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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
RU ROMEO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2343/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12126/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210109637264000 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1124/2025 depositato il
23/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IL DIFENSORE DELL'APPELLANTE CONFERMA CHE SONO
REGOLARMENTE IN ATTI I PAGAMENTI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER (FINO AD OGGI) E
INSISTE AFFINCHE' SIA DICHIARATO ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL
CONTENDERE.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2023 Ricorrente_1 ha impugnato una cartella di pagamento avente ad oggetto il tributo IRPEF per l'anno di imposta 2015; il contribuente lamentava molteplici vizi e concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che le argomentazioni del contribuente non apparivano fondate - respingeva il ricorso e condannava il soccombente al pagamento pari ad € 200,00 delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma. Successivamente, lo stesso contribuente ha depositato l'istanza per la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 unitamente alla quietanza del pagamento della prima rata.
Conseguentemente, il contribuente chiedeva l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite stessa ai sensi della citata legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio, pertanto,- stante la sopravvenuta situazione (“condono”) che ha eliminato il contrasto tra le parti facendo venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia su quanto costituiva oggetto della controversia – deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere tenuto conto della adesione alla definizione nonchè della documentazione depositata in atti comprovante l'avvenuto pagamento.
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, sezione 13, definitivamente pronunciando, estingue il giudizio e Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2025. Il Giudice estensore Dott. Romeo Brunetti La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
RU ROMEO, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2343/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12126/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210109637264000 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1124/2025 depositato il
23/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: IL DIFENSORE DELL'APPELLANTE CONFERMA CHE SONO
REGOLARMENTE IN ATTI I PAGAMENTI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER (FINO AD OGGI) E
INSISTE AFFINCHE' SIA DICHIARATO ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL
CONTENDERE.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2023 Ricorrente_1 ha impugnato una cartella di pagamento avente ad oggetto il tributo IRPEF per l'anno di imposta 2015; il contribuente lamentava molteplici vizi e concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che le argomentazioni del contribuente non apparivano fondate - respingeva il ricorso e condannava il soccombente al pagamento pari ad € 200,00 delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma. Successivamente, lo stesso contribuente ha depositato l'istanza per la definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 unitamente alla quietanza del pagamento della prima rata.
Conseguentemente, il contribuente chiedeva l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite stessa ai sensi della citata legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio, pertanto,- stante la sopravvenuta situazione (“condono”) che ha eliminato il contrasto tra le parti facendo venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia su quanto costituiva oggetto della controversia – deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere tenuto conto della adesione alla definizione nonchè della documentazione depositata in atti comprovante l'avvenuto pagamento.
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, sezione 13, definitivamente pronunciando, estingue il giudizio e Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2025. Il Giudice estensore Dott. Romeo Brunetti La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero