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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Simone Presidente dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 136 /2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SECHI GIAMPAOLO , Parte_1
ATTORE contro
. rappresentata e difesa dall'avv.to GALOTTO GIANNICOLA , Controparte_1
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 4.12.2019, Parte_1 premesso che: era titolare e gestore di un impianto di discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato dalla competente Autorità ubicato in Taranto;
nel corso dell'anno 2012, aveva ricevuto e smaltito presso il suo impianto in Taranto n.55.189,46 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti gestiti dalla (denominati “ ”, “ ” e “ ”), rifiuti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 codifi re con codice C. 2. .05.0 per i rifiuti da avviare a smaltimento in discarica, è la legge a stabilire come debba calcolarsi il “tributo speciale per il conferimento in discarica” (ex art. 3, comma 32 L. n. 549 del 1995) c.d. ecotassa, da calcolarsi in relazione alle quantità e alla tipologia del rifiuto cui dal produttore è stato attribuito un certo C.E.R., con obbligo per il produttore di pagare l'ammontare del tributo allo smaltitore, e per lo smaltitore di versare quella somma alla Regione, con obbligo di rivalsa dello stesso nei confronti del produttore;
per i rifiuti conferiti da in quell'anno, stante la dichiarazione del Controparte_1 produttore contenuta nella relativa richiesta di conferimento (con cui questi aveva indicato in € 2,85 l'aliquota da applicare in virtù della tipologia di rifiuti da conferire), a quei conferimenti era stata applicata l'aliquota di €.2,85/t prevista dalla legge regionale pugliese per detti rifiuti per l'anno di riferimento (L.R. 30 dicembre 2011, n. 38), provvedendo a versare l'ammontare del Tributo alla Regione Puglia;
Pt_1 successivamente, i competenti Uffici regionali eseguivano le verifiche e, per l'annualità indicata, l'Ufficio Finanze e Tributi della rideterminava la CP_5 misura dell'ecotassa dovuta dal produttore adottando un atto di accertamento (Prot. AOO-117/1614 del 09.03.18) in cui quantificava altresì sanzioni e interessi (con la previsione di sanzioni ridotte in ipotesi di acquiescenza all'atto impositivo); con nota prot. 80/DIR/2018 del 26.03.2018, la , preso atto dell'accertamento Pt_1 regionale, comunicava la circostanza al produ e a tutti gli altri Controparte_1 produttori interessati;
versava l'importo risultante dall'avviso di accertamento n. prot. AOO- Parte_1
9.03.18 dando comunicazione alla , ufficio competente, CP_5 nonché a tutti i soggetti, produttori ed intermediari, i cui rifiuti erano stati codificati e classificati allo stesso modo e, pertanto, ricadenti nel medesimo accertamento regionale;
rimanevano inevase le richieste di pagamento e le diffide, negativo l'esito della mediazione avviata dalla ricorrente in data 21.02.2019 presso la Camera di Conciliazione Italiana con sede di Taranto;
tutto ciò premesso in fatto, concludeva chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme dovute a seguito della rideterminazione del tributo disposta dalla , pari ad €.589.423,16 (di cui: 367.009,92 quota tributo, oltre CP_5
IVA, titolo di sanzione nonché, €2.207,29 a titolo di interessi calcolati al 21.11.2018). Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_6
in breve riferendo che:
[...] CP_1 ava di capitale sociale era interamente partecipato dalla CP_1 [...]
e con scopo sociale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti Controparte_7 nella Provincia di CP_6 la società, per f all'emergenza rifiuti verificatasi nell'ambito territoriale di propria competenza, pubblicava un doppio “AVVISO PUBBLICO” (in data 17/11/2010
- in data 21/4/2011) avente ad oggetto “Manifestazioni di interesse da parte di operatori economici disponibili alla fornitura del servizio di trasporto, conferimento, trattamento e/ o recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e comunitario di frazione umida - Codice CER 19.12.12 (rifiuto organico proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani) stoccata presso gli impianti STIR localizzati in Provincia di omuni di Giugliano in Campania e di ” (ALL. NN. 1 - 3 della Relazione CP_6 CP_3
TE ); CP_1 all'esito della gara, l'appalto global service per lo smaltimento rifiuti CER 19.12.12 veniva aggiudicato al C.I.T.E. e sottoscritto il contratto quadro n. 034 dell'1/2/2011 (ALL. N. 8 della Relazione TE ), con cui committente, affidava CP_1 CP_1 al consorzio C.I.T.E, lo smaltimento delle prime 25.000 tonnellate di frazione umida tritovagliata classificata con il CER 19.12.12, proveniente dagli STIR di e CP_3
Giugliano, al prezzo omnicomprensivo ed invariabile di € 148,00 a tonnell re IVA;
al contratto quadro n. 034/2011 dell'1/2/2011 seguivano sette omologhi accordi, con cui la affidava al C.I.T.E. il medesimo servizio;
CP_1 al termine del servizio di smaltimento rifiuti, tutte le procedure di pubblica evidenza venivano definite;
rappresentava, altresì, che le relazioni tra il Consorzio intermediario del rifiuto e il gestore della discarica tarantina, odierna attrice, si inserivano in un quadro di ampia e risalente partnership commerciale: in realtà il C.I.T.E., così come dichiarato nell'offerta tecnica economica posta a base dei bandi di , sin dall'anno CP_1
2007 si era aggiudicato sette analoghi appalti di servizi;
a distanza di pochi mesi dall'accordo quadro stipulato con C.I.T.E. siglava CP_1 degli accordi di conferimento con la società attrice per sm aso di Taranto anche i rifiuti relativi all'affidamento in global service del servizio di smaltimento di degli anni 2010 – 2014, oggetto della presente lite (ALL. N. 6 della Controparte_1
a ); CP_1 dopo nove giorni dalla data di sottoscrizione del primo contratto d'appalto n. 034 del 1/02/2011 (ALL. N. 8 della Relazione TE ), il gestore pugliese riceveva la CP_1 notifica dell'Atto prot. A00089/10-02-2011 n. ll'
[...]
con il quale, l'ente impositore Controparte_8
, sugli esiti del verbale di sopralluogo espletato in discarica il 9/02/2011 CP_5 dalla Polizia Giudiziaria (punto 2 della Sentenza CDS n. 5242-2014 ALL. C comparsa di costituzione), in relazione al conferimento di rifiuti provenienti dagli CP_9 di cui non aveva mai contestato la classificazione col CER 19.12.12, ne evidenziava la non conformità rispetto al Protocollo d'intesa stipulato tra e CP_5 CP_10 in data 3/12/2010;
[...] la non informava la di tale circostanza, continuando per Parte_1 CP_1 anni a conferire il rifiuto nella propria discarica;
dell'accertamento tributario avviato dalla nel 2011 sulla CP_5 quantificazione della ecotassa, la convenuta asseriva di esserne venuta a conoscenza solo ad appalto già del tutto concluso e dopo aver regolarmente corrisposto i compensi come pattuiti, ossia solo con la ricezione della nota del 21/6/2016 (ALL. E) apprendeva dell'accertamento dell'anno 2011 disposto nei confronti della Parte_1
, da cui era scaturita la verifica sul calcolo dell'ecotassa, a cui era stata applicata
[...] la tariffa ridotta al 20% anziché quella piena prevista dalle nn. 25/2007 Parte_2
e 38/2011; così ricostruita la vicenda in fatto, asseriva che l'obbligo di rivalsa incombeva sul che, in relazione allo smaltimento dei rifiuti CER 19.12.12 nella discarica CP_11 della tarantina, quale impresa appaltatrice della aveva svolto attività Controparte_1 di intermediazione, carico e trasporto a desti , soggetto al quale competeva la qualità di conferitore del rifiuto;
invocava, a tal proposito, l'art. 183, co. 1, lett. l), del D. Lgs n. 152/06 che definiva
“INTERMEDIARIO”: “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” e il C.I.T.E., quale impresa affidataria del global service di smaltimento rifiuti, aveva assunto la qualifica soggettiva di trasportatore e intermediario con detenzione degli stessi, in forza dei requisiti tecnici soggettivi addotti in sede di gara (ALL. N. 6 della Relazione TE ); CP_1 invocava le clausole del contratto quadro n. 034/2011 che, da un lato, fissavano la competenza del Tribunale di Napoli (art. 10) per la risoluzione di eventuali controversie, escludendosi il ricorso all'arbitrato; la onnicomprensività ed invariabilità del corrispettivo pattuito (art. 5), la totale assunzione di responsabilità del C.I.T.E. ai sensi dell'art. 14; evidenziava, altresì, che il C.I.T.E., nella duplice veste di aggiudicataria degli appalti e soggetto intermediario dei rifiuti, aveva indicato a la tariffa da Controparte_1 applicare al calcolo del tributo speciale, consorzio che 10/02/2012 prot. 003-bis, precisava che: “l'importo della ecotassa da corrispondere è pari ad € 2,85/tons. oltre iva” (ALL. N. 20 della Relazione TE ). CP_1 Sulla base di tali considerazioni, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale in virtù della clausola contrattuale;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del C.I.T.E. ( ; in via gradata, la Controparte_12 conversione del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. in rito ordinario. Nel merito, il difetto di legittimazione passiva sostanziale di rispetto CP_1 all'azione di rivalsa della , con la quale non era mai intercorso alcun Parte_1 rapporto contrattuale, dovendo la richiesta esser rivolta nei confronti della C.I.T.E., conferitore del rifiuto;
l'infondatezza della domanda atteso che, come da contratto, il
[... servizio di smaltimento dei rifiuti tritovagliati provenienti dagli CP_13 CP_3
degli anni 2010/2014, era stato fissato un corrispettivo unico e Parte_3 omnicomprensivo, che ricomprendeva espressamente anche gli oneri relativi all'ecotassa (art. 5 del contratto quadro 34/2011 e art. 5 delle Parte_4 successive appendici – ALL. NN. 8, 13 -18 e 23 della Relazione TE ); CP_1 infine, l'omessa prova del pagamento della ecotassa da parte della società ricorrente. Convertito il rito con ordinanza del 4.3.2021, rigettata la richiesta di chiamata in causa del C.I.T.E. con ordinanza del 12.7.2022, istruita la causa con la produzione di documenti, all'udienza del 22.2.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1. La controversia rientra nella competenza dell'adito Tribunale delle Imprese, non essendo in contestazione (e comunque provato dai documenti versati) che la pretesa qui azionata parta ed abbia come necessaria premessa il contratto di appalto pubblico c.d. sovra soglia comunitaria intercorso tra la convenuta e C.I.T.E.: CP_1 ovvero, la rivalsa qui azionata deve necessariamente essere valutata partendo dalle pattuizioni di quel contratto, che come si dirà in seguito,
2. Infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio: la clausola di indicazione esclusiva della competenza territoriale veniva inserita nel contratto siglato tra la e il C.I.T.E. e non tra e la ragion per cui CP_1 CP_1 Parte_1 non è invocabile nei confronti di quest'ultima che rimaneva terza rispetto la convenzione negoziale contenente la deroga alla competenza per territorio.
3. Assume parte convenuta di non essere soggetto legittimato passivo rispetto l'obbligo di rivalsa. Sulla questione deve essere fatta una preliminare precisazione: occorre premettere, come già evidenziato in più pronunce della S.C. (Cass. n. 26196/2018), che la finalità della tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ), istituita con la L. n. 549 del 1995, è di natura espressamente CP_14 ambientale l'esigenza di ridurre la produzione di rifiuti, di incentivare il recupero di energia, o di altre materie prime, dai rifiuti stessi, di finanziare le opere di bonifica dei siti contaminati, o le opere di recupero delle aree degradate, come è reso palese dalla relazione causale diretta che intercorre tra l'unità fisica impiegata per la commisurazione dell'imposta ed il danno cagionato all'ambiente. Infatti, sulla base della qualità e quantità di rifiuti depositati in discarica che il soggetto passivo del tributo, ovvero il gestore dell'attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti (L. n. 546 del 1995, art. 3, comma 26), è tenuto al versamento di un ammontare ragguagliato al danno cagionato all'intera collettività, ed ai costi che devono essere sostenuti per ripararlo. Se, dunque, la finalità è quella di disincentivare la produzione dei rifiuti, e viceversa di incentivare l'utilizzo virtuoso e alternativo di essi, nonchè l'impiego del gettito per opere di tutela e protezione ambientale, appare del tutto coerente l'applicazione del tributo a chi ha cagionato il danno. Il presupposto d'imposta, infatti, è rappresentato dal conferimento, cioè dal deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili cioè i fanghi di consistenza nè liquida, nè solida, derivanti da attività di bonifica e smaltimento, ed il soggetto passivo tenuto a versare l'imposta è, per legge, il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento in discarica. Il soggetto obbligato al versamento dell'imposta è il gestore, e, per una maggiore efficienza tributaria, l'imposta viene calcolata sui rifiuti conferiti, dal medesimo obbligatoriamente registrati, anche se il gestore non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso della produzione di rifiuti. Orbene, con la conclusione del contratto tra gestore ed amministrazione pubblica, il gestore della discarica è obbligato ad adempiere al pagamento del tributo, secondo i termini e le modalità previste dalla legge (statale/regionale), anche se i relativi costi saranno poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi, sicchè non ha pregio indicare fonti giuridiche diverse del presupposto soggettivo dell'ecotassa. Sul gestore, dunque, oltre alla responsabilità del tempestivo versamento dell'imposta, con le modalità previste dalla legge regionale, gravano importanti obblighi strumentali, come quello relativo alla redazione della dichiarazione dei conferimenti che sono stati effettuati nella discarica, che peraltro consente la concreta quantificazione del tributo speciale. La S. Corte (Cass. n. 19311/2011) ha osservato che "l'ordinamento conosce anche casi nei quali non c'è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria", ed in tale "categoria di ipotesi (...) rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all'obbligo di pagamento dell'ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa della L. n. 549 del 1995, art. 3, che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull'utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere.". In definitiva, la gestione, che non è mera utilizzazione dell'opera, si differenzia per l'attività d'impresa del gestore, la quale comporta l'assunzione dei relativi rischi, organizzativi nonchè economici, e può consistere nella effettuazione di prestazioni a terzi, ovvero nella erogazione di servizi pubblici agli utenti;
la gestione funzionale ed organizzativa dell'opera costituisce "la prestazione principale a favore del concessionario (Cass. n. 19319/2012, n. 28804/2011). Ora, nel caso di specie, il rapporto intercorso tra le due società oggi contendenti va qualificato alla luce di quanto affermato dalla S. Corte (Cass. nn. 24094 e 24095/2014) che dichiara essere sintomatico "di un affidamento di attività economica in concessione (...) il dato concernente il tipo di remunerazione del soggetto gestore", e trova conferma, proprio nella fissazione di un compenso omnicomprensivo corrispondente alla tariffa individuata nel piano economico-finanziario facente parte del P.G.O., destinato a compensare l'attività svolta dalla società C.I.T.E., essendo nel predetto piano economico-finanziario individuato anche il tributo in esame, il relativo ammontare, determinato per legge e non negoziabile tra le parti contraenti, conseguentemente non inserito nel corrispettivo posto a base d'asta per l'affidamento della concessione e nella relativa offerta tecnico-economica, trattandosi di dato di natura neutrale per il gestore della discarica che è tenuto a versarlo alla Regione con obbligo di rivalsa nei confronti dei conferitori, sui quali grava in definitiva il costo del servizio di smaltimento. L'ammontare della ecotassa è fissato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, nel rispetto di parametri fissati dalla legge statale tra un minimo e un massimo in relazione all'entità dei rifiuti conferiti (art. 3, comma 29) e comunque applicabili in mancanza nel minimo;
il dovuto è quindi "versato alla Regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito". Il passaggio dal regime c.d. emergenziale (con D.L. n. 195 del 2009, alla data del 31 dicembre 2009 venne a cessare nella lo stato di emergenza rifiuti), Controparte_10 senza soluzione di continuità, a quell inaria del ciclo dei rifiuti, nel quale hanno operato, per quanto qui interessa, la e la partecipata Controparte_6
così come il passaggio dalle ordinanze del Presidente del Consiglio Controparte_1 dei Ministri alle convenzioni, non incide affatto sulla disciplina della soggettività passiva d'imposta del "gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento", prevista dalla L. n. 549 del 1995, occorrendo fare esclusivo riferimento alla normativa statale e regionale, che indica con chiarezza, ed in maniera vincolante, il soggetto tenuto al pagamento in chi "gestisce la complessiva attività economica di stoccaggio definitivo dei rifiuti" (Cass. n. 26196/2018 cit.). In tema di tributo speciale per il deposito in discarica, la finalità della legge sulla c.d. ecotassa è quella di disincentivare lo stoccaggio dei rifiuti in discarica in favore della raccolta differenziata. Conseguentemente, è del tutto ragionevole che l'ecotassa gravi sul soggetto a cui è imputabile lo stoccaggio in discarica - e cioè l'ente territoriale e qui la società convenuta che per l'ente ha agito- dalle cui scelte politiche e amministrative discende la presenza e la capillarità (o meno) della raccolta differenziata. Pertanto, sebbene il presupposto impositivo sia il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il gestore dell'impianto di stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente che ha integrato il predetto presupposto. Nel caso in esame, conferente il rifiuto è proprio in S.A.P.NA: questa (
[...]
a socio unico S.p.A), è stata costituita il 30 dicembre Controparte_6 tà per Azioni a socio unico, il cui capitale sociale è interamente partecipato dalla lo scopo sociale è Controparte_7
“...l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella Provincia di ivi CP_6 compresi a titolo non esaustivo la ricognizione e censimento degli impianti, e e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente….secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale, ivi compresa quella emanata in fase emergenziale e regionale di settore...”.Come si vede, connotazioni strettamente derivate da quello che la Legge CP_ detta in materia di ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della Controparte_7
Su questi riferimenti giuridico-normativi è stato impostato l'atto costitutivo e
[...] lo statuto della Controparte_1
In buona sost er ecotassa grava sul gestore dell'impianto, in via diretta, in favore dell'erario e, in via di rivalsa, nei confronti dell'ente territoriale e, nella specie, su che, per conto dell'ente territoriale ( Controparte_1 [...] itore del rifiuto tenuto, per obbligo statu Controparte_7 anche alle iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente che costituisce il presupposto della ecotassa.
4. Fatta la premessa in via generale, la fattispecie concreta va risolta con riguardo ai rapporti intercorsi tra la e l'attrice sul quale si innesta il rapporto CP_1 Pt_1 negoziale instaurato tra queste e l'intermediario C.I.T.E.: è pacifico che il contratto per la gestione della discarica è intervenuto tra e C.I.T.E. mentre quest'ultima Pt_1 era la contraente di Quello dell'intermediario è un ruolo che si inserisce CP_1 all'interno della filiera dei rifiuti, tra la figura del produttore/detentore e il trasportatore, o il destinatario finale. Secondo l'articolo 183 del d.lgs. 152/2006, l'intermediario rifiuti è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti“. Il Regolamento CE 1013/2006 sancisce il medesimo principio definendo l'intermediario come “chiunque disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006-12- CE“. L'intermediario è una figura di connessione tra il produttore-detentore di rifiuti e il trasportatore, o il destinatario finale e si occupa di garantire al produttore (o al detentore) la miglior collocazione possibile per i rifiuti. Questa scelta avviene, non solo nell'ottica della miglior destinazione possibile, ma anche valutando tutto quello che riguarda l'aspetto economico del servizio. L'intermediario rifiuti agisce selezionando e connettendo tra loro le diverse figure del ciclo di gestione dei rifiuti. Dunque, se è all'intermediario che compete la scelta dell'impianto e la scelta economica del servizio, nella specie, è rilevante che, già dal primo contratto d'appalto (n. 034 del 1/02/2011) tra C.I.T.E. e era stato fissato un corrispettivo unico CP_1
e omnicomprensivo, che ricomprendeva espressamente anche gli oneri relativi all'ecotassa (art. 5 del contratto quadro 34/2011 CITE e art. 5 delle Parte_4 successive appendici – ALL. NN. 8, 13 -18 e 23 della Relazione TE ): con CP_1 la conseguenza che le variazioni di una delle componenti del costo del servizio, rispetto a , non potevano incidere sull'ammontare del corrispettivo pattuito CP_1
e determinato a seguito di complessa ed articolata procedura contrattuale ad evidenza pubblica con C.I.TE.. Quest'ultima, quale contraente con , ha CP_1 accettato e assunto su di sé l'eventuale rischio di una modifica dei costi legati allo smaltimento dei rifiuti, accettando e partecipando alla gara ed aggiudicandosi l'appalto. Di contro, nei rapporti tra C.I.T.E. e , assume rilevanza il regolamento Pt_1 negoziale tra queste instaurato: non in ontratto e/o accordo tra C.I.T.E. e
, al fine di accertare eventuali pattuizioni sul compenso e modifiche, va da sé Pt_1 che, se in generale la rivalsa si esercita nei confronti dell'ente, rectius, , nella CP_15 specie la rivalsa in danno dell'ente ossia della società convenuta, non ile per l'accettazione da parte del contraente C.I.T.E. dell'accordo economico, inserito nel contratto quadro, del rischio dell'aumento dei costi (nella specie, ecotassa), accordo economico che stabiliva e fissava l' onnicomprensività del compenso: così gravando solo su C.I.T.E. la maggiore onerosità della prestazione e, di conseguenza, la rivalsa non poteva che esercitarsi proprio in danno di C.I.T.E, quel soggetto tenuto a rivalere per i maggiori oneri sostenuti nella esecuzione dell'accordo intervenuto con Pt_1 diario C.I.T.E., soggetto nei confronti del quale non formulava Pt_1 alcuna domanda. Pertanto, la domanda come formulata nei confronti di va rigettata, CP_1 richiamandosi qui quanto già argomentato nella ordinan .
7.2022 sulla inammissibilità della chiamata di terzo di C.I.T.E. formulata da CP_1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, scaglione secondo valore, fase introduttiva ai minimi in ragione della non particolare complessità dell'atto introduttivo, fase istruttoria ai minimi in ragione della natura solo documentale.
Pqm
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede: RIGETTA la domanda;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 20907,00 oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 13/01/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Raffaella Simone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Simone Presidente dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 136 /2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SECHI GIAMPAOLO , Parte_1
ATTORE contro
. rappresentata e difesa dall'avv.to GALOTTO GIANNICOLA , Controparte_1
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 4.12.2019, Parte_1 premesso che: era titolare e gestore di un impianto di discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato dalla competente Autorità ubicato in Taranto;
nel corso dell'anno 2012, aveva ricevuto e smaltito presso il suo impianto in Taranto n.55.189,46 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti gestiti dalla (denominati “ ”, “ ” e “ ”), rifiuti CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 codifi re con codice C. 2. .05.0 per i rifiuti da avviare a smaltimento in discarica, è la legge a stabilire come debba calcolarsi il “tributo speciale per il conferimento in discarica” (ex art. 3, comma 32 L. n. 549 del 1995) c.d. ecotassa, da calcolarsi in relazione alle quantità e alla tipologia del rifiuto cui dal produttore è stato attribuito un certo C.E.R., con obbligo per il produttore di pagare l'ammontare del tributo allo smaltitore, e per lo smaltitore di versare quella somma alla Regione, con obbligo di rivalsa dello stesso nei confronti del produttore;
per i rifiuti conferiti da in quell'anno, stante la dichiarazione del Controparte_1 produttore contenuta nella relativa richiesta di conferimento (con cui questi aveva indicato in € 2,85 l'aliquota da applicare in virtù della tipologia di rifiuti da conferire), a quei conferimenti era stata applicata l'aliquota di €.2,85/t prevista dalla legge regionale pugliese per detti rifiuti per l'anno di riferimento (L.R. 30 dicembre 2011, n. 38), provvedendo a versare l'ammontare del Tributo alla Regione Puglia;
Pt_1 successivamente, i competenti Uffici regionali eseguivano le verifiche e, per l'annualità indicata, l'Ufficio Finanze e Tributi della rideterminava la CP_5 misura dell'ecotassa dovuta dal produttore adottando un atto di accertamento (Prot. AOO-117/1614 del 09.03.18) in cui quantificava altresì sanzioni e interessi (con la previsione di sanzioni ridotte in ipotesi di acquiescenza all'atto impositivo); con nota prot. 80/DIR/2018 del 26.03.2018, la , preso atto dell'accertamento Pt_1 regionale, comunicava la circostanza al produ e a tutti gli altri Controparte_1 produttori interessati;
versava l'importo risultante dall'avviso di accertamento n. prot. AOO- Parte_1
9.03.18 dando comunicazione alla , ufficio competente, CP_5 nonché a tutti i soggetti, produttori ed intermediari, i cui rifiuti erano stati codificati e classificati allo stesso modo e, pertanto, ricadenti nel medesimo accertamento regionale;
rimanevano inevase le richieste di pagamento e le diffide, negativo l'esito della mediazione avviata dalla ricorrente in data 21.02.2019 presso la Camera di Conciliazione Italiana con sede di Taranto;
tutto ciò premesso in fatto, concludeva chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme dovute a seguito della rideterminazione del tributo disposta dalla , pari ad €.589.423,16 (di cui: 367.009,92 quota tributo, oltre CP_5
IVA, titolo di sanzione nonché, €2.207,29 a titolo di interessi calcolati al 21.11.2018). Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_6
in breve riferendo che:
[...] CP_1 ava di capitale sociale era interamente partecipato dalla CP_1 [...]
e con scopo sociale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti Controparte_7 nella Provincia di CP_6 la società, per f all'emergenza rifiuti verificatasi nell'ambito territoriale di propria competenza, pubblicava un doppio “AVVISO PUBBLICO” (in data 17/11/2010
- in data 21/4/2011) avente ad oggetto “Manifestazioni di interesse da parte di operatori economici disponibili alla fornitura del servizio di trasporto, conferimento, trattamento e/ o recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e comunitario di frazione umida - Codice CER 19.12.12 (rifiuto organico proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani) stoccata presso gli impianti STIR localizzati in Provincia di omuni di Giugliano in Campania e di ” (ALL. NN. 1 - 3 della Relazione CP_6 CP_3
TE ); CP_1 all'esito della gara, l'appalto global service per lo smaltimento rifiuti CER 19.12.12 veniva aggiudicato al C.I.T.E. e sottoscritto il contratto quadro n. 034 dell'1/2/2011 (ALL. N. 8 della Relazione TE ), con cui committente, affidava CP_1 CP_1 al consorzio C.I.T.E, lo smaltimento delle prime 25.000 tonnellate di frazione umida tritovagliata classificata con il CER 19.12.12, proveniente dagli STIR di e CP_3
Giugliano, al prezzo omnicomprensivo ed invariabile di € 148,00 a tonnell re IVA;
al contratto quadro n. 034/2011 dell'1/2/2011 seguivano sette omologhi accordi, con cui la affidava al C.I.T.E. il medesimo servizio;
CP_1 al termine del servizio di smaltimento rifiuti, tutte le procedure di pubblica evidenza venivano definite;
rappresentava, altresì, che le relazioni tra il Consorzio intermediario del rifiuto e il gestore della discarica tarantina, odierna attrice, si inserivano in un quadro di ampia e risalente partnership commerciale: in realtà il C.I.T.E., così come dichiarato nell'offerta tecnica economica posta a base dei bandi di , sin dall'anno CP_1
2007 si era aggiudicato sette analoghi appalti di servizi;
a distanza di pochi mesi dall'accordo quadro stipulato con C.I.T.E. siglava CP_1 degli accordi di conferimento con la società attrice per sm aso di Taranto anche i rifiuti relativi all'affidamento in global service del servizio di smaltimento di degli anni 2010 – 2014, oggetto della presente lite (ALL. N. 6 della Controparte_1
a ); CP_1 dopo nove giorni dalla data di sottoscrizione del primo contratto d'appalto n. 034 del 1/02/2011 (ALL. N. 8 della Relazione TE ), il gestore pugliese riceveva la CP_1 notifica dell'Atto prot. A00089/10-02-2011 n. ll'
[...]
con il quale, l'ente impositore Controparte_8
, sugli esiti del verbale di sopralluogo espletato in discarica il 9/02/2011 CP_5 dalla Polizia Giudiziaria (punto 2 della Sentenza CDS n. 5242-2014 ALL. C comparsa di costituzione), in relazione al conferimento di rifiuti provenienti dagli CP_9 di cui non aveva mai contestato la classificazione col CER 19.12.12, ne evidenziava la non conformità rispetto al Protocollo d'intesa stipulato tra e CP_5 CP_10 in data 3/12/2010;
[...] la non informava la di tale circostanza, continuando per Parte_1 CP_1 anni a conferire il rifiuto nella propria discarica;
dell'accertamento tributario avviato dalla nel 2011 sulla CP_5 quantificazione della ecotassa, la convenuta asseriva di esserne venuta a conoscenza solo ad appalto già del tutto concluso e dopo aver regolarmente corrisposto i compensi come pattuiti, ossia solo con la ricezione della nota del 21/6/2016 (ALL. E) apprendeva dell'accertamento dell'anno 2011 disposto nei confronti della Parte_1
, da cui era scaturita la verifica sul calcolo dell'ecotassa, a cui era stata applicata
[...] la tariffa ridotta al 20% anziché quella piena prevista dalle nn. 25/2007 Parte_2
e 38/2011; così ricostruita la vicenda in fatto, asseriva che l'obbligo di rivalsa incombeva sul che, in relazione allo smaltimento dei rifiuti CER 19.12.12 nella discarica CP_11 della tarantina, quale impresa appaltatrice della aveva svolto attività Controparte_1 di intermediazione, carico e trasporto a desti , soggetto al quale competeva la qualità di conferitore del rifiuto;
invocava, a tal proposito, l'art. 183, co. 1, lett. l), del D. Lgs n. 152/06 che definiva
“INTERMEDIARIO”: “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” e il C.I.T.E., quale impresa affidataria del global service di smaltimento rifiuti, aveva assunto la qualifica soggettiva di trasportatore e intermediario con detenzione degli stessi, in forza dei requisiti tecnici soggettivi addotti in sede di gara (ALL. N. 6 della Relazione TE ); CP_1 invocava le clausole del contratto quadro n. 034/2011 che, da un lato, fissavano la competenza del Tribunale di Napoli (art. 10) per la risoluzione di eventuali controversie, escludendosi il ricorso all'arbitrato; la onnicomprensività ed invariabilità del corrispettivo pattuito (art. 5), la totale assunzione di responsabilità del C.I.T.E. ai sensi dell'art. 14; evidenziava, altresì, che il C.I.T.E., nella duplice veste di aggiudicataria degli appalti e soggetto intermediario dei rifiuti, aveva indicato a la tariffa da Controparte_1 applicare al calcolo del tributo speciale, consorzio che 10/02/2012 prot. 003-bis, precisava che: “l'importo della ecotassa da corrispondere è pari ad € 2,85/tons. oltre iva” (ALL. N. 20 della Relazione TE ). CP_1 Sulla base di tali considerazioni, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale in virtù della clausola contrattuale;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari, formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del C.I.T.E. ( ; in via gradata, la Controparte_12 conversione del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. in rito ordinario. Nel merito, il difetto di legittimazione passiva sostanziale di rispetto CP_1 all'azione di rivalsa della , con la quale non era mai intercorso alcun Parte_1 rapporto contrattuale, dovendo la richiesta esser rivolta nei confronti della C.I.T.E., conferitore del rifiuto;
l'infondatezza della domanda atteso che, come da contratto, il
[... servizio di smaltimento dei rifiuti tritovagliati provenienti dagli CP_13 CP_3
degli anni 2010/2014, era stato fissato un corrispettivo unico e Parte_3 omnicomprensivo, che ricomprendeva espressamente anche gli oneri relativi all'ecotassa (art. 5 del contratto quadro 34/2011 e art. 5 delle Parte_4 successive appendici – ALL. NN. 8, 13 -18 e 23 della Relazione TE ); CP_1 infine, l'omessa prova del pagamento della ecotassa da parte della società ricorrente. Convertito il rito con ordinanza del 4.3.2021, rigettata la richiesta di chiamata in causa del C.I.T.E. con ordinanza del 12.7.2022, istruita la causa con la produzione di documenti, all'udienza del 22.2.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
1. La controversia rientra nella competenza dell'adito Tribunale delle Imprese, non essendo in contestazione (e comunque provato dai documenti versati) che la pretesa qui azionata parta ed abbia come necessaria premessa il contratto di appalto pubblico c.d. sovra soglia comunitaria intercorso tra la convenuta e C.I.T.E.: CP_1 ovvero, la rivalsa qui azionata deve necessariamente essere valutata partendo dalle pattuizioni di quel contratto, che come si dirà in seguito,
2. Infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio: la clausola di indicazione esclusiva della competenza territoriale veniva inserita nel contratto siglato tra la e il C.I.T.E. e non tra e la ragion per cui CP_1 CP_1 Parte_1 non è invocabile nei confronti di quest'ultima che rimaneva terza rispetto la convenzione negoziale contenente la deroga alla competenza per territorio.
3. Assume parte convenuta di non essere soggetto legittimato passivo rispetto l'obbligo di rivalsa. Sulla questione deve essere fatta una preliminare precisazione: occorre premettere, come già evidenziato in più pronunce della S.C. (Cass. n. 26196/2018), che la finalità della tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ), istituita con la L. n. 549 del 1995, è di natura espressamente CP_14 ambientale l'esigenza di ridurre la produzione di rifiuti, di incentivare il recupero di energia, o di altre materie prime, dai rifiuti stessi, di finanziare le opere di bonifica dei siti contaminati, o le opere di recupero delle aree degradate, come è reso palese dalla relazione causale diretta che intercorre tra l'unità fisica impiegata per la commisurazione dell'imposta ed il danno cagionato all'ambiente. Infatti, sulla base della qualità e quantità di rifiuti depositati in discarica che il soggetto passivo del tributo, ovvero il gestore dell'attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti (L. n. 546 del 1995, art. 3, comma 26), è tenuto al versamento di un ammontare ragguagliato al danno cagionato all'intera collettività, ed ai costi che devono essere sostenuti per ripararlo. Se, dunque, la finalità è quella di disincentivare la produzione dei rifiuti, e viceversa di incentivare l'utilizzo virtuoso e alternativo di essi, nonchè l'impiego del gettito per opere di tutela e protezione ambientale, appare del tutto coerente l'applicazione del tributo a chi ha cagionato il danno. Il presupposto d'imposta, infatti, è rappresentato dal conferimento, cioè dal deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili cioè i fanghi di consistenza nè liquida, nè solida, derivanti da attività di bonifica e smaltimento, ed il soggetto passivo tenuto a versare l'imposta è, per legge, il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento in discarica. Il soggetto obbligato al versamento dell'imposta è il gestore, e, per una maggiore efficienza tributaria, l'imposta viene calcolata sui rifiuti conferiti, dal medesimo obbligatoriamente registrati, anche se il gestore non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso della produzione di rifiuti. Orbene, con la conclusione del contratto tra gestore ed amministrazione pubblica, il gestore della discarica è obbligato ad adempiere al pagamento del tributo, secondo i termini e le modalità previste dalla legge (statale/regionale), anche se i relativi costi saranno poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi, sicchè non ha pregio indicare fonti giuridiche diverse del presupposto soggettivo dell'ecotassa. Sul gestore, dunque, oltre alla responsabilità del tempestivo versamento dell'imposta, con le modalità previste dalla legge regionale, gravano importanti obblighi strumentali, come quello relativo alla redazione della dichiarazione dei conferimenti che sono stati effettuati nella discarica, che peraltro consente la concreta quantificazione del tributo speciale. La S. Corte (Cass. n. 19311/2011) ha osservato che "l'ordinamento conosce anche casi nei quali non c'è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria", ed in tale "categoria di ipotesi (...) rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all'obbligo di pagamento dell'ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa della L. n. 549 del 1995, art. 3, che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull'utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere.". In definitiva, la gestione, che non è mera utilizzazione dell'opera, si differenzia per l'attività d'impresa del gestore, la quale comporta l'assunzione dei relativi rischi, organizzativi nonchè economici, e può consistere nella effettuazione di prestazioni a terzi, ovvero nella erogazione di servizi pubblici agli utenti;
la gestione funzionale ed organizzativa dell'opera costituisce "la prestazione principale a favore del concessionario (Cass. n. 19319/2012, n. 28804/2011). Ora, nel caso di specie, il rapporto intercorso tra le due società oggi contendenti va qualificato alla luce di quanto affermato dalla S. Corte (Cass. nn. 24094 e 24095/2014) che dichiara essere sintomatico "di un affidamento di attività economica in concessione (...) il dato concernente il tipo di remunerazione del soggetto gestore", e trova conferma, proprio nella fissazione di un compenso omnicomprensivo corrispondente alla tariffa individuata nel piano economico-finanziario facente parte del P.G.O., destinato a compensare l'attività svolta dalla società C.I.T.E., essendo nel predetto piano economico-finanziario individuato anche il tributo in esame, il relativo ammontare, determinato per legge e non negoziabile tra le parti contraenti, conseguentemente non inserito nel corrispettivo posto a base d'asta per l'affidamento della concessione e nella relativa offerta tecnico-economica, trattandosi di dato di natura neutrale per il gestore della discarica che è tenuto a versarlo alla Regione con obbligo di rivalsa nei confronti dei conferitori, sui quali grava in definitiva il costo del servizio di smaltimento. L'ammontare della ecotassa è fissato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, nel rispetto di parametri fissati dalla legge statale tra un minimo e un massimo in relazione all'entità dei rifiuti conferiti (art. 3, comma 29) e comunque applicabili in mancanza nel minimo;
il dovuto è quindi "versato alla Regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito". Il passaggio dal regime c.d. emergenziale (con D.L. n. 195 del 2009, alla data del 31 dicembre 2009 venne a cessare nella lo stato di emergenza rifiuti), Controparte_10 senza soluzione di continuità, a quell inaria del ciclo dei rifiuti, nel quale hanno operato, per quanto qui interessa, la e la partecipata Controparte_6
così come il passaggio dalle ordinanze del Presidente del Consiglio Controparte_1 dei Ministri alle convenzioni, non incide affatto sulla disciplina della soggettività passiva d'imposta del "gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento", prevista dalla L. n. 549 del 1995, occorrendo fare esclusivo riferimento alla normativa statale e regionale, che indica con chiarezza, ed in maniera vincolante, il soggetto tenuto al pagamento in chi "gestisce la complessiva attività economica di stoccaggio definitivo dei rifiuti" (Cass. n. 26196/2018 cit.). In tema di tributo speciale per il deposito in discarica, la finalità della legge sulla c.d. ecotassa è quella di disincentivare lo stoccaggio dei rifiuti in discarica in favore della raccolta differenziata. Conseguentemente, è del tutto ragionevole che l'ecotassa gravi sul soggetto a cui è imputabile lo stoccaggio in discarica - e cioè l'ente territoriale e qui la società convenuta che per l'ente ha agito- dalle cui scelte politiche e amministrative discende la presenza e la capillarità (o meno) della raccolta differenziata. Pertanto, sebbene il presupposto impositivo sia il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il gestore dell'impianto di stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente che ha integrato il predetto presupposto. Nel caso in esame, conferente il rifiuto è proprio in S.A.P.NA: questa (
[...]
a socio unico S.p.A), è stata costituita il 30 dicembre Controparte_6 tà per Azioni a socio unico, il cui capitale sociale è interamente partecipato dalla lo scopo sociale è Controparte_7
“...l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella Provincia di ivi CP_6 compresi a titolo non esaustivo la ricognizione e censimento degli impianti, e e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente….secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale, ivi compresa quella emanata in fase emergenziale e regionale di settore...”.Come si vede, connotazioni strettamente derivate da quello che la Legge CP_ detta in materia di ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della Controparte_7
Su questi riferimenti giuridico-normativi è stato impostato l'atto costitutivo e
[...] lo statuto della Controparte_1
In buona sost er ecotassa grava sul gestore dell'impianto, in via diretta, in favore dell'erario e, in via di rivalsa, nei confronti dell'ente territoriale e, nella specie, su che, per conto dell'ente territoriale ( Controparte_1 [...] itore del rifiuto tenuto, per obbligo statu Controparte_7 anche alle iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente che costituisce il presupposto della ecotassa.
4. Fatta la premessa in via generale, la fattispecie concreta va risolta con riguardo ai rapporti intercorsi tra la e l'attrice sul quale si innesta il rapporto CP_1 Pt_1 negoziale instaurato tra queste e l'intermediario C.I.T.E.: è pacifico che il contratto per la gestione della discarica è intervenuto tra e C.I.T.E. mentre quest'ultima Pt_1 era la contraente di Quello dell'intermediario è un ruolo che si inserisce CP_1 all'interno della filiera dei rifiuti, tra la figura del produttore/detentore e il trasportatore, o il destinatario finale. Secondo l'articolo 183 del d.lgs. 152/2006, l'intermediario rifiuti è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti“. Il Regolamento CE 1013/2006 sancisce il medesimo principio definendo l'intermediario come “chiunque disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006-12- CE“. L'intermediario è una figura di connessione tra il produttore-detentore di rifiuti e il trasportatore, o il destinatario finale e si occupa di garantire al produttore (o al detentore) la miglior collocazione possibile per i rifiuti. Questa scelta avviene, non solo nell'ottica della miglior destinazione possibile, ma anche valutando tutto quello che riguarda l'aspetto economico del servizio. L'intermediario rifiuti agisce selezionando e connettendo tra loro le diverse figure del ciclo di gestione dei rifiuti. Dunque, se è all'intermediario che compete la scelta dell'impianto e la scelta economica del servizio, nella specie, è rilevante che, già dal primo contratto d'appalto (n. 034 del 1/02/2011) tra C.I.T.E. e era stato fissato un corrispettivo unico CP_1
e omnicomprensivo, che ricomprendeva espressamente anche gli oneri relativi all'ecotassa (art. 5 del contratto quadro 34/2011 CITE e art. 5 delle Parte_4 successive appendici – ALL. NN. 8, 13 -18 e 23 della Relazione TE ): con CP_1 la conseguenza che le variazioni di una delle componenti del costo del servizio, rispetto a , non potevano incidere sull'ammontare del corrispettivo pattuito CP_1
e determinato a seguito di complessa ed articolata procedura contrattuale ad evidenza pubblica con C.I.TE.. Quest'ultima, quale contraente con , ha CP_1 accettato e assunto su di sé l'eventuale rischio di una modifica dei costi legati allo smaltimento dei rifiuti, accettando e partecipando alla gara ed aggiudicandosi l'appalto. Di contro, nei rapporti tra C.I.T.E. e , assume rilevanza il regolamento Pt_1 negoziale tra queste instaurato: non in ontratto e/o accordo tra C.I.T.E. e
, al fine di accertare eventuali pattuizioni sul compenso e modifiche, va da sé Pt_1 che, se in generale la rivalsa si esercita nei confronti dell'ente, rectius, , nella CP_15 specie la rivalsa in danno dell'ente ossia della società convenuta, non ile per l'accettazione da parte del contraente C.I.T.E. dell'accordo economico, inserito nel contratto quadro, del rischio dell'aumento dei costi (nella specie, ecotassa), accordo economico che stabiliva e fissava l' onnicomprensività del compenso: così gravando solo su C.I.T.E. la maggiore onerosità della prestazione e, di conseguenza, la rivalsa non poteva che esercitarsi proprio in danno di C.I.T.E, quel soggetto tenuto a rivalere per i maggiori oneri sostenuti nella esecuzione dell'accordo intervenuto con Pt_1 diario C.I.T.E., soggetto nei confronti del quale non formulava Pt_1 alcuna domanda. Pertanto, la domanda come formulata nei confronti di va rigettata, CP_1 richiamandosi qui quanto già argomentato nella ordinan .
7.2022 sulla inammissibilità della chiamata di terzo di C.I.T.E. formulata da CP_1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, scaglione secondo valore, fase introduttiva ai minimi in ragione della non particolare complessità dell'atto introduttivo, fase istruttoria ai minimi in ragione della natura solo documentale.
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Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede: RIGETTA la domanda;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 20907,00 oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 13/01/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Raffaella Simone