamente corretto il rilievo della ricorrente secondo il quale, se nell'interdittiva vengono menzionati incontri tra soggetti riferibili alla società ricorrente e soggetti controindicati, occorre che sia fornita una qualche precisazione sul contesto in cui gli incontri sono avvenuti, nella misura in cui ciò sia necessario per potere apprezzare il valore presuntivo che quegli incontri rivestono ai fini dell'accertamento di un pericolo di inquinamento mafioso dell'impresa.
Tuttavia, scendendo nel concreto dell'interdittiva in esame, non è vero che tali precisazioni manchino in assoluto per tutti gli incontri valorizzati nel provvedimento.
Occorre dunque esaminare singolarmente ciascuno di quegli incontri, per verificare se l'interdittiva ne specifichi il contesto in modo sufficiente, oppure no: a ciò si provvederà nel prosieguo, nel corso dell'esame analitico dei singoli elementi di controindicazione censurati dalla ricorrente.
3.3.- Quanto all'ulteriore deduzione della ricorrente secondo la quale gli incontri menzionati nell'interdittiva non sarebbero rilevanti perché risalenti nel tempo, va osservato in primo luogo che non è vero che tutti gli incontri siano avvenuti molto tempo addietro, e in secondo luogo che, in astratto, un incontro con persona controindicata avvenuto in un passato lontano, se valutato assieme ad altri incontri più N. 00217/2025 REG.RIC.
recenti, può al contrario costituire un indice presuntivo di un collegamento con le consorterie criminali radicato da lunga data e persistente. Anche per il profilo temporale degli incontri, quindi, è necessario compiere una verifica di rilevanza caso per caso, come si farà in appresso.
4.- Sulle vicende societarie ritenute anomale.
4.1.- L'interdittiva, alle pagg. 8-9, evidenzia anzitutto che la società ricorrente, quando ancora era denominata -Os.r.l., è stata oggetto nell'arco di pochi mesi (tra il
3.8.2009 e il 14.9.2010) di due rilevanti aumenti di capitale, da euro 10.000 a euro 3,5 milioni e poi a euro 5 milioni.
Il secondo aumento di capitale è stato sottoscritto interamente da -O
Il primo aumento di capitale è stato sottoscritto in parte direttamente da -O,
e in parte, per euro 1.821.656 milioni, dalla -O s.r.l., società appartenente al
99% a -O La sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della -
OMISSIS- s.r.l. presenta le seguenti peculiarità: è avvenuta mediante conferimento di un ramo d'azienda della -O valutato quell'importo; tuttavia, appena quattro giorni dopo, in data 7.8.2009, la quota di partecipazione del 99% della -O è stata ceduta da -O a un soggetto, -O, privo di redditi (nel 2009 e nel
2010 ha dichiarato redditi inferiori a euro 2.000, e dal 2011 non ha dichiarato redditi), per un prezzo di soli euro 30.000 in dichiarata considerazione delle “notevoli perdite” della -O; circa tre mesi dopo, il 3.11.2009, la -O ha trasferito la partecipazione in -O, che aveva acquistato sottoscrivendo l'aumento di capitale, alla -O -O, il cui presidente del consiglio d'amministrazione era -O, per un prezzo pari al valore nominale di euro
1.821.656.
4.1.1.- A proposito di ciò, la ricorrente osserva che l'aumento di capitale è un'operazione normalmente apprezzabile, mentre sono anomale, semmai, la perdita o la riduzione del capitale stesso. Aggiunge che comunque, nel caso di specie, l'aumento N. 00217/2025 REG.RIC.
di capitale è avvenuto non per ingresso di soggetti esterni, che potessero rappresentare interessi della criminalità organizzata, ma esclusivamente con apporto di -O, che era già socio, e di società del gruppo; scopo dell'aumento era adeguarsi alle previsioni normative che impongono, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi per conto degli enti locali (qual è la ricorrente), un capitale minimo che nel 2009 era di euro 2.500.000, in forza dell'art. 1 d.m. 20.12.2007, e attualmente è di euro 5.000.000, in forza del comma 807 della l. 160/2019.
4.1.2.- La critica della ricorrente è fondata solo in parte.
a) Effettivamente il mero fatto che vi siano stati due aumenti di capitale di cospicua entità, di per sé, non costituisce un indice di infiltrazione mafiosa.
b) Piuttosto, a pag. 15 dell'interdittiva, laddove è riportato il contenuto dell'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. relativa al procedimento penale
R.G.N.R. 2334/2020 originariamente aperto presso la Procura della Repubblica di
PA e successivamente trasferito alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria,
Direzione Distrettuale Antimafia (informazione della quale non è indicata la data), risulta che il sig. -O era indagato, tra l'altro, per l'ipotesi di reato di formazione fittizia del capitale sociale di cui all'art. 2632 c.c., proprio in relazione ai due aumenti di capitale in questione.
Tuttavia da nessuna parte, nell'interdittiva, si afferma che i due aumenti di capitale sarebbero fittizi, si indicano gli elementi da cui si desumerebbe tale carattere fittizio,
e si spiegano le ragioni per le quali ciò costituirebbe un indice di infiltrazione mafiosa.
c) È invece connotata da elementi di anomalia la sottoscrizione di una parte del primo aumento di capitale, e precisamente euro 1.821.656 milioni, ad opera della -O
s.r.l., come messo in luce dall'interdittiva, senza che la ricorrente abbia offerto nelle sue difese alcuna spiegazione che potesse ricondurre quegli elementi a normalità. N. 00217/2025 REG.RIC.
d) Ai suddetti elementi di anomalia se ne aggiunge un altro, non valorizzato per tale dall'interdittiva, ma di cui si ha notizia perché la stessa lo menziona a un diverso proposito, cioè nell'elenco dei procedimenti penali a carico di -O: secondo l'accusa riportata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso il
22.5.2024 dalla Procura della Repubblica di Catania per il delitto di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall.), la cessione in data 3.11.2009, dalla -O
(poi fallita) alla -O -O, della partecipazione di nominali euro
1.821.656 in -O, che la prima società aveva acquistato sottoscrivendo l'aumento di capitale di -O, è avvenuta per un prezzo pari al valore nominale della partecipazione ceduta “senza recuperare alcun attivo, simulando l'avvenuto pagamento attraverso una compensazione tra il credito derivante dalla cessione e il debito portato da una fattura emessa dalla -O srl di importo pari ad €
2.428.000,00 per costi dei quali non si conosce il dettaglio e che soprattutto risultano del tutto sproporzionati rispetto ai costi complessivi dell'esercizio 2009 ed al fatturato complessivo pari ad € 1.124.863”.
4.2.- L'interdittiva menziona altresì quali vicende societarie anomale:
- l'acquisto in data 29.10.2015, per un euro, dalla -O s.r.l., di un ramo d'azienda relativo alle attività di concessione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali di cui ai contratti stipulati con quattro Comuni calabresi, prezzo giustificato adducendo la posizione debitoria della cedente (pag. 6 e pagg. 13-14);
- la cessione, in data 4.12.2017, alla -O Med s.r.l., del ramo d'azienda avente ad oggetto tutte le attività software e servizi su clienti della regione Calabria, non comprese nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, nonché tutti i clienti privati della medesima regione, per il prezzo di euro 4.950 (pag. 7).
4.2.1.- La ricorrente sostiene che la prima operazione non sia indice di infiltrazione mafiosa perché, come precisa la stessa interdittiva, il prezzo di cessione di un euro è stato così determinato in ragione della situazione debitoria dell'azienda ceduta, N. 00217/2025 REG.RIC.
accollata dalla cessionaria. Stesse considerazioni valgono, ad avviso della ricorrente, per la seconda operazione.
4.2.2.- Queste censure sono fondate, poiché nell'interdittiva si afferma che il prezzo di un euro dell'acquisto di ramo d'azienda dalla -O s.r.l. è stato pattuito
“considerata l'assunzione della posizione debitoria [della cedente] da parte della cessionaria” (così alle pagg. 13-14) e “a causa di difficoltà finanziarie e di gestione indotte dal mancato assolvimento degli obblighi contrattuali fondamentali da parte di
Enti pubblici clienti” (così a pag. 6). Quindi il prezzo della cessione, ancorché fissato in un solo euro, appare avere una sua giustificazione, che l'interdittiva non contesta in alcun modo, giacché non nega che sussistesse la prospettata situazione debitoria della società cedente e che la cessionaria se la sia accollata.
Quanto alla cessione di ramo d'azienda alla -O Med s.r.l. per euro 4.950, nulla viene detto nell'interdittiva per spiegare perché questo prezzo sarebbe anomalo e non giustificato.
4.3.- Nell'interdittiva si afferma pure che l'amministrazione della società “è caratterizzata da diversi e ripetuti avvicendamenti negli anni tra -O, quest'ultimo fino al 20/12/2022” (pag. 29), avvicendamenti dettagliati in una tabella
(pag. 30), che -O e -O “risultano essere o essere stati dipendenti della -O”, società amministrata prima da -O e poi da -O, e quindi incorporata nella -O Net s.r.l. (pag. 29), e che per tali ragioni vi sarebbe un “walzer di cariche sociali ed amministrative tra i medesimi soggetti, gestione di diverse società, operanti in settori diversi, ma tutte riconducibili alla medesima governance e spostamento degli stessi soggetti dalle predette cariche dell'una o dell'altra” (pag. 67).
4.3.1.- La ricorrente ritiene che non si comprenda quale sia l'aspetto anomalo dell'avvicendamento nelle cariche sociali delle medesime persone, cioè -O, - N. 00217/2025 REG.RIC.
OMISSIS- e -O -O, essendo ovvio che una società affidi la sua gestione a persone di fiducia.
4.3.2.- Anche questa censura è meritevole di accoglimento.
L'affermazione dell'interdittiva sul valzer di cariche sociali è tratta dalla già citata sentenza di Cons. Stato n. 1743/2016 (precisamente dal paragrafo 6.7, ultimo trattino), ma l'interdittiva trascura di considerare l'essenziale precisazione compiuta subito dopo da quella sentenza, ossia che simili operazioni non sono necessariamente fraudolente, bensì vanno considerate tali “quando sono eseguite al malcelato fine di nascondere o confondere il reale assetto gestionale e con un abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo si vuol celare la realtà effettiva dell'influenza mafiosa, diretta o indiretta, ma pur sempre dominante”. Nell'interdittiva non viene nemmeno prospettato che l'avvicendamento nelle cariche amministrative dei tre soggetti in questione avesse lo scopo di nascondere il reale assetto gestionale della società, e quindi avesse natura fraudolenta.
5.- Sulla sede fittizia a RE.
5.1.- L'interdittiva ha messo chiaramente in luce che la sede sociale a RE, città situata in zona diversa da quelle notoriamente sottoposte all'influsso mafioso, è fittizia perché, nell'accesso eseguito il 29.4.2022 dal Gruppo Interforze Antimafia, non sono stati rinvenuti nell'immobile né computer (circostanza particolarmente significativa, considerando che la società opera nel settore della produzione di software e dell'erogazione di servizi alla pubblica amministrazione gestiti in via informatica) né dipendenti della società, ma solo due soggetti, -O -O e -O,
i quali hanno dichiarato di essere dipendenti della -O Net s.r.l. (va precisato che, all'epoca, tale denominazione corrispondeva a una società diversa dalla ricorrente, la quale si chiamava -O, e solo successivamente ha incorporato la
-O Net e ne ha assunto la denominazione); il dominus della società - N. 00217/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, l'amministratrice unica -O e i dipendenti si trovano invece a
PA (pagg. 22-25, 66 e 68-69 dell'interdittiva).
5.2.- Secondo la ricorrente, il trasferimento della sede a RE non sarebbe indice di infiltrazione mafiosa perché la sede della società era originariamente a Roma e poi a Valmontone (RM), quindi non in zone notoriamente sottoposte all'influsso mafioso; inoltre sarebbe irrilevante il fatto che nella sede, al momento dell'accesso, fossero presenti dipendenti di un'altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario.
5.3.- In effetti non rileva in sé lo “spostamento” della sede legale, sostantivo impropriamente valorizzato alle pagg. 22 e 67 dell'interdittiva, in quanto mai la società ricorrente ha avuto sede in Calabria per poi spostarla fuori da quella regione.
Rilevano tuttavia le circostanze che la sede della società sia stata fissata a RE, in zona apparentemente franca dall'influsso mafioso (per usare l'espressione che si trova in Cons. Stato n. 1743/2016, paragrafo 6.7, primo trattino), che quella sede sia fittizia, come appurato con l'accesso ivi eseguito, e che il dominus della società -
OMISSIS-, l'amministratrice unica -O e i dipendenti si trovino a PA, in
Calabria: quindi la censura della ricorrente non può essere accolta.
6.- Sulla condivisione dell'unità locale di PA con altre società riferibili a persone ritenute controindicate.
6.1.- L'interdittiva ravvisa indici di infiltrazione mafiosa nella circostanza che il luogo in cui è situata l'unità locale di PA, presso l'indirizzo di residenza di -O, coincide con la sede legale o con le unità locali di altre sette società a responsabilità limitata, nel cui assetto societario graviterebbero soggetti controindicati e in contatto con ambienti mafiosi, e cioè: -O, -O -O, -O, -
OMISSIS-, -O, -O e -O (pagg. 25-29).
6.2.- La ricorrente sostiene innanzi tutto che non possa ravvisarsi alcuna anomalia per le tre società (-O) che fanno parte del gruppo societario di -O Net, essendo usuale che più società di un gruppo condividano la sede legale. N. 00217/2025 REG.RIC.
Lamenta poi che l'interdittiva riferisce che una di queste società, la -O -
OMISSIS- s.r.l., ha una partecipazione nel -O e nella -O s.r.l., enti nei quali hanno cariche soggetti ritenuti controindicati, ma non considera che la partecipazione è rispettivamente di 1/27, cioè del 3,7%, e dello 0,82%, che entrambi gli enti partecipati sono inattivi, e che la -O s.r.l. è partecipata al 49% dalla
Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale, la quale è un ente pubblico.
Quanto alle quattro società non rientranti nel gruppo societario di -O Net (-
OMISSIS-, -O, -O e -O), siccome esse sono citate anche in altre parti dell'interdittiva, la ricorrente rinvia alle censure formulate avverso quelle parti.
6.3.- Considerando singolarmente ciascuna delle sette società, e cominciando dalla -
OMISSIS-, appartenente al 100% a tale -O (pag. 25 dell'interdittiva), va rimarcato che, quantunque tale soggetto fosse stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14.7.2016 con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, “L'ipotesi accusatoria di cui all'art 416 bis, per la quale il -O ha patito carcerazione cautelare, non ha però trovato riscontro all'esito del giudizio. Lo stesso è stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza nr. 484/20 emessa in data 18/07/2020 dal Tribunale di PA. Nel giudizio espresso, ad oggi non definitivo, l'Autorità Giudiziaria non è pervenuta al convincimento, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'appartenenza di … -O ad un'associazione di stampo mafioso” (v. pag. 37 dell'interdittiva). Allo stato, dunque, la circostanza che la -O abbia la sede legale nello stesso luogo in cui si trova l'unità locale di
PA della ricorrente, non può costituire un indice di infiltrazione mafiosa a carico della ricorrente stessa.
6.4.- Sulla -O -O, le deduzioni della ricorrente concernenti l'entità modesta della quota di partecipazione di tale società nel -O e nella -
OMISSIS- s.r.l. (enti nelle cui compagini amministrative si trova, assieme a diversi N. 00217/2025 REG.RIC.
soggetti “segnalati” per vari reati, tale -O, destinatario della misura di prevenzione patrimoniale della confisca e di quella personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), e l'inattività di quest'ultima società e del Consorzio, sono state documentate con la produzione delle visure camerali (docc. 10-11 della ricorrente) e sono pertinenti, perché depotenziano in maniera considerevole la rilevanza delle suddette partecipazioni. Del resto non risulta che la -O -
OMISSIS- sia stata colpita da interdittiva antimafia. Ne discende che, allo stato, la circostanza che la -O -O abbia la sede legale nello stesso luogo in cui si trova l'unità locale di PA della ricorrente, non sembra potere costituire un indice di infiltrazione mafiosa a carico della ricorrente stessa.
6.5.- Della -O, nell'interdittiva si dice solo che è di proprietà di -O per il 95% e di una società maltese per il restante 5%, e che ne è liquidatrice (e prima era amministratrice) -O (pag. 26): nessun elemento di controindicazione è prospettato in riferimento a tale società.
Solo nel corso di questo giudizio, in data 6.8.2025, la -O è stata colpita da interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria (qui prodotta dall'Amministrazione il 22.10.2025).
6.6.- Della -O, nell'interdittiva si dice solo che è di proprietà di -O per il 70% e di -O per il restante 30%, e che ne è liquidatrice (e prima era amministratrice) -O (pag. 26), senza che sia addotto alcun elemento di controindicazione.
6.7.- Restano da vagliare le posizioni di -O, -O e -O (pagg.
27-29 dell'interdittiva), sulle quali si rimanda alla specifica trattazione svolta infra nei paragrafi 9.12 e 9.13.
7.- Sul ruolo di -O nella società.
7.1.- A quanto risulta dalle vicende societarie ricostruite nell'interdittiva e sopra riepilogate nel paragrafo 1, nel 2010, dopo i due aumenti di capitale, -O aveva N. 00217/2025 REG.RIC.
una partecipazione nella società ricorrente (che allora si chiamava -O) di euro
3.168.344 su un totale di euro 5.000.000, corrispondenti al 63,37%, mentre la restante parte del capitale sociale, pari a euro 1.831.656, corrispondente al 36,63%, apparteneva a -O -O s.r.l., che poi ne ha ceduto una piccola parte, pari a euro 7.619, corrispondente allo 0,15%, ad -O
Il 27.11.2017, poi, i due soci principali -O e -O -O hanno ceduto le loro intere partecipazioni nella società (nel frattempo divenuta -O
s.r.l. a seguito di scissione) a -O -O ltd, società di diritto maltese totalmente appartenente a -O -O s.r.l., a sua volta interamente appartenente a -O
Questi, in data 30.3.2023, ha ceduto al figlio la propria partecipazione totalitaria nella
-O -O, che controlla la società ricorrente.
Oltre ad essere socio di controllo della ricorrente, -O ne è stato anche amministratore complessivamente per circa 6 anni e mezzo, alternandosi con -
OMISSIS- e -O -O (precisamente è stato amministratore una prima volta dal 27.7.2006 all'1.12.2010, una seconda volta dall'8.7.2011 al 6.8.2013 e una terza volta dal 20.5.2019 al 5.7.2019: v. la tabella a pag. 30 dell'interdittiva).
7.2.- La ricorrente sostiene che -O non avrebbe alcun potere di gestione né di indirizzo su di essa, in quanto non riveste cariche nella società dal 22.5.2019 e nella controllante -O -O ltd dal 27.4.2023, e non è socio né dell'una né dell'altra società.
7.3.- La tesi della ricorrente è però smentita da una serie di elementi dai quali si desume che, nonostante la cessazione dalla carica di amministratore e la formale cessione della partecipazione nella holding che controlla la ricorrente, -O è rimasto il dominus della società:
- la suddetta cessione è avvenuta in favore del figlio di appena 23 anni (è nato il
30.11.1999 e la cessione è avvenuta il 30.3.2023); N. 00217/2025 REG.RIC.
- alla pec del 27.11.2024 con cui la società ricorrente ha richiesto alla Prefettura di
RE l'audizione e ha trasmesso osservazioni, è stata allegata una dichiarazione proprio del sig. -O, che si sofferma diffusamente su questioni sostanziali afferenti alla gestione della società (all. 27 bis Prefettura);
- di recente egli è tornato a rivestire la carica di amministratore, come confermato dalla stessa ricorrente a pag. 5 della memoria di replica.
8.- Sui procedimenti penali a carico di -O
8.1.- L'interdittiva riferisce dei seguenti procedimenti penali a carico di -O:
a) è stato condannato in via definitiva (con sentenza del Tribunale di Messina dell'11.10.2021, confermata dalla Corte d'Appello di Messina il 7.3.2022 e divenuta irrevocabile il 16.12.2022) per il reato di omessa dichiarazione relativa a imposte (art. 5 d.lgs. 74/2000), e più precisamente per omessa dichiarazione IVA relativa al 2011 della società -O & -O, di cui -O era accomandatario fino al
2011 e poi è stato ritenuto essere ancora il dominus (v. pagg. 10-13 dell'interdittiva);
a seguito di tale condanna, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 16.5.2024, gli è stata concessa la messa alla prova (pagg. 17-18 dell'interdittiva);
b) ha ricevuto, assieme ad -O (amministratrice unica della ricorrente al tempo dell'interdittiva), -O -O (ex socio della ricorrente) e ad altri, un'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. (relativa al procedimento penale
R.G.N.R. 2334/2020 originariamente aperto presso la Procura della Repubblica di
PA e successivamente trasferito alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Direzione Distrettuale Antimafia), essendo tutti indagati per associazione a delinquere, della quale secondo l'accusa -O era promotore e organizzatore e gli altri soggetti erano partecipi, finalizzata all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000), all'occultamento e alla distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) e ad altri reati societari, tutti commessi utilizzando varie società, tra cui in particolare la -O Net; tra i reati ascritti a - N. 00217/2025 REG.RIC.
OMISSIS- vi è anche quello di formazione fittizia del capitale sociale di cui all'art. 2632 c.c., in relazione ai due aumenti di capitale della società ricorrente, dei quali si è detto (pagg. 14-17 dell'interdittiva);
c) la suddetta informazione di garanzia riguarda anche un'indagine a carico di -
OMISSIS- per tentato riciclaggio (art. 648 bis c.p.) in relazione al trasferimento di titoli obbligazionari -O (pag. 17 dell'interdittiva);
d) ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 22.5.2024 della
Procura della Repubblica di Catania per bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall., procedimento penale R.G.N.R. 2887/23) in relazione alla cessione in data 3.11.2009, dalla -O (poi fallita) alla -O -O, della partecipazione di nominali euro 1.821.656 in -O, avvenuta – secondo l'accusa – senza che il prezzo di cessione sia stato mai versato, come già ricordato sopra nel paragrafo 4.1.2
(pag. 18 dell'interdittiva).
8.2.- La ricorrente evidenzia che la condanna definitiva subita da -O è per il reato di omessa dichiarazione relativa a imposte ex art. 5 d.lgs. 74/2000, non rientrante tra i reati spia previsti dall'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, e non connotato dall'aggravante mafiosa.
Le stesse considerazioni valgono, secondo la ricorrente, per il procedimento penale n.
2887/2023 presso la Procura della Repubblica di Catania, nel quale a -O è contestato il reato di cui agli artt. 216-223 l. fall., con l'aggiunta che in questo procedimento non è intervenuta una sentenza, neppure di primo grado.
Quanto all'informazione di garanzia della Procura della Repubblica di PA, la ricorrente osserva anzitutto che, ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, i reati spia assumono rilievo se per essi sono stati emessi “provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva”, mentre nel caso in esame è stata emessa appunto solo un'informazione di garanzia. Poi la ricorrente riferisce, e documenta, che l'indagine in realtà è stata N. 00217/2025 REG.RIC.
avviata nel 2013, con l'iscrizione del procedimento n. 3764/13 presso la Procura della
Repubblica di PA, per fatti risalenti tra i dieci e i quindici anni prima rispetto all'interdittiva; successivamente il procedimento è stato in parte stralciato, dando origine al procedimento n. 2334/20 richiamato dalla Prefettura, e in parte archiviato per prescrizione del reato, su richiesta della Procura, con decreto del G.I.P. presso il
Tribunale di PA del 9.3.2021.
8.3.- Queste censure della ricorrente sono fondate.
8.3.1.- Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a, d.lgs. 159/2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte “dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.
8.3.2.- La sentenza di condanna definitiva a carico di -O ha ad oggetto il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, che non rientra nell'elenco dei reati spia sopra riportato.
8.3.3.- Anche l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Catania riguarda un reato – quello di cui agli artt. 216-223 l. fall. – non compreso nel suddetto elenco,
e inoltre non risulta avere dato luogo né a una misura cautelare né a un rinvio a giudizio.
8.3.4.- L'indagine condotta dalla Procura di PA, invece, riguarda reati spia, quali l'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d.lgs.
74/2000) e il riciclaggio (art. 648 bis c.p.), ma non risultano essere stati emessi N. 00217/2025 REG.RIC.
“provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio”, come richiesto dall'art. 84 d.lgs. 159/2011 cit.
9.- Sui contatti, i rapporti e le cointeressenze economiche tra -O e soggetti controindicati.
9.1.- Molte pagine dell'interdittiva, dalla n. 30 alla n. 48, sono dedicate all'elenco di contatti, rapporti e cointeressenze economiche tra -O e soggetti ritenuti controindicati, che vanno esaminati singolarmente.
Dapprima vengono elencate in una tabella le cariche ricoperte, attualmente o in passato, da -O in società riferibili a soggetti controindicati (pagg. 30-34), e poi alcune di quelle cariche vengono riprese, spiegandone la rilevanza, assieme ad altri rapporti di natura personale tra il predetto e soggetti controindicati (pagg. 34-48).
9.2.- Cominciando dalle cariche societarie che vengono menzionate nella suddetta tabella senza essere riprese e valorizzate nel seguito, si può osservare che vengono citate:
- le cariche cessate di liquidatore della -O Nord s.r.l. e della -O s.r.l., senza però che sia riferito alcun collegamento tra tali società e soggetti controindicati;
- le cariche cessate di amministratore unico della -O s.r.l. e della -O
-O s.r.l., società delle quali si dice che la prima appartiene a un soggetto destinatario della già citata informazione di garanzia della Procura della Repubblica di PA indirizzata anche a -O, e che la seconda è coinvolta nella medesima informazione di garanzia; tuttavia tale informazione di garanzia non può assumere rilievo ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, come si è già spiegato, e inoltre l'attuale titolare della -O, dal quale deriverebbe la controindicazione, ha acquistato le quote nella società qualche anno dopo che -O è cessato dalla carica di amministratore, come documentato dalla ricorrente con la visura camerale storica della società (doc. 14); N. 00217/2025 REG.RIC.
- la proprietà cessata nella -O. s.r.l., società coinvolta nella medesima informazione di garanzia, la quale non può assumere rilievo per le ragioni già esposte;
- la carica cessata di amministratore unico della -O Med s.r.l., appartenente per il 50% a -O, in riferimento al quale, però, non viene addotto alcun elemento di controindicazione;
- la carica cessata di amministratore unico della -O s.r.l., appartenente per intero a -O, già menzionata sopra nel paragrafo 6.3 perché la sua sede coincide con l'unità locale di PA della ricorrente ed è ubicata presso la residenza di
-O: come si è detto in quel paragrafo, -O è stato assolto in primo grado, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, e dunque allo stato non può essere considerato un soggetto controindicato.
9.3.- Si può passare ora ai rapporti descritti alle pagg. 34-48 dell'interdittiva, che, come detto, comprendono anche alcune delle cariche societarie menzionate nella tabella alle pagg. 30-34.
9.4.- Il primo rapporto di -O che viene menzionato è quello con -O alias “-O”, condannato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 18.9.2023 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Tale rapporto viene desunto dalla sentenza n.
1228/2021 della Corte di Cassazione, che ha deciso il ricorso proposto da -O avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 29.5.2020, sentenza che fa riferimento a intercettazioni captate attraverso un trojan sul telefono di -Onel corso di indagini svolte su -O (pag. 34 dell'interdittiva).
Subito dopo avere riferito di questo rapporto, l'interdittiva, con scelta criticabile sotto il profilo dell'ordine espositivo, riferisce di un ulteriore procedimento penale a carico di -O, che non ha menzionato nella sezione a ciò appositamente dedicata
(pagg. 14-18: v. supra il paragrafo 8.1): si tratta del procedimento R.G.N.R. 2867/17 N. 00217/2025 REG.RIC.
presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nel quale sarebbe ipotizzato a carico di -O addirittura il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (pagg. 34-35 dell'interdittiva).
9.4.1.- La ricorrente obietta che: la richiamata sentenza della Corte di Cassazione fa riferimento solo indirettamente e incidentalmente a intercettazioni sul telefono di -
OMISSIS-compiute nel corso di indagini a carico di -O, senza riportare nessuna precisa indicazione sui contatti tra i due (date, orari, luoghi, durate, contenuti, condizioni e circostanze); inoltre il procedimento a carico di -O non ha avuto alcun esito: non è stato neppure portato a conoscenza dell'indagato, per cui, trattandosi di procedimento del 2017 (e si deve presumere relativo a fatti ancora più risalenti), deve ritenersi che esso sia rimasto nella fase delle indagini.
9.4.2.- La prima obiezione della ricorrente è infondata, perché nella citata sentenza della Cassazione si fa espresso riferimento, sulla base delle intercettazioni, al fatto che
-O “si interfacciava” con -O, sicché i contatti tra i due possono ritenersi provati secondo il criterio del “più probabile che non”.
La seconda obiezione della ricorrente è invece fondata: non risulta infatti che è il procedimento penale R.G.N.R. 2867/17 abbia portato ad alcunché nei confronti di -
OMISSIS-, e quel procedimento, con scelta singolare, viene menzionato nell'interdittiva quasi incidentalmente, in quanto citato in una sentenza che si riferisce alla posizione di un altro soggetto, il -O, che a quel procedimento era estraneo, mentre l'interdittiva avrebbe dovuto approfondire la sorte di quel procedimento e darne puntualmente conto, se rilevante, o non menzionarlo affatto, se non rilevante.
9.5.- L'interdittiva fa poi riferimento, a pag. 35, a contatti di -O con -
OMISSIS-.
9.5.1.- La ricorrente osserva che, stando all'interdittiva, tali contatti emergerebbero da generici “atti di Polizia” non meglio specificati, senza la minima segnalazione di quali N. 00217/2025 REG.RIC.
sarebbero, quando sarebbero avvenuti, in quali luoghi, modalità, contesto e ogni altro elemento qualificante. Inoltre il procedimento penale a carico di -O si sarebbe concluso, secondo la ricorrente, con la sentenza n. 484/2020 del Tribunale di PA di assoluzione con formula piena dalle imputazioni.
9.5.2.- La censura è fondata, perché l'interdittiva è assolutamente generica sulla fonte dalla quale si desumerebbero i contatti tra -O e -O, vagamente indicata come “atti di Polizia”, senza alcuna specificazione ulteriore; né viene riferito alcunché della natura di questi contatti.
Non risulta invece, dalla lettura dell'interdittiva (e in mancanza della produzione in giudizio della sentenza n. 484/2020 del Tribunale di PA), che -O, arrestato con l'accusa di associazione di stampo mafioso, sia stato poi assolto con formula piena dalle imputazioni.
9.6.- Il successivo contatto di -O menzionato nell'interdittiva è con -
OMISSIS- (pagg. 35-37), il quale però è stato assolto in primo grado con formula piena dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, come già detto sopra nel paragrafo 6.3.
9.7.- Lo stesso vale anche per -O, anch'egli assolto con la medesima sentenza, come riferisce la stessa interdittiva a pag. 37, e come giustamente evidenzia la ricorrente nelle sue censure.
9.8.- L'interdittiva fa quindi riferimento, alle pagg. 38-39, a contatti, che sarebbero avvenuti nel giugno 2009, tra -O e -O, soggetto destinatario della misura di prevenzione della confisca perché ritenuto appartenente a una cosca
'ndranghetista.
9.8.1.- La ricorrente contesta che tali contatti vi siano stati, ed evidenzia che la stessa interdittiva fa intendere che il contatto sarebbe stato indiretto: -O avrebbe riferito a -O di un furto subito dalla figlia, e -O avrebbe chiesto a -
OMISSIS- di intervenire. N. 00217/2025 REG.RIC.
9.8.2.- Anche questa censura merita accoglimento, perché dalla lettura dell'interdittiva si comprende che tale -O (non la figlia di -O) ha subito il furto della borsetta a Catania, e che per questo -O ha chiesto a -O di intervenire: non viene riferito di nessun contatto tra -O e -O.
9.9.- Proseguendo con i contatti di -O elencati nell'interdittiva, alle pagg. 39-
41 si fa riferimento a un rapporto professionale con -O -O, destinatario nel 2016 di un sequestro propedeutico alla misura di prevenzione della confisca; tale rapporto sarebbe stato accertato nel procedimento penale n. 2334/2020 presso la Procura della Repubblica di PA.
9.9.1.- La ricorrente sostiene che i due si siano incontrati una sola volta, in una banca di Sofia (Bulgaria), per un'isolata operazione di cessione da -O a -O di titoli obbligazionari bancari -O, custoditi in una banca di New York, attraverso l'intermediazione del dr. -O, incaricato da -O;
l'operazione non si sarebbe conclusa perché i titoli non sarebbero pervenuti presso la banca bulgara, e in seguito, benché -O intendesse perfezionare l'operazione, avendo investito denaro anticipatamente, -O si sarebbe reso irreperibile, cosicché -O avrebbe subito un danno.
La ricorrente ha chiesto, in data 13.3.2025, l'ammissione di prova testimoniale scritta ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a., con teste il dr. -O, ritenendola essenziale per chiarire il punto, e comunque ha evidenziato che il procedimento penale a cui la
Prefettura fa riferimento non ha avuto alcun esito dopo oltre dodici anni dal suo inizio.
9.9.2.- A tale proposito si può osservare che, secondo l'accusa, -O e -
OMISSIS- avrebbero commesso in concorso il delitto tentato di riciclaggio, perché, consapevoli della provenienza illecita dei titoli obbligazionari, avrebbero tentato di trasferirli in una banca di Sofia, tentativo fallito per il rifiuto della banca, e poi in altri paesi esteri tra cui -O e Santo Domingo: tanto risulta dal passaggio N. 00217/2025 REG.RIC.
dell'informazione di garanzia della Procura di PA, riportato a pag. 17 dell'interdittiva.
Non si tratta però di un elemento ulteriore a carico di -O, ma della riproposizione sotto altra veste (quella di un contatto tra -O e -O) di un elemento che l'interdittiva aveva già valorizzato (quale procedimento penale a carico di -O per il delitto spia di riciclaggio).
Su tale elemento, si è già detto che l'indagine non risulta avere dato luogo a
“provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio”, come richiesto dall'art. 84 d.lgs. 159/2011 (v. sopra, paragrafo 8 e relativi sottoparagrafi).
Per tale ragione, la richiesta testimonianza scritta risulta superflua.
9.10.- Vanno ora esaminati i contatti di -O con -O e con -O
.
Quanto al primo, nell'interdittiva si dice che lui e -O erano soci al 50% ciascuno nella -O s.r.l., che i due sono stati rinvenuti insieme a bordo di un'autovettura nel corso di un controllo in data 28.5.2016 a Villa San Giovanni, e che
-O è stato condannato in via definitiva per truffa e per usura (quest'ultima reato spia ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011).
Quanto al secondo, viene citato in più punti dell'interdittiva, poiché:
- ha amministrato dal 5.5.2015 al 7.9.2016 la società-O s.r.l., appartenente per il 50% ciascuna alla ricorrente e alla -Os.r.l., società riconducibile allo stesso -O (pag. 20); di-O è stato amministratore anche -O
(pag. 31);
- ha amministrato dal 4.9.2014 al 10.5.2015 la società -O s.p.a., della quale si dice contraddittoriamente da un lato che è una società unipersonale, dall'altro lato che appartiene per il 50% ciascuna alla citata -Os.r.l. e alla -O (pagg.
20 e 31); di -O è stato amministratore anche -O (pagg. 20 e 31); N. 00217/2025 REG.RIC.
- ha amministrato dal 5.5.2015 al 29.4.2016 la citata -O s.r.l., appartenente per il 50% ciascuno a -O e -O (pagg. 20 e 42);
- tali ruoli denoterebbero cointeressenze economiche tra lui e -O (pag. 46).
Anche gli elementi di controindicazione a carico di -O sono frammentati in due parti diverse dell'interdittiva: da una parte si riferisce di un procedimento penale a suo carico presso la Procura della Repubblica di Catania, R.G.N.R. 12855/19, per i reati di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, nell'ambito del quale sono state disposte a suo carico, con ordinanza del G.I.P. di Catania del 16.10.2021, la custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo di quote societarie, nonché di conti correnti e beni per complessivi euro
500.000 (pagg. 21-22); da un'altra parte si riferisce di tre controlli di polizia in occasione dei quali egli è stato rinvenuto in compagnia di soggetti ritenuti controindicati, più un quarto controllo nel quale è stato trovato in compagnia del citato
-O (pag. 46).
9.10.1.- La ricorrente lamenta che la Prefettura, pur essendone stata informata dall'amministratrice durante la fase istruttoria del procedimento dell'interdittiva, non ha tenuto in considerazione la circostanza che i sig.ri -O e -O, nonché le società da essi rappresentate, lungi dall'essere in attuali rapporti con -
OMISSIS- e -O, sono stati al contrario vittime di una truffa ordita contro di loro da dette persone, hanno riportato danni per oltre euro 330.000,00, e, senza soggiacere al reato, hanno reagito in maniera conforme a legge denunciando nel 2016
i truffatori alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali finalizzati alla truffa e all'appropriazione indebita, facendoli rinviare a giudizio e costituendosi poi parti civili nel processo penale scaturitone (docc. 16, 17 e 18 della ricorrente).
9.10.2.- Effettivamente la truffa denunciata da -O, e per la quale si è aperto il procedimento penale a carico di -O e La -O, riguardava proprio N. 00217/2025 REG.RIC.
l'ingresso di -O nella -O nonché, tramite la -O, nella -
OMISSIS- e, tramite la società ricorrente, nella-O.
La Prefettura era quindi tenuta a valutare la circostanza e a motivare sulla stessa, in quanto potenzialmente idonea a privare di rilevanza ai fini dell'interdittiva i rapporti di -O con -O e La -O; invece non l'ha nemmeno presa in considerazione.
9.11.- L'interdittiva menziona poi “cointeressenze economiche” di -O con -
OMISSIS-, condannato nel 2019 per turbata libertà degli incanti ed estorsione con l'aggravante mafiosa, destinatario nel 2016 di ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di turbata libertà degli incanti, falsa testimonianza e illecita concorrenza con minaccia o violenza, e gravato da procedimento penale R.G.N.R.
2867/17 della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per i reati di stalking, abuso edilizio, riciclaggio, furto e associazione mafiosa (pagg. 43-45).
Le “cointeressenze economiche” consisterebbero nel fatto che il 30.4.1996 -O
-O è divenuto socio della-O. s.r.l., di cui è socio -O
9.11.1.- La ricorrente obietta che -O è stato socio della-O. solo fino al 3.2.1999, quando ha ceduto le proprie quote allo stesso -O (come da scrittura privata autenticata prodotta in giudizio quale doc. 19), e da quel momento, ben 26 anni fa, è cessato ogni rapporto tra i due.
9.11.2.- In effetti l'interdittiva menziona solo l'ingresso di -O nella società di
-O nel 1996, senza considerare la sua uscita nel 1999 e il lungo tempo da allora trascorso, circostanze queste sulle quali era necessaria una qualche motivazione per poter attribuire al rapporto tra i due, così risalente, una rilevanza attuale quale elemento di controindicazione.
9.12.- L'interdittiva riferisce altresì di cointeressenze economiche di -O con
-O e -O -O, con i quali era socio rispettivamente nella -
OMISSIS- s.r.l. e nella -O s.r.l., società costituite nel 2014 e cancellate nel N. 00217/2025 REG.RIC.
2021, delle quali -O è stato anche liquidatore; i due soggetti in considerazione sarebbero l'uno affiliato e l'altro contiguo a cosche di 'ndrangheta (pagg. 46-47).
Le due società -O s.r.l. e -O s.r.l. sono citate anche in altri due punti dell'interdittiva, perché avevano sede presso l'abitazione di -O, presso cui si trova anche un'unità locale della società ricorrente (pag. 27: v. quanto detto sopra nel paragrafo 6), e perché -O ne era appunto liquidatore (pag. 32).
9.12.1.- La ricorrente obietta, in primo luogo, che il rapporto di -O con i due
-Osi è interrotto il 18.4.2014, quando questi ultimi avrebbero esercitato il recesso dalle rispettive società, come risulterebbe dal doc. 20 della ricorrente, anche se poi sarebbero rimasti formalmente nelle rispettive compagini sociali fino alla cancellazione, disinteressandosi però delle società, tanto che queste ultime sono state sciolte e messe in liquidazione il 7.1.2019 per “l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività”.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'affiliazione e la contiguità ad associazioni mafiose dei due -Osia stata semplicemente affermata, in assenza di elementi concreti ed effettivi.
9.12.2.- La censura non è fondata.
Innanzi tutto va precisato che i due -Osono rimasti soci delle rispettive società dalla costituzione (7.3.2014) alla cancellazione (5.1.2021), quindi per circa 7 anni. Le due dichiarazioni di recesso prodotte dalla ricorrente non risultano consegnate alle società destinatarie, e comunque dalle visure camerali storiche prodotte dalla ricorrente non risulta alcun recesso.
Quanto a -O -O, effettivamente si tratta di soggetto controindicato, perché, come riferito in nota alle pagg. 27 e 46 dell'interdittiva, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, ed è stato poi condannato in via definitiva con fine pena al 23.5.2031. N. 00217/2025 REG.RIC.
Invece gli elementi di controindicazione addotti a carico di -O -O risultano piuttosto deboli, essendo costituiti dal fatto di essere fratellastro di -
OMISSIS- -O, di essere stato controllato in due occasioni (il 26.3.2007 e il
2.6.2016) in compagnia di affiliati (senza che però si dica da cosa si desuma l'affiliazione di costoro), e di essere stato perquisito nel 2011 nel corso di un'operazione contro sei soggetti calabresi legati a cosche di 'ndrangheta.
9.13.- L'interdittiva richiama, altresì, il fatto che -O è socio al 50% della -
OMISSIS- s.r.l., assieme a -O -O e -O, le quali hanno una quota del 25% ciascuna (pag. 47).
Tale società è menzionata anche in altre due parti dell'interdittiva, perché ha sede presso la residenza di -O (pag. 28) e perché questi ne è liquidatore (pag. 31).
9.13.1.- La ricorrente lamenta che la contiguità di -O -O alla
'ndrangheta sia stata affermata semplicemente in quanto parente di soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata, senza alcun elemento da cui desumere che anch'ella sia inserita in ambiente criminale, e che di -O venga soltanto segnalato che risulta indagata nel procedimento n. 2334/2020 iscritto presso la Procura del Tribunale di PA, di cui s'è detto.
9.13.2.- Le censure della ricorrente sono fondate.
Di -O -O, infatti, nell'interdittiva viene detto solo che il padre era un boss mafioso ucciso nel lontano 1986, e che il cugino è stato arrestato nel 2020 per associazione di stampo mafioso ed è figlio di un boss mafioso: nessun elemento è addotto che possa ricondurre la donna in questione alla criminalizzata organizzata.
Su -O, l'indagine che la coinvolge, allo stato, non risulta avere dato luogo a misure cautelari né al rinvio a giudizio (come già detto sopra nel paragrafo 8.3.4); inoltre a pag. 47, in nota, si dice in modo assolutamente generico che sarebbe stata
“segnalata per associazione a delinquere di tipo mafioso, truffa, ricettazione e falso in genere”, senza fornire alcuna precisazione in merito alla dichiarata segnalazione. N. 00217/2025 REG.RIC.
9.14.- L'interdittiva riferisce che “In data 18.07.2019, -O -O è stato controllato dall'Ufficio di Frontiera Aerea di Reggio Calabria, nel locale aeroporto, in compagnia, fra gli altri, di -O, della famiglia 'ndrangheta -O di -
OMISSIS-” (pag. 47).
9.14.1.- La ricorrente lamenta la mancanza di tutti i dati essenziali per verificare e valutare l'episodio: orario, contesto, modalità, condizioni, circostanze e durata dell'incontro. A seguito di istanza di accesso agli atti, la Prefettura ha riferito che la notizia del controllo è stata rilevata dal rapporto informativo del Comando Provinciale
Carabinieri di Reggio Calabria n. 341031/1-13 del 14.12.2021, poi esibito alla ricorrente in esecuzione dell'ordinanza n. 518/2025 di questo Tribunale che ha accolto la domanda incidentale di accesso, ma da quel rapporto non risulta alcun elemento di specificazione e qualificazione dell'incontro tra -O e la -O.
Invece l'art. 10, comma 2, l. 121/1981, legge che ha tra l'altro istituito il Centro elaborazione dati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede che “I dati
e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7”: questo significa che non è consentita una decisione amministrativa sulla base di un mero dato inserito nel Centro, ma occorre acquisire il documento da cui risulta il dato inserito.
Sennonché l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Reggio Calabria, interpellato dalla ricorrente, con nota del 7.7.2025 (depositata in giudizio il 6.10.2025), ha riferito che dei controlli in aeroporto sui passeggeri in partenza e in arrivo non viene redatto un verbale cartaceo, ma viene solo compiuta una registrazione nella banca dati interforze, sicché l'unico elemento che risulta è che in quell'occasione -O e -
OMISSIS- sono stati controllati.
La ricorrente sostiene che -O non conosca la -O, e ritiene che il contesto in cui il controllo è stato eseguito, ossia l'aeroporto di Reggio Calabria, N. 00217/2025 REG.RIC.
consenta di desumere che i due soggetti si siano trovati casualmente presenti nello stesso luogo.
9.14.2.- La censura della ricorrente è meritevole di accoglimento, stante l'assoluta genericità del riferimento compiuto nell'interdittiva al controllo in questione, che non consente di comprendere se i due fossero effettivamente assieme o se semplicemente si trovassero casualmente nello stesso posto, ciascuno per conto proprio, e stante il fatto che non è stato possibile acquisire ulteriori elementi sulle circostanze di quel controllo nemmeno interpellando chi lo ha eseguito, cioè l'Ufficio di Polizia di
Frontiera Aerea di Reggio Calabria.
9.15.- Un altro rapporto di -O menzionato nell'interdittiva è quello con -
OMISSIS-, “soggetto con precedenti per truffa” (pag. 47).
9.15.1.- La ricorrente obietta che -O è stato destinatario di un esposto anonimo, a seguito del quale è stato iscritto a suo carico il procedimento per truffa n.
2201/2010 presso la Procura della Repubblica di Marsala, che è stato però archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Marsala in data 27.1.2015 su richiesta del pubblico ministero, come risulta dal doc. 25 della ricorrente.
9.15.2.- Questa puntuale e documentata censura svuota completamente di rilevanza, ai fini dell'interdittiva, il rapporto tra -O e -O, e mette in luce l'approssimazione con la quale quel rapporto è stato invece valorizzato nel provvedimento impugnato.
9.16.- Nell'interdittiva viene dato valore anche a due controlli riferiti alla sig.ra -
OMISSIS-, moglie di -O, rispettivamente con -O in data 30.5.2020 presso la stazione ferroviaria di Gioia Tauro (pag. 47) e con -O in data
26.4.2018 in luogo non precisato (pag. 48).
9.16.1.- La ricorrente ribadisce anche in questo caso la mancata indicazione dei dati essenziali per verificare e valutare i due episodi, e sostiene che verosimilmente la moglie di -O si è trovata per caso nello stesso luogo di -O, a lei N. 00217/2025 REG.RIC.
sconosciuto, nella stazione ferroviaria, e che l'incontro con -O è stato certamente occasionale, verosimilmente avvenuto nella pubblica via o comunque in luogo pubblico, “e sarà stato possibile che i due soggetti si siano scambiati un convenzionale e convenevole saluto, tipico tra compaesani”.
Nella memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha poi aggiunto che la Polizia Ferroviaria di Gioia Tauro, da essa interpellata, con nota del 9.7.2025 (depositata in giudizio il
6.10.2025), ha riferito che dalla banca dati risulta che -O e -O “si trovassero simultaneamente nella stessa data, alla stessa ora e nel medesimo luogo, senza ulteriori atti che attestano che i due controllati viaggiassero insieme”.
9.16.2.- Richiamando quanto detto sopra nel paragrafo 3.1, se in un'interdittiva vengono menzionati incontri con soggetti controindicati, occorre che sia fornita una qualche precisazione sul contesto in cui gli incontri sono avvenuti, nella misura in cui ciò sia necessario per potere apprezzare il valore presuntivo che quegli incontri rivestono ai fini dell'accertamento di un pericolo di inquinamento mafioso dell'impresa. Tale precisazione difetta completamente per i due incontri in questione,
e questo non consente di apprezzare la loro eventuale rilevanza; anzi, per quanto concerne il controllo di -O con -O, la stessa autorità che lo ha effettuato ha riferito di non avere a disposizione alcun elemento per ritenere che i due viaggiassero insieme.
10.- Sugli incontri di -O -O, socio della ricorrente, con soggetti controindicati.
10.1.- Come si è detto, -O -O, figlio di -O, il 23.12.2022 ha acquistato dal sig. -O una quota dello 0,05% nella società ricorrente, e il
30.3.2023 ha acquistato dal padre la totalità della partecipazione nella -O -
OMISSIS-, socia totalitaria di -O -O ltd, a sua volta socia al 99,85% della ricorrente. N. 00217/2025 REG.RIC.
Sul conto di -O -O, l'interdittiva riporta tre controlli di polizia, rispettivamente il 24.7.2016 in un parco cittadino di PA con -O, il
20.10.2016 in una pubblica via di PA con -O e il 24.9.2017 in una pubblica via di PA con -O OR (pagg. 48-49).
10.2.- La ricorrente lamenta anche in questo caso la mancata indicazione dei dati essenziali per verificare e valutare gli episodi, sostiene che ragionevolmente si sia trattato di incontri occasionali nella pubblica via o in luogo pubblico, ed evidenzia che all'epoca -O -O aveva tra i sedici e i diciassette anni, età in cui ordinariamente si incontrano altri ragazzi per le vie cittadine, senza che sia possibile conoscere successivi percorsi di vita e neppure precedenti di parenti.
Nel ricorso è stato altresì evidenziato che i pregiudizi riportati riferiti a -O e a -O OR sono relativi a periodi successivi agli incontri, mentre -O non ha alcun precedente; poi, a pag. 9 della memoria ex art. 73 c.p.a., a seguito dell'accoglimento della domanda incidentale di accesso, la ricorrente ha aggiunto che quei pregiudizi sono genericamente riferiti o inesistenti.
10.3.- Pure questa censura merita di essere accolta.
Infatti, quanto a -O, l'interdittiva riferisce di una non meglio precisata condanna in materia di stupefacenti, della quale non è indicato nulla di preciso
(autorità giudicante, data della condanna, specifico reato, misura della pena, eventuale definitività della sentenza), di una proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Stazione Carabinieri di PA del
23.9.2019, evidentemente non accolta e dunque irrilevante, nonché di un avviso orale emanato dal Questore di Reggio Calabria in data 6.10.2018.
Quanto a -O OR, l'interdittiva afferma in modo del tutto generico che è stato “segnalato per truffa e falsi in genere”, senza alcuna altra precisazione; peraltro, nella nota del Comando Provinciale Carabinieri di RE del 5.5.2023 sulla quale si è basata l'interdittiva, ostesa senza oscuramenti in parte qua a seguito N. 00217/2025 REG.RIC.
dell'accoglimento della domanda incidentale di accesso, a proposito del soggetto in questione si dice che “non risultano alla Banca Dati SDI precedenti di polizia”.
Quanto a -O, l'interdittiva non riporta alcuna segnalazione a suo carico, ma solo che uno zio paterno è “segnalato e condannato per violazione in materia di armi”
e un altro zio paterno è “segnalato per provvedimenti amministrativi (sequestro veicolo e ritiro patente)”, e che sul conto di entrambi gli zii risulta una proposta di applicazione della sorveglianza speciale, evidentemente non accolta, risalente addirittura al 1978: l'inconsistenza di questi elementi è palese.
11.- Su coniuge, parenti e affini di -O, amministratrice della società.
11.1.- Dopo avere vagliato gli elementi di controindicazione riferibili a -O e ad -O -O, l'interdittiva prende in considerazione -O, amministratrice unica della società, e in particolare i suoi rapporti di coniugio, parentela e affinità con soggetti ritenuti controindicati.
11.2.- Iniziando dal padre -O -O, l'interdittiva riferisce che egli è stato controllato in data 11.6.2014 con un soggetto (-O -O, alias -
OMISSIS-) arrestato nel 2020 per i delitti di cui agli artt. 73-74 D.P.R. 309/1990 e con segnalazioni di polizia a carico per vari reati, nonché in data 18.10.2016 con un altro soggetto (-O) condannato in via definitiva per reati spia e controllato molte volte con soggetti segnalati o condannati per associazione di tipo mafioso (pagg. 50-
52).
11.2.1.- La ricorrente, oltre a lamentare anche in questo caso la mancata specificazione di elementi atti a valutare gli incontri, evidenzia che essi sono risalenti nel tempo.
Quanto al primo, la ricorrente ritiene si possa escludere che sia consistito in una riunione preventivamente organizzata, dovendo più ragionevolmente ritenersi che si sia trattato di incontro occasionale nella pubblica via, o più verosimilmente avvenuto nell'esercizio dell'attività lavorativa del sig. -O, impiegato del -O che si occupava del controllo di un vasto territorio. Peraltro la frazione Piminoro di N. 00217/2025 REG.RIC.
Oppido Mamertina, ove risiede il sig. -O, è abitata da circa 460 persone e l'intero comune di Oppido Mamertina conta 4.725 abitanti, sicché è inevitabile l'incontro occasionale in luoghi pubblici e aperti ad una moltitudine di soggetti.
Quanto al secondo incontro, la ricorrente documenta che nel 2016 -O era collega di lavoro del sig. -O, essendo entrambi dipendenti del -O
Tirreno Reggino, sicché l'incontro deve ritenersi avvenuto nell'ambito dell'attività lavorativa, come confermato dalla circostanza che il controllo è stato eseguito dal
Corpo Forestale dello Stato, evidentemente in zona territoriale tipica del controllo e dell'intervento del -O.
11.2.2.- Queste censure possono essere accolte per ciò che concerne -O, ma non per -O -O.
Infatti le circostanze dell'incontro con -O sono state precisate nell'interdittiva, sebbene – con scelta redazionale criticabile – in posizione quasi nascosta, in nota a pag. 52, dove sono elencati i controlli di -O in compagnia di soggetti controindicati; in mezzo a quei controlli, è stato inserito anche quello del
18.10.2016 nel quale -O è stato trovato assieme a -O -O, come se fosse uguale agli altri, quando invece quell'incontro è diverso da tutti gli altri, perché è quello che dovrebbe rendere gli altri incontri rilevanti ai fini dell'interdittiva.
Ebbene, di quel controllo si dice che è avvenuto alle ore 10.44 nel Comune di Santa
Cristina d'-O (RC), in località Mastro Janni, e che erano presenti anche -
OMISSIS- e -O. Sennonché – rileva il Collegio – tali soggetti erano anch'essi dipendenti del -O, come risulta dal doc. 26 della ricorrente: ciò avvalora l'ipotesi della ricorrente secondo la quale il controllo con sarebbe avvenuto quando -
OMISSIS- -O e -O stavano lavorando assieme per il -O.
Tale controllo quindi non può ritenersi significativo, il che rende irrilevante soffermarsi sul profilo criminale di -O. N. 00217/2025 REG.RIC.
Diverso discorso vale invece per il controllo con -O -O: infatti, dalla nota 23.9.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di RE, depositata in giudizio senza oscuramenti in parte qua a seguito dell'accoglimento della domanda incidentale di accesso, risulta che si è trattato di un controllo alla circolazione stradale.
Dunque -O -O è stato trovato all'interno del medesimo veicolo con il soggetto in questione, e questo smentisce la tesi, o meglio l'ipotesi, della ricorrente, secondo la quale l'incontro con -O -O sarebbe avvenuto occasionalmente nella pubblica via o nell'esercizio dell'attività lavorativa del sig. -
OMISSIS-.
Quanto al profilo criminale di -O -O, egli è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (v. pag.
50 dell'interdittiva, testo e nota 197), che, essendo ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., è un delitto spia rilevante ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, mentre si può prescindere dalle altre
“segnalazioni di polizia” a suo carico, in quanto indicate in modo assolutamente generico.
11.3.- Dopo avere preso in considerazione il padre di -O, l'interdittiva si sofferma sul marito della stessa, -O, del quale riferisce che:
- è socio e procuratore di una società -O, della quale la stessa moglie è stata dipendente, e che è stata colpita da interdittiva (prodotta in giudizio dalla ricorrente quale doc. 29);
- è amministratore unico ed è stato dipendente di un'altra società -Ocolpita da interdittiva (prodotta in giudizio dalla ricorrente quale doc. 30);
- una sua impresa è stata sottoposta alla misura della prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. 159/2011 (con atto prodotto in giudizio dalla ricorrente quale doc. 33);
- il padre -O è socio accomandante di una società (-O & C. s.a.s.) colpita da interdittiva; N. 00217/2025 REG.RIC.
- i fratelli -O e -O sono stati controllati assieme a due soggetti (-
OMISSIS- e -O -O) segnalati per associazione a delinquere di stampo mafioso;
- lo zio materno AS -O è un esponente di spicco di una 'ndrina e i suoi figli -O, -O e -Osono titolari di imprese colpite da interdittive.
11.3.1.- La ricorrente evidenzia che -O non ha precedenti penali né carichi pendenti, e sostiene che le interdittive che hanno colpito le società -O s.r.l. e
-O s.r.l.s., nelle quali egli non ha cariche, lo vedono estraneo da ogni considerazione e contestazione, poiché si basano solo sulla valutazione dei suoi cugini
-O, -O e -O.
Il provvedimento ex art. 94 bis d.lgs. 159/2011 adottato nei confronti dell'impresa agricola individuale di -O sarebbe la conseguenza di un effetto a cascata, essendo stato adottato sul presupposto che la moglie -O e i tre cugini sono soci di società attinte da interdittive.
Il controllo di -O e -O con-Oe -O -O è riferito a un episodio isolato e risalente al 29.1.2004, dunque oltre venti anni prima, verosimilmente occasionale; peraltro -O sarebbe emigrato nel marzo 2015 in
Australia, dove vivrebbe tutt'oggi.
Quanto ai fratelli, ai cugini e allo zio di -O, la ricorrente sostiene che, al di là della mera indicazione dei precedenti a loro carico, mancherebbe nell'interdittiva qualsiasi ulteriore elemento, anche indiziario, che possa consentire di prefigurare un condizionamento da parte loro dell'impresa ricorrente, alla quale sono del tutto estranei.
11.3.2.- Le censure riguardanti la posizione di -O non possono essere accolte.
La -O s.r.l., di cui -O è socio al 30% ed è stato procuratore fino all'8.5.2023 (e la stessa -O è stata dipendente, anche se per pochi giorni), ha N. 00217/2025 REG.RIC.
come socio per il restante 70% un cugino di questi, -O, e come amministratore unico un altro cugino, -O -O.
La -O s.r.l.s., della quale -O è stato amministratore unico fino al
5.6.2023 e dipendente, appartiene interamente al terzo cugino, -O -O
.
-O ha quindi rapporti societari e di parentela con i tre fratelli -O, -
OMISSIS- e -O, i quali risultano collegati alla criminalità mafiosa, tanto che le società sono state colpite da interdittive.
Nelle interdittive in questione (come pure nel provvedimento ex art. 94 bis d.lgs.
159/2011 adottato nei confronti dell'impresa agricola individuale di -O) si dà conto del fatto che, durante una perquisizione eseguita il 29.5.2015 a casa di AS
-O, padre dei tre soggetti di cui sopra, è stato rinvenuto e sequestrato un quaderno manoscritto contenente i rituali di affiliazione alla 'ndrangheta, nel quale viene indicato in ordine alfabetico il frasario utilizzato dagli affiliati; inoltre AS
-O è stato sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale.
Dalle interdittive emerge altresì che -O -O è stato due volte imputato per il delitto spia di turbata libertà degli incanti, e i procedimenti si sono conclusi con sentenze di non doversi procedere per prescrizione, ma in un caso con condanna al rimborso delle spese legali a favore delle parti civili costituite.
Va poi rimarcato che la ricorrente non ha svolto alcuna deduzione sul fatto che -
OMISSIS-, padre di -O, è socio accomandante di una società (-O &
C. s.a.s.) colpita da interdittiva.
Si deve invece prescindere dal controllo di -O e -O in compagnia di-
OMISSIS-e -O -O, poiché di questi ultimi due soggetti l'interdittiva riferisce, in modo assolutamente generico, che sono stati “segnalati” per associazione a delinquere di tipo mafioso, senza ulteriori precisazioni, che invece erano doverose. N. 00217/2025 REG.RIC.
11.4.- Poche parole vanno spese a proposito di -O -O, cugino di -
OMISSIS-: l'interdittiva afferma che è stato condannato in primo grado per associazione mafiosa e per reati commessi con l'aggravante mafiosa, ma riferisce anche che il delitto associativo e l'aggravante sono caduti in appello (pagg. 55-56): è pertanto del tutto evidente che, allo stato, il rapporto di parentela con tale soggetto non può costituire un indice di infiltrazione mafiosa.
12.- Sull'omessa considerazione dell'adozione del modello di gestione ai sensi del
d.lgs. 231/2001.
12.1.- Infine la ricorrente lamenta che la Prefettura non abbia considerato che essa si sarebbe dotata del modello organizzativo di gestione ex d.lgs. 231/2001, affidando a una società esterna, la -O Group, il compito di assicurarne il rispetto.
12.2.- La censura è infondata.
La ricorrente ha infatti prodotto un preventivo della -O Group di euro 2.000 per la predisposizione del modello, di euro 2.500 per l'attività dell'organismo di vigilanza e di euro 1.000 per consulenza stragiudiziale e redazione contratti per un massimo di 5 consulenze all'anno, il tutto oltre IVA; ha poi prodotto la copia di una fattura della -O del 22.4.2024 di euro 3.500 più IVA per “Modello 231 //
Implementazione Modello 231 Stragiudiziale Formazione”.
Tuttavia non è stata data alcuna prova né che il modello organizzativo di gestione previsto dal d.lgs. 231/2001 sia stato concretamente adottato e attuato, né che sia stato nominato l'organismo di vigilanza.
13.- Conclusioni sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti.
13.1.- Da quanto finora esposto emerge che molti degli elementi addotti nell'interdittiva del 27.12.2024 come indici di infiltrazione mafiosa non possono essere considerati tali. In sostanza il provvedimento ha affastellato una ridda di elementi senza sottoporli a un vaglio adeguato al fine di discernere quelli realmente rilevanti da quelli che non lo sono, come se il provvedimento potesse assumere forza N. 00217/2025 REG.RIC.
dalla sua estensione (ben 74 pagine), piuttosto che dalla pregnanza degli elementi addotti. In questo modo il provvedimento, anziché uscirne rafforzato, ne è risultato oltremodo indebolito, e pertanto, così com'è strutturato, non può considerarsi sorretto da idonea motivazione e deve essere annullato.
Certamente diversi elementi indicati nell'interdittiva resistono alle censure della ricorrente, e pertanto possono assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa. Tuttavia spetta alla Prefettura di RE rivalutare complessivamente la posizione della ricorrente, sgombrando il campo da tutti gli elementi che non possono essere considerati, concentrandosi sugli altri, e valutando se questi ultimi sono idonei a sorreggere, secondo il criterio del “più probabile che non”, una valutazione di sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
Naturalmente in sede di rivalutazione dovranno essere prese in considerazione anche le eventuali sopravvenienze, soprattutto per ciò che concerne gli sviluppi dei procedimenti penali menzionati nell'interdittiva, se ve ne sono stati.
13.2.- Ovviamente l'annullamento dell'interdittiva del 27.12.2024 si estende anche all'interdittiva del 31.12.2024, in quanto motivata per relationem con rinvio alla prima.
13.3.- L'annullamento dell'interdittiva travolge anche il decreto del 27.12.2024 con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l.
90/2014 per la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente, ed è stato nominato amministratore straordinario il dr. -O (decreto che è stato impugnato con il ricorso principale, appunto per illegittimità derivata), come travolge pure il decreto del 9.6.2025 con cui è stata ribadita la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, è stata disposta la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente, e sono stati nominati quali amministratori straordinari il dr. -O e il dr. -O (decreto che è stato impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, sempre per illegittimità derivata). N. 00217/2025 REG.RIC.
La suddetta misura presuppone infatti che sia stata emessa un'informazione antimafia interdittiva, e pertanto, venendo meno quest'ultima, viene meno anche la misura che su di essa si basa.
14.- Sulle spese.
14.1.- Le spese del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente in quanto soccombente, e sono liquidate nel dispositivo; vanno invece compensate nei rapporti tra la ricorrente e i due amministratori straordinari, evocati quali controinteressati.
14.2.- Le spese della domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., decisa con l'ordinanza n. 518 del 13.6.2025, possono essere compensate, in quanto solo in parte quella domanda è stata accolta o su di essa è stata dichiarata cessata la materia del contendere, mentre nella restante parte la domanda è stata rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e i due soggetti evocati quali controinteressati, e compensa altresì le spese della domanda incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00217/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e tutte le società, gli altri enti privati e le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL BB, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ED EL BB
IL SEGRETARIO N. 00217/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00068 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00217/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Parrello e Benedetto Sanfilippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di RE, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-O e -O, non costituiti in giudizio; N. 00217/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
(A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di RE il
27.12.2024 nei confronti della ricorrente (prot. n. -O.);
- del decreto emesso dal Prefetto di RE il 27.12.2024 (prot. n. -O), con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l.
90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, per la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente, ed è stato nominato amministratore straordinario il dr.
-O, al quale sono stati attribuiti «tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società "limitatamente alla completa esecuzione" dei contratti in corso con gli enti richiedenti la documentazione antimafia per l'impresa interdetta»;
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di RE il
31.12.2024 nei confronti della ricorrente (prot. n. -O), che richiama integralmente l'interdittiva del 27.12.2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
(B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 27.8.2025:
- del decreto emesso dal Prefetto di RE il 9.6.2025 (prot. interno n. 0045112 –
Area 1 Antimafia), comunicato lo stesso giorno, con cui è stata ribadita la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, ed è stata disposta la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente per un periodo stimato di un anno, salvo proroga, limitatamente all'esecuzione dei contratti e dei servizi specificati nel provvedimento, e sono stati nominati quali amministratori straordinari il dr. -O e il dr. -O;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso. N. 00217/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Prefetto di RE ha emesso nei confronti della società ricorrente:
- in data 27.12.2024, un'informazione antimafia interdittiva, di ben 74 pagine, nella quale gli elementi di controindicazione sono prima illustrati in dettaglio e poi riepilogati alle pagg. 66-69;
- sempre in data 27.12.2024, un decreto di accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, per la gestione straordinaria e temporanea della società limitatamente all'esecuzione dei contratti pubblici in essere, e di nomina dell'amministratore straordinario in persona del dr. -O, cui è stato dato incarico di procedere “alla ricognizione puntuale di tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, di cui risulta titolare la società medesima, al fine di acquisire piena contezza dei contratti pubblici da includere, con successivo provvedimento, nel perimetro di operatività e di efficacia della misura straordinaria in parola”;
- in data 31.12.2024, un'altra informazione antimafia interdittiva, che richiama integralmente quella del 27.12.2024, e che è stata adottata perché la Prefettura doveva concludere il procedimento avviato a seguito di un'altra richiesta di comunicazione antimafia che le era pervenuta da un altro ente in relazione alla società ricorrente. N. 00217/2025 REG.RIC.
2.- Il 30.12.2024, cioè due giorni dopo la notifica della prima interdittiva, è stata costituita una nuova società avente denominazione, oggetto sociale e dominio di pec identici a quelli della ricorrente; socie della nuova società sono -O (ritenuto dalla Prefettura di RE il dominus della società ricorrente), la seconda delle quali neomaggiorenne e priva di redditi; la sede della nuova società è stata fissata a
Valmontone (RM), nello stesso indirizzo in cui si trova una sede secondaria della ricorrente; inoltre dalla documentazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di
OV e RE prodotta in giudizio dalla Prefettura (docc. 21a e 21b) emerge che, al 12.2.2025, già 10 lavoratori della ricorrente su 39 erano stati trasferiti alla nuova società.
3.- La ricorrente ha impugnato le due interdittive e il decreto di cui sopra con ricorso notificato e depositato il 20.2.2025, al quale la Prefettura ha resistito.
4.- Nell'ambito di tale giudizio, il 24.2.2025, cioè poco dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha notificato e depositato domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando che non era stata soddisfatta l'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento ai fini della difesa nel giudizio, presentata alla Prefettura di
RE il 15.1.2025.
5.- Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 125 del 29.3.2025, ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, e poi, con ordinanza collegiale n.
518 del 13.6.2025, ha accolto parzialmente la domanda incidentale di accesso, con conseguente condanna della Prefettura di RE a esibire i documenti richiesti senza oscuramenti entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (mentre per il resto la domanda di accesso è stata in parte respinta, in parte dichiarata inammissibile,
e in parte è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere).
I suddetti documenti sono stati depositati in giudizio dalla Prefettura il 3.7.2025.
6.- Nel frattempo, il 9.6.2025, la Prefettura di RE ha emanato un ulteriore decreto, con cui ha ribadito la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, N. 00217/2025 REG.RIC.
d.l. 90/2014, ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della società per un periodo stimato di un anno, salvo proroga, limitatamente all'esecuzione dei contratti e dei servizi specificati nel provvedimento, per i quali sono stati sospesi gli effetti dell'interdittiva, e ha confermato l'amministratore precedentemente nominato dr. -
OMISSIS-, aggiungendone un altro in persona del dr. -O.
7.- La ricorrente ha impugnato questo nuovo provvedimento con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27.8.2025 e depositato l'1.9.2025, ritenendolo viziato da illegittimità derivata dall'interdittiva del 27.12.2024 impugnata col ricorso principale.
8.- Nel frattempo, in data 6.8.2025, il Prefetto di Reggio Calabria ha emesso altre due interdittive nei confronti della -O Med s.r.l. e della -O in liquidazione, società facenti parte dello stesso gruppo societario o comunque collegate alla -O, come risultante dalla documentazione tempestivamente prodotta dall'Amministrazione il 22.10.2025. È invece tardiva l'ulteriore produzione documentale compiuta dall'Amministrazione il 24.10.2025, poiché il termine scadeva il giorno precedente.
9.- Depositate le memorie ex art. 73 c.p.a. e le repliche, all'udienza del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Sulle principali vicende societarie della ricorrente prima dell'interdittiva.
1.1.- L'informativa antimafia interdittiva della Prefettura di RE del 27.12.2024 descrive anzitutto, alle pagg. 2-6, le principali vicende della società ricorrente (in origine -Os.r.l., poi -O s.r.l. e poi -O Net s.r.l.), che possono essere così sinteticamente riepilogate.
1.2.- Il 27.7.2006 è stata costituita -Os.r.l., con sede a Roma, capitale di euro
10.000,00 e unico socio la -O -O s.r.l. con sede a PA (RC).
1.3- Il 21.11.2008 -Oha trasferito la sede a Valmontone (RM). N. 00217/2025 REG.RIC.
1.4.- Il 3.8.2009 è stato deliberato un cospicuo aumento di capitale di -Oda euro 10.000 a euro 3,5 milioni, sottoscritto per euro 1.821.656 (pari a circa il 52%) da
-O s.r.l., società appartenente al 99% al sig. -O (amministratore unico di -O), mediante conferimento di ramo d'azienda, e per i restanti euro
1.668.344 (pari a circa il 48%) dal medesimo sig. -O
1.5.- Il 3.11.2009 la -O -O s.r.l., che era rimasta socia di -O con una quota di soli euro 10.000, ha acquistato l'intera quota di euro 1.821.656 della
-O s.r.l., divenendo così socia di -Oper euro 1.831.656.
1.6.- Il 14.9.2010 è stato deliberato un secondo, cospicuo aumento di capitale di -
OMISSIS-da euro 3,5 milioni a euro 5 milioni, interamente sottoscritto da -O
, che ha visto così aumentare la propria partecipazione nella società a euro 3.168.344, mentre -O -O è rimasta socia per euro 1.831.656 (nell'interdittiva, a pag. 5, le rispettive partecipazioni vengono erroneamente indicate in euro 3.178.344 ed euro 1.821.656).
1.7.- Il 27.8.2012 -Osi è scissa totalmente, dando luogo a due società aventi gli stessi soci della scissa: l'una è -O s.r.l., con capitale di euro 5 milioni, dedita al servizio di riscossione dei tributi locali, e l'altra è -O s.r.l., con capitale di euro 10.000, società immobiliare.
1.8.- Il 21.11.2014 -O ha trasferito la sede a RE (a pag. 6 dell'interdittiva si dice erroneamente che il trasferimento è avvenuto il 9.6.2015).
1.9.- In data non precisata -O -O, avente in -O una quota di euro 1.831.656, ne ha ceduta una piccola parte, pari a euro 7.619, ad -O
1.10.- Il 27.11.2017 -O e -O -O hanno ceduto le loro intere partecipazioni in -O, che assommavano a euro 4.992.381, a -O -
OMISSIS- ltd, società di diritto maltese riconducibile a -O (i restanti euro
7.619 del capitale di -O appartenevano al sig. -O, come detto). N. 00217/2025 REG.RIC.
1.11.- Il 23.12.2022 il sig. -O ha ceduto la sua quota di euro 7.619 in -
OMISSIS- a due figli di -O (-O -O) e ad -O, determinando così l'assetto societario esistente al tempo dell'interdittiva, con i predetti tre soggetti soci allo 0,05% ciascuno, e con -O -O ltd socia al 99,85%
(questo assetto è variato per pochi mesi tra l'11.9.2023, quando tutti i soci hanno ceduto parte delle loro quote alla -O, e il 29.12.2023, quando la -O, messa in liquidazione volontaria, ha ritrasferito la propria quota in -O agli altri soci).
1.12.- Il 30.3.2023 -O – che controllava -O in quanto socio totalitario della -O -O, a sua volta socia totalitaria di -O -O ltd, a sua volta socia al 99,85% di -O – ha ceduto l'intera sua partecipazione nella holding al figlio -O -O.
1.13.- Il 27.6.2023 -O (c.f. 09106071005) ha incorporato la società -
OMISSIS- Net s.r.l. (c.f. 04271000871) e, a quanto è dato comprendere, ha assunto la denominazione dell'incorporata.
1.14.- Il 30.8.2024 è stata aggiunta alla denominazione “-O Net s.r.l.” la dicitura “SB”, che sta per “società benefit”.
2.- L'oggetto del ricorso principale.
2.1.- La ricorrente censura l'interdittiva del 27.12.2024 formulando un unico motivo, rubricato “Eccesso di potere. Errata e inadeguata considerazione dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione – illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa
– manifesta sproporzione”, e suddiviso al suo interno in paragrafi, alcuni dei quali suddivisi a loro volta in sottoparagrafi.
2.2.- Le medesime censure sono estese alla successiva interdittiva del 31.12.2024, che si limita a richiamare integralmente la prima; invece il decreto del 27.12.2024, che ha accertato i presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014 per la gestione N. 00217/2025 REG.RIC.
straordinaria e temporanea della ricorrente, è stato impugnato per illegittimità derivata dall'interdittiva del 27.12.2024.
2.3.- Le censure della ricorrente saranno esaminate di seguito seguendo tendenzialmente il suo ordine espositivo.
3.- Sulle considerazioni generali della ricorrente in merito ai controlli e alle frequentazioni con soggetti controindicati.
3.1.- La ricorrente si sofferma anzitutto sui plurimi richiami dell'interdittiva a controlli eseguiti dalle forze dell'ordine, da cui risultano incontri tra persone direttamente o indirettamente riferibili alla società e soggetti ritenuti controindicati.
Secondo la ricorrente, i richiami sarebbero carenti di elementi essenziali per la valutazione dei dati e della stessa consistenza degli incontri riferiti, mancando orario, contesto, modalità, condizioni, circostanze e durata degli incontri, e in alcuni casi anche il luogo specifico in cui l'incontro sarebbe avvenuto. Questi elementi non si rinverrebbero nemmeno nella nota n. 025763/1-20 di prot. “P” del 23.9.2021 e nella nota n. 73/442-10/2023 di prot. del 5.5.2023, entrambe del Comando Provinciale
Carabinieri di RE, né nel rapporto informativo n. 341031/1-13 del 14.12.2021 del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, esibiti alla ricorrente senza oscuramenti a seguito dell'ordinanza n. 518/2025 di questo
Tribunale che ha parzialmente accolto la domanda incidentale di accesso.
Sotto altro profilo, secondo la ricorrente gli incontri riportati nell'interdittiva non sarebbero idonei a sostenere il provvedimento, in quanto: (a) sarebbero risalenti nel tempo; (b) dagli scarni elementi forniti si può escludere che gli episodi siano consistiti in riunioni preventive ed organizzate, dovendo più ragionevolmente ritenersi che si sia trattato di incontri occasionali, peraltro avvenuti in vie e luoghi pubblici frequentati da una moltitudine di soggetti.
3.2.- A tale proposito, va ricordato quanto affermato dalla fondamentale pronuncia del
Cons. Stato, sez. III, 3.5.2016 n. 1743, nel paragrafo 6.5: l'Amministrazione può N. 00217/2025 REG.RIC.
ragionevolmente attribuire rilevanza ai contatti o ai rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari, soci, amministratori, dipendenti dell'impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, “quando essi non siano frutto di casualità o, per converso, di necessità”; “Se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente significativi i ripetuti contatti o le 'frequentazioni'” con quei soggetti; “Tali contatti o frequentazioni (anche per le modalità, i luoghi e gli orari in cui avvengono) possono far presumere, secondo la logica del «più probabile che non», che l'imprenditore – direttamente o anche tramite un proprio intermediario - scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi”.
Alla luce di questi principi, è astrattamente corretto il rilievo della ricorrente secondo il quale, se nell'interdittiva vengono menzionati incontri tra soggetti riferibili alla società ricorrente e soggetti controindicati, occorre che sia fornita una qualche precisazione sul contesto in cui gli incontri sono avvenuti, nella misura in cui ciò sia necessario per potere apprezzare il valore presuntivo che quegli incontri rivestono ai fini dell'accertamento di un pericolo di inquinamento mafioso dell'impresa.
Tuttavia, scendendo nel concreto dell'interdittiva in esame, non è vero che tali precisazioni manchino in assoluto per tutti gli incontri valorizzati nel provvedimento.
Occorre dunque esaminare singolarmente ciascuno di quegli incontri, per verificare se l'interdittiva ne specifichi il contesto in modo sufficiente, oppure no: a ciò si provvederà nel prosieguo, nel corso dell'esame analitico dei singoli elementi di controindicazione censurati dalla ricorrente.
3.3.- Quanto all'ulteriore deduzione della ricorrente secondo la quale gli incontri menzionati nell'interdittiva non sarebbero rilevanti perché risalenti nel tempo, va osservato in primo luogo che non è vero che tutti gli incontri siano avvenuti molto tempo addietro, e in secondo luogo che, in astratto, un incontro con persona controindicata avvenuto in un passato lontano, se valutato assieme ad altri incontri più N. 00217/2025 REG.RIC.
recenti, può al contrario costituire un indice presuntivo di un collegamento con le consorterie criminali radicato da lunga data e persistente. Anche per il profilo temporale degli incontri, quindi, è necessario compiere una verifica di rilevanza caso per caso, come si farà in appresso.
4.- Sulle vicende societarie ritenute anomale.
4.1.- L'interdittiva, alle pagg. 8-9, evidenzia anzitutto che la società ricorrente, quando ancora era denominata -Os.r.l., è stata oggetto nell'arco di pochi mesi (tra il
3.8.2009 e il 14.9.2010) di due rilevanti aumenti di capitale, da euro 10.000 a euro 3,5 milioni e poi a euro 5 milioni.
Il secondo aumento di capitale è stato sottoscritto interamente da -O
Il primo aumento di capitale è stato sottoscritto in parte direttamente da -O,
e in parte, per euro 1.821.656 milioni, dalla -O s.r.l., società appartenente al
99% a -O La sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della -
OMISSIS- s.r.l. presenta le seguenti peculiarità: è avvenuta mediante conferimento di un ramo d'azienda della -O valutato quell'importo; tuttavia, appena quattro giorni dopo, in data 7.8.2009, la quota di partecipazione del 99% della -O è stata ceduta da -O a un soggetto, -O, privo di redditi (nel 2009 e nel
2010 ha dichiarato redditi inferiori a euro 2.000, e dal 2011 non ha dichiarato redditi), per un prezzo di soli euro 30.000 in dichiarata considerazione delle “notevoli perdite” della -O; circa tre mesi dopo, il 3.11.2009, la -O ha trasferito la partecipazione in -O, che aveva acquistato sottoscrivendo l'aumento di capitale, alla -O -O, il cui presidente del consiglio d'amministrazione era -O, per un prezzo pari al valore nominale di euro
1.821.656.
4.1.1.- A proposito di ciò, la ricorrente osserva che l'aumento di capitale è un'operazione normalmente apprezzabile, mentre sono anomale, semmai, la perdita o la riduzione del capitale stesso. Aggiunge che comunque, nel caso di specie, l'aumento N. 00217/2025 REG.RIC.
di capitale è avvenuto non per ingresso di soggetti esterni, che potessero rappresentare interessi della criminalità organizzata, ma esclusivamente con apporto di -O, che era già socio, e di società del gruppo; scopo dell'aumento era adeguarsi alle previsioni normative che impongono, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi per conto degli enti locali (qual è la ricorrente), un capitale minimo che nel 2009 era di euro 2.500.000, in forza dell'art. 1 d.m. 20.12.2007, e attualmente è di euro 5.000.000, in forza del comma 807 della l. 160/2019.
4.1.2.- La critica della ricorrente è fondata solo in parte.
a) Effettivamente il mero fatto che vi siano stati due aumenti di capitale di cospicua entità, di per sé, non costituisce un indice di infiltrazione mafiosa.
b) Piuttosto, a pag. 15 dell'interdittiva, laddove è riportato il contenuto dell'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. relativa al procedimento penale
R.G.N.R. 2334/2020 originariamente aperto presso la Procura della Repubblica di
PA e successivamente trasferito alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria,
Direzione Distrettuale Antimafia (informazione della quale non è indicata la data), risulta che il sig. -O era indagato, tra l'altro, per l'ipotesi di reato di formazione fittizia del capitale sociale di cui all'art. 2632 c.c., proprio in relazione ai due aumenti di capitale in questione.
Tuttavia da nessuna parte, nell'interdittiva, si afferma che i due aumenti di capitale sarebbero fittizi, si indicano gli elementi da cui si desumerebbe tale carattere fittizio,
e si spiegano le ragioni per le quali ciò costituirebbe un indice di infiltrazione mafiosa.
c) È invece connotata da elementi di anomalia la sottoscrizione di una parte del primo aumento di capitale, e precisamente euro 1.821.656 milioni, ad opera della -O
s.r.l., come messo in luce dall'interdittiva, senza che la ricorrente abbia offerto nelle sue difese alcuna spiegazione che potesse ricondurre quegli elementi a normalità. N. 00217/2025 REG.RIC.
d) Ai suddetti elementi di anomalia se ne aggiunge un altro, non valorizzato per tale dall'interdittiva, ma di cui si ha notizia perché la stessa lo menziona a un diverso proposito, cioè nell'elenco dei procedimenti penali a carico di -O: secondo l'accusa riportata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso il
22.5.2024 dalla Procura della Repubblica di Catania per il delitto di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall.), la cessione in data 3.11.2009, dalla -O
(poi fallita) alla -O -O, della partecipazione di nominali euro
1.821.656 in -O, che la prima società aveva acquistato sottoscrivendo l'aumento di capitale di -O, è avvenuta per un prezzo pari al valore nominale della partecipazione ceduta “senza recuperare alcun attivo, simulando l'avvenuto pagamento attraverso una compensazione tra il credito derivante dalla cessione e il debito portato da una fattura emessa dalla -O srl di importo pari ad €
2.428.000,00 per costi dei quali non si conosce il dettaglio e che soprattutto risultano del tutto sproporzionati rispetto ai costi complessivi dell'esercizio 2009 ed al fatturato complessivo pari ad € 1.124.863”.
4.2.- L'interdittiva menziona altresì quali vicende societarie anomale:
- l'acquisto in data 29.10.2015, per un euro, dalla -O s.r.l., di un ramo d'azienda relativo alle attività di concessione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali di cui ai contratti stipulati con quattro Comuni calabresi, prezzo giustificato adducendo la posizione debitoria della cedente (pag. 6 e pagg. 13-14);
- la cessione, in data 4.12.2017, alla -O Med s.r.l., del ramo d'azienda avente ad oggetto tutte le attività software e servizi su clienti della regione Calabria, non comprese nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, nonché tutti i clienti privati della medesima regione, per il prezzo di euro 4.950 (pag. 7).
4.2.1.- La ricorrente sostiene che la prima operazione non sia indice di infiltrazione mafiosa perché, come precisa la stessa interdittiva, il prezzo di cessione di un euro è stato così determinato in ragione della situazione debitoria dell'azienda ceduta, N. 00217/2025 REG.RIC.
accollata dalla cessionaria. Stesse considerazioni valgono, ad avviso della ricorrente, per la seconda operazione.
4.2.2.- Queste censure sono fondate, poiché nell'interdittiva si afferma che il prezzo di un euro dell'acquisto di ramo d'azienda dalla -O s.r.l. è stato pattuito
“considerata l'assunzione della posizione debitoria [della cedente] da parte della cessionaria” (così alle pagg. 13-14) e “a causa di difficoltà finanziarie e di gestione indotte dal mancato assolvimento degli obblighi contrattuali fondamentali da parte di
Enti pubblici clienti” (così a pag. 6). Quindi il prezzo della cessione, ancorché fissato in un solo euro, appare avere una sua giustificazione, che l'interdittiva non contesta in alcun modo, giacché non nega che sussistesse la prospettata situazione debitoria della società cedente e che la cessionaria se la sia accollata.
Quanto alla cessione di ramo d'azienda alla -O Med s.r.l. per euro 4.950, nulla viene detto nell'interdittiva per spiegare perché questo prezzo sarebbe anomalo e non giustificato.
4.3.- Nell'interdittiva si afferma pure che l'amministrazione della società “è caratterizzata da diversi e ripetuti avvicendamenti negli anni tra -O, quest'ultimo fino al 20/12/2022” (pag. 29), avvicendamenti dettagliati in una tabella
(pag. 30), che -O e -O “risultano essere o essere stati dipendenti della -O”, società amministrata prima da -O e poi da -O, e quindi incorporata nella -O Net s.r.l. (pag. 29), e che per tali ragioni vi sarebbe un “walzer di cariche sociali ed amministrative tra i medesimi soggetti, gestione di diverse società, operanti in settori diversi, ma tutte riconducibili alla medesima governance e spostamento degli stessi soggetti dalle predette cariche dell'una o dell'altra” (pag. 67).
4.3.1.- La ricorrente ritiene che non si comprenda quale sia l'aspetto anomalo dell'avvicendamento nelle cariche sociali delle medesime persone, cioè -O, - N. 00217/2025 REG.RIC.
OMISSIS- e -O -O, essendo ovvio che una società affidi la sua gestione a persone di fiducia.
4.3.2.- Anche questa censura è meritevole di accoglimento.
L'affermazione dell'interdittiva sul valzer di cariche sociali è tratta dalla già citata sentenza di Cons. Stato n. 1743/2016 (precisamente dal paragrafo 6.7, ultimo trattino), ma l'interdittiva trascura di considerare l'essenziale precisazione compiuta subito dopo da quella sentenza, ossia che simili operazioni non sono necessariamente fraudolente, bensì vanno considerate tali “quando sono eseguite al malcelato fine di nascondere o confondere il reale assetto gestionale e con un abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo si vuol celare la realtà effettiva dell'influenza mafiosa, diretta o indiretta, ma pur sempre dominante”. Nell'interdittiva non viene nemmeno prospettato che l'avvicendamento nelle cariche amministrative dei tre soggetti in questione avesse lo scopo di nascondere il reale assetto gestionale della società, e quindi avesse natura fraudolenta.
5.- Sulla sede fittizia a RE.
5.1.- L'interdittiva ha messo chiaramente in luce che la sede sociale a RE, città situata in zona diversa da quelle notoriamente sottoposte all'influsso mafioso, è fittizia perché, nell'accesso eseguito il 29.4.2022 dal Gruppo Interforze Antimafia, non sono stati rinvenuti nell'immobile né computer (circostanza particolarmente significativa, considerando che la società opera nel settore della produzione di software e dell'erogazione di servizi alla pubblica amministrazione gestiti in via informatica) né dipendenti della società, ma solo due soggetti, -O -O e -O,
i quali hanno dichiarato di essere dipendenti della -O Net s.r.l. (va precisato che, all'epoca, tale denominazione corrispondeva a una società diversa dalla ricorrente, la quale si chiamava -O, e solo successivamente ha incorporato la
-O Net e ne ha assunto la denominazione); il dominus della società - N. 00217/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, l'amministratrice unica -O e i dipendenti si trovano invece a
PA (pagg. 22-25, 66 e 68-69 dell'interdittiva).
5.2.- Secondo la ricorrente, il trasferimento della sede a RE non sarebbe indice di infiltrazione mafiosa perché la sede della società era originariamente a Roma e poi a Valmontone (RM), quindi non in zone notoriamente sottoposte all'influsso mafioso; inoltre sarebbe irrilevante il fatto che nella sede, al momento dell'accesso, fossero presenti dipendenti di un'altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario.
5.3.- In effetti non rileva in sé lo “spostamento” della sede legale, sostantivo impropriamente valorizzato alle pagg. 22 e 67 dell'interdittiva, in quanto mai la società ricorrente ha avuto sede in Calabria per poi spostarla fuori da quella regione.
Rilevano tuttavia le circostanze che la sede della società sia stata fissata a RE, in zona apparentemente franca dall'influsso mafioso (per usare l'espressione che si trova in Cons. Stato n. 1743/2016, paragrafo 6.7, primo trattino), che quella sede sia fittizia, come appurato con l'accesso ivi eseguito, e che il dominus della società -
OMISSIS-, l'amministratrice unica -O e i dipendenti si trovino a PA, in
Calabria: quindi la censura della ricorrente non può essere accolta.
6.- Sulla condivisione dell'unità locale di PA con altre società riferibili a persone ritenute controindicate.
6.1.- L'interdittiva ravvisa indici di infiltrazione mafiosa nella circostanza che il luogo in cui è situata l'unità locale di PA, presso l'indirizzo di residenza di -O, coincide con la sede legale o con le unità locali di altre sette società a responsabilità limitata, nel cui assetto societario graviterebbero soggetti controindicati e in contatto con ambienti mafiosi, e cioè: -O, -O -O, -O, -
OMISSIS-, -O, -O e -O (pagg. 25-29).
6.2.- La ricorrente sostiene innanzi tutto che non possa ravvisarsi alcuna anomalia per le tre società (-O) che fanno parte del gruppo societario di -O Net, essendo usuale che più società di un gruppo condividano la sede legale. N. 00217/2025 REG.RIC.
Lamenta poi che l'interdittiva riferisce che una di queste società, la -O -
OMISSIS- s.r.l., ha una partecipazione nel -O e nella -O s.r.l., enti nei quali hanno cariche soggetti ritenuti controindicati, ma non considera che la partecipazione è rispettivamente di 1/27, cioè del 3,7%, e dello 0,82%, che entrambi gli enti partecipati sono inattivi, e che la -O s.r.l. è partecipata al 49% dalla
Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale, la quale è un ente pubblico.
Quanto alle quattro società non rientranti nel gruppo societario di -O Net (-
OMISSIS-, -O, -O e -O), siccome esse sono citate anche in altre parti dell'interdittiva, la ricorrente rinvia alle censure formulate avverso quelle parti.
6.3.- Considerando singolarmente ciascuna delle sette società, e cominciando dalla -
OMISSIS-, appartenente al 100% a tale -O (pag. 25 dell'interdittiva), va rimarcato che, quantunque tale soggetto fosse stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14.7.2016 con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, “L'ipotesi accusatoria di cui all'art 416 bis, per la quale il -O ha patito carcerazione cautelare, non ha però trovato riscontro all'esito del giudizio. Lo stesso è stato assolto perché il fatto non sussiste con sentenza nr. 484/20 emessa in data 18/07/2020 dal Tribunale di PA. Nel giudizio espresso, ad oggi non definitivo, l'Autorità Giudiziaria non è pervenuta al convincimento, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'appartenenza di … -O ad un'associazione di stampo mafioso” (v. pag. 37 dell'interdittiva). Allo stato, dunque, la circostanza che la -O abbia la sede legale nello stesso luogo in cui si trova l'unità locale di
PA della ricorrente, non può costituire un indice di infiltrazione mafiosa a carico della ricorrente stessa.
6.4.- Sulla -O -O, le deduzioni della ricorrente concernenti l'entità modesta della quota di partecipazione di tale società nel -O e nella -
OMISSIS- s.r.l. (enti nelle cui compagini amministrative si trova, assieme a diversi N. 00217/2025 REG.RIC.
soggetti “segnalati” per vari reati, tale -O, destinatario della misura di prevenzione patrimoniale della confisca e di quella personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), e l'inattività di quest'ultima società e del Consorzio, sono state documentate con la produzione delle visure camerali (docc. 10-11 della ricorrente) e sono pertinenti, perché depotenziano in maniera considerevole la rilevanza delle suddette partecipazioni. Del resto non risulta che la -O -
OMISSIS- sia stata colpita da interdittiva antimafia. Ne discende che, allo stato, la circostanza che la -O -O abbia la sede legale nello stesso luogo in cui si trova l'unità locale di PA della ricorrente, non sembra potere costituire un indice di infiltrazione mafiosa a carico della ricorrente stessa.
6.5.- Della -O, nell'interdittiva si dice solo che è di proprietà di -O per il 95% e di una società maltese per il restante 5%, e che ne è liquidatrice (e prima era amministratrice) -O (pag. 26): nessun elemento di controindicazione è prospettato in riferimento a tale società.
Solo nel corso di questo giudizio, in data 6.8.2025, la -O è stata colpita da interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria (qui prodotta dall'Amministrazione il 22.10.2025).
6.6.- Della -O, nell'interdittiva si dice solo che è di proprietà di -O per il 70% e di -O per il restante 30%, e che ne è liquidatrice (e prima era amministratrice) -O (pag. 26), senza che sia addotto alcun elemento di controindicazione.
6.7.- Restano da vagliare le posizioni di -O, -O e -O (pagg.
27-29 dell'interdittiva), sulle quali si rimanda alla specifica trattazione svolta infra nei paragrafi 9.12 e 9.13.
7.- Sul ruolo di -O nella società.
7.1.- A quanto risulta dalle vicende societarie ricostruite nell'interdittiva e sopra riepilogate nel paragrafo 1, nel 2010, dopo i due aumenti di capitale, -O aveva N. 00217/2025 REG.RIC.
una partecipazione nella società ricorrente (che allora si chiamava -O) di euro
3.168.344 su un totale di euro 5.000.000, corrispondenti al 63,37%, mentre la restante parte del capitale sociale, pari a euro 1.831.656, corrispondente al 36,63%, apparteneva a -O -O s.r.l., che poi ne ha ceduto una piccola parte, pari a euro 7.619, corrispondente allo 0,15%, ad -O
Il 27.11.2017, poi, i due soci principali -O e -O -O hanno ceduto le loro intere partecipazioni nella società (nel frattempo divenuta -O
s.r.l. a seguito di scissione) a -O -O ltd, società di diritto maltese totalmente appartenente a -O -O s.r.l., a sua volta interamente appartenente a -O
Questi, in data 30.3.2023, ha ceduto al figlio la propria partecipazione totalitaria nella
-O -O, che controlla la società ricorrente.
Oltre ad essere socio di controllo della ricorrente, -O ne è stato anche amministratore complessivamente per circa 6 anni e mezzo, alternandosi con -
OMISSIS- e -O -O (precisamente è stato amministratore una prima volta dal 27.7.2006 all'1.12.2010, una seconda volta dall'8.7.2011 al 6.8.2013 e una terza volta dal 20.5.2019 al 5.7.2019: v. la tabella a pag. 30 dell'interdittiva).
7.2.- La ricorrente sostiene che -O non avrebbe alcun potere di gestione né di indirizzo su di essa, in quanto non riveste cariche nella società dal 22.5.2019 e nella controllante -O -O ltd dal 27.4.2023, e non è socio né dell'una né dell'altra società.
7.3.- La tesi della ricorrente è però smentita da una serie di elementi dai quali si desume che, nonostante la cessazione dalla carica di amministratore e la formale cessione della partecipazione nella holding che controlla la ricorrente, -O è rimasto il dominus della società:
- la suddetta cessione è avvenuta in favore del figlio di appena 23 anni (è nato il
30.11.1999 e la cessione è avvenuta il 30.3.2023); N. 00217/2025 REG.RIC.
- alla pec del 27.11.2024 con cui la società ricorrente ha richiesto alla Prefettura di
RE l'audizione e ha trasmesso osservazioni, è stata allegata una dichiarazione proprio del sig. -O, che si sofferma diffusamente su questioni sostanziali afferenti alla gestione della società (all. 27 bis Prefettura);
- di recente egli è tornato a rivestire la carica di amministratore, come confermato dalla stessa ricorrente a pag. 5 della memoria di replica.
8.- Sui procedimenti penali a carico di -O
8.1.- L'interdittiva riferisce dei seguenti procedimenti penali a carico di -O:
a) è stato condannato in via definitiva (con sentenza del Tribunale di Messina dell'11.10.2021, confermata dalla Corte d'Appello di Messina il 7.3.2022 e divenuta irrevocabile il 16.12.2022) per il reato di omessa dichiarazione relativa a imposte (art. 5 d.lgs. 74/2000), e più precisamente per omessa dichiarazione IVA relativa al 2011 della società -O & -O, di cui -O era accomandatario fino al
2011 e poi è stato ritenuto essere ancora il dominus (v. pagg. 10-13 dell'interdittiva);
a seguito di tale condanna, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 16.5.2024, gli è stata concessa la messa alla prova (pagg. 17-18 dell'interdittiva);
b) ha ricevuto, assieme ad -O (amministratrice unica della ricorrente al tempo dell'interdittiva), -O -O (ex socio della ricorrente) e ad altri, un'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. (relativa al procedimento penale
R.G.N.R. 2334/2020 originariamente aperto presso la Procura della Repubblica di
PA e successivamente trasferito alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
Direzione Distrettuale Antimafia), essendo tutti indagati per associazione a delinquere, della quale secondo l'accusa -O era promotore e organizzatore e gli altri soggetti erano partecipi, finalizzata all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000), all'occultamento e alla distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) e ad altri reati societari, tutti commessi utilizzando varie società, tra cui in particolare la -O Net; tra i reati ascritti a - N. 00217/2025 REG.RIC.
OMISSIS- vi è anche quello di formazione fittizia del capitale sociale di cui all'art. 2632 c.c., in relazione ai due aumenti di capitale della società ricorrente, dei quali si è detto (pagg. 14-17 dell'interdittiva);
c) la suddetta informazione di garanzia riguarda anche un'indagine a carico di -
OMISSIS- per tentato riciclaggio (art. 648 bis c.p.) in relazione al trasferimento di titoli obbligazionari -O (pag. 17 dell'interdittiva);
d) ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 22.5.2024 della
Procura della Repubblica di Catania per bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall., procedimento penale R.G.N.R. 2887/23) in relazione alla cessione in data 3.11.2009, dalla -O (poi fallita) alla -O -O, della partecipazione di nominali euro 1.821.656 in -O, avvenuta – secondo l'accusa – senza che il prezzo di cessione sia stato mai versato, come già ricordato sopra nel paragrafo 4.1.2
(pag. 18 dell'interdittiva).
8.2.- La ricorrente evidenzia che la condanna definitiva subita da -O è per il reato di omessa dichiarazione relativa a imposte ex art. 5 d.lgs. 74/2000, non rientrante tra i reati spia previsti dall'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, e non connotato dall'aggravante mafiosa.
Le stesse considerazioni valgono, secondo la ricorrente, per il procedimento penale n.
2887/2023 presso la Procura della Repubblica di Catania, nel quale a -O è contestato il reato di cui agli artt. 216-223 l. fall., con l'aggiunta che in questo procedimento non è intervenuta una sentenza, neppure di primo grado.
Quanto all'informazione di garanzia della Procura della Repubblica di PA, la ricorrente osserva anzitutto che, ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, i reati spia assumono rilievo se per essi sono stati emessi “provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva”, mentre nel caso in esame è stata emessa appunto solo un'informazione di garanzia. Poi la ricorrente riferisce, e documenta, che l'indagine in realtà è stata N. 00217/2025 REG.RIC.
avviata nel 2013, con l'iscrizione del procedimento n. 3764/13 presso la Procura della
Repubblica di PA, per fatti risalenti tra i dieci e i quindici anni prima rispetto all'interdittiva; successivamente il procedimento è stato in parte stralciato, dando origine al procedimento n. 2334/20 richiamato dalla Prefettura, e in parte archiviato per prescrizione del reato, su richiesta della Procura, con decreto del G.I.P. presso il
Tribunale di PA del 9.3.2021.
8.3.- Queste censure della ricorrente sono fondate.
8.3.1.- Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a, d.lgs. 159/2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte “dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.
8.3.2.- La sentenza di condanna definitiva a carico di -O ha ad oggetto il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, che non rientra nell'elenco dei reati spia sopra riportato.
8.3.3.- Anche l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Catania riguarda un reato – quello di cui agli artt. 216-223 l. fall. – non compreso nel suddetto elenco,
e inoltre non risulta avere dato luogo né a una misura cautelare né a un rinvio a giudizio.
8.3.4.- L'indagine condotta dalla Procura di PA, invece, riguarda reati spia, quali l'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d.lgs.
74/2000) e il riciclaggio (art. 648 bis c.p.), ma non risultano essere stati emessi N. 00217/2025 REG.RIC.
“provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio”, come richiesto dall'art. 84 d.lgs. 159/2011 cit.
9.- Sui contatti, i rapporti e le cointeressenze economiche tra -O e soggetti controindicati.
9.1.- Molte pagine dell'interdittiva, dalla n. 30 alla n. 48, sono dedicate all'elenco di contatti, rapporti e cointeressenze economiche tra -O e soggetti ritenuti controindicati, che vanno esaminati singolarmente.
Dapprima vengono elencate in una tabella le cariche ricoperte, attualmente o in passato, da -O in società riferibili a soggetti controindicati (pagg. 30-34), e poi alcune di quelle cariche vengono riprese, spiegandone la rilevanza, assieme ad altri rapporti di natura personale tra il predetto e soggetti controindicati (pagg. 34-48).
9.2.- Cominciando dalle cariche societarie che vengono menzionate nella suddetta tabella senza essere riprese e valorizzate nel seguito, si può osservare che vengono citate:
- le cariche cessate di liquidatore della -O Nord s.r.l. e della -O s.r.l., senza però che sia riferito alcun collegamento tra tali società e soggetti controindicati;
- le cariche cessate di amministratore unico della -O s.r.l. e della -O
-O s.r.l., società delle quali si dice che la prima appartiene a un soggetto destinatario della già citata informazione di garanzia della Procura della Repubblica di PA indirizzata anche a -O, e che la seconda è coinvolta nella medesima informazione di garanzia; tuttavia tale informazione di garanzia non può assumere rilievo ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, come si è già spiegato, e inoltre l'attuale titolare della -O, dal quale deriverebbe la controindicazione, ha acquistato le quote nella società qualche anno dopo che -O è cessato dalla carica di amministratore, come documentato dalla ricorrente con la visura camerale storica della società (doc. 14); N. 00217/2025 REG.RIC.
- la proprietà cessata nella -O. s.r.l., società coinvolta nella medesima informazione di garanzia, la quale non può assumere rilievo per le ragioni già esposte;
- la carica cessata di amministratore unico della -O Med s.r.l., appartenente per il 50% a -O, in riferimento al quale, però, non viene addotto alcun elemento di controindicazione;
- la carica cessata di amministratore unico della -O s.r.l., appartenente per intero a -O, già menzionata sopra nel paragrafo 6.3 perché la sua sede coincide con l'unità locale di PA della ricorrente ed è ubicata presso la residenza di
-O: come si è detto in quel paragrafo, -O è stato assolto in primo grado, con la formula “perché il fatto non sussiste”, dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, e dunque allo stato non può essere considerato un soggetto controindicato.
9.3.- Si può passare ora ai rapporti descritti alle pagg. 34-48 dell'interdittiva, che, come detto, comprendono anche alcune delle cariche societarie menzionate nella tabella alle pagg. 30-34.
9.4.- Il primo rapporto di -O che viene menzionato è quello con -O alias “-O”, condannato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 18.9.2023 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Tale rapporto viene desunto dalla sentenza n.
1228/2021 della Corte di Cassazione, che ha deciso il ricorso proposto da -O avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 29.5.2020, sentenza che fa riferimento a intercettazioni captate attraverso un trojan sul telefono di -Onel corso di indagini svolte su -O (pag. 34 dell'interdittiva).
Subito dopo avere riferito di questo rapporto, l'interdittiva, con scelta criticabile sotto il profilo dell'ordine espositivo, riferisce di un ulteriore procedimento penale a carico di -O, che non ha menzionato nella sezione a ciò appositamente dedicata
(pagg. 14-18: v. supra il paragrafo 8.1): si tratta del procedimento R.G.N.R. 2867/17 N. 00217/2025 REG.RIC.
presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nel quale sarebbe ipotizzato a carico di -O addirittura il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (pagg. 34-35 dell'interdittiva).
9.4.1.- La ricorrente obietta che: la richiamata sentenza della Corte di Cassazione fa riferimento solo indirettamente e incidentalmente a intercettazioni sul telefono di -
OMISSIS-compiute nel corso di indagini a carico di -O, senza riportare nessuna precisa indicazione sui contatti tra i due (date, orari, luoghi, durate, contenuti, condizioni e circostanze); inoltre il procedimento a carico di -O non ha avuto alcun esito: non è stato neppure portato a conoscenza dell'indagato, per cui, trattandosi di procedimento del 2017 (e si deve presumere relativo a fatti ancora più risalenti), deve ritenersi che esso sia rimasto nella fase delle indagini.
9.4.2.- La prima obiezione della ricorrente è infondata, perché nella citata sentenza della Cassazione si fa espresso riferimento, sulla base delle intercettazioni, al fatto che
-O “si interfacciava” con -O, sicché i contatti tra i due possono ritenersi provati secondo il criterio del “più probabile che non”.
La seconda obiezione della ricorrente è invece fondata: non risulta infatti che è il procedimento penale R.G.N.R. 2867/17 abbia portato ad alcunché nei confronti di -
OMISSIS-, e quel procedimento, con scelta singolare, viene menzionato nell'interdittiva quasi incidentalmente, in quanto citato in una sentenza che si riferisce alla posizione di un altro soggetto, il -O, che a quel procedimento era estraneo, mentre l'interdittiva avrebbe dovuto approfondire la sorte di quel procedimento e darne puntualmente conto, se rilevante, o non menzionarlo affatto, se non rilevante.
9.5.- L'interdittiva fa poi riferimento, a pag. 35, a contatti di -O con -
OMISSIS-.
9.5.1.- La ricorrente osserva che, stando all'interdittiva, tali contatti emergerebbero da generici “atti di Polizia” non meglio specificati, senza la minima segnalazione di quali N. 00217/2025 REG.RIC.
sarebbero, quando sarebbero avvenuti, in quali luoghi, modalità, contesto e ogni altro elemento qualificante. Inoltre il procedimento penale a carico di -O si sarebbe concluso, secondo la ricorrente, con la sentenza n. 484/2020 del Tribunale di PA di assoluzione con formula piena dalle imputazioni.
9.5.2.- La censura è fondata, perché l'interdittiva è assolutamente generica sulla fonte dalla quale si desumerebbero i contatti tra -O e -O, vagamente indicata come “atti di Polizia”, senza alcuna specificazione ulteriore; né viene riferito alcunché della natura di questi contatti.
Non risulta invece, dalla lettura dell'interdittiva (e in mancanza della produzione in giudizio della sentenza n. 484/2020 del Tribunale di PA), che -O, arrestato con l'accusa di associazione di stampo mafioso, sia stato poi assolto con formula piena dalle imputazioni.
9.6.- Il successivo contatto di -O menzionato nell'interdittiva è con -
OMISSIS- (pagg. 35-37), il quale però è stato assolto in primo grado con formula piena dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, come già detto sopra nel paragrafo 6.3.
9.7.- Lo stesso vale anche per -O, anch'egli assolto con la medesima sentenza, come riferisce la stessa interdittiva a pag. 37, e come giustamente evidenzia la ricorrente nelle sue censure.
9.8.- L'interdittiva fa quindi riferimento, alle pagg. 38-39, a contatti, che sarebbero avvenuti nel giugno 2009, tra -O e -O, soggetto destinatario della misura di prevenzione della confisca perché ritenuto appartenente a una cosca
'ndranghetista.
9.8.1.- La ricorrente contesta che tali contatti vi siano stati, ed evidenzia che la stessa interdittiva fa intendere che il contatto sarebbe stato indiretto: -O avrebbe riferito a -O di un furto subito dalla figlia, e -O avrebbe chiesto a -
OMISSIS- di intervenire. N. 00217/2025 REG.RIC.
9.8.2.- Anche questa censura merita accoglimento, perché dalla lettura dell'interdittiva si comprende che tale -O (non la figlia di -O) ha subito il furto della borsetta a Catania, e che per questo -O ha chiesto a -O di intervenire: non viene riferito di nessun contatto tra -O e -O.
9.9.- Proseguendo con i contatti di -O elencati nell'interdittiva, alle pagg. 39-
41 si fa riferimento a un rapporto professionale con -O -O, destinatario nel 2016 di un sequestro propedeutico alla misura di prevenzione della confisca; tale rapporto sarebbe stato accertato nel procedimento penale n. 2334/2020 presso la Procura della Repubblica di PA.
9.9.1.- La ricorrente sostiene che i due si siano incontrati una sola volta, in una banca di Sofia (Bulgaria), per un'isolata operazione di cessione da -O a -O di titoli obbligazionari bancari -O, custoditi in una banca di New York, attraverso l'intermediazione del dr. -O, incaricato da -O;
l'operazione non si sarebbe conclusa perché i titoli non sarebbero pervenuti presso la banca bulgara, e in seguito, benché -O intendesse perfezionare l'operazione, avendo investito denaro anticipatamente, -O si sarebbe reso irreperibile, cosicché -O avrebbe subito un danno.
La ricorrente ha chiesto, in data 13.3.2025, l'ammissione di prova testimoniale scritta ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a., con teste il dr. -O, ritenendola essenziale per chiarire il punto, e comunque ha evidenziato che il procedimento penale a cui la
Prefettura fa riferimento non ha avuto alcun esito dopo oltre dodici anni dal suo inizio.
9.9.2.- A tale proposito si può osservare che, secondo l'accusa, -O e -
OMISSIS- avrebbero commesso in concorso il delitto tentato di riciclaggio, perché, consapevoli della provenienza illecita dei titoli obbligazionari, avrebbero tentato di trasferirli in una banca di Sofia, tentativo fallito per il rifiuto della banca, e poi in altri paesi esteri tra cui -O e Santo Domingo: tanto risulta dal passaggio N. 00217/2025 REG.RIC.
dell'informazione di garanzia della Procura di PA, riportato a pag. 17 dell'interdittiva.
Non si tratta però di un elemento ulteriore a carico di -O, ma della riproposizione sotto altra veste (quella di un contatto tra -O e -O) di un elemento che l'interdittiva aveva già valorizzato (quale procedimento penale a carico di -O per il delitto spia di riciclaggio).
Su tale elemento, si è già detto che l'indagine non risulta avere dato luogo a
“provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio”, come richiesto dall'art. 84 d.lgs. 159/2011 (v. sopra, paragrafo 8 e relativi sottoparagrafi).
Per tale ragione, la richiesta testimonianza scritta risulta superflua.
9.10.- Vanno ora esaminati i contatti di -O con -O e con -O
.
Quanto al primo, nell'interdittiva si dice che lui e -O erano soci al 50% ciascuno nella -O s.r.l., che i due sono stati rinvenuti insieme a bordo di un'autovettura nel corso di un controllo in data 28.5.2016 a Villa San Giovanni, e che
-O è stato condannato in via definitiva per truffa e per usura (quest'ultima reato spia ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011).
Quanto al secondo, viene citato in più punti dell'interdittiva, poiché:
- ha amministrato dal 5.5.2015 al 7.9.2016 la società-O s.r.l., appartenente per il 50% ciascuna alla ricorrente e alla -Os.r.l., società riconducibile allo stesso -O (pag. 20); di-O è stato amministratore anche -O
(pag. 31);
- ha amministrato dal 4.9.2014 al 10.5.2015 la società -O s.p.a., della quale si dice contraddittoriamente da un lato che è una società unipersonale, dall'altro lato che appartiene per il 50% ciascuna alla citata -Os.r.l. e alla -O (pagg.
20 e 31); di -O è stato amministratore anche -O (pagg. 20 e 31); N. 00217/2025 REG.RIC.
- ha amministrato dal 5.5.2015 al 29.4.2016 la citata -O s.r.l., appartenente per il 50% ciascuno a -O e -O (pagg. 20 e 42);
- tali ruoli denoterebbero cointeressenze economiche tra lui e -O (pag. 46).
Anche gli elementi di controindicazione a carico di -O sono frammentati in due parti diverse dell'interdittiva: da una parte si riferisce di un procedimento penale a suo carico presso la Procura della Repubblica di Catania, R.G.N.R. 12855/19, per i reati di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, nell'ambito del quale sono state disposte a suo carico, con ordinanza del G.I.P. di Catania del 16.10.2021, la custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo di quote societarie, nonché di conti correnti e beni per complessivi euro
500.000 (pagg. 21-22); da un'altra parte si riferisce di tre controlli di polizia in occasione dei quali egli è stato rinvenuto in compagnia di soggetti ritenuti controindicati, più un quarto controllo nel quale è stato trovato in compagnia del citato
-O (pag. 46).
9.10.1.- La ricorrente lamenta che la Prefettura, pur essendone stata informata dall'amministratrice durante la fase istruttoria del procedimento dell'interdittiva, non ha tenuto in considerazione la circostanza che i sig.ri -O e -O, nonché le società da essi rappresentate, lungi dall'essere in attuali rapporti con -
OMISSIS- e -O, sono stati al contrario vittime di una truffa ordita contro di loro da dette persone, hanno riportato danni per oltre euro 330.000,00, e, senza soggiacere al reato, hanno reagito in maniera conforme a legge denunciando nel 2016
i truffatori alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali finalizzati alla truffa e all'appropriazione indebita, facendoli rinviare a giudizio e costituendosi poi parti civili nel processo penale scaturitone (docc. 16, 17 e 18 della ricorrente).
9.10.2.- Effettivamente la truffa denunciata da -O, e per la quale si è aperto il procedimento penale a carico di -O e La -O, riguardava proprio N. 00217/2025 REG.RIC.
l'ingresso di -O nella -O nonché, tramite la -O, nella -
OMISSIS- e, tramite la società ricorrente, nella-O.
La Prefettura era quindi tenuta a valutare la circostanza e a motivare sulla stessa, in quanto potenzialmente idonea a privare di rilevanza ai fini dell'interdittiva i rapporti di -O con -O e La -O; invece non l'ha nemmeno presa in considerazione.
9.11.- L'interdittiva menziona poi “cointeressenze economiche” di -O con -
OMISSIS-, condannato nel 2019 per turbata libertà degli incanti ed estorsione con l'aggravante mafiosa, destinatario nel 2016 di ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di turbata libertà degli incanti, falsa testimonianza e illecita concorrenza con minaccia o violenza, e gravato da procedimento penale R.G.N.R.
2867/17 della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per i reati di stalking, abuso edilizio, riciclaggio, furto e associazione mafiosa (pagg. 43-45).
Le “cointeressenze economiche” consisterebbero nel fatto che il 30.4.1996 -O
-O è divenuto socio della-O. s.r.l., di cui è socio -O
9.11.1.- La ricorrente obietta che -O è stato socio della-O. solo fino al 3.2.1999, quando ha ceduto le proprie quote allo stesso -O (come da scrittura privata autenticata prodotta in giudizio quale doc. 19), e da quel momento, ben 26 anni fa, è cessato ogni rapporto tra i due.
9.11.2.- In effetti l'interdittiva menziona solo l'ingresso di -O nella società di
-O nel 1996, senza considerare la sua uscita nel 1999 e il lungo tempo da allora trascorso, circostanze queste sulle quali era necessaria una qualche motivazione per poter attribuire al rapporto tra i due, così risalente, una rilevanza attuale quale elemento di controindicazione.
9.12.- L'interdittiva riferisce altresì di cointeressenze economiche di -O con
-O e -O -O, con i quali era socio rispettivamente nella -
OMISSIS- s.r.l. e nella -O s.r.l., società costituite nel 2014 e cancellate nel N. 00217/2025 REG.RIC.
2021, delle quali -O è stato anche liquidatore; i due soggetti in considerazione sarebbero l'uno affiliato e l'altro contiguo a cosche di 'ndrangheta (pagg. 46-47).
Le due società -O s.r.l. e -O s.r.l. sono citate anche in altri due punti dell'interdittiva, perché avevano sede presso l'abitazione di -O, presso cui si trova anche un'unità locale della società ricorrente (pag. 27: v. quanto detto sopra nel paragrafo 6), e perché -O ne era appunto liquidatore (pag. 32).
9.12.1.- La ricorrente obietta, in primo luogo, che il rapporto di -O con i due
-Osi è interrotto il 18.4.2014, quando questi ultimi avrebbero esercitato il recesso dalle rispettive società, come risulterebbe dal doc. 20 della ricorrente, anche se poi sarebbero rimasti formalmente nelle rispettive compagini sociali fino alla cancellazione, disinteressandosi però delle società, tanto che queste ultime sono state sciolte e messe in liquidazione il 7.1.2019 per “l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività”.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'affiliazione e la contiguità ad associazioni mafiose dei due -Osia stata semplicemente affermata, in assenza di elementi concreti ed effettivi.
9.12.2.- La censura non è fondata.
Innanzi tutto va precisato che i due -Osono rimasti soci delle rispettive società dalla costituzione (7.3.2014) alla cancellazione (5.1.2021), quindi per circa 7 anni. Le due dichiarazioni di recesso prodotte dalla ricorrente non risultano consegnate alle società destinatarie, e comunque dalle visure camerali storiche prodotte dalla ricorrente non risulta alcun recesso.
Quanto a -O -O, effettivamente si tratta di soggetto controindicato, perché, come riferito in nota alle pagg. 27 e 46 dell'interdittiva, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, ed è stato poi condannato in via definitiva con fine pena al 23.5.2031. N. 00217/2025 REG.RIC.
Invece gli elementi di controindicazione addotti a carico di -O -O risultano piuttosto deboli, essendo costituiti dal fatto di essere fratellastro di -
OMISSIS- -O, di essere stato controllato in due occasioni (il 26.3.2007 e il
2.6.2016) in compagnia di affiliati (senza che però si dica da cosa si desuma l'affiliazione di costoro), e di essere stato perquisito nel 2011 nel corso di un'operazione contro sei soggetti calabresi legati a cosche di 'ndrangheta.
9.13.- L'interdittiva richiama, altresì, il fatto che -O è socio al 50% della -
OMISSIS- s.r.l., assieme a -O -O e -O, le quali hanno una quota del 25% ciascuna (pag. 47).
Tale società è menzionata anche in altre due parti dell'interdittiva, perché ha sede presso la residenza di -O (pag. 28) e perché questi ne è liquidatore (pag. 31).
9.13.1.- La ricorrente lamenta che la contiguità di -O -O alla
'ndrangheta sia stata affermata semplicemente in quanto parente di soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata, senza alcun elemento da cui desumere che anch'ella sia inserita in ambiente criminale, e che di -O venga soltanto segnalato che risulta indagata nel procedimento n. 2334/2020 iscritto presso la Procura del Tribunale di PA, di cui s'è detto.
9.13.2.- Le censure della ricorrente sono fondate.
Di -O -O, infatti, nell'interdittiva viene detto solo che il padre era un boss mafioso ucciso nel lontano 1986, e che il cugino è stato arrestato nel 2020 per associazione di stampo mafioso ed è figlio di un boss mafioso: nessun elemento è addotto che possa ricondurre la donna in questione alla criminalizzata organizzata.
Su -O, l'indagine che la coinvolge, allo stato, non risulta avere dato luogo a misure cautelari né al rinvio a giudizio (come già detto sopra nel paragrafo 8.3.4); inoltre a pag. 47, in nota, si dice in modo assolutamente generico che sarebbe stata
“segnalata per associazione a delinquere di tipo mafioso, truffa, ricettazione e falso in genere”, senza fornire alcuna precisazione in merito alla dichiarata segnalazione. N. 00217/2025 REG.RIC.
9.14.- L'interdittiva riferisce che “In data 18.07.2019, -O -O è stato controllato dall'Ufficio di Frontiera Aerea di Reggio Calabria, nel locale aeroporto, in compagnia, fra gli altri, di -O, della famiglia 'ndrangheta -O di -
OMISSIS-” (pag. 47).
9.14.1.- La ricorrente lamenta la mancanza di tutti i dati essenziali per verificare e valutare l'episodio: orario, contesto, modalità, condizioni, circostanze e durata dell'incontro. A seguito di istanza di accesso agli atti, la Prefettura ha riferito che la notizia del controllo è stata rilevata dal rapporto informativo del Comando Provinciale
Carabinieri di Reggio Calabria n. 341031/1-13 del 14.12.2021, poi esibito alla ricorrente in esecuzione dell'ordinanza n. 518/2025 di questo Tribunale che ha accolto la domanda incidentale di accesso, ma da quel rapporto non risulta alcun elemento di specificazione e qualificazione dell'incontro tra -O e la -O.
Invece l'art. 10, comma 2, l. 121/1981, legge che ha tra l'altro istituito il Centro elaborazione dati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevede che “I dati
e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7”: questo significa che non è consentita una decisione amministrativa sulla base di un mero dato inserito nel Centro, ma occorre acquisire il documento da cui risulta il dato inserito.
Sennonché l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Reggio Calabria, interpellato dalla ricorrente, con nota del 7.7.2025 (depositata in giudizio il 6.10.2025), ha riferito che dei controlli in aeroporto sui passeggeri in partenza e in arrivo non viene redatto un verbale cartaceo, ma viene solo compiuta una registrazione nella banca dati interforze, sicché l'unico elemento che risulta è che in quell'occasione -O e -
OMISSIS- sono stati controllati.
La ricorrente sostiene che -O non conosca la -O, e ritiene che il contesto in cui il controllo è stato eseguito, ossia l'aeroporto di Reggio Calabria, N. 00217/2025 REG.RIC.
consenta di desumere che i due soggetti si siano trovati casualmente presenti nello stesso luogo.
9.14.2.- La censura della ricorrente è meritevole di accoglimento, stante l'assoluta genericità del riferimento compiuto nell'interdittiva al controllo in questione, che non consente di comprendere se i due fossero effettivamente assieme o se semplicemente si trovassero casualmente nello stesso posto, ciascuno per conto proprio, e stante il fatto che non è stato possibile acquisire ulteriori elementi sulle circostanze di quel controllo nemmeno interpellando chi lo ha eseguito, cioè l'Ufficio di Polizia di
Frontiera Aerea di Reggio Calabria.
9.15.- Un altro rapporto di -O menzionato nell'interdittiva è quello con -
OMISSIS-, “soggetto con precedenti per truffa” (pag. 47).
9.15.1.- La ricorrente obietta che -O è stato destinatario di un esposto anonimo, a seguito del quale è stato iscritto a suo carico il procedimento per truffa n.
2201/2010 presso la Procura della Repubblica di Marsala, che è stato però archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Marsala in data 27.1.2015 su richiesta del pubblico ministero, come risulta dal doc. 25 della ricorrente.
9.15.2.- Questa puntuale e documentata censura svuota completamente di rilevanza, ai fini dell'interdittiva, il rapporto tra -O e -O, e mette in luce l'approssimazione con la quale quel rapporto è stato invece valorizzato nel provvedimento impugnato.
9.16.- Nell'interdittiva viene dato valore anche a due controlli riferiti alla sig.ra -
OMISSIS-, moglie di -O, rispettivamente con -O in data 30.5.2020 presso la stazione ferroviaria di Gioia Tauro (pag. 47) e con -O in data
26.4.2018 in luogo non precisato (pag. 48).
9.16.1.- La ricorrente ribadisce anche in questo caso la mancata indicazione dei dati essenziali per verificare e valutare i due episodi, e sostiene che verosimilmente la moglie di -O si è trovata per caso nello stesso luogo di -O, a lei N. 00217/2025 REG.RIC.
sconosciuto, nella stazione ferroviaria, e che l'incontro con -O è stato certamente occasionale, verosimilmente avvenuto nella pubblica via o comunque in luogo pubblico, “e sarà stato possibile che i due soggetti si siano scambiati un convenzionale e convenevole saluto, tipico tra compaesani”.
Nella memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha poi aggiunto che la Polizia Ferroviaria di Gioia Tauro, da essa interpellata, con nota del 9.7.2025 (depositata in giudizio il
6.10.2025), ha riferito che dalla banca dati risulta che -O e -O “si trovassero simultaneamente nella stessa data, alla stessa ora e nel medesimo luogo, senza ulteriori atti che attestano che i due controllati viaggiassero insieme”.
9.16.2.- Richiamando quanto detto sopra nel paragrafo 3.1, se in un'interdittiva vengono menzionati incontri con soggetti controindicati, occorre che sia fornita una qualche precisazione sul contesto in cui gli incontri sono avvenuti, nella misura in cui ciò sia necessario per potere apprezzare il valore presuntivo che quegli incontri rivestono ai fini dell'accertamento di un pericolo di inquinamento mafioso dell'impresa. Tale precisazione difetta completamente per i due incontri in questione,
e questo non consente di apprezzare la loro eventuale rilevanza; anzi, per quanto concerne il controllo di -O con -O, la stessa autorità che lo ha effettuato ha riferito di non avere a disposizione alcun elemento per ritenere che i due viaggiassero insieme.
10.- Sugli incontri di -O -O, socio della ricorrente, con soggetti controindicati.
10.1.- Come si è detto, -O -O, figlio di -O, il 23.12.2022 ha acquistato dal sig. -O una quota dello 0,05% nella società ricorrente, e il
30.3.2023 ha acquistato dal padre la totalità della partecipazione nella -O -
OMISSIS-, socia totalitaria di -O -O ltd, a sua volta socia al 99,85% della ricorrente. N. 00217/2025 REG.RIC.
Sul conto di -O -O, l'interdittiva riporta tre controlli di polizia, rispettivamente il 24.7.2016 in un parco cittadino di PA con -O, il
20.10.2016 in una pubblica via di PA con -O e il 24.9.2017 in una pubblica via di PA con -O OR (pagg. 48-49).
10.2.- La ricorrente lamenta anche in questo caso la mancata indicazione dei dati essenziali per verificare e valutare gli episodi, sostiene che ragionevolmente si sia trattato di incontri occasionali nella pubblica via o in luogo pubblico, ed evidenzia che all'epoca -O -O aveva tra i sedici e i diciassette anni, età in cui ordinariamente si incontrano altri ragazzi per le vie cittadine, senza che sia possibile conoscere successivi percorsi di vita e neppure precedenti di parenti.
Nel ricorso è stato altresì evidenziato che i pregiudizi riportati riferiti a -O e a -O OR sono relativi a periodi successivi agli incontri, mentre -O non ha alcun precedente; poi, a pag. 9 della memoria ex art. 73 c.p.a., a seguito dell'accoglimento della domanda incidentale di accesso, la ricorrente ha aggiunto che quei pregiudizi sono genericamente riferiti o inesistenti.
10.3.- Pure questa censura merita di essere accolta.
Infatti, quanto a -O, l'interdittiva riferisce di una non meglio precisata condanna in materia di stupefacenti, della quale non è indicato nulla di preciso
(autorità giudicante, data della condanna, specifico reato, misura della pena, eventuale definitività della sentenza), di una proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Stazione Carabinieri di PA del
23.9.2019, evidentemente non accolta e dunque irrilevante, nonché di un avviso orale emanato dal Questore di Reggio Calabria in data 6.10.2018.
Quanto a -O OR, l'interdittiva afferma in modo del tutto generico che è stato “segnalato per truffa e falsi in genere”, senza alcuna altra precisazione; peraltro, nella nota del Comando Provinciale Carabinieri di RE del 5.5.2023 sulla quale si è basata l'interdittiva, ostesa senza oscuramenti in parte qua a seguito N. 00217/2025 REG.RIC.
dell'accoglimento della domanda incidentale di accesso, a proposito del soggetto in questione si dice che “non risultano alla Banca Dati SDI precedenti di polizia”.
Quanto a -O, l'interdittiva non riporta alcuna segnalazione a suo carico, ma solo che uno zio paterno è “segnalato e condannato per violazione in materia di armi”
e un altro zio paterno è “segnalato per provvedimenti amministrativi (sequestro veicolo e ritiro patente)”, e che sul conto di entrambi gli zii risulta una proposta di applicazione della sorveglianza speciale, evidentemente non accolta, risalente addirittura al 1978: l'inconsistenza di questi elementi è palese.
11.- Su coniuge, parenti e affini di -O, amministratrice della società.
11.1.- Dopo avere vagliato gli elementi di controindicazione riferibili a -O e ad -O -O, l'interdittiva prende in considerazione -O, amministratrice unica della società, e in particolare i suoi rapporti di coniugio, parentela e affinità con soggetti ritenuti controindicati.
11.2.- Iniziando dal padre -O -O, l'interdittiva riferisce che egli è stato controllato in data 11.6.2014 con un soggetto (-O -O, alias -
OMISSIS-) arrestato nel 2020 per i delitti di cui agli artt. 73-74 D.P.R. 309/1990 e con segnalazioni di polizia a carico per vari reati, nonché in data 18.10.2016 con un altro soggetto (-O) condannato in via definitiva per reati spia e controllato molte volte con soggetti segnalati o condannati per associazione di tipo mafioso (pagg. 50-
52).
11.2.1.- La ricorrente, oltre a lamentare anche in questo caso la mancata specificazione di elementi atti a valutare gli incontri, evidenzia che essi sono risalenti nel tempo.
Quanto al primo, la ricorrente ritiene si possa escludere che sia consistito in una riunione preventivamente organizzata, dovendo più ragionevolmente ritenersi che si sia trattato di incontro occasionale nella pubblica via, o più verosimilmente avvenuto nell'esercizio dell'attività lavorativa del sig. -O, impiegato del -O che si occupava del controllo di un vasto territorio. Peraltro la frazione Piminoro di N. 00217/2025 REG.RIC.
Oppido Mamertina, ove risiede il sig. -O, è abitata da circa 460 persone e l'intero comune di Oppido Mamertina conta 4.725 abitanti, sicché è inevitabile l'incontro occasionale in luoghi pubblici e aperti ad una moltitudine di soggetti.
Quanto al secondo incontro, la ricorrente documenta che nel 2016 -O era collega di lavoro del sig. -O, essendo entrambi dipendenti del -O
Tirreno Reggino, sicché l'incontro deve ritenersi avvenuto nell'ambito dell'attività lavorativa, come confermato dalla circostanza che il controllo è stato eseguito dal
Corpo Forestale dello Stato, evidentemente in zona territoriale tipica del controllo e dell'intervento del -O.
11.2.2.- Queste censure possono essere accolte per ciò che concerne -O, ma non per -O -O.
Infatti le circostanze dell'incontro con -O sono state precisate nell'interdittiva, sebbene – con scelta redazionale criticabile – in posizione quasi nascosta, in nota a pag. 52, dove sono elencati i controlli di -O in compagnia di soggetti controindicati; in mezzo a quei controlli, è stato inserito anche quello del
18.10.2016 nel quale -O è stato trovato assieme a -O -O, come se fosse uguale agli altri, quando invece quell'incontro è diverso da tutti gli altri, perché è quello che dovrebbe rendere gli altri incontri rilevanti ai fini dell'interdittiva.
Ebbene, di quel controllo si dice che è avvenuto alle ore 10.44 nel Comune di Santa
Cristina d'-O (RC), in località Mastro Janni, e che erano presenti anche -
OMISSIS- e -O. Sennonché – rileva il Collegio – tali soggetti erano anch'essi dipendenti del -O, come risulta dal doc. 26 della ricorrente: ciò avvalora l'ipotesi della ricorrente secondo la quale il controllo con sarebbe avvenuto quando -
OMISSIS- -O e -O stavano lavorando assieme per il -O.
Tale controllo quindi non può ritenersi significativo, il che rende irrilevante soffermarsi sul profilo criminale di -O. N. 00217/2025 REG.RIC.
Diverso discorso vale invece per il controllo con -O -O: infatti, dalla nota 23.9.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di RE, depositata in giudizio senza oscuramenti in parte qua a seguito dell'accoglimento della domanda incidentale di accesso, risulta che si è trattato di un controllo alla circolazione stradale.
Dunque -O -O è stato trovato all'interno del medesimo veicolo con il soggetto in questione, e questo smentisce la tesi, o meglio l'ipotesi, della ricorrente, secondo la quale l'incontro con -O -O sarebbe avvenuto occasionalmente nella pubblica via o nell'esercizio dell'attività lavorativa del sig. -
OMISSIS-.
Quanto al profilo criminale di -O -O, egli è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (v. pag.
50 dell'interdittiva, testo e nota 197), che, essendo ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., è un delitto spia rilevante ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, mentre si può prescindere dalle altre
“segnalazioni di polizia” a suo carico, in quanto indicate in modo assolutamente generico.
11.3.- Dopo avere preso in considerazione il padre di -O, l'interdittiva si sofferma sul marito della stessa, -O, del quale riferisce che:
- è socio e procuratore di una società -O, della quale la stessa moglie è stata dipendente, e che è stata colpita da interdittiva (prodotta in giudizio dalla ricorrente quale doc. 29);
- è amministratore unico ed è stato dipendente di un'altra società -Ocolpita da interdittiva (prodotta in giudizio dalla ricorrente quale doc. 30);
- una sua impresa è stata sottoposta alla misura della prevenzione collaborativa ex art. 94 bis d.lgs. 159/2011 (con atto prodotto in giudizio dalla ricorrente quale doc. 33);
- il padre -O è socio accomandante di una società (-O & C. s.a.s.) colpita da interdittiva; N. 00217/2025 REG.RIC.
- i fratelli -O e -O sono stati controllati assieme a due soggetti (-
OMISSIS- e -O -O) segnalati per associazione a delinquere di stampo mafioso;
- lo zio materno AS -O è un esponente di spicco di una 'ndrina e i suoi figli -O, -O e -Osono titolari di imprese colpite da interdittive.
11.3.1.- La ricorrente evidenzia che -O non ha precedenti penali né carichi pendenti, e sostiene che le interdittive che hanno colpito le società -O s.r.l. e
-O s.r.l.s., nelle quali egli non ha cariche, lo vedono estraneo da ogni considerazione e contestazione, poiché si basano solo sulla valutazione dei suoi cugini
-O, -O e -O.
Il provvedimento ex art. 94 bis d.lgs. 159/2011 adottato nei confronti dell'impresa agricola individuale di -O sarebbe la conseguenza di un effetto a cascata, essendo stato adottato sul presupposto che la moglie -O e i tre cugini sono soci di società attinte da interdittive.
Il controllo di -O e -O con-Oe -O -O è riferito a un episodio isolato e risalente al 29.1.2004, dunque oltre venti anni prima, verosimilmente occasionale; peraltro -O sarebbe emigrato nel marzo 2015 in
Australia, dove vivrebbe tutt'oggi.
Quanto ai fratelli, ai cugini e allo zio di -O, la ricorrente sostiene che, al di là della mera indicazione dei precedenti a loro carico, mancherebbe nell'interdittiva qualsiasi ulteriore elemento, anche indiziario, che possa consentire di prefigurare un condizionamento da parte loro dell'impresa ricorrente, alla quale sono del tutto estranei.
11.3.2.- Le censure riguardanti la posizione di -O non possono essere accolte.
La -O s.r.l., di cui -O è socio al 30% ed è stato procuratore fino all'8.5.2023 (e la stessa -O è stata dipendente, anche se per pochi giorni), ha N. 00217/2025 REG.RIC.
come socio per il restante 70% un cugino di questi, -O, e come amministratore unico un altro cugino, -O -O.
La -O s.r.l.s., della quale -O è stato amministratore unico fino al
5.6.2023 e dipendente, appartiene interamente al terzo cugino, -O -O
.
-O ha quindi rapporti societari e di parentela con i tre fratelli -O, -
OMISSIS- e -O, i quali risultano collegati alla criminalità mafiosa, tanto che le società sono state colpite da interdittive.
Nelle interdittive in questione (come pure nel provvedimento ex art. 94 bis d.lgs.
159/2011 adottato nei confronti dell'impresa agricola individuale di -O) si dà conto del fatto che, durante una perquisizione eseguita il 29.5.2015 a casa di AS
-O, padre dei tre soggetti di cui sopra, è stato rinvenuto e sequestrato un quaderno manoscritto contenente i rituali di affiliazione alla 'ndrangheta, nel quale viene indicato in ordine alfabetico il frasario utilizzato dagli affiliati; inoltre AS
-O è stato sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale.
Dalle interdittive emerge altresì che -O -O è stato due volte imputato per il delitto spia di turbata libertà degli incanti, e i procedimenti si sono conclusi con sentenze di non doversi procedere per prescrizione, ma in un caso con condanna al rimborso delle spese legali a favore delle parti civili costituite.
Va poi rimarcato che la ricorrente non ha svolto alcuna deduzione sul fatto che -
OMISSIS-, padre di -O, è socio accomandante di una società (-O &
C. s.a.s.) colpita da interdittiva.
Si deve invece prescindere dal controllo di -O e -O in compagnia di-
OMISSIS-e -O -O, poiché di questi ultimi due soggetti l'interdittiva riferisce, in modo assolutamente generico, che sono stati “segnalati” per associazione a delinquere di tipo mafioso, senza ulteriori precisazioni, che invece erano doverose. N. 00217/2025 REG.RIC.
11.4.- Poche parole vanno spese a proposito di -O -O, cugino di -
OMISSIS-: l'interdittiva afferma che è stato condannato in primo grado per associazione mafiosa e per reati commessi con l'aggravante mafiosa, ma riferisce anche che il delitto associativo e l'aggravante sono caduti in appello (pagg. 55-56): è pertanto del tutto evidente che, allo stato, il rapporto di parentela con tale soggetto non può costituire un indice di infiltrazione mafiosa.
12.- Sull'omessa considerazione dell'adozione del modello di gestione ai sensi del
d.lgs. 231/2001.
12.1.- Infine la ricorrente lamenta che la Prefettura non abbia considerato che essa si sarebbe dotata del modello organizzativo di gestione ex d.lgs. 231/2001, affidando a una società esterna, la -O Group, il compito di assicurarne il rispetto.
12.2.- La censura è infondata.
La ricorrente ha infatti prodotto un preventivo della -O Group di euro 2.000 per la predisposizione del modello, di euro 2.500 per l'attività dell'organismo di vigilanza e di euro 1.000 per consulenza stragiudiziale e redazione contratti per un massimo di 5 consulenze all'anno, il tutto oltre IVA; ha poi prodotto la copia di una fattura della -O del 22.4.2024 di euro 3.500 più IVA per “Modello 231 //
Implementazione Modello 231 Stragiudiziale Formazione”.
Tuttavia non è stata data alcuna prova né che il modello organizzativo di gestione previsto dal d.lgs. 231/2001 sia stato concretamente adottato e attuato, né che sia stato nominato l'organismo di vigilanza.
13.- Conclusioni sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti.
13.1.- Da quanto finora esposto emerge che molti degli elementi addotti nell'interdittiva del 27.12.2024 come indici di infiltrazione mafiosa non possono essere considerati tali. In sostanza il provvedimento ha affastellato una ridda di elementi senza sottoporli a un vaglio adeguato al fine di discernere quelli realmente rilevanti da quelli che non lo sono, come se il provvedimento potesse assumere forza N. 00217/2025 REG.RIC.
dalla sua estensione (ben 74 pagine), piuttosto che dalla pregnanza degli elementi addotti. In questo modo il provvedimento, anziché uscirne rafforzato, ne è risultato oltremodo indebolito, e pertanto, così com'è strutturato, non può considerarsi sorretto da idonea motivazione e deve essere annullato.
Certamente diversi elementi indicati nell'interdittiva resistono alle censure della ricorrente, e pertanto possono assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa. Tuttavia spetta alla Prefettura di RE rivalutare complessivamente la posizione della ricorrente, sgombrando il campo da tutti gli elementi che non possono essere considerati, concentrandosi sugli altri, e valutando se questi ultimi sono idonei a sorreggere, secondo il criterio del “più probabile che non”, una valutazione di sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
Naturalmente in sede di rivalutazione dovranno essere prese in considerazione anche le eventuali sopravvenienze, soprattutto per ciò che concerne gli sviluppi dei procedimenti penali menzionati nell'interdittiva, se ve ne sono stati.
13.2.- Ovviamente l'annullamento dell'interdittiva del 27.12.2024 si estende anche all'interdittiva del 31.12.2024, in quanto motivata per relationem con rinvio alla prima.
13.3.- L'annullamento dell'interdittiva travolge anche il decreto del 27.12.2024 con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l.
90/2014 per la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente, ed è stato nominato amministratore straordinario il dr. -O (decreto che è stato impugnato con il ricorso principale, appunto per illegittimità derivata), come travolge pure il decreto del 9.6.2025 con cui è stata ribadita la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, è stata disposta la gestione straordinaria e temporanea della ricorrente, e sono stati nominati quali amministratori straordinari il dr. -O e il dr. -O (decreto che è stato impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, sempre per illegittimità derivata). N. 00217/2025 REG.RIC.
La suddetta misura presuppone infatti che sia stata emessa un'informazione antimafia interdittiva, e pertanto, venendo meno quest'ultima, viene meno anche la misura che su di essa si basa.
14.- Sulle spese.
14.1.- Le spese del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente in quanto soccombente, e sono liquidate nel dispositivo; vanno invece compensate nei rapporti tra la ricorrente e i due amministratori straordinari, evocati quali controinteressati.
14.2.- Le spese della domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., decisa con l'ordinanza n. 518 del 13.6.2025, possono essere compensate, in quanto solo in parte quella domanda è stata accolta o su di essa è stata dichiarata cessata la materia del contendere, mentre nella restante parte la domanda è stata rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e i due soggetti evocati quali controinteressati, e compensa altresì le spese della domanda incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00217/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e tutte le società, gli altri enti privati e le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL BB, Presidente
AL ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AL ED EL BB
IL SEGRETARIO N. 00217/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.