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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1210/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.GIORGESCHI Parte_1
RE
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv.CALZA ALDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente sono solo in parte fondate.
Il sig. ha svolto l'attività lavorativa presso la con le Parte_1 CP_1
mansioni di conducente di linea dal 10/9/2012 al 14/9/2014 con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato, ai sensi del D.lgs. n.
167/2011, ed ha proseguito poi l'attività lavorativa, nello svolgimento della mansioni di conducente di linea, sino alla data del 17/11/2024, quando si è dimesso. La resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale di qualsiasi pretesa economica relativa ai periodi precedenti il 14 agosto 2019, essendo stato notificato il ricorso in data 13 agosto 2024”.
Si ritiene l'eccezione non fondata in aderenza alla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che già dal 2022 in tema di prescrizione dei crediti di lavoro ha statuito che essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti non prescritti al momento della entrata in vigore della legge n. 92/2012 e che detto principio vale anche per i rapporti di lavoro in cui trovi applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la cui normativa è applicabile agli autoferrotranvieri per i quali non vi deve essere distinzione, avendo acquisito la medesima normativa comune, divenuta generale (Cass. Nn. 26246/2022,
2764/2024 e 9648/2025).
Per quanto riguarda la voce ERS nel periodo di apprendistato:
Il contratto di apprendistato era intrinsecamente una forma di contratto a tempo indeterminato, seppur con caratteristiche specifiche legate alla formazione, già prima dell'entrata in vigore del D.lgs 167/11. L'esclusione espressa dalla erogazione della voce ERS operata dall'accordo del 2022 riguarda solo il personale in formazione e lavoro.
Sin dalla assunzione doveva essere riconosciuta al lavoratore la voce ERS nella quantificazione indicata dalla contrattazione aziendale del 2002 pari all'importo giornaliero di euro 3,10 per coloro che sono inquadrati al livello 140.
Il calcolo di questa voce è stato effettuato dalla data di assunzione 10/9/2012 sino alla data del 9/9/2015 poiché dal 10/9/2015 la voce retributiva è stata erogata al lavoratore. Dal conteggio di parte ricorrente è emerso a favore del ricorrente l'importo lordo di euro 2.591,60. Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione per la giornata di ferie, si richiama la sentenza n. 65/2024 il Tribunale di Busto Arsizio (doc. 15 res.) che ha incluso la voce ERS nella retribuzione utile per la giornata di ferie. Le motivazioni addotte nella suddetta sentenza si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118, co. 1, d.a.c.p.c.
La Suprema Corte con sentenza n. 13042/2025 ha ribadito che “In definitiva, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. N.
13425/2019), in modo da evitare il potenziale effetto dissuasivo, ossia che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. Ord. N. 25840/2024)”.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Nel caso di specie deve ritenersi, pertanto, che l'elemento retributivo sostitutivo – c.d. ERS- va computato ai fini del calcolo della retribuzione da corrispondersi durante le ferie.
Le altre voci indicate in ricorso ( supero nastro, maggiorazione per lavoro notturno, straordinario, trasferta, concorso pasto, ers, spostato riposo) non possono essere computate nel calcolo suddetto . Parte ricorrente, inanzitutto, non indica quale sia la disposizione di legge o di contratto (collettivo e individuale) che prevede le voci richieste. Inoltre non vi è prova che si tratti di voci intrinsecamente connesse alle mansioni affidate al ricorrente o comunque correlate al suo status personale e professionale e che non abbiano piuttosto natura di elemento diretto a coprire spese occasionali o accessorie.
In particolare si rammenta che i compensi per lavoro straordinario e notturno vanno inclusi nel calcolo della retribuzione dei giorni di ferie soltanto qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente. Nel caso di specie manca la prova della prestazione delle ore di lavoro notturno in modo sistematico nei giorni di lavoro. Analoghe considerazioni valgono per lo straordinario e per le altre voci sopra elencate.
Non sono dovute le maggiorazioni richieste dal ricorrente per “Turno
Malpensa” e TPL in quanto per espressa previsione del CCNL e degli accordi integrativi aziendali rientrano tra le mansioni degli autisti (e quindi tra le mansioni assegnate al ricorrente) “le attività di vendita e verifica titoli di viaggio”, il
“versamento degli incassi”, la “movimentazione e il carico/scarico bagagli” e le “mansioni collaterali e fungibili rispetto alla guida” (ns. doc.n. 2, 12 e 16). Tali mansioni – rientrando negli ordinari compiti degli autisti – sono, dunque, retribuite con la retribuzione ordinaria fissa prevista dal CCNL e le voci retributive integrative previste dalla contrattazione collettiva aziendale (ns. doc. n. 2, 3, 4, 5 e 6).
L'esito della controversia giustifica la parziale compensazione delle spese di lite che vanno poste a carico della resistente solo nella misura del 50% di quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto,
Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore del ricorrente dell'importo Parte_1
lordo di euro 2.616,40 a titolo di Elemento Retributivo Sostitutivo, oltre all'incidenza di detta voce sulla retribuzione per il periodo di ferie pari ad euro
223,20 lordi;
Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente del 50% Parte_1
(euro 1.500) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese restanti compensate fra le parti.
Così deciso in data 30.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1210/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.GIORGESCHI Parte_1
RE
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv.CALZA ALDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente sono solo in parte fondate.
Il sig. ha svolto l'attività lavorativa presso la con le Parte_1 CP_1
mansioni di conducente di linea dal 10/9/2012 al 14/9/2014 con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato, ai sensi del D.lgs. n.
167/2011, ed ha proseguito poi l'attività lavorativa, nello svolgimento della mansioni di conducente di linea, sino alla data del 17/11/2024, quando si è dimesso. La resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale di qualsiasi pretesa economica relativa ai periodi precedenti il 14 agosto 2019, essendo stato notificato il ricorso in data 13 agosto 2024”.
Si ritiene l'eccezione non fondata in aderenza alla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che già dal 2022 in tema di prescrizione dei crediti di lavoro ha statuito che essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti non prescritti al momento della entrata in vigore della legge n. 92/2012 e che detto principio vale anche per i rapporti di lavoro in cui trovi applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la cui normativa è applicabile agli autoferrotranvieri per i quali non vi deve essere distinzione, avendo acquisito la medesima normativa comune, divenuta generale (Cass. Nn. 26246/2022,
2764/2024 e 9648/2025).
Per quanto riguarda la voce ERS nel periodo di apprendistato:
Il contratto di apprendistato era intrinsecamente una forma di contratto a tempo indeterminato, seppur con caratteristiche specifiche legate alla formazione, già prima dell'entrata in vigore del D.lgs 167/11. L'esclusione espressa dalla erogazione della voce ERS operata dall'accordo del 2022 riguarda solo il personale in formazione e lavoro.
Sin dalla assunzione doveva essere riconosciuta al lavoratore la voce ERS nella quantificazione indicata dalla contrattazione aziendale del 2002 pari all'importo giornaliero di euro 3,10 per coloro che sono inquadrati al livello 140.
Il calcolo di questa voce è stato effettuato dalla data di assunzione 10/9/2012 sino alla data del 9/9/2015 poiché dal 10/9/2015 la voce retributiva è stata erogata al lavoratore. Dal conteggio di parte ricorrente è emerso a favore del ricorrente l'importo lordo di euro 2.591,60. Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione per la giornata di ferie, si richiama la sentenza n. 65/2024 il Tribunale di Busto Arsizio (doc. 15 res.) che ha incluso la voce ERS nella retribuzione utile per la giornata di ferie. Le motivazioni addotte nella suddetta sentenza si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118, co. 1, d.a.c.p.c.
La Suprema Corte con sentenza n. 13042/2025 ha ribadito che “In definitiva, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. N.
13425/2019), in modo da evitare il potenziale effetto dissuasivo, ossia che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. Ord. N. 25840/2024)”.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Nel caso di specie deve ritenersi, pertanto, che l'elemento retributivo sostitutivo – c.d. ERS- va computato ai fini del calcolo della retribuzione da corrispondersi durante le ferie.
Le altre voci indicate in ricorso ( supero nastro, maggiorazione per lavoro notturno, straordinario, trasferta, concorso pasto, ers, spostato riposo) non possono essere computate nel calcolo suddetto . Parte ricorrente, inanzitutto, non indica quale sia la disposizione di legge o di contratto (collettivo e individuale) che prevede le voci richieste. Inoltre non vi è prova che si tratti di voci intrinsecamente connesse alle mansioni affidate al ricorrente o comunque correlate al suo status personale e professionale e che non abbiano piuttosto natura di elemento diretto a coprire spese occasionali o accessorie.
In particolare si rammenta che i compensi per lavoro straordinario e notturno vanno inclusi nel calcolo della retribuzione dei giorni di ferie soltanto qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente. Nel caso di specie manca la prova della prestazione delle ore di lavoro notturno in modo sistematico nei giorni di lavoro. Analoghe considerazioni valgono per lo straordinario e per le altre voci sopra elencate.
Non sono dovute le maggiorazioni richieste dal ricorrente per “Turno
Malpensa” e TPL in quanto per espressa previsione del CCNL e degli accordi integrativi aziendali rientrano tra le mansioni degli autisti (e quindi tra le mansioni assegnate al ricorrente) “le attività di vendita e verifica titoli di viaggio”, il
“versamento degli incassi”, la “movimentazione e il carico/scarico bagagli” e le “mansioni collaterali e fungibili rispetto alla guida” (ns. doc.n. 2, 12 e 16). Tali mansioni – rientrando negli ordinari compiti degli autisti – sono, dunque, retribuite con la retribuzione ordinaria fissa prevista dal CCNL e le voci retributive integrative previste dalla contrattazione collettiva aziendale (ns. doc. n. 2, 3, 4, 5 e 6).
L'esito della controversia giustifica la parziale compensazione delle spese di lite che vanno poste a carico della resistente solo nella misura del 50% di quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto,
Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore del ricorrente dell'importo Parte_1
lordo di euro 2.616,40 a titolo di Elemento Retributivo Sostitutivo, oltre all'incidenza di detta voce sulla retribuzione per il periodo di ferie pari ad euro
223,20 lordi;
Condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente del 50% Parte_1
(euro 1.500) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese restanti compensate fra le parti.
Così deciso in data 30.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari