Versione
1 luglio 1940
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
10 maggio 1984
Art. 35.
Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.
Sono abrogati il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, e il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto.
Sono abrogate altresi' le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, sara' provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all'art. 4, per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e puo' essere altresi' disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Il trattamento previsto dalla presente legge sostituisce, fino alla concorrenza dell'ammontare relativo, quello stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.
Sono abrogati il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, e il R. decreto 14 agosto 1936-XIV, n. 1691, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto.
Sono abrogate altresi' le disposizioni relative alla disciplina degli assegni familiari, per il caso di richiamo alle armi, contrarie alla presente legge.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, sara' provveduto al coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle in vigore, in confronto di determinate categorie dei datori di lavoro di cui all'art. 4, per il caso di richiamo alle armi degli impiegati dipendenti, e puo' essere altresi' disposto, in relazione a particolari esigenze, l'esclusione di categorie determinate degli stessi datori di lavoro dall'applicazione della presente legge.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 15/12/2025, n. 22622Provvedimento: Pubblicato il 15/12/2025 N. 22622/2025 REG.PROV.COLL. N. 03524/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3524 del 2021, proposto da Associazione della Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Bertolini in Roma, via Cesare F. di Cambiano n. 82; contro INPS, in persona …Leggi di più...
- art. 1660 d.lgs. n. 66/2010·
- interesse a ricorrere·
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- art. 1 legge n. 653/1940·
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- rinvio normativo·
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- abrogazione normativa·
- Corpo Militare Volontario CRI·
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