Decreto cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza breve 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2025, n. 9717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9717 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09717/2025REG.PROV.COLL.
N. 03864/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3864 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Zaffaroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Dir Terr Lombardia Ufficio dei Monopoli Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’annullamento del Provvedimento di revoca per oltre dieci tardivi versamenti dei proventi lotto della concessione del gioco del lotto n° -OMISSIS- sita in -OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-), UMMI 704292024 64, notificato il 24 luglio 2024, e di ogni conseguente atto connesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Dir Terr Lombardia Ufficio dei Monopoli Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. ID ON e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Avagliano in sostituzione dell'avv. Mirko Zaffaroni.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza di cui in epigrafe del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso il provvedimento di revoca per oltre dieci tardivi versamenti dei proventi lotto della concessione del gioco del lotto n° -OMISSIS- – -OMISSIS- sita in -OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-), UMMI 704292024 64, notificato il 24 luglio 2024.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando, sulla violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, sulla errata applicazione del principio del cumulo giuridico delle violazioni, sulla violazione del legittimo affidamento.
3. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con ordinanza n. 2014 del 2025 veniva accolta la domanda cautelare in relazione al dedotto periculum in mora, con conseguente fissazione dell’udienza di merito.
5. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
6. L’esame dei motivi di appello presuppone la ricostruzione della fattispecie controversa, con particolare riferimento all’iter procedimentale confluito nel definitivo provvedimento di revoca, impugnato in prime cure.
7. A seguito di verifiche l’odierna parte appellante, quale titolare della concessione del gioco del lotto n. -OMISSIS-- -OMISSIS-, sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-, riceveva la notifica di due distinti provvedimenti di avvio del procedimento di revoca per oltre dieci tardivi versamenti dei proventi lotto.
7.1 In particolare, il primo avviso di avvio del procedimento di revoca (di cui alla nota prot. n. 25734 del 12/04/2024), riportava un totale di dodici versamenti tardivi. In data 11/05/2024 la parte presentava delle memorie difensive (prot. n. 44292/24) deducendo la consecutività delle violazioni inerenti due gruppi di settimane contabili. L’Ufficio accoglieva le deduzioni di parte, considerando come un’unica violazione i gruppi di settimane in questione. Pertanto, essendo il numero dei tardivi pari a soli dieci versamenti, l’11/06/2024 la stessa amministrazione provvedeva ad archiviare il procedimento di avvio della revoca.
7.2 Peraltro, la contestazione di due nuovi versamenti tardivi (riferiti l’uno alla settimana contabile del 26/03/2024 e l’altro a quella del 12/04/2024) riportava nuovamente il numero dei tardivi al di sopra della soglia di rilevanza fissata con circolare ADM n. 47846 del 18/05/2016. Da ciò ne conseguiva l’avvio del secondo procedimento di revoca, a fronte del realizzarsi della fattispecie prevista dal combinato disposto dell’art. 34 n. 9 della legge 1293/57 e dalla circolare n. 47846 del 18/05/2016, che dà luogo alla revoca della concessione qualora vengano effettuati tardivi versamenti in numero superiore a dieci, anche per importi limitati.
7.3 All’esito dell’iter procedimentale, nel corso del quale la parte presentava in data 11 luglio 2024 memorie difensive assunte a prot. n. 66683/24, in data 24/07/2024 veniva emesso il provvedimento di revoca, prot. 70429, impugnato in prime cure, per l’accertamento di oltre dieci tardivi versamenti dei proventi lotto nell’ultimo biennio, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 303 del 07.08.1990, come modificato dal dpr. n. 560 del 16.09.1996.
8. In linea generale, va ribadito (Cons, Stato, II, 12 marzo 2020, n. 1790 e sez. IV , 20/05/2020 , n. 3195) che la vendita dei generi di monopoli è associata ad un regime improntato a una particolare severità, in quanto il concessionario è investito di specifiche responsabilità, tanto che l’amministrazione ha la facoltà di prevedere, oltre a quelle previste dall'art. 34 della legge n. 1293 del 1957, ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina convenzionale del rapporto concessorio; tutto ciò allo specifico scopo di garantire la tutela di interessi generali, quali la liceità del gioco e la realizzazione del prelievo fiscale.
Invero, la funzionalità del sistema, sotto il profilo finanziario e contabile, richiede la massima certezza di regolarità dei flussi finanziari, sicché anche il solo ritardo nel pagamento costituisce una violazione legittimante l'adozione del provvedimento di revoca (cfr. ad es. Cons. Stato, IV, 10 luglio 2019, n. 4825).
9. In tale contesto, nella fattispecie in esame il provvedimento appare conforme alla disciplina vigente e la sentenza impugnata immune dalle censure dedotte.
10. In relazione al primo profilo, le peculiari circostanze evocate si scontrano con la pacifica e formale verifica dei ritardati versamenti e, pertanto, dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato.
10.1 La disciplina applicata (art. 34 punto 9 legge n. 1293 del 1957 e la circolare n. 47846 del 18/05/2016) ha previsto, al verificarsi della fattispecie di tardivi versamenti in numero superiore a dieci, l’applicazione della sanzione della revoca, ritenuta adeguata al venir meno del rapporto fiduciario, senza alcun richiamo alla gradualità della sanzione sulla scorta dell’importo dei tardivi pagamenti.
10.2 La chiara lettera della disciplina trova coerente conferma sulla scorta die principi predetti, senza che residui in capo all’amministrazione un dovere di autonoma diversa verifica ulteriore rispetto all’accertamento della reiterata tardiva corresponsione di quanto dovuto.
11. In relazione al secondo profilo, la deduzione si scontra con le risultanze contestate, correttamente richiamate dalla difesa erariale: le settimane contabili del 27 settembre e 4 ottobre 2022 e quelle del 15 e 22 novembre 2022 erano state considerate come unica violazione già a seguito dell’accoglimento delle istanze difensive all’interno del primo procedimento di revoca, cui era correttamente seguita l’archiviazione; diversamente, anche nel considerare come unica violazione le settimane contabili del 26 marzo e 2 aprile 2024, il numero dei versamenti tardivi non sarebbe inferiore alla soglia dei dieci.
12. Infine, in relazione al terzo profilo, l’affidamento evocato presuppone la correttezza del comportamento posto in essere dal privato, non potendo la p.a. legittimare comportamenti contra legem. Nel caso di specie, invece, parte appellante pretende di trarre un legittimo affidamento sulla scorta dei precedenti inadempimenti.
12.1 Invero, appare erroneo ed illogico evocare una norma (l’art. 10 bis legge 241 del 1990) avente ad oggetto i procedimenti ad istanza di parte (laddove si ragiona in termini di interessi pretensivi), mentre nel caso di specie vengono in gioco gli interessi oppositivi rispetto ad un procedimento avviato d’ufficio in relazione ai reiterati comportamenti inadempienti della parte coinvolta.
12.2 Peraltro nessun artificio risulta posto in essere dall’amministrazione la quale non ha potuto che prendere atto del persistente e reiterato inadempimento, accertato in un numero di mancati versamenti tali da imporre la conseguenza revocatoria, prevista ex lege.
12.3 In generale, peraltro, lo stato di affidamento legittimo presuppone che il beneficiario dell'atto (nel caso di specie di archiviazione) non abbia tenuto comportamenti affetti da dolo o colpa nel procedimento finalizzato all'emanazione dell'atto illegittimo, tali da influire sul contenuto di questo, o, comunque, posti in violazione dei principi di collaborazione e di buona fede (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 03/04/2024, n. 3048).
12.4 Nel caso di specie la parte non può invocare il legittimo affidamento avendo piena consapevolezza della permanenza degli inadempimenti precedenti, in quanto l’archiviazione si è basata sul mancato raggiungimento della soglia minima di mancati versamenti, senza quindi poter sanare gli eventuali inadempimenti in sé.
13. In definitiva, la ratio delle disposizioni concernenti la revoca è costituita dal venir meno, al ricorrere di determinati presupposti, del rapporto di fiducia nei confronti del ricevitore, il quale, a causa del proprio inadempimento, diviene inaffidabile, per cui la revoca e la conseguente decadenza, nel caso di specie, sono state legittimamente adottate.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE De CE, Presidente
ID ON, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID ON | SE De CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.