Sentenza 16 dicembre 2020
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2025REG.PROV.COLL.
N. 05971/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5971 del 2021, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Romano Zipolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Borgo a Mozzano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1673/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Udito per la parte appellante l’avvocato Romano Zipolini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti appellano la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR della Toscana ha respinto il loro ricorso per l’annullamento del provvedimento del Comune di Borgo a Mozzano, n. prot. 2580, del 13 febbraio 2009, avente ad oggetto il diniego di richiesta di permesso a costruire in sanatoria di cui all'art. 140, L.R. Toscana n. 1 del 2005, presentata in data 14 ottobre 2005, con nota prot. n. 18651, relativa alla “ Sanatoria per la costruzione di un fabbricato ad uso ripostiglio e locale deposito in zona agricola ”.
2.- In particolare, il provvedimento impugnato si richiama alle motivazioni urbanistiche ed edilizie rese note dall’Amministrazione comunale con la comunicazione datata 9 dicembre 2008, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei termini che seguono: “ Sia all’epoca della realizzazione (anno 2001) che a quello della presentazione della richiesta di sanatoria (14.10.2005) per la costruzione del manufatto destinato a deposito mangimi per cavalli a piano terra e magazzino e attrezzi e ripostiglio al piano primo non era stato precedentemente richiesto ed approvato l’obbligatorio Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della L.R. n. 64/95 e della L.R. 1/2005 che ne autorizza la costruzione su terreno in oggetto. Il manufatto realizzato non rispetta comunque le caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite per gli annessi agricoli autorizzabili una tantum per le aziende agricole a part time, sia perché di superficie utile complessiva superiore a 32 mq, sia perché costruito senza rispettare i seguenti elementi indicati nelle sopra richiamate normative urbanistiche vigenti (specifico art. 4) nei due momenti temporali e di seguito riportati in alcune parti: - manto di copertura in cotto toscano; - gronde in legno ; - aperture rettangolari di dimensioni tipiche di fabbricati agricoli esistenti; - la copertura non è costruita con tipologia tradizionale a capanna per eccesiva pendenza; - la struttura perimetrale è prefabbricata in pannelli vetro resina con forma assolutamente diversa da qualsiasi altra tipica del territorio rurale che è in muratura ordinaria pietra a vista o intonacata o tinteggiata. La Commissione Comunale Edilizia con il parere n. 7 del 18.01.2007 non ha riconosciuto il manufatto così come costruito, conforme ed adeguato alle tipologie tradizionali. La Commissione Comunale del paesaggio ha stabilito che l’opera realizzata determina un evidente impatto ambientale e, pertanto, ai sensi dell’art. 167 D.Lgs 42/2004 e precedente D.Lgs 490/99 non rimane che applicare la sanzione di rimessa in pristino dello stato dei luoghi rendendo pertanto impossibile qualsiasi possibilità di sanatoria edilizia per mancanza di questo presupposto essenziale ”.
3.- Le doglianze dedotte concernevano, in buona sostanza, la circostanza che il manufatto non possedesse le caratteristiche per essere considerato un’opera edilizia; che si trattava di un’opera temporanea, facilmente amovibile e destinata ad una funzione limitata nel tempo, rispondente alla esigenza transitoria di provvedere al deposito degli alimenti dei cavalli (primo motivo); rilevavano, inoltre, i ricorrenti, il difetto di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, oltre alla violazione dei principi di collaborazione e buona fede, non essendo stati indicati dall’Amministrazione comunale gli interventi di adeguamento che avrebbero consentito il rispetto delle prescrizioni e la conservazione, anche parziale, del bene (secondo motivo); inoltre, sarebbe stato errato il presupposto di fatto sul quale il Comune aveva fondato la propria decisione, e cioè che il prefabbricato superava la superficie massima di 32 mq (terzo motivo); infine, rilevavano come il provvedimento impugnato fosse del tutto privo di motivazione con riferimento al mancato inserimento del manufatto nel circostante paesaggio (quarto motivo).
4.- Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, nulla disponendo sulle spese di lite, non essendosi il Comune intimato costituito.
5.- Con l’odierno appello, i ricorrenti hanno riproposto tutte le censure contenute nell’originario ricorso, prospettandole come ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata, e così sostanzialmente devolvendo alla odierna cognizione tutta l’originaria materia del contendere.
6.- Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
7.- L’appello è infondato.
8.- I presupposti di fatto e le argomentazioni giuridiche poste dal TAR Toscana a sostegno della reiezione del ricorso vanno confermati, dovendosi respingere tutte le censure proposte.
8.1.- Va anzitutto escluso che la sentenza impugnata sia incorsa in una erronea valutazione dei fatti con riferimento alla divisata natura giuridica del manufatto, posto che la stabile -e tutt’altro che transitoria- destinazione del manufatto abusivo a ricovero di attrezzi e deposito di mangime per cavalli si evince, all’evidenza, dalla esigenza che il manufatto in questione è chiamato strutturalmente e in via esclusiva a soddisfare.
Inconferente ai fini di dimostrare la natura solo provvisoria del manufatto è, inoltre, l’allegazione difensiva secondo cui i ricorrenti sarebbero stati “ in attesa di presentare un idoneo piano per la realizzazione di un distinto, conforme annesso agricolo ”, non rilevando giuridicamente l’attività che i ricorrenti avevano in animo di presentare: peraltro, non va sottaciuto, senza alcuna determinazione temporale certa.
Nel respingere il motivo, va quindi riaffermato il principio di diritto, evocato dal primo giudice citando Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 901, secondo cui “ per opera di carattere precario si intende quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a soddisfare un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione) destinata a cessare dopo il tempo normalmente breve, entro cui si realizza l’interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare ”, fattispecie, questa, in cui all’evidenza non rientra il caso in questione.
8.2.- Pure da respingere è la seconda censura con cui si invoca la tutela del diritto (o della legittima aspettativa) dei ricorrenti a ché l’Amministrazione comunale si attivi in loro favore al fine di prospettare soluzioni progettuali che consentano, per un verso, il rispetto della normativa urbanistica, e, per un altro verso, la soddisfazione del loro interesse a conservare il manufatto, anche in parte.
Una siffatta situazione soggettiva non trova infatti fondamento in alcuna previsione di legge, né di regolamento.
Gli stessi ricorrenti, nell’avanzare la pretesa, non indicano alcuna base legale dalla quale far derivare la reclamata spettanza.
Né può essere invocato, a sostegno, il principio generale di buona fede e correttezza, che non può spingersi fino al punto di ritenere che l’Amministrazione comunale sia onerata, in sede di procedimento di sanatoria, di individuare gli interventi migliorativi da apportare al progetto, anche alla stregua del principio generale del divieto di aggravamento del procedimento.
8.3.- Ancora infondato è il quarto motivo, con cui si afferma la piena compatibilità ambientale del manufatto e, comunque sia, la disparità di trattamento rispetto a manufatti simili nella zona.
Ritiene il Collegio che l’Amministrazione comunale abbia esaustivamente spiegato le ragioni per le quali il capanno non può ritenersi legittimamente inserito all’interno del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, avendo descritto le specifiche caratteristiche edilizie che lo rendono, in buona sostanza, ‘un fuor d’opera’: “ …perché costruito senza rispettare i seguenti elementi indicati nelle sopra richiamate normative urbanistiche vigenti (specifico art. 4) nei due momenti temporali e di seguito riportati in alcune parti: - manto di copertura in cotto toscano; - gronde in legno ; - aperture rettangolari di dimensioni tipiche di fabbricati agricoli esistenti; - la copertura non è costruita con tipologia tradizionale a capanna per eccesiva pendenza; - la struttura perimetrale è prefabbricata in pannelli vetro resina con forma assolutamente diversa da qualsiasi altra tipica del territorio rurale che è in muratura ordinaria pietra a vista o intonacata o tinteggiata ”.
In disparte la contestata incompatibilità ambientale, va comunque sia rilevato che la lamentata disparità di trattamento è stata soltanto allegata, ma non provata, non essendosi portato alcun elemento a obiettivo riscontro.
In ogni caso, anche ove ciò fosse avvenuto, va rimarcato che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel senso di ritenere che eventuali pregresse illegittimità non sanzionate non costituiscono giustificato motivo, né soggettivo, né oggettivo, per legittimare il compimento di ulteriori abusi, perché ciò significherebbe aggravare lo stato di illegalità diffusa, oltre che arrecare nuovo danno all’ambiente e al paesaggio.
8.4.- L’esame del terzo motivo di appello può invece assorbirsi, atteso che il provvedimento amministrativo impugnato si regge su plurime motivazioni, ciascuna di esse da sola sufficiente a sostenerne la legittimità: nel caso all’esame, il diniego impugnato è legittimo e va confermato sulla base di quanto poc’anzi illustrato, il che rende superfluo procedere al computo della superficie utile edificabile.
9.- Nulla sulle spese di giudizio, non essendosi costituito il Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, nulla disponendo sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO