TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/11/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 2884 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
NI NF Presidente rel.
ER ZA IU
AN AP IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07/05/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
26.11.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI AR presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DO CA , presso il cui studio in VIA MARSALA 3 LEGNAGO elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla IU delegata a verbale dell'udienza del 23.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio in data 11/04/2010 a Bevilacqua (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alla proposta conciliativa formulata dalla IU delegata a verbale dell'udienza del 23.10.2025 non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno celebrato matrimonio in Bevilacqua (VR) il Controparte_1
11/04/2010 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bevilacqua nell'anno 2010 , registro Atti di matrimonio, Numero 1 , Serie A Parte II .
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori delle parti con collocamento prevalente presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Legnago, via B. Da Porto n. 14 alla madre perché vi viva con i figli.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21.00; per un giorno
2 infrasettimanale fino alle 21.00 e per un ulteriore giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane con fine settimana di pertinenza materno;
per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
altre festività alternate.
5. Pone a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di euro 500,00 mensili (pari a euro 250,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di agosto 2024 (mese successivo al deposito della domanda di mantenimento da parte della resistente contenuta nella comparsa di costituzione e risposta), da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre.
7. Dispone che le parti effettuino, in presenza del loro consenso, un percorso di sostegno congiunto alla genitorialità con relazioni semestrali al IU tutelare da parte dei Servizi sociali incaricati e deposito della prima relazione entro il
30.4.2026.
8. Dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cc di vigilanza.
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Bevilacqua (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. Spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria a darne comunicazione ai Servizi sociali.
Cosi deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
La Presidente est.
NI NF
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
NI NF Presidente rel.
ER ZA IU
AN AP IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 07/05/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
26.11.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI AR presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DO CA , presso il cui studio in VIA MARSALA 3 LEGNAGO elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla IU delegata a verbale dell'udienza del 23.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio in data 11/04/2010 a Bevilacqua (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alla proposta conciliativa formulata dalla IU delegata a verbale dell'udienza del 23.10.2025 non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno celebrato matrimonio in Bevilacqua (VR) il Controparte_1
11/04/2010 , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bevilacqua nell'anno 2010 , registro Atti di matrimonio, Numero 1 , Serie A Parte II .
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori delle parti con collocamento prevalente presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Legnago, via B. Da Porto n. 14 alla madre perché vi viva con i figli.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21.00; per un giorno
2 infrasettimanale fino alle 21.00 e per un ulteriore giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane con fine settimana di pertinenza materno;
per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
altre festività alternate.
5. Pone a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli di euro 500,00 mensili (pari a euro 250,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di agosto 2024 (mese successivo al deposito della domanda di mantenimento da parte della resistente contenuta nella comparsa di costituzione e risposta), da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona nuova versione.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre.
7. Dispone che le parti effettuino, in presenza del loro consenso, un percorso di sostegno congiunto alla genitorialità con relazioni semestrali al IU tutelare da parte dei Servizi sociali incaricati e deposito della prima relazione entro il
30.4.2026.
8. Dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cc di vigilanza.
9. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Bevilacqua (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. Spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria a darne comunicazione ai Servizi sociali.
Cosi deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
La Presidente est.
NI NF
3