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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1070/2023
Il Giudice del Lavoro, TO RO, a seguito dell'udienza svolta in data
16.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Giachetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ): contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente
E
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea P.IVA_2
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
OGGETTO: Riconoscimento del diritto alla corresponsione dei contributi previdenziali e al ricalcolo della pensione Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni Parte_1 contraria istanza deduzione eccezione disattesa e respinta, per le causali di cui in premessa, accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte di
[...]
in persona del Presidente in carica in qualità di suo datore di Controparte_1 lavoro per l'intercorso rapporto di lavoro dei contributi previdenziali per il periodo dovuto dal 1.10.2005 al 31.01.2016 ovvero per il diverso periodo che risulterà di giustizia, alla luce ed inforza della sentenza n 01791/20 della Corte di Cassazione del
27.01.2020 emessa tra le parti e per l'effetto ordinare a parte convenuta il versamento all' l' della somma dovuta a titolo di contributi per detto periodo pari alla cifra di CP_2 euro 31.652,30 o alla diversa somma che risulterà di giustizia, con consequenziale ricalcolo della pensione da parte dell ” Con vittoria di spese di lite da distrarsi in CP_2 favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : contumace. Controparte_3
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, nel pronunciare sulle CP_2 domande ed eccezioni delle parti: 1) adottare le decisioni di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/95; 2) con il favore di spese e compensi professionali, o con compensazione degli stessi quanto meno nei rapporti con le parti che non abbiano proposto domande contro l' . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2023, il ricorrente chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali per la somma complessiva di 31.652,30 euro relativamente al periodo dal 01.10.2005 al
Pag. 2 di 6 31.01.2016 a seguito della sentenza n. 1791/20 emessa tra le parti dalla Corte di
Cassazione in data 27.01.2020, con il conseguente ricalcolo della pensione da parte dell' . CP_2
2. In particolare, l' riferiva di avere lavorato alle dipendenze degli Pt_1 CP_1 presso la base militare di Camp Darby come impiegato civile con data
[...] di assunzione 14.05.1984, venendo inquadrato con la qualifica Q2 SPECIALISTA
TRASPORTI come da CCNL di categoria per personale civile non statunitense.
Fino a settembre 2005 il ricorrente era inquadrato con il livello U1-SQ, ovvero come quadro di primo livello con la qualifica di traffic manager. A seguito dell'accordo stipulato con i sindacati in data 08.08.2005 veniva disposta la revisione dei livelli classificati come U-1S e U 1SQ, che avrebbero dovuto essere inquadrati come QX, Q1 o Q2. In data 28.02.2006 veniva notificato al ricorrente il provvedimento di riqualificazione come livello Q2 a partire dal 01.10.2005, con la qualifica di Specialista Trasporti (Supervisore) Quadro.
3. Il ricorrente, ritenendo di dover essere inquadrato nel livello superiore QX, in quanto responsabile dell'ufficio trasporti, impugnava in via amministrativa detta qualificazione, in quanto erronea. Successivamente adiva in giudizio davanti al
Tribunale di Pisa il proprio datore di lavoro, richiedendo l'inquadramento superiore e il pagamento delle relative differenze retributive. In primo grado la sua domanda veniva rigettata, ma in appello veniva accolta, riconoscendogli il diritto alla qualifica superiore, con condanna degli al Controparte_1 pagamento della relativa differenza retributiva. Il successivo ricorso in Cassazione veniva rigettato, riconoscendo in modo definitivo all'Infante la qualifica superiore e il diritto al pagamento delle differenze retributive. La parte convenuta ottemperava al dispositivo del giudicato, pagando la somma di 92.631,85 euro
(somma lorda euro 117.773,59) per le differenze retributive (bonifico del luglio
2020).
4. In data 01.02.2016 il ricorrente andava in pensione. In riferimento alla somma giudizialmente riconosciuta e corrisposta dal datore di lavoratore, il ricorrente chiedeva, pertanto, sia il versamento dei relativi contributi previdenziali all' , CP_2
Pag. 3 di 6 trattandosi di contributi omessi in riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo, sia il conseguente ricalcolo da parte dell' del relativo trattamento CP_2 pensionistico.
5. In data 23.02.2024 si costituiva in giudizio l' che si limitava ad eccepire CP_2
l'eventuale prescrizione dei contributi omessi.
6. Con decreto del 19.06.2025 veniva dichiarata la contumacia del
[...]
, in quanto non si era costituito in giudizio. Controparte_3
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 16.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente CP_2
10. Dalla documentazione depositata risulta che il ricorrente ha tempestivamente agito in giudizio sia per il riconoscimento del trattamento retributivo sia per il riconoscimento del credito contributivo.
11. Pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
12. Nel merito della domanda occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 1791/20, che, con una decisione di rigetto del ricorso, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della Corte
d'Appello di Firenze n. 1164/12, che ha accolto la domanda dell'Infante, riconoscendogli la qualifica superiore richiesta (livello QX) e condannando il
Governo degli a pagare le differenze retributive, oltre a Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria. Successivamente la parte resistente ha provveduto al pagamento a favore del ricorrente della somma di 92.631,85 euro.
Pag. 4 di 6 13. Trattandosi di differenze retributive relative al periodo dal 01.10.2005 al
31.01.2016, riconosciute con sentenza passata in giudicato, deve parimenti trovare accoglimento la domanda del ricorrente, ovvero deve essere riconosciuto il diritto sia alla corresponsione dei contributi previdenziali relativi al periodo suddetto sia al conseguente ricalcolo della pensione da parte dell' CP_2
14. Va osservato che il datore di lavoro non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha fornito alcuna versione alternativa alla ricostruzione compiuta dal ricorrente.
15. In merito alla somma dovuta non è stata avanzata alcuna contestazione dei conteggi promossi dalla parte ricorrente. Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata a versare la somma di 31.652,30 euro.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 26.001,00 euro a 52.000,00 euro.
17. Fra il ricorrente e l' invece, le spese di lite possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione da Parte_1 parte del , in qualità di suo datore di lavoro, dei Controparte_3 contributi previdenziali per il periodo dal 01.10.2005 al 31.01.2016;
2) condanna il Governo degli a versare all' la somma Controparte_1 CP_2 dovuta a titolo di contributi per detto periodo, pari alla cifra di euro 31.652,30 euro;
3) condanna l' a eseguire il conseguente ricalcolo della pensione del CP_2 ricorrente;
4) condanna il Governo degli al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che liquida in complessivi 3.291,00 euro per compensi, Parte_1
Pag. 5 di 6 oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge
5) compensa le spese di lite fra la parte ricorrente e l' CP_2
Pisa, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TO RO
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1070/2023
Il Giudice del Lavoro, TO RO, a seguito dell'udienza svolta in data
16.07.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Giachetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ): contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente
E
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea P.IVA_2
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
OGGETTO: Riconoscimento del diritto alla corresponsione dei contributi previdenziali e al ricalcolo della pensione Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, ogni Parte_1 contraria istanza deduzione eccezione disattesa e respinta, per le causali di cui in premessa, accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte di
[...]
in persona del Presidente in carica in qualità di suo datore di Controparte_1 lavoro per l'intercorso rapporto di lavoro dei contributi previdenziali per il periodo dovuto dal 1.10.2005 al 31.01.2016 ovvero per il diverso periodo che risulterà di giustizia, alla luce ed inforza della sentenza n 01791/20 della Corte di Cassazione del
27.01.2020 emessa tra le parti e per l'effetto ordinare a parte convenuta il versamento all' l' della somma dovuta a titolo di contributi per detto periodo pari alla cifra di CP_2 euro 31.652,30 o alla diversa somma che risulterà di giustizia, con consequenziale ricalcolo della pensione da parte dell ” Con vittoria di spese di lite da distrarsi in CP_2 favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : contumace. Controparte_3
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, nel pronunciare sulle CP_2 domande ed eccezioni delle parti: 1) adottare le decisioni di legge e di giustizia, in ogni caso nei limiti in cui non risulti maturata la prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/95; 2) con il favore di spese e compensi professionali, o con compensazione degli stessi quanto meno nei rapporti con le parti che non abbiano proposto domande contro l' . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2023, il ricorrente chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali per la somma complessiva di 31.652,30 euro relativamente al periodo dal 01.10.2005 al
Pag. 2 di 6 31.01.2016 a seguito della sentenza n. 1791/20 emessa tra le parti dalla Corte di
Cassazione in data 27.01.2020, con il conseguente ricalcolo della pensione da parte dell' . CP_2
2. In particolare, l' riferiva di avere lavorato alle dipendenze degli Pt_1 CP_1 presso la base militare di Camp Darby come impiegato civile con data
[...] di assunzione 14.05.1984, venendo inquadrato con la qualifica Q2 SPECIALISTA
TRASPORTI come da CCNL di categoria per personale civile non statunitense.
Fino a settembre 2005 il ricorrente era inquadrato con il livello U1-SQ, ovvero come quadro di primo livello con la qualifica di traffic manager. A seguito dell'accordo stipulato con i sindacati in data 08.08.2005 veniva disposta la revisione dei livelli classificati come U-1S e U 1SQ, che avrebbero dovuto essere inquadrati come QX, Q1 o Q2. In data 28.02.2006 veniva notificato al ricorrente il provvedimento di riqualificazione come livello Q2 a partire dal 01.10.2005, con la qualifica di Specialista Trasporti (Supervisore) Quadro.
3. Il ricorrente, ritenendo di dover essere inquadrato nel livello superiore QX, in quanto responsabile dell'ufficio trasporti, impugnava in via amministrativa detta qualificazione, in quanto erronea. Successivamente adiva in giudizio davanti al
Tribunale di Pisa il proprio datore di lavoro, richiedendo l'inquadramento superiore e il pagamento delle relative differenze retributive. In primo grado la sua domanda veniva rigettata, ma in appello veniva accolta, riconoscendogli il diritto alla qualifica superiore, con condanna degli al Controparte_1 pagamento della relativa differenza retributiva. Il successivo ricorso in Cassazione veniva rigettato, riconoscendo in modo definitivo all'Infante la qualifica superiore e il diritto al pagamento delle differenze retributive. La parte convenuta ottemperava al dispositivo del giudicato, pagando la somma di 92.631,85 euro
(somma lorda euro 117.773,59) per le differenze retributive (bonifico del luglio
2020).
4. In data 01.02.2016 il ricorrente andava in pensione. In riferimento alla somma giudizialmente riconosciuta e corrisposta dal datore di lavoratore, il ricorrente chiedeva, pertanto, sia il versamento dei relativi contributi previdenziali all' , CP_2
Pag. 3 di 6 trattandosi di contributi omessi in riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo, sia il conseguente ricalcolo da parte dell' del relativo trattamento CP_2 pensionistico.
5. In data 23.02.2024 si costituiva in giudizio l' che si limitava ad eccepire CP_2
l'eventuale prescrizione dei contributi omessi.
6. Con decreto del 19.06.2025 veniva dichiarata la contumacia del
[...]
, in quanto non si era costituito in giudizio. Controparte_3
7. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 16.07.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente CP_2
10. Dalla documentazione depositata risulta che il ricorrente ha tempestivamente agito in giudizio sia per il riconoscimento del trattamento retributivo sia per il riconoscimento del credito contributivo.
11. Pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
12. Nel merito della domanda occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 1791/20, che, con una decisione di rigetto del ricorso, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della Corte
d'Appello di Firenze n. 1164/12, che ha accolto la domanda dell'Infante, riconoscendogli la qualifica superiore richiesta (livello QX) e condannando il
Governo degli a pagare le differenze retributive, oltre a Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria. Successivamente la parte resistente ha provveduto al pagamento a favore del ricorrente della somma di 92.631,85 euro.
Pag. 4 di 6 13. Trattandosi di differenze retributive relative al periodo dal 01.10.2005 al
31.01.2016, riconosciute con sentenza passata in giudicato, deve parimenti trovare accoglimento la domanda del ricorrente, ovvero deve essere riconosciuto il diritto sia alla corresponsione dei contributi previdenziali relativi al periodo suddetto sia al conseguente ricalcolo della pensione da parte dell' CP_2
14. Va osservato che il datore di lavoro non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha fornito alcuna versione alternativa alla ricostruzione compiuta dal ricorrente.
15. In merito alla somma dovuta non è stata avanzata alcuna contestazione dei conteggi promossi dalla parte ricorrente. Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata a versare la somma di 31.652,30 euro.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 26.001,00 euro a 52.000,00 euro.
17. Fra il ricorrente e l' invece, le spese di lite possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione da Parte_1 parte del , in qualità di suo datore di lavoro, dei Controparte_3 contributi previdenziali per il periodo dal 01.10.2005 al 31.01.2016;
2) condanna il Governo degli a versare all' la somma Controparte_1 CP_2 dovuta a titolo di contributi per detto periodo, pari alla cifra di euro 31.652,30 euro;
3) condanna l' a eseguire il conseguente ricalcolo della pensione del CP_2 ricorrente;
4) condanna il Governo degli al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che liquida in complessivi 3.291,00 euro per compensi, Parte_1
Pag. 5 di 6 oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge
5) compensa le spese di lite fra la parte ricorrente e l' CP_2
Pisa, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TO RO
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