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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
6.6.2024, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2172/2020
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLANTE
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tortorella. Parte_2 C.F._1
APPELLATO
1. LLAN RA C.F._2
2. OT EN C.F._3
3. DI MASO CP_1 C.F._4
4. CP_2 C.F._5
5. Controparte_3 C.F._6
6. Email_1 Controparte_4 C.F._7
7. Controparte_5 C.F._8
8. Controparte_6 C.F._9
9. CP_7 C.F._10
10. Controparte_8 C.F._11
11. Controparte_9 C.F._12
12. CP_10 C.F._13
13. AV OM C.F._14
14. (CF , (CF Parte_3 C.F._15 Parte_4
), (CF ) in qualità di eredi C.F._16 Parte_5 C.F._17
della Dott.ssa . Persona_1
15. Controparte_11 C.F._18
16. CP_12 C.F._19
17. RA AL C.F._20
18. Controparte_13 C.F._21
19. Controparte_14 C.F._22
20. Persona_2 C.F._23
21. (CF ) in qualità di erede della Dott.ssa Parte_6 C.F._24
. Persona_3 22. Parte_7 C.F._25
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella.
LITISCONSORTI PROCESSUALI
- APPELLANTI INCIDENTALI
E
, Controparte_15 C.F._26 Controparte_16
, C.F._27 CP_17 C.F._28 CP_2
, , C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_18
, C.F._29 Controparte_19 Controparte_20
, ,
[...] C.F._30 Controparte_21 C.F._31
(CF ), (CF Controparte_22 C.F._32 Controparte_23
), (CF ), (CF C.F._33 Controparte_24 C.F._34 CP_25
) in qualità di eredi del Dott. , C.F._35 Persona_4 CP_26
, , C.F._36 CP_27 C.F._37 CP_28
, , C.F._38 CP_29 C.F._39 [...]
, , CP_30 C.F._40 CP_31 C.F._41
, , CP_32 C.F._42 Controparte_33 C.F._43
Controparte_34 C.F._44 CP_35
, , C.F._45 CP_36 C.F._46 Parte_3
(CF , (CF ), C.F._15 Parte_4 C.F._16 Parte_5
(CF ) in qualità di eredi della Dott.ssa C.F._17 Persona_1 CP_37
,
[...] C.F._47 CP_38 C.F._48 CP_39
.
[...] C.F._49
LITISCONSORTI PROCESSUALI
- CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2970/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
1. La ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva accolto Parte_1 la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle note direttive europee in materia proposta dal dott. Il tribunale, in particolare, aveva ritenuto Parte_2
che, con lettera di diffida inviata alle amministrazioni in data 6.02.2009, l'attore avesse utilmente interrotto il termine decennale di prescrizione decorrente dal 27.10.1999.
Con il primo motivo, l'appellante ha ritenuto illegittimo l'accoglimento della domanda proposta dal dott. immatricolatosi nell'a.a. 1981/1982, in quanto il diritto al risarcimento andrebbe limitato Pt_2
ai soli casi di iscrizione ai corsi in data successiva al 29.01.1982, data di entrata in vigore della
Direttiva europea n. 76/82/CEE.
Con il secondo motivo, ha ritenuto erronea l'applicazione del termine decennale di prescrizione, in luogo del termine quinquennale di cui all'art. 4 comma 43 legge 183/2011.
Ha, inoltre, notificato l'appello nei confronti delle rimanenti parti del processo quali litisconsorti processuali.
Si sono costituiti in giudizio il dott. e i soggetti indicati in epigrafe chiedendo il rigetto Parte_2 dell'appello. Hanno proposto, inoltre, appello incidentale lamentando l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
In ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: “Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto
1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre
1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.”. In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nella data del 27 ottobre 1999, si osserva che il Dott. on ha utilmente interrotto il termine Pt_2
di prescrizione.
Come precisato, infatti, dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 35571/2023: “In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della
l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data,
a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Applicando tali princìpi al caso di specie, si osserva che il diritto al risarcimento del danno vantato dal Dott. – che ha interrotto il decorso della prescrizione con l'atto di messa in mora del Pt_2
6.02.2009 – si è prescritto alla data del 31.12.2016 (decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione introdotto dall'art. dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011), cioè anteriormente all'instaurazione del giudizio di primo grado, che è stato introdotto con citazione notificata il
26.06.2017.
3. Alla luce dei principi sin qui esposti, deve rigettarsi l'appello incidentale proposto dai medici indicati in epigrafe, atteso che questi non hanno posto in essere atti interruttivi in data anteriore al
27.10.2009.
Ogni altra questione connessa, ad es. mancato riconoscimento di punteggi, è assorbita dalla intervenuta prescrizione.
4. Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale sui principi a fondamento dell'esito della lite tra la e sussistono valide ragioni per l'integrale Parte_1 Parte_2
compensazione tra questi delle spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio.
5. Nei rapporti tra la e gli appellanti incidentali le spese del grado seguono, Parte_1
invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
1) In accoglimento dell'appello rigetta la domanda proposta da Parte_2
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la e Parte_1 Pt_2
[...]
3) Rigetta l'appello incidentale e condanna gli appellanti incidentali alla rifusione in favore della delle spese del presente grado che liquida in € 30.000,00. Parte_1
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 6.06.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Gianì Nicola Saracino