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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3628 dell'anno 2024, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Verduci, appellante E (c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Annicchiarico, C.F._2 appellati All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che con citazione notificata il 10.09.2021 e CP_1 CP_2 convenivano davanti al Giudice di Pace di Grottaglie, deducendo di essere Parte_1 portatori di un buono postale fruttifero a termine di € 1.000,00 emesso in loro favore il 20.02.2001 e di avere formulato richiesta di rimborso con costituzione in mora del 17.05.2021; rilevavano che aveva eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del Parte_1 diritto vantato dagli Ancona, i quali, pertanto, ritenendo infondata la dedotta prescrizione, in quanto sul buono non erano riportate indicazioni che consentissero di evincere data di scadenza, termini per l'incasso e che non fosse stata, quindi, rispettata la normativa in tema di informazione completa e chiara, avevano agito in giudizio al fine di vedere accertato il diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi maturati;
la causa veniva decisa con Sentenza n. 23/24, pronunziata in data 15.02.2024, che, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta, condannava l'odierna appellante al pagamento della somma di € 1.337,50 per sorte capitale ed interessi del buono postale oggetto di causa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
detta sentenza veniva impugnata da
[...]
la quale lamentava: 1) errata applicazione della legge in ordine alla violazione Parte_1 degli obblighi di trasparenza e informazione;
2) errata applicazione della norma in tema di prescrizione;
ritenuto che
l'appello possa trovare accoglimento, in quanto: a) la giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi, affermando che “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione» (Cass. civ., sez. un., n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019); il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284 del 1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata;
i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili alla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione, di agevole attuazione, diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati;
b) nel caso in esame, la parte appellata ha depositato in primo grado copia del buono postale fruttifero oggetto di causa, sul quale risulta in evidenza la dicitura “A TERMINE” sia nella parte frontale che sul retro, mentre sul retro è, inoltre, stampigliato un timbro che riporta, tra l'altro, la data di emissione del 20.02.2001; si legge ancora sul retro del buono, tra l'altro, che “[…] Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. […]”; è, inoltre riportata la seguente dicitura:
“DOPO 6 ANNI IL 35% DEL CAPITALE”; devono ritenersi, pertanto, specificamente Pt_2 richiamate dal titolo di legittimazione le condizioni sancite nel d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000), istitutivo anche della serie AA1 di buoni postali fruttiferi a termine (art. 15), ove si prevede, all'art. 18, che gli stessi “[…] possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. […]”; con riguardo poi alla prescrizione del diritto documentato dal titolo, è operante il principio normativo generale espresso dall'art. 8, comma 1, del medesimo d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi del quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; infine, in merito alla questione dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine per il maturare della prescrizione, la Cont Suprema Corte, in una recente pronuncia in materia di a termine del tutto similari a quello del caso di specie, ha enucleato i seguenti principi: «[…] l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) deve essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già […] al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono […], quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti» (v. Cass. civ., sez. I, 07/07/2023, n. 19243); nella fattispecie in oggetto, la riconduzione del buono sottoscritto dagli odierni appellati alla serie AA1 appare evincibile in ragione di quanto riportato sul buono circa la durata ed il tasso di interesse del 35% riconosciuto (“DOPO 6 ANNI IL 35% LORDO DEL CAPITALE”), a differenza dell'altra serie pure disciplinata dallo stesso decreto agli artt. 11-14 (serie A1), che hanno durata ventennale e tassi di interessi differenti, come riportati nella tabella allegata allo stesso decreto;
orbene, il BPF a termine oggetto di causa è stato emesso, come detto, in data 20.02.2001 e ha prodotto interessi, sulla base dei rendimenti indicati nel d.m. istitutivo della serie, fino al 20.02.2007; richiamando i principi innanzi esposti, il termine di prescrizione decennale si calcola a partire dal 20.02.2007 ed è spirato in data 20.02.2017; non vi è prova adeguata dell'esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione precedente alla p.e.c. inoltrata il 17.05.2021, con la quale l'Avv. Francesco Annicchiarico per gli odierni appellati, inoltrava a richiesta di rimborso del buono oggetto di Pt_1 Parte_1 causa;
detto atto si colloca in un arco temporale successivo al compimento del periodo di prescrizione decennale;
ritenuto che
la sentenza impugnata debba, pertanto, essere riformata, con rigetto della domanda proposta dagli e condanna di questi ultimi a restituire all'appellante gli importi CP_1 eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado;
ritenuto che
, in ragione dei contrasti interpretativi delineatisi negli anni in seno alle decisioni della giurisprudenza di merito, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, rigetta la domanda proposta da e in primo grado;
CP_1 CP_2 b) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
c) condanna gli appellati a restituire all'appellante gli importi eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3628 dell'anno 2024, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Verduci, appellante E (c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Annicchiarico, C.F._2 appellati All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che con citazione notificata il 10.09.2021 e CP_1 CP_2 convenivano davanti al Giudice di Pace di Grottaglie, deducendo di essere Parte_1 portatori di un buono postale fruttifero a termine di € 1.000,00 emesso in loro favore il 20.02.2001 e di avere formulato richiesta di rimborso con costituzione in mora del 17.05.2021; rilevavano che aveva eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del Parte_1 diritto vantato dagli Ancona, i quali, pertanto, ritenendo infondata la dedotta prescrizione, in quanto sul buono non erano riportate indicazioni che consentissero di evincere data di scadenza, termini per l'incasso e che non fosse stata, quindi, rispettata la normativa in tema di informazione completa e chiara, avevano agito in giudizio al fine di vedere accertato il diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi maturati;
la causa veniva decisa con Sentenza n. 23/24, pronunziata in data 15.02.2024, che, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta, condannava l'odierna appellante al pagamento della somma di € 1.337,50 per sorte capitale ed interessi del buono postale oggetto di causa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
detta sentenza veniva impugnata da
[...]
la quale lamentava: 1) errata applicazione della legge in ordine alla violazione Parte_1 degli obblighi di trasparenza e informazione;
2) errata applicazione della norma in tema di prescrizione;
ritenuto che
l'appello possa trovare accoglimento, in quanto: a) la giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi, affermando che “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione» (Cass. civ., sez. un., n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019); il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284 del 1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata;
i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili alla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione, di agevole attuazione, diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati;
b) nel caso in esame, la parte appellata ha depositato in primo grado copia del buono postale fruttifero oggetto di causa, sul quale risulta in evidenza la dicitura “A TERMINE” sia nella parte frontale che sul retro, mentre sul retro è, inoltre, stampigliato un timbro che riporta, tra l'altro, la data di emissione del 20.02.2001; si legge ancora sul retro del buono, tra l'altro, che “[…] Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. […]”; è, inoltre riportata la seguente dicitura:
“DOPO 6 ANNI IL 35% DEL CAPITALE”; devono ritenersi, pertanto, specificamente Pt_2 richiamate dal titolo di legittimazione le condizioni sancite nel d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000), istitutivo anche della serie AA1 di buoni postali fruttiferi a termine (art. 15), ove si prevede, all'art. 18, che gli stessi “[…] possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. […]”; con riguardo poi alla prescrizione del diritto documentato dal titolo, è operante il principio normativo generale espresso dall'art. 8, comma 1, del medesimo d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi del quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; infine, in merito alla questione dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine per il maturare della prescrizione, la Cont Suprema Corte, in una recente pronuncia in materia di a termine del tutto similari a quello del caso di specie, ha enucleato i seguenti principi: «[…] l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) deve essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già […] al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono […], quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti» (v. Cass. civ., sez. I, 07/07/2023, n. 19243); nella fattispecie in oggetto, la riconduzione del buono sottoscritto dagli odierni appellati alla serie AA1 appare evincibile in ragione di quanto riportato sul buono circa la durata ed il tasso di interesse del 35% riconosciuto (“DOPO 6 ANNI IL 35% LORDO DEL CAPITALE”), a differenza dell'altra serie pure disciplinata dallo stesso decreto agli artt. 11-14 (serie A1), che hanno durata ventennale e tassi di interessi differenti, come riportati nella tabella allegata allo stesso decreto;
orbene, il BPF a termine oggetto di causa è stato emesso, come detto, in data 20.02.2001 e ha prodotto interessi, sulla base dei rendimenti indicati nel d.m. istitutivo della serie, fino al 20.02.2007; richiamando i principi innanzi esposti, il termine di prescrizione decennale si calcola a partire dal 20.02.2007 ed è spirato in data 20.02.2017; non vi è prova adeguata dell'esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione precedente alla p.e.c. inoltrata il 17.05.2021, con la quale l'Avv. Francesco Annicchiarico per gli odierni appellati, inoltrava a richiesta di rimborso del buono oggetto di Pt_1 Parte_1 causa;
detto atto si colloca in un arco temporale successivo al compimento del periodo di prescrizione decennale;
ritenuto che
la sentenza impugnata debba, pertanto, essere riformata, con rigetto della domanda proposta dagli e condanna di questi ultimi a restituire all'appellante gli importi CP_1 eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado;
ritenuto che
, in ragione dei contrasti interpretativi delineatisi negli anni in seno alle decisioni della giurisprudenza di merito, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, rigetta la domanda proposta da e in primo grado;
CP_1 CP_2 b) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
c) condanna gli appellati a restituire all'appellante gli importi eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco