Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2480/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare del 16.10.2024, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 6.10.2020 di opposizione al decreto ingiuntivo n.
521/2020 del 21.7.2020 (R.G. n. 1321/2020) e vertente t r a
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Danile C.F._2
ATTORI - OPPONENTI
e
1
speciale di rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vitale Parte_3
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza di discussione cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
L'opponente aveva chiesto e ottenuto da Santander Consumer Bank Parte_1
SPA un finanziamento con contratto n. 6332657 del 20.8.2010 per l'importo di euro
43.140,00. L'altra opponente risulta coobbligata solidale. A seguito della Parte_2
morosità e della decadenza del beneficio del termine, il ha rilasciato 120 pagherò Pt_1
cambiari, che venivano onorati solo in parte. La cessionaria del credito ha quindi agito in sede monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo qui opposto per la somma di 23.267,86 euro,
oltre interessi e spese.
A seguito dell'opposizione e della costituzione dell'opposta la causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato in ogni sua parte per i seguenti motivi.
Gli opponenti hanno lamentato in questa sede innanzitutto la carenza di legittimazione attiva (rectius titolarità del credito) della società opposta. L'eccezione è destituita di fondamento a fronte della documentazione prodotta dall'opposta (gazzette ufficiali, estratto conto ex art. 50 TUB della creditrice originaria Santander Consumer Bank SPA, documenti contrattuali del finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank SPA, contratto di cessione del credito), che dimostra ampiamente la titolarità del credito in capo alla cessionaria che ha agito in sede monitoria.
In secondo luogo, gli opponenti hanno lamentato la mancata prova del credito.
L'argomento difensivo è privo di fondamento in quanto l'opposta ha ampiamente dimostrato in questa sede sia l'an che il quantum della pretesa. L'an emerge chiaramente
2 dalla documentazione contrattuale e dalla scrittura (non disconosciuta) con cui il ha dichiarato di rilasciare alla Santander Consumer Bank 120 cambiali per Pt_1
l'importo di 38.616,00 euro (doc. 12 di parte opposta), da onorare mensilmente dal
1.9.2013 al 1.8.2023. Quest'ultima scrittura ha natura di confessione stragiudiziale del debito, essendo chiaramente riferita al rapporto contrattuale di finanziamento n. 6332657
sottoscritto proprio dal e dalla garante . In relazione al quantum Pt_1 Pt_2
emergente dall'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto, si rileva la mancata specifica contestazione della sua difformità dalle scritture contabili dell'istituto di credito, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, le doglianze degli opponenti sono prive di fondamento e il credito deve ritenersi provato (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del
10/05/2024, Rv. 670905 - 01: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto
certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione
dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito
nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca”).
Infine, gli opponenti hanno lamentato l'applicazione di tassi usurari e di interessi anatocistici illegittimi, censurando altresì il sistema di ammortamento alla francese. Le
eccezioni sul punto sono formulate in modo alquanto generico e non supportate da alcun riscontro documentale. La CTU richiesta è stata quindi ritenuta esplorativa. In relazione all'asserita usurarietà del tasso di interesse, gli opponenti non hanno indicato quale sarebbe il tasso effettivamente applicato e quali sarebbero i tassi soglia di riferimento, non allegando nemmeno i relativi decreti ministeriali. Anche gli argomenti relativi all'asserita applicazione di interessi anatocistici e circa l'ammortamento alla francese sono privi di riferimenti specifici al caso concreto. Nel loro complesso, pertanto, le eccezioni formulate dagli opponenti sono carenti finanche sotto il profilo delle allegazioni, oltre che sul piano probatorio (stante l'onere in capo agli opponenti di provare gli eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria).
3 Le spese di lite seguono la soccombenza con applicazione dei valori minimi di cui al DM
55/2014 stante la non complessità delle questioni trattate. Non si ravvisano i profili di responsabilità aggravata lamentati dall'opposta ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 521/2020 del 21.7.2020 (R.G. n. 1321/2020), dichiarandolo esecutivo;
2) condanna gli opponenti e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere all'opposta (in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1
, le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si Parte_3
liquidano in 2.540,00 euro per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 13.2.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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