Art. 2.
Alla copertura dell'onere annuo di lire milioni di cui al precedente articolo, si provvedera', per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, mediante riduzione degli stanziamenti, di parte ordinaria, degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi, destinati a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente logge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - GUI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Alla copertura dell'onere annuo di lire milioni di cui al precedente articolo, si provvedera', per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, mediante riduzione degli stanziamenti, di parte ordinaria, degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi, destinati a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente logge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - GUI TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO